Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1014/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza n 1148/2023 del Tribunale di Genova promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dagli Avv.ti Pietro Palandri e Mirko Scapinello, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, Via XX Settembre 14/17, come da mandato in atti
Appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Italo Partenza e Roberta Victoria
Nucci, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Cappuccio 19, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di App ello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza
n. 1148 resa dal Tribunale di Genova in data 16.5.2023 (Repertorio n. 1300/2023, causa
R.G.N. 3315/2021) : - accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
- respingere integralmente tutte le domande svolte da nei confronti di in quanto Controparte_1 Pt_1
infondate in fatto ed in diritto;
- condannare a corrispondere alla Controparte_1
conchiudente ulteriori Euro 641.635,36 a titolo di indennizzo dovuto in base alla polizza oggetto di causa. Con vittoria di onorari e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, - Nel merito, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare integralmente l'appello, dichiarandolo infondato, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Genova n. 1148/2023, pubblicata in data 16.5.2023 (rep. N.
1300/2023, Causa RGN 3315/2021) e comunque riconoscere il diritto di alla CP_1 ripetizione o, in subordine, al risarcimento del danno o, in via residuale, all'azione per arricchimento senza causa, il tutto oltre interessi di legge;
- Nel merito, in subordine, per le ragioni di cui in narrativa, nella denegata e non creduta ipotesi codesta Ecc.ma Corte dovesse accogliere, anche in parte, l'impugnazione di e ritenere quindi sussistente Pt_1 un obbligo indennitario e insussistente l'eventuale diritto di al risarcimento del CP_1 danno o alla ripetizione dell'indebito per arricchimento senza causa di , accertare e Pt_1 dichiarare l'applicabilità del sottolimite pari al 20% del massimale di polizza di € 10.000.000
(dieci milioni) e dunque di € 2.000.000 (Due milioni) e per l'effetto condannare a Pt_1 restituire l'eccedenza percepita direttamente o indirettamente attraverso i pagamenti fatti da
per suo conto e pari ad € 6.419.959,10 (sei milioni Controparte_1
quattrocentodiciannovemilanovecentocinquantanove euro e dieci centesimi), oltre interessi di legge;
- Nel merito, comunque accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che non sussiste alcun ulteriore obbligo di erogazione a termini di polizza a carico di CP_1
per i fatti per cui è causa;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del
[...] giudizio intero. Salvis iuribus”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato quale assicuratore di Controparte_1 [...]
, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Genova, Controparte_2 domandando la sua condanna al pagamento dell'importo complessivo di € Parte_1
8.419.959,10, oltre interessi.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -aveva corrisposto, direttamente o indirettamente, a l'importo complessivo di € 8.419.959,10, in adempimento di Parte_1
contratto di assicurazione per il danno ambientale occorso il 17.04.2016 in località Fegino;
- è proprietaria dell'oleodotto interrato di circa 20 km di lunghezza che viene Parte_1 utilizzato per l'approvvigionamento di greggio dalle navi attraccate al Porto Petroli di Genova
e collega tale porto sia alla raffineria di Busalla che al deposito di Fegino, in Genova;
Il 17 aprile 2016, intorno alle ore 20,00, durante il trasferimento di greggio da una nave attraccata alla banchina del Porto Petroli per l'approvvigionamento della raffineria di Busalla, si è verificata la rottura della condotta provocando la fuoriuscita del greggio che, riversatosi lungo la scarpata, raggiungeva il Rio Pianego e ne seguiva il corso fino alla confluenza con il Rio Fegino ed al Torrente Polcevera;
-la rottura si era verificata in corrispondenza di un tratto in forte pendenza, in un rilievo collinare, subito a valle della stazione di sollevamento
Fegino, provocando la fuoriuscita di almeno 500 mc di greggio;
Controparte_1 assicurava “la raffineria di Busalla, deposito di Fegino, stazione di pompaggio (booster) di
Multedo/Pegli comprese operazioni di carico e scarico delle petroliere in ambito portuale, oleodotti di collegamento” con polizza n. 324646025 per il rischio ambientale e con massimale unico per sinistro, per anno e per tutte le garanzie di € 10 milioni;
Parte_1 aveva affidato a “l'organizzazione di tutte le attività di Messa in Sicurezza Controparte_3
d'emergenza mediante coordinamento delle Ditte coinvolte, l'interfaccia con le Pubbliche
Amministrazioni e la progettazione degli interventi futuri”, provvedendo altresì a cedere a detto soggetto il credito assicurativo vantato nei confronti di , così che, in Controparte_1 adempimento delle previsioni di polizza, veva corrisposto a l'importo di CP_1 CP_3
euro 4.693.663,27; -in seguito, sempre in adempimento del contratto di assicurazione, aveva corrisposto a o a soggetti da questa indicati, gli Controparte_1 Parte_1 ulteriori importi fino al complessivo pagamento di € 8.419.959,10; -in sede penale, con sentenza di patteggiamento esito di procedimento nei confronti del Direttore della raffineria
Ing. e di per violazione del Decreto Legislativo n.231/2001, veniva CP_4 Parte_1 accertato che la rottura dell'oleodotto era stata determinata dalla condotta di , che Parte_1
“per negligenza, imperizia e imprudenza, ometteva di effettuare gli interventi necessari per la riparazione/manutenzione dell'oleodotto segnalati dalle verifiche effettuate nel corso degli anni, omettendo altresì di fermare l'esercizio non più in sicurezza”; -in particolare, dalla documentazione prodotta emergeva il fatto che non aveva correttamente Parte_1 rappresentato all'assicuratore la condizione degli impianti oggetto di assicurazione, e non aveva proceduto agli interventi di manutenzione e riparazione che gli accertamenti tecnici condotti nel tempo avevano chiaramente indicato come necessari;
- conseguentemente, si versava in ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato nella causazione del sinistro, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 1900 co.1 c.c.; - aveva tenuto una Parte_1 condotta reticente sia in fase precontrattuale sia all'esito del sinistro, con conseguente diritto dell'assicuratore alla ripetizione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., e in virtù delle clausole contrattuali di esclusione della copertura assicurativa, di cui all'art.
3.1 delle condizioni generali di assicurazione;
-in subordine, andava considerata la previsione contrattuale di limitazione al 20% del massimale di polizza;
-in ulteriore subordine, ricorrevano le condizioni per affermare il diritto di al risarcimento dei danni patiti a cagione della Controparte_1 condotta precontrattuale e contrattuale di , ovvero per affermare l'indebito Pt_1
arricchimento di ai danni di Pt_1 Controparte_1
Si costituiva in giudizio domandando respingere tutte le domande svolte da Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto, chiedendone, in via riconvenzionale, la Controparte_1
condanna al pagamento di ulteriori 641.635,36 a titolo di indennizzo dovuto in base alla polizza oggetto di causa. Evidenziava che, in occasione del sinistro, aveva CP_1
tempestivamente indennizzato i costi sostenuti da per ovviare ai danni ambientali Parte_1 cagionati, mentre aveva rifiutato l'indennizzo dei danni correlati al fermo degli impianti, inducendo a radicare all'uopo un ulteriore giudizio, nel quale era stata svolta CTU Parte_1
che aveva permesso di accertare che il sinistro non era stato causato da corrosione dell'oleodotto. Deduceva, pertanto, che la rottura dell'oleodotto non era ascrivibile a difetto di manutenzione e che in ogni caso non aveva dolosamente ovvero colposamente Parte_1
cagionato il danno oggetto di indennizzo, non essendo quindi configurabile una responsabilità precontrattuale o contrattuale di , né un suo ingiustificato Parte_1
arricchimento.
Il Tribunale rilevava, sulla base delle risultanze peritali svolte sia nel giudizio penale che nel giudizio civile intercorso tra le parti, che il generale stato di corrosione del tratto di conduttura in esame, stato del quale aveva piena e risalente consapevolezza anche con Parte_1 specifico riferimento all'elemento poi ceduto, aveva determinato, in assenza degli interventi di manutenzione e riparazione da tempo indicati come necessari dagli stessi soggetti competenti consultati da , il cedimento strutturale causa del sinistro ambientale, Parte_1
indennizzato da in ritenuto adempimento degli obblighi assicurativi Controparte_1
assunti contrattualmente. Riteneva, pertanto, che non era tenuta Controparte_1 contrattualmente alle prestazioni pacificamente effettuate, così che i pagamenti in questione risultavano privi di causa e, dunque, oggetto di legittima ripetizione ai sensi dell'art. 2033
c.c.
Indi, il Tribunale di Genova emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- in accoglimento della domanda attrice condanna a restituire a Parte_1 Controparte_1
l'importo complessivo di € 8.419.959,10, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale svolta da;
- condanna Parte_1 Parte_1
a rifondere le spese di lite in favore di;
spese che - in applicazione dello Controparte_1 scaglione di valore da € 8.000.000,01 a € 16.000.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense
(D.Min. Giust. n.147/22) e applicati i valori minimi in ragione del concreto valore di causa - si liquidano in € 41.691,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.”
Avverso la pronuncia proponeva appello la quale chiedeva accertare e Parte_1
dichiarare la nullità della sentenza impugnata, respingere integralmente tutte le domande svolte da con condanna della stessa a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 ulteriori € 641.635,36 a titolo di indennizzo dovuto in base alla polizza oggetto di causa.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Nullità della sentenza perché depositata il giorno successivo alla scadenza delle memorie di replica senza considerare la complessità della vicenda oggetto di causa;
2) Violazione degli artt. 1965 e 1975 c.c., per omessa considerazione del fatto che: i) le quietanze di pagamento indicano espressamente di avere natura transattiva;
ii) a prescindere da ciò, hanno comunque natura transattiva, data la loro idoneità ad escludere contenziosi sugli indennizzi pagati da iii) due quietanze non erano state sottoscritte da ma CP_1 Pt_1 bensì da e da;
iv) non può trovare applicazione l'art. 1975 secondo comma CP_3 CP_5
c.c.; 3) Violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., erronea e contraddittoria motivazione per aver ritenuto più persuasiva e convincente la relazione peritale svolta nel giudizio penale rispetto ai documenti e prove dedotti in questo giudizio;
4) Violazione degli artt. 445 e 653
c.p.p.; 2729 e 2687 c.c., erronea e contraddittoria motivazione per aver affermato che le sentenze penali di patteggiamento possono costituire certamente fonte di prova per il
Giudice civile;
5) Nel merito, errata valutazione delle risultanze probatorie;
Erronea e contraddittoria motivazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo rigettare integralmente l'appello Controparte_1
avverso perché infondato, riconoscendo il diritto di lla ripetizione o, al risarcimento CP_1 del danno o, in via residuale, all'azione per arricchimento senza causa nei confronti dell'appellante. In subordine, domandava accertare e dichiarare l'applicabilità del 20% del massimale di polizza di € 10.000.000,00 e dunque € 2.000.000,00 e per l'effetto condannare a restituire l'eccedenza percepita direttamente o indirettamente attraverso i Parte_1 pagamenti fatti da per suo conto e pari ad € 6.419.959,10, oltre interessi di Controparte_1 legge. Infine, chiedeva accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun ulteriore obbligo di erogazione a termini di polizza a carico di per i fatti per cui è causa. Controparte_1
In data 14.02.2024 il Consigliere istruttore formulava proposta conciliativa proponendo l'abbandono della lite a spese di giudizio del presente grado compensate.
Dato atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, era fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione al 25.03.2025.
Con provvedimento del 25.3.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 25.03.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza in quanto depositata il giorno successivo alla scadenza delle memorie di replica e datata lo stesso giorno in cui scadevano le stesse memorie. Asserita prova della mancata lettura da parte del giudicante delle note di replica di in primo grado sarebbe data dal mancato riferimento da parte del Parte_1
Tribunale alle difese svolte dalla predetta società con riferimento all'applicabilità dell'art. 1975 cc, questione di fondamentale importanza secondo l'assunto dell'appellante.
deduce che le note di replica sono state depositate dall'odierna appellante in CP_1
data 12.5.2023 (gli atti recano la stampigliatura della Cancelleria, che indica come data di deposito proprio il 12.5.2023), mentre la sentenza è stata redatta e pubblicata ben tre giorni dopo l'avvenuto deposito dell'ultimo atto difensivo di ciascuna parte (essendo state depositate in pari data anche le memorie di replica di parte appellata).
Orbene, le Sezioni Unite, con la pronuncia (Cass., SS.UU. civili, sentenza n. 36596/2021) hanno statuito il seguente principio di diritto: “la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo».”
Nel caso che ci occupa comunque secondo lo stesso assunto dell'appellante, che pure indica il termine di scadenza e non di effettivo deposito delle memorie di replica, la decisione
è successiva allo stesso.
Si deve pertanto escludere si versi in ipotesi di nullità, con conseguente rigetto del motivo d'appello.
Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1965 e 1975 cc per non avere la sentenza di primo grado considerato che gli atti di quietanza prodotti da riportano CP_1 la dicitura secondo cui riceve gli indennizzi erogati da “in via di Parte_1 CP_1 transazione o comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro”.
La sentenza ha escluso la portata transattiva delle quietanze in questione, a cagione del mancato ricorrere (al momento delle quietanze) di controversia in essere tra le parti e, comunque, di reciproche concessioni rispetto a liti future ragionevolmente prefigurabili;
per altro verso, ove si volesse ritenere la natura transattiva dell'atto in questione, si verificherebbe l'ipotesi di invalidità (tempestivamente eccepita da ) di cui CP_1 all'art.1975 co. 2 c.c.”.
L'appellante richiama la necessità, nel dubbio interpretativo, di fare applicazione del principio dell'interpretazione “contra proferentem” di cui all'art. 1370 cc, trattandosi o di quietanze stampate su “moduli o formulari” predisposti dall'assicurazione.
Richiama il disposto dell'art. 1965 cc, che prevede anche l'ipotesi che l'accordo prevenga
“liti future”, asserendo che se quindi le hanno valore transattivo, tale valore impedirebbe la proposizione del presente giudizio da parte di CP_1
In ogni caso ricorda che due delle quietanze versate in atti sono state sottoscritte non da ma da e da e pertanto vrebbe dovuto agire nei confronti Parte_1 CP_3 CP_6 CP_1
di tali società, e non nei confronti di , in quanto carente di legittimazione per non Parte_1
avere sottoscritto i relativi documenti.
In particolare in data 21.4.2016 ha ceduto pro solvendo a il credito relativo Parte_1 CP_3
alle spese e costi di messa in sicurezza ambientale e il 26.4.2016 ha notificato a CP_3
a cessione del credito. Il credito era di Euro 4.693.663,27, mentre il credito ceduto CP_1
ad di Euro 60.040. Inoltre, ha dichiarato in comparsa di costituzione e CP_6 Parte_1
risposta di voler profittare ex art. 1304 cc. delle transazioni concluse da on CP_1 CP_3
ed . CP_6 Indi l'appellante si duole della ipotizzata invalidità della transazione, in quanto, come dedotto nelle asseritamente trascurate note di replica, l'art. 1975 secondo comma cc prevede che la transazione sia annullabile quando sulla base di “documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto”.
I documenti non sarebbero idonei a determinare l'esclusione del diritto in quanto: la sentenza penale di patteggiamento non avrebbe alcun rilievo al fine del decidere, la relazione dell'Ing. , che a estratto dal fascicolo penale successivamente Per_1 CP_1 rispetto al versamento dell'indennizzo altrettanto non è ritenuta idonea a fornire prova alcuna e peraltro le sue conclusioni sarebbero smentite dalla relazione depositata dal CTU,
Ing. , nel diverso giudizio civile promosso da , così come non sarebbe Per_2 Parte_1
Per idonea ad escludere il diritto la Relazione di Tecma che avrebbe reso sin Parte_2 dal 2010 del rischio di rottura dell'oleodotto a causa delle mancanze di metallo riscontrate, senza che poi l'appellante provvedesse ad idonea manutenzione, anch'essa rinvenuta da el fascicolo penale anni dopo i pagamenti per cui è causa, in quanto non rilevante CP_1
al fine di fornire la prova del nesso causale
L'appellata deduce che se gli atti di quietanza avessero effettivamente natura CP_1
transattiva e, conseguentemente, estintiva di qualsiasi ulteriore obbligo delle parti, non si comprenderebbe la formulazione di domanda volta ad ottenere ulteriori importi da parte di
. Parte_1
Esclude si versi in caso di “res dubia”, poiché ignorava i fatti emersi dopo la CP_1 richiesta di rinvio a giudizio e neppure vi è stata – per le medesime ragioni – alcuna volontà transattiva rispetto a liti future, poiché non vi era alcuna ragione di sospettare che vi fosse in futuro alcunché su cui dibattere.
Va premesso che con l'ordinanza n. 22245 del 04.08.2021, la Cassazione afferma che la quietanza costituisce una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, in quanto enunciazioni onnicomprensive sono assimilabili alle clausole di stile e non sono di per sé sufficienti a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato.
Il motivo del resto non trova accoglimento, dal momento che da un lato, non sono emerse, né pervero dedotte dalla parte appellante, reciproche concessioni tra le parti idonee a determinare ai sensi dell'art. 1965 cc un intento transattivo. Né si versa in ipotesi di lite già cominciata, definita appunto attraverso i versamenti quietanzati;
ma neppure sussistono elementi che portino a ritenere che i pagamenti effettuati abbiamo avuto lo scopo di prevenire l'insorgenza di una lite tra le parti (scopo ancora del contratto ai sensi dell'art. 1965 cit.), dal momento che si tratta degli indennizzi per il danno ambientale verificatosi, che in allora non trovavano alcuna ipotizzabile ragione di esclusione e non è stato dedotto siano stai versati in misura ridotta.
Ne deriva l'assorbimento della questione relativa alla validità del contratto, escludendosi appunto la sussistenza di un contratto di transazione tra le parti.
Conclusivamente il motivo va rigettato.
Con il terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. e 2729 e 2697 cc e la contraddittorietà della motivazione.
impugna la seguente motivazione della sentenza di primo grado: “nel processo Parte_1
civile il diritto alla prova e il correlato principio del libero convincimento del giudice, consentono al giudice di fondare il proprio convincimento anche su c.d. prove atipiche, quali scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, atti di istruttoria penale, civile o amministrativa, verbali di prove assunte in altri giudizi, sentenze rese in giudizi civili o penali intercorsi tra le parti (tra le molte, cfr. Cass.n.5440/10); quanto precede, in applicazione dei consolidati principi in tema di valutazione della prova (su cui cfr. Cass. ord. n.21187/2019), in forza dei quali sono senz'altro riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché quella delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento”.
Il Tribunale ha quindi dato rilievo alla perizia del consulente incaricato dal PM, Ing.
, nell'ambito del procedimento penale aperto a seguito del sinistro per cui è Per_1
causa.
L'asserito errore motivazionale consiste nell'avere ritenuto, alla luce delle valutazioni del consulente del PM svolte in assenza del contradditorio proprio del giudizio civile, che
l'incidenza dello stato di corrosione del tubo siano un “fatto” oggettivamente idoneo a giungere alla conclusione che proprio la corrosione causata da omessa manutenzione sia stata la causa del sinistro.
asserisce che il CTU nominato nel secondo giudizio promosso dalla medesima CP_7
nei confronti della compagnia assicurativa, l'Ing. - svolgendo simulazioni Parte_1 Per_2
di rottura - abbia escluso, partendo dalle misurazioni degli spessori dello spezzone di tubo nel punto di rottura ad opera dell'Ing. (ulteriore ct del PM) che la corrosione Per_4 dell'oleodotto sia stata la causa del sinistro.
La compagnia appellata non avrebbe quindi fornito la prova che il sinistro sia escluso dalla copertura invocata.
Quest'ultima sottolinea che gli accertamenti penali sono stati resi nell'immediatezza del fatto, tramite diretta ispezione dei manufatti e delle zone colpite dal disastro, a differenza di quello reso in sede civile. I tre elaborati tecnici redatti in sede penale sono stati ampiamente convincenti e convergenti nelle loro valutazioni, nonché aderenti al quadro fattuale e documentale di riferimento”.
Con il quarto motivo è dedotta l'erronea considerazione da parte del provvedimento impugnato ndella sentenza di patteggiamento e quindi la violazione degli artt. 445 e 653
c.p.p.; 2729 e 2697 cc., per avere statuito“con specifico riferimento alle sentenze penali di
c.d. patteggiamento, va poi evidenziato che esse possono costituire certamente fonte di prova per il giudice civile che, anzi, ove intenda disconoscerne l'efficacia probatoria ha il dovere di spiegare le relative ragioni.
Con il quinto motivo è dedotta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie.
E' ancora un volta contestata la relazione dell'Ing. ; il rilievo dato agli studi del Per_1
2010 con riferimento all'accertamento dello stato di corrosione e dell'individuazione dei punti da riparare, incluso quello che poi si ruppe, sui quali non sarebbe intervenuta Parte_1
(sottolinea che la sentenza ha poi anche errato a ritenere rilevante la citata relazione di
Tecma/PII. del 2011, assumendo che la stessa evidenzia che un solo punto dell'oleodotto registrava 0.82 mm anno di rateo di corrosione. Il significato di questo dato è però solo statistico, e dipende dalla tolleranza di misura dello strumento e dal numero di punti considerato. Nel caso di specie, era limitato dal fatto che nella ispezione precedente poteva non essere stato individuato il punto preciso e, quindi, con il secondo passaggio si era calcolato un rateo di corrosione falsato, con conseguente sovrastima del rateo);
l'affermazione che la relazione del CTU nominato nell'altra causa pendente inter partes, Ing.
, avrebbe individuato nella corrosione un elemento almeno di “concausa” rispetto Per_2 alla rottura;
la considerazione che non avrebbe “allegato che la rottura sia dipesa Parte_1 da fattori esterni”. Secondo parte appellante, inoltre, dalla perizia a firma dell'Ing. Per_2 emergeva l'irrilevanza del ridotto spessore, in quanto comunque idoneo a sopportare la pressione. Se quindi vi sono le mancanze di metallo evidenziate dall'Ing. esse Per_1
sarebbero in ogni caso irrilevanti alla luce di tale accertamento. L'appellata evidenzia che solo a seguito della sentenza di patteggiamento emessa CP_1
dal GIP di Genova, dopo anni dal versamento delle somme oggetto di causa, ha appreso delle risultanze degli accertamenti ivi svolti quanto la sentenza di primo grado ha ritenuto rilevante al fine di dichiarare indebita la somma versata da a titolo d'indennizzo, CP_1 vale a dire “…dagli atti contenuti nel fascicolo del PM, le cui risultanze sono state sopra sinteticamente riassunte, emerge che la rottura dell'oleodotto 16" di proprietà di Parte_1
verificatesi il 17.4.2016 è da addebitare ad una condotta colposa dell'indagato e degli altri soggetti separatamente giudicati (i quali, per negligenza, imperizia e imprudenza, omettevano di effettuare gli interventi necessari per la riparazione/manutenzione dell'oleodotto segnalati dalle verifiche effettuate nel corso degli anni omettendo altresì di fermare l'esercizio non più in sicurezza) e da tale rottura conseguiva uno sversamento di ingente quantità di petrolio greggio nell'ambiente circostante con grave compromissione delle diverse matrici ambientali interessate ( terreno, corsi d'acqua, mare e litorale)….(omissis) ”.”..L'Ing. , incaricato di indagare le cause dell'evento Per_1 evidenziava come sulla base della documentazione acquisita la azienda fosse a conoscenza delle criticità del tratto sul quale si era verificata la rottura almeno dal 2010 allorquando incaricava una ditta esterna di effettuare uno studio specialistico per Pt_1
valutare la integrità della condotta da 16 " dell'oleodotto e quantificarne la crescita di corrosione nel tempo. Lo studio in questione raccomandava a di eseguire le Pt_1
necessarie riparazioni o sostituzioni su diverse tratte della tubazione (fra le quali quella interessata poi dall'evento del 17.4.2016) e comunque di eseguire al più presto una nuova ispezione entro comunque il mese di dicembre 2011. A fronte di tali raccomandazioni (che interessavano 78 tratti) eseguiva la riparazione di 20 tratti nell'anno 2011, 3 tratti Pt_1
nell'anno 2011, 1 tratto nell'anno 2014 e 1 tratto nell'anno 2015; la nuova ispezione, da compiersi entro dicembre 2011, veniva eseguita a fine 2012.
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi ed afferenti agli elementi complessivamente posti a fondamento della decisione di primo grado.
La perizia a firma ing. versata in atti è stata svolta nell'ambito del procedimento Per_1
penale svolto anche nei confronti di . Parte_1
La Suprema Corte (Cassazione sentenza n. 28428/2023 dell'11 ottobre 2023) ha affermato che la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., costituisce elemento di prova per il giudice di merito. Costui, pertanto, ove intenda disconoscerne l'efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza.
Il ctu ing ha affermato: “Allo stato dunque non è tecnicamente definibile in termini Per_5
obiettivi e analitici esattamente quali delle cause sopra indicate abbiano portato alla rottura,
e in quale rispettiva misura, potendosi solo escludere che la corrosione generalizzata osservata, ancorché fattore predisponente, possa essere stata l'unica causa del collasso oggetto di indagine.
Il ctu evidenzia che le prove effettuate dal perito indicano che il valore di rottura Per_4
medio di 561 MPa, ricavato strumentalmente ed accolto comunemente da ambo le parti, è incompatibile con una rottura alla normale pressione di esercizio della condotta, ed allora formula una ipotesi alternativa: “lo scrivente si è formato il convincimento che la causa del danno debba essere individuata in fattori esterni anche concorrenti quali, solo a titolo esemplificativo, potrebbero essere: il colpo d'ariete, un contributo di forze esterne differenziali sulla tubazione da parte del terreno che lo ospitava. Entrambi i casi non hanno tuttavia evidenze certe di accadimento: per il colpo d'ariete vale la dimostrazione del tutto teorica ancorchè coerente di che non esclude l'avvenimento ma non spiega come Pt_1 possa essere stata possibile nella realtà una “rapida” chiusura di una valvola, dove e perché
(seppure va rilevato come evidenzi che la stessa possa non essere stata CP_8
misurata dal sistema di controllo alla luce della repentinità del verificarsi, perchè la pressione veniva registrata ogni dieci secondi, mentre il colpo d'ariete può manifestarsi con un intervallo di tempo inferiore, senza lasciare quindi traccia nei dati registrati), per quanto riguarda le forze esterne si prende atto di quanto relazionato dal dr. (produzione n. Per_6
29 di il quale a suo giudizio ritiene che non vi fossero evidenti cause geologiche CP_1 per l'incidente. Tale ultimo fattore tuttavia a parere di chi scrive non può essere considerato
a priori del tutto ininfluente anche se anch'esso non accertabile e valutabile in termini sufficientemente obiettivi.”
Il ctu quindi conclude nel senso di escludere, per mancanza di evidenze e per i risultati contrari delle prove strumentali, che lo stato di corrosione generalizzata in cui si presentava la tubazione possa essere individuato come l'unica causa della rottura in questione, specificando che trattasi certamente di un fattore in grado di diminuire i limiti di sicurezza previsti in sede progettuale, ma non tale da portare univocamente al cedimento della condotta alle normali condizioni di esercizio raggiunta dal sistema”. La Suprema Corte (Cass Sent., 24/02/2023, n. 5737) si è espressa nel senso che: ” La recente Cass. sez. 3, 22 novembre 2019 n. 30521 – così massimata: “In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poichè una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo “con-causale” di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio
“semplificato”, tale da condurre “ipso facto” ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del “quantum” risarcitorio” – e già ben prima
Cass. sez. 321 luglio 2011 n. 15991 – a sua volta massimata come segue: “In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo “con-causale” di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio
“semplificato”, tale da condurre “ipso facto” ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del “quantum” risarcitorio” – si sono chiaramente espresse, in senso del tutto condivisibile cui questo collegio intende dare continuità, per escludere la configurabilità della concorrenza di cause naturali con le cause umane nella determinazione della causazione materiale (cfr. pure 6-3, ord. 20 novembre 2017 n. 27524
e 3, ord. 22 dicembre 2017 n. 30922).
Orbene, alla luce dell'esame delle affermazioni del ctu ing emerge che non erra il Per_5
Tribunale nell'affermare che la perizia valuta la corrosione generalizzata quale concausa del collasso (si ricorda che la rottura è avvenuta in uno dei punti individuati come necessitanti di interventi manutentivi). Ed allora, anche a ritenere fondato l'assunto di parte appellante in ordine alla concomitante presenza di concause naturali, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la presenza della causa umana prevale e viene a determinare l'imputabilità del fatto ad . Parte_1
L'appellata ravvisa quindi l'inoperatività della polizza, in quanto deve affermarsi: il “dolo o colpa grave dell'assicurato nella causazione del sinistro”, con conseguente esclusione del risarcimento ai sensi dell'art.1900 c 1 c.c.; in capo a una reticenza informativa in Parte_1
sede precontrattuale e contrattuale in relazione al rischio oggetto di assicurazione, rilevante sia ai sensi degli artt.1892 e 1893c.c., sia in relazione alle esclusioni di copertura previste in sede contrattuale per i casi di “danni: d. causati dalla intenzionale mancata osservanza, da parte dell'organo di gestione dell' , di qualsiasi componente del medesimo Parte_3
organo e/o di qualsiasi dirigente preposto alla conduzione delle attività dalle quali si è originato l'inquinamento, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello stabilimento;
k. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento; l. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione.” (art.
3.1. CGA).
Come statuito dal Tribunale, ricorre l'ipotesi prevista all'art.
3.1 lett. d) k) e l) delle condizioni di assicurazioni intercorse tra le parti - del verificarsi di danno causato “dalla intenzionale mancata osservanza … delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello stabilimento” (tra cui, evidentemente, quella di costante monitoramento e manutenzione delle condizioni di sicurezza dell'impianto), nonché “causato da insufficiente o cattiva manutenzione degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento”, nonché derivante “da fatti o circostanze noti all'assicurato alla data di decorrenza dell'assicurazione”.
Conclusivamente i motivi sono pertanto infondati.
E' assorbita dal rigetto dei motivi che precedono la questione relativa alla asserita – da parte appellante – mancanza di legittimazione di a chiedere la restituzione delle Controparte_1
somme versate a , in quanto aveva affidato alla predetta società Controparte_9 Parte_1
“l'organizzazione di tutte le attività di Messa in Sicurezza d'emergenza mediante coordinamento delle Ditte coinvolte, l'interfaccia con le Pubbliche Amministrazioni e la progettazione degli interventi futuri”, provvedendo altresì a cedere a detto soggetto il credito assicurativo vantato nei confronti di;
così che, in adempimento delle Controparte_1 previsioni di polizza, veva corrisposto a l'importo di euro 4.693.663,27. CP_1 CP_3
ha poi reiterato la domanda riconvenzionale svolta in primo grado di condanna Parte_1
di al pagamento di Euro 641.635,46. Assume la società appellante che ha CP_1 sostenuto ulteriori costi successivamente all'indennizzo di cui ha chiesto il CP_1 rimborso, così indicati: “- Euro 49.112 oltre IVA per costi e spese inerenti “Ripristino e rinaturalizzazione zona Rio Pianego”, lavori eseguiti nel 2017 – 2018 (prod. n. 36); - Euro
440.000 oltre IVA per “Ripristino e rinaturalizzazione dei luoghi in località Pianego”, lavori eseguiti nell'ottobre 2018 (prod. n. 37); - Euro 21.750 oltre per “Ripristino definitivo dei luoghi e autorizzazioni presso Enti località Rio Pianego” (prod. n. 38); per complessivi Euro
616.475,47, oltre Euro 25.159,89 che è stata condannata a HI e AF Srl in Pt_1
forza della sentenza del Tribunale Genova n. 1705/2021 (prod. n. 39) a titolo di danni subiti da dette società per l'inquinamento provocato dalla rottura dell'oleodotto per cui è causa, come documentato nella richiesta di pagamento ricevuta dall'avvocato difensore di tali società (prod. n. 40), per totali Euro 641.635,36.”
Premesso che tale domanda si evidenzia affatto contraddittoria rispetto alla eccepita natura transattiva del corrisposto indennizzo, la domanda è assorbita dal rigetto dei motivi d'appello che precedono. Anche le considerazioni svolte in via subordinata da , in Controparte_1
caso di riforma della sentenza appellata, in ordine alla non applicabilità del massimale generale di polizza, invece di quello più basso del 20%, sono assorbite dal rigetto dell'appello principale.
Stante la conferma della sentenza di primo grado, le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto in ragione del valore della cusa Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n 1148/2023 del Parte_1
Tribunale di Genova.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 63785,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 26.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno