Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 495/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 495/2017 avente ad oggetto “rapporti bancari” e vertente tra
(C.F/P.IVA: ), Parte_1 C.F._1
DELL'ANGELO (C.F/P.IVA: ), Parte_2 C.F._2
(C.F/P.IVA: ), col Parte_3 C.F._3 ministero/assistenza dell'avv. GABRIELI LEONIDA MARIA
- attore - e
(C.F./P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. CISANI ROBERTO
- convenuto – nonché C.F./P.IVA: ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
- convenuta - Conclusioni All'udienza del 06/02/2025 le parti concludevano come da relativo verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1
e Parte_4 Parte_3 convenivano in giudizio la Controparte_3 in uno alla al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
[…] 1) dichiarare la nullità di tutte le operazioni in strumenti finanziari poste in essere dalla banca convenuta con il patrimonio conferito dagli attori, con la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno pari (tenuto conto del capitale versato, detratti i prelievi realmente effettuati dall'attore ed a quanto le somme versate avrebbero fruttato se, come convenuto, fossero state investite in titoli di
Stato ed in obbligazioni a capitale garantito), oltre rivalutazione monetaria e gli
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interessi legali;
danni da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo consulenza tecnica d'ufficio; 2) in via subordinata, per i motivi esposti, dichiarare la risoluzione dei contratti intercorsi con la banca convenuta per il suo grave inadempimento, con la condanna di questa al risarcimento del danno in favore degli attori (tenuto conto del capitale versato, detratti i prelievi realmente effettuati dall'attore ed a quanto le somme versate avrebbero fruttato se, come convenuto, fossero state investite in titoli di Stato ed in obbligazioni a capitale garantito), oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali, danni da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo consulenza tecnica d'ufficio; 3) in via ancor più subordinata, annullare i contratti ex artt. 1427 ss. c.c., con la condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore degli attori (tenuto conto del capitale versato, detratti i prelievi realmente effettuati dagli attori ed a quanto le somme versate avrebbero fruttato se, come convenuto, fossero state investite in titoli di Stato ed in obbligazioni a capitale garantito), oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
danni da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo consulenza tecnica d'ufficio; 4) in via ancor più gradata, annullare tutti gli ordini di acquisto di titoli ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1394 e 1442 c.c., con la condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore degli attori (tenuto conto del capitale versato, detratti i prelievi realmente effettuati dagli attori ed a quanto le somme versate avrebbero fruttato se, come convenuto, fossero state investite in titoli di Stato ed in obbligazioni a capitale garantito), oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
danni da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo consulenza tecnica d'ufficio; 5) condannare, in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni in favore degli attori per il danaro sottratto in moneta contante e, eventualmente, a mezzo assegni a firma apocrifa, danni da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo consulenza tecnica d'ufficio; 6) dichiarare nulli e/o annullabili i contratti denominati per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Pt_5 condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme sinora versate e di quelle che la banca continuerà a prelevare sino alla emanazione della sentenza, in uno agli interessi legali dalla data di sottoscrizione del contratto di soddisfo;
7) dichiarare l'illiceità e l'illegittimità e, quindi, la nullità dei contratti denominati e, se si vuole, dell'operazione d'investimento per violazione da parte della
[...] convenuta banca sia delle regole di comportamento che delle disposizioni di legge in materia, e per l'effetto condannarla alla restituzione delle somme sinora versate e di quelle che la banca continuerà a prelevare sino alla emanazione della sentenza, in uno agli interessi legali dalla data di sottoscrizione del contratto al soddisfo;
8) condannare, in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni in favore degli attori;
danni da quantificarsi nel corso del giudizio;
9) condannare la convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio. […].
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A sostegno della domanda, gli attori deducevano: che i coniugi Parte_1
e sono stati titolari del conto corrente c/c n.
[...] Controparte_4
136138.18, conto sul quale hanno effettuato i seguenti versamenti: […] € 25.822,84 in data 7.6.2000, € 251 in data 1.9.2000, € 25.820,26 in data 7.9.2000, €
53.210,55 in data 25.9.2000, € 2.582,28 in data 2.1.2001, € 14.000,00 in data
27.11.2002 ed € 47.374,99 in data 6.8.2009, il tutto per complessivi € 172.035,66; di aver […] effettuato prelievi per complessivi 22.000,00 e, in data 17 aprile 2002,
€ 51.050,00 per la stipula di una polizza assicurativa con la DI Via S.p.A. […]. Precisavano inoltre che […] i rapporti bancari sono stati dagli attori intrattenuti con tale nel quale i predetti avevano riposto Parte_6 la massima fiducia anche perché indicato dalla MPS quale promotore di riferimento […], che […] in data 27 luglio il recatosi presso l'abitazione Parte_6 dei signori e , fece loro sottoscrivere due Controparte_4 Parte_1 proposte di adesione al piano finanziario denominato “ della Pt_5 CP_5
[…], aggiungendo inoltre che […] tra il 31 marzo 2012 e i primi giorni di
[...] aprile 2012, gli attori, appresa la notizia secondo cui presso il detto sportello si erano verificate alcune irregolarità sui conti dei clienti, rilevavano che su entrambi i conti sopra indicati non vi erano, in sostanza, saldi attivi. Apprendevano, altresì, che verosimilmente il aveva disinvestito i prodotti sopra indicati ed aveva Parte_6 effettuato, sia con il controvalore dei prodotti disinvestiti e sia con le somme depositate sui conti, operazioni di investimento finanziario […]. Più nel dettaglio, […] con missiva del 21 maggio 2012, i predetti richiedevano alla banca di fornire chiarimenti, spiegazioni e CP_6 documentazione in merito al rapporto bancario. Dalla documentazione inviata dalla MPS (documentazione che si impugna perché le operazioni nella steSA indicate sono sconosciute agli attori), era emerso un quadro allarmante, consistente nell'avere il compiuto illegittime operazioni finanziarie che Parte_6 avevano causato la perdita del capitale […]. Pertanto, ritenendo la responsabile […] gravando sull'intermediario CP_3 la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari […] rassegnavano le conclusioni supra riportate.
Costituitasi in giudizio, nel Controparte_3 contestare in fatto e in diritto la domanda attorea, eccepiva l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
contestava la carenza di legittimazione attiva degli attori, i quali hanno dedotto di agire anche nella qualità di eredi del sig. Controparte_4 tuttavia non fornendo alcuna prova di tale stato;
l'intervenuta decadenza dei diritti azionati dagli attori, atteso che i sigg.ri e […] hanno CP_4 Parte_1
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periodicamente ricevuti gli estratti conto e le rendicontazioni relative alle operazioni ed agli investimenti effettuati senza mai sollevare alcun tipo di contestazione [….] entro i termini di decadenza contrattualmente previsti;
l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento azionato, nonché dell'azione di annullamento, risoluzione e nullità comunque proposte. La evidenziava inoltre la mancanza di una sua responsabilità e CP_3
l'assenza di nesso di occasionalità neceSAria tra il danno lamentato e l'incarico affidato dall'intermediario al promotore, ferma in ogni caso la ravvisabilità di un concorso di colpa degli attori nella determinazione del danno. Pertanto, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: […] in via preliminare: a) dichiarare la carenza di legittimazione processuale degli attori e, di conseguenza, l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande formulate nei confronti di ponendo quest'ultima in stato Controparte_3 di assolutoria;
b) dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori a causa del mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs. nr. 28/2010; c) dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dai sig.ri , Parte_1
e mediante la notifica dell'atto di Parte_4 Parte_3 citazione introduttivo del presente giudizio per le motivazioni esposte nei paragrafi nr. 6) e 7) della parte narrativa del presente atto, o, comunque, dichiarare l'avvenuta decadenza dei sig.ri e dall'esercizio dei diritti CP_4 Parte_1 medesimi per le motivazioni esposte nel paragrafo nr. 5) della parte narrativa del presente atto;
in via principale: d) respingere tutte le domande formulate dagli attori in quanto inammissibili, non provate, e comunque infondate, dichiarando la mancanza di qualsiasi responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale e/o precontrattuale in capo a in relazione ai Controparte_3 fatti di causa ponendola in stato di assolutoria;
in via subordinata: e) ove la ricostruzione dei fatti e delle circostanze esposte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio venisse confermata, dichiarare che il danno subito dagli attori
è conseguenza di responsabilità esclusiva del sig. ponendo di Parte_6 conseguenza in stato di assolutoria;
f) ove Controparte_3 la ricostruzione dei fatti e delle circostanze esposte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio venisse confermata, accertare e dichiarare il comportamento gravemente colposo degli attori nella causazione dei danni lamentati o nel non averne limitato le conseguenze e, per l'effetto, escludere o limitare ai sensi dell'art. 1227 c.c., nei termini che saranno provati e/o ritenuti equi e di giustizia, il quantum richiesto da parte attrice;
g) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità e/o di risoluzione e/o di annullamento ex adverso proposte dichiarare la compensazione tra gli eventuali importi che dovessero essere restituiti dalla ai sensi dell'art. 2033 c.c., e quello del CP_3
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valore attuale degli strumenti finanziari nonché di ogni rimborso od utilità riportati dagli attori anche in termini di risparmio fiscale ex art. 6, comma 5, D.Lgs. nr.
461/97; in ogni caso: h) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. […].
Instauratosi il contraddittorio, ammeSA e prodotta la documentazione, espletata l'istruttoria, anche a mezzo di consulenza grafologica e consulenza contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge, all'esito di taluni rinvii e del sopravvenuto mutamento dell'Istruttore II. Diritto Sul merito Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia neceSArio esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione - di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo - concernente l'inadeguata prova delle condotte asseritamente lesive e dei pregiudizi per l'effetto subiti ad opera degli attori, gravati del relativo onere, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate.
L'intentata azione difatti prende dichiaratamente le mosse dalle condotte, anche penalmente rilevanti (v. riferimenti al procedimento penale R.G. 500326/12 svoltosi innanzi al Tribunale di Avellino), poste in essere dal promotore finanziario, medio tempore radiato dall'Albo Parte_6
(v. delibera della Consob n. 18738 del 18 dicembre 2013 di cui in atti), nello svolgimento della propria attività di gestione, per conto e fiducia - tra gli altri - degli attori medesimi, delle relative risorse, così come confluite, o comunque giacenti, sul conto corrente indicato in atti, pacificamente, oltre che documentalmente, acceso e gestito, in uno a diverse operazioni di investimento, presso la Banca convenuta, . Controparte_1
Più nel dettaglio, gli attori, premettendo di essere […] titolari - anche mortis causa - del conto corrente n. 136138.18 [...] oggetto di versamenti per […] complessivi € 172.035,66 […], nonché di prelievi per […] complessivi € 22.000,00 e in data 17 aprile 2012 € 51.050,00 per la stipula di una polizza assicurativa con la
DI IT SPA […]; di aver intrattenuto rapporti con […] tale Parte_6
5 Tribunale di Avellino n. 495/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
[…] in cui avevano riposto la massima fiducia anche perché indicato Parte_6 dalla MPS quale promotore di riferimento […]; nonché di aver autorizzato […] solo in quattro casi […] l'acquisto o la sottoscrizione di prodotti finanziari Banca Popolare di Bergamo per € 77.468,53 in data 2 febbraio 2001, per € Parte_7
21.000,00, Ericsson per € 40.000,00 ed altro per € 52.000,00 […], oltre ad aver sottoscritto […] in data 27 luglio 2000 […] sempre su indicazione del Parte_6
[…] recatosi presso la loro abitazione […] due proposte di adesione al piano finanziario denominato “ della (proposte nn. 66196 e Pt_5 Controparte_5
66198) […], hanno in questa sede invocato la responsabilità della per CP_3
l'operato del citato promotore, riconducendo alle attività illecite e/o illegittime dello stesso, quali danni per l'effetto subiti, gli ammanchi e/o le perdite registrate in relazione ai predetti conto corrente e gestione, sui quali […] tra il 31 marzo e i primi giorni di aprile 2012 […] avevano appreso che […] non vi erano in sostanza saldi attivi […] poiché […] verosimilmente il aveva disinvestito i Parte_6 prodotti sopra indicati ed aveva effettuato, sia con il controvalore dei prodotti disinvestiti e sia con le somme depositate sui conti, operazioni di investimento finanziario […] (v. testualmente atto di citazione). Si tratta dunque di una prospettazione che, considerata la dichiarata e persistente (legittima) operatività sul conto ad opera dei titolari, avrebbe a ben guardare imposto la precisa allegazione e la compiuta prova, sia delle condotte asseritamente illegittime denunziate, che dei pregiudizi dalle stesse assuntamente derivanti, quali autentici "fatti costitutivi" delle pretese avanzate, essendo pacificamente onere dell'attore indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e - soprattutto nelle azioni a componente risarcitoria, quali quella in esame - fornire sufficiente prova dei pregiudizi dei quali chiede il ristoro, nel rispetto in ogni caso delle preclusioni assertive ed istruttorie proprie del processo civile, la cui violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene, in quanto preordinate a tutelare interessi generali. In tema di responsabilità dell'intermediario per l'attività del promotore infedele, del resto, la giurisprudenza è ormai consolidata nell'affermare che: se è vero che questa si incentra sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di neceSAria occasionalità tra fatto illecito del promotore e esercizio delle attività funzionali allo svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati dall'intermediario (cfr. fra le altre Cass. civ., sez. III, n. 18928 del 31 luglio 2017 e n. 5020 del 4 marzo 2014), è altrettanto vero che Se un simile rapporto deve considerarsi esistente tutte le volte in cui la condotta del promotore finanziario rientri nell'ambito e nelle finalità dell'attività dell'intermediario, l'onere probatorio gravante sul cliente, che agisca nei confronti dell'intermediario per il risarcimento del danno procurato dalla condotta illecita del promotore consiste nel dimostrare di aver affidato il proprio denaro, oggetto dell'illecita appropriazione da parte del promotore, per l'effettuazione di 6 Tribunale di Avellino n. 495/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
operazioni finanziarie che apparentemente rientrano nel campo della attività affidargli dall'intermediario secondo un criterio di normale affidamento in buona fede (Cass. civ., sez. I, n. 6829 del 24 marzo 2011).
In tale ottica, si è inteso precisare altresì che: mentre l'onere della prova (liberatoria) che grava sull'intermediario, impone che questi ai fini dell'esclusione di tale responsabilità oggettiva e solidale nei confronti del cliente, ha l'onere di provare che a quest'ultimo fosse chiaramente percepibile che la condotta del promotore si poneva al di fuori del rapporto con l'intermediario ovvero che il cliente fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario (Cass. civ., sez. I, n. 22956 del 10 novembre 2015 e Cass. civ., sez. n. 18928/2017), dovendo in altri termini provare la chiara estraneità della condotta del promotore ai compiti affidatigli ovvero la evidente anomalia della condotta, se pure rientrante nel campo di operatività propria del rapporto fra intermediario e promotore (Cass. civ., sez. I, n. 9892 del 13 maggio 2016 e n. 27925 del 13 febbraio 2013); l'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento varia nella prospettiva della responsabilità del promotore e dell'intermediario, atteso che nei confronti di quest'ultimo - come nel caso di specie - non può ritenersi rilevante, né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario, né un comportamento qualificabile come ficta confessio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 21737 del 27 ottobre 2016 e Cass. civ., sez. III, n. 13212 del 27 giugno 2016), poiché nel giudizio di risarcimento promosso dal cliente nei confronti dell'intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario infedele, l'intermediario assume la posizione di terzo rispetto al promotore autore dell'illecito (Cass. civ. sez. I n. 21737 del 27 ottobre 2016) e dunque la dichiarazione del promotore sulla ricezione del denaro da parte dell'investitore ha una valenza meramente indiziaria e può essere liberamente contestata dall'intermediario, essendo per converso neceSArio che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi la effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (Cass. civ., sez. III, n. 1741 del 25 gennaio 2011). A soluzioni dissimili, invero, non può indurre l'eventuale giudicato intervenuto - a seguito di patteggiamento, come esplicitamente dedotto da parte attrice (v. da ultimo comparsa conclusionale) - in sede penale, atteso che, per altrettanto condivisa giurisprudenza, La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova (Sez. 3, Sentenza n. 20170 del 30/07/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023), poiché la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Sez. 3 - , Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024).
7 Tribunale di Avellino n. 495/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Pertanto, incombe in ogni caso sul cliente danneggiato l'onere di provare la distrazione delle somme dal proprio conto corrente, dovendo tuttavia - come di recente chiarito dalla CaSAzione - mandare esente da responsabilità la banca ove provi il fatto estintivo dell'altrui pretesa risarcitoria, costituito dall'accreditamento della somma derivante dagli investimenti effettuati dal promotore su altri conti correnti nella giuridica disponibilità del cliente (Cass. Sez. 3, 27/09/2024, n. 25855).
Facendo applicazione dei citati principi al caso di specie, dunque, si è innanzitutto individuato l'insieme delle operazioni e/o disposizioni comprovatamente non riferibili ai titolari del conto in essere, perché recanti sottoscrizioni apocrife, disponendo apposita consulenza grafologica, esitata nelle seguenti conclusioni, le cui scaturigini devono in questa sede intendersi pienamente condivise e richiamate:
[…] 1) le firme in verifica a nome “ ” apposte in calce alla Parte_1 seguente documentazione bancaria in verifica, visionata in originale:
1) Questionario Mifid di del 26/10/2009; Parte_1
2) Contratto di gestione di portafogli multilinea n. 2006725 (mandato n.
704303) del 10/09/2010;
3) Conferimento della somma di € 35.000,00 del 10/09/2010;
4) Dichiarazione del capitale di riferimento ai fini della segnalazione in data
10/09/2010;
NON rientrano nell'ambito di variabilità dell'autografia della sig.ra Parte_1
ragion per cui sono apocrife.
[...]
2) le firme in verifica a nome “ ” apposte in calce alla Controparte_4 seguente documentazione bancaria in verifica, visionata in originale:
1) Questionario Mifid di datato 26/10/2009; Controparte_4
3) Contratto di gestione di portafogli multilinea n. 2006725 (mandato n.
704303) del 10/09/2010;
4) Conferimento della somma di € 35.000,00 del 10/09/2010;
5) Dichiarazione del capitale di riferimento ai fini della segnalazione in data
10/09/2010;
6) Richiesta di rimborso Fidelity del 21/06/2010 (azioni Italy Found
3.588,380);
7) Richiesta di rimborso Fidelity del 21/06/2010 (azioni Italy Found
3123,120);
8) Richiesta di rimborso Sicav del 03/02/2011 (azioni FF Europ. Aggressive cl
A 1.216,830).
NON rientrano nell'ambito di variabilità dell'autografia del sig.
[...]
ragion per cui sono apocrife. CP_4
[…] (v. consulenza grafologica di cui in atti).
8 Tribunale di Avellino n. 495/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Le predette risultanze peritali, non possono tuttavia comportare, come sostenuto dagli attori, la qualificazione delle corrispondenti somme in termini di danno a risarcirsi, e ciò in conformità - seppure per le ragioni che ci si appresta ad esporre - con quanto affermato dalla consulenza contabile parimenti disposta in corso di causa (v. consulenza del 11/09/2024 di cui in atti).
Circa l'apprezzamento dei suddetti (ed ulteriori) accertamenti, deve preliminarmente precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano in ogni caso la condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza. Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto preliminarmente precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi neceSArio che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espreSAmente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, atteso che in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007).
Ciò detto, non può infatti sottacersi come l'ausiliario nominato, nell'analizzare in maniera incrociata le risultanze concernenti la consulenza grafologia espletata e la documentazione bancaria versata in atti, sia giunto ad affermare che: […] le operazioni illecite e riferibili al conto corrente n.136128.18 intestato a e hanno riguardato: Controparte_4 Parte_1
. Operazioni di disinvestimento/Richiesta di rimborso Fidelity riferite alle operazioni n.6, n.7 e n.8 (come, altresì, indicate nella CT della dott.SA
[...]
) - (id est: 6) Richiesta di rimborso Fidelity a firma di Per_1 Controparte_4 del 21/06/2010 (azioni Italy Fund 3.588,380); 7) Richiesta di rimborso Fidelity a firma di del 21/06/2010 (azioni Italy Fund 3123,120); 8) Controparte_4
Richiesta di rimborso Sicav a firma di del 03/02/2011 Controparte_4
(azioni FF Europ. Aggressive cl A 1.216,830);
. Operazioni di investimento in patrimonio mobiliare ovvero di somme in uscita dal conto corrente, relativa all'operazione di cui al n.4 (come indicati in
9 Tribunale di Avellino n. 495/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
precedenza nella CT della dott.SA ) – (id est: 4) Conferimento della Persona_1 somma di € 35.000,00 del 10/09/2010); […]. Nella rideterminazione – in risposta ai quesiti demandatigli (v. ordinanza in atti) - del saldo del conto corrente, rettificato delle summenzionate operazioni illecite, tuttavia, il medesimo ausiliare, dopo aver predisposto una 1° ipotesi di lavoro, basata […] sulle rettifiche eseguite sul c/c n.136128.18, relative alle operazioni apocrife n. 4, 6, 7 e 8 in precedenza elencate […] neutralizzando […] tutte le operazioni generate da ordini con firma apocrifa in
DARE/USCITA/ADDEBITO sul c/c con la rilevazione di pari importo in
AVERE/ENTRATA/ACCREDITO […], ha più condivisibilmente predisposto – anche alla luce dei principi enunciati dalla supra citata Cass. Sez. 3, 27/09/2024, n. 25855) - una 2° ipotesi di lavoro, sostanziatasi […] nell'apportare sul c/c oggetto d'indagine le sole rettifiche delle operazioni apocrife che hanno determinato un addebito del saldo del c/c (operazione n.4), partendo dall'assunto che le operazioni che sono state oggetto di accredito sul c/c n.136128.18, dunque, le operazioni n.6, n.7 e n.8, sebbene generate da ordini con firma apocrifa, sono relative, comunque, a movimenti finanziari a beneficio degli stessi attori (in Entrata sul c/c) […]. In tale ottica, invero, il CT ha in un primo momento chiarito, con riferimento alla […] Operazione n.4 – Investimento mobiliare Conferimento della somma di €35.000,00 del 10/09/2010 – Rettifica in Movimenti in AVERE/ENTRATA del c/c n.136128.18 di €35.000,00 […], che […] trattandosi di operazione apocrifa in sul c/c, la steSA è stata rettificata nel c/c con la Controparte_7 rilevazione di pari importo in AVERE/ENTRATA/ACCREDITO […], salvo poi affermare con maggiore precisione che:
[…] a seguito di ulteriori approfondimenti documentali, la stesura definitiva del presente elaborato peritale prevede che: con riferimento all'operazione n.4, la
Tavola 4 – Conferimento della somma di €35.000,00 del 10/09/2010 Linea di investimento: 466 SYSTEM PORTFOLIO EQUILIBRATO a firma di Controparte_4 del 10-09-2010 (perizia della CT dr.SA ) con firma apocrifa, indica il Persona_1 conferimento di €35.000,00 nella Gestione Portafoglio Titoli intestata a
[...]
e . Infatti, esaminando gli atti depositati nel fascicolo CP_4 Parte_1 telematico e cartaceo, risulta depositato il dettaglio della relativa Situazione patrimoniale al 30 settembre 2010 ovvero il Prospetto obbligatorio di rendicontazione che rappresenta non solo la ripartizione del portafoglio, ma anche la sua evoluzione e i relativi investimenti/disinvestimenti registrati nel 3° trimestre
2010 di cui all'intervallo temporale 01/07/2010 – 30/09/2010. Dall'esame emerge, inequivocabilmente, che, corrispondentemente all'addebito sul c/c n.136128.18 di
€35.000,00 datato 20/23-09-2010, si registra una operazione di
10 Tribunale di Avellino n. 495/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
investimento/conferimento, di pari importo, sul Deposito Titoli n.704303 rendiconto al 30/09/2010 intestato a e . Controparte_4 Parte_1
Pertanto, non vi è dubbio che, sebbene la firma - Tavola 4 della perizia della dr.SA
- sia apocrifa, la somma di €35.000,00 addebitata sul c/c Persona_1
n.136128.18 in data 20/23- 09-2010 sia stata conferita/investita in una Gestione
Patrimoni Mobiliari intestata agli stessi Attori. Dunque, nessuna distrazione si è concretizzata e il CT non opera alcuna rettifica […]. In ordine alla citata operazione, invero, l'ausiliare, su sollecito della Banca convenuta, ha aggiunto altresì che: […] l'osservazione - secondo cui la citata operazione n. 4 non sarebbe altro che una disposizione di accreditamento di € 35.000,00, sul conto gestione di portafogli multilinea n. 460 la cui causale è "giroconto per operazioni di gestione patrimoni mobiliari" (v. testualmente osservazioni convenuta) - va condivisa, poiché dall'esame della Gestione Patrimoni Mobiliari n.704303 “Linea
466” intestata a “ e ” - data inizio gestione Controparte_4 Parte_8
23/09/2010 - e relativa al Rendiconto al 30/09/2010 “Linea 466”, emerge un conferimento di €35.000, corrispondente alla esatta somma addebitata il
23/09/2010 (data valuta) sul c/c n.136128.18 intestato a e Controparte_4
. All'uopo, si riporta sia la Tavola n.4 relativa al conferimento di Parte_8 strumenti finanziari per €35.000,00 del 10.09.2010 - con firma apocrifa – sia il
Prospetto riassuntivo dell'intero mandato – data Rendiconto 30/09/2010 e l'estratto del c/c n.136128.18 intestato a e Controparte_4 Parte_1 della somma addebitata di € 35.000 al 23/09/2010 (data valuta), data corrispondente alla data di inizio gestione Patrimoni Mobiliari n.704303; inoltre si riporta la Gestione Patrimoni Mobiliari n.704303 “Linea 466” al Rendiconto al
12/02/2013 da cui emerge un valore di gestione pari a €0 […]. Ma anche con riferimento alle altre operazioni menzionate, il consulente ha inteso operare le seguenti, ed ulteriori, precisazioni:
[…] . a seguito di ulteriori approfondimenti documentali e con riferimento all'operazione n.6, è emerso che la Tavola 6 – Richiesta di rimborso Fidelity a firma di del 21- 06-2010 (perizia della CT dr.SA ) con Controparte_4 Persona_1 firma apocrifa, indica il numero di azioni Italy Fund oggetto del (presunto) disinvestimento in 3.588,380. Esaminato il Rendiconto/Prospetto Deposito Titoli
705133 riassuntivo del 2° trimestre 2010 relativo all'intervallo temporale
01/04/2010 – 30/06/2010 è emerso, inequivocabilmente, che, conseguentemente, alla richiesta di rimborso Fidelity a firma di datata 21/06/2010, Controparte_4 firma accertata come apocrifa nell'elaborato peritale della dr.SA Persona_1
(cfr. pag.21 della CT della dr.SA ), non si registra alcun Persona_1
Prelievo/Disinvestimento nel corrispondente 2° trimestre del 2010 con riferimento alla Gestione Patrimoni Mobiliari – Deposito Titoli 705133 – intestato a CP_4
e (né sul Deposito Titoli n.700123 e Deposito Titoli
[...] Parte_1
11 Tribunale di Avellino n. 495/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
n.704303 non risultando agli atti la relativa rendicontazione al 2° trimestre 2010).
Ovviamente, il sottoscritto non esclude che poSAno esistere anche altri rapporti di
Gestione Patrimoni Mobiliari riconducibile allo stesso promotore finanziario o a terzi che poSAno aver determinato l'accredito di un importo di €38.011,83 in data
30-06-2010 ovvero nello stesso 2° trimestre 2010 con causale Rimborso titoli e/o fondi comuni. Ma ciò non è oggetto di causa e, soprattutto, esula dall'incarico assegnato. Pertanto, è possibile affermare che la somma accreditata sul c/c n.136128.18 in data 20/23- 06-2010 non è riconducibile ad un'operazione di disinvestimento della Gestione Patrimoni Mobiliari – Deposito Titoli 705133 – intestato a e di cui alla firma apocrifa – Controparte_4 Parte_1
Tavola 6 e, dunque, non è possibile in alcun modo associare il documento con firma apocrifa n.6 con il controvalore di €38.011,83 accreditato sul c/c n.136128.18. Pertanto, il CT non opera alcuna rettifica. D'altronde, trattasi di una operazione di accredito datata 30.06.2010 di €38.011,83 e, dunque, una entrata finanziaria a beneficio del correntista e Controparte_4 Parte_1 contitolari del c/c n.136128.18, non correlata alla Gestione Patrimoni Mobiliari –
Deposito Titoli 705133 – intestato a e , ma ad Controparte_4 Parte_1 altre Gestioni Patrimoni Mobiliari non oggetto di causa. Per mero scrupolo, il CT ha, altresì, verificato che la valorizzazione di n. 3.588,380 di azioni Italy Fund alla data del 30/06/2010 non corrisponderebbe all'entrata finanziaria del 30.06.2010 di
€38.011,831. D'altronde, è sufficiente leggere il dettaglio delle azioni in pancia riportate nella Gestione Patrimoni Mobiliari – Deposito Titoli 705133 – intestato a e del 2° trimestre 2010, da cui non Controparte_4 Parte_1 emergono le azioni Italy Fund. All'uopo, si riporta la Tavola 6 – Richiesta di rimborso Fidelity a firma di del 21-06-2010 (perizia della CT Controparte_4 dr.SA ) con firma apocrifa, che indica il numero di azioni Italy Fund Persona_1 oggetto del (presunto) disinvestimento in 3.588,380 – visionato in originale – cfr. pag.21 della perizia della dr.SA (con firma apocrifa), uno stralcio Persona_1 dell'estratto conto corrente c/c n.136128.18, la rendicontazione della Gestione
Patrimoni Mobiliari n.705133 al 30.06.2010 intestata a e Controparte_4
[…]; Parte_1
[…] . - a seguito di ulteriori approfondimenti documentali e con riferimento all'operazione n.7, è emerso che la Tavola 7 – Richiesta di rimborso Fidelity a firma di del 21-06-2010 (perizia della CT dr.SA ) con Controparte_4 Persona_1 firma apocrifa, indica il numero di azioni Italy Fund oggetto del (presunto) disinvestimento in 123,120 (erroneamente riportato nel titolo della dr.SA
[...]
in 3123,120). Esaminato il Rendiconto/Prospetto Deposito Titoli 705133 Per_1 riassuntivo del 2° trimestre 2010 relativo all'intervallo temporale 01/04/2010 –
30/06/2010 è emerso, inequivocabilmente, che, conseguentemente, alla richiesta di rimborso Fidelity a firma di datata 21/06/2010, firma Controparte_4
12 Tribunale di Avellino n. 495/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
accertata come apocrifa nell'elaborato peritale della dr.SA (cfr. Persona_1 pag.22 della CT della dr.SA ), non si registra alcun Persona_1
Prelievo/Disinvestimento nel corrispondente 2° trimestre del 2010 con riferimento alla Gestione Patrimoni Mobiliari – Deposito Titoli 705133 – intestato a CP_4
e (né sul Deposito Titoli n.700123 e Deposito Titoli
[...] Parte_1
n.704303 non risultando agli atti la relativa rendicontazione al 2° trimestre 2010).
Ovviamente, il sottoscritto non esclude che poSAno esistere anche altri rapporti di
Gestione Patrimoni Mobiliari riconducibile allo stesso promotore finanziario o a terzi che poSAno aver determinato l'accredito di un importo di €2.873,28 in data
30-06-2010 ovvero nello stesso 2° trimestre 2010 con causale Rimborso titoli e/o fondi comuni. Ma ciò non è oggetto di causa e, soprattutto, esula dall'incarico assegnato. Pertanto, è possibile affermare che la somma accreditata sul c/c n.136128.18 in data 20/23- 06-2010 non è riconducibile ad un'operazione di disinvestimento della Gestione Patrimoni Mobiliari – Deposito Titoli 705133 – intestato a e di cui alla firma apocrifa – Controparte_4 Parte_1
Tavola 7 e, dunque, non è possibile associare il documento n.7 con firma apocrifa con il controvalore di €2.873,28 accreditato sul c/c 136128.18. Pertanto, il CT non opera alcuna rettifica. D'altronde, trattasi di una operazione di accredito datata
30.06.2010 di €2.873,28 e, dunque, una entrata finanziaria a beneficio dei correntisti e contitolari del c/c n.136128.18, Controparte_4 Parte_1 non correlata alla Gestione Patrimoni Mobiliari – Deposito Titoli 705133 – intestato a e , ma ad altre Gestioni Patrimoni Controparte_4 Parte_1
Mobiliari non oggetto di causa. Per mero scrupolo, il CT ha, altresì, verificato che la valorizzazione di n.123,120 azioni Italy Fund alla data del 30-06-2010, non corrisponderebbe all'entrata finanziaria del 30.06.2010 di €2.873,282. D'altronde,
è sufficiente leggere il dettaglio delle azioni in pancia riportate nella Gestione
Patrimoni Mobiliari – Deposito Titoli 705133 – intestato a e Controparte_4
del 2° trimestre 2010, da cui non emergono le azioni Italy Fund. Parte_1
All'uopo, si riporta la Tavola 7 – Richiesta di rimborso Fidelity a firma di CP_4
del 21-06-2010 (perizia della CT dr.SA ) con firma apocrifa,
[...] Persona_1 che indica il numero di azioni Italy Fund oggetto del (presunto) disinvestimento in
123,120 – visionato in originale – cfr. pag.22 della perizia della dr.SA Persona_1
(con firma apocrifa), uno stralcio dell'estratto conto corrente c/c n.136128.18, la rendicontazione della Gestione Patrimoni Mobiliari n.705133 al 30.06.2010 intestata a e […]; Controparte_4 Parte_1
[…] . - a seguito di ulteriori approfondimenti documentali e con riferimento all'operazione n.8, è emerso che la Tavola 8 – Richiesta di rimborso Sicav a firma di del 03-02-2011 (perizia della CT dr.SA ) con Controparte_4 Persona_1 firma apocrifa, indica il numero di azioni F.F. EUROP. Parte_9 oggetto del (presunto) disinvestimento in 1.216,830 – Deposito Titoli 13 Tribunale di Avellino n. 495/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
n.040000000010445600000. Tuttavia, esaminata la Tavola n.8 della CT dr.SA
(cfr. pag.23 della CT) emerge che la steSA fa riferimento al Persona_1
Deposito Titoli n.040000000010445600000 intestato a e Controparte_4
e non a quelli esaminati e relativi alle altre operazioni ovvero Parte_1
Deposito Titoli 705133 – intestato a e , Controparte_4 Parte_1
Deposito Titoli n.704303 – intestato a e , né il Controparte_4 Parte_1
Deposito Titoli n.700123 (quest'ultimo disponibile agli atti fino al 31-03-2010) - intestato a e . Agli atti del fascicolo non CP_4 CP_4 Parte_1 risulta alcun Contratto di Gestione Portafoglio Titoli relativo al Dep. Titoli
n.040000000010445600000, in particolare, non risulta il Rendiconto/Prospetto riassuntivo del 1° trimestre 2011 relativo all'intervallo temporale 01/01/2011 –
31/03/2011 per riscontrare l'effettivo prelievo/disinvestimento. D'altronde,
l'operazione di disinvestimento di cui alla firma apocrifa Tavola n.8 della perizia grafologica è relativa ad azioni F.F. EUROP. AGGRESSIVE nel Parte_9 mentre il Deposito Titoli n.705133, Deposito Titoli n.704303 e Deposito Titoli
n.700123 (quest'ultimo disponibile agli atti fino al 31-03-2010) è costituito da una linea di investimento: 466 PORTFOLIO EQUILIBRATO. Trattasi di un altro Deposito
Titoli di cui non vi è traccia documentale agli atti che consenta di provarne il disinvestimento nella corrispondente Gestione Patrimoni Mobiliari – intestata a e . Ovviamente, il sottoscritto non può Controparte_4 Parte_1 escludere che poSAno esistere anche altri rapporti di Gestione Patrimoni Mobiliari riconducibile allo stesso promotore finanziario o a terzi che poSAno aver determinato l'accredito di un importo di €15.953,01 in data 14-02-2011 ovvero nello stesso 1° trimestre 2011 con causale Rimborso titoli e/o fondi comuni. Ma ciò non è oggetto di causa e, soprattutto, esula dall'incarico assegnato. Pertanto, è possibile affermare che la somma accreditata sul c/c n.136128.18 in data 14-02 -
2011 non è riconducibile ad un'operazione di disinvestimento di titoli della
Gestione Patrimoni Mobiliari – Deposito Titoli n.705133, Deposito Titoli n.704303 e
Deposito Titoli n.700123 (quest'ultimo disponibile agli atti fino al 31-03-2010) – intestati a e , né è possibile accertare che si Controparte_4 Parte_1 riferisca ad un'operazione di disinvestimento della Gestione Patrimoni Mobiliari –
Deposito Titoli n.040000000010445600000 – intestato a e Controparte_4
di cui alla firma apocrifa – Tavola 8 - azioni F.F. EUROP. Parte_1
. D'altronde, trattasi di una operazione di accredito Parte_9 Parte_9 datata 14.02.2011 di €15.953,01 e, dunque, una entrata finanziaria a beneficio dei correntisti e contitolari del c/c n.136128.18. Controparte_4 Parte_1
Dunque, il CT non opera alcuna rettifica del c/c. […] (v. testualmente consulenza contabile in atti). Per quanto invece concerne gli assegni, asseritamente risultati apocrifi, ma non oggetto dell'espletata consulenza grafologica, e le ulteriori operazioni 14 Tribunale di Avellino n. 495/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
contabili, indicate solo in corso di causa e all'esito del maturare delle preclusioni assertive e istruttorie imposte dal rito (v. assenza di specifici e puntuali riferimenti nella citazione e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.), non ci si può esimere dal rilevare come si tratti di operazioni del tutto escluse dal "thema decidendum" e dal correlato "thema probandum", perché non ritualmente e/o tempestivamente dedotte in giudizio, con la conseguente non delibabilità di ogni richiesta, anche istruttoria, sul punto formulata, perché strumentale alla dimostrazione di elementi non riconducibili ai fatti di causa, così come già delimitati al maturare delle preclusioni normativamente operanti. Anche in tale frangente, tuttavia, pare opportuno riportare le argomentazioni spese dal CT, secondo cui: […] Gli assegni sopra descritti, sebbene indicati nella richiesta di rinvio a giudizio nr. 326/12 R.G.N.R. Mod.21, non rientrano tra le operazioni con firma “apocrifa” accertate nella perizia grafologica della dott.SA ; di conseguenza, l'osservazione non può essere Persona_1 condivisa e nessuna rettifica al c/c n.136128.18 oggetto di indagine può essere appostata. Nessuno degli assegni elencati è stato oggetto di esame e valutazione da parte della CT dr.SA , né, pur in presenza di una richiesta di Persona_1 rinvio a giudizio, è possibile affermare che le firme di traenza siano apocrife.
Inoltre, il C.T.P. dott. “… sottolinea che ci sono altri contratti di Persona_2 gestione portafogli mobiliari corrispondenti ai seguenti mandati: a) Mandato
n.700123 che ha come data di inizio il 05/11/2009 e come capitale conferito un importo pari a €46.000,00 … b) Mandato n. 705133 che ha come data di inizio il
05/11/2009 con un capitale conferito pari a €25.244,74. Di entrambi non si riesce a dare maggiori informazioni perché nonostante abbiano formato oggetto di esibizione da parte del Giudice non sono mai stati prodotti dalla banca. Per tale motivo è ragionevole supporre che debba essere previsto un risarcimento per entrambi e la restituzione completa almeno della somma di cui al punto a) di cui c'è completa evidenza sull'estratto conto …” Pur comprendendo lo sforzo dello stesso CTP in merito alla parziale documentazione disponibile, l'osservazione non appare condivisibile, per le motivazioni di seguito illustrate:
- il Mandato n.700123 intestato a e è Controparte_4 Parte_8 agli atti del fascicolo, allegato alla 2° Memoria dell'avv. Roberto Cisani e Guido
Ferrarini depositata il 23 marzo 2018 – allegato n.12 (contenente il Mandato
n.700123 dal 31.12.2009 al 31.03.2010); - alla base dell'operazione di addebito di
€46.000,00 sul c/c n.136128.18 intestato agli Attori, datata 02-11-2009 con valuta
5/11/2009 “Giroconto per op.ni di gest.ne patrimoni mobiliari”), non risulta alcun documento con firma “apocrifa” nella perizia grafologica della dott.SA
[...]
. Pertanto, non vi è dubbio alcuno che la disposizione del trasferimento Per_1 della somma di €46.000,00 quale conferimento/investimento sulla Gestione
Patrimoni Mobiliari – Deposito Titoli n.700123 – Mandato n.700123 sia corretta;
-
15 Tribunale di Avellino n. 495/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
pur non essendo oggetto di indagine (perché non considerata con firma apocrifa), esaminato il Rendiconto del 4° trimestre al 31/12/2009 della Gestione Patrimoni
Mobiliari n.700123 intestata a “ e ” - data Controparte_4 Parte_8 inizio gestione 05/11/2009 - emerge esattamente il conferimento di €46.000,00 ovvero di un importo pari alla somma addebitata il 05/11/2009 (data valuta, corrispondente alla data di inizio gestione Patrimoni Mobiliari n.700123) sul c/c n.136128.18 intestato agli Attori e con casuale “Giroconto per op.ni di gest.ne patrimoni mobiliari”. La documentazione consente di poter affermare con ragionevole certezza che non vi è stata alcuna sottrazione dell'importo di
€46.000,00 alla sfera patrimoniale degli Attori, trattandosi, come documentalmente provato, di un giroconto dal rapporto di c/c n.136128.18 intestato a e in favore della Gestione Controparte_4 Parte_1
Patrimoni Mobiliari n.700123 intestata agli stessi e Controparte_4 Parte_1
. All'uopo, si riporta la rendicontazione della Gestione Patrimoni Mobiliari
[...] al 31.12.2009 intestata a e – Gestione Controparte_4 Parte_1
Patrimoni Mobiliari – Deposito Titoli n.700123 – Mandato n.700123 con evidenza del conferimento/investimento di €46.000,00 unitamente all'estratto conto corrente n.136128.18 intestato a e Controparte_4 Parte_1 con evidenza dell'uscita finanziaria di €46.000,00 […];
[…] - Con riferimento al Mandato n. 705133 intestato a “ Controparte_4
e ”, il CTP dott. lamenta la scarsità di Parte_8 Persona_2 informazioni … non si riesce a dare maggiori informazioni perché nonostante abbiano formato oggetto di esibizione da parte del Giudice non sono mai stati prodotti dalla banca. Per tale motivo è ragionevole supporre che debba essere previsto un risarcimento per entrambi … Pur comprendendo lo sforzo lamentato dal CTP in ordine alla incompletezza della documentazione, l'osservazione non è condivisibile poiché il Mandato n.705133 intestato a e Controparte_4
è agli atti del fascicolo, allegato al Foliario dell'atto di citazione Parte_8 del 3 febbraio 2017 dell'avv. Leonida Maria Gabrieli – allegato n.19 (erroneamente indicato in foliario n.20). Occorre premettere che non è possibile individuare il capitale conferito di €25.244,74 nell'estratto di conto corrente n.136128.18, trattandosi di una somma di conferimenti e di disinvestimenti che non neceSAriamente risultano accreditati e addebitati sullo stesso conto corrente. Si aggiunga che, anche in questo caso, non risulta alcun documento con firma
“apocrifa” nella perizia grafologica della dott.SA riferito Persona_1 all'operazione di interesse, in particolare, alla Gestione Patrimoni Mobiliari –
Deposito Titoli n.705133 – Mandato n.705133, per cui non vi sarebbe ragione di risarcimento alcuno. Per le motivazioni sopra espresse, considerato, altresì, che dal
Rendiconto al 18/02/2013 del Mandato n.705133 intestato a e Controparte_4
emerge un Valore di gestione alla data del rendiconto pari a €0 e Parte_8
16 Tribunale di Avellino n. 495/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
nessun documento dispositivo correlato è con firma apocrifa, il CT non condivide l'osservazione sollevata. All'uopo, si riporta la rendicontazione della Gestione
Patrimoni Mobiliari al 18.02.2013 intestata a e Controparte_4 Parte_1
– Gestione Patrimoni Mobiliari – Deposito Titoli n.705133 – Mandato
[...]
n.705133 con evidenza del Valore di gestione alla data del rendiconto pari a €0,00
[…];
[…] Infine, il CTP osserva che …Lo scrivente ha provveduto inoltre, con non poca difficoltà a ricostruire gli estratti conto dal 30/07/2000 al 31/12/2002 del conto c/c 53800-09 della dove si evidenziano in verde le rate Controparte_5 delle Proposte e in giallo il Pagamento della OL DI … si può Pt_5 ragionevolmente supporre che anche queste siano oggetto di illecito e che quindi non può essere considerato il 31/03/2010 il primo saldo contabile antecedente le operazioni illecite, ma bisognerebbe, alla luce di queste considerazioni risalire al primo movimento del 2000 ... Inoltre, lo scrivente evidenzia che anche in data
17/04/2002, si verifica un'uscita dal conto corrente di un importo pari a 51.050 per la OL DI ma nonostante l'ordine di esibizione, la banca non ha prodotto gli originali del prodotto finanziario ... Il C.T.U. evidenzia che i suddetti prodotti finanziari e le anzidette operazioni finanziarie indicate nella tabella prodotta dal
C.T.P. alla pag.12 - Estratto del conto c/c 53800-09 della dal Controparte_5
30/07/2000 al 31/12/2002 - non rientrano tra i documenti/operazioni con firma
“apocrifa” riportate nella perizia grafologica della dott.SA . Per Persona_1 quanto sopra, il CT non condivide le osservazioni del CTP non emergendo da tali operazioni alcun danno risarcibile e determinabile in favore degli Attori […] (v. ancora testualmente CT in atti). Quanto alle richiamate operazioni contrattuali (id est: AN AR
, le cui sottoscrizioni non sono comunque risultate apocrife, prive di pregio,
[...] al di là di ogni altra questione, devono ritenersi le doglianze avanzate dagli attori, circa la nullità e/o annullabilità dei contratti alle stesse sottesi, per violazione da parte del promotore dei corrispondenti obblighi informativi. Va esclusa, infatti, l'invalidità dei contratti d'investimento, dovuta alla violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di comportamento posti a suo carico dalle norme imperative dettate dal D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e dal relativo regolamento di attuazione, in quanto solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non anche la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità: ne consegue che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze 17 Tribunale di Avellino n. 495/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed eventualmente può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto (Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 3184/2017). Inoltre, va escluso, in assenza di una esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento poSA determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, c.c., la nullità del contratto di investimento e/o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (cfr. sentenza CaSAzione Civile, sentenza n. 8462/14; in tal senso, CaSAzione Civile, S.U., sentenza n. 26725/2007: la violazione dei doveri di informazione del cliente che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove avvenga nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazione riguardante le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria. In nessun caso, in difetto di previsione normativa, la violazione dei su accennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto di o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418, 1° comma”). A ben guardare, del resto, alcuna violazione di informazione è stata concretamente accertata nel caso di specie, considerato che gli stessi attori accettavano di sottoscrivere i citati contratti di investimento, dichiarando all'atto della sottoscrizione - si ripete, non risultata apocrifa – di possedere esperienza finanziaria alta e di vantare una propensione al rischio alta (v. testualmente Adesione al piano AR di cui in atti). CP_8
Né appare configurabile l'annullabilità dei rapporti in lite per errore, in quanto esige l'allegazione e la prova che vi sia stato un errore essenziale sull'oggetto del contratto o sulle qualità dello stesso, ossia un equivoco sul tipo di titolo acquistato, né è emersa la ricorrenza della violenza o del dolo, inteso quale artificio e raggiro, laddove non è stato dimostrato che in mancanza delle informazioni dell'intermediario, ove inesatte, le parti non avrebbero sottoscritto i contratti con l'istituto di credito. Quanto alla reiteratamente richiamata polizza DI, invece, giova precisare come, al netto della mancata produzione in atti del relativo contratto, costituente onere degli attori medesimi, agenti per ottenerne la declaratoria di invalidità (cfr. Cass. Civ. 24641/2021; conf. Cass. Civ. 27018/2023), a sua volta non colmabile a mezzo di un pur richiesto ordine di esibizione (v. in tal senso cfr. Cass. 38062/2021, nonché Cass. 31251/2021), le contestazioni in proposito
18 Tribunale di Avellino n. 495/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
siano state dai medesimi attori articolate solo in corso di causa e all'esito del maturare delle preclusioni assertive e istruttorie imposte dal rito (v. assenza di specifici e puntuali riferimenti nella citazione e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., tutte argomentatamente riferibili al solo piano di investimento , Pt_5 con tutto ciò che ne consegue in punto di esclusione delle stesse dal "thema decidendum" e dal correlato "thema probandum", perché non ritualmente e/o tempestivamente dedotte in giudizio. Né tantomeno potrebbe considerarsi vincolante il fatto che il precedente istruttore abbia dato ingresso alle richieste istruttorie delle parti in proposito, atteso che le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata (Cass. n. 30161 del 2018, in massima). Alla stregua di tutto quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto della domanda proposta, con il conseguenziale assorbimento, in applicazione dei principi citati in apertura, di ogni altra risultanza istruttoria, nonché di ogni altra questione, doglianza od eccezione, anche di rito e/o logicamente sovraordinata, comunque sollevata o rilevabile, ivi comprese le specificazioni concernenti le ulteriori operazioni finanziare asseritamente non prese in considerazione dal CT, articolate per la prima volta in sede conclusionale (v. comparsa conclusionale in atti), e in ogni caso riferibili ad operazioni e/o investimenti - come a più riprese chiarito - non oggetto di rituale e specifica allegazione entro le preclusioni, anche assertive, imposte dal rito. Secondo consolidata giurisprudenza, del resto, L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016). Sulle spese La situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna di parte attrice alla rifusione in favore della convenuta costituitasi delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di
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cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 260.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
Al medesimo riparto dovranno soggiacere le spese delle consulenze tecniche espletate, così come liquidate in corso di causa.
Da ultimo, vista l'operatività nel caso di specie della normativa in materia di mediazione di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, ratione temporis applicabile alle controversie in materia di contratti bancari e finanziari, quali quella in esame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 8 del citato decreto, a mente del quale […] Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio […].
Dal verbale di mediazione di cui in atti, infatti, emerge che la parte costituita, , non ha partecipato al Controparte_3 relativo procedimento, senza addure, nemmeno in corso di causa, alcun giustificato motivo a fondamento della propria assenza, cui consegue la normativamente imposta condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_4
e nei confronti di
[...] Parte_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
e di non costituitasi, respinta, o comunque assorbita, ogni altra CP_2 istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda, così come proposta;
condanna parte attrice, , e Parte_1 Parte_4
, alla rifusione in favore di parte convenuta, Parte_3
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
pone
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definitivamente a carico di parte attrice le spese delle consulenze tecniche espletate, così come liquidate in corso di causa. condanna la parte costituita, , al versamento Controparte_3 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del D. Lgs. 28/2010. Così deciso in data 10/06/2025 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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