CA
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1444/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 12/9/2024
TRA
US BR, (c.f. [...]) rapp.to e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Aniello Pullano (c.f. [...]), con lui elett.te domiciliato in Roma, via G. Ferrari n. 35 (cap 00195) presso lo Studio dell'Avv. Maria Cristina Salvucci;
- Appellante -
E
CI ON, (C.F. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti , dall'Avv. RA UD del Foro di Frosinone (C.F. [...]) ed elett.te dom.ta in Roma Via Lutezia, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Gianrocco Catalano;
- Appellata –
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 711/2018 emessa dal Tribunale Civile di Frosinone, depositata il 25.7.2018 nel giudizio iscritto al RG 1037/2015.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 12.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 19.03.2015, FU BR citava UD ON a comparire innanzi al Tribunale di Frosinone all'udienza del 15.07.2105 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Sig. Giudice adito, contraiis rejectis, accertata la responsabilità della sig.ra IS ON, ai sensi e per gli effetti ex art. 2043 c.c., 2059 c.c., 1223 c.c., 1225 e 2056 c.c.: - condannare la convenuta al pagamento, a favore dell'attore, per danno patrimoniale non patrimoniale, della somma di Euro 50.000,00, o nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa oltre ad interessi legali dal giorno dell'evento al soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Si costituiva in giudizio UD ON che così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - nel merito e in via principale, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa, in quanto alcuna responsabilità può essere addebitata alla convenuta …. – in via riconvenzionale, previo accertamento dell'esclusiva o prevalente responsabilità dell'attore sig. BR FU a restituire le somme indebitamente trattenute di € 6.000,00, nonché il danno patrimoniale il danno non patrimoniale che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, il cui valore si rimette al giudizio equitativo del Giudice. – con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.”.
Invero il FU richiedeva la condanna della UD a risarcirgli i danni derivati dall'averlo calunniato, denunciandolo per truffa, per essersi appropriato di una somma di circa 6.000,00 euro, corrispostagli dalla UD per lo svolgimento di alcune pratiche, che lo stesso non aveva portato a termine. A sostegno della domanda deduceva che il giudizio per truffa, dopo il rinvio a giudizio e lo svolgimento della fase dibattimentale, si era concluso con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
Da parte sua la UD la quale chiedeva il rigetto della domanda e spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme corrisposte, pari appunto ad € 6.000,00.
Con sentenza n. 711/2018 emessa in data 20.07.2018, pubblicata il 25.07.2018, nel giudizio avente n. R.g. 1037/2015, non notificata, il Tribunale di Frosinone, così provvedeva: “1) Rigetta la domanda proposta. 2) Rigetta la domanda riconvenzionale. 3) Compensa tra le parti le spese di lite.”.
Nelle motivazioni il Tribunale chiariva come per poter ritenere integrato il reato di calunnia, del quale evidentemente il FU chiedeva l'accertamento incidenter tantum, fosse necessario sia l'elemento oggettivo, ovvero la denuncia di un fatto costituente reato a carico di qualcuno, che l'elemento soggettivo, non consistente solo nella volontà di denunciare, ma anche nella consapevolezza dell'altrui innocenza.
Ciò chiarito non riteneva la sussistenza di tale consapevolezza, in considerazione dello stesso comportamento del FU, che nulla riferiva sullo stato di assolvimento del proprio incarico, non rispondeva più al telefono e si rendeva sostanzialmente irreperibile per oltre un anno, tanto da insospettire la UD che, per verificare l'adempimento all'incarico principale, volto ad ottenere il passaggio in proprietà dell'autovettura del defunto marito, si era recata presso un'agenzia automobilistica, constatando da visura come tale mezzo fosse ancora intestato al marito.
La predetta, peraltro invalida al 100% ed impossibilitata a deambulare, convincendosi, a questo punto, di aver subito un raggiro ed avendo già versato fra contanti ed assegni al FU la somma di € 6.000,00, sporgeva denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri di Fiuggi, comune di sua residenza.
In sostanza per il Tribunale la convenuta, attuale appellata, poteva essere ragionevolmente incorsa nell'errore di ritenere di essere stata ingannata dal FU, anche in relazione alle sue minorate condizioni e alla fiducia che riponeva nell'attore per la pregressa amicizia, essendo stato lo stesso suo testimone di nozze.
Proprio l'incertezza sulle attività svolte dal FU, in adempimento al mandato conferitogli e in relazione alla sua irreperibilità, avevano concorso a determinare la distorta percezione della realtà da parte della denunciante. L'esclusione dell'elemento soggettivo, ovvero della consapevolezza dell'altrui innocenza, escludevano l'elemento soggettivo e quindi anche la sussistenza delle pretese risarcitorie collegate al fatto reato, quali conseguenze dello stesso.
Il Tribunale rigettava altresì le pretese restitutorie avanzate in via riconvenzionale dalla UD, in quanto la stessa insussistenza del reato di truffa, con assoluzione con formula piena faceva stato anche nel giudizio civile per danni, in quanto “Nella sentenza penale si legge che le somme di cui si chiede la restituzione in via riconvenzionale furono elargite spontaneamente dalla UD e per i servizi effettivamente resi dal FU, sia pur sproporzionatamente in rapporto all'attività svolta;
il che esclude che si possa dar luogo alla loro restituzione, anche se di valore eccedente rispetto a quanto necessario”. oooOooo
Avverso la detta sentenza proponeva rituale appello principale il FU nel quale ha chiesto la riforma integrale della impugnata sentenza e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado .
Al predetto appello si è opposta la UD che ha spiegato appello incidentale per ottenere la restituzione delle somme versate.
L'appellante principale ritiene errata ed ingiusta la sentenza ove nega la consapevolezza da parte della UD dell'altrui innocenza.
Adduce il FU che dallo stesso tenore della querela e dalle dichiarazioni rese in dibattimento dalla UD emergesse la consapevolezza della mendacità dell'accusa rivoltagli, rilevando la emersione di svariati elementi comprovanti la impossibilità per la denunciante di non sapere che l'attività per il passaggio della autovettura era stata svolta e che parte delle somme corrisposte erano relative ad un prestito poi restituito dal FU.
Inoltre fa presente come erano state definitivamente risolte le altre due questioni affidategli dalla UD nascenti, la prima, dalla errata richiesta, da parte dell' INPS, di restituzione dei ratei pensionistici erogati successivamente al decesso del coniuge (ratei che invece dovevano essere resi dalla madre e sorella del de cuius divenute eredi, dopo la rinuncia della moglie all'eredità), e la seconda all'incarico affidatogli sempre dalla UD, di ricercare una soluzione transattiva con l'avvocato della controparte per danni da corrispondere alla SI, madre della UD.
Quanto all'incarico di ottenere il passaggio di proprietà della autovettura del coniuge, divenuta di proprietà della madre e sorella dello stesso dopo la rinuncia all'eredità, l'appellante evidenzia come la UD fosse consapevole della sua innocenza, in quanto per il suo interessamento la stessa venne convocata dinanzi al notaio Morelli, insieme alla cognata ed alla suocera per firmare l'atto di cessione verbale del detto autoveicolo, circostanza questa inconciliabile con la esistenza di una distorta percezione del reale.
Fatti questi, oltre che documentati, confermati dalla denunciante in sede di audizione davanti al Tribunale penale, e pertanto non correttamente valorizzati dal Tribunale Civile di Frosinone come espressivi della consapevolezza dell'innocenza dell'imputato, ed incompatibili con la truffa.
Ad avviso dell' appellante anche l'attività successiva dell'agenzia, consistita nell' invio di copia dell'atto notarile al Pra per effettuare la registrazione della nuova intestazione proprietaria del veicolo, sarebbe stata impossibile senza il precedente atto notarile, per il quale, per espressa ammissione, la UD aveva pagato con assegno il notaio.
Deduce ancora che parte dei 6.000,00 euro corrisposti, e precisamente € 2.500,00, fossero riferibili ad un prestito personale della UD al FU, poi restituito alla stessa, come da quietanza in atti. Inoltre l'appellante ritiene sussistente la responsabilità della UD anche per non aver ritirato la querela in corso di processo, massimamente quando iniziava ad emergere che lo stesso avesse adempiuto agli incarichi ricevuti.
Chiede, pertanto, riformarsi la sentenza con accertamento dell'elemento soggettivo del reato di calunnia e condanna della UD a risarcirlo per la lesione della sua onorabilità e per aver subito la revoca del porto d'armi e la perdita del lavoro come guardia giurata.
Nel costituirsi la UD evidenzia la correttezza della sentenza nelle parti gravate dall'appellante, e ribadendo come la sottoscrizione dell'atto notarile nel 2006 non rappresentava certo l'adempimento del mandato conferito, in quanto a ciò dovevano seguire gli adempimenti per la registrazione al PRA della nuova intestazione, cosa che non solo non era avvenuta dopo oltre un anno dal passaggio notarile, ma anche essendosi reso il FU irreperibile in tale lungo periodo, tanto da seguire la consegna delle copie dell'atto notarile solo dopo la denuncia, a mani dell'Avv. RA UD, come da attestazione scritta, e quindi provvedendo poi in proprio la UD ad effettuare la registrazione al PRA tramite agenzia di propria fiducia.
Inoltre la UD sostiene che non si era svolta alcuna attività da parte del FU né per la restituzione dei ratei, essendosi interessata la stessa sorella del marito che si recò presso l'Inps ed effettuò il bonifico di restituzione, e nemmeno per la transazione per il risarcimento del danno alla propria madre Sig.ra SI, accordo poi raggiunto ad opera di legale appositamente incaricato dalla medesima.
Chiede quindi rigettarsi l'appello principale e riformarsi la sentenza solo per il capo in cui veniva rigettata la domanda riconvenzionale, invece da accogliersi in quanto non vi era prova di alcuna effettiva attività svolta dal FU.
L'appello principale e quello incidentale non appaiono meritevoli di accoglimento e vanno pertanto rigettati per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va chiarito che l'esame dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, la cui sussistenza costituisce il fondamento della domanda del FU, va valutato all'atto della proposizione della denuncia o querela, ed in base ad una ricostruzione ex ante degli elementi valutativi a disposizione del querelante, per ritenere o meno che lo stesso fosse consapevole della certa infondatezza della propria denuncia o in altri termini avesse la certezza della innocenza dell'accusato.
Evidentemente l'esito di tale indagine è più o meno agevole a seconda della tipologia del reato ascritto, per la diversa evidenza dei fatti costitutivi. Ed invero una cosa è accusare – ingiustamente – qualcuno di procurate percosse o lesioni, la cui esistenza o meno è immediatamente percepibile dalla persona offesa, altro è accusarla di truffa, in quanto gli stessi artifizi e raggiri volti a trarre ingiusto profitto con altrui danno, non sempre sono di immediata percezione nel discernimento comune delle parti offese, per la stessa natura opaca del raggiro, e quindi prestandosi, già di per sé alla alterata percezione della realtà fenomenica.
Nel caso di specie inoltre la denunciante era persona in condizione di minorazione, se non percettiva o cognitiva, certamente fisica e motoria, e quindi esposta a possibili atti di approfittamento, il che giustificava la sua naturale diffidenza nei confronti del FU, tenuto anche conto delle circostanze fattuali, secondo le quali il predetto si era sottratto al confronto e alla ragionevole richiesta di informazioni da parte della UD stessa, per oltre un anno.
Peraltro, il FU era persona di fiducia, in quanto amico e testimone di nozze, e quindi risultava vieppiù sospetto il suo atteggiamento elusivo di non breve durata, laddove, in assenza di ulteriori specificazioni, il mandato verbale conferitogli, come la relativa cospicua mercede, potevano anche intendersi per il completamento delle pratiche. Completamento di fatto non avvenuto per il passaggio di proprietà, rispetto al quale il predetto ha omesso, come detto, per oltre un anno, di affidare la copia dell'atto notarile ad una agenzia, per ottenere la registrazione al PRA della nuova intestazione.
Inoltre anche per gli altri due incarichi ricevuti il cui adempimento doveva essere provato dal FU, lo stesso si è limitato ad eccepire che l'accertamento della sentenza penale di assoluzione facesse stato anche nel giudizio civile, rilevando altresì come non potesse essere da lui preteso, diversamente da un legale, altro che una attività di intermediazione a fini transattivi rispetto ad un contenzioso penale già definito instaurato dalla SI per le percosse ricevute da soggetto terzo, attività che di fatto vi era stata.
Orbene anche sul punto dette difese non fanno che suffragare, stante l'incerta definizione del mandato conferito e dei confini dello stesso, la possibilità che la UD si sia rappresentata erroneamente, nella assenza di riscontri scritti o quantomeno verbali da parte del FU, una situazione truffaldina.
Pertanto questo Collegio non intende discostarsi dal corretto apprezzamento svolto dal Tribunale, in merito alla insussistenza dell'elemento soggettivo della calunnia, laddove la falsa rappresentazione del reale che ha portato la UD alla decisione di querelarsi, è evidentemente frutto anche delle circostanze complessivamente valutate, come sopra riferite, e del comportamento inadempiente del FU rispetto all'obbligo di informazione alla conferente sullo stato delle pratiche curate.
Parimenti infondato è il gravame proposto dalla appellante incidentale in quanto è pacifico che il FU effettivamente si attivò per la convocazione della UD presso notaio di sua fiducia, e che la stessa poi ivi si recò e firmò l'atto di cessione dell'autoveicolo, mentre le attività successive vennero poi completate dopo la restituzione delle copie della cessione presso agenzia di fiducia della stessa, ma è altresì non contestato che effettivamente il FU subì un sinistro e fu ricoverato, e sussistendo altresì una evidente incertezza sui limiti del mandato conferito.
Tenuto altresì conto che le somme furono elargite dalla UD in base ad accordi verbali intercorsi con il FU, e che la attrice in via riconvenzionale non ha allegato elementi utili a chiarire esattamente quanto fosse imputabile a spese e quanto a compensi, né quale fosse la ripartizione per i singoli affari affidati, dei quali peraltro non vi è prova, la domanda di restituzione non merita di essere accolta.
Peraltro è innegabile che l'attività svolta dal FU sia stata oggetto della istruttoria penale, seppur finalizzata ad escludere il reato di truffa e che l'elargizione delle somme oggetto di domanda di restituzione sia stata accertata avvenuta, anche se corrisposte in misura eccedente rispetto alle attività richieste, con spirito di liberalità da parte della UD .
In considerazione di quanto sopra osservato entrambi gli appelli devono essere respinti ed integralmente confermata l' impugnata sentenza, ivi compresa la statuizione sulla compensazione delle spese di lite in quanto aderente alla reciproca soccombenza delle parti .
In ragione della reciproca soccombenza delle parti appellanti si compensano interamente anche le spese di lite del presente grado.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello principale proposto da FU BR e sull' appello incidentale di UD ON, avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 711/2018, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13/03/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino