Decreto cautelare 28 febbraio 2017
Decreto cautelare 28 luglio 2017
Ordinanza cautelare 6 settembre 2017
Sentenza 30 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/05/2022, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00887/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Pugliese, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via F. Antonio Piccinni n. 6;
contro
Questura Lecce, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 23.01.2017, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno formulata dal Sig. -OMISSIS- - nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della nota della Questura di Lecce del 10.4.2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale; all’udienza pubblica del 19.5.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la domanda in esame il ricorrente impugna il decreto di rigetto di rilascio del permesso di soggiorno (ricorso originario), nonché – con i motivi aggiunti depositati il 27 luglio 2017 la nota della Questura di Lecce del 14.04.2017.
Il ricorrente, giunto in Italia nel luglio 2015, all’epoca appena diciasettenne è stato accolto dal fratello -OMISSIS-, in possesso di regolare permesso di soggiorno, il quale, con istanza del 3.9.2015, ha chiesto l’affidamento del fratello minore.
Con provvedimento del 31.3.2016, il Tribunale dei Minorenni ha archiviato l’istanza di cui sopra in ragione del fatto che il ricorrente aveva raggiunto la maggiore età, con conseguente inammissibilità dell’istanza di affidamento.
In data 23.5.2016 il ricorrente -OMISSIS- ha proposto alla Questura di Lecce istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
A seguito di rituale avviso ex art. 10 bis L. 241/90 e dopo rituale contraddittorio partecipativo, il Questore di Lecce adottava l’impugnato decreto n. -OMISSIS- con cui respingeva definitivamente l’istanza, per assenza di documentazione comprovante l’identità dell’esercente della patria potestà ed il rapporto di parentela con l’affidatario.
Il ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per erronea presupposizione e la violazione degli artt. 32 c. 1 e 1bis del D.Lgs. 286/98 e 2 e 9 della L. 184/83, assumendo che il compimento della maggiore età sarebbe intervenuto nelle more del procedimento ed a causa del ritardo del Tribunale per i Minorenni nel provvedere sull’istanza.
Si è costituito in giudizio il Questore di Lecce a mezzo dell’Avvocatura dello Stato depositando documentazione e memoria difensiva e chiedendo la reiezione del ricorso.
In data 14.4.2017 la Questura di Lecce ha depositato una relazione sui fatti di causa, evidenziando che l’assenza di regolare affidamento del ricorrente, all’epoca minore, presso lo zio materno 8 e non già “fratello maggiore” come rappresentato dal ricorrente) è stata determinata anzitutto dall’assenza di rituale documentazione, atteso che l’autorizzazione è stata certificata solo in data 8/8/2016 e legalizzata presso l’Ambasciata di Italia a Dakar solo in data 7.9.2016 e pertanto in epoca successiva al compimento della maggiore età, nonché in tempo successivo alla comunicazione di avvio del procedimento con preavviso di motivato rigetto dell’istanza.
Avverso tale nota il ricorrente ha proposto motivi aggiunti depositati il 27.07.2017, evidenziando che la predetta documentazione, ancorché tardivamente prodotta, avrebbe potuto intendersi come mera ratifica della volontà di affidamento del minore.
Con decreto monocratico n. -OMISSIS- del 28.07.2017 è stata respinta l’istanza di misure cautelari ex art. 56 cpa, cui ha fatto seguito l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 6.9.2017 di reiezione dell’istanza.
Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato.
Risulta infatti condivisibile la motivazione evidenziata nel citato decreto cautelare e, soprattutto, nella successiva ordinanza -OMISSIS-.
Non condivide il Collegio il diverso orientamento espresso dalla Sez. II con le sentenze nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Ed invero appare dirimente considerare che l’art. 32 del D:Lgs. 286/1998, che prevede la possibilità di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di studio o di accesso al lavoro o per lavoro subordinato autonomo allo straniero e al compimento della maggiore età presuppone che sia intervenuto un regolare provvedimento di affidamento ex art. 2 L. 184/83 ovvero di affidamento a tutela ex art. 33 del T.U..
Presupposti che non ricorrono nel caso in esame, non già per effetto di un presunto ritardo nel provvedere da parte del Tribunale per i Minorenni, bensì per fatti e circostanze non imputabili all’Amministrazione in quanto riconducibili alla totale assenza della necessaria documentazione, depositata in tempo successivo rispetto alla data di compimento della maggiore età e, pertanto, difettando gli stessi presupposti necessari per l’affidamento, atteso che il compimento della maggiore età determina di conseguenza il difetto di legittimazione per perdita della potestà sul minore.
Il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque respinti.
Ricorrono tuttavia ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, che saranno liquidate con separato successivo provvedimento su istanza di parte, atteso che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato dall’apposita Commissione giusta decreto n.-OMISSIS- del 31.3.2017.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – con l'intervento dei magistrati
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.