Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 giugno 1981 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 febbraio 1986 |
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Giurisprudenza • 84
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- accertamento di merito·
- società consortile·
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- rapporti con i consorziati agli effetti fiscali del "ribaltamento" di costi e ricavi·
- consorzi·
- in genere (nozione, caratteri, distinzioni)
Versioni del testo
- Titolo I : Soggetti ed oggetto
- Art. 1.
I consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate, sia che le imprese consorziate appartengano ad uno solo dei settori anzidetti sia che appartengano a settori diversi, sono ammessi a godere dei benefici della presente legge.
Sono altresi' ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 , anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge suddetta. - Art. 2.
I consorzi e le societa' consortili di cui all'articolo 1 debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese.
La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non puo' superare il 20 per cento del capitale consortile.
Per gli scopi di cui all'articolo 17 possono costituirsi societa' consortili tra piccole e medie imprese, nel numero minimo di cui al primo comma, con la partecipazione di enti pubblici, anche territoriali, ed enti privati.