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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5743/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
08/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. SANTINI FRANCESCO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SANTINI FRANCESCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 893/2024 pubblicata in data 15.11.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 27.5.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dall'8.11.2024, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi (n. a Parte_1
AC (PN) il 26/03/1976) e (n. a AN (VE) il 11/05/1969), matrimonio Parte_2
contratto il 10/09/2011 e iscritto al n. 3, Parte I, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di GAIARINE alle seguenti condizioni:
1. – i coniugi sono autorizzati a continuare a vivere separatamente, ma nel reciproco rispetto morale e materiale;
2. – il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocazione Per_1
2 prevalente presso la madre e con l'impegno di ciascun genitore a educarlo e istruirlo. La responsabilità educativa sarà esercitata separatamente per le decisioni di natura ordinaria e congiuntamente per le scelte di natura straordinaria e, in particolare, quelle attinenti alla salute, all'educazione e all'istruzione;
3. – il figlio trascorrerà con il padre i fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 18,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00, con l'impegno del SI. di andarlo a prendere a casa e ivi riportarlo. Il padre inoltre avrà libero diritto Pt_2
di visita al figlio anche ogni giorno, previo avviso, nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi ed educativi del minore e degli impegni lavorativi della madre. In ogni caso i genitori si impegnano ad assecondare e facilitare tutte le attività del figlio e a tal fine il padre e la madre non avranno limitazioni negli incontri con il figlio quando lo stesso è con l'altro genitore. Quanto alle vacanze natalizie e pasquali, il minore trascorrerà le stesse con uno dei due genitori ad anni alterni e in modo da garantire la permanenza del minore con ambedue i coniugi. Nel periodo delle vacanze estive saranno previsti concordemente fra i genitori due periodi di 15 giorni nei quali il minore starà con il padre o con la madre alternativamente. Quanto alle ulteriori festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, ecc.), verranno suddivise ed alternate di anno in anno secondo l'accordo dei genitori;
4. – la casa familiare resta assegnata alla SI.ra poiché genitore collocatario e in ogni caso proprietaria Parte_1
dell'immobile;
5. – il padre concorrerà al mantenimento del figlio versando la somma mensile di € 300,00 (maggiorata dell'indice Per_1
di rivalutazione ISTAT di cui al punto 5 del ricorso per la separazione personale dei coniugi e da rivalutarsi di anno in anno), da corrispondersi alla madre a mezzo bonifico bancario nei primi 15 giorni di ogni mese. Con riferimento alle spese straordinarie esse saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno in conformità a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Treviso che si intende qui richiamato.
Quanto all'Assegno Unico, la percezione sarà garantita alla madre nella misura del 100% poiché genitore collocatario;
6. – nessun assegno divorzile è, invece, previsto a favore di ciascuno dei coniugi poiché economicamente indipendenti e autosufficienti;
7. – i coniugi confermano di avere già risolto ogni e qualunque pendenza economica e ogni relativa questione, ancorché non precisata e/o descritta nel presente atto e, per l'effetto, dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro, di
3 non avere debiti e crediti reciproci e, se esistenti, di rinunciarli;
8. – i coniugi si danno sin da ora il consenso per l'espatrio del figlio minore per i soli motivi di vacanza e per periodi non interferenti con gli impegni scolastici del figlio;
9. – le spese di giudizio sono a carico dei coniugi in parti eguali.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27/05/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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