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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7658 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al 2822 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 8.5.2025 e vertente
TRA
) in Roma elettivamente domiciliata via Piedicavallo 51 presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1 studio dell'Avv. Antonella Fusco, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
Appellante
CONTRO
già ; Controparte_1 Controparte_2
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza n.767/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 11.1.2019.
FATTO
Con atto notificato il 2.5.19 e rinnovato per assenza di termini a comparire il 23.9.19, ha Parte_1 impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda risarcitoria da essa proposta in danno di avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo Controparte_1 assicurativo a causa della perdita totale dell'auto a causa di incendio doloso avvenuto il 28.6.2016. L'appellante censurava la sentenza per non aver correttamente esaminato la documentazione depositata e quindi aver rigettato la domanda ritenuta infondata per il mancato deposito del contratto di assicurazione.
Chiedeva, pertanto, previa constatazione del deposito dell'atto, la conseguente riforma della sentenza, con condanna di al pagamento dell'indennizzo richiesto pari al valore dell'auto, come Controparte_1 documentato dalla fattura di acquisto allegata, oltre spese accessorie documentate.
Con ordinanza del 11.6.2020, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1
All'udienza cartolare del 8.5.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rilevare che l'atto d'appello contiene l'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata (indicata con il n. 5908/2018, a fronte di quella corretta di n. 767/2019), errore evidentemente materiale stante la produzione della corretta sentenza gravata e le censure pertinenti formulate a alla sentenza allegata. Errore, pertanto, irrilevante ai fini dell'ammissibilità dell'appello.
Con unico motivo di appello, lamenta la manifesta illogicità della sentenza e la carenza di Parte_1 motivazione, con particolare riguardo alla “lettura” della documentazione versata in atti, non adeguatamente considerata.
La censura riguarda, in particolare, la polizza assicurativa che il primo giudice non avrebbe rinvenuto in atti, rigettando conseguentemente la domanda.
Il motivo è fondato.
Dal riscontro degli atti si evince che parte attrice ha documentato la copertura assicurativa dell'auto per incendio e furto mediante produzione della polizza, allegata al documento di sintesi del finanziamento (all. doc.3), riferita alla polizza Rischi Diversi F/I TOP n. DLI900000277 in essere tra Direct Line spa e CP_3
[...
in nome e per conto dei clienti ovvero, degli acquirenti di veicoli acquistati con CP_3 finanziamento o leasing.
Peraltro, l'esistenza della polizza non è mai stata in contestazione nella corrispondenza esistente in atti e relativa alla fase stragiudiziale. Inoltre, la relazione depositata e resa in sede di accertamento tecnico preventivo (procedimento nel quale la Compagnia di assicurazione era costituita), dà per accertata la presenza della polizza: vertendo tale accertamento tecnico unicamente sulla causa dell'incendio (se di origine dolosa o per difetto di fabbricazione) ai fini della eventuale esclusione della garanzia.
Sicché, essendo emersa con certezza la natura dolosa dell'incendio, in seguito alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, era conseguenziale l'applicazione della polizza assicurativa.
Va aggiunto che nel presente giudizio è stato allegato il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo ove l'attrice, odierna appellante, ha assolto all'onere probatorio mediante il deposito documentale, e dove la
Compagnia, ivi costituita, nulla ha eccepito in ordine alla esistenza della polizza (avendo riservato le eccezioni in ordine all'accertamento della natura dell'evento, come detto, ai fini di eventuali esclusioni della garanzia). E, dunque, all'accertamento della natura dolosa dell'incendio in quanto non rientrante nella ipotesi di esclusione della garanzia, consegue che debba essere tenuta al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo per incendio dell'auto assicurata.
Quanto all'ammontare di tale indennizzo.
E' rimasto accertato che il veicolo sia stato oggetto di incendio totale, avvenuto dopo tre mesi dalla data di prima immatricolazione e che, pertanto, a termini contrattuali, deve essere indennizzato al valore a nuovo pari ad €. 16.700,00 come da fattura depositata in atti, oltre alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, le imposte di proprietà pagate sino al massimo di €. 520, il rateo di premio pagato e non goduto
(contratto di assicurazione garanzie aggiuntive 3.5).
A tale somma deve applicarsi la franchigia del 20% prevista in contratto (3.1) in ipotesi di “non riacquisto” presso l'ente di vendita del veicolo Assicurato, non avendo parte attrice dato prova del riacquisto presso il medesimo ente, circostanza cha avrebbe comportato il ristoro totale del prezzo di acquisto secondo fattura.
Si rigetta la domanda ex art. 96 cc, in assenza dei presupposti e di prova specifica sul comportamento negligente della compagnia.
Per le considerazioni innanzi esposte la sentenza va riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio e quelle del procedimento di ATP seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria del presente grado non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 5908, accoglie l'appello per quanto di Parte_1 ragione e riforma la stessa e così provvede:
- accerta e dichiara, – già tenuta al pagamento Controparte_1 Controparte_4 dell'indennizzo dell'auto di proprietà di per cui è causa e per l'effetto, condanna essa Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_1 dell'importo di €. 13.360,00 (al netto della franchigia), oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
nonché le spese di immatricolazione del veicolo assicurato, le imposte di proprietà pagate, il rateo di premio pagato e non goduto sino alla concorrenza massima di €. 520, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
- condanna , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Controparte_5
delle spese dell'Accertamento Tecnico Preventivo e di mediazione pari ad €. 1950, oltre alle Parte_1 spese e competenze del primo grado di giudizio che si liquidano in €.3.200, oltre il rimborso del contributo unificato, le spese generali nella misura del 15%, iva e cap come per legge, nonché quelle di secondo grado liquidate in €. 400 per spese ed €. 3.000, per onorario oltre rimborso spese forfettarie, cnp e iva se dovuta, come per legge.
Roma, 4.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino