Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1285/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 16.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TRESCA MATTEO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTA, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Indennità di accompagnamento.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare Parte_1
e dichiarare il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda
Rappresentava il ricorrente: di aver presentato in data 27.09.2022 domanda amministrativa all CP_1
per conseguire il riconoscimento dei suddetti benefici ma che il procedimento amministrativo si era concluso in senso negativo;
di aver, quindi, depositato ricorso per ATP ex art. 445 bis comma I
c.p.c. dinanzi a questo Tribunale per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento e ottenere l'attribuzione dello status di persona handicappata in condizione di gravità; che il CTU nominato in quel procedimento, dott.ssa
, lo aveva riconosciuto invalido in misura pari all'80% e persona handicappata ex Persona_1
art. 3 comma 1 legge n. 104/1992. Non ritenendo condivisibili le conclusioni dal suddetto consulente rassegnate si era trovato costretto ad instaurare il presente giudizio di merito al fine di ottenere la tutela dei propri diritti.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l , il quale contestava gli avversi assunti CP_1
rappresentando la correttezza delle conclusioni rassegnate dal CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e disposta la rinnovazione della CTU, all'udienza del 16.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Ritiene il giudicante di poter condividere quanto affermato dal CTU nel proprio elaborato, il quale appare logico, lineare, immune da vizi e congruamente motivato. Il CTU, infatti, dopo aver effettuato la visita del ricorrente e dopo aver esaminato la documentazione sanitaria in atti, ha concluso ritenendo il soggetto handicappato in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 Pt_1
della Legge n. 104/1992 nonché soggetto in possesso dei requisiti dalla legge previsti per poter fruire dell'indennità di accompagnamento in quanto incapace di attendere autonomamente alle ordinarie occupazioni e di deambulare senza ausili e senza l'aiuto di un accompagnatore. Il CTU ha indicato quale data di decorrenza di detti benefici quella di marzo 2024 evincendosi già da un certificato rilasciato da un ortopedico – tale dottor – la difficoltà deambulatoria, chiaramente Per_2
riscontrata dal CTU anche nel corso della visita peritale del dicembre 2024.
In particolare, il CTU ha rilevato che “Nel complesso, le condizioni cliniche descritte nella documentazione sanitaria acquisita, prevalentemente per quanto attiene all'apparato osteoarticolare, determinano, unitamente alla severa obesità, come documentato dal certificato di visita ortopedica a firma del dott. del 01/3/2024, la necessità di deambulare con ausilio di due bastoni Persona_3 canadesi. Tale indicazione risulta coerente con i referti rx grafici che indagano le condizioni del rachide e del bacino evidenziando una severa artrosi polidistrettuale a maggior impatto sugli arti inferiori. L'ingombro corporeo addominale costituisce ulteriore aggravio nello svolgimento di talune attività quotidiane quali lavarsi e vestirsi, in cui risulta necessaria l'assistenza della moglie.
La condizione di grave difficoltà nella deambulazione risulta confermata dalla visita effettuata dalla sottoscritta a dicembre 2024 e può ritenersi documentata a partire dal marzo 2024, epoca della visita ortopedica effettuata dal dott. . In considerazione della evoluzione migliorativa delle Per_2
patologie conseguente al beneficio tratto da un eventuale calo ponderale o da interventi di protesizzazione dell'anca, si ritiene congruo prevedere una revisione del giudizio tra due anni
(dicembre 2026). Per le suddette patologie si ritiene il ricorrente portatore di una condizione di riduzione dell'autonomia personale e di svantaggio sociale, tale da configurare la necessità di un intervento permanente, continuativo e globale, meritevole di riconoscimento dello stato di Handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3, a far data dal marzo 2024, prevedendo una revisione a dicembre
2026”.
Dunque, il ricorso va accolto e va dichiarato persona affetta da handicap in Parte_1
condizione di gravità ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 nonché persona avente diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di marzo 2024.
Quanto alle spese di lite, premesso che in questa fase vanno liquidate anche le spese relative alla fase cautelare non conclusasi con il decreto di omologa, si osserva quanto segue.
La dott.ssa – CTU nel procedimento di ATP – visitava il ricorrente in data 27.02.2024 Per_1
provvedendo poi a depositare la perizia in data 12.04.2024. Lo svolgimento delle operazioni peritali in quella fase era pertanto antecedente al marzo 2024 – data individuata dal CTU di questa fase come decorrenza dei benefici domandati – non disponendo il primo CTU neppure del certificato ortopedico del mese di marzo 2024 che, a detta della dott.ssa rilevava la difficoltà di Per_4
deambulazione del Mandrone. Ne consegue che, tenuto anche conto della data del deposito del ricorso per ATP (novembre 2023), le spese di quel giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
Quanto, invece, alle spese del presente giudizio, ne deve essere onerato l' in ragione della CP_2
sua soccombenza.
Le spese di entrambe le C.T.U. vengono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1285/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accerta e dichiara che è persona invalida nella misura del 100% con Parte_1 diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dal mese di marzo 2024 nonché persona handicappata in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di ATP iscritto al n. 1544/2023 R.G.N.R.; condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente – e per esso del procuratore dichiaratosi CP_1
antistatario ex art. 93 c.p.c. – delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 43,00 per esborsi ed € 2.300 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
pone, altresì, a carico dell' le spese di entrambe le CTU. CP_1
Così deciso in Pescara il 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista