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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3201 /2024
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 27/05/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 3201/2024 R.G.
È presente l'avv. NO ZA, per delega dell'avv. Maria Luisa Carbone, per parte ricorrente
NO ZA.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, dichiara la contumacia della
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3201/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 5 ZA NO (C.F.: ), nato a [...] il C.F._1
19/06/1979, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Mazzini, 20, presso lo studio dell'avv. Maria
Luisa Carbone, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 8;
-contumace-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Matteotti, 74, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Calabria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da Gabriele Donnici, come autorizzato per procura speciale, autenticata per atto – Persona_1
Roma, repertorio n. 181515 raccolta n. 12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto opposto per i motivi esposti in ricorso;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore dell'avv. Maria
Luisa Carbone.
Parte resistente chiede di rigettare l'opposizione così come Controparte_4
proposta, poiché, infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249014708047000, notificata, in data 22.10.2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420140031686605000, notificata il 9 giugno 2015, portante l'importo di €.
1.082,96. relativo a sanz. dich. legge n. 141/92, art. 9, riferito agli anni 2010 e 2011.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità delle pretese per mancanza di preventiva notifica della cartella di pagamento;
la mancanza di chiarezza della pretesa di pagamento ed illegittimità della stessa per vizi afferenti l'intimazione di pagamento per mancata allegazione della cartella di pagamento, per mancata indicazione del termine e dell'autorità davanti alla quale impugnare l'atto; la prescrizione del credito pretesa e l'illegittimità degli interessi e sanzioni, sostenendo che l'importo richiesto era già stato annullato con sentenza passata in giudicato.
Pag. 2 di 5 Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituita l' Controparte_5
ed ha eccepito la regolarità della notifica della cartella di pagamento sopra indicata, la decadenza dall'azione e la prescrizione decennale del credito.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione, nella parte riferita alla regolarità formale dell'intimazione di pagamento, va qualificata come opposizione ex art. 617 cpc, soggetta al termine di decadenza di 20 giorni, quella riferita alla prescrizione del credito a far data dalla maturazione del credito portato dalla cartella di pagamento, assuntivamente non notificata, sottesa all'intimazione di pagamento opposta, va qualificata come opposizione ex art. 6 del D.L.gs n. 150/2011 ed è soggetta al termine di decadenza
30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Innanzi tutto occorre rilevare che nel presente giudizio si discute di sanzioni amministrative e, pertanto, non può essere applicato il giudicato eventualmente formatosi con la sentenza n. 115/2023 pubbl. il 03/02/2023 nel giudizio RG n. 1575/2022l, emessa da questo Tribunale la quale ha deciso l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420200018201992000, notificata a mezzo p.e.c. in data 01.06.2022, inerente il mancato pagamento di contributi previdenziali relativi agli anni 2009
e 2014, oltre sanzioni ed interessi, dovuti alla . Controparte_1
In applicazione del principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. s.u. 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. 11 maggio 2018, n.
11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363), occorre avviare l'esame dell'opposizione ex art. 6 del D.L.gs n. 150/2011.
Parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica della cartella di pagamento e parte resistente,
, ha depositato in atti l'avviso di ricevimento che attesta la Controparte_5 mancata consegna dell'atto al destinatario, per temporanea assenza dello stesso e delle persone abilitate a ricevere l'atto, ed il suo deposito nella Casa comunale in data 8 giugno 2015.
Parte resistente ha anche depositato un elenco di raccomandate Controparte_5 dell'8 giugno 2015, riportante la raccomandata n. 689121635998 riferita alla cartella di pagamento n. 09420140031686605000, inviata alla parte ricorrente e da questa ricevuta il 9 giugno 2015, manca però in atti l'avviso di deposito. Tale mancanza impedisce al giudicante di verificare che la raccomandata n. 689121635998 contenesse l'avviso di deposito.
Pag. 3 di 5 Il procedimento di notifica non risulta, dunque, validamente concluso e, pertanto, la cartella di pagamento non può considerarsi regolarmente notificata.
Solo con l'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio risulta notificata, per cui il termine di 30 giorni per proporre opposizione va computato dal 22 ottobre 2024.
L'opposizione depositata l'11 novembre 2024 è, dunque, ammissibile.
Con tale opposizione parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito, che, riguardando sanzioni amministrative, è regolata dall'art. 28 della legge 689/1981 e matura con il decorso di 5 anni, che sono abbondantemente maturati dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentato il mod
5 per gli anni 2010 e 2011 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 251,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €.
5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, NO ZA, con distrazione all'avv. Maria
Luisa Carbone, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420140031686605000, notificata il 22 ottobre 2024, unitamente all'intimazione di pagamento n.
09420249014708047000, portante l'importo di €. 1.082,96. relativo a sanz. dich. legge n.
141/92, art. 9, riferito agli anni 2010 e 2011;
2. Dichiara illegittima, inefficace per la riscossione, l'intimazione di pagamento n.
09420249014708047000, notificata, in data 22.10.2024, limitatamente al credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420140031686605000, portante l'importo di €. 1.082,96. relativo a sanz. dich. legge n. 141/92, art. 9, riferito agli anni 2010 e 2011
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 251,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, NO ZA, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Luisa Carbone, che ha fatto richiesta.
Palmi, 27 maggio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 27/05/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 3201/2024 R.G.
È presente l'avv. NO ZA, per delega dell'avv. Maria Luisa Carbone, per parte ricorrente
NO ZA.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, dichiara la contumacia della
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3201/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 5 ZA NO (C.F.: ), nato a [...] il C.F._1
19/06/1979, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Mazzini, 20, presso lo studio dell'avv. Maria
Luisa Carbone, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 8;
-contumace-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Matteotti, 74, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Calabria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da Gabriele Donnici, come autorizzato per procura speciale, autenticata per atto – Persona_1
Roma, repertorio n. 181515 raccolta n. 12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto opposto per i motivi esposti in ricorso;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore dell'avv. Maria
Luisa Carbone.
Parte resistente chiede di rigettare l'opposizione così come Controparte_4
proposta, poiché, infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249014708047000, notificata, in data 22.10.2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420140031686605000, notificata il 9 giugno 2015, portante l'importo di €.
1.082,96. relativo a sanz. dich. legge n. 141/92, art. 9, riferito agli anni 2010 e 2011.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità delle pretese per mancanza di preventiva notifica della cartella di pagamento;
la mancanza di chiarezza della pretesa di pagamento ed illegittimità della stessa per vizi afferenti l'intimazione di pagamento per mancata allegazione della cartella di pagamento, per mancata indicazione del termine e dell'autorità davanti alla quale impugnare l'atto; la prescrizione del credito pretesa e l'illegittimità degli interessi e sanzioni, sostenendo che l'importo richiesto era già stato annullato con sentenza passata in giudicato.
Pag. 2 di 5 Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituita l' Controparte_5
ed ha eccepito la regolarità della notifica della cartella di pagamento sopra indicata, la decadenza dall'azione e la prescrizione decennale del credito.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione, nella parte riferita alla regolarità formale dell'intimazione di pagamento, va qualificata come opposizione ex art. 617 cpc, soggetta al termine di decadenza di 20 giorni, quella riferita alla prescrizione del credito a far data dalla maturazione del credito portato dalla cartella di pagamento, assuntivamente non notificata, sottesa all'intimazione di pagamento opposta, va qualificata come opposizione ex art. 6 del D.L.gs n. 150/2011 ed è soggetta al termine di decadenza
30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Innanzi tutto occorre rilevare che nel presente giudizio si discute di sanzioni amministrative e, pertanto, non può essere applicato il giudicato eventualmente formatosi con la sentenza n. 115/2023 pubbl. il 03/02/2023 nel giudizio RG n. 1575/2022l, emessa da questo Tribunale la quale ha deciso l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420200018201992000, notificata a mezzo p.e.c. in data 01.06.2022, inerente il mancato pagamento di contributi previdenziali relativi agli anni 2009
e 2014, oltre sanzioni ed interessi, dovuti alla . Controparte_1
In applicazione del principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. s.u. 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. 11 maggio 2018, n.
11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363), occorre avviare l'esame dell'opposizione ex art. 6 del D.L.gs n. 150/2011.
Parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica della cartella di pagamento e parte resistente,
, ha depositato in atti l'avviso di ricevimento che attesta la Controparte_5 mancata consegna dell'atto al destinatario, per temporanea assenza dello stesso e delle persone abilitate a ricevere l'atto, ed il suo deposito nella Casa comunale in data 8 giugno 2015.
Parte resistente ha anche depositato un elenco di raccomandate Controparte_5 dell'8 giugno 2015, riportante la raccomandata n. 689121635998 riferita alla cartella di pagamento n. 09420140031686605000, inviata alla parte ricorrente e da questa ricevuta il 9 giugno 2015, manca però in atti l'avviso di deposito. Tale mancanza impedisce al giudicante di verificare che la raccomandata n. 689121635998 contenesse l'avviso di deposito.
Pag. 3 di 5 Il procedimento di notifica non risulta, dunque, validamente concluso e, pertanto, la cartella di pagamento non può considerarsi regolarmente notificata.
Solo con l'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio risulta notificata, per cui il termine di 30 giorni per proporre opposizione va computato dal 22 ottobre 2024.
L'opposizione depositata l'11 novembre 2024 è, dunque, ammissibile.
Con tale opposizione parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito, che, riguardando sanzioni amministrative, è regolata dall'art. 28 della legge 689/1981 e matura con il decorso di 5 anni, che sono abbondantemente maturati dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentato il mod
5 per gli anni 2010 e 2011 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 251,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €.
5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, NO ZA, con distrazione all'avv. Maria
Luisa Carbone, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420140031686605000, notificata il 22 ottobre 2024, unitamente all'intimazione di pagamento n.
09420249014708047000, portante l'importo di €. 1.082,96. relativo a sanz. dich. legge n.
141/92, art. 9, riferito agli anni 2010 e 2011;
2. Dichiara illegittima, inefficace per la riscossione, l'intimazione di pagamento n.
09420249014708047000, notificata, in data 22.10.2024, limitatamente al credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420140031686605000, portante l'importo di €. 1.082,96. relativo a sanz. dich. legge n. 141/92, art. 9, riferito agli anni 2010 e 2011
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 251,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, NO ZA, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Luisa Carbone, che ha fatto richiesta.
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