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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5105 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3809/2018
All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 10:40
Presidente Dott. ER Tilocca
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte 1
Avv. TAGLIALATELA GERALDINE avv. Baglio in sost
Avv. TAGLIALATELA ANTIA
Appellato/i
NT 1
Avv. BALDASSARRA GIAMPIETRO presente
Avv. ROMANI NT_2
[...]
Avv. BALDASSARRA GIAMPIETRO
NT 3
Avv. BALDASSARRA GIAMPIETRO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr ER Tilocca
NA AN
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati:
dott. ER Tilocca
- Presidente
dott.ssa Giulia Spadaro
-Consigliere
- Consigliere relatore dott.ssa Domenica Capezzera
all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3809 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, alla quale è stata riunita la causa iscritta al numero 783 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertenti tra
Parte 1 (C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F. 1 disgiuntamente dagli Avv.ti Geraldine Taglialatela (C.F. ) e Antia C.F. 2
Taglialatela (C.F. () del foro di Napoli e con i predetti difensori C.F. 3 elettivamente domiciliata in Roma, alla Via G. Mercalli n. 11, presso l'arch. ON 1 , giusta delega in atti
- APPELLANTE-
E
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Angelo NT 1 (C.F. C.F. 4
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Romani (C.F. C.F. 5
Paliano (FR), Via Della Cona n. 13, giusta delega in atti
- APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA-
E
(C.F. C.F. 6 NT_3 (C.F. NT_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giampietro Baldassarra (C.F. C.F. 7
), ed elettivamente domiciliati in Roma, Corso D'Italia n. 92 c/o lo Studio C.F. 8
dell'Avv. Massimiliano Passi, giusta delega in atti
- APPELLATI- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato Parte 1 ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Frosinone, n.321/2018, pubblicata il 06.04.2018, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: "I. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 , premesso di essere figlia di ON 2 e ON 3
entrambi deceduti in LL NI rispettivamente in data 10.12.2007 e 16.01.2007; che in vita i genitori si sono gradatamente e completamente spogliati del loro patrimonio mediante atto a rogito notaio Per 4 del 29.10.1982 con il quale essi cedevano all'altra figlia e sorella dell'attrice
NT_1 la titolarità di alcuni beni immobili dietro costituzione di vitalizio in loro favore da parte della cessionaria e contestualmente donavano alla nipote NT_2 e al suo coniuge NT 3 la proprietà di altro complesso immobiliare;
con atto a rogito notaio Per 5 del 05.07.1984 i genitori cedevano alla sorella altri diritti immobiliari ad integrazione di quelli già ceduti con l'atto del 1982 nella dichiarata insufficienza dei diritti precedentemente alienati a compensare la gravosità degli oneri di assistenza assunti dalla CP_1
[...] ; che i genitori eseguivano nell'interesse della sorella CP_1 il pagamento della somma di
Lire 3 milioni quale corrispettivo della vendita intervenuta in data 20.11.1983 con atto a rogito notaio Per 4 tra la stessa CP 1 e il suo ex coniuge ON 6 dando così luogo ad un
,
NT 1 aveva disposto dei ulteriore atto di liberalità in suo favore;
che la convenuta denari di cui i coniugi ON_7 erano titolari in vita a titolo di pensione e di proventi dell'attività agricola da questi svolta, in concorso con la figlia e il generoParte 2 CP 3
[...] , giusta la delega ad operare sui conti dei genitori loro concessa e asportando nel corso degli anni la somma di euro 143.161,00 dal conto del padre e di euro 105.114,00 da quello della madre;
contestando il valore dichiarato del compendio immobiliare oggetto di disposizione e argomentando in ordine alla nullità degli atti dispositivi posti in essere dai genitori dissimulanti invero delle donazioni in favore della convenuta NT 1 l'attrice adiva l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: previa dichiarazione di apertura della successione di e di ON 3 "dichiararsi preliminarmente la nullità delle convenzioni ON 2 stipulate per rogito notaio Per_4 del di 29.10.1982 e notar Per 5 del dì 05.07.1984 per carenza di causa giuridica, alea ed oggetto, dichiararsi altresì la simulazione relativa degli atti Per 4 29/10/82 e Per 5 05.07.84 per dissimulare i predetti atti donazioni in favore della convenuta NT_1 , accertandosi all'epoca delle predette stipule il valore venale dei beni trasferiti e rapportarsi tali valori all'attualità; previa collazione procedersi ex art. 555 e ss. cc. alle conseguenti riduzioni delle donazioni dissimulate nell'ordine di legge sino alla reintegrazione della quota per legge riservata ad essa istante legittimaria Parte 1 ed ordinarsi ex art .561 c.c. la conseguente restituzione;
procedersi altresì, previa collazione, alla riduzione della ulteriore donazione, attuata in forma indiretta, in favore della convenuta NT_1 per atto notar
Per 4 del di 20/11/83 per avere i di lei ascendenti Persona 2 e Persona 3 provveduto all'integrale pagamento del valore corrispettivo della consistenza immobiliare alla predetta alienata dal coniuge Persona 6 in LL Etnica riportata in catasto alla partita 12811, foglio 24, p.lla
329 già 232/B di are 5 e centiare 40, accertandosi altresì la valuta effettivamente versata da rapportarsi all'attualità: accertarsi la conformità alla finzione disponibile della donazione per atto notar Per_4 del 29/10/82 in favore dei coniugi Parte 3 NT 3 accertando e il reale valore della consistenza immobiliare trasferita da rapportarsi all'attualità e disporsi per la eventuale conseguente riduzione e restituzione;
accertarsi l'ammontare delle somme asportate dai
Parte 4 (talvolta anche conti bancari/postali all'ordine degli ascendenti cointestati alle convenute NT_1 e NT 2), ordinarsi il rendiconto e la conseguente riduzione ed altresì il proporzionale riparto delle eventuali giacenze;
dichiararsi l'indegnità della
NT 1 alla successione dei comuni ascendenti ON 2 e ON 3 ", il tutto con vittoria di spese di giudizio a distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitasi in giudizio NT_1 contestava il contenuto della domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di giudizio. Costituitisi in giudizio eNT 2
nel contestare la fondatezza della domanda attrice, esponevano che, NT_3 '
quanto al terreno oggetto della donazione per atto notaio Per 4 del 29.10.1982, esso era comunque stato posseduto dai coniugi convenuti fin dal 30.10.1982 in modo continuo ininterrotto pacifico e indisturbato e, nell'instare per il rigetto della domanda attrice, chiedevano in via riconvenzionale dichiarare l'intervenuta usucapione ventennale del terreno oggetto della donazione in menzione;
con vittoria di spese di lite. Concessi alle parti i termini per il deposito di memorie difensive ex art. 183 co. 6 c.p.c., il giudizio si svolgeva attraverso l'assunzione di prova orale e l'espletamento di C.T.U, dopodiché la causa veniva ritenuti matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.01.2016, nella quale veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti e concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.".
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: "-RIGETTA la domanda attrice di nullità per difetto di causa e simulazione dell'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 4
del 29.10.1982 (rep. n. 71743 - racc. n. 4075) concluso tra Persona 2 e Persona 3 e CP 1
[...] ; ACCOGLIE la domanda di simulazione dell'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 5 Persona 2 e Persona 3del 05.07.1984 (rep. n. 46398 - racc. n. 26366) concluso tra e CP 1
[...] e per l'effetto,
ACCERTA E DICHIARA che l'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 5 del 05.07.1984
(rep. n. 46398 - racc. n. 26366) concluso tra Persona 3 e NT_1 ON 2 e dissimula una donazione in favore di NT_1, valida ed efficace come tale;
ACCERTA E DICHIARA che l'atto di compravendita del 20.11.1983 a rogito notaio Per 4 (rep.
n. 75021 - racc. n. 4243) concluso tra NT_1 e ON 6 costituisce atto di donazione,
attuata in forma indiretta, in favore della convenuta NT 1 del terreno in LL NI riportata in catasto alla partita 12811, foglio 24, p.lla 329 già 232/B da parte di Persona 2 e
ON 3 ;
-RIGETTA la domanda di indegnità a succedere di NT 1 spiegata da parte attrice;
- DICHIARA aperta la successione di Persona 2 nato a Boville Ernica il 15.04.1914 e nata LL NI il 18.11.1920 edeceduto in LL NI il 10.12.2007 e ON 3
deceduta in LL NI il 03.03.2008 a norma dell'art. 456 c.c.
- DICHIARA che eredi di ON 2 e ON 3 sono NT 1 e Pt 1
[...] ;
-DICHIARA inammissibile la domanda di riduzione della donazione del 29.10.1982 per atto a rogito e Persona 3 аnotaio Per 4 (rep. n. 71743 racc. n. 4075) concluso tra Persona 2
spiegata da parte attrice nei confronti dei convenuti CP_2NT 2 e NT_3
[...] e NT 3 ;
-DICHIARA assorbita la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dai convenuti CP_2
[...] e NT_3 ;
ON 2 e-DISPONE la collazione all'asse ereditario di ON 3 delle donazioni di cui ha beneficiato la convenuta NT 1 con atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio
Per 5 del 05.07.1984 (rep. n. 46393— racc. n. 26366) e allo di compravendita del 20.11.1983 a rogito notaio Per 4 (rep. n. 75021-racc n. 4243) come sopra, e per l'effetto;
- DISPONE la collazione nell'asse ereditario di ON 2 e ON 3 del diritto di proprietà
sul terreno Fg. 24 part. 329 (oggi part. 654) e sulla porzione fabbricato Fg. 24 mapp. 231/1,
230,330 (oggi part. 656), oggetti dei predetti atti negoziali;
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio innanzi al G.I. come da separata ordinanza. SPESE al definitivo".
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte 1 che ha svolto le seguenti conclusioni:
"Voglia l'ecc.ma Corte Territoriale adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ogni avversa Parte 1domanda ed eccezione reietta, così provvedere: 1) accertare e dichiarare di avere la agito in giudizio in riduzione quale legittimaria lesa al fine della reintegrazione della quota per legge a sé riservata, riconoscendo la sua qualità di terzo rispetto al dedotto accordo simulatorio e conseguentemente dichiarando applicabili alla fattispecie le agevolazioni probatorie ed il regime giuridico previsti dal codice di rito;
2) per l'effetto accertare e dichiarare la simulazione relativa e/o la nullità del vitalizio atipico redatto per atto notar Per 4 1982, in realtà dissimulante una donazione in favore della convenuta CP_1
[...] o quanto meno un negotium mixutum cum donatione per tutte le ragioni esposte, con conseguente ricalcolo della massa ereditaria come indicato dal ctu e della relativa quota riservata alla istante come esposto in premessa, coevamente disponendo la riduzione di tutte le donazioni lesive secondo l'ordine e nella misura di legge sino alla completa reintegrazione della legittima violata;
3) previa declaratoria di nullità della sentenza ex art. 101 c.p.c., accertare e dichiarare, anche all'esito di rimessione alla Consulta della questione di costituzionalità dell'art. 564 comma primo cc, preso atto della documentazione comprovante la sussistenza della condizione dell'azione, ammissibile la domanda di riduzione della donazione elargita con rogito notar Per 4 del 1982 in favore dei non coeredi coniugi Parte 5 con conseguente ricalcolo della massa ereditaria e della relativa quota riservata alla istante secondo i valori indicati dal ctu, coevamente disponendo la riduzione di tutte le donazioni lesive secondo l'ordine e nella misura di legge sino alla completa reintegrazione della legittima violata;
4) dichiarare inammissibile l'eccezione di usucapione sollevata dai donatari coniugi con riferimento al bene agli stessi pervenuto per donazione notar Persona 8Parte 5 per le ragioni esposte;
NT_45) previo ordine a di integrare la documentazione richiesta ex artt. 210 e ss cpc con il deposito degli estratti analitici dei conti correnti e dei libretti all'ordine di essi de cuius, anche con i nominativi dei soggetti che procedevano agli asporti, accertare e dichiarare la natura e l'entità delle ulteriori donazioni di denaro in favore dei convenuti e per l'effetto ricalcolare la massa ereditaria e la relativa quota riservata alla istante, coevamente disponendo la riduzione di tutte le donazioni lesive secondo l'ordine e nella misura di legge sino alla completa reintegrazione della legittima;
6) ordinare il rendiconto e la proporzionale ripartizione di ulteriori eventuali giacenze.
Il tutto in conformità dei valori indicati nelle risultanze peritali di ufficio con riferimento agli immobili e avutosi riguardo alle valute analiticamente indicate negli estratti inail, inps e buoni fruttiferi postali quanto alle dedotte donazioni monetarie". Si sono costituiti in giudizio NT 2 e NT_3 , i quali hanno così
concluso: "Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello adita, contrariis reiectis, - dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1 per tutti i motivi innanzi
,
rappresentati; - rigettare nel merito il gravame e le domande avanzate dall' appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA, spese generali studio, come per legge".
Si è infine costituita in giudizio NT 1 proponendo appello incidentale e rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l' Ecc.ma Corte d Appello adita, contrariis reiectis, - dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra Parte 1 per tutti i motivi innanzi rappresentati;
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- accogliere i motivi n. 1 e n. 2 dell' appello incidentale proposto, e, conseguentemente, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ACCOGLIE la domanda di simulazione dell' atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 4 del 05.07.1984 (rep. n. 46398 racc. n. 26366), e per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA che tale atto dissimula una donazione in favore di CP_1
[...] valida ed efficace come tale;
nella parte in cui ACCERTA E DICHIARA che l'atto di compravendita del 20.11.1983 a rogito notaio Per 4 (rep. n. 75021 racc. n. 4243) costituisce atto di donazione, attuata in forma indiretta, in favore della convenuta NT 1, da parte di Per_2
[...] ON 3 ; nonché nella parte in cui DISPONE la collazione all'asse ereditario di e
ON 2 e Persona 3 delle donazioni anzidette, e per l'effetto DISPONE la collazione nell'
asse ereditario di Persona 2 e Persona 3 del diritto di proprietà sul terreno Fg. 24 part. 329
(oggi part. 654) e sulla porzione fabbricato Fg. 24 mapp 231/1, 230, 330 (oggi part. 656), oggetti dei predetti atti negoziali;
per l'effetto, accertata e dichiarata la validità dei predetti atti, rigettare le domande avanzate da parte attrice, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento in merito.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA, spese generali studio, come per legge".
L'appello principale proposto da Parte 1 è articolato in cinque motivi.
Con il primo parte appellante lamenta l'erronea interpretazione della domanda giudiziale, avendo il giudice di primo grado qualificato l'azione esperita non già quale domanda di riduzione richiesta dal legittimario per la reintegrazione della propria quota di riserva, bensì come collazione.
Altresì deduce che l'erronea interpretazione non sarebbe suffragata da alcun dato, essendo stato l'istituto divisorio della collazione richiamato solo ad abundantiam e la cui operatività sarebbe peraltro esclusa dal mancato proponimento dell'azione di divisione. Asserisce che pertanto l' errata interpretazione della domanda introduttiva avrebbe comportato la nullità della sentenza di prime cure per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione e per omesso esame della denuncia di simulazione relativa agli asseriti atti di vitalizio atipico.
Con il secondo motivo si denuncia il rigetto della domanda di nullità/simulazione del vitalizio Per 4 del 29.10.1982, per omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Lamenta
l'appellante che siffatto trasferimento avrebbe celato un chiaro atto di liberalità in favore di CP 1
[...] , in violazione dei diritti ereditari dell'appellante. Impugna quindi la sentenza in ordine al rigetto della domanda di nullità del vitalizio, posto che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato, né tenuto conto della sproporzione tra le prestazioni assunte tra le parti del negozio, come risultante dalle relazioni peritali e dai fatti dedotti dall'appellante; sproporzione che dovrebbe ritenersi sintomatica della natura donativa dell'atto o quanto meno probante la natura di negozio misto a donazione dell'atto impugnato.
Con il terzo motivo di appello, Parte 1 deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, co II c.p.c., in quanto il giudice di primo grado avrebbe sollevato ex officio la inammissibilità della domanda di riduzione solo in sentenza senza sottoporre la stessa alle parti per l'esplicazione dei loro diritti difensivi. Lamenta indi la violazione di legge non essendovi la necessità dell'accettazione beneficiata del legittimario che si assume pretermesso e deducendo che comunque tale condizione sarebbe stata sussistente al momento della deliberazione della sentenza.
Conseguentemente si lamenta il mancato esame degli atti atteso che in comparsa conclusionale sarebbe stata dichiarata ed anche documentata l'avvenuta accettazione beneficiata.
Con il quarto motivo di appello, si impugna il capo della sentenza relativo all'assorbimento della domanda riconvenzionale di usucapione dei beni donati, in quanto in contrasto con i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia. Ciò in quanto si ritiene che il donatario non potrebbe, in sede di esercizio dell'azione di riduzione, paralizzarne gli effetti con un'eccezione di usucapione, essendo prevalente il titolo donativo e la tutela dell'erede legittimario.
Con il quinto motivo viene impugnato il rigetto delle domande di riduzione delle donazioni in danaro e di rendiconto, per erronea interpretazione della domanda, erronea valutazione dei dati istruttori, per mancato ordine di integrazione delle esibizioni ex art. 210 c.p.c a NT 4 "
oltre che per motivazione contraddittoria. Nello specifico, si contesta la errata interpretazione della domanda giudiziale, posto che l'appellante avrebbe agito quale legittimaria lesa per la riduzione delle liberalità lesive al fine del reintegro della propria quota di riserva, nonchè la dedotta mancanza della prova circa gli ammanchi monetari.
L'appello incidentale di NT 1 è articolato in due motivi.
Con il primo motivo, rubricato: “Errato accoglimento della domanda di simulazione dell'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 4 del 05.07.1984 (rep. n. 46398 racc. n. 26366) concluso tra ON 2 e ON 3 e NT 1 omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonché erronea applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità", CP_1 censura l'accoglimento della simulazione dell'atto di vitalizio del 1984, avendo il giudice errato sia nella valutazione delle risultanze istruttorie, sia nell'applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Deduce la piena validità della causa del vitalizio così del
1984 in quanto i genitori di CP_1 e Parte 1 avrebbero così ritenuto come esigui i beni ceduti alla stessa con l'atto del 1982 e, stante altresì la gravosità degli obblighi ricadenti sulla sola persona di NT 1 , avrebbero ritenuto di cederle ulteriori beni. Pertanto, l'atto di vitalizio del 1984
sarebbe valido, in quanto supportato da una valida causa.
Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato “Errato accoglimento della domanda volta a far riconoscere valore di donazione in forma indiretta, in favore di NT_1, dell'atto di compravendita del 20.11.1983 a rogito notaio Per 4 (rep. n. 75021 racc. n. 4243) concluso tra NT_1 e ON 6 : omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie", si contesta la sentenza per l' erroneo accertamento della natura di donazione indiretta dell'atto di compravendita del 1983 atteso che il giudice avrebbe erroneamente ritenuta come raggiunta la prova dell'esborso pari a Lire 3 milioni, direttamente dai coniugi ON 7 , ma facendo ricorso a mere presunzioni, non essendoci alcuna prova documentale dell' esborso.
La sentenza impugnata è così motivata: "a) atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio
Per 4 del 29.10.1982 con il quale i genitori ON 3 hanno ceduto alla ON 2 e figlia CP 1 i terreni in Comune di LL NI al Fg. 24 n. 234-236-232 dietro l'impegno assunto da costei di fornire loro quale corrispettivo della cessione degli immobili vitto, vestiario, alloggio, medicinali, cure mediche e ospedaliere, assistenza personale e domestica in genere. in conformità alle proprie condizioni economiche, per un loro decoroso mantenimento;
contestualmente con il medesimo atto, ON 2 e ON 3 donavano alla nipote Parte 2 e al di lei marito
a titolo di disponibile, il terreno in Comune di LL NI al fg. 24 n. 73; NT_3
b) atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per_5 del 05.07.1984 con il quale i genitori hanno ceduto alla figlia CP_1 ad integrazione del precedente e connesso atto del 1982, nella ritenuta
,
insufficienza del valore dei beni precedentemente cedutile rispetto alla gravosità dell'impegno da costei assunto in corrispettivo, il fabbricato rurale censito in NCEU al fg. 24 mapp. 231/1-230-330.
I motivi di nullità concernente il difetto di causa per difetto di aleatorietà e per simulazione relativa in quanto atti a titolo oneroso dissimulanti invero atti di liberalità possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica.
2.1. Tali convenzioni possono essere qualificate come contratti atipici di mantenimento cioè negozi giuridici con i quali una parte conferisce ad un'altra il diritto di esigere, per tutta la sua vita, di essere mantenuta, quale corrispettivo dell'alienazione di un bene immobile o mobile o della cessione di un capitale. La prestazione di mantenimento consiste nel vitto, nell'alloggio, nell'assistenza medica, nella pulizia della casa e della persona, nella compagnia, comprendendo obblighi sia di dare, come gli alimenti, sia principalmente di fare, ad esempio l'assistenza, la pulizia, la compagnia;
entrambi gli obblighi sono caratterizzati dall' intuitus personae. Si tratta di uno schema contrattuale caratterizzato da una particolare duttilità in quanto permette di soddisfare quelli che possono essere gli interessi concreti delle parti, in particolare di colui, o coloro, che saranno i destinatari delle prestazioni assistenziali, ad esempio anziani incapaci di provvedere autonomamente ai propri bisogni o alle esigenze della vita.
Si tratta di una figura contrattuale atipica e che trova riconoscimento nella giurisprudenza accanto alla figura tipica della rendita vitalizia disciplinata dagli artt. 1872 e s.s. cc. ma che non ne costituisce species, in quanto, ha un elemento causale autonomo rispetto al contratto di rendita vitalizia.
Le affinità tra i due istituti si riscontrano nell'essere entrambi contratti consensuali ai sensi dell'art. 1376 c.c.; ad effetti obbligatori per il soggetto beneficiano della prestazione, ad effetti reali, invece, per il soggetto obbligato alla prestazione in quanto acquista immediatamente la titolarità del diritto sul bene;
possono essere a titolo gratuito o a titolo oneroso, nella seconda ipotesi si qualificano entrambi contratti di scambio, con attribuzioni corrispettive.
I due istituti si differenziano per le prestazioni contemplate poiché il contratto tipico di rendita è caratterizzato dal do ut des, mentre il contratto atipico di mantenimento dal do ut facias per le modalità di esecuzione della prestazione perché nella rendita vitalizia l'esecuzione della prestazione
è periodica e l'erogazione è fissa, nel contratto di mantenimento la prestazione è continuata e non periodica, variabile sia quantitativamente che qualitativamente.
La rendita vitalizia ha ad oggetto una prestazione di dare denaro o cose fungibili;
invece, il contratto di vitalizio alimentare o di mantenimento ha ad oggetto una prestazione infungibile sia di dare che di facere, consistente in un'assistenza materiale, morale e spirituale, infatti, è caratterizzata dall' intuitus personae che determina la scelta dell'obbligato, di conseguenza è intrasmissibile l'obbligazione a carico degli eredi di colui che vi è tenuto. Quest'ultimo elemento, e quindi la scelta del soggetto tenuto alla prestazione sulla base di un rapporto di fiducia, costituisce la principale divergenza rispetto alla rendita vitalizia.
In entrambi i casi parliamo di contratti di durata caratterizzati dall'aleatorietà, relativa non solo alla durata della vita del vitaliziato, ma anche all'entità ed alla qualità delle prestazioni materiali e spirituali che non possono essere quantificate a priori nella stipula del contratto. Quest'ultima caratteristica, ossia l'aleatorietà, in assenza della quale il contratto è nullo per mancanza di causa, è anche un elemento distintivo tipico tra le due figure contrattuali perché nel contratto di mantenimento l'alea è doppia poiché l'incertezza riguarda non solo la vita del beneficiano, ma anche l'entità delle prestazioni a suo favore che non sono predeterminate poiché dipendono dal susseguirsi dei bisogni. L'alea, quindi, presuppone una situazione di incertezza notevole circa il vantaggio economico a favore di una delle parti.
Il contratto atipico di vitalizio alimentare o di mantenimento è, quindi, per definizione aleatorio, come tale e come evidenziato dalla Suprema Corte: "caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante. legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio" (Cass. sez II, 25 marzo 2013 n, 7479;» sez. II 29/02/2016, n. 3932), dovendosi provare la sproporzione tra le prestazioni.
2.2. Fatte queste premesse di carattere generale, nel caso di specie, deve condursi una valutazione differenziata tra il primo e il secondo contratto di vitalizio concluso tra le parti, entrambi sussumibili sotto la fattispecie del contratto di vitalizio alimentare a carattere oneroso.
2.2.1. Va preliminarmente chiarito che non rileva ai fini del presente giudizio l'eventuale e peraltro indimostrato inadempimento da parte della convenuta NT 1 alle obbligazioni di assistenza e mantenimento contratte, anche per difetto di redditi propri che le consentissero concretamente di adempiere alle proprie obbligazioni di assistenza materiali: ove pure fosse stato dimostrato - ciò che non è un eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte dalla convenuta in ordine alla assistenza e al mantenimento dei genitori, ciò esulerebbe invero dal thema decidendum, laddove la domanda spiegata ha ad oggetto la nullità genetica del contratto e non le vicende patologiche che afferiscono alla sua esecuzione.
22.2. Ciò premesso, l'atto negoziale per rogito notaio Per_4 del 29.10.1982 è stato concluso ben
22 anni prima del decesso dei disponenti vitaliziati. A quella data, tanto dalla prospettazione di parte attrice quanto dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta, emerge che i coniugi ON_7 erano autonomi, provvedevano direttamente alla coltivazione dei propri terreni e non presentavano particolari problemi di salute, almeno fino agli anni 2000-2002.
Il bagaglio probatorio acquisito al giudizio consente di ritenere raggiunta la prova della circostanza per la quale la convenuta NT 1 ha sempre convissuto coi propri genitori, dopo il naufragio della propria unione coniugale con Persona 6 - circostanza invero non contestata tra le parti - provvedendo al disbrigo delle faccende domestiche e, inevitabilmente, alle esigenze dei medesimi, soprattutto quando, negli ultimi anni della loro vita e con l'aumentare dell'età, essi hanno sviluppato patologie più o meno invalidanti (il padre ON 2 aveva disturbi cerebro vascolari che sfociavano per lo più in disturbi caratteriali e nel tempo aveva sviluppato problemi di deambulazione che gli imponevano di appoggiarsi ad un bastone, fino ad "allettarsi" a causa del peggioramento delle sue condizioni negli ultimi due-tre anni di vita;
NT_5 tra il 1996 e il 1998 sviluppò problemi di vista che la condussero a una progressiva inabilità visiva che ne avevano compromesso l'autonomia anche domestica e problemi di sovrappeso e soffriva di diabete ed ipertensione: trattasi di circostanze riferite da soggetto qualificato, quale il medico curante che li ha avuti in cura per 15 anni, dal 1992 fino al decesso nel 2007, il quale ha riferito dell'iniziale autonomia dei coniugi, i quali si recavano direttamente presso il proprio ambulatorio con cadenza mensile, e che ha poi curato le visite domiciliari una volta a settimana negli ultimi tre-quattro anni della loro vita senza orario fisso, la cui terzietà rispetto alle parti e alle vicende di causa rende le sue dichiarazioni quanto mai attendibili: cfr. dichiarazioni testimoniali rese da Testimone 1 all'Udienza del 04.12.2012). Anche le restanti dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio depongono nel senso che i coniugi ON 7 erano inizialmente abbastanza autonomi da provvedere direttamente alla coltivazione dei fondi a uliveto e vigneto di cui erano titolari, fintanto che erano stati in grado di farlo, avvalendosi in seguito anche dell'aiuto dei propri familiari (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 04.12.2012); altri testi hanno ON 2
confermato la necessità dell'anziano CP_1 di appoggiarsi a un bastone per la deambulazione e di averlo visto "uscire di casa fino al 1993/1994 (cfr. dichiarazioni rese da ON 3 all'udienza del 22.03.20 13) ovvero di averlo visto accudire i propri terreni fino al periodo compreso tra il 2000
e 11 2002 (cfr. dichiarazioni rese da ON 4 e da ON 5 all'udienza del
25.06.2013).
Parimenti tuttavia deve ritenersi provata la circostanza per la quale la convenuta NT 1 abbia provveduto all'assistenza dei propri genitori fin dagli anni 80 in cui ha iniziato la convivenza con gli stessi e fino alla loro morte, soprattutto negli ultimi anni quando le loro condizioni di salute si sono aggravate;
tutte le testimonianze assunte in corso di giudizio confermano la presenza costante della convenuta e la cura da parte sua delle faccende domestiche, delle quali, di tutta evidenza, beneficiavano anche gli anziani genitori, a ben poco rilevando, invero, che ella non godesse di redditi propri (laddove le testimonianze assunte sono convergenti in ordine all'affermazione che la CP_1 non ha mai prestato attività lavorativa al di fuori delle mura domestiche), richiamato quanto sopra premesso in via generale in azione al contratto atipico di mantenimento.
Dalla separazione del marito CP 6 negli anni '80, NT 1 si è trasferita presso la casa dei genitori ON 2 e ON 3 in LL NI alla Via Pizzutello n. 10 (cfr.
dichiarazione testimoniale resa da il 04.12.2012: "Se ben ricordo CP 1ON 2 era in casa del padre negli anni 1980 quando frequentavo l'abitazione di Persona 2 ; cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON 6 il 22.03.2013: "Ho abitato inizialmente negli anni
1984/1985 con mia madre presso i nonni materni Per_2 e Per 3; e ho contratto matrimonio l'8.
12.1985 e mi sono trasferita a Patrica").
La Sig.ra NT_1 non svolgeva alcuna attività lavorativa esterna alla gestione dei terreni di famiglia e alla prestazione di assistenza, anche sotto forma di compagnia, a favore dei genitori e non percepiva uno stipendio ed anzi, erano Persona 2 e Persona 3 a sostenerla economicamente
(cfr. dichiarazione testimoniale resa da il 04.12.2012: "A quanto mi risulta ON 2
CP 1 non ha mai lavorato fuori casa" cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON_3 il
22.03.2013: "Per quanto ne so NT_1 non ha mai svolto attività lavorativa fuori casa" cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON 6 il 22.03.2013: "Mia madre CP 1 non ha mai lavorato fuori di casa, si occupava delle faccende domestiche. ' "cfr. dichiarazione testimoniale resa da Testimone 7 il 25.06.2013: “Ricordo la presenza in casa dei coniugi CP_1 e Per_3 e della figlia CP 1 che si occupava delle faccende domestiche non dei terreni, che io sappia CP_1 non ha mai lavorato fuori casa. "cfr. dichiarazione testimoniale resa da CP 7 il 25.06.2013:
NT 1 che io sappia non ha mai avuto occupazioni lavorative fuori casa;
aiutava i genitori "
nel loro lavoro di campagna e si occupava delle faccende domestiche." cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON_5 il 25.06.2013: "Non credo che CP 1 abbia mai lavorato fuori casa, era molto impegnata sia ad accudire gli animali da cortile sia gli anziani. Ho visto CP_1 ripulire il terreno dalle erbacce, raccogliere l'uva ed il fieno, sempre in compagnia della figlia
Pt 6 ").
I coniugi Persona 7 possedevano terreni coltivati ad ulivo, uva, ed un piccolo appezzamento tenuto a grano nei pressi di casa dei quali si occupavano direttamente anche insieme alla figlia
CP_1 (cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON 6 il 22.03.2013: "Gli davano una mano ai nonni nella lavorazione, mia madre, ma sorella e il marito"; cfr. dichiarazione testimoniale resa da Testimone 5 il 25.06.2013: < Persona 2 disponeva di un terreno con vigneto e uliveto e un piccolo appezzamento tenuto a grano nei pressi di casa;
se ne occupava di persona con l'aiuto della figlia CP_1 e spesso della nipote Pt 6 .
L'impegno della convenuta NT 1 consisteva, inoltre, nell'occuparsi della casa, nella gestione delle incombenze casalinghe (cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON_8 il
25.06.2013: "Non ho mai visto nei campi NT 1 credo pertanto che si occupasse delle faccende domestiche.") e, in particolare, nell'occuparsi dei genitori che, soprattutto negli ultimi anni della loro vita avevano bisogno di una costante assistenza e di un assiduo aiuto (Cass. Civ., sez II,
19.07.2011, n. 15348: "vitalizio era rappresentato non solo, come affermato semplicisticamente nella sentenza in primo grado, dai costi per ospitalità, vitto e abbigliamento", ma, in via principale, da prestazioni assistenziali consistenza di ogni genere, anche in caso di ogni e qualsiasi infermità"), che, aldilà della convenzionale quantificazione fattane nel contratto agli effetti fiscali, non erano suscettibili di predeterminazione in un ammontare certo, ma erano variabili, giorno per giorno, secondo i bisogni del beneficiano."). Il medico di famiglia dei coniugi ON_7 il Dott. [...]
Tes 1 , all'udienza del 04.12.2012, ha dichiarato che già tra il 1996 ed il 1998 la madre, Per_3
[...], iniziava ad accusare problemi di vista e di sovrappeso (cfr. dichiarazione testimoniale resa Testimone 1 il 04.12.2012: “ritengo non fosse autonoma neppure all'interno della casa. da "
'Negli anni ricordo la presenza costante della Sig.ra CP_1 "; cfr. dichiarazione testimoniale resa da Testimone 6 il 22.03.2013: "Quanto alle condizioni di salute della nonna ricordo che negli ultimi 20 anni di vita soffriva di diabete e questo le causò problemi alla vista. La nonna Per 3 subì una progressiva diminuzione della vista e non era più in grado di mangiare di sola negli ultimi anni di vita come il nonno Per 2 negli ultimi 6/7 annidi vita".). Ha dichiarato, inoltre, che la Sig.ra Persona 3 soffriva di diabete e di ipertensione (cfr. dichiarazione testimoniale resa da [...]
Tes_1 il 04.12.2012: "Per quanto ricordo le faccende domestiche erano seguite dalla figlia
NT 1 che coabitava con i genitori di quando ho aperto lo studio"). Persona 2 invece, soffriva di problemi di carattere cerebro vascolare e negli ultimi anni di vita ha subito un peggioramento delle condizioni di salute (cfr. dichiarazione testimoniale resa da Testimone 1 il 04-12.201 2: "negli ultimi due-tre anni si è "allettato" a causa del peggioramento delle sue aveva difficoltà nella condizioni cerebro vascolari "). In particolare il Sig. ON 2
deambulazione (cfr. dichiarazione testimoniale resa da il 04.12.2012: "Già nei ON 1
primi anni in cui avevo studio a LL ricordo che si serviva di un bastone di ON 2
appoggio per la deambulazione' cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON 3 il 22.03.2013:
"Ricordo che ON 2 usciva appoggiandosi ad un bastone: cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON 7 il 25.06.2013: "Gli ultimi anni 4-5 di vita Per 2 si appoggiava ad un bastone"; cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON 8 il 25.06.2013:
...camminava con l'aiuto di un bastone da solo.").
I coniugi necessitavano, quindi, di assistenza che veniva prestata dalla figlia CP_1 ON 7
realizzando così quella funzione economico-sociale di scambio che contraddistingue l'ipotesi
[...]
di contratto atipico di mantenimento. Allo stesso tempo, la figlia offriva un supporto concreto alle esigenze i genitori in punto di assistenza, di cura della persona, di aiuto nel lavoro dei campi, nelle faccende domestiche anche se non li sosteneva economicamente.
Il fatto poi che Persona 2 e Persona 3 fossero titolari di trattamenti pensionistici e che percepissero un reddito dai prodotti delle loro terre non incideva sul piano oggettivo e non escludeva la effettività della volontà delle parti nel contratto di mantenimento, considerato il rilievo verosimilmente attribuito da NT 1 all'aspetto spirituale della obbligazione assunta nei loro confronti, consistente nella prestazione di assistenza, ed alle spese necessarie per malattie pur eventuali, presumibilmente rappresentate come tali da rendere equilibrata, nell'ambito di un contratto caratterizzato dall'alea, le prestazioni assunte a suo carico.
Ne consegue che alla data della stipulazione negoziale vi era certamente obiettiva incertezza in ordine alla durata dell'obbligazione di assistenza assunta dalla convenuta in rapporto tanto al controvalore della controprestazione costituita dalla cessione dei diritti immobiliari, quanto in relazione alla durata dell'obbligazione rapportata allo stato di salute e alle concrete prospettive di vita dei due beneficiari, laddove alla data del 1982, per quello che è risultato emergere dall'istruttoria, non v'erano avvisaglie delle problematiche di salute poi venutesi a palesare in capo ai genitori a far data dal 1996/98 per ON_3 e dal 2003/04 per ON 2
.
Stante quanto innanzi, la mancata corrispondenza tra il valore commerciale reale degli immobili e quello indicato negli atti di vendita per come accertato dal CTU non costituisce in sé circostanza sintomatica della simulazione, perché la controprestazione è variabile per l'aleatorietà insita nel contratto e, dunque, non può presumersi perciò solo che si tratti di un contratto simulato, in realtà dissimulante una donazione.
Ne consegue che nessuna nullità per difetto di causa o per simulazione relativa è riscontrabile nell'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 4 del 29.10.1982 e la domanda in parte qua è infondata e va respinta.
22.3. Diversamente è però a dirsi con riferimento all'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio
Per 5 del 05.07.1984 concluso ad integrazione del precedente e connesso atto dei 1982, nella ritenuta insufficienza del valore dei beni precedentemente ceduti rispetto alla gravosità dell'impegno dalla NT 1 assunto in corrispettivo.
Come già esposto in precedenza, il contratto atipico di cosiddetto 'vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 cc., si caratterizza per il fatto che le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle qualità personali proprie di questo (cfr. ad es.: Cass. 5 maggio 2010, n. 10359; Cass. 29 maggio 2000, n. 7033; Cass. 8settembre 1998, n. 8854).
L'alea che lo caratterizza, lungi dal venire meno o attenuarsi, si correla a un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute (Cass. 12 febbraio 1998, n. 1502); si è detto, quindi, che nel vitalizio alimentare l'alea è più marcata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni, anche in ragione dell'età e della salute del beneficiano (Cass. 9 ottobre 1996, n. 8825, richiamata in motivazione da Cass. 19 luglio 2011, n.
15843).
Nel caso di specie, dopo la conclusione del primo contratto di vitalizio alimentare nel 1982 è stato concluso un secondo contratto dal medesimo oggetto a distanza di meno di 2 anni, il 05.07.1984, in forza del quale veniva disposto, in favore della convenuta NT_1, l'ulteriore cessione dei diritti sul fabbricato rurale censito in NCEU al fg. 24 mapp. 251/1-230-330.
Il contratto per cui si discute è dichiaratamente integrativo del primo e connesso del 1982; il solo elemento di novità, rispetto a quanto specificamente convenuto nel contratto nel 1982, è costituito, senz'altro, dalla disposta alienazione dell'ulteriore cespite immobiliare, a fronte della assoluta identità delle controprestazioni assistenziali assunte dalla cessionaria nel 1982.
Quindi, dichiaratamente, il fondamento giustificativo della seconda attribuzione patrimoniale non è da rinvenirsi in una nuova e diversa pattuizione circa gli obblighi di assistenza nei confronti del vitaliziato, né invero in una modificazione della situazione che si era nel frattempo determinata, giacché non risulta né dal tenore dei contratto né invero dall'istruttoria orale svolta in corso di causa che alla data del 05.07.1984 fosse insorta in capo ai disponenti alcuna nuova invalidità o patologia che ne avesse compromesso le abilità o che avessero oggettivamente aggravato il carico assistenziale richiesto alla convenuta vitaliziante.
Orbene, posto che come si è rilevato, la connotazione di aleatorietà del contratto di vitalizio alimentare involge, oltre all'elemento della durata della prestazione assistenziale (che non è prevedibile, costituendo la morte del vitaliziato un evento incertus quando), anche quello della obiettiva consistenza della prestazione che il vitaliziante è tenuto ad eseguire: prestazione suscettibile di modificarsi nel tempo, in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (tra cui quelli inerenti alle condizioni di salute del beneficiato), deve ritenersi che tale aleatorietà qualificava il rapporto in contestazione fin dal momento della stia nascita, nel 1982, il quale prevedeva l'obbligo di vitto, alloggio, vestiario, assistenza medica, farmaceutica e funeraria, oltre che un generico impegno di assistenza con riferimento a qualsiasi bisogno dei vitaliziati che valesse a consentire loro di condurre una esistenza decorosa e dignitosa.
Deve quindi ritenersi che ogni eventuale sviluppo in senso peggiorativo delle condizioni di salute dei vitaliziati del quale peraltro non si da atto - fosse già ricompreso nella prestazione originaria, sicché va fatta applicazione dei principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui il trasferimento di un altro bene, con un contratto cosi detto di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa perché in tal modo l'ulteriore attribuzione patrimoniale rispetto alla precedente con identico contratto elimina il rischio connaturale a questo di sproporzione tra le due prestazioni: sicché non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità
(Cass. 19 ottobre 1999, n. 10332; più di recente, Cass. civ., sez. II, 22/04/2016, n. 8209).
Ne consegue la fondatezza in parte qua della domanda spiegata con riferimento all'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 5 del 05.07.1984, il quale va pertanto dichiarato nullo come tale e dissimulante una donazione eseguita in favore della beneficiaria NT_1
Posto poi che, ai fini della validità della donazione, occorre l'atto pubblico con la presenza di due testimoni (cfr. Cass. civ., sez. II, 02/07/2014, n. 15095), nel caso di specie ricorrono i requisiti di validità ed efficacia prescritti, in quanto l'atto in menzione è stato effettivamente concluso per atto pubblico con la presenza di due testimoni, sigg. ON_9 e Testimone 10
3. Le restanti domande tese al conseguimento della quota di spettanza della odierna attrice sull'asse ereditario dei genitori presuppongono anche l'accertamento della natura di donazione indiretta dell'immobile acquistato dalla convenuta NT 1 per atto notar Per 4 del 20.11.1983 dal di lei ex coniuge Persona 6 in forza di provvista per l'importo di Lire 3 milioni offerta dai coniugi Persona 2 e Persona 3 e quindi per aver essi provveduto all'integrale pagamento del valore corrispettivo della consistenza immobiliare in LL NI riportata in catasto alla partita 12811, foglio 24, p.lla 329 già 232/B di are 5 e centiare 40.
Com'è noto, per consolidato orientamento di legittimità, l'acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta, se il denaro, quale corrispettivo della vendita, viene corrisposto, nella sua interezza, dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene, oppure mediante il versamento diretto dell'importo al venditore (Cass. civ., sent.n. 17604 del 04/09/2011).
Nella donazione indiretta realizzata attraverso l'acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità, l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione;
tale negozio produce, insieme all'effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità, sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo (Cass. civ, sez.
II, 02/02/2016, n. 1986).
Nella contrapposta prospettazione offerta dalle parti sul punto, l'attrice allega che la provvista necessaria all'acquisto da parte della convenuta NT_1 del terreno di cui all'atto di compravendita in discussione è stata messa a disposizione dai defunti genitori;
viceversa, la convenuta si limita a dedurre che l'acquisto è stato posto in essere con denari propri.
Deve ritenersi sulla base del bagaglio probatorio acquisito al giudizio che la tesi proposta dall'attrice sia fondata.
È certamente vero che nessuna prova documentale relativa all'esborso delle somme pari a Lire 3 milioni direttamente da parte dei coniugi ON 7 abbia avuto luogo in favore della convenuta;
tuttavia, la prova può essere raggiunta anche a mezzo di presunzioni che abbiano i caratteri della gravità precisione e concordanza. Nel caso di specie, va osservato che la convenuta per un verso si limita ad allegare la circostanza per la quale l'acquisto sarebbe stato compiuto con denari propri, ma per altro verso non chiarisce la provenienza di tale provvista, ferma la rilevazione che ella non contesta di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa retribuita, sicché non si comprende come avrebbe potuto disporre in via autonoma di tale disponibilità.
Per converso, parte attrice ha dimostrato, all'esito della istruttoria orale svolta, che la convenuta non ha mai svolto attività lavorativa al di fuori delle mura domestiche, essendosi sempre occupata delle faccende domestiche e dell'assistenza dei propri genitori. In tal senso depone anche la stessa figlia della convenuta, ON 6 , la quale dichiara: "Mia madre CP 1 non ha mai lavorato fuori di casa, si occupava delle faccende domestiche (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
22.03.2013); nello stesso senso le dichiarazioni rese, tra gli altri, dai testi Testimone 3 ,
ON 2 ON 4
, CP 7
L'acquisto peraltro è avvenuto in data postuma alla conclusione del primo contratto di vitalizio alimentare del 1982 e a cavallo tra il primo e il secondo contratto del 1984, in periodo in cui la convenuta già conviveva stabilmente coi propri genitori in seguito alla separazione dal marito;
nella misura in cui i genitori avevano già ormai maturato l'inclinazione volitiva al riconoscimento in favore della figlia di accrescimenti patrimoniali, foss'anche in chiave corrispettiva rispetto a un'assistenza materiale e morale già in corso, è ragionevole ritenere che essi abbiano, sempre nel contesto benevolo verso la convenuta, provveduto a metterle a disposizione le somme che le occorrevano per l'acquisto in discussione, con chiaro spirito di liberalità; e comunque dall'istruttoria non sono emersi elementi atti a comprovare un esborso diretto da parte della convenuta.
Sussistono quindi nella specie tutti gli elementi necessari (lo "spirito di liberalità" dato che il pagamento del prezzo della compravendita dell'immobile di cui si dice, deve ritenersi essere stato effettuato da ON 3 , "l'arricchimento" di NT 8 con correlativo ON 2 e
depauperamento dei donanti) per identificare un contratto di donazione indiretta. È peraltro appena il caso di evidenziare che anche tale contratto concluso nelle forme dell'atto pubblico soddisfa i requisiti formali prescritti per le donazioni, attesa la presenza dei due testimoni. Va pertanto dichiarato che l'atto di compravendita del 20.11.1983 a rogito notaio Per 4 (rep.
75021-racc. 4243) trascritto il 23.11.1983 al nr. 1495 r.p. di formalità costituisce atto di donazione indiretta del terreno seminativo arborato olivato in LL NI in NCT Fg. 24 part. 329.
4. La domanda di accertamento della indegnità alla successione promossa nei confronti di CP_1
[...] è infondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 463 c.c. che elenca i casi di indegnità, né sussistendo nella specie un testamento redatto dai de cuius o altro atto mortis causa, venendo in discussione esclusivamente atti negoziali inter vivos.
Atteso che l'indegnità a succedere è una sanzione civilistica che colpisce il chiamato all'eredità che si sia reso colpevole delle condotte tassativamente elencate dalla norma. (Trib. Milano sentenza n.
10053 del 3 ottobre 2017: "la dichiarazione di indegnità a succedere ex art. 463, n. 6, c.c. imponga al giudice di merito di verificare la ricorrenza contestuale dei requisiti oggettivi l'uso del testamento falso - e soggettivi - la consapevolezza della falsità - richiesti dalla norma" e che le condotte elencate nella fattispecie sono tassative;
che alcun comportamento, tra questi elencati nella fattispecie, è attribuito alla convenuta NT 1 ; che l'eventuale inganno o dolo - indimostrato comunque - asseritamente perpetrato dalla convenuta in danno dei genitori sarebbe al più riferibile alla conclusione dei contratti di vitalizio in discussione, che in sé esulano dalla previsione normativa in esame e sarebbero al più sussumibili nelle ipotesi di annullabilità negoziate, peraltro non oggetto di domanda, sicché la domanda va rigettata.
5. Va rilevata l'infondatezza della eccezione di decadenza dalla proposizione delle domande e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio spiegata da parte attrice alla prima udienza di comparizione delle parti del 04.11.2011, laddove deduce che la costituzione dei convenuti CP_2
e CP 3 ha avuto luogo oltre il termine decadenziale di venti giorni prima, stabilito dall'art. 166 c.p.c.
La data della vocatio in ius era indicata nel 22.06.2011 e l'udienza di prima comparizione e trattazione è stata poi differita alla data del 30.09.2011; i convenuti CP_2 e CP_3 si sono costituiti con comparsa di costituzione e risposta il 25.07.2011 mentre NT 1 si è costituita in data 02.08.2011.
Orbene non può essere revocato in dubbio che il differimento è stato posto in essere ex art. 168 bis comma 5 c.p.c., e non già ex art. 168 bis comma 4 c.p.c. (cfr. l'espresso riferimento all'art. 168 bis comma 5 c.p.c. nel decreto di differimento del 10.03.2011) posto che il 26/06/2011 cadeva di domenica e nessun differimento d'ufficio aveva luogo al giorno di udienza immediatamente successivo, ossia al venerdì, giorno previsto dalle tabelle del Tribunale adito per la celebrazione delle prime udienze;
che il differimento è stato posto in essere dal Giudice e non dalla Cancelleria, né può diversamente opinarsi in ragione del fatto che il differimento è stato posto in essere per un periodo maggiore di quello di quarantacinque giorni previsto dalla norma e dopo i cinque giorni dall'iscrizione a ruolo, trattandosi in tutta evidenza di termini ordinatori (Cass. n. 16562/2003).
Discende che, essendo il rinvio stato disposto ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. e non già ex art. 168 bis comma 4 c.p.c., sulla base dell'inequivoco disposto normativo la costituzione in giudizio dei convenuti e le eccezioni proposte e la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti CP_2 e CP 3 devono ritenersi tempestive. Infatti, per valutare la tempestività della costituzione del convenuto nel caso di differimento dell'udienza, occorre distinguere: va tenuto conto dell'udienza differita e non già di quella indicata in citazione, se il differimento è disposto ex art. 168 bis comma
5, così come previsto dall'art. 166 c.p.c.; occorre invece tenete conto dell'udienza fissata nell'atto di citazione e non di quella successiva, se il differimento è disposto ex art. 168 bis comma 4, così come previsto dell'art. 70 bis disp. att. c.p.c. (ex pluribus, cfr. Cass. n. 17032/2008, Cass. n. 12490/2007,
Cass. n. 8897/2005, Cass. n. 16562/2003, Cass. n. 9351/2003, Cass. n.1935/2003, Cass. n.
13746/2002).
Consegue che rispetto alla data dell'udienza fissata ex art. 168 comma 5 c.p.c. del 30.09.2011, i convenuti CP_2 e CP_3 costituiti con comparsa di costituzione e risposta il 25.07.2011, si sono tempestivamente costituiti nel termine di venti giorni prima (tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini dal 10 agosto al 15 settembre) e le domande riconvenzionali e le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio vanno considerate come tempestivamente sollevate ex art. 167 comma 2 c.p.c.; intempestiva è invece la costituzione in giudizio di NT 1 avvenuta solo in data 02.08.2011, ma a ben guadare ella spiega mere difese nell'instare per il rigetto della domanda attrice sicché l'intempestività della costituzione non spiega alcun reale effetto dal punto di vista processuale rispetto alla sua posizione.
Ad ogni buon conto, l'eccezione si rivela priva di effettivo rilievo pratico per quanto di seguito si va a chiarire.
6. Difetta invero la prova della condizione di ammissibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima spiegata, anche solo in via meramente eventuale, nei confronti e con riferimento alla donazione di cui hanno beneficiato i convenuti Parte 2 NT 3 e con atto a rogito notaio Per 4 del 29.10.1982. In quanto costoro non sono coeredi ma semplici donatari, l'attrice per poter eventualmente agire in riduzione avrebbe dovuto provare di aver accettato l'eredità degli ascendenti con beneficio di inventano ex art. 564 c.c., comma 1. Poiché nella specie non v'è prova - e invero nemmeno deduzione - che l'attrice abbia accettato con beneficio di inventario, ella non può agire in riduzione nei confronti delle donazioni ricevute dai citati convenuti, sicché in difetto della condizione di ammissibilità della domanda, essa va dichiarata inammissibile.
6.1. Ne consegue l'assorbimento della pur tempestiva domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dai convenuti.
ON 27. Va quindi dichiarata l'apertura della successione di nato a Boville Ernica il
13.04.1914 e deceduto in LL NI il 10.12.2007 (cfr. certificato di morte in atti) e di Per_3
[...] nata LL NI il 18.1 1.1920 e deceduta in LL NI il 08.03.2008(cfr. certificato di morte in atti) a norma dell'art. 456 cc. entrambi deceduti ah intestato.
8. Vanno a questo punto opportunamente richiamati in via preliminare i principi generali in materia di riduzione e collazione.
L'azione di riduzione - disciplinata dagli artt. 553 e ss. c.c. - è un'azione personale di accertamento costitutivo (sia della lesione di legittima che delle altre condizioni dell'azione stessa), alla quale consegue l'inopponibilità, al legittimario che l'abbia esperita, delle disposizioni ridotte. Essa si rivolge contro le disposizioni testamentarie (a titolo universale o particolare) e contro le donazioni effettuare in vita dal de cuius, in favore di eredi o di terzi. All'azione di riduzione può accompagnarsi quella di condanna alla restituzione ed i relativi presupposti, ai sensi dell'art. 563 c.c., sono il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la riduzione, ovvero l'avvenuta alienazione, da parte del beneficiario, del bene oggetto della disposizione, o la preventiva escussione del soggetto contro cui è stata esercitata l'azione di riduzione.
La collazione è invece istituto peculiare alla divisione ereditaria ed è l'atto con il quale i discendenti e il coniuge, che accettano l'eredità, conferiscono nell'asse ereditario (in natura o per imputazione) quanto ricevuto dal defunto in donazione. La collazione è obbligatoria per legge, salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile. Ai sensi dell'art. 737 c.c. sono oggetto di collazione, e quindi di conferimento, tutti i beni donati in vita dal de cuius al proprio discendente o al coniuge, viceversa restano esclusi dalla collazione i legati.
La collazione va quindi tenuta distinta dall'azione di riduzione innanzitutto per quel che riguarda il fondamento, in quanto la collazione mira ad assicurare tra i discendenti ed il coniuge del de cuius la parità di trattamento, mentre la riduzione ha lo scopo di rendere inefficaci le liberalità del de cuius che abbiano leso il diritto del legittimario in modo da reintegrare la quota di riserva.
Conseguentemente, mentre la collazione "sacrifica" solo i donatari che siano anche coeredi discendenti, senza proteggere il legittimario conte tale, l'azione di riduzione tende a reintegrare la quota di legittima anche con il sacrificio del donatario non erede e non discendente.
Anche l'oggetto delle due azioni è diverso: la collazione mira a riportare alla massa ereditaria tutti i beni donati dal de cuius, mentre la riduzione ha il solo scopo di recuperare alla quota di riserva beni donati oltre i limiti della disponibile. La differenza tra le due azioni è dunque di non poco rilievo sia ai fini dell'onere probatorio gravante su ciascuna parte, sia ai fini delle conseguenze giuridiche, atteso che nell'azione di riduzione il legittimario può essere reintegrato della sola quota a lui riservata.
Nella misura in cui l'attrice ha instato espressamente per la previa collazione delle donazioni nelle delle conclusioni spiegate, la domanda deve quindi essere ricondotta alla fattispecie della collazione e non anche della riduzione per violazione della legittima.
8.1. Ove esista un relictum in esito all'apertura delle successioni, la collazione realizza automaticamente la parità di trattamento fra i coeredi legittimari, rendendo eventualmente inutile l'esperimento della riduzione (cfr. Cass. Civ., 6 marzo 1980, n. 1521: "l'azione di riduzione esperita contro il coerede donatario, coniuge o discendente del de cuius, presuppone che questo sia stato dispensato dalla collazione, altrimenti il solo meccanismo della collazione sarebbe sufficiente per far conseguire ad ogni coerede la porzione che gli spetta sull'eredità, senza necessità del ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima).
In sede di collazione, nella misura in cui non sia passibile per l'erede che si assume lesa nella parità di trattamento operare prelevamenti dalla massa per un valore corrispondente a quello dei beni che sono stati oggetto delle donazioni in favore dell'altro, le donazioni vanno collazionate in guisa da consentire il ripristino della parità tra i coeredi.
Nel caso di specie, rilevato che la relazione di consulenza tecnica d'ufficio ha dato conto dell'esistenza di un relictum alla data dell'apertura della successione dei genitori ON 2 e
ON 3 rispettivamente consistenti in:
,
a) ½ del diritto di proprietà sul terreno in LL Etnica in NCT al Fg. 22 part. 457 per Per_2
[...]
b) 1/6 del diritto di proprietà sul terreno LL NI in NCT al Fg. 22 part. 457 e la piena Cont proprietà del terreno in LL NI in al Fg. 18 part. 112 per ON 3
e che le uniche eredi dei coniugi ON 7 sono le due figlie Pt 1 e CP_1 si impone necessariamente una integrazione peritale che predisponga un progetto di prelevamenti e di divisione. Al riguardo va chiarito che restano esclusi da tale operazione i diritti immobiliari che hanno costituito oggetto dell'atto di costituzione di vitalizia per notaio Per 4 del 29.10.1982, per il rigetto della domanda attrice in parte qua.
8.2. All'istituto della collazione va altresì ricondotta la domanda di rendiconto spiegata dall'attrice con riferimento alle somme che i due genitori percepivano a titolo di indennità e trattamenti previdenziali rispettivamente dall'INPS e INAIL e delle somme giacenti su libretti di risparmio postali, rispetto ai quali in corso di giudizio si è disposta ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti di NT_4 Ella assume che i convenuti abbiano sottratto e utilizzato mediante costanti prelievi tali somme sostanzialmente senza o oltre il consenso dei genitori, chiedendone il riparto in relazione alle residue giacenze. La domanda, ove pure fosse ritenuta fondata, comporta il conferimento di tali somme nella massa ereditaria, ma essa invero non è meritevole di integrale accoglimento in quanto non sufficientemente provata. In particolare, risulta dagli atti di causa che: Persona 2 fosse titolare di una pensione erogatagli dall'INAIL, dal 01.11.1988 al 01.09.2000, data in cui risulterebbe essere stato emesso l'ultimo assegno, le cui coordinate sono specificamente individuate nella schermata riprodotta dall'ente; dopo tale data, non v'è prova che altri importi, sebbene stimati dall'ente, siano stati corrisposti, non essendovi alcun riferimento ad assegni effettivamente emessi;
né vengono indicati gli estremi dei conti correnti sui quali le somme sarebbero state accreditate in seguito;
tanto ON 2 quanto Persona 3 erano titolari di trattamento
previdenziale erogato dall'INPS come risulta da prospetto riassuntivo del 22.01.2014; in particolare però risulta che i relativi emolumenti sono stati corrisposti all CP 1 dal gennaio 1982 al dicembre
2007 (egli è deceduto poi il 10.12.2007); a Persona 3 gli emolumenti previdenziali sono stati corrisposti dal gennaio 1982 al marzo 2008 (ella è deceduta il 08.03.2008); non risulta che i coniugi fossero intestatari di libretti o conti correnti postali alla data di apertura della successione, ma solo di otto buoni postali, come da elenco allegato alla comunicazione [...]
CP 4 del 06.06.2008 dal n. 62 al n. 69, cointestati con la convenuta NT 1 . Tuttavia non risulta che essi siano stati rimborsati alla data dell'apertura delle successioni. Trattasi segnatamente dei seguenti buoni postali: O serie AD n. 612 taglio £500.000 del 17.10.1990 - FI MI/FI NA;
O serie AD n. 615 taglio £500.000 del 18.10.1990 - FI MI/FI NA;
O serie AD n. 614 taglio £ 500.000 del 19. 10.1990 - FI MI/FI NA;
O serie A2 n.1505654 taglio € 500,00 del 13.06.2001— Parte 7 O serie A2 n.1505655 taglio € 500,00 del 13.06.2001- Per_3 Parte 7 O serie A2 n.1505656 taglio € 500,00 del 13.06.200 1-0 Parte 7 O serie A2 n.1505657 taglio €500,00 del 13.06.2001— Parte 7 O serie A2 n.1 505858 taglio € 500,00 del 13.06.2001- Parte 7
Allo stato nessuna prova è stata fornita dall'attrice circa i ripetuti prelevamenti di somme che sarebbero stati eseguiti dai convenuti, né invero delle giacenze sui conti che sarebbero attualmente presenti e rispetto alle quali si insta per la ripartizione.
Né prova viene offerta in ordine alla circostanza che le somme eventualmente prelevate non siano state destinate a soddisfare le esigenze dei genitori stessi, tanto più che la stessa attrice espone che la sorella CP 1 non ha mai lavorato ed era ella stessa mantenuta dai genitori. perLa domanda va quindi rigettata in quanto non sufficientemente provata, fatta eccezione che sopra elencati buoni postali, il cui valore al 50% (in quanto trattasi di titoli cointestati) va a comporre l'asse ereditario relitto.
8.5. Invero, il CTU ha stimato in complessivi euro 26.043,33 il valore dell'asse immobiliare relitto da ON 2 ON 3 alla data dell'apertura della e successione (euro 3.520 per il compendio sub lett. a) ed euro 22.523,33 per il compendio sub lett. b): cfr. CTU depositata il 14.01.2015, pagine 27-28).
A questo va assommato il valore del donatum in favore della coerede che il CTU ha indicato (cfr. pagine 28-41 e 49-52) alla data del rogito e all'attualità ma non anche alla data dell'apertura delle successioni, in:
a. Compravendita/donazione Terreno Fg. 24 LO alla data LO all'attualità dell'atto indiretta per notaio Per_9 €14.500,00
Per 4 20.11.83 Lire 3.120.000 (oggi part. 654)
NT 1
b. ON 10 per Porzione Lire 113.480.000 €458.850,00
Notaio Per 5 Fabbricato Fg. 24
05.07.1984 Mapp. 231/1,
NT 1 230,330
(oggi part. 656)
Sebbene difetti allo stato una valutazione del compendio donato alla data di apertura della successione, è di tutta evidenza l'insufficienza dei beni che costituiscono l'attivo immobiliare relitto,
ove pure si avesse a includervi anche il 50% del valore dei buoni postali attualmente vigenti e come sopra individuati, a consentire all'attrice prelevamenti per un valore corrispondente a quello dei beni oggetto di donazione alla sorella;
va pertanto disposta la collazione di tutte le donazioni di cui la convenuta NT 1 ha beneficiato.
8.4. A questo punto, si rende necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio per integrare l'indagine peritale in ordine, tra l'altro, alla predisposizione di un piano di prelevamenti che consenta all'attrice di conseguire la quota di sua spettanza, ciò cui si provvede come da separata ordinanza.
9. Riserva al definitivo decisione in merito alla regolamentazione delle spese processuali”.
In data 19.12.2023, la Corte ha disposto la riunione della causa iscritta al r.g. n. 783/2021 a quella iscritta al r.g. n. 3809/2018.
Nel procedimento RG 783/2021 è stata impugnata la sentenza definitiva del Tribunale di
Frosinone n. 906/2020, pubblicata il 22.12.2020, con la quale è stato così deciso: "- DICHIARA che l'eredità di ON 2 e ON 3 è costituita di diritti immobiliari e mobiliari individuati rispettivamente alle pagine 33-35 e 40-41 dell'elaborato peritale depositato in data 14.01.2020 (che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto) e al paragrafo sub n. 7.1, 7.2, 8.1 e 8.2 del corpo motivazionale della presente sentenza;
DICHIARA che l'eredità di si èPersona 2
-
devoluta per successione legittima ex art. 581 c.c. e, quindi, in favore del coniuge superstite Per_3
[...] per la quota di 1/3 del patrimonio del defunto, laddove i restanti 2/3 spettano alle figlie Pt_1
[...] e NT_1 in misura di 1/3 cadauno;
-DICHIARA che l'eredità di ON 3 si è
devoluta per successione legittima ex art. 537 c.c. e, quindi, in favore delle due figlie Parte 1
e NT 1 per la quota di ½ cadauno;
CP 10 per quanto di ragione la domanda di divisione proposta da parte attrice e dispone lo scioglimento delle comunioni ereditarie in atto esistenti con la convenuta;
-DICHIARA esecutivi i progetti di divisione predisposti dal consulente tecnico d'ufficio Geom. Per 11 rispettivamente alle pagine da 37 a 39 e da 47 a 49 dell'elaborato depositato in data 14.01.2020 (progetti da intendersi qui integralmente riportati e trascritti) per come ripresi nel corpo motivazionale della presente pronuncia ai paragrafi 11.1 e 11.2; -DISPONE farsi luogo allo scioglimento della comunione costituita sulla massa relitta dell' Persona 2 mediante attribuzione delle tre porzioni formate dal consulente (lotti nn. 1-2-3), e specificamente mediante assegnazione diretta dei beni e, per l'effetto: -ASSEGNA a Parte 8 i diritti sui beni inclusi nel LOTTO 1A del progetto divisionale e riportati nel presente corpo motivazionale par. sub.
11.1; -ASSEGNA ad i diritti sui beni inclusi nel LOTTO 2A del progetto Parte 1
divisionale e riportati nel presente corpo motivazionale par. sub. 11.1; -ASSEGNA ad CP 1
[…] i diritti sui beni inclusi nel LOTTO 3A del progetto divisionale e riportati nel presente corpo motivazionale par. sub. 11.1; - CONDANNA NT 1 a corrispondere a titolo di conguaglio la complessiva somma di € 118.647,74, di cui euro 69.068,27 ad Parte 1 ed euro 59.740,76 ad oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla Parte 8 و
presente pronuncia al saldo;
- DICHIARA che hanno diritto al conguaglio Parte 8
positivo di € 59.740,76, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla presente pronuncia al saldo;
DICHIARA che Parte 1 ha diritto al conguaglio positivo di € 69.068,27, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla presente pronuncia al saldo;
-DISPONE farsi luogo allo scioglimento della comunione costituita sulla massa relitta di Persona 3 mediante attribuzione delle due porzioni formate dal consulente (lotti nn. 1-2), e specificamente mediante assegnazione diretta dei beni e, per l'effetto: -ASSEGNA ad NT 1 , i diritti sui beni inclusi nel LOTTO 1B del progetto divisionale e riportati nel presente corpo motivazionale par. sub.
11.2; -ASSEGNA ad i diritti sui beni inclusi nel LOTTO 2B del progetto Parte 1
divisionale e riportati nel presente corpo motivazionale par. sub. 11.2; CONDANNA- CP 1
[...] a corrispondere a titolo di conguaglio la somma di € 26.714,62 ad Parte 1
oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla presente pronuncia al saldo;
- DICHIARA Parte 1 ha diritto al conguaglio positivo di € 26.714,63 oltre interessi al tasso legale che ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla presente pronuncia al saldo;
-CONDANNA NT 1 a corrispondere a parte attrice la somma di euro 21.783,47 quale indennizzo per il mancato godimento dei beni comuni, come meglio specificato in parte motiva al par. sub. 13; -COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
-PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio come già separatamente liquidata in solido a carico di parte attrice e convenuta NT 1 nei rapporti con il CTU e a carico di ciascun condividente in proporzione della quota di spettanza nei rapporti interni".
NT_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva, formulando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis: in via preliminare: 1) disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni innanzi esposte;
2) disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio già instaurato dinanzi alla medesima Corte di Appello adita con R.G. n.
3809/2018, Terza sezione civile, Giudice Di Mauro MI, prossima udienza 12/05/2021 ore 10:00, per le ragioni esposte nella parte preliminare del presente atto;
- nel merito: 1) accogliere, per i motivi n. 1, 2, 3 e 4 dapprima rassegnati, il presente appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: rideterminare il valore del compendio ereditario dei de cuius Per_2
[...] e ON 3 , conseguentemente, rideterminare le eventuali somme dovute a titolo di conguaglio tra le parti, nonché le somme dovute a titolo di indennizzo. 2) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA, spese generali studio, come per legge".
,Nel procedimento RG 783/2021 si è costituita Parte 1 la quale resistendo all'impugnazione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Tutto quanto sopra premesso, previa riunione dei gravami, Parte_9 EFFETTI DELLA IMPUGNAZIONE
PRINCIPALE PRECISATA DALLA FI Pt 1 AVVERSO LA PRIMIGENIA SENTENZA
DEL TRIB. DI FROSINONE N. 321/18, IMPUGNAZIONE ATTUALMENTE PENDENTE CP_11
ALLA CORTE TERRITORIALE DI ROMA E CATALOGATA AL RGA N. 3809/18, IL CUI
CONTENUTO E' DA RITENERSI QUI PER INTEGRALMENTE RIPETUTO E TRASCRITTO;
RICHIAMATO ALL'UOPO L'EFFETTO ESPANSIVO SANCITO DALL'ART. 336 C.P.C. CHE
TALE IMPUGNAZIONE PRINCIPALE POTRÀ ESPLICARE SUL QUI GRAVATO SECONDO
PRONUNCIAMENTO DEL TRIBUNALE DI FROSINONE, CHE PERALTRO COSTITUISCE
MERO MOMENTO ATTUATIVO DELLA PREGRESSA DECISIONE, in primis si richiede che - accolta la originaria principale impugnazione RG Corte Roma n. 3809/18- si proceda ad un eventuale novello giudizio divisorio complessivo in ordine alle masse plurime di essi de cuius ovvero ad un mero supplemento divisorio relativo ai cespiti non ancora inclusi in successione e specificamente degli immobili trasferiti con l'atto Per 4 82, erroneamente non scalfito dal
Tribunale di Frosinone, e delle masse monetarie a titolo di mera liberalità devolute ai convenuti, con il relativo rendiconto, e conseguente condanna al pagamento in favore della legittimaria lesa Pt 1
[...] Per quanto attiene più specificamente al presente avverso appello a sent. 906/2020 se ne eccepisce la manifesta inammissibilità ed infondatezza per le ragioni innanzi tutte indicate e pertanto si richiede che se ne pronunci con ordinanza l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e comunque l'infondatezza con vittoria di spese con attribuzione. In ogni caso si conclude per l'inammissibilità e per il rigetto nel merito del suddetto appello da pronunciarsi nelle forme ordinarie".
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'atto di appello avverso la sentenza definitiva è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo rubricato "Erronea determinazione del valore dei beni oggetto della divisione ereditaria. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 726 c.c.", parte appellante deduce l'erronea determinazione del valore dei beni oggetto di divisione ereditaria da parte del CTU, cui ha aderito il giudicante e da cui sarebbe discesa l'erronea ripartizione delle quote ereditarie e dei relativi conguagli.
Con il secondo motivo rubricato "Errato calcolo dei conguagli. Erronea e/o falsa applicazione dell'art. 728 c.c.", si lamenta l'errata determinazione degli interessi. Il giudice avrebbe errato nella parte in cui alla somma dovuta a titolo di conguaglio ha aggiunto il calcolo di interessi, facendoli decorrere dalla morte del de cuius fino alla data di udienza, mentre siffatta somma sarebbe dovuta sino alla pronuncia della sentenza. Rileva, a tal riguardo, la violazione dell'art. 728 c.c.
Con il terzo motivo rubricato “Errata condanna al pagamento del conguaglio in favore degli Eredi di ON_3 ", si impugna il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento della somma di €59.740,76 in favore degli eredi di ON 3 tale somma non risulterebbe infatti dovuta in quanto facente parte del lotto 1B, relativo ai beni ereditari di ON 3 lotto assegnato all'appellante in quanto erede della madre defunta. Nello specifico, deduce che tale somma non rileverebbe più come conguaglio dovuto per l'eredità di ON 2 , ma quale bene caduto nella successione di ON 3
Con il quarto motivo rubricato "Errata condanna al pagamento dell'indennizzo per il mancato godimento dei beni comuni", si lamenta l'erroneo calcolo delle rendite le quali andrebbero conteggiate dal giorno di apertura della successione e non già dalla stipula dell'atto di cessione dei beni (1982-1984), così come effettuato dal CTU e recepito dal giudice di prime cure.
La sentenza definitiva è così motivata: "2. Come precisato con la sentenza parziale n.
321/2018, il residuo thema decidendum del presente giudizio riguarda la domanda di scioglimento della comunione ereditaria venutasi a costituire sull'asse ereditario dei coniugi
[...]
e di rendiconto delle rendite percepite e percipiende in virtù dell'esclusivo Parte 4
possesso dei beni caduti in successione da parte della coerede NT_1 3. Va osservato come, nel presente procedimento, non v'è contestazione tra le parti in ordine all'an dividendum sit, ossia il diritto dei condividenti istanti di invocare lo scioglimento della comunione venutasi a creare tra loro per effetto dell'apertura della successione dei de cuius Persona 2 e Persona 3 A norma
.
dell'art. 785 c.p.c.: "Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore;
altrimenti questi provvede a norma dell'art. 187". Le eccezioni riguardanti la determinazione della massa da dividere nonché le concrete modalità attuative della divisione stessa riguardano il quomodo dividendum sit e laddove sorga contesa tra le parti al riguardo, esse vanno necessariamente definite con sentenza. Proprio con riferimento tanto al quantum e al quomodo, si impone la necessità di definire il giudizio con sentenza laddove rispetto alla composizione dell'asse relitto dai de cuius offerta dall' attrice, la convenuta NT_1, per
Per 5 del un verso, contesta la simulazione del contratto di costituzione di vitalizio a rogito notar
05.07.1984 e dell'atto di compravendita per notar Per 4 del 20.11.1983; per altro verso, essendo stati alcuni beni donati in vita dai genitori alla convenuta NT_1 , essa non si è espressa in ordine alla volontà di collazione di detti immobili alla massa, imputandoli in natura o per valore;
per altro verso ancora, parte attrice invoca la refusione delle rendite percepite e percipiende dalla sorella CP 1 per aver essa goduto in via esclusiva dei beni immobili donatile e, comunque, in esito al negativo tentativo di bonario componimento della vertenza, vi è necessità di dirimere le restanti questioni prospettate dalle parti con sentenza.
4. La vicenda che interessa riguarda, quindi, la successione del sig. ON 2 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 20.12.2007
,
e della sig.ra ON 3 , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta ab intestato il
08.03.2008. Dall'esame della documentazione versata in atti (cfr. documentazione anagrafica allegata all'elaborato peritale: albero genealogico delle parti in causa) risulta rispettivamente che eredi del de cuius Persona 2 ai sensi dell'art. 581 c.c. alla data dell'apertura della successione erano il coniuge superstite e le due figlie NT 1 e Parte 1 , mentre eredi della sig.ra
ON 3 a norma dell'art. 537 c.c., erano le sole figlie CP_1 e Pt 1 5. L'eredità di Per 2 '
[...] genitore premorto alla coniuge Persona 3 si è devoluta per successione legittima, in '
assenza di volontà testamentaria alcuna. A norma del disposto dell'art. 581 c.c. "Quando con il coniuge concorrono figli, legittimi o naturali, o figli legittimi e figli naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se nella successione concorre un solo figlio, ed ad un terzo negli altri casi", sicché, nel caso di specie, al coniuge spetta 1/3 dell'asse ereditario laddove alle figlie spettano i 2/3 del compendio ereditario, ossia 1/3 cadauno. Più precisamente, l'eredità di Persona 2 spetta a ciascuno degli eredi sopra individuati secondo le seguenti quote: - alla moglie ON_3 per 1/3
(legittima); alla figlia Parte 1 per 1/3 (legittima); alla figlia NT 1 per 1/3
-
(legittima); il tutto come risultante a pagina 35 della relazione peritale integrativa vergata dal CTU
Geom. ON 12 del 14.01.2020. 6. Parimenti, l'eredità del coniuge superstite Per_3
[...] si è devoluta per successione legittima, in assenza di volontà testamentaria alcuna. A norma del disposto dell'art. 537 c.c. "Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un solo figlio a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, a loro è riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli", sicché, nel caso in esame, alle due figlie Pt_1
[...] e CP_1 spetta la quota di ½ cadauno dell'asse ereditario relitto, non avendo la sig.ra Per_3
[...] effettuato donazioni in vita. Più precisamente, l'eredità di ON 3 spetta a ciascuno degli eredi sopra individuati secondo le seguenti quote: alla figlia Parte 1 per 1/2 (legittima); - alla figlia NT 1 per 1/2 (legittima); il tutto come risultante a pagina 46 della relazione peritale integrativa vergata dal CTU Geom. del 14.01.2020. 7. Vanno individuati ON 12
i beni che compongono l'asse ereditario di Dall'esame degli atti depositati nel ON 2
procedimento e allegati alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta, nonché dalla stessa Ctu vergata dal Geom. risulta che l'asse ereditario si compone tanto del relictum,Persona 12 quanto del donatum, risultando dagli atti e dalle allegazioni delle parti che il de cuius in vita aveva stipulato contratto di costituzione di vitalizio in favore della figlia NT_1 dissimulante donazione con il quale aveva trasferito alla convenuta i diritti immobiliari sulla porzione di fabbricato identificata al Foglio 24, mapp. 231/1, 230 e 330 (oggi 656,) giusto atto per notar Per 5 del 05.07.1984 (rep. 46398/racc. 26366) nonché aveva elargito somme di denaro per l'acquisto del terreno in LL NI (FR) e distinto al Foglio 24, part.lla 329 (oggi 654), giusto atto di compravendita per notar Per 4 del 20.11.1983 (rep. 75021/racc. 4243), che sono da ricomprendersi nell'asse ereditario, per quanto già compiutamente motivato nella sentenza parziale n. 321/18, che ha da intendersi qui integralmente richiamata e ritrascritta. Il relictum che costituisce l'asse oggetto della comunione da sciogliere, per quanto allegato ed emerso, è composto, pertanto, da diritti immobiliari e denaro, cui va aggiunto il donatum.
7.1. Il patrimonio immobiliare, in proprietà del defunto Persona 2 giusti titoli regolarmente trascritti -e salve le precisazioni che
.
seguiranno sul punto - risulta così costituito: Beni in Comune di LL NI (FR): 1) 1/1 di piena proprietà di terreno distinto in NCT al Foglio 24, part.lla 329 (ex 232/b), oggi 654, di are 5,40; 2)
1/1 di piena proprietà di terreno identificato in NCT al Foglio 24, part.lla 330 (ex 232/c), oggi 656, di are 1,00; 3) 1/1 di piena proprietà di terreno distinto in NCT al Foglio 24, part.lla 230 (ex 56/b), oggi 656, di are 1,20; 4) 1/1 di piena proprietà di fabbricato distinto in NCEU al Foglio 24, part.lla
231 sub. 1 (ex 56/c), oggi 656, cat. A/2, cl. 2, vani 9,00; 5) ½ di piena proprietà di terreno censito in NCT al Foglio 22, part.lla 457 di are 8,80, il tutto come meglio individuato e precisato nella relazione integrativa di CTU del 14.01.2020 alle pagine da 22 a 24, cui espressamente si rimanda.
7.2. Il patrimonio mobiliare del defunto ON 2 risulta così costituito: 1) ½ su buono postale AD n.
612 del 17.10.1990 2) ½ su buono postale AD n. 613 del 18.10.1990 3) ½ su buono postale AD n.
614 del 19.10.1990 il tutto come meglio specificato a pagina 24 dell'elaborato peritale del
14.01.2020, cui espressamente si rimanda.
8. Parimenti, vanno individuati i beni che compongono l'asse ereditario della sig.ra ON_3
Dall'esame degli atti depositati nel procedimento e allegati alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta, nonché dalla stessa Ctu vergata dal Geom. Persona 12 , risulta che l'asse ereditario si compone soltanto del relictum comprensivo dei beni ad essa pervenuti in forza di successione del coniuge premorto ON 2 risultando dagli atti e dalle allegazioni delle parti che la de cuius in vita non aveva effettuato donazioni, essendo i beni di cui è stata accertata la dissimulata donazione a favore della figlia NT 1 appartenuti ad ON 2 a titolo
personale.
8.1 Il patrimonio immobiliare della sig.ra ON_3 è così costituito: Beni in Comune di LL NI: 1) 1/6 di piena proprietà di terreno censito al Foglio 22, part. 457 di are 8,80; 2)
1/1 di piena proprietà di terreno distinto in NCT al Foglio 18, part.lla 112; il tutto come meglio individuato alle pagine 40 e 41 dell'integrazione peritale del 14.01.2020, cui espressamente si rinvia.
8.2 Il patrimonio mobiliare della defunta ON_3 è così composto: 1) ½ su n. 3 buoni postali serie AD nn. 612, 613 e 614 rispettivamente del 17.10.1990, 18.10.1990 e 19.10.1990; 2) somma a conguaglio sulla massa ereditaria di ON 2 maggiorata degli interessi legali fino alla data della morte (08.03.2008) pari ad euro 59.740,76; 3)1/2 su n. 5 buoni postali serie A2 nn. 1505654,
1505655, 1505656, 1505657, 1505658 del 13.06.2001 del valore di 3.049,55, il tutto come meglio specificato nella CTU alle pagine 40 e 41, cui espressamente si rimanda.
9. In ordine alla composizione dell'asse ereditario dei coniugi Persona 7 vanno svolte cinque precisazioni di rilievo ai fini dei trasferimenti immobiliari e mobiliari che seguiranno nelle operazioni divisionali:
a) quanto alle provenienze dei diritti immobiliari che compongono l'asse: dall'esame degli scritti difensivi nonché dalla documentazione allegata alla CTU emerge che il patrimonio appartenente ai de cuius è a costoro pervenuto in parte in forza di atti di compravendita e specificamente: -il bene in
Comune di LL NI distinto al Foglio 22, mapp. 457 è stato acquistato da Persona 2 da
ON 13 per i diritti pari ad ½ della piena proprietà, giusto atto per notar ON 14 del
31.05.1951 (rep. 28768) trascritto in Frosinone il 26.06.1951 reg. part. 3522; e in parte in forza di successione testamentaria dei di lui genitori ON_8 e Persona 15 , e specificatamente i terreni siti in Comune di LL NI e censiti al Foglio 24, part.lle 230, 329 (ex 232/b), 330 e fabbricato distinto al Foglio 24, part.lla 231 sub. 1, giusto atto di divisione per notar Persona 16 del 06.12.1961 rep. 10152, trascritto in Frosinone il 12.12.1961 reg. part. Da 9499 a 9505; sicché, dall'esame dei titoli di provenienza dei beni in capo al de cuius risulta che i dirittiPersona 2 che costituiscono l'asse ereditario sono costituiti dall'intero della piena proprietà dei beni ricevuti per successione materna e paterna e da ½ dei diritti dei beni ad esso pervenuti per atto di compravendita. -il bene identificato al Foglio 18, part. 112 è pervenuto a Persona 3 in forza di atto di divisione per notar Persona 17 del 20.11.1965 rep. 16523, trascritto in Frosinone il
20.12.1965 reg. part. 9516, con cui la odierna defunta si era attribuita detto immobile per la quota di legittima ad essa spettante per successione paterna del sig. ON 18 b) quanto alla mancata inclusione nell'asse del sig. Persona 2 dei terreni identificati al Foglio 24, part.lle 232,
234 e 236 donati in favore di NT 1, nonché del terreno censito al Foglio 24, part.lla 73 in favore della nipote NT_2 e del coniuge NT 3 giusto atto per notar
, Per 4 del 29.10.1982 rep. 71743, trascritto in Frosinone in data 11.11.1982 reg. part. 14563, pure dichiarati negli atti processuali delle parti, sono stati oggetto di accertamento da parte di questo
Tribunale, sicché i primi costituiscono il corrispettivo di un contratto di mantenimento con cui
1 NT 1 si impegnava a fornire vitto, alloggio, cura ed assistenza ai genitori, dunque oggetto di un contratto a titolo oneroso, tale da non far ricomprendere detti beni nell'asse relitto del de cuius, laddove il restante immobile è stato oggetto di atto di donazione in favore di soggetti che in tale giudizio non risultano avere la qualità di coeredi, sicché se ne deve escludere la loro ricostituzione nella massa ereditaria. c) quanto all'inclusione nella massa ereditaria dei beni siti in Comune di
LL NI e, specificatamente, i diritti di 1/1 di piena proprietà su terreno con sovrastante fabbricato rurale distinti al Foglio 24, part. lle 231, sub. 1, 230 e 330, e diritti pari ad 1/1 della piena proprietà su terreno indentificato al Foglio 24, p.lla 329, tali beni sono da collazionarsi all'asse ereditario dell' Persona 2 per essere l'atto di costituzione di rendita vitalizia per notar Per 5 del 05.07.1984 (rep. 46398/ racc. 26366) e l'atto di compravendita per notar Per_4 del
20.11.1983 (rep. 75021/racc. 4243) dissimulanti donazione diretta ed indiretta a favore della sig.ra
NT 1, cui vanno imputati i relativi interessi legali a far data dall'apertura della successione e valutati dal consulente tecnico con decorrenza fino al 30.10.2019. d) quanto ai buoni postali, ad essi si applicano le norme ordinarie in materia di prescrizione dei titoli del debito pubblico, sicché trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo è fatta preclusione al possessore o agli eredi di rimborso dei buoni fruttiferi postali. Ne consegue che ai buoni postali serie AD nn. 612, 613 e 614 è stato attribuito un valore pari a zero, giusta la prescrizione decennale dei titoli in quanto la loro scadenza era fissata all'ottobre 2001 ma non risultano essere mai stati incassati da alcuno dei coeredi, mentre i buoni postali serie A2 risultano avere scadenza al 13.06.2021, il cui valore all'attualità è pari ad euro 3.049,55. e)quanto alla legittimità urbanistica e commerciabilità dei beni componenti l'asse ereditario dei coniugi ON 7 , rilevato che l'orientamento ermeneutico che si era affermato negli scorsi anni nella giurisprudenza di legittimità per cui la nullità prevista dalla
L. n. 47 del 1985, art. 17 (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46) per i negozi aventi ad oggetto immobili privi di concessione edificatoria (compresi quelli di "scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti") doveva ritenersi limitata ai soli atti "tra vivi" e non avrebbe riguardato, invece, gli atti "mortis causa" e quelli non autonomi rispetto ad essi, tra i quali dovevano ritenersi comprese le divisioni ereditarie quali atti conclusivi della vicenda successoria (Cass., Sez.
2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez. 2, n. 630 del 17/01/2003; Cass., Sez. 2, n. 2313 del
01/02/2010) è stata rimeditata, sia con riferimento alla inclusione dello scioglimento della comunione ereditaria tra gli atti mortis causa, sia con riferimento alla presupposta efficacia meramente dichiarativa dell'atto divisorio (cfr. Cass. SS.UU. sent. 7 ottobre 2019 n. 25021),
dall'esame della relazione di consulenza tecnica svolta emerge che correttamente il CTU, allegando i certificati di destinazione urbanistica dei terreni e essendo stato l'unico fabbricato oggetto della massa ereditaria edificato in data antecedente al 1° settembre 1967 ove non vi era la necessità di acquisire alcun titolo edilizio per l'edificazione, abbia accertato la regolarità urbanistica, e, quindi, la commerciabilità dei beni costituenti le masse ereditarie, operando un raffronto tra lo stato di fatto dei luoghi e gli strumenti urbanistici generali vigenti del Comune di LL NI, con ciò, pertanto, evidenziandone la corrispondenza. Nulla osta, quindi, alla divisibilità dei compendi ereditari anche con riferimento a tali beni immobili. 10. Quanto al valore di stima dei compendi ereditari ai fini divisionali, va osservato che "in tema di divisione ereditaria, la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al momento della divisione che coincide, nel caso di divisione giudiziale, con quello di proposizione della relativa domanda, pur potendosi avere riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione, purché si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del bene dovuto alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito all'epoca della detta stima, costituendo onere della parte che solleciti la rivalutazione allegare ragioni di significativo mutamento di tale valore intervenuto "medio tempore" (Cass. civ., sez. II, 12/12/2017, n. 29733). Dall'esame delle relazioni di
CTU risulta che il valore degli assi ereditari in comunione sia stato atomisticamente determinato dal
Ctu, sulla base del valore che essi avevano alla data della perizia (14.01.2020) come da ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del 30.03.2018, in quanto in conformità alla destinazione urbanistica risultante dai predetti strumenti di pianificazione territoriale, per la miglior descrizione del quale si rimanda alla relazione di consulenza tecnica, integralmente condivisa per l'approfondimento e il dettaglio delle operazioni compiute e dei criteri e metodi di calcolo seguiti, di cui alle pagine 24-35 dell'elaborato peritale definitivo del 14.01.2020:
descrizione bene e quota spettante al de cuius FI MI valore 1 1/1 di piena proprietà di terreno con sovrastante fabbricato rurale in Fg. € 165.710,00
24, part. 231, sub.1, 230 e 330, oggi 656 2 1/1 di piena proprietà di terreno in Fg. 24, part. 654 (ex 329) € 14.750,00 3 1/2 n. 3 buoni postali serie AD nn. 612, 613 e 614 € 1.016,77 4 1/2 di piena proprietà di terreno censito al Fg. 22, part. 475 di are 8,80 € 3.960,00
il tutto come descritto e riportato alle pagine 34 e 35 della CTU integrativa cui si rimanda, e così complessivamente determinato in € 185.436,77; valore di stima che deve ritenersi congruo e attendibile in relazione al dettaglio e all'analiticità ed esaustività dei criteri e metodi estimativi utilizzati dal CTU che pertanto il Tribunale condivide e fa propri. 10.1. A questo punto, va accertato e dichiarato il valore delle quote spettante a ciascun erede/condividente sull'asse relitto da Per 2
[...] la cui eredità si è devoluta ai sensi dell'art. 581 c.c. e va, quindi, divisa per 1/3 al coniuge superstite e i 2/3 alle figlie pari ad 1/3 cadauno. Il valore della quota a ciascuno spettante è quindi il seguente: Erede LO asse in € Quota LO quota in €
1 Diana Maria 185.436,77 1/3 € 61.812,26
2 FI OR 185.436,77 1/3 € 61.812,26
3 FI NA 185.436,77 1/3 € 61.812,26
10.2. Parimenti, si deve procedere all'individuazione dei beni caduti nella successione della anche nella qualità di coniuge superstite del sig. Persona 2sig.ra ON_3
descrizione bene e quota spettante al de cuius DI RI Valore 1 1/1 di piena proprietà di terreno in Foglio 18, part. 112 di are 11,03 € 10.675,00 2 1/2 su n. 5 buoni postali serie A2 nn. 1505654, 1505655, 1505656, 1505657, € 3.049,55
1505658 3 1/4 n. 3 buoni postali serie AD nn. 612, 613 e 614 € 0,00 4 1/4 di piena proprietà di terreno censito al Fg. 22, part. 475 di are 8,80 € 1.980,00 5 Somma di denaro percepita a titolo di conguaglio sulla massa ereditaria di € 69.133,80
FI MI, maggiorata degli interessi legali al 30.11.2019
il tutto come descritto e riportato alle pagine 44-46 della CTU integrativa cui si rimanda, e così complessivamente determinato in € 84.838,35; valore di stima che deve ritenersi congruo e attendibile in relazione al dettaglio e all'analiticità ed esaustività dei criteri e metodi estimativi utilizzati dal CTU che pertanto il Tribunale condivide e fa propri. 10.3. A questo punto, va accertato e dichiarato il valore delle quote spettante a ciascun erede/condividente sull'asse relitto da Per_3
[...], la cui eredità si è devoluta ai sensi dell'art. 537 c.c. e va, quindi, divisa tra le figlie CP_1
[...] e Pt 1 cui spetta la quota di ½ ciascuno. Il valore della quota a ciascuno spettante è quindi il seguente:
Quota LO quota in € LO asse in € Erede
84.838,35 1/2 € 42.419,18 1 FI OR
3 FI NA 84.838,35 1/2 € 42.419,18
11. Tanto premesso: - ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal consulente tecnico in ordine ai metodi di stima e di valutazione utilizzati nella ricostruzione dell'asse ereditario e nel calcolo degli interessi legali sugli immobili donati in vita dal de cuius in favore della figlia CP_1 e maturati dal momento dell'apertura della successione, con ciò adottando il criterio nominalistico;
avuto riguardo all'assenza di successive contestazioni in merito alla formulazione dei lotti di cui ai progetti divisionali predisposti dal CTU, che in base al valore delle quote spettanti a ciascun condividente
ON 2 e dalla coniuge sulle masse relitte dal sig. Persona 3 ha formulato una ipotesi divisionale mediante la previsione rispettivamente di tre e due lotti dal valore il più vicino possibile alle quote spettanti a ciascun condividente, pur prevedendo conguagli che non risultano essere di lieve entità in virtù della mancata scelta da parte della donataria NT 1 di collazionare in natura i beni ad essa donati, sicchè si è applicato il criterio previsto dalla legge di collazione per imputazione, essendo i beni oggetto degli atti di liberalità del 1984 e di compravendita del 1983 allo stato nel possesso della donataria NT 1 ; -considerata la non comoda divisibilità dell'unico immobile di pregio caduto nella successione dei coniugi ON_ 7 e dello stato di occupazione di detto fabbricato, unitamente ai terreni circostanti da parte della NT 1 tali da vedere ad essa assegnato il lotto in cui essi sono confluiti con conguaglio dare in favore delle altre due condividenti ON 3 e NT 1 ; -posto che nel compendio ereditario dell' ON 2
hanno da collazionarsi tanto i beni in LL NI distinti in N.C.E.U. al Foglio 24, part.lle 230,
330 e 231, sub.1 (oggi 656) costituenti dissimulata donazione di bene immobile da parte del genitore in favore della figlia CP_1, quanto il bene sito in Comune di LL NI censito al Fg. 24, part.lla 329 (oggi 654), compravenduto dalla condividente NT_1 con denaro elargito dal genitore ON 2 dunque dissimulante donazione indiretta, giusto atto per notar [...]
,
Per 16 del 20.11.1983, comprensivi degli interessi legali derivanti dall'uso dei detti immobili a decorrere dal momento dell'acquisto della titolarità in capo alla convenuta;
rilevato che parte attrice ha instato per l'assegnazione in suo favore di tutti i diritti sui beni che il consulente tecnico aveva ricompreso rispettivamente ai lotti nn. 2 e 2 dei formulati progetti divisionali, evidenziando di tal guisa la bontà dei progetti predisposti, che pertanto possono essere dichiarati esecutivi conformemente alle scelte operate;
risultano formulati i seguenti lotti
11.1 Sull'asse ereditario di FI IC valore lotto in € valore quota in € conguaglio N. lotto composizione lotto dare/avere
A) Diritti pari a ¼ piena 2.488,39 1A 61.812,26 avere
€ 59.323,87 proprietà di terreno al Foglio
(più interessi 22, part.lla 457, di are 8,80; maggiorati fino B) Diritti pari a 1/4 della piena proprietà su n. 3 buoni alla data del
08.03.2008 pari postali serie AD nn. 612, 613
e 614 del valore lordo al ad euro
10.12.2007 pari ad euro 59.740,76
508,39; 2A A) Diritti pari a ¼ piena 2.488,39 61.812,26 avere
€ 59.323.87 ( proprietà di terreno al Foglio più interessi 22, part.lla 457, di are 8,80; maggiorati fino B) Diritti pari a 1/4 della piena proprietà su n. 3 buoni postali serie AD nn. 612, 613
e 614 del valore lordo al
10.12.2007 pari ad euro
508,39; ЗА A) Diritti pari ad 1/1 della 180.460,00 piena proprietà di terreno con sovrastante fabbricato rurale in N.C.E.U. al Foglio 24, part.lla 231, sub. 1, 230 e 330, oggi 656;
B) Diritti pari ad 1/1 della piena proprietà di terreno distinto in N.C.T. al Foglio
24, part. 239, oggi 654, di are
5,30
11.2 Sull'asse ereditario di NA RI
valore lotto N. lotto composizione lotto in €
A) Somma di denaro percepita dalla 69.133,80 1B
de cuius a titolo di conguaglio sulla massa ereditaria di FI MI
maggiorata degli interessi legali pari alla data del 30.10.2019 pari ad euro
69.133,80;
B) Diritti pari a 1/4 della piena proprietà su n. 3 buoni postali serie
AD nn. 612, 613 e 614 del valore lordo al 30.11.2019 pari ad euro 0,00; 2B A) Diritti pari a ¼ piena proprietà di 15.704,55 terreno al Foglio 22, part.lla 457, di are 8,80;
B) Diritti pari a ½ della piena alla data del rinvio del presente
giudizio pari ad euro 69.068,27
61.812,26 dare
€ 118.647,74
valore quota conguaglio in € dare/avere
42.419,18 dare
€ 26.714,62
42.419,18 avere
€ 26.714,63 proprietà su n. 5 buoni postali serie
A2 nn. 1505654, 15056565, 1505656,
1505657, 1505658 del valore all'attualità di euro 3.049,55;
C) Diritti pari a 1/1 di piena proprietà di terreno censito al Foglio 18, part. 112 di are 42,70;
Conclusivamente, deve farsi luogo allo scioglimento della comunione ereditaria in atto tra le parti sulle masse ereditarie dei coniugi ON 7 , dichiarando esecutivi i progetti divisionali predisposti dal consulente d'ufficio Geom. ON_12 con cui si sono formate quote "per quanto possibile, sui beni relitti (di) due lotti da considerare a titolo di prelevamento da destinare alla soddisfazione delle quote di diritto di ON 3 e Parte 1 Naturalmente, non essendo possibile la divisione in natura dell'unico bene di valore consistenza (fabbricato ed annessi) compreso nella massa e non esistendo agli atti opzioni della donataria sul modo in cui operare la collazione dei beni ricevuti in donazione, si sono calcolati i conguagli in denaro considerando la collazione per imputazione, essendo i beni donati a tutt'oggi di proprietà della donataria. I conguagli a favore del coniuge superstite sono stati maggiorati degli interessi legali e considerati unitamente ai beni personali del coniuge deceduto per ultimo nel suo asse ereditario. L'asse ereditario del secondo coniuge è stato poi valutato all'attualità, non avendo questi fatta in vita alcuna liberalità e, quindi, diviso secondo la quota spettante a ciascuna delle eredi..."(in tali termini, per tutte Cass.
n°11891.1998).
12. In merito all'assegnazione concreta delle porzioni formate dal consulente d'ufficio, occorre evidenziare che: -parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha manifestato espressa preferenza nel vedersi attribuiti i diritti ricompresi rispettivamente nei lotti 2A e 2B dei progetti divisionali elaborati dal consulente tecnico d'ufficio; -atteso che sull'asse ereditario del coniuge defunto Persona 2 sono stati formati due lotti a titolo di prelevamento al fine di soddisfare le quote di diritto spettanti al coniuge superstite ON 3 e alla figlia coerede Parte 1 rilevata l'impossibilità di procedersi a frazionamento in natura dell'unico bene di rilevante valore della massa ereditaria del sig. ON 2 e la mancata scelta della donataria NT 1 in ordine al modus di collazionare i beni ricevuti in donazione, se in natura ovvero per imputazione del valore di essi alla quota, può disporsi la collazione per imputazione dei beni donatile in vita con gli atti notarili del 1983 e 1984, essendo allo stato l'odierna convenuta nel possesso di detti immobili, secondo conforme previsione del Ctu;
- i lotti si compongono di beni eterogeni di diversa natura e consistenza fisica in guisa da comportare la necessità di conguagli dare/avere tra i condividenti, atteso che il pagamento del conguaglio in danaro, di cui all'art. 728 c.c., è previsto proprio per compensare l'ineguaglianza in natura delle quote e ripristinare una eguaglianza di valore e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale sia imposto;
-vi sono due masse ereditarie distinte da dividersi. Tanto premesso, alla luce delle considerazioni sopra svolte, per procedersi all'assegnazione concreta delle porzioni spettanti a ciascun condividente, occorre procedere secondo il criterio dettato dall'art. 729 c.c. che "dispone che per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione". Nella fattispecie, risulta pacificamente che la quota da attribuire in favore dei condividenti sulla massa dell' ON 2 , facendo applicazione delle norme in tema di successione legittima, sia diversa da quella attribuita dalla legge in favore dei due condividenti sulla massa della coniuge superstite ON_3 e che pertanto ricorra un'ipotesi di masse plurime relitte da dividersi. Sul punto, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. civ., sez, II del 29.04.2019 n. 11376) secondo cui "quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante", con ciò, pertanto, ribadendo il principio dell'autonomia delle masse plurime per cui, in caso di divisione del complesso ereditario, si hanno tante divisioni quante sono le masse in ciascuna delle quali ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse (cfr. Cass. civ. sez. II ordinanza del 30.10.2018 n. 27645). Orbene, in tal caso il metodo da seguire deve essere, per queste quote, quello dell'attribuzione, non configurandosi -nemmeno da un punto di vista logico- plausibile il ricorso al metodo dell'estrazione a sorte, che chiaramente presuppone che vi siano delle quote di eguale valore da sorteggiare e una sola comunione da sciogliere, in quanto solo in presenza di tali presupposti l'intervento del caso appare idoneo a salvaguardare il principio di imparzialità, dovendosi presumere la sostanziale indifferenza nell'assegnazione di una delle quote (identiche nel valore) da sorteggiare. Viceversa, in presenza di masse plurime, quindi diverse, da dividere, solo l'attribuzione è in grado di assicurare il principio della corrispondenza tra la quota astratta e la quota in natura spettante a ciascun coerede in relazione ad ogni asse ereditario, principio che non verrebbe preservato laddove si procedesse ad un unico sorteggio di tutte le quote su tutte le masse in comunione. Ciò trova, poi, conferma nella stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 29/7/1966
n. 2117) che ha costantemente affermato che debba provvedersi direttamente all'attribuzione delle quote ai singoli coeredi, una volta rilevato che i coeredi medesimi concorrono in parti diseguali e su più comunioni e che la diseguaglianza delle quote e la pluralità delle masse non ne rendono possibile l'assegnazione mediante sorteggio (cfr. Cass. 2/12/1972 n. 3483). Anche in tempi più recenti, il Supremo Consesso (cfr. Cass. 1/4/1995 n. 3846) ha affermato che, in presenza di quote diseguali, debba disporsi, proprio ai sensi dell'articolo 729 c.c., l'attribuzione diretta delle relative quote in natura, senza ricorrere al sorteggio, e ciò anche laddove tale situazione venga a determinarsi in conseguenza della richiesta di alcuni condividenti di rimanere fra di loro in comunione (cfr. Cass.
9/10/2007 n. 21085; Cass. 10/1/2014 n. 407), e ciò sebbene in origine tutte le quote ideali fossero di eguale entità. Pertanto, la diseguaglianza delle quote e l'autonomia delle masse plurime da dividere suggeriscono di procedere, quindi, secondo la regola derogatoria dell'assegnazione diretta, rispetto alla cui scelta, peraltro, non si impone alcuno specifico e più dettagliato onere motivazionale, una volta rilevato che i condividenti concorrono in parti diseguali alla comunione e su più masse ereditarie (in tal senso, Cass. civ., del 02.03.2016, n. 4129; Cass. Sez. II, Sentenza n.2231 del
30/03/1985, n. 440114). Vale, infine, considerare che il principio appena richiamato si applica, allorquando in relazione alle diverse masse corrispondenti ai vari titoli di acquisto dei beni da dividere, si pongano, in concreto, questioni specifiche attinenti alla divisibilità o alle modalità concrete di divisione dei beni medesimi, come è accaduto nel caso che qui ci occupa (cfr. Cass. civ. sez. II del 29 aprile 2019 n. 11376). Conseguentemente devono essere dichiarati esecutivi i progetti divisionali formati dal Geom. Persona 12 e composti rispettivamente da tre e due porzioni di valore pressoché corrispondente alla quota da assegnarsi a ciascuno dei coeredi sulle relative masse da sciogliere e che, nel richiamare la descrizione analitica che precede, vengono di seguito riassunti ed esposti: 1) CP_12 (sull'asse ereditario di ON 2 ) da assegnare a
Persona 3 : porzione formata dal lotto n. 1, composto dai beni individuati alla pagina n. 37 della relazione tecnica integrativa depositata il 14.01.2020 e richiamati nel presente corpo motivazione sub. par. 11.1, di valore € 2.488,39 e con un conguaglio avere di € 59.740,76, comprensivo degli interessi legali alla data del 08.03.2008; 2) CP 13 (sull'asse ereditario di Per 2
[...] da assegnare ad Parte 1 : porzione formata dal lotto n. 2, composto dai beni individuati alle pagine nn. 37 e38 della relazione tecnica integrativa depositata il 14.01.2020 e richiamati nel presente corpo motivazione sub. par. 11.1, di valore € 2.488,39 e con un conguaglio avere di € 69.068,27, comprensivo degli interessi legali maturati alla data del 14.01.2020; 3) CP_14
[...] (sull'asse ereditario di Persona 2 ) da assegnare ad NT 1 : porzione formata dal lotto n. 3, composto dai beni individuati alla pagina n. 39 della relazione tecnica integrativa depositata il 14.01.2020 e richiamati nel presente corpo motivazione sub. par. 11.1, di valore € 180.460,00 e con un conguaglio dare di € 118.647,74, comprensivo degli interessi legali maturati alla data del 14.01.2020; 4) CP 15 (sull'asse ereditario di Persona 3 ) da
assegnare ad NT 1 porzione formata dal lotto n. 1, composto dai beni individuati alla pagina n. 47 della relazione tecnica integrativa depositata il 14.01.2020 e richiamati nel presente corpo motivazione sub. par. 11.2, di valore € 69.133,80 e con un conguaglio dare di € 26.714,62; 5)
(sull'asse ereditario di ON 3 ) da assegnare ad Parte 1 : porzione CP 16
formata dal lotto n. 2, composto dai beni individuati alle pagine nn. 48 e 49 della relazione tecnica integrativa depositata il 14.01.2020 e richiamati nel presente corpo motivazione sub. par. 11.2, di valore € 15.704,55 e con un conguaglio avere di € 26.714,63; Sulle somme determinate a titolo di conguaglio vanno, peraltro, riconosciuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla pronuncia, come da consolidato orientamento di legittimità in base al quale, in tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti sorge dal momento e per effetto del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, essendo l'efficacia retroattiva della pronuncia limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., all'effetto distributivo dei soli beni concretamente assegnati in proporzione del valore delle relative quote, di tal che gli interessi sul conguaglio, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, è cessato lo stato di indivisione delle cose comuni (Cass. Sez. 2, 11/10/2016, n. 20457; Cass. Sez. 2, 10/02/2004, n. 2483).
13. Quanto alla domanda di rendiconto tempestivamente formulata da parte attrice per la condanna della germana NT 1 al pagamento delle rendite percepite e percipiende giusto l'indiscusso suo godimento esclusivo dei beni comuni, la domanda va accolta per i motivi che seguono: - l'art. 1102 c.c. stabilisce testualmente che “il comproprietario può utilizzare la cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne ugualmente uso secondo il loro diritto".
- qualora uno dei proprietari dell'immobile ne faccia un utilizzo esclusivo, impedendo agli altri di farne parimenti uso, lo stesso è obbligato al pagamento di un indennizzo per il danno che ha causato;
il danno che deve essere indennizzato è un danno in re ipsa;
in tema di divisione immobiliare
-
il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "prova quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia” (Cass. civ., sez. II, 27.08.2012, n. 14652; anche Cass. civ., sez. II, 06.04.2011, n. 7881). Ciò comporta che quando alcuni beni sono in comune tra più persone può succedere che soltanto qualcuno dei proprietari sia nella disponibilità del bene, con la conseguenza che, in ragione di tale possesso esclusivo, il comproprietario escluso può chiedere la parte dei frutti non goduti. Nel caso di specie, parte attrice instava per il rendiconto di tutte le rendite percepite e percipiende dei beni goduti dalla germana NT_1 . Ebbene, dal bagaglio probatorio emerso in seno al presente giudizio, si evince come l'odierna convenuta, figlia dei de cuius ON 2 e ON 3 , è rimasta ad
abitare nel fabbricato rurale ed annesse pertinenze censito in N.C.E.U. del Comune di LL NI al Foglio 24, part.lle 231, sub.1, 230 e 330 (oggi mapp. 656), unitamente ai terreni di cui al Foglio
24, part.lle 234, 652 (ex 232/a) e 236, quest'ultimi costituenti l'oggetto del contratto oneroso di rendita vitalizia per notar Per_4 del 29.10.1982, per cui vanno esclusi dal thema decidendum del presente giudizio. In particolare, come rilevabile dalle prospettazioni delle parti e dai sopralluoghi effettuati dal consulente tecnico d'ufficio, la convenuta CP 1 è nell'attuale possesso delle relative unità immobiliari di cui al Foglio 24, mapp. 231, sub.1, 230 e 330 in LL NI dal 1984 fino all'attualità, mentre alcuna circostanza è emersa in ordine all'esclusivo godimento del terreno censito al Foglio 24, mapp. 329 (oggi 654). Il calcolo della capitalizzazione delle rendite avrà, dunque, oggetto le rendite relative al fabbricato rurale ed annesse pertinenze con esclusione del bene di cui al Foglio 24, part. 329 (oggi 654). Vieppiù che parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha limitato la domanda a disporsi la liquidazione delle rendite dei beni trasferiti con gli atti dichiarati simulati del 1983 e 1984 come da originaria CTU datata 12.01.2015 (cfr. pag. 2 del foglio di precisazione delle conclusioni della sig.ra Parte 1 ) ove nulla emerge in ordine al possesso esclusivo da parte dell'odierna convenuta del bene oggetto del contratto di compravendita per notar Per 4 del 20.11.1983 intervenuto tra la sig.ra NT_1 e il suo ex coniuge Persona 6 ed acquistato dalla germana con i denari del padre. Costituiscono principi consolidati in giurisprudenza quelli per cui: (a) il valore del ristoro per la privazione della utilizzazione del bene comune e dei relativi profitti (i frutti civili) può essere calcolato, in difetto di altri più idonei criteri di valutazione, con riferimento ai prezzi di mercato per il corrispettivo del godimento dell'immobile correnti al tempo della divisione (cfr. Cass. civ., sez. II, 01 agosto 1990, n. 7716; sez. II, 05 aprile
2012, n. 5504), ossia del valore locativo dei beni detenuti da ciascun condividente. La determinazione del valore locativo dell'unità immobiliare in possesso della condividente, è stata stimata come di seguito dal Consulente tecnico d'ufficio (pagine 42 e 43 della relazione peritale del 12.01.2015): - €
989,12/anno per il fabbricato sito in LL NI e distinto al Foglio 24, part. 656 (ex mapp. 231, sub.1); - €145,76/anno per il fabbricato accessorio uso Pagliaio censito al Foglio 24, part. 656 (ex mapp. 230); Pertanto, il valore della quota spettante a ciascuna delle parti è il seguente:
• Per_3
[...] 1/3 € 21.783,47 • NT 1 1/3 € 21.783,47· 1/3 € 21.783,47
• Parte 1
VALORE TOTALE € 65.350,40 Richiamati i criteri di calcolo seguiti e svolti dal CTU siccome non contestati dalle parti, e per il dettaglio dei quali alla consulenza e successiva integrazione espressamente si rimanda, dovendo peraltro le stesse intendersi quivi integralmente richiamate e trascritte (cfr. pagine da 42 a 48 dell'elaborato peritale nonché Tabelle allegate alla relazione); considerato che: Parte 1 vanta diritti sugli immobili pari ad 1/3 e per € 21.783,47; - CP_1
-
ha l'uso esclusivo dei beni di cui al Foglio 24, part. 656, già 231 sub. 1 dal 1984, laddove[...]
l'uso esclusivo del fabbricato accessorio uso pagliaio risulta essere decorso dal 1982, e riassunto il tutto in una tabella esplicativa come segue: NT 1 dal 1984 al 2008 24 anni 1/3 spettante
IMPORTO LOCAZIONE € 55.952,40 (appartamento) NT 1 dal 1982 al 2008 26 anni 1/3 quota spettante IMPORTO LOCAZIONE € 9.398,00 (pagliaio) tali sono gli importi che la convenuta
NT 1, in indiscusso godimento esclusivo dei beni comuni, deve corrispondere a parte attrice per un importo complessivo di euro 21.783,47. Su tali importi non sono dovuti né interessi né rivalutazione in quanto: a. i frutti percepiti non sono idonei a fungere da beni capitali suscettibili a loro volta di produrre altri frutti civili o naturali (così, tra le altre, Cass. n°2453.1976; Cass.
n°2320.1987); b. l'obbligo di uno dei condividenti nell'ambito del rendiconto con gli altri, di restituire in tutto o in parte i frutti civili prodotti da un bene in comunione, integra ab origine un debito di valuta e pertanto, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, salva la prova del maggior danno" (così testualmente, tra le altre Cass. n°13595/1991, conformi Cass. n°1746/1966; Cass. n°1849/1967). 14. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene che la domanda di porle interamente a carico della convenuta NT_1 in ragione della condotta ostativa al raggiungimento di un accordo che essa avrebbe tenuto non possa essere accolta. Invero non appare palesarsi una sua contrarietà sull'an dividendum sit, ma soltanto sul quantum e quomodo dividendum sit ossia sulla esatta individuazione delle quote ad essa spettanti, ciò tanto in relazione ai beni ad essa donati con il contratto di mantenimento del 05.07.1984
quanto in riferimento al bene dalla stessa riacquistato con denaro dei genitori, giusto atto per NO
Per 4 del 20.11.1983. Poiché, pertanto, il presente giudizio si è reso necessario per dirimere le contestazioni tra le parti ed accertare l'esatta consistenza delle quote da assegnarsi ai condividenti nonché per la predisposizione di progetti divisionali idonei a soddisfare le relative spettanze;
attesa la reciproca soccombenza in ordine alle domande spiegate da tutte le parti del presente giudizio, le spese di giudizio non possono che essere integralmente compensate tra le parti. 14.1. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico dell'attrice Parte 1 e della convenuta NT 1 in solido nei rapporti con il CTU e restano a carico di ciascuna condividente in proporzione della quota di spettanza nei rapporti interni. Esclusa ogni imputazione di spesa a carico di in quanto estranee agli accertamenti eNT_3 e NT_2
alle operazioni divisionali".
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dei motivi e violazione dell'art. 342 cpc. Si richiama sul punto l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 cpc l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando però che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie, l'appello, come emerge dai sopra esposti motivi, contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
Ciò detto, il primo, il terzo quarto e d il quinto motivo dell'appello principale proposto contro la sentenza non definitiva vanno esaminati congiuntamente per essere tra di loro logicamente connessi.
Essi non meritano di essere accolti.
L'appellante sostiene l'erronea interpretazione della domanda giudiziale da parte del primo Giudice, avendo quest' ultimo qualificato come collazione l'azione proposta, in luogo di quella pure svolta di riduzione delle donazioni effettuate in vita da Persona 2 ; e ciò, avrebbe comportato la mancata applicazione del relativo regime giuridico in tema di prova ovvero quello riservato al legittimario leso che agisca in riduzione con il conseguente erroneo rigetto della domanda di simulazione quanto all'atto per notar Per 4 del 1982.
Orbene, la censura non merita di essere condivisa atteso che la qualificazione della domanda attorea in termini di collazione nessun pregiudizio ha potuto arrecare in ordine alle conseguenti domande di nullità e di simulazione svolte dalla CP 1 con riferimento al primo contratto di mantenimento assistenziale rogato il 29.10.1982 e relativo alla posizione di NT_1.
Tali domande, infatti, ed a prescindere dalla qualificazione della domanda fattane dal giudicante sono state comunque poste al suo vaglio e non risulta quindi in alcun modo fondata l' affermazione svolta dall'appellante secondo cui il giudice, dopo aver rigettato la domanda di nullità del vitalizio Per 4 dell'82 per la suddetta erronea interpretazione della domanda giudiziale, avrebbe completamente omesso di esaminare la coeva domanda di accertamento di simulazione relativa non tenendo conto di alcuno degli asseriti elementi probatori acquisiti al processo. Ciò in quanto, al contrario, (vedi infra in ordine al secondo motivo) il primo Giudice ha dato esaurientemente conto di aver preso in considerazioni entrambe le domande anzidette, rigettando le stesse sulla base del fatto che nessuna nullità per difetto di causa o stante la simulazione relativa fosse riscontrabile nell'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 4 del 29.10.1982.
In particolare, il Giudicante è giunto a tale conclusione dopo avere analizzato tutto il bagaglio probatorio in atti senza operare alcuna limitazione probatoria;
sicché, il Tribunale non è incorso in alcun vizio di omessa pronuncia con riferimento alla domanda di accertamento della natura simulata degli atti di vitalizio atipico, in realtà dissimulanti donazioni in favore di NT 1.
In iure vanno poi svolte le seguenti considerazioni. E' stato ribadito dal Giudice di Legittimità che, effettivamente, il ricorso alle agevolazioni probatorie concesse ai terzi per l'accertamento della natura simulata di atti di alienazione, in quanto dissimulanti donazioni, sebbene non direttamente suscettibili di aggressione con l'azione di riduzione, ma anche al solo fine di determinare tramite la riunione fittizia, la esatta misura della quota di riserva, suscettibile di recupero anche attraverso la rimodulazione delle quote ab intestato ex art. 553
c.c. (cfr. Cass. n. 17856/2023), presuppone in ogni caso la spendita della qualità di legittimario e l'allegazione che l'accertamento è comunque funzionale all'integrazione della quota di riserva, mediante le molteplici modalità che la legge assicura a favore del legittimario.
Le considerazioni svolte in sentenza circa il fatto che il richiamo all'istituto della riduzione compiuto in citazione non fosse stato seguito da specifiche allegazioni in merito alla ricorrenza di una lesione della quota di riserva trovano, peraltro, conforto nella lettura delle allegazioni difensive di cui all'atto introduttivo, per come riprodotte dalle quali effettivamente si riscontra come il riferimento alla donazione fosse stato operato in vista della necessità di addivenire alla divisione e di dover in quella sede operarne la collazione. La Corte di Cassazione peraltro e di recente ha puntualizzato i caratteri differenziali tra l'azione di riduzione e la richiesta di collazione ribadendo che, in tema di azione di riduzione, non sussiste l'onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest'ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul "relictum", laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni (Cass. n. 17856 del 22/06/2023).
È stato, infatti, chiarito che, mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa, ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile.
Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile (Cass. n. 28196 del
10/12/2020; conf. Cass. n. 39368/2021).
Una volta, quindi, reputata ammissibile la proposizione di entrambe le domande, stanti le segnalate differenze ed i diversi vantaggi che ognuna delle due offre, resta però altrettanto confermato il principio che dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (cfr. ex multis Cass. n. 41132 del 21/12/2021).
Alla luce di quanto innanzi detto, risulta evidente la infondatezza del primo motivo di gravame, che va dunque rigettato sia pure con diversa motivazione.
Analizzando poi quanto esposto dall'appellante nel terzo motivo di gravame va rilevato come neppure questo colga nel segno.
L'appellante sostiene che la sentenza, in ordine al rigetto della domanda attorea spiegata nei confronti dei convenuti NT 2 e NT_3 sia nulla sia per violazione dell' art. 101 c.p.c.,
in quanto il primo Giudice avrebbe posto a base della sua decisione una questione sollevata di ufficio, senza la preventiva sottoposizione della stessa alle parti, sia perché non necessaria l' accettazione beneficiata da parte del legittimario, sia ancora per il sussistere della condizione dell'azione al momento della delibazione della sentenza ed infine per incostituzionalità dell' art. 564 c.c.
Orbene, in primo luogo occorre evidenziare come il primo Giudice abbia correttamente applicato quanto sancito dall' art. 564 c.c., perché, è noto, come in mancanza di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario il legittimario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che gli stessi siano stati fatti a persone chiamate come coeredi. Epperò, nel caso di specie Pt_1
[...] ha intrapreso l'azione nei confronti di NT 2 (nipote ex sore) e NT 3
(coniuge della nipote) entrambi non coeredi, bensì semplici donatari, senza aver pacificamente e preventivamente accettato con beneficio d' inventario, nonostante la presenza di beni relitti. Pertanto, in mancanza della condizione di ammissibilità, la relativa domanda è stata correttamente dichiarata inammissibile. L'art. 564 cod. civ., intitolato "Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione” al primo comma stabilisce che "Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può richiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto", mentre al secondo comma stabilisce che “In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazione o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”. Mentre il primo comma, indicando che il legittimario non può richiedere la riduzione delle donazioni e dei legati nei confronti di soggetti che non siano chiamati come coeredi ove non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, pone quest'ultima come vera e propria condizione che deve sussistere prima dell'esercizio dell'azione di riduzione, il secondo comma stabilisce solo che colui che esercita l'azione di riduzione di donazioni,
o disposizioni testamentarie, ove non ne sia dispensato, deve imputare le donazioni ed i legati in suo favore alla sua porzione legittima, imputazione che ben può avvenire anche in corso di giudizio, una volta che effettuata la riunione fittizia tra relictum al netto dei debiti e donatum, sia possibile stabilire la quota disponibile e quindi quella riservata agli eredi necessari, compresa quella sulla quale l'imputazione va compiuta, e la differente funzione dei due commi è confermata dalla relazione del
ON 19 all'art. 564 cod. civ. (cfr. in termini Cass. Civ. n. 8348/2025 30/03/2025).
Non spetta certamente al Giudice poi sollevare d'ufficio, e conseguentemente sottoporre alle parti,
l'assenza di una condizione di ammissibilità della domanda proposta perché invece, è onere della parte dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie per proporre la domanda giudiziale, e ciò antecedentemente l'instaurazione del relativo giudizio.
In terzo luogo, risulta irrilevante la circostanza che l'accettazione sia avvenuta successivamente e prodotta in comparsa conclusionale, dovendo la relativa condizione sussistere al momento della proposizione del giudizio che potrà proseguire sulla base della corretta e completa prospettazione dell'azione intrapresa e, quindi, una volta che si sia delineato definitivamente il quadro deliberandi allo spirare dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Va poi ricordato come il difetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la quale è condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione delle liberalità in favore di persone non chiamate alla successione come eredi, non è oggetto di un'eccezione in senso tecnico, sicché la mancanza di tale condizione, come per tutte le altre condizioni dell'azione, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello
(Cass. Civ. Sentenza n. 18068 del 19/10/2012 (Rv. 623898 -01).
Né può rilevare quanto sostenuto dall'appellante in ordine alla non necessaria accettazione con beneficio stante la supposta assenza al momento dell'azione di ogni bene relitto;
ciò in quanto è la stessa attrice (cfr pag 12 atto di citazione) a proclamarsi erede legittimaria lesa e non già erede totalmente pretermessa.
Ed allora, deve qui richiamarsi l'orientamento della Cassazione secondo cui solo "il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", agisce in qualità di terzo e non in veste di erede - condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione - e, come tale ed al pari dell'erede che proponga un'azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata. (cfr. Cass. Ordinanza n. 20971 del 22/08/2018 (Rv. 650027 -01).
Risulta poi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost.
La previsione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, come condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione soltanto nel caso in cui questa sia esercitata verso un terzo e non anche quando essa venga proposta contro un coerede, è dovuta anzitutto al fatto che l'esigenza, cui pure risponde la norma in parola, di mettere in grado il convenuto di conoscere l'entità dell'asse ereditario è avvertita nel primo caso molto più che nel secondo, presumendosi che il coerede abbia maggiori possibilità del terzo di accertarsi di tale entità con mezzi diversi da quello dell'accettazione del beneficiato (v. Cass. 9 luglio 1971, n. 2200 che ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 564 c.c., comma 1). A tanto deve aggiungersi che la norma è posta anche a tutela dei creditori del legittimario.
Inoltre, come può desumersi pure dalla stessa relazione al progetto definitivo del codice civile
(successioni, n. 87), non è illogica la richiesta di un'accettazione beneficiata dell'eredità nel solo caso in cui l'azione di riduzione sia intentata verso terzi e non anche quando si agisca nei confronti dei coeredi, posto che la disposizione in questione risponde anche alla ratio di evitare il contrasto logico insanabile tra la responsabilità ultra vires dell'erede per il pagamento dei debiti e dei legati e il suo obbligo di rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti dal defunto e, quindi, anche le donazioni e l'azione di riduzione della liberalità (v. Cass. 7 ottobre 2005, n. 19527). Infine,
l'accettazione con beneficio d'inventario è stata posta dal legislatore come condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione nei confronti dei non coeredi anche al fine di evitare che i creditori del de cuius possano soddisfare le loro pretese sui beni conseguiti dall'erede con l'azione di riduzione, ritenendo evidentemente lo stesso legislatore ingiustificato il sacrificio dei terzi in favore non dei legittimali ma dei creditori del defunto, i quali, infatti, ai sensi dell'art. 557 c.c., comma 3, non possono chiedere la riduzione né approfittarne, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.
Le considerazioni che precedono evidenziano, quindi, una adeguata giustificazione della norma di cui si discute (art. 564 c.c., comma 1) e una sostanziale diversità tra le due ipotesi disciplinate, il che esclude ogni irragionevolezza della disposizione e la disparità di trattamento di rilievo costituzionale;
né al riguardo è configurabile la lesione del diritto di difesa.
Neppure rilevano le circostanze del caso specifico messe in evidenza dall'appellante in ordine alla supposta irragionevolezza della norma in ordine al secondo capoverso del primo comma 2 che recita 66questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto" trattandosi di situazione che non riguarda il fatto di specie, non avendo Parte 1 accettato con beneficio di inventario per poi essere dichiarata decaduta nei casi previsti dalla legge.
Oltretutto i casi di decadenza presuppongono che un inventario vi sia stato e ciò proprio al fine conoscitivo per il non coerede di cui si è appena sopra dato conto. Infine, va rilevato che l'interpretazione della norma qui operata, oltre ad essere conforme ai principi costituzionali, risulta conforme non solo al criterio letterale ma anche al criterio teleologico, tenuto conto degli scopi ragionevolmente perseguiti e perseguibili dal legislatore e già evidenziati. Né può ritenersi presente alcuna disparità di trattamento tra l'erede che abbia accettato puramente e semplicemente, sia pure a seguito della mancata redazione dell'inventario qualora nel possesso dei beni, e l'erede che abbia accettato con beneficio e che ne sia poi decaduto e ciò anche in questo caso in quanto la ratio è pur sempre quella di mettere in grado il terzo convenuto con l'azione di riduzione di conoscere l'asse ereditario e che viene raggiunta proprio con la redazione dell'inventario, esigenza maggiormente avvertita dal legislatore rispetto al coerede che ha maggiori mezzi per arrivare a tale conoscenza
(vedi supra).
Anche il terzo motivo dell'appello principale dunque deve essere respinto.
Con il quarto motivo Parte 1 rileva che il giudice avrebbe dovuto respingere invece che dichiarare assorbita la domanda riconvenzionale svolta dai donatari CP 3Parte 2 e
[...] .
Orbene e contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il Giudicante, a fronte del rigetto della domanda di riduzione per inammissibilità della stessa, ha ritenuto assorbita la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti ritenendo che questi non avrebbero avuto interesse alcuno ad ottenere la pronuncia acquisitiva del proprio diritto una volta che era stato confermato il titolo donativo del diritto;
del resto, in sede di gravame ed a maggior ragione nessuna legittimazione può ravvisarsi in capo alla CP 1 circa la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dai donatari atteso che questi erano i soli che in astratto avrebbero potuto dolersi della pronuncia di assorbimento.
Nel quinto motivo di gravame l'appellante ritiene provato sia pure presuntivamente il prelievo diretto di NT 1 dai conti bancari e postali degli ascendenti. Orbene, alcun elemento probatorio è emerso al riguardo nel corso del giudizio.
In particolare, dalle risultanze istruttorie non risulta alcuna prova con riferimento a somme asportate dai conti bancari/postali all'ordine degli ascendenti ON 2 e ON 3 né vi è prova alcuna di prelievi diretti di somme di denaro da parte di NT 1 . L'unico documento esistente
è quello relativo all'esistenza di buoni postali emessi e poi rimborsati, rispetto ai quali nessuna legittimazione comunque ha l'attrice a chiederne la riduzione.
Pertanto il primo Giudice ha correttamente ritenuto tale domanda non meritevole di accoglimento, in quanto non sufficientemente provata (pag. 14 della sentenza).
Su tale questione, occorre rilevare che durante lo svolgimento del giudizio di primo grado, con ordinanza del 6.12.2013 il Tribunale ha ordinato a NT_4 di esibire in giudizio l'estratto di eventuali conti correnti, libretti di deposito, titoli postali, intestati ad Persona 2 a Persona 3 nonché, visto l'art. 213 c.p.c. ha richiesto all'I.N.P.S. di Frosinone informativa dettagliata circa i trattamenti pensionistici fruiti dai predetti al fine di valutare la domanda avanzata dall' CP_1
Ebbene, dalla documentazione in atti è emerso chiaramente quanto indicato in sentenza del giudice di prime cure, ovvero che: Persona 2 fosse titolare di una pensione erogatagli dall'INAIL, dal
01.11.1988 al 01.09.2000; (...) tanto ON 2 quanto ON 3 erano titolari di trattamento previdenziale erogato dall'INPS come risulta da prospetto riassuntivo del 22.01.2014; in particolare però risulta che i relativi emolumenti sono stati corrisposti all CP 1 dal gennaio 1982 al dicembre
2007 (egli è deceduto poi il 10.12.2007); a ON 3 gli emolumenti previdenziali sono stati corrisposti dal gennaio 1982 al marzo 2008 (ella è deceduta il 08.03.2008); non risulta che i coniugi fossero intestatari di libretti o conti correnti postali alla data di apertura della successione, ma solo di otto buoni postali, come da elenco allegato alla comunicazione [...]
CP_4 del 06.06.2008 dal n. 62 al n. 69, cointestati con la convenuta NT 1. Tuttavia non risulta che essi siano stati rimborsati alla data dell'apertura delle successioni. Trattasi segnatamente dei seguenti buoni postali: serie AD n. 612 taglio £500.000 del 17.10.1990 - FI MI/FI NA;
O
serie AD n. 615 taglio £500.000 del 18.10.1990 - FI MI/FI NA;
O O serie AD n. 614 taglio £ 500.000 del 19. 10.1990 - FI MI/FI NA;
0 serie A2 n.1505654 taglio € 500,00 del 13.06.2001- Parte 7 O serie A2 n.1505655 taglio € 500,00 del 13.06.2001– Parte 7 O serie A2 n.1505656 taglio € 500,00 del 13.06.200 1-0 Parte 7 O serie A2 n.1505657 taglio €500,00 del 13.06.2001— Parte_7 0 serie A2 n.1 505858 taglio € 500,00 del 13.06.2001– Parte 7
Sicché non vi è alcuna prova di quanto dedotto da Parte 1 la quale lamenta che sarebbero stati sottratti ed utilizzati delle somme senza o oltre il consenso dei genitori.
Come già evidenziato dal Tribunale è la “data in cui risulterebbe essere stato emesso l'ultimo assegno, le cui coordinate sono specificamente individuate nella schermata riprodotta dall'ente; dopo tale data, non v'è prova che altri importi, sebbene stimati dall'ente, siano stati corrisposti, non essendovi alcun riferimento ad assegni effettivamente emessi;
né vengono indicati gli estremi dei conti correnti sui quali le somme sarebbero state accreditate in seguito". Infatti stando alla documentazione INAIL, a decorrere dal 1.10.2000 non risultano corrisposti gli importi indicati dal prospetto versato in atti, posto che sotto la dicitura "modalità forma di pagamento" risulta la voce assegno sconosciuto e sotto la voce "coordinate" non vi è alcuna indicazione.
Pertanto, dopo detta data non vi sarebbe alcuna prova che altri importi siano stati effettivamente corrisposti. Non emerge poi alcun ulteriore dato, oltre a quanto già affermato nella sentenza di primo grado, e, soprattutto, non risulta alcuna prova circa quanto dedotto da Parte 1 in ordine a presunti ripetuti prelievi di somme da parte dei convenuti;
né tantomeno risulta che tali eventuali somme non siano state destinate a soddisfare le esigenze dei genitori.
Condivisibilmente il giudice di primo grado ha dunque affermato che: "nessuna prova è stata fornita dall'attrice circa i ripetuti prelevamenti di somme che sarebbero stati eseguiti dai convenuti, né invero delle giacenze sui conti che sarebbero attualmente presenti e rispetto alle quali insta per la ripartizione. Né prova viene fornita in ordine alla circostanza che le somme eventualmente prelevate non siano state destinate a soddisfare le esigenze dei genitori stessi, tanto più che la stessa attrice espone che la sorella CP_1 non ha mai lavorato ed era ella stessa mantenuta dai genitori". Alla luce di quanto innanzi detto, risulta evidente la infondatezza del motivo di gravame proposto che va pertanto rigettato.
Venendo ora al secondo motivo di appello va detto che neppure questo coglie nel segno.
Il giudice di prime cure ha correttamente ed adeguatamente esaminato le prestazioni a carico di ciascuna parte, giungendo alla conclusione anche in considerazione della ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza del vitaliziato e sulle prestazioni assunte dalla vitalizzante NT_1
e di fatto eseguite, che ben poteva ravvisarsi l'elemento dell'alea, costituito dall'impossibilità di prevedere in anticipo quali fossero i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro con la stipulazione dell'atto. In iure va precisato come la Corte di Cassazione, in materia di contratto atipico di mantenimento, abbia stabilito i criteri utili alla individuazione dell'alea e, di conseguenza, alla conferma di validità di simili contratti statuendo che qualora esso sia stipulato da persona in condizioni di vita precarie è necessario che "l'oggettiva precarietà delle condizioni di salute del vitaliziato non sia tale da farne prevedere il decesso a distanza di pochi mesi;
che l'età del vitaliziato non sia talmente avanzata da autorizzare la fondata previsione della sua morte nel volgere di pochi mesi;
che il vitalizio sia rappresentato solo da prestazioni assistenziali ("assistenza di ogni genere, anche in caso di ogni e qualsiasi infermità”) che, al di là della convenzionale quantificazione fattane nel contratto agli effetti fiscali, non siano suscettibili di predeterminazione in un ammontare certo, ma siano variabili, giorno per giorno, secondo i bisogni del beneficiario" (Cass., Sez. II, n. 15848/2011).
Sicché del tutto ultronee si rivelano le argomentazioni di parte appellante riguardanti essenzialmente il mancato accertamento del valore effettivo dell'immobile oggetto di cessione sulla base della asserita non corrispondenza dello stesso, rispetto al valore indicato nell'atto.
Invero ed in relazione a tale aspetto, considerata la aleatorietà che caratterizza l'atto di vitalizio nonché la evidenziata e non contestata presenza delle prestazioni di assistenza nei confronti dei vitalizianti Persona 2 e ON 3 da parte della vitaliziata CP_1 , ben emerge la irrilevanza dell'accertamento richiesto quale oggetto della censura spiegata, dal momento che, a prescindere dalla non congruità del valore dell'immobile trasferito, in ogni caso ed anche in ipotesi di accertamento di un maggiore valore dell'immobile oggetto del vitalizio, la evidenziata ed acclarata aleatorietà della controprestazione, quale insita nella natura stessa dell'atto impugnato, non avrebbe comunque consentito di ravvisarne per ciò solo profili di invalidità.
Detto ciò, la presenza comunque della controprestazione, data dall'assistenza effettivamente prestata dalla vitaliziata, peraltro già anche esistente al momento della stipula dell'atto e neanche contestata dall'appellante Parte 1 non avrebbe consentito di configurare alcuna simulazione.
L'ipotesi di simulazione in presenza di un contratto di vitalizio ritenuto del tutto valido attesa la sussistenza dell'alea insita nell'incertezza del rapporto tra bene trasferito e controprestazione ricevuta, avrebbe potuto configurarsi in caso di allegazione e prova della consapevole e voluta assenza di prestazione alcuna da parte della vitaliziata, assenza dunque che avrebbe dovuto essere quantomeno allegata e provata da parte dell'attore, atteso che lo spirito di liberalità che caratterizza la donazione, atto questo che sarebbe stato dissimulato con l'atto di vitalizio posto in essere, non risulta conciliabile con l'assistenza che i vitaliziati prestano. Ciò posto, ed in definitiva, la eventuale mancata corrispondenza tra il valore commerciale reale degli immobili e quello indicato negli atti di cessione, non costituisce circostanza in sé sola sintomatica della simulazione, perché la controprestazione è variabile per l'aleatorietà insita nel contratto e, dunque, non può presumersi che si tratti di un contratto simulato, in realtà dissimulante una donazione. Né sono dirimenti gli altri elementi addotti dall'appellante come sintomatici a suo dire dell'accordo simulatorio.
La prova orale espletata ha dimostrato invero l'inequivoca assistenza materiale e morale dei genitori da parte della figlia convivente;
irrilevante si profila al fine voluto dall'appellante il dato che CP_1 non percepisse reddito, che fosse la figlia dei vitaliziati e che non avesse ottenuto il possesso dei terreni oggetto di vitalizio. È infatti stato provato attraverso le testimonianze rese che CP 1 assistette i genitori continuativamente attendendo alla cura della casa e sostenendoli non soltanto materialmente con la propria costante presenza ma soprattutto moralmente e ciò a maggior ragione essendone la figlia convivente;
il vitalizio era rappresentato non solo, come affermato semplicisticamente nell'atto d'appello dai costi per ospitalità, vitto e abbigliamento ma, in via principale, da prestazioni assistenziali di ogni genere, anche in caso di ogni e qualsiasi infermità che, aldilà della convenzionale quantificazione fattane nel contratto agli effetti fiscali, non erano suscettibili di predeterminazione in un ammontare certo, ma erano variabili, giorno per giorno, secondo i bisogni del beneficiano.
Il fatto che i genitori abbiano continuato a lavorare i terreni non può di per sé provare l'intento simulatorio anche perché non si vede la rilevanza a tal fine della diversità del titolo traslativo
(donazione invece che vitalizio). Neppure il dato della presenza dei testimoni in sede di stesura del rogito vale a far presumere che l'intento fosse quello di donare visto che è prassi diffusa in sede di stipula notarile, a prescindere dalla natura dell'atto, quella di prevedere la presenza dei testimoni.
In definitiva, come è emerso nel corso del giudizio, può certamente ravvisarsi nel caso di specie l'elemento dell'alea (elemento causale), essendo possibile, lecito, determinato o determinabile l'oggetto del contratto di vitalizio;
di contro, non è risultata provata in alcun modo la simulazione relativa dello stesso. Oltretutto è emerso il notevole lasso di tempo trascorso tra la data dell'atto
Per 4 redatto il 1982 allorquando i coniugi CP 5 erano in buona salute e le date di decesso dei due ascendenti (10 dicembre 2007 e 8 marzo 2008), ossia oltre venticinque anni.
D'altro canto, a rafforzare la circostanza della causa aleatoria e dell'intenzione delle parti di concludere il vitalizio e così anche quella della effettiva continuità dell' assistenza, sia morale che materiale prestata da NT 1 nei confronti dei genitori, vi è il fatto che l' altra figlia Pt_1
[...] non ha mai assistito gli stessi, né ha provveduto ai loro bisogni, aumentati negli anni della
,
malattia, sussistendo cattivi rapporti, in particolare con riferimento al di lei marito. Ciò emerge anche dalle dichiarazioni testimoniali rese;
il teste dott. Tes 1 (medico dei coniugi CP_1 ha dichiarato che fino a pochi anni prima della morte dei pazienti questi non sapeva neppure che Parte 1
che pure conosceva di vista fosse figlia loro.. "non l'avevo mai incontrata in casa di Persona 2 La teste Tes 5 ha riferito: "so che c' erano stati screzi tra ON 2 e la figlia Pt 1, ricordo solo che non ho mai visto l'attrice in casa del padre;
il teste di parte attrice Testimone 4 ha dichiarato "..credo che i coniugi CP 5 non potessero vedere suo marito (con riferimento al marito di Parte 1 ); l'altro teste di parte attrice ON 8 ha riferito che Persona 2 e il genero Per 20 (marito di Pt 1) non avevano buoni rapporti”.
Orbene, alla luce di tali elementi di prova, può ritenersi provato quanto affermato dal giudicante ovvero che i coniugi ON_7 necessitavano di assistenza che veniva prestata dalla figlia CP 1
[...] realizzando così quella funzione economico-sociale di scambio che contraddistingue l' ipotesi di contratto atipico di mantenimento. Allo stesso tempo, la figlia offriva un supporto concreto alle esigenze dei genitori in punto di assistenza, di cura della persona, di aiuto nel lavoro dei campi, nelle faccende domestiche, anche se non li sosteneva economicamente ed alla data della stipulazione negoziale vi era certamente obiettiva incertezza in ordine alla durata dell' obbligazione di assistenza assunta dalla convenuta in rapporto tanto al controvalore della controprestazione costituita dalla cessione dei diritti immobiliari, quanto in relazione alla durata dell' obbligazione rapportata allo stato di salute e alle concrete prospettive di vita dei due beneficiari.
Alla luce di quanto innanzi detto, risulta evidente la piena infondatezza del motivo di gravame, che va allora definitivamente rigettato e così l'intero appello principale.
Venendo ora ad esaminare il primo motivo di appello incidentale avverso la sentenza non definitiva vanno svolte le seguenti considerazioni.
In realtà nel primo motivo non si esprimono in modo chiaro le ragioni per le quali la motivazione del primo giudice dovrebbe dirsi fallace.
Egli non ha ravvisato la sussistenza della causa giustificatrice del secondo vitalizio stipulato dai coniugi CP 5 con la figlia CP 1 a distanza di soli due anni atteso che dichiaratamente, il fondamento giustificativo della seconda attribuzione patrimoniale non poteva rinvenirsi in una nuova e diversa pattuizione circa gli obblighi di assistenza nei confronti del vitaliziato, né invero in una modificazione della situazione che si era nel frattempo determinata, giacché non risulta né dal tenore dei contratto né invero dall'istruttoria orale svolta in corso di causa che alla data del 05.07.1984
(secondo vitalizio) fosse insorta in capo ai disponenti alcuna nuova invalidità o patologia che ne avesse compromesso le abilità o che avessero reso più gravoso il carico assistenziale richiesto alla convenuta vitaliziante.
Orbene, posto che come si è rilevato, la connotazione di aleatorietà del contratto di vitalizio alimentare involge, oltre all'elemento della durata della prestazione assistenziale, che non è prevedibile, costituendo la morte del vitaliziato un evento incertus quando, anche quello della obiettiva consistenza della prestazione che il vitaliziante è tenuto ad eseguire e che è suscettibile di modificarsi nel tempo, in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili tra cui quelli inerenti alle condizioni di salute del beneficiato, deve ritenersi del tutto condivisibile il ragionamento del primo giudice che ha ritenuto che tale aleatorietà qualificava il rapporto in contestazione fin dal momento della sua nascita, nel 1982, il quale rapporto prevedeva l'obbligo di vitto, alloggio, vestiario, assistenza medica, farmaceutica e funeraria, oltre che un generico impegno di assistenza con riferimento a qualsiasi bisogno dei vitaliziati.
Da ciò deriva che ogni eventuale sviluppo in senso peggiorativo delle condizioni di salute dei vitaliziati del quale peraltro non si dà neppure atto fosse già ricompreso nella prestazione originaria, posto che come affermato dalla giurisprudenza di legittimità il trasferimento di un altro bene, con un contratto cosi detto di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa perché in tal modo l'ulteriore attribuzione patrimoniale rispetto alla precedente con identico contratto elimina il rischio connaturale a questo di sproporzione tra le due prestazioni;
sicché, non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità (Cass. civ., sez. II, 22/04/2016, n.
8209). Né vale a scalfire detto ragionamento il fatto che non vi era stato alcun peggioramento delle condizioni di salute dei vitaliziati perché ciò avvalora oltremodo il ragionamento che ha portato il giudicante a ravvisare nel detto contratto intimamente connesso al primo l'assenza di causa tipica del vitalizio assistenziale. Il primo motivo di appello incidentale dunque non coglie nel segno.
Neppure il secondo motivo, tuttavia, merita positivo scrutinio.
Il Giudice ha evidenziato le ragioni per le quali l'atto di compravendita del 20.11.1983 a rogito notaio
Per 4 (rep. 75021-racc. 4243) trascritto il 23.11.1983 al nr. 1495 r.p. costituisse atto di donazione indiretta del terreno seminativo arborato olivato in LL NI in NCT Fg. 24 part. 329. Tale assunto è stato sostenuto attraverso la constatazione che era emerso come dato incontestato che CP 1 non aveva alcuna possibilità di pagare con danari propri il terreno acquistato dall'ex coniuge non avendo mai svolto alcuna attività lavorativa per conto di terzi, mentre invece era possibile presumere che il prezzo fosse stato pagato direttamente dai di lei genitori con i quali oramai ella conviveva e che in rapida successione temporale ( un anno dopo l'altro a partire dal 1982 e fino al
1984) avevano già effettuato nei suoi confronti atti accrescitivi, così evidenziando la loro volontà di sostenerla economicamente sia pure, quanto al primo atto di natura vitalizia come si è visto, in chiave corrispettiva rispetto ad un'assistenza materiale e morale già in corso.
Ebbene rispetto a quanto ritenuto dal giudicante l'appellante incidentale non è stata in grado di muove censure specifiche ma solo contestazioni generiche alla motivazione resa sul punto, ciò che determina la reiezione del motivo di appello spiegato.
Parte 1Va rigettata l'eccezione di inammissibilità proposta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. da in ordine all'appello proposto da NT 1 avverso la sentenza definitiva. Tale pronuncia di inammissibilità, nella versione vigente ratione temporis, deriva da una valutazione ictu oculi di infondatezza ed ha, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata (cfr. Cass. 6 sez. ord. 37272 del 29.11.2021). Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (così Cass., SS.UU., 02.02.2016, n. 1914; App. Roma 23.01.2013; Trib. Milano
16.09.2016, n. 10176). Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi descritta dalla norma, poiché i motivi di appello e le censure alla sentenza impugnata meritano una più approfondita disamina, incompatibile con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
Venendo ora al primo motivo proposto da NT 1 avverso la sentenza definitiva vanno svolte le seguenti argomentazioni.
Con esso l'appellante contesta l'erronea determinazione del valore dei beni oggetto di divisione.
CP_17 il CTU ha, con motivazione coerente e completa stimato il valore dei beni sia con riferimento al dì delle aperte successioni sia guardando all'attualità. Il giudice, infatti, con ordinanza coeva alla prima sentenza non definitiva chiedeva al CTU di stimare i beni anche con riferimento ai giorni di apertura delle rispettive successioni e di elaborare poi, per ciascuna di esse, degli schemi divisori.
Il richiamo poi alla CTP prodotta da NT 1 , con riferimento al primo elaborato peritale
Per 11 14.01.2015, è irrilevante in quanto detto elaborato ed i valori dei relativi cespiti sono stati fatti propri dal Giudice nella sentenza non definitiva n. 321/18, mai impugnata sul punto, e perciò solo cristallizzatisi. A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che il Giudice di primo grado, condivisibilmente, ha aderito alle risultanze della CTU espletata.
Sebbene le conclusioni del consulente tecnico non vincolino il giudice, che resta libero di valutarle nell'ambito del suo potere discrezionale, tuttavia esse assumono un ruolo determinante quando il giudice non possiede le competenze tecniche necessarie per decidere autonomamente. Pertanto, il
Tribunale ha fatto ricorso alla CTU ed aderito alle sue conclusioni, vertendosi, nel caso di specie, su una questione che necessitava di specifiche competenze tecniche che richiedevano al giudice di avvalersi di un ausiliario al fine di stimare il valore dei beni ereditari. Infatti, come chiarito dalla
Suprema Corte di Cassazione la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo lo scopo di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (cf. Cass., sezione I, sentenza 5 giugno 2015 n.
13520).
Seppur le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice egli può legittimamente disattenderle solo attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cass., sezione I, sentenza 3 marzo 2011 n. 5148).
Elementi evidentemente non riscontrati nel caso di specie, posto che come in precedenza evidenziato, la CTU espletata è stata coerente oltre che completa in ordine alla stima dei valori dei beni sia con riferimento al dì delle aperte successioni sia con riferimento all'attualità.
Con il secondo motivo di appello NT 1 ritiene che il Tribunale frusinate avrebbe, con riferimento alla successione del de cuius Persona 2 errato "nella parte in cui alla somma dovuta
,
a titolo di conguaglio ha aggiunto il calcolo degli interessi, facendoli decorrere dalla morte del de cuius". Ebbene, il motivo non merita di essere condiviso.
Il sistema dei prelevamenti compensativi, anche ove attuati a mezzo conguagli, tende ad assicurare la parità di trattamento tra coeredi con la conseguenza che il calcolo di accessori è fatta dal dì di apertura della successione a differenza che nelle mere operazioni divisionali.
Secondo la Cassazione infatti "nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico;
ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento." Sentenza n. 25646 del 23/10/2008 (Rv.
605509 01) Ordinanza n. 9177 del 12/04/2018 (Rv. 648226 -01). Ed ancora "In tema di collazione
per imputazione, l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non è regolata dalle norme sulla divisione (in particolare sui conguagli divisionali), ma da quelle dettate espressamente per la collazione, con la conseguenza che il debito relativo all'eccedenza (da qualificarsi di valuta, in quanto avente ad oggetto originario, non i beni, ma il loro equivalente pecuniario) va determinato, ai sensi dell'art. 747 c.c., con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione, dal quale decorrono gli interessi, senza che occorra apposita domanda di parte." (Cass. Sentenza n. 17755 del 21/06/2023 (Rv. 668352-01).
Pertanto, il CTU ha operato correttamente il calcolo nella parte in cui alla somma dovuta a titolo di conguaglio ha aggiunto il calcolo degli interessi, facendoli decorrere dalla morte del de cuius.
Conseguente il Giudice di prime cure, condivisibilmente ha fatte proprie le considerazioni del CTU, allineandosi ai pronuncianti della Suprema Corte in materia. Sicché e conclusivamente non ha pregio la doglianza avanzata da parte appellante. Venendo poi al terzo motivo dell'appello proposto da NT_1 va detto che parte appellante
ON 3 della lamenta l'errata condanna al pagamento del conguaglio in favore degli eredi di somma di euro 59.740,76 oltre interessi dalla sentenza al saldo.
In verità, tale somma è correlata al conguaglio di euro 118.647,74 relativo alla successione di Per_2
[...] Successione in base alla quale, come chiaramente emerge dalla integrazione della CTU del
14.01.2020, sono stati assegnati a ON 3 il lotto 1, ad Parte 1 il lotto 2 e il lotto n. 3 ad
NT 1. Dal prospetto della CTU emerge che NT 1 deve corrispondere a titolo di conguaglio la somma di euro 118.647,74, mentre sia Parte 1 che ON 3 devono ricevere rispettivamente i seguenti importi a titolo di conguaglio: euro 69.068,27 ed euro 59.740,76.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che, della quota da corrispondere da
NT 1, pari ad euro 118.647,74, dovranno essere versate le seguenti somme: euro 69.068,27 ad Parte 1 ed euro 59.740,57 - ovvero la quota della eredità di Persona 2 spettante alla coniuge ON_3 che nel frattempo è deceduta-agli eredi di quest'ultima. Poiché eredi di Per 3
[...] sono le figlie NT 1 ed Parte 1 NT_1 dovrà corrispondere alla و
germana, in aggiunta alla somma di euro 69.068,27 quota iniziale spettantele, una parte della quota, nello specifico ½ della quota di euro 59.740,57, che inizialmente spettava a ON 3 in virtù della successione del coniuge Persona 2 Conseguentemente, circa la censura della NT_1 relativa alla quota di conguaglio dovuta di cui all'importo di euro 59.740,57, una parte - ossia euro
29,870,285 (59.740,57:2= 29,870,285) dovrà essere corrisposta alla germana Parte 1 e l'altra metà spetta invero all'appellante, in qualità di erede di ON_3 per complessivi € 98.968.
Infine, venendo alla trattazione del quarto motivo di appello proposto da NT_1 si ritiene che esso meriti accoglimento.
L'appellante censura la sentenza definitiva del Tribunale di Frosinone circa la condanna al pagamento dell'indennizzo per il mancato godimento dei beni comuni per un importo di euro 21.783,47. Infatti, si lamenta l'erroneo calcolo delle rendite posto che le stesse andrebbero calcolate dal giorno di apertura della successione e non dalla stipula dell'atto di cessione, così come indicato dal CTU e recepito dal giudice.
Sicchè erroneamente il giudice ha fatto proprie le risultanze della CTU, nello specifico i calcoli effettuati dal consulente Per 11 nella relazione del 12.01.2015, calcoli che afferiscono al periodo che va dalla data della stipula dell'atto di cessione dei beni, ossia (1982 e 1984) sino all'apertura della successione (2007/2008). Invece, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, il calcolo andava effettuato a decorrere dall'apertura della successione, ovvero dal 2007/2008.
Come esplicitato dalla Suprema Corte, "All'attore in riduzione che sia reintegrato nella quota di legittima in natura - com'è necessario, salve le eccezioni ex art. 560, commi 2 e 3, c.c. - spettano "pro quota" i frutti dei beni ereditari dall'apertura della successione, dovendo inoltre il giudice disporre in capo a lui la trascrizione immobiliare della quota di comproprietà sui beni stessi, adeguatamente individuati". (Cass., sez. II, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24755).
Sicché la somma va rideterminata a partire dall'apertura della successione. Nella CTU del 2015 sono riportate le tabelle di calcolo delle rendite che il ctu calcola dal 1982-1984 fino all'apertura successione.
Quanto alla capitalizzazione composta delle rendite del “Fabbricato foglio 24 p.lla 656” già 231/1, rilevano le seguenti somme euro 3.439,05 (anno 2007) + 3.542,22 (anno 2008) = 6.981,27;
Quanto alla capitalizzazione composta delle rendite del “Corpo accessorio uso Pagliaio", rilevano le seguenti somme: euro 558,74 (anno 2007) +575,50 (anno 2008) =1.134,24. Sommando i due importi abbiamo € 8.115,51 di cui un 1/3 spetta a Parte 1 ovvero euro 2.705,17.
Applicando la rendita del 2008 e fino al 2020 (sentenza definitiva del 22.12.2020) ritenuto che non vi siano stati in tale lasso temporale scostamenti tali da implicare una sensibile variazione dei valori anche alla luce della notoria stasi del mercato immobiliare) si avrà la somma complessiva di
€16.470,88 [(3542,22+575,50): 3 X 12 (anni)] su cui decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite dovendosi, nei rapporti tra le CP_1 riformulare le spese di entrambi i gradi del giudizio va rilevato in iure come: “In tema di regolamento delle spese di lite nel giudizio d'appello, il principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, non risulta violato nel caso in cui il giudice di secondo grado confermi espressamente, per le parti non riformate, la sentenza di primo grado, così recependo il pregresso regime delle spese di lite sulla base di una complessiva riconsiderazione, seppure implicita, riguardante entrambi i gradi, dell'esito della lite (Cass. Sentenza
n. 23634 del 06/11/2009). Ed ancora che: "In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite
(Cass Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015 (Rv. 636950-01). Orbene, reputa la Corte che l'esito complessivo del giudizio che ha visto riconoscersi a Parte 1 un importo sensibilmente inferiore rispetto a quanto accertato dal primo giudice ed alla luce del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 321/2018 le spese vanno integralmente compensate tra le due parti;
nei confronti degli appellati NT_2 e
NT_3 le spese del grado saranno poste per l'intero a carico di Parte 1 Esse,
•
sono liquidate per l'intero in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14
- così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore della causa fino ad € 26.000 per il primo grado con compensi medi per tutte le fasi e, per quello d'appello, applicando i medi per le fasi introduttiva e di studio e minimi per quelle istruttoria/trattazione e decisionale, attesa la ridotta attività espletata e la modalità semplificata della decisione, il tutto oltre spese generali
(15%), iva e cpa come per legge.
Infine, poiché le impugnazioni sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 a carico sia dell'appellante principale Parte 1 che dell'appellante incidentale
NT 1.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 e sull'appello incidentale proposto da NT 1 avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Frosinone
n.321/2018, pubblicata il 05/04/2018 nonché sull'appello proposto da NT_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Frosinone, n. 906/2020, pubblicata il 22/12/2020 così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte 1 rigetta l'appello incidentale proposto da NT_1 ; accoglie parzialmente l'appello proposto da NT 1 avverso la sentenza definitiva del
Tribunale di Frosinone, n. 906/2020, pubblicata il 22/12/2020 che per il resto conferma ed in riforma parziale della sentenza definitiva impugnata, condanna NT_1 a corrispondere ad Pt 1
,[...] a titolo di conguaglio, la somma complessiva di euro 98.938,55 (ovvero €69.068,27 + (½ di
€59.740,76) = €29,870,285) oltre interessi legali sino al saldo;
in riforma della sentenza definitiva impugnata, condanna NT_1 a corrispondere ad Pt 1
[...] la somma di € €16.470,88 quale indennizzo per il mancato godimento dei beni comuni;
compensa integralmente le spese del grado tra Parte 1 e NT_1 ; condanna Parte 1 a rifondere in favore di NT_2 e NT 3 le spese del presente grado, liquidate in complessivi €8.469 (valore indeterminabile-complessità bassa) per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n.115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale Parte 1 e dell'appellante incidentale NT_1 , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 16.09.2025
Il presidente Il consigliere estensore
-Domenica Capezzera-
- ER TI
Sezione VI civile
R.G. 3809/2018
All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 10:40
Presidente Dott. ER Tilocca
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte 1
Avv. TAGLIALATELA GERALDINE avv. Baglio in sost
Avv. TAGLIALATELA ANTIA
Appellato/i
NT 1
Avv. BALDASSARRA GIAMPIETRO presente
Avv. ROMANI NT_2
[...]
Avv. BALDASSARRA GIAMPIETRO
NT 3
Avv. BALDASSARRA GIAMPIETRO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr ER Tilocca
NA AN
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati:
dott. ER Tilocca
- Presidente
dott.ssa Giulia Spadaro
-Consigliere
- Consigliere relatore dott.ssa Domenica Capezzera
all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3809 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, alla quale è stata riunita la causa iscritta al numero 783 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertenti tra
Parte 1 (C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F. 1 disgiuntamente dagli Avv.ti Geraldine Taglialatela (C.F. ) e Antia C.F. 2
Taglialatela (C.F. () del foro di Napoli e con i predetti difensori C.F. 3 elettivamente domiciliata in Roma, alla Via G. Mercalli n. 11, presso l'arch. ON 1 , giusta delega in atti
- APPELLANTE-
E
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Angelo NT 1 (C.F. C.F. 4
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Romani (C.F. C.F. 5
Paliano (FR), Via Della Cona n. 13, giusta delega in atti
- APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA-
E
(C.F. C.F. 6 NT_3 (C.F. NT_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giampietro Baldassarra (C.F. C.F. 7
), ed elettivamente domiciliati in Roma, Corso D'Italia n. 92 c/o lo Studio C.F. 8
dell'Avv. Massimiliano Passi, giusta delega in atti
- APPELLATI- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato Parte 1 ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Frosinone, n.321/2018, pubblicata il 06.04.2018, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: "I. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 , premesso di essere figlia di ON 2 e ON 3
entrambi deceduti in LL NI rispettivamente in data 10.12.2007 e 16.01.2007; che in vita i genitori si sono gradatamente e completamente spogliati del loro patrimonio mediante atto a rogito notaio Per 4 del 29.10.1982 con il quale essi cedevano all'altra figlia e sorella dell'attrice
NT_1 la titolarità di alcuni beni immobili dietro costituzione di vitalizio in loro favore da parte della cessionaria e contestualmente donavano alla nipote NT_2 e al suo coniuge NT 3 la proprietà di altro complesso immobiliare;
con atto a rogito notaio Per 5 del 05.07.1984 i genitori cedevano alla sorella altri diritti immobiliari ad integrazione di quelli già ceduti con l'atto del 1982 nella dichiarata insufficienza dei diritti precedentemente alienati a compensare la gravosità degli oneri di assistenza assunti dalla CP_1
[...] ; che i genitori eseguivano nell'interesse della sorella CP_1 il pagamento della somma di
Lire 3 milioni quale corrispettivo della vendita intervenuta in data 20.11.1983 con atto a rogito notaio Per 4 tra la stessa CP 1 e il suo ex coniuge ON 6 dando così luogo ad un
,
NT 1 aveva disposto dei ulteriore atto di liberalità in suo favore;
che la convenuta denari di cui i coniugi ON_7 erano titolari in vita a titolo di pensione e di proventi dell'attività agricola da questi svolta, in concorso con la figlia e il generoParte 2 CP 3
[...] , giusta la delega ad operare sui conti dei genitori loro concessa e asportando nel corso degli anni la somma di euro 143.161,00 dal conto del padre e di euro 105.114,00 da quello della madre;
contestando il valore dichiarato del compendio immobiliare oggetto di disposizione e argomentando in ordine alla nullità degli atti dispositivi posti in essere dai genitori dissimulanti invero delle donazioni in favore della convenuta NT 1 l'attrice adiva l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: previa dichiarazione di apertura della successione di e di ON 3 "dichiararsi preliminarmente la nullità delle convenzioni ON 2 stipulate per rogito notaio Per_4 del di 29.10.1982 e notar Per 5 del dì 05.07.1984 per carenza di causa giuridica, alea ed oggetto, dichiararsi altresì la simulazione relativa degli atti Per 4 29/10/82 e Per 5 05.07.84 per dissimulare i predetti atti donazioni in favore della convenuta NT_1 , accertandosi all'epoca delle predette stipule il valore venale dei beni trasferiti e rapportarsi tali valori all'attualità; previa collazione procedersi ex art. 555 e ss. cc. alle conseguenti riduzioni delle donazioni dissimulate nell'ordine di legge sino alla reintegrazione della quota per legge riservata ad essa istante legittimaria Parte 1 ed ordinarsi ex art .561 c.c. la conseguente restituzione;
procedersi altresì, previa collazione, alla riduzione della ulteriore donazione, attuata in forma indiretta, in favore della convenuta NT_1 per atto notar
Per 4 del di 20/11/83 per avere i di lei ascendenti Persona 2 e Persona 3 provveduto all'integrale pagamento del valore corrispettivo della consistenza immobiliare alla predetta alienata dal coniuge Persona 6 in LL Etnica riportata in catasto alla partita 12811, foglio 24, p.lla
329 già 232/B di are 5 e centiare 40, accertandosi altresì la valuta effettivamente versata da rapportarsi all'attualità: accertarsi la conformità alla finzione disponibile della donazione per atto notar Per_4 del 29/10/82 in favore dei coniugi Parte 3 NT 3 accertando e il reale valore della consistenza immobiliare trasferita da rapportarsi all'attualità e disporsi per la eventuale conseguente riduzione e restituzione;
accertarsi l'ammontare delle somme asportate dai
Parte 4 (talvolta anche conti bancari/postali all'ordine degli ascendenti cointestati alle convenute NT_1 e NT 2), ordinarsi il rendiconto e la conseguente riduzione ed altresì il proporzionale riparto delle eventuali giacenze;
dichiararsi l'indegnità della
NT 1 alla successione dei comuni ascendenti ON 2 e ON 3 ", il tutto con vittoria di spese di giudizio a distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitasi in giudizio NT_1 contestava il contenuto della domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di giudizio. Costituitisi in giudizio eNT 2
nel contestare la fondatezza della domanda attrice, esponevano che, NT_3 '
quanto al terreno oggetto della donazione per atto notaio Per 4 del 29.10.1982, esso era comunque stato posseduto dai coniugi convenuti fin dal 30.10.1982 in modo continuo ininterrotto pacifico e indisturbato e, nell'instare per il rigetto della domanda attrice, chiedevano in via riconvenzionale dichiarare l'intervenuta usucapione ventennale del terreno oggetto della donazione in menzione;
con vittoria di spese di lite. Concessi alle parti i termini per il deposito di memorie difensive ex art. 183 co. 6 c.p.c., il giudizio si svolgeva attraverso l'assunzione di prova orale e l'espletamento di C.T.U, dopodiché la causa veniva ritenuti matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.01.2016, nella quale veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti e concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.".
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: "-RIGETTA la domanda attrice di nullità per difetto di causa e simulazione dell'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 4
del 29.10.1982 (rep. n. 71743 - racc. n. 4075) concluso tra Persona 2 e Persona 3 e CP 1
[...] ; ACCOGLIE la domanda di simulazione dell'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 5 Persona 2 e Persona 3del 05.07.1984 (rep. n. 46398 - racc. n. 26366) concluso tra e CP 1
[...] e per l'effetto,
ACCERTA E DICHIARA che l'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 5 del 05.07.1984
(rep. n. 46398 - racc. n. 26366) concluso tra Persona 3 e NT_1 ON 2 e dissimula una donazione in favore di NT_1, valida ed efficace come tale;
ACCERTA E DICHIARA che l'atto di compravendita del 20.11.1983 a rogito notaio Per 4 (rep.
n. 75021 - racc. n. 4243) concluso tra NT_1 e ON 6 costituisce atto di donazione,
attuata in forma indiretta, in favore della convenuta NT 1 del terreno in LL NI riportata in catasto alla partita 12811, foglio 24, p.lla 329 già 232/B da parte di Persona 2 e
ON 3 ;
-RIGETTA la domanda di indegnità a succedere di NT 1 spiegata da parte attrice;
- DICHIARA aperta la successione di Persona 2 nato a Boville Ernica il 15.04.1914 e nata LL NI il 18.11.1920 edeceduto in LL NI il 10.12.2007 e ON 3
deceduta in LL NI il 03.03.2008 a norma dell'art. 456 c.c.
- DICHIARA che eredi di ON 2 e ON 3 sono NT 1 e Pt 1
[...] ;
-DICHIARA inammissibile la domanda di riduzione della donazione del 29.10.1982 per atto a rogito e Persona 3 аnotaio Per 4 (rep. n. 71743 racc. n. 4075) concluso tra Persona 2
spiegata da parte attrice nei confronti dei convenuti CP_2NT 2 e NT_3
[...] e NT 3 ;
-DICHIARA assorbita la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dai convenuti CP_2
[...] e NT_3 ;
ON 2 e-DISPONE la collazione all'asse ereditario di ON 3 delle donazioni di cui ha beneficiato la convenuta NT 1 con atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio
Per 5 del 05.07.1984 (rep. n. 46393— racc. n. 26366) e allo di compravendita del 20.11.1983 a rogito notaio Per 4 (rep. n. 75021-racc n. 4243) come sopra, e per l'effetto;
- DISPONE la collazione nell'asse ereditario di ON 2 e ON 3 del diritto di proprietà
sul terreno Fg. 24 part. 329 (oggi part. 654) e sulla porzione fabbricato Fg. 24 mapp. 231/1,
230,330 (oggi part. 656), oggetti dei predetti atti negoziali;
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio innanzi al G.I. come da separata ordinanza. SPESE al definitivo".
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte 1 che ha svolto le seguenti conclusioni:
"Voglia l'ecc.ma Corte Territoriale adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ogni avversa Parte 1domanda ed eccezione reietta, così provvedere: 1) accertare e dichiarare di avere la agito in giudizio in riduzione quale legittimaria lesa al fine della reintegrazione della quota per legge a sé riservata, riconoscendo la sua qualità di terzo rispetto al dedotto accordo simulatorio e conseguentemente dichiarando applicabili alla fattispecie le agevolazioni probatorie ed il regime giuridico previsti dal codice di rito;
2) per l'effetto accertare e dichiarare la simulazione relativa e/o la nullità del vitalizio atipico redatto per atto notar Per 4 1982, in realtà dissimulante una donazione in favore della convenuta CP_1
[...] o quanto meno un negotium mixutum cum donatione per tutte le ragioni esposte, con conseguente ricalcolo della massa ereditaria come indicato dal ctu e della relativa quota riservata alla istante come esposto in premessa, coevamente disponendo la riduzione di tutte le donazioni lesive secondo l'ordine e nella misura di legge sino alla completa reintegrazione della legittima violata;
3) previa declaratoria di nullità della sentenza ex art. 101 c.p.c., accertare e dichiarare, anche all'esito di rimessione alla Consulta della questione di costituzionalità dell'art. 564 comma primo cc, preso atto della documentazione comprovante la sussistenza della condizione dell'azione, ammissibile la domanda di riduzione della donazione elargita con rogito notar Per 4 del 1982 in favore dei non coeredi coniugi Parte 5 con conseguente ricalcolo della massa ereditaria e della relativa quota riservata alla istante secondo i valori indicati dal ctu, coevamente disponendo la riduzione di tutte le donazioni lesive secondo l'ordine e nella misura di legge sino alla completa reintegrazione della legittima violata;
4) dichiarare inammissibile l'eccezione di usucapione sollevata dai donatari coniugi con riferimento al bene agli stessi pervenuto per donazione notar Persona 8Parte 5 per le ragioni esposte;
NT_45) previo ordine a di integrare la documentazione richiesta ex artt. 210 e ss cpc con il deposito degli estratti analitici dei conti correnti e dei libretti all'ordine di essi de cuius, anche con i nominativi dei soggetti che procedevano agli asporti, accertare e dichiarare la natura e l'entità delle ulteriori donazioni di denaro in favore dei convenuti e per l'effetto ricalcolare la massa ereditaria e la relativa quota riservata alla istante, coevamente disponendo la riduzione di tutte le donazioni lesive secondo l'ordine e nella misura di legge sino alla completa reintegrazione della legittima;
6) ordinare il rendiconto e la proporzionale ripartizione di ulteriori eventuali giacenze.
Il tutto in conformità dei valori indicati nelle risultanze peritali di ufficio con riferimento agli immobili e avutosi riguardo alle valute analiticamente indicate negli estratti inail, inps e buoni fruttiferi postali quanto alle dedotte donazioni monetarie". Si sono costituiti in giudizio NT 2 e NT_3 , i quali hanno così
concluso: "Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello adita, contrariis reiectis, - dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1 per tutti i motivi innanzi
,
rappresentati; - rigettare nel merito il gravame e le domande avanzate dall' appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA, spese generali studio, come per legge".
Si è infine costituita in giudizio NT 1 proponendo appello incidentale e rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l' Ecc.ma Corte d Appello adita, contrariis reiectis, - dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra Parte 1 per tutti i motivi innanzi rappresentati;
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- accogliere i motivi n. 1 e n. 2 dell' appello incidentale proposto, e, conseguentemente, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ACCOGLIE la domanda di simulazione dell' atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 4 del 05.07.1984 (rep. n. 46398 racc. n. 26366), e per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA che tale atto dissimula una donazione in favore di CP_1
[...] valida ed efficace come tale;
nella parte in cui ACCERTA E DICHIARA che l'atto di compravendita del 20.11.1983 a rogito notaio Per 4 (rep. n. 75021 racc. n. 4243) costituisce atto di donazione, attuata in forma indiretta, in favore della convenuta NT 1, da parte di Per_2
[...] ON 3 ; nonché nella parte in cui DISPONE la collazione all'asse ereditario di e
ON 2 e Persona 3 delle donazioni anzidette, e per l'effetto DISPONE la collazione nell'
asse ereditario di Persona 2 e Persona 3 del diritto di proprietà sul terreno Fg. 24 part. 329
(oggi part. 654) e sulla porzione fabbricato Fg. 24 mapp 231/1, 230, 330 (oggi part. 656), oggetti dei predetti atti negoziali;
per l'effetto, accertata e dichiarata la validità dei predetti atti, rigettare le domande avanzate da parte attrice, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento in merito.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA, spese generali studio, come per legge".
L'appello principale proposto da Parte 1 è articolato in cinque motivi.
Con il primo parte appellante lamenta l'erronea interpretazione della domanda giudiziale, avendo il giudice di primo grado qualificato l'azione esperita non già quale domanda di riduzione richiesta dal legittimario per la reintegrazione della propria quota di riserva, bensì come collazione.
Altresì deduce che l'erronea interpretazione non sarebbe suffragata da alcun dato, essendo stato l'istituto divisorio della collazione richiamato solo ad abundantiam e la cui operatività sarebbe peraltro esclusa dal mancato proponimento dell'azione di divisione. Asserisce che pertanto l' errata interpretazione della domanda introduttiva avrebbe comportato la nullità della sentenza di prime cure per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione e per omesso esame della denuncia di simulazione relativa agli asseriti atti di vitalizio atipico.
Con il secondo motivo si denuncia il rigetto della domanda di nullità/simulazione del vitalizio Per 4 del 29.10.1982, per omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Lamenta
l'appellante che siffatto trasferimento avrebbe celato un chiaro atto di liberalità in favore di CP 1
[...] , in violazione dei diritti ereditari dell'appellante. Impugna quindi la sentenza in ordine al rigetto della domanda di nullità del vitalizio, posto che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato, né tenuto conto della sproporzione tra le prestazioni assunte tra le parti del negozio, come risultante dalle relazioni peritali e dai fatti dedotti dall'appellante; sproporzione che dovrebbe ritenersi sintomatica della natura donativa dell'atto o quanto meno probante la natura di negozio misto a donazione dell'atto impugnato.
Con il terzo motivo di appello, Parte 1 deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, co II c.p.c., in quanto il giudice di primo grado avrebbe sollevato ex officio la inammissibilità della domanda di riduzione solo in sentenza senza sottoporre la stessa alle parti per l'esplicazione dei loro diritti difensivi. Lamenta indi la violazione di legge non essendovi la necessità dell'accettazione beneficiata del legittimario che si assume pretermesso e deducendo che comunque tale condizione sarebbe stata sussistente al momento della deliberazione della sentenza.
Conseguentemente si lamenta il mancato esame degli atti atteso che in comparsa conclusionale sarebbe stata dichiarata ed anche documentata l'avvenuta accettazione beneficiata.
Con il quarto motivo di appello, si impugna il capo della sentenza relativo all'assorbimento della domanda riconvenzionale di usucapione dei beni donati, in quanto in contrasto con i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia. Ciò in quanto si ritiene che il donatario non potrebbe, in sede di esercizio dell'azione di riduzione, paralizzarne gli effetti con un'eccezione di usucapione, essendo prevalente il titolo donativo e la tutela dell'erede legittimario.
Con il quinto motivo viene impugnato il rigetto delle domande di riduzione delle donazioni in danaro e di rendiconto, per erronea interpretazione della domanda, erronea valutazione dei dati istruttori, per mancato ordine di integrazione delle esibizioni ex art. 210 c.p.c a NT 4 "
oltre che per motivazione contraddittoria. Nello specifico, si contesta la errata interpretazione della domanda giudiziale, posto che l'appellante avrebbe agito quale legittimaria lesa per la riduzione delle liberalità lesive al fine del reintegro della propria quota di riserva, nonchè la dedotta mancanza della prova circa gli ammanchi monetari.
L'appello incidentale di NT 1 è articolato in due motivi.
Con il primo motivo, rubricato: “Errato accoglimento della domanda di simulazione dell'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 4 del 05.07.1984 (rep. n. 46398 racc. n. 26366) concluso tra ON 2 e ON 3 e NT 1 omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonché erronea applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità", CP_1 censura l'accoglimento della simulazione dell'atto di vitalizio del 1984, avendo il giudice errato sia nella valutazione delle risultanze istruttorie, sia nell'applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Deduce la piena validità della causa del vitalizio così del
1984 in quanto i genitori di CP_1 e Parte 1 avrebbero così ritenuto come esigui i beni ceduti alla stessa con l'atto del 1982 e, stante altresì la gravosità degli obblighi ricadenti sulla sola persona di NT 1 , avrebbero ritenuto di cederle ulteriori beni. Pertanto, l'atto di vitalizio del 1984
sarebbe valido, in quanto supportato da una valida causa.
Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato “Errato accoglimento della domanda volta a far riconoscere valore di donazione in forma indiretta, in favore di NT_1, dell'atto di compravendita del 20.11.1983 a rogito notaio Per 4 (rep. n. 75021 racc. n. 4243) concluso tra NT_1 e ON 6 : omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie", si contesta la sentenza per l' erroneo accertamento della natura di donazione indiretta dell'atto di compravendita del 1983 atteso che il giudice avrebbe erroneamente ritenuta come raggiunta la prova dell'esborso pari a Lire 3 milioni, direttamente dai coniugi ON 7 , ma facendo ricorso a mere presunzioni, non essendoci alcuna prova documentale dell' esborso.
La sentenza impugnata è così motivata: "a) atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio
Per 4 del 29.10.1982 con il quale i genitori ON 3 hanno ceduto alla ON 2 e figlia CP 1 i terreni in Comune di LL NI al Fg. 24 n. 234-236-232 dietro l'impegno assunto da costei di fornire loro quale corrispettivo della cessione degli immobili vitto, vestiario, alloggio, medicinali, cure mediche e ospedaliere, assistenza personale e domestica in genere. in conformità alle proprie condizioni economiche, per un loro decoroso mantenimento;
contestualmente con il medesimo atto, ON 2 e ON 3 donavano alla nipote Parte 2 e al di lei marito
a titolo di disponibile, il terreno in Comune di LL NI al fg. 24 n. 73; NT_3
b) atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per_5 del 05.07.1984 con il quale i genitori hanno ceduto alla figlia CP_1 ad integrazione del precedente e connesso atto del 1982, nella ritenuta
,
insufficienza del valore dei beni precedentemente cedutile rispetto alla gravosità dell'impegno da costei assunto in corrispettivo, il fabbricato rurale censito in NCEU al fg. 24 mapp. 231/1-230-330.
I motivi di nullità concernente il difetto di causa per difetto di aleatorietà e per simulazione relativa in quanto atti a titolo oneroso dissimulanti invero atti di liberalità possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica.
2.1. Tali convenzioni possono essere qualificate come contratti atipici di mantenimento cioè negozi giuridici con i quali una parte conferisce ad un'altra il diritto di esigere, per tutta la sua vita, di essere mantenuta, quale corrispettivo dell'alienazione di un bene immobile o mobile o della cessione di un capitale. La prestazione di mantenimento consiste nel vitto, nell'alloggio, nell'assistenza medica, nella pulizia della casa e della persona, nella compagnia, comprendendo obblighi sia di dare, come gli alimenti, sia principalmente di fare, ad esempio l'assistenza, la pulizia, la compagnia;
entrambi gli obblighi sono caratterizzati dall' intuitus personae. Si tratta di uno schema contrattuale caratterizzato da una particolare duttilità in quanto permette di soddisfare quelli che possono essere gli interessi concreti delle parti, in particolare di colui, o coloro, che saranno i destinatari delle prestazioni assistenziali, ad esempio anziani incapaci di provvedere autonomamente ai propri bisogni o alle esigenze della vita.
Si tratta di una figura contrattuale atipica e che trova riconoscimento nella giurisprudenza accanto alla figura tipica della rendita vitalizia disciplinata dagli artt. 1872 e s.s. cc. ma che non ne costituisce species, in quanto, ha un elemento causale autonomo rispetto al contratto di rendita vitalizia.
Le affinità tra i due istituti si riscontrano nell'essere entrambi contratti consensuali ai sensi dell'art. 1376 c.c.; ad effetti obbligatori per il soggetto beneficiano della prestazione, ad effetti reali, invece, per il soggetto obbligato alla prestazione in quanto acquista immediatamente la titolarità del diritto sul bene;
possono essere a titolo gratuito o a titolo oneroso, nella seconda ipotesi si qualificano entrambi contratti di scambio, con attribuzioni corrispettive.
I due istituti si differenziano per le prestazioni contemplate poiché il contratto tipico di rendita è caratterizzato dal do ut des, mentre il contratto atipico di mantenimento dal do ut facias per le modalità di esecuzione della prestazione perché nella rendita vitalizia l'esecuzione della prestazione
è periodica e l'erogazione è fissa, nel contratto di mantenimento la prestazione è continuata e non periodica, variabile sia quantitativamente che qualitativamente.
La rendita vitalizia ha ad oggetto una prestazione di dare denaro o cose fungibili;
invece, il contratto di vitalizio alimentare o di mantenimento ha ad oggetto una prestazione infungibile sia di dare che di facere, consistente in un'assistenza materiale, morale e spirituale, infatti, è caratterizzata dall' intuitus personae che determina la scelta dell'obbligato, di conseguenza è intrasmissibile l'obbligazione a carico degli eredi di colui che vi è tenuto. Quest'ultimo elemento, e quindi la scelta del soggetto tenuto alla prestazione sulla base di un rapporto di fiducia, costituisce la principale divergenza rispetto alla rendita vitalizia.
In entrambi i casi parliamo di contratti di durata caratterizzati dall'aleatorietà, relativa non solo alla durata della vita del vitaliziato, ma anche all'entità ed alla qualità delle prestazioni materiali e spirituali che non possono essere quantificate a priori nella stipula del contratto. Quest'ultima caratteristica, ossia l'aleatorietà, in assenza della quale il contratto è nullo per mancanza di causa, è anche un elemento distintivo tipico tra le due figure contrattuali perché nel contratto di mantenimento l'alea è doppia poiché l'incertezza riguarda non solo la vita del beneficiano, ma anche l'entità delle prestazioni a suo favore che non sono predeterminate poiché dipendono dal susseguirsi dei bisogni. L'alea, quindi, presuppone una situazione di incertezza notevole circa il vantaggio economico a favore di una delle parti.
Il contratto atipico di vitalizio alimentare o di mantenimento è, quindi, per definizione aleatorio, come tale e come evidenziato dalla Suprema Corte: "caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante. legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio" (Cass. sez II, 25 marzo 2013 n, 7479;» sez. II 29/02/2016, n. 3932), dovendosi provare la sproporzione tra le prestazioni.
2.2. Fatte queste premesse di carattere generale, nel caso di specie, deve condursi una valutazione differenziata tra il primo e il secondo contratto di vitalizio concluso tra le parti, entrambi sussumibili sotto la fattispecie del contratto di vitalizio alimentare a carattere oneroso.
2.2.1. Va preliminarmente chiarito che non rileva ai fini del presente giudizio l'eventuale e peraltro indimostrato inadempimento da parte della convenuta NT 1 alle obbligazioni di assistenza e mantenimento contratte, anche per difetto di redditi propri che le consentissero concretamente di adempiere alle proprie obbligazioni di assistenza materiali: ove pure fosse stato dimostrato - ciò che non è un eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte dalla convenuta in ordine alla assistenza e al mantenimento dei genitori, ciò esulerebbe invero dal thema decidendum, laddove la domanda spiegata ha ad oggetto la nullità genetica del contratto e non le vicende patologiche che afferiscono alla sua esecuzione.
22.2. Ciò premesso, l'atto negoziale per rogito notaio Per_4 del 29.10.1982 è stato concluso ben
22 anni prima del decesso dei disponenti vitaliziati. A quella data, tanto dalla prospettazione di parte attrice quanto dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta, emerge che i coniugi ON_7 erano autonomi, provvedevano direttamente alla coltivazione dei propri terreni e non presentavano particolari problemi di salute, almeno fino agli anni 2000-2002.
Il bagaglio probatorio acquisito al giudizio consente di ritenere raggiunta la prova della circostanza per la quale la convenuta NT 1 ha sempre convissuto coi propri genitori, dopo il naufragio della propria unione coniugale con Persona 6 - circostanza invero non contestata tra le parti - provvedendo al disbrigo delle faccende domestiche e, inevitabilmente, alle esigenze dei medesimi, soprattutto quando, negli ultimi anni della loro vita e con l'aumentare dell'età, essi hanno sviluppato patologie più o meno invalidanti (il padre ON 2 aveva disturbi cerebro vascolari che sfociavano per lo più in disturbi caratteriali e nel tempo aveva sviluppato problemi di deambulazione che gli imponevano di appoggiarsi ad un bastone, fino ad "allettarsi" a causa del peggioramento delle sue condizioni negli ultimi due-tre anni di vita;
NT_5 tra il 1996 e il 1998 sviluppò problemi di vista che la condussero a una progressiva inabilità visiva che ne avevano compromesso l'autonomia anche domestica e problemi di sovrappeso e soffriva di diabete ed ipertensione: trattasi di circostanze riferite da soggetto qualificato, quale il medico curante che li ha avuti in cura per 15 anni, dal 1992 fino al decesso nel 2007, il quale ha riferito dell'iniziale autonomia dei coniugi, i quali si recavano direttamente presso il proprio ambulatorio con cadenza mensile, e che ha poi curato le visite domiciliari una volta a settimana negli ultimi tre-quattro anni della loro vita senza orario fisso, la cui terzietà rispetto alle parti e alle vicende di causa rende le sue dichiarazioni quanto mai attendibili: cfr. dichiarazioni testimoniali rese da Testimone 1 all'Udienza del 04.12.2012). Anche le restanti dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio depongono nel senso che i coniugi ON 7 erano inizialmente abbastanza autonomi da provvedere direttamente alla coltivazione dei fondi a uliveto e vigneto di cui erano titolari, fintanto che erano stati in grado di farlo, avvalendosi in seguito anche dell'aiuto dei propri familiari (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 04.12.2012); altri testi hanno ON 2
confermato la necessità dell'anziano CP_1 di appoggiarsi a un bastone per la deambulazione e di averlo visto "uscire di casa fino al 1993/1994 (cfr. dichiarazioni rese da ON 3 all'udienza del 22.03.20 13) ovvero di averlo visto accudire i propri terreni fino al periodo compreso tra il 2000
e 11 2002 (cfr. dichiarazioni rese da ON 4 e da ON 5 all'udienza del
25.06.2013).
Parimenti tuttavia deve ritenersi provata la circostanza per la quale la convenuta NT 1 abbia provveduto all'assistenza dei propri genitori fin dagli anni 80 in cui ha iniziato la convivenza con gli stessi e fino alla loro morte, soprattutto negli ultimi anni quando le loro condizioni di salute si sono aggravate;
tutte le testimonianze assunte in corso di giudizio confermano la presenza costante della convenuta e la cura da parte sua delle faccende domestiche, delle quali, di tutta evidenza, beneficiavano anche gli anziani genitori, a ben poco rilevando, invero, che ella non godesse di redditi propri (laddove le testimonianze assunte sono convergenti in ordine all'affermazione che la CP_1 non ha mai prestato attività lavorativa al di fuori delle mura domestiche), richiamato quanto sopra premesso in via generale in azione al contratto atipico di mantenimento.
Dalla separazione del marito CP 6 negli anni '80, NT 1 si è trasferita presso la casa dei genitori ON 2 e ON 3 in LL NI alla Via Pizzutello n. 10 (cfr.
dichiarazione testimoniale resa da il 04.12.2012: "Se ben ricordo CP 1ON 2 era in casa del padre negli anni 1980 quando frequentavo l'abitazione di Persona 2 ; cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON 6 il 22.03.2013: "Ho abitato inizialmente negli anni
1984/1985 con mia madre presso i nonni materni Per_2 e Per 3; e ho contratto matrimonio l'8.
12.1985 e mi sono trasferita a Patrica").
La Sig.ra NT_1 non svolgeva alcuna attività lavorativa esterna alla gestione dei terreni di famiglia e alla prestazione di assistenza, anche sotto forma di compagnia, a favore dei genitori e non percepiva uno stipendio ed anzi, erano Persona 2 e Persona 3 a sostenerla economicamente
(cfr. dichiarazione testimoniale resa da il 04.12.2012: "A quanto mi risulta ON 2
CP 1 non ha mai lavorato fuori casa" cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON_3 il
22.03.2013: "Per quanto ne so NT_1 non ha mai svolto attività lavorativa fuori casa" cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON 6 il 22.03.2013: "Mia madre CP 1 non ha mai lavorato fuori di casa, si occupava delle faccende domestiche. ' "cfr. dichiarazione testimoniale resa da Testimone 7 il 25.06.2013: “Ricordo la presenza in casa dei coniugi CP_1 e Per_3 e della figlia CP 1 che si occupava delle faccende domestiche non dei terreni, che io sappia CP_1 non ha mai lavorato fuori casa. "cfr. dichiarazione testimoniale resa da CP 7 il 25.06.2013:
NT 1 che io sappia non ha mai avuto occupazioni lavorative fuori casa;
aiutava i genitori "
nel loro lavoro di campagna e si occupava delle faccende domestiche." cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON_5 il 25.06.2013: "Non credo che CP 1 abbia mai lavorato fuori casa, era molto impegnata sia ad accudire gli animali da cortile sia gli anziani. Ho visto CP_1 ripulire il terreno dalle erbacce, raccogliere l'uva ed il fieno, sempre in compagnia della figlia
Pt 6 ").
I coniugi Persona 7 possedevano terreni coltivati ad ulivo, uva, ed un piccolo appezzamento tenuto a grano nei pressi di casa dei quali si occupavano direttamente anche insieme alla figlia
CP_1 (cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON 6 il 22.03.2013: "Gli davano una mano ai nonni nella lavorazione, mia madre, ma sorella e il marito"; cfr. dichiarazione testimoniale resa da Testimone 5 il 25.06.2013: < Persona 2 disponeva di un terreno con vigneto e uliveto e un piccolo appezzamento tenuto a grano nei pressi di casa;
se ne occupava di persona con l'aiuto della figlia CP_1 e spesso della nipote Pt 6 .
L'impegno della convenuta NT 1 consisteva, inoltre, nell'occuparsi della casa, nella gestione delle incombenze casalinghe (cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON_8 il
25.06.2013: "Non ho mai visto nei campi NT 1 credo pertanto che si occupasse delle faccende domestiche.") e, in particolare, nell'occuparsi dei genitori che, soprattutto negli ultimi anni della loro vita avevano bisogno di una costante assistenza e di un assiduo aiuto (Cass. Civ., sez II,
19.07.2011, n. 15348: "vitalizio era rappresentato non solo, come affermato semplicisticamente nella sentenza in primo grado, dai costi per ospitalità, vitto e abbigliamento", ma, in via principale, da prestazioni assistenziali consistenza di ogni genere, anche in caso di ogni e qualsiasi infermità"), che, aldilà della convenzionale quantificazione fattane nel contratto agli effetti fiscali, non erano suscettibili di predeterminazione in un ammontare certo, ma erano variabili, giorno per giorno, secondo i bisogni del beneficiano."). Il medico di famiglia dei coniugi ON_7 il Dott. [...]
Tes 1 , all'udienza del 04.12.2012, ha dichiarato che già tra il 1996 ed il 1998 la madre, Per_3
[...], iniziava ad accusare problemi di vista e di sovrappeso (cfr. dichiarazione testimoniale resa Testimone 1 il 04.12.2012: “ritengo non fosse autonoma neppure all'interno della casa. da "
'Negli anni ricordo la presenza costante della Sig.ra CP_1 "; cfr. dichiarazione testimoniale resa da Testimone 6 il 22.03.2013: "Quanto alle condizioni di salute della nonna ricordo che negli ultimi 20 anni di vita soffriva di diabete e questo le causò problemi alla vista. La nonna Per 3 subì una progressiva diminuzione della vista e non era più in grado di mangiare di sola negli ultimi anni di vita come il nonno Per 2 negli ultimi 6/7 annidi vita".). Ha dichiarato, inoltre, che la Sig.ra Persona 3 soffriva di diabete e di ipertensione (cfr. dichiarazione testimoniale resa da [...]
Tes_1 il 04.12.2012: "Per quanto ricordo le faccende domestiche erano seguite dalla figlia
NT 1 che coabitava con i genitori di quando ho aperto lo studio"). Persona 2 invece, soffriva di problemi di carattere cerebro vascolare e negli ultimi anni di vita ha subito un peggioramento delle condizioni di salute (cfr. dichiarazione testimoniale resa da Testimone 1 il 04-12.201 2: "negli ultimi due-tre anni si è "allettato" a causa del peggioramento delle sue aveva difficoltà nella condizioni cerebro vascolari "). In particolare il Sig. ON 2
deambulazione (cfr. dichiarazione testimoniale resa da il 04.12.2012: "Già nei ON 1
primi anni in cui avevo studio a LL ricordo che si serviva di un bastone di ON 2
appoggio per la deambulazione' cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON 3 il 22.03.2013:
"Ricordo che ON 2 usciva appoggiandosi ad un bastone: cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON 7 il 25.06.2013: "Gli ultimi anni 4-5 di vita Per 2 si appoggiava ad un bastone"; cfr. dichiarazione testimoniale resa da ON 8 il 25.06.2013:
...camminava con l'aiuto di un bastone da solo.").
I coniugi necessitavano, quindi, di assistenza che veniva prestata dalla figlia CP_1 ON 7
realizzando così quella funzione economico-sociale di scambio che contraddistingue l'ipotesi
[...]
di contratto atipico di mantenimento. Allo stesso tempo, la figlia offriva un supporto concreto alle esigenze i genitori in punto di assistenza, di cura della persona, di aiuto nel lavoro dei campi, nelle faccende domestiche anche se non li sosteneva economicamente.
Il fatto poi che Persona 2 e Persona 3 fossero titolari di trattamenti pensionistici e che percepissero un reddito dai prodotti delle loro terre non incideva sul piano oggettivo e non escludeva la effettività della volontà delle parti nel contratto di mantenimento, considerato il rilievo verosimilmente attribuito da NT 1 all'aspetto spirituale della obbligazione assunta nei loro confronti, consistente nella prestazione di assistenza, ed alle spese necessarie per malattie pur eventuali, presumibilmente rappresentate come tali da rendere equilibrata, nell'ambito di un contratto caratterizzato dall'alea, le prestazioni assunte a suo carico.
Ne consegue che alla data della stipulazione negoziale vi era certamente obiettiva incertezza in ordine alla durata dell'obbligazione di assistenza assunta dalla convenuta in rapporto tanto al controvalore della controprestazione costituita dalla cessione dei diritti immobiliari, quanto in relazione alla durata dell'obbligazione rapportata allo stato di salute e alle concrete prospettive di vita dei due beneficiari, laddove alla data del 1982, per quello che è risultato emergere dall'istruttoria, non v'erano avvisaglie delle problematiche di salute poi venutesi a palesare in capo ai genitori a far data dal 1996/98 per ON_3 e dal 2003/04 per ON 2
.
Stante quanto innanzi, la mancata corrispondenza tra il valore commerciale reale degli immobili e quello indicato negli atti di vendita per come accertato dal CTU non costituisce in sé circostanza sintomatica della simulazione, perché la controprestazione è variabile per l'aleatorietà insita nel contratto e, dunque, non può presumersi perciò solo che si tratti di un contratto simulato, in realtà dissimulante una donazione.
Ne consegue che nessuna nullità per difetto di causa o per simulazione relativa è riscontrabile nell'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 4 del 29.10.1982 e la domanda in parte qua è infondata e va respinta.
22.3. Diversamente è però a dirsi con riferimento all'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio
Per 5 del 05.07.1984 concluso ad integrazione del precedente e connesso atto dei 1982, nella ritenuta insufficienza del valore dei beni precedentemente ceduti rispetto alla gravosità dell'impegno dalla NT 1 assunto in corrispettivo.
Come già esposto in precedenza, il contratto atipico di cosiddetto 'vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 cc., si caratterizza per il fatto che le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle qualità personali proprie di questo (cfr. ad es.: Cass. 5 maggio 2010, n. 10359; Cass. 29 maggio 2000, n. 7033; Cass. 8settembre 1998, n. 8854).
L'alea che lo caratterizza, lungi dal venire meno o attenuarsi, si correla a un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute (Cass. 12 febbraio 1998, n. 1502); si è detto, quindi, che nel vitalizio alimentare l'alea è più marcata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni, anche in ragione dell'età e della salute del beneficiano (Cass. 9 ottobre 1996, n. 8825, richiamata in motivazione da Cass. 19 luglio 2011, n.
15843).
Nel caso di specie, dopo la conclusione del primo contratto di vitalizio alimentare nel 1982 è stato concluso un secondo contratto dal medesimo oggetto a distanza di meno di 2 anni, il 05.07.1984, in forza del quale veniva disposto, in favore della convenuta NT_1, l'ulteriore cessione dei diritti sul fabbricato rurale censito in NCEU al fg. 24 mapp. 251/1-230-330.
Il contratto per cui si discute è dichiaratamente integrativo del primo e connesso del 1982; il solo elemento di novità, rispetto a quanto specificamente convenuto nel contratto nel 1982, è costituito, senz'altro, dalla disposta alienazione dell'ulteriore cespite immobiliare, a fronte della assoluta identità delle controprestazioni assistenziali assunte dalla cessionaria nel 1982.
Quindi, dichiaratamente, il fondamento giustificativo della seconda attribuzione patrimoniale non è da rinvenirsi in una nuova e diversa pattuizione circa gli obblighi di assistenza nei confronti del vitaliziato, né invero in una modificazione della situazione che si era nel frattempo determinata, giacché non risulta né dal tenore dei contratto né invero dall'istruttoria orale svolta in corso di causa che alla data del 05.07.1984 fosse insorta in capo ai disponenti alcuna nuova invalidità o patologia che ne avesse compromesso le abilità o che avessero oggettivamente aggravato il carico assistenziale richiesto alla convenuta vitaliziante.
Orbene, posto che come si è rilevato, la connotazione di aleatorietà del contratto di vitalizio alimentare involge, oltre all'elemento della durata della prestazione assistenziale (che non è prevedibile, costituendo la morte del vitaliziato un evento incertus quando), anche quello della obiettiva consistenza della prestazione che il vitaliziante è tenuto ad eseguire: prestazione suscettibile di modificarsi nel tempo, in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (tra cui quelli inerenti alle condizioni di salute del beneficiato), deve ritenersi che tale aleatorietà qualificava il rapporto in contestazione fin dal momento della stia nascita, nel 1982, il quale prevedeva l'obbligo di vitto, alloggio, vestiario, assistenza medica, farmaceutica e funeraria, oltre che un generico impegno di assistenza con riferimento a qualsiasi bisogno dei vitaliziati che valesse a consentire loro di condurre una esistenza decorosa e dignitosa.
Deve quindi ritenersi che ogni eventuale sviluppo in senso peggiorativo delle condizioni di salute dei vitaliziati del quale peraltro non si da atto - fosse già ricompreso nella prestazione originaria, sicché va fatta applicazione dei principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui il trasferimento di un altro bene, con un contratto cosi detto di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa perché in tal modo l'ulteriore attribuzione patrimoniale rispetto alla precedente con identico contratto elimina il rischio connaturale a questo di sproporzione tra le due prestazioni: sicché non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità
(Cass. 19 ottobre 1999, n. 10332; più di recente, Cass. civ., sez. II, 22/04/2016, n. 8209).
Ne consegue la fondatezza in parte qua della domanda spiegata con riferimento all'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 5 del 05.07.1984, il quale va pertanto dichiarato nullo come tale e dissimulante una donazione eseguita in favore della beneficiaria NT_1
Posto poi che, ai fini della validità della donazione, occorre l'atto pubblico con la presenza di due testimoni (cfr. Cass. civ., sez. II, 02/07/2014, n. 15095), nel caso di specie ricorrono i requisiti di validità ed efficacia prescritti, in quanto l'atto in menzione è stato effettivamente concluso per atto pubblico con la presenza di due testimoni, sigg. ON_9 e Testimone 10
3. Le restanti domande tese al conseguimento della quota di spettanza della odierna attrice sull'asse ereditario dei genitori presuppongono anche l'accertamento della natura di donazione indiretta dell'immobile acquistato dalla convenuta NT 1 per atto notar Per 4 del 20.11.1983 dal di lei ex coniuge Persona 6 in forza di provvista per l'importo di Lire 3 milioni offerta dai coniugi Persona 2 e Persona 3 e quindi per aver essi provveduto all'integrale pagamento del valore corrispettivo della consistenza immobiliare in LL NI riportata in catasto alla partita 12811, foglio 24, p.lla 329 già 232/B di are 5 e centiare 40.
Com'è noto, per consolidato orientamento di legittimità, l'acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta, se il denaro, quale corrispettivo della vendita, viene corrisposto, nella sua interezza, dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene, oppure mediante il versamento diretto dell'importo al venditore (Cass. civ., sent.n. 17604 del 04/09/2011).
Nella donazione indiretta realizzata attraverso l'acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità, l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione;
tale negozio produce, insieme all'effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità, sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo (Cass. civ, sez.
II, 02/02/2016, n. 1986).
Nella contrapposta prospettazione offerta dalle parti sul punto, l'attrice allega che la provvista necessaria all'acquisto da parte della convenuta NT_1 del terreno di cui all'atto di compravendita in discussione è stata messa a disposizione dai defunti genitori;
viceversa, la convenuta si limita a dedurre che l'acquisto è stato posto in essere con denari propri.
Deve ritenersi sulla base del bagaglio probatorio acquisito al giudizio che la tesi proposta dall'attrice sia fondata.
È certamente vero che nessuna prova documentale relativa all'esborso delle somme pari a Lire 3 milioni direttamente da parte dei coniugi ON 7 abbia avuto luogo in favore della convenuta;
tuttavia, la prova può essere raggiunta anche a mezzo di presunzioni che abbiano i caratteri della gravità precisione e concordanza. Nel caso di specie, va osservato che la convenuta per un verso si limita ad allegare la circostanza per la quale l'acquisto sarebbe stato compiuto con denari propri, ma per altro verso non chiarisce la provenienza di tale provvista, ferma la rilevazione che ella non contesta di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa retribuita, sicché non si comprende come avrebbe potuto disporre in via autonoma di tale disponibilità.
Per converso, parte attrice ha dimostrato, all'esito della istruttoria orale svolta, che la convenuta non ha mai svolto attività lavorativa al di fuori delle mura domestiche, essendosi sempre occupata delle faccende domestiche e dell'assistenza dei propri genitori. In tal senso depone anche la stessa figlia della convenuta, ON 6 , la quale dichiara: "Mia madre CP 1 non ha mai lavorato fuori di casa, si occupava delle faccende domestiche (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
22.03.2013); nello stesso senso le dichiarazioni rese, tra gli altri, dai testi Testimone 3 ,
ON 2 ON 4
, CP 7
L'acquisto peraltro è avvenuto in data postuma alla conclusione del primo contratto di vitalizio alimentare del 1982 e a cavallo tra il primo e il secondo contratto del 1984, in periodo in cui la convenuta già conviveva stabilmente coi propri genitori in seguito alla separazione dal marito;
nella misura in cui i genitori avevano già ormai maturato l'inclinazione volitiva al riconoscimento in favore della figlia di accrescimenti patrimoniali, foss'anche in chiave corrispettiva rispetto a un'assistenza materiale e morale già in corso, è ragionevole ritenere che essi abbiano, sempre nel contesto benevolo verso la convenuta, provveduto a metterle a disposizione le somme che le occorrevano per l'acquisto in discussione, con chiaro spirito di liberalità; e comunque dall'istruttoria non sono emersi elementi atti a comprovare un esborso diretto da parte della convenuta.
Sussistono quindi nella specie tutti gli elementi necessari (lo "spirito di liberalità" dato che il pagamento del prezzo della compravendita dell'immobile di cui si dice, deve ritenersi essere stato effettuato da ON 3 , "l'arricchimento" di NT 8 con correlativo ON 2 e
depauperamento dei donanti) per identificare un contratto di donazione indiretta. È peraltro appena il caso di evidenziare che anche tale contratto concluso nelle forme dell'atto pubblico soddisfa i requisiti formali prescritti per le donazioni, attesa la presenza dei due testimoni. Va pertanto dichiarato che l'atto di compravendita del 20.11.1983 a rogito notaio Per 4 (rep.
75021-racc. 4243) trascritto il 23.11.1983 al nr. 1495 r.p. di formalità costituisce atto di donazione indiretta del terreno seminativo arborato olivato in LL NI in NCT Fg. 24 part. 329.
4. La domanda di accertamento della indegnità alla successione promossa nei confronti di CP_1
[...] è infondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 463 c.c. che elenca i casi di indegnità, né sussistendo nella specie un testamento redatto dai de cuius o altro atto mortis causa, venendo in discussione esclusivamente atti negoziali inter vivos.
Atteso che l'indegnità a succedere è una sanzione civilistica che colpisce il chiamato all'eredità che si sia reso colpevole delle condotte tassativamente elencate dalla norma. (Trib. Milano sentenza n.
10053 del 3 ottobre 2017: "la dichiarazione di indegnità a succedere ex art. 463, n. 6, c.c. imponga al giudice di merito di verificare la ricorrenza contestuale dei requisiti oggettivi l'uso del testamento falso - e soggettivi - la consapevolezza della falsità - richiesti dalla norma" e che le condotte elencate nella fattispecie sono tassative;
che alcun comportamento, tra questi elencati nella fattispecie, è attribuito alla convenuta NT 1 ; che l'eventuale inganno o dolo - indimostrato comunque - asseritamente perpetrato dalla convenuta in danno dei genitori sarebbe al più riferibile alla conclusione dei contratti di vitalizio in discussione, che in sé esulano dalla previsione normativa in esame e sarebbero al più sussumibili nelle ipotesi di annullabilità negoziate, peraltro non oggetto di domanda, sicché la domanda va rigettata.
5. Va rilevata l'infondatezza della eccezione di decadenza dalla proposizione delle domande e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio spiegata da parte attrice alla prima udienza di comparizione delle parti del 04.11.2011, laddove deduce che la costituzione dei convenuti CP_2
e CP 3 ha avuto luogo oltre il termine decadenziale di venti giorni prima, stabilito dall'art. 166 c.p.c.
La data della vocatio in ius era indicata nel 22.06.2011 e l'udienza di prima comparizione e trattazione è stata poi differita alla data del 30.09.2011; i convenuti CP_2 e CP_3 si sono costituiti con comparsa di costituzione e risposta il 25.07.2011 mentre NT 1 si è costituita in data 02.08.2011.
Orbene non può essere revocato in dubbio che il differimento è stato posto in essere ex art. 168 bis comma 5 c.p.c., e non già ex art. 168 bis comma 4 c.p.c. (cfr. l'espresso riferimento all'art. 168 bis comma 5 c.p.c. nel decreto di differimento del 10.03.2011) posto che il 26/06/2011 cadeva di domenica e nessun differimento d'ufficio aveva luogo al giorno di udienza immediatamente successivo, ossia al venerdì, giorno previsto dalle tabelle del Tribunale adito per la celebrazione delle prime udienze;
che il differimento è stato posto in essere dal Giudice e non dalla Cancelleria, né può diversamente opinarsi in ragione del fatto che il differimento è stato posto in essere per un periodo maggiore di quello di quarantacinque giorni previsto dalla norma e dopo i cinque giorni dall'iscrizione a ruolo, trattandosi in tutta evidenza di termini ordinatori (Cass. n. 16562/2003).
Discende che, essendo il rinvio stato disposto ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. e non già ex art. 168 bis comma 4 c.p.c., sulla base dell'inequivoco disposto normativo la costituzione in giudizio dei convenuti e le eccezioni proposte e la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti CP_2 e CP 3 devono ritenersi tempestive. Infatti, per valutare la tempestività della costituzione del convenuto nel caso di differimento dell'udienza, occorre distinguere: va tenuto conto dell'udienza differita e non già di quella indicata in citazione, se il differimento è disposto ex art. 168 bis comma
5, così come previsto dall'art. 166 c.p.c.; occorre invece tenete conto dell'udienza fissata nell'atto di citazione e non di quella successiva, se il differimento è disposto ex art. 168 bis comma 4, così come previsto dell'art. 70 bis disp. att. c.p.c. (ex pluribus, cfr. Cass. n. 17032/2008, Cass. n. 12490/2007,
Cass. n. 8897/2005, Cass. n. 16562/2003, Cass. n. 9351/2003, Cass. n.1935/2003, Cass. n.
13746/2002).
Consegue che rispetto alla data dell'udienza fissata ex art. 168 comma 5 c.p.c. del 30.09.2011, i convenuti CP_2 e CP_3 costituiti con comparsa di costituzione e risposta il 25.07.2011, si sono tempestivamente costituiti nel termine di venti giorni prima (tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini dal 10 agosto al 15 settembre) e le domande riconvenzionali e le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio vanno considerate come tempestivamente sollevate ex art. 167 comma 2 c.p.c.; intempestiva è invece la costituzione in giudizio di NT 1 avvenuta solo in data 02.08.2011, ma a ben guadare ella spiega mere difese nell'instare per il rigetto della domanda attrice sicché l'intempestività della costituzione non spiega alcun reale effetto dal punto di vista processuale rispetto alla sua posizione.
Ad ogni buon conto, l'eccezione si rivela priva di effettivo rilievo pratico per quanto di seguito si va a chiarire.
6. Difetta invero la prova della condizione di ammissibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima spiegata, anche solo in via meramente eventuale, nei confronti e con riferimento alla donazione di cui hanno beneficiato i convenuti Parte 2 NT 3 e con atto a rogito notaio Per 4 del 29.10.1982. In quanto costoro non sono coeredi ma semplici donatari, l'attrice per poter eventualmente agire in riduzione avrebbe dovuto provare di aver accettato l'eredità degli ascendenti con beneficio di inventano ex art. 564 c.c., comma 1. Poiché nella specie non v'è prova - e invero nemmeno deduzione - che l'attrice abbia accettato con beneficio di inventario, ella non può agire in riduzione nei confronti delle donazioni ricevute dai citati convenuti, sicché in difetto della condizione di ammissibilità della domanda, essa va dichiarata inammissibile.
6.1. Ne consegue l'assorbimento della pur tempestiva domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dai convenuti.
ON 27. Va quindi dichiarata l'apertura della successione di nato a Boville Ernica il
13.04.1914 e deceduto in LL NI il 10.12.2007 (cfr. certificato di morte in atti) e di Per_3
[...] nata LL NI il 18.1 1.1920 e deceduta in LL NI il 08.03.2008(cfr. certificato di morte in atti) a norma dell'art. 456 cc. entrambi deceduti ah intestato.
8. Vanno a questo punto opportunamente richiamati in via preliminare i principi generali in materia di riduzione e collazione.
L'azione di riduzione - disciplinata dagli artt. 553 e ss. c.c. - è un'azione personale di accertamento costitutivo (sia della lesione di legittima che delle altre condizioni dell'azione stessa), alla quale consegue l'inopponibilità, al legittimario che l'abbia esperita, delle disposizioni ridotte. Essa si rivolge contro le disposizioni testamentarie (a titolo universale o particolare) e contro le donazioni effettuare in vita dal de cuius, in favore di eredi o di terzi. All'azione di riduzione può accompagnarsi quella di condanna alla restituzione ed i relativi presupposti, ai sensi dell'art. 563 c.c., sono il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la riduzione, ovvero l'avvenuta alienazione, da parte del beneficiario, del bene oggetto della disposizione, o la preventiva escussione del soggetto contro cui è stata esercitata l'azione di riduzione.
La collazione è invece istituto peculiare alla divisione ereditaria ed è l'atto con il quale i discendenti e il coniuge, che accettano l'eredità, conferiscono nell'asse ereditario (in natura o per imputazione) quanto ricevuto dal defunto in donazione. La collazione è obbligatoria per legge, salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile. Ai sensi dell'art. 737 c.c. sono oggetto di collazione, e quindi di conferimento, tutti i beni donati in vita dal de cuius al proprio discendente o al coniuge, viceversa restano esclusi dalla collazione i legati.
La collazione va quindi tenuta distinta dall'azione di riduzione innanzitutto per quel che riguarda il fondamento, in quanto la collazione mira ad assicurare tra i discendenti ed il coniuge del de cuius la parità di trattamento, mentre la riduzione ha lo scopo di rendere inefficaci le liberalità del de cuius che abbiano leso il diritto del legittimario in modo da reintegrare la quota di riserva.
Conseguentemente, mentre la collazione "sacrifica" solo i donatari che siano anche coeredi discendenti, senza proteggere il legittimario conte tale, l'azione di riduzione tende a reintegrare la quota di legittima anche con il sacrificio del donatario non erede e non discendente.
Anche l'oggetto delle due azioni è diverso: la collazione mira a riportare alla massa ereditaria tutti i beni donati dal de cuius, mentre la riduzione ha il solo scopo di recuperare alla quota di riserva beni donati oltre i limiti della disponibile. La differenza tra le due azioni è dunque di non poco rilievo sia ai fini dell'onere probatorio gravante su ciascuna parte, sia ai fini delle conseguenze giuridiche, atteso che nell'azione di riduzione il legittimario può essere reintegrato della sola quota a lui riservata.
Nella misura in cui l'attrice ha instato espressamente per la previa collazione delle donazioni nelle delle conclusioni spiegate, la domanda deve quindi essere ricondotta alla fattispecie della collazione e non anche della riduzione per violazione della legittima.
8.1. Ove esista un relictum in esito all'apertura delle successioni, la collazione realizza automaticamente la parità di trattamento fra i coeredi legittimari, rendendo eventualmente inutile l'esperimento della riduzione (cfr. Cass. Civ., 6 marzo 1980, n. 1521: "l'azione di riduzione esperita contro il coerede donatario, coniuge o discendente del de cuius, presuppone che questo sia stato dispensato dalla collazione, altrimenti il solo meccanismo della collazione sarebbe sufficiente per far conseguire ad ogni coerede la porzione che gli spetta sull'eredità, senza necessità del ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima).
In sede di collazione, nella misura in cui non sia passibile per l'erede che si assume lesa nella parità di trattamento operare prelevamenti dalla massa per un valore corrispondente a quello dei beni che sono stati oggetto delle donazioni in favore dell'altro, le donazioni vanno collazionate in guisa da consentire il ripristino della parità tra i coeredi.
Nel caso di specie, rilevato che la relazione di consulenza tecnica d'ufficio ha dato conto dell'esistenza di un relictum alla data dell'apertura della successione dei genitori ON 2 e
ON 3 rispettivamente consistenti in:
,
a) ½ del diritto di proprietà sul terreno in LL Etnica in NCT al Fg. 22 part. 457 per Per_2
[...]
b) 1/6 del diritto di proprietà sul terreno LL NI in NCT al Fg. 22 part. 457 e la piena Cont proprietà del terreno in LL NI in al Fg. 18 part. 112 per ON 3
e che le uniche eredi dei coniugi ON 7 sono le due figlie Pt 1 e CP_1 si impone necessariamente una integrazione peritale che predisponga un progetto di prelevamenti e di divisione. Al riguardo va chiarito che restano esclusi da tale operazione i diritti immobiliari che hanno costituito oggetto dell'atto di costituzione di vitalizia per notaio Per 4 del 29.10.1982, per il rigetto della domanda attrice in parte qua.
8.2. All'istituto della collazione va altresì ricondotta la domanda di rendiconto spiegata dall'attrice con riferimento alle somme che i due genitori percepivano a titolo di indennità e trattamenti previdenziali rispettivamente dall'INPS e INAIL e delle somme giacenti su libretti di risparmio postali, rispetto ai quali in corso di giudizio si è disposta ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti di NT_4 Ella assume che i convenuti abbiano sottratto e utilizzato mediante costanti prelievi tali somme sostanzialmente senza o oltre il consenso dei genitori, chiedendone il riparto in relazione alle residue giacenze. La domanda, ove pure fosse ritenuta fondata, comporta il conferimento di tali somme nella massa ereditaria, ma essa invero non è meritevole di integrale accoglimento in quanto non sufficientemente provata. In particolare, risulta dagli atti di causa che: Persona 2 fosse titolare di una pensione erogatagli dall'INAIL, dal 01.11.1988 al 01.09.2000, data in cui risulterebbe essere stato emesso l'ultimo assegno, le cui coordinate sono specificamente individuate nella schermata riprodotta dall'ente; dopo tale data, non v'è prova che altri importi, sebbene stimati dall'ente, siano stati corrisposti, non essendovi alcun riferimento ad assegni effettivamente emessi;
né vengono indicati gli estremi dei conti correnti sui quali le somme sarebbero state accreditate in seguito;
tanto ON 2 quanto Persona 3 erano titolari di trattamento
previdenziale erogato dall'INPS come risulta da prospetto riassuntivo del 22.01.2014; in particolare però risulta che i relativi emolumenti sono stati corrisposti all CP 1 dal gennaio 1982 al dicembre
2007 (egli è deceduto poi il 10.12.2007); a Persona 3 gli emolumenti previdenziali sono stati corrisposti dal gennaio 1982 al marzo 2008 (ella è deceduta il 08.03.2008); non risulta che i coniugi fossero intestatari di libretti o conti correnti postali alla data di apertura della successione, ma solo di otto buoni postali, come da elenco allegato alla comunicazione [...]
CP 4 del 06.06.2008 dal n. 62 al n. 69, cointestati con la convenuta NT 1 . Tuttavia non risulta che essi siano stati rimborsati alla data dell'apertura delle successioni. Trattasi segnatamente dei seguenti buoni postali: O serie AD n. 612 taglio £500.000 del 17.10.1990 - FI MI/FI NA;
O serie AD n. 615 taglio £500.000 del 18.10.1990 - FI MI/FI NA;
O serie AD n. 614 taglio £ 500.000 del 19. 10.1990 - FI MI/FI NA;
O serie A2 n.1505654 taglio € 500,00 del 13.06.2001— Parte 7 O serie A2 n.1505655 taglio € 500,00 del 13.06.2001- Per_3 Parte 7 O serie A2 n.1505656 taglio € 500,00 del 13.06.200 1-0 Parte 7 O serie A2 n.1505657 taglio €500,00 del 13.06.2001— Parte 7 O serie A2 n.1 505858 taglio € 500,00 del 13.06.2001- Parte 7
Allo stato nessuna prova è stata fornita dall'attrice circa i ripetuti prelevamenti di somme che sarebbero stati eseguiti dai convenuti, né invero delle giacenze sui conti che sarebbero attualmente presenti e rispetto alle quali si insta per la ripartizione.
Né prova viene offerta in ordine alla circostanza che le somme eventualmente prelevate non siano state destinate a soddisfare le esigenze dei genitori stessi, tanto più che la stessa attrice espone che la sorella CP 1 non ha mai lavorato ed era ella stessa mantenuta dai genitori. perLa domanda va quindi rigettata in quanto non sufficientemente provata, fatta eccezione che sopra elencati buoni postali, il cui valore al 50% (in quanto trattasi di titoli cointestati) va a comporre l'asse ereditario relitto.
8.5. Invero, il CTU ha stimato in complessivi euro 26.043,33 il valore dell'asse immobiliare relitto da ON 2 ON 3 alla data dell'apertura della e successione (euro 3.520 per il compendio sub lett. a) ed euro 22.523,33 per il compendio sub lett. b): cfr. CTU depositata il 14.01.2015, pagine 27-28).
A questo va assommato il valore del donatum in favore della coerede che il CTU ha indicato (cfr. pagine 28-41 e 49-52) alla data del rogito e all'attualità ma non anche alla data dell'apertura delle successioni, in:
a. Compravendita/donazione Terreno Fg. 24 LO alla data LO all'attualità dell'atto indiretta per notaio Per_9 €14.500,00
Per 4 20.11.83 Lire 3.120.000 (oggi part. 654)
NT 1
b. ON 10 per Porzione Lire 113.480.000 €458.850,00
Notaio Per 5 Fabbricato Fg. 24
05.07.1984 Mapp. 231/1,
NT 1 230,330
(oggi part. 656)
Sebbene difetti allo stato una valutazione del compendio donato alla data di apertura della successione, è di tutta evidenza l'insufficienza dei beni che costituiscono l'attivo immobiliare relitto,
ove pure si avesse a includervi anche il 50% del valore dei buoni postali attualmente vigenti e come sopra individuati, a consentire all'attrice prelevamenti per un valore corrispondente a quello dei beni oggetto di donazione alla sorella;
va pertanto disposta la collazione di tutte le donazioni di cui la convenuta NT 1 ha beneficiato.
8.4. A questo punto, si rende necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio per integrare l'indagine peritale in ordine, tra l'altro, alla predisposizione di un piano di prelevamenti che consenta all'attrice di conseguire la quota di sua spettanza, ciò cui si provvede come da separata ordinanza.
9. Riserva al definitivo decisione in merito alla regolamentazione delle spese processuali”.
In data 19.12.2023, la Corte ha disposto la riunione della causa iscritta al r.g. n. 783/2021 a quella iscritta al r.g. n. 3809/2018.
Nel procedimento RG 783/2021 è stata impugnata la sentenza definitiva del Tribunale di
Frosinone n. 906/2020, pubblicata il 22.12.2020, con la quale è stato così deciso: "- DICHIARA che l'eredità di ON 2 e ON 3 è costituita di diritti immobiliari e mobiliari individuati rispettivamente alle pagine 33-35 e 40-41 dell'elaborato peritale depositato in data 14.01.2020 (che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto) e al paragrafo sub n. 7.1, 7.2, 8.1 e 8.2 del corpo motivazionale della presente sentenza;
DICHIARA che l'eredità di si èPersona 2
-
devoluta per successione legittima ex art. 581 c.c. e, quindi, in favore del coniuge superstite Per_3
[...] per la quota di 1/3 del patrimonio del defunto, laddove i restanti 2/3 spettano alle figlie Pt_1
[...] e NT_1 in misura di 1/3 cadauno;
-DICHIARA che l'eredità di ON 3 si è
devoluta per successione legittima ex art. 537 c.c. e, quindi, in favore delle due figlie Parte 1
e NT 1 per la quota di ½ cadauno;
CP 10 per quanto di ragione la domanda di divisione proposta da parte attrice e dispone lo scioglimento delle comunioni ereditarie in atto esistenti con la convenuta;
-DICHIARA esecutivi i progetti di divisione predisposti dal consulente tecnico d'ufficio Geom. Per 11 rispettivamente alle pagine da 37 a 39 e da 47 a 49 dell'elaborato depositato in data 14.01.2020 (progetti da intendersi qui integralmente riportati e trascritti) per come ripresi nel corpo motivazionale della presente pronuncia ai paragrafi 11.1 e 11.2; -DISPONE farsi luogo allo scioglimento della comunione costituita sulla massa relitta dell' Persona 2 mediante attribuzione delle tre porzioni formate dal consulente (lotti nn. 1-2-3), e specificamente mediante assegnazione diretta dei beni e, per l'effetto: -ASSEGNA a Parte 8 i diritti sui beni inclusi nel LOTTO 1A del progetto divisionale e riportati nel presente corpo motivazionale par. sub.
11.1; -ASSEGNA ad i diritti sui beni inclusi nel LOTTO 2A del progetto Parte 1
divisionale e riportati nel presente corpo motivazionale par. sub. 11.1; -ASSEGNA ad CP 1
[…] i diritti sui beni inclusi nel LOTTO 3A del progetto divisionale e riportati nel presente corpo motivazionale par. sub. 11.1; - CONDANNA NT 1 a corrispondere a titolo di conguaglio la complessiva somma di € 118.647,74, di cui euro 69.068,27 ad Parte 1 ed euro 59.740,76 ad oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla Parte 8 و
presente pronuncia al saldo;
- DICHIARA che hanno diritto al conguaglio Parte 8
positivo di € 59.740,76, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla presente pronuncia al saldo;
DICHIARA che Parte 1 ha diritto al conguaglio positivo di € 69.068,27, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla presente pronuncia al saldo;
-DISPONE farsi luogo allo scioglimento della comunione costituita sulla massa relitta di Persona 3 mediante attribuzione delle due porzioni formate dal consulente (lotti nn. 1-2), e specificamente mediante assegnazione diretta dei beni e, per l'effetto: -ASSEGNA ad NT 1 , i diritti sui beni inclusi nel LOTTO 1B del progetto divisionale e riportati nel presente corpo motivazionale par. sub.
11.2; -ASSEGNA ad i diritti sui beni inclusi nel LOTTO 2B del progetto Parte 1
divisionale e riportati nel presente corpo motivazionale par. sub. 11.2; CONDANNA- CP 1
[...] a corrispondere a titolo di conguaglio la somma di € 26.714,62 ad Parte 1
oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla presente pronuncia al saldo;
- DICHIARA Parte 1 ha diritto al conguaglio positivo di € 26.714,63 oltre interessi al tasso legale che ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla presente pronuncia al saldo;
-CONDANNA NT 1 a corrispondere a parte attrice la somma di euro 21.783,47 quale indennizzo per il mancato godimento dei beni comuni, come meglio specificato in parte motiva al par. sub. 13; -COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
-PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio come già separatamente liquidata in solido a carico di parte attrice e convenuta NT 1 nei rapporti con il CTU e a carico di ciascun condividente in proporzione della quota di spettanza nei rapporti interni".
NT_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva, formulando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis: in via preliminare: 1) disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni innanzi esposte;
2) disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio già instaurato dinanzi alla medesima Corte di Appello adita con R.G. n.
3809/2018, Terza sezione civile, Giudice Di Mauro MI, prossima udienza 12/05/2021 ore 10:00, per le ragioni esposte nella parte preliminare del presente atto;
- nel merito: 1) accogliere, per i motivi n. 1, 2, 3 e 4 dapprima rassegnati, il presente appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: rideterminare il valore del compendio ereditario dei de cuius Per_2
[...] e ON 3 , conseguentemente, rideterminare le eventuali somme dovute a titolo di conguaglio tra le parti, nonché le somme dovute a titolo di indennizzo. 2) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA, spese generali studio, come per legge".
,Nel procedimento RG 783/2021 si è costituita Parte 1 la quale resistendo all'impugnazione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Tutto quanto sopra premesso, previa riunione dei gravami, Parte_9 EFFETTI DELLA IMPUGNAZIONE
PRINCIPALE PRECISATA DALLA FI Pt 1 AVVERSO LA PRIMIGENIA SENTENZA
DEL TRIB. DI FROSINONE N. 321/18, IMPUGNAZIONE ATTUALMENTE PENDENTE CP_11
ALLA CORTE TERRITORIALE DI ROMA E CATALOGATA AL RGA N. 3809/18, IL CUI
CONTENUTO E' DA RITENERSI QUI PER INTEGRALMENTE RIPETUTO E TRASCRITTO;
RICHIAMATO ALL'UOPO L'EFFETTO ESPANSIVO SANCITO DALL'ART. 336 C.P.C. CHE
TALE IMPUGNAZIONE PRINCIPALE POTRÀ ESPLICARE SUL QUI GRAVATO SECONDO
PRONUNCIAMENTO DEL TRIBUNALE DI FROSINONE, CHE PERALTRO COSTITUISCE
MERO MOMENTO ATTUATIVO DELLA PREGRESSA DECISIONE, in primis si richiede che - accolta la originaria principale impugnazione RG Corte Roma n. 3809/18- si proceda ad un eventuale novello giudizio divisorio complessivo in ordine alle masse plurime di essi de cuius ovvero ad un mero supplemento divisorio relativo ai cespiti non ancora inclusi in successione e specificamente degli immobili trasferiti con l'atto Per 4 82, erroneamente non scalfito dal
Tribunale di Frosinone, e delle masse monetarie a titolo di mera liberalità devolute ai convenuti, con il relativo rendiconto, e conseguente condanna al pagamento in favore della legittimaria lesa Pt 1
[...] Per quanto attiene più specificamente al presente avverso appello a sent. 906/2020 se ne eccepisce la manifesta inammissibilità ed infondatezza per le ragioni innanzi tutte indicate e pertanto si richiede che se ne pronunci con ordinanza l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e comunque l'infondatezza con vittoria di spese con attribuzione. In ogni caso si conclude per l'inammissibilità e per il rigetto nel merito del suddetto appello da pronunciarsi nelle forme ordinarie".
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'atto di appello avverso la sentenza definitiva è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo rubricato "Erronea determinazione del valore dei beni oggetto della divisione ereditaria. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 726 c.c.", parte appellante deduce l'erronea determinazione del valore dei beni oggetto di divisione ereditaria da parte del CTU, cui ha aderito il giudicante e da cui sarebbe discesa l'erronea ripartizione delle quote ereditarie e dei relativi conguagli.
Con il secondo motivo rubricato "Errato calcolo dei conguagli. Erronea e/o falsa applicazione dell'art. 728 c.c.", si lamenta l'errata determinazione degli interessi. Il giudice avrebbe errato nella parte in cui alla somma dovuta a titolo di conguaglio ha aggiunto il calcolo di interessi, facendoli decorrere dalla morte del de cuius fino alla data di udienza, mentre siffatta somma sarebbe dovuta sino alla pronuncia della sentenza. Rileva, a tal riguardo, la violazione dell'art. 728 c.c.
Con il terzo motivo rubricato “Errata condanna al pagamento del conguaglio in favore degli Eredi di ON_3 ", si impugna il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento della somma di €59.740,76 in favore degli eredi di ON 3 tale somma non risulterebbe infatti dovuta in quanto facente parte del lotto 1B, relativo ai beni ereditari di ON 3 lotto assegnato all'appellante in quanto erede della madre defunta. Nello specifico, deduce che tale somma non rileverebbe più come conguaglio dovuto per l'eredità di ON 2 , ma quale bene caduto nella successione di ON 3
Con il quarto motivo rubricato "Errata condanna al pagamento dell'indennizzo per il mancato godimento dei beni comuni", si lamenta l'erroneo calcolo delle rendite le quali andrebbero conteggiate dal giorno di apertura della successione e non già dalla stipula dell'atto di cessione dei beni (1982-1984), così come effettuato dal CTU e recepito dal giudice di prime cure.
La sentenza definitiva è così motivata: "2. Come precisato con la sentenza parziale n.
321/2018, il residuo thema decidendum del presente giudizio riguarda la domanda di scioglimento della comunione ereditaria venutasi a costituire sull'asse ereditario dei coniugi
[...]
e di rendiconto delle rendite percepite e percipiende in virtù dell'esclusivo Parte 4
possesso dei beni caduti in successione da parte della coerede NT_1 3. Va osservato come, nel presente procedimento, non v'è contestazione tra le parti in ordine all'an dividendum sit, ossia il diritto dei condividenti istanti di invocare lo scioglimento della comunione venutasi a creare tra loro per effetto dell'apertura della successione dei de cuius Persona 2 e Persona 3 A norma
.
dell'art. 785 c.p.c.: "Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore;
altrimenti questi provvede a norma dell'art. 187". Le eccezioni riguardanti la determinazione della massa da dividere nonché le concrete modalità attuative della divisione stessa riguardano il quomodo dividendum sit e laddove sorga contesa tra le parti al riguardo, esse vanno necessariamente definite con sentenza. Proprio con riferimento tanto al quantum e al quomodo, si impone la necessità di definire il giudizio con sentenza laddove rispetto alla composizione dell'asse relitto dai de cuius offerta dall' attrice, la convenuta NT_1, per
Per 5 del un verso, contesta la simulazione del contratto di costituzione di vitalizio a rogito notar
05.07.1984 e dell'atto di compravendita per notar Per 4 del 20.11.1983; per altro verso, essendo stati alcuni beni donati in vita dai genitori alla convenuta NT_1 , essa non si è espressa in ordine alla volontà di collazione di detti immobili alla massa, imputandoli in natura o per valore;
per altro verso ancora, parte attrice invoca la refusione delle rendite percepite e percipiende dalla sorella CP 1 per aver essa goduto in via esclusiva dei beni immobili donatile e, comunque, in esito al negativo tentativo di bonario componimento della vertenza, vi è necessità di dirimere le restanti questioni prospettate dalle parti con sentenza.
4. La vicenda che interessa riguarda, quindi, la successione del sig. ON 2 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 20.12.2007
,
e della sig.ra ON 3 , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta ab intestato il
08.03.2008. Dall'esame della documentazione versata in atti (cfr. documentazione anagrafica allegata all'elaborato peritale: albero genealogico delle parti in causa) risulta rispettivamente che eredi del de cuius Persona 2 ai sensi dell'art. 581 c.c. alla data dell'apertura della successione erano il coniuge superstite e le due figlie NT 1 e Parte 1 , mentre eredi della sig.ra
ON 3 a norma dell'art. 537 c.c., erano le sole figlie CP_1 e Pt 1 5. L'eredità di Per 2 '
[...] genitore premorto alla coniuge Persona 3 si è devoluta per successione legittima, in '
assenza di volontà testamentaria alcuna. A norma del disposto dell'art. 581 c.c. "Quando con il coniuge concorrono figli, legittimi o naturali, o figli legittimi e figli naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se nella successione concorre un solo figlio, ed ad un terzo negli altri casi", sicché, nel caso di specie, al coniuge spetta 1/3 dell'asse ereditario laddove alle figlie spettano i 2/3 del compendio ereditario, ossia 1/3 cadauno. Più precisamente, l'eredità di Persona 2 spetta a ciascuno degli eredi sopra individuati secondo le seguenti quote: - alla moglie ON_3 per 1/3
(legittima); alla figlia Parte 1 per 1/3 (legittima); alla figlia NT 1 per 1/3
-
(legittima); il tutto come risultante a pagina 35 della relazione peritale integrativa vergata dal CTU
Geom. ON 12 del 14.01.2020. 6. Parimenti, l'eredità del coniuge superstite Per_3
[...] si è devoluta per successione legittima, in assenza di volontà testamentaria alcuna. A norma del disposto dell'art. 537 c.c. "Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un solo figlio a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, a loro è riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli", sicché, nel caso in esame, alle due figlie Pt_1
[...] e CP_1 spetta la quota di ½ cadauno dell'asse ereditario relitto, non avendo la sig.ra Per_3
[...] effettuato donazioni in vita. Più precisamente, l'eredità di ON 3 spetta a ciascuno degli eredi sopra individuati secondo le seguenti quote: alla figlia Parte 1 per 1/2 (legittima); - alla figlia NT 1 per 1/2 (legittima); il tutto come risultante a pagina 46 della relazione peritale integrativa vergata dal CTU Geom. del 14.01.2020. 7. Vanno individuati ON 12
i beni che compongono l'asse ereditario di Dall'esame degli atti depositati nel ON 2
procedimento e allegati alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta, nonché dalla stessa Ctu vergata dal Geom. risulta che l'asse ereditario si compone tanto del relictum,Persona 12 quanto del donatum, risultando dagli atti e dalle allegazioni delle parti che il de cuius in vita aveva stipulato contratto di costituzione di vitalizio in favore della figlia NT_1 dissimulante donazione con il quale aveva trasferito alla convenuta i diritti immobiliari sulla porzione di fabbricato identificata al Foglio 24, mapp. 231/1, 230 e 330 (oggi 656,) giusto atto per notar Per 5 del 05.07.1984 (rep. 46398/racc. 26366) nonché aveva elargito somme di denaro per l'acquisto del terreno in LL NI (FR) e distinto al Foglio 24, part.lla 329 (oggi 654), giusto atto di compravendita per notar Per 4 del 20.11.1983 (rep. 75021/racc. 4243), che sono da ricomprendersi nell'asse ereditario, per quanto già compiutamente motivato nella sentenza parziale n. 321/18, che ha da intendersi qui integralmente richiamata e ritrascritta. Il relictum che costituisce l'asse oggetto della comunione da sciogliere, per quanto allegato ed emerso, è composto, pertanto, da diritti immobiliari e denaro, cui va aggiunto il donatum.
7.1. Il patrimonio immobiliare, in proprietà del defunto Persona 2 giusti titoli regolarmente trascritti -e salve le precisazioni che
.
seguiranno sul punto - risulta così costituito: Beni in Comune di LL NI (FR): 1) 1/1 di piena proprietà di terreno distinto in NCT al Foglio 24, part.lla 329 (ex 232/b), oggi 654, di are 5,40; 2)
1/1 di piena proprietà di terreno identificato in NCT al Foglio 24, part.lla 330 (ex 232/c), oggi 656, di are 1,00; 3) 1/1 di piena proprietà di terreno distinto in NCT al Foglio 24, part.lla 230 (ex 56/b), oggi 656, di are 1,20; 4) 1/1 di piena proprietà di fabbricato distinto in NCEU al Foglio 24, part.lla
231 sub. 1 (ex 56/c), oggi 656, cat. A/2, cl. 2, vani 9,00; 5) ½ di piena proprietà di terreno censito in NCT al Foglio 22, part.lla 457 di are 8,80, il tutto come meglio individuato e precisato nella relazione integrativa di CTU del 14.01.2020 alle pagine da 22 a 24, cui espressamente si rimanda.
7.2. Il patrimonio mobiliare del defunto ON 2 risulta così costituito: 1) ½ su buono postale AD n.
612 del 17.10.1990 2) ½ su buono postale AD n. 613 del 18.10.1990 3) ½ su buono postale AD n.
614 del 19.10.1990 il tutto come meglio specificato a pagina 24 dell'elaborato peritale del
14.01.2020, cui espressamente si rimanda.
8. Parimenti, vanno individuati i beni che compongono l'asse ereditario della sig.ra ON_3
Dall'esame degli atti depositati nel procedimento e allegati alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta, nonché dalla stessa Ctu vergata dal Geom. Persona 12 , risulta che l'asse ereditario si compone soltanto del relictum comprensivo dei beni ad essa pervenuti in forza di successione del coniuge premorto ON 2 risultando dagli atti e dalle allegazioni delle parti che la de cuius in vita non aveva effettuato donazioni, essendo i beni di cui è stata accertata la dissimulata donazione a favore della figlia NT 1 appartenuti ad ON 2 a titolo
personale.
8.1 Il patrimonio immobiliare della sig.ra ON_3 è così costituito: Beni in Comune di LL NI: 1) 1/6 di piena proprietà di terreno censito al Foglio 22, part. 457 di are 8,80; 2)
1/1 di piena proprietà di terreno distinto in NCT al Foglio 18, part.lla 112; il tutto come meglio individuato alle pagine 40 e 41 dell'integrazione peritale del 14.01.2020, cui espressamente si rinvia.
8.2 Il patrimonio mobiliare della defunta ON_3 è così composto: 1) ½ su n. 3 buoni postali serie AD nn. 612, 613 e 614 rispettivamente del 17.10.1990, 18.10.1990 e 19.10.1990; 2) somma a conguaglio sulla massa ereditaria di ON 2 maggiorata degli interessi legali fino alla data della morte (08.03.2008) pari ad euro 59.740,76; 3)1/2 su n. 5 buoni postali serie A2 nn. 1505654,
1505655, 1505656, 1505657, 1505658 del 13.06.2001 del valore di 3.049,55, il tutto come meglio specificato nella CTU alle pagine 40 e 41, cui espressamente si rimanda.
9. In ordine alla composizione dell'asse ereditario dei coniugi Persona 7 vanno svolte cinque precisazioni di rilievo ai fini dei trasferimenti immobiliari e mobiliari che seguiranno nelle operazioni divisionali:
a) quanto alle provenienze dei diritti immobiliari che compongono l'asse: dall'esame degli scritti difensivi nonché dalla documentazione allegata alla CTU emerge che il patrimonio appartenente ai de cuius è a costoro pervenuto in parte in forza di atti di compravendita e specificamente: -il bene in
Comune di LL NI distinto al Foglio 22, mapp. 457 è stato acquistato da Persona 2 da
ON 13 per i diritti pari ad ½ della piena proprietà, giusto atto per notar ON 14 del
31.05.1951 (rep. 28768) trascritto in Frosinone il 26.06.1951 reg. part. 3522; e in parte in forza di successione testamentaria dei di lui genitori ON_8 e Persona 15 , e specificatamente i terreni siti in Comune di LL NI e censiti al Foglio 24, part.lle 230, 329 (ex 232/b), 330 e fabbricato distinto al Foglio 24, part.lla 231 sub. 1, giusto atto di divisione per notar Persona 16 del 06.12.1961 rep. 10152, trascritto in Frosinone il 12.12.1961 reg. part. Da 9499 a 9505; sicché, dall'esame dei titoli di provenienza dei beni in capo al de cuius risulta che i dirittiPersona 2 che costituiscono l'asse ereditario sono costituiti dall'intero della piena proprietà dei beni ricevuti per successione materna e paterna e da ½ dei diritti dei beni ad esso pervenuti per atto di compravendita. -il bene identificato al Foglio 18, part. 112 è pervenuto a Persona 3 in forza di atto di divisione per notar Persona 17 del 20.11.1965 rep. 16523, trascritto in Frosinone il
20.12.1965 reg. part. 9516, con cui la odierna defunta si era attribuita detto immobile per la quota di legittima ad essa spettante per successione paterna del sig. ON 18 b) quanto alla mancata inclusione nell'asse del sig. Persona 2 dei terreni identificati al Foglio 24, part.lle 232,
234 e 236 donati in favore di NT 1, nonché del terreno censito al Foglio 24, part.lla 73 in favore della nipote NT_2 e del coniuge NT 3 giusto atto per notar
, Per 4 del 29.10.1982 rep. 71743, trascritto in Frosinone in data 11.11.1982 reg. part. 14563, pure dichiarati negli atti processuali delle parti, sono stati oggetto di accertamento da parte di questo
Tribunale, sicché i primi costituiscono il corrispettivo di un contratto di mantenimento con cui
1 NT 1 si impegnava a fornire vitto, alloggio, cura ed assistenza ai genitori, dunque oggetto di un contratto a titolo oneroso, tale da non far ricomprendere detti beni nell'asse relitto del de cuius, laddove il restante immobile è stato oggetto di atto di donazione in favore di soggetti che in tale giudizio non risultano avere la qualità di coeredi, sicché se ne deve escludere la loro ricostituzione nella massa ereditaria. c) quanto all'inclusione nella massa ereditaria dei beni siti in Comune di
LL NI e, specificatamente, i diritti di 1/1 di piena proprietà su terreno con sovrastante fabbricato rurale distinti al Foglio 24, part. lle 231, sub. 1, 230 e 330, e diritti pari ad 1/1 della piena proprietà su terreno indentificato al Foglio 24, p.lla 329, tali beni sono da collazionarsi all'asse ereditario dell' Persona 2 per essere l'atto di costituzione di rendita vitalizia per notar Per 5 del 05.07.1984 (rep. 46398/ racc. 26366) e l'atto di compravendita per notar Per_4 del
20.11.1983 (rep. 75021/racc. 4243) dissimulanti donazione diretta ed indiretta a favore della sig.ra
NT 1, cui vanno imputati i relativi interessi legali a far data dall'apertura della successione e valutati dal consulente tecnico con decorrenza fino al 30.10.2019. d) quanto ai buoni postali, ad essi si applicano le norme ordinarie in materia di prescrizione dei titoli del debito pubblico, sicché trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo è fatta preclusione al possessore o agli eredi di rimborso dei buoni fruttiferi postali. Ne consegue che ai buoni postali serie AD nn. 612, 613 e 614 è stato attribuito un valore pari a zero, giusta la prescrizione decennale dei titoli in quanto la loro scadenza era fissata all'ottobre 2001 ma non risultano essere mai stati incassati da alcuno dei coeredi, mentre i buoni postali serie A2 risultano avere scadenza al 13.06.2021, il cui valore all'attualità è pari ad euro 3.049,55. e)quanto alla legittimità urbanistica e commerciabilità dei beni componenti l'asse ereditario dei coniugi ON 7 , rilevato che l'orientamento ermeneutico che si era affermato negli scorsi anni nella giurisprudenza di legittimità per cui la nullità prevista dalla
L. n. 47 del 1985, art. 17 (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46) per i negozi aventi ad oggetto immobili privi di concessione edificatoria (compresi quelli di "scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti") doveva ritenersi limitata ai soli atti "tra vivi" e non avrebbe riguardato, invece, gli atti "mortis causa" e quelli non autonomi rispetto ad essi, tra i quali dovevano ritenersi comprese le divisioni ereditarie quali atti conclusivi della vicenda successoria (Cass., Sez.
2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez. 2, n. 630 del 17/01/2003; Cass., Sez. 2, n. 2313 del
01/02/2010) è stata rimeditata, sia con riferimento alla inclusione dello scioglimento della comunione ereditaria tra gli atti mortis causa, sia con riferimento alla presupposta efficacia meramente dichiarativa dell'atto divisorio (cfr. Cass. SS.UU. sent. 7 ottobre 2019 n. 25021),
dall'esame della relazione di consulenza tecnica svolta emerge che correttamente il CTU, allegando i certificati di destinazione urbanistica dei terreni e essendo stato l'unico fabbricato oggetto della massa ereditaria edificato in data antecedente al 1° settembre 1967 ove non vi era la necessità di acquisire alcun titolo edilizio per l'edificazione, abbia accertato la regolarità urbanistica, e, quindi, la commerciabilità dei beni costituenti le masse ereditarie, operando un raffronto tra lo stato di fatto dei luoghi e gli strumenti urbanistici generali vigenti del Comune di LL NI, con ciò, pertanto, evidenziandone la corrispondenza. Nulla osta, quindi, alla divisibilità dei compendi ereditari anche con riferimento a tali beni immobili. 10. Quanto al valore di stima dei compendi ereditari ai fini divisionali, va osservato che "in tema di divisione ereditaria, la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al momento della divisione che coincide, nel caso di divisione giudiziale, con quello di proposizione della relativa domanda, pur potendosi avere riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione, purché si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del bene dovuto alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito all'epoca della detta stima, costituendo onere della parte che solleciti la rivalutazione allegare ragioni di significativo mutamento di tale valore intervenuto "medio tempore" (Cass. civ., sez. II, 12/12/2017, n. 29733). Dall'esame delle relazioni di
CTU risulta che il valore degli assi ereditari in comunione sia stato atomisticamente determinato dal
Ctu, sulla base del valore che essi avevano alla data della perizia (14.01.2020) come da ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del 30.03.2018, in quanto in conformità alla destinazione urbanistica risultante dai predetti strumenti di pianificazione territoriale, per la miglior descrizione del quale si rimanda alla relazione di consulenza tecnica, integralmente condivisa per l'approfondimento e il dettaglio delle operazioni compiute e dei criteri e metodi di calcolo seguiti, di cui alle pagine 24-35 dell'elaborato peritale definitivo del 14.01.2020:
descrizione bene e quota spettante al de cuius FI MI valore 1 1/1 di piena proprietà di terreno con sovrastante fabbricato rurale in Fg. € 165.710,00
24, part. 231, sub.1, 230 e 330, oggi 656 2 1/1 di piena proprietà di terreno in Fg. 24, part. 654 (ex 329) € 14.750,00 3 1/2 n. 3 buoni postali serie AD nn. 612, 613 e 614 € 1.016,77 4 1/2 di piena proprietà di terreno censito al Fg. 22, part. 475 di are 8,80 € 3.960,00
il tutto come descritto e riportato alle pagine 34 e 35 della CTU integrativa cui si rimanda, e così complessivamente determinato in € 185.436,77; valore di stima che deve ritenersi congruo e attendibile in relazione al dettaglio e all'analiticità ed esaustività dei criteri e metodi estimativi utilizzati dal CTU che pertanto il Tribunale condivide e fa propri. 10.1. A questo punto, va accertato e dichiarato il valore delle quote spettante a ciascun erede/condividente sull'asse relitto da Per 2
[...] la cui eredità si è devoluta ai sensi dell'art. 581 c.c. e va, quindi, divisa per 1/3 al coniuge superstite e i 2/3 alle figlie pari ad 1/3 cadauno. Il valore della quota a ciascuno spettante è quindi il seguente: Erede LO asse in € Quota LO quota in €
1 Diana Maria 185.436,77 1/3 € 61.812,26
2 FI OR 185.436,77 1/3 € 61.812,26
3 FI NA 185.436,77 1/3 € 61.812,26
10.2. Parimenti, si deve procedere all'individuazione dei beni caduti nella successione della anche nella qualità di coniuge superstite del sig. Persona 2sig.ra ON_3
descrizione bene e quota spettante al de cuius DI RI Valore 1 1/1 di piena proprietà di terreno in Foglio 18, part. 112 di are 11,03 € 10.675,00 2 1/2 su n. 5 buoni postali serie A2 nn. 1505654, 1505655, 1505656, 1505657, € 3.049,55
1505658 3 1/4 n. 3 buoni postali serie AD nn. 612, 613 e 614 € 0,00 4 1/4 di piena proprietà di terreno censito al Fg. 22, part. 475 di are 8,80 € 1.980,00 5 Somma di denaro percepita a titolo di conguaglio sulla massa ereditaria di € 69.133,80
FI MI, maggiorata degli interessi legali al 30.11.2019
il tutto come descritto e riportato alle pagine 44-46 della CTU integrativa cui si rimanda, e così complessivamente determinato in € 84.838,35; valore di stima che deve ritenersi congruo e attendibile in relazione al dettaglio e all'analiticità ed esaustività dei criteri e metodi estimativi utilizzati dal CTU che pertanto il Tribunale condivide e fa propri. 10.3. A questo punto, va accertato e dichiarato il valore delle quote spettante a ciascun erede/condividente sull'asse relitto da Per_3
[...], la cui eredità si è devoluta ai sensi dell'art. 537 c.c. e va, quindi, divisa tra le figlie CP_1
[...] e Pt 1 cui spetta la quota di ½ ciascuno. Il valore della quota a ciascuno spettante è quindi il seguente:
Quota LO quota in € LO asse in € Erede
84.838,35 1/2 € 42.419,18 1 FI OR
3 FI NA 84.838,35 1/2 € 42.419,18
11. Tanto premesso: - ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal consulente tecnico in ordine ai metodi di stima e di valutazione utilizzati nella ricostruzione dell'asse ereditario e nel calcolo degli interessi legali sugli immobili donati in vita dal de cuius in favore della figlia CP_1 e maturati dal momento dell'apertura della successione, con ciò adottando il criterio nominalistico;
avuto riguardo all'assenza di successive contestazioni in merito alla formulazione dei lotti di cui ai progetti divisionali predisposti dal CTU, che in base al valore delle quote spettanti a ciascun condividente
ON 2 e dalla coniuge sulle masse relitte dal sig. Persona 3 ha formulato una ipotesi divisionale mediante la previsione rispettivamente di tre e due lotti dal valore il più vicino possibile alle quote spettanti a ciascun condividente, pur prevedendo conguagli che non risultano essere di lieve entità in virtù della mancata scelta da parte della donataria NT 1 di collazionare in natura i beni ad essa donati, sicchè si è applicato il criterio previsto dalla legge di collazione per imputazione, essendo i beni oggetto degli atti di liberalità del 1984 e di compravendita del 1983 allo stato nel possesso della donataria NT 1 ; -considerata la non comoda divisibilità dell'unico immobile di pregio caduto nella successione dei coniugi ON_ 7 e dello stato di occupazione di detto fabbricato, unitamente ai terreni circostanti da parte della NT 1 tali da vedere ad essa assegnato il lotto in cui essi sono confluiti con conguaglio dare in favore delle altre due condividenti ON 3 e NT 1 ; -posto che nel compendio ereditario dell' ON 2
hanno da collazionarsi tanto i beni in LL NI distinti in N.C.E.U. al Foglio 24, part.lle 230,
330 e 231, sub.1 (oggi 656) costituenti dissimulata donazione di bene immobile da parte del genitore in favore della figlia CP_1, quanto il bene sito in Comune di LL NI censito al Fg. 24, part.lla 329 (oggi 654), compravenduto dalla condividente NT_1 con denaro elargito dal genitore ON 2 dunque dissimulante donazione indiretta, giusto atto per notar [...]
,
Per 16 del 20.11.1983, comprensivi degli interessi legali derivanti dall'uso dei detti immobili a decorrere dal momento dell'acquisto della titolarità in capo alla convenuta;
rilevato che parte attrice ha instato per l'assegnazione in suo favore di tutti i diritti sui beni che il consulente tecnico aveva ricompreso rispettivamente ai lotti nn. 2 e 2 dei formulati progetti divisionali, evidenziando di tal guisa la bontà dei progetti predisposti, che pertanto possono essere dichiarati esecutivi conformemente alle scelte operate;
risultano formulati i seguenti lotti
11.1 Sull'asse ereditario di FI IC valore lotto in € valore quota in € conguaglio N. lotto composizione lotto dare/avere
A) Diritti pari a ¼ piena 2.488,39 1A 61.812,26 avere
€ 59.323,87 proprietà di terreno al Foglio
(più interessi 22, part.lla 457, di are 8,80; maggiorati fino B) Diritti pari a 1/4 della piena proprietà su n. 3 buoni alla data del
08.03.2008 pari postali serie AD nn. 612, 613
e 614 del valore lordo al ad euro
10.12.2007 pari ad euro 59.740,76
508,39; 2A A) Diritti pari a ¼ piena 2.488,39 61.812,26 avere
€ 59.323.87 ( proprietà di terreno al Foglio più interessi 22, part.lla 457, di are 8,80; maggiorati fino B) Diritti pari a 1/4 della piena proprietà su n. 3 buoni postali serie AD nn. 612, 613
e 614 del valore lordo al
10.12.2007 pari ad euro
508,39; ЗА A) Diritti pari ad 1/1 della 180.460,00 piena proprietà di terreno con sovrastante fabbricato rurale in N.C.E.U. al Foglio 24, part.lla 231, sub. 1, 230 e 330, oggi 656;
B) Diritti pari ad 1/1 della piena proprietà di terreno distinto in N.C.T. al Foglio
24, part. 239, oggi 654, di are
5,30
11.2 Sull'asse ereditario di NA RI
valore lotto N. lotto composizione lotto in €
A) Somma di denaro percepita dalla 69.133,80 1B
de cuius a titolo di conguaglio sulla massa ereditaria di FI MI
maggiorata degli interessi legali pari alla data del 30.10.2019 pari ad euro
69.133,80;
B) Diritti pari a 1/4 della piena proprietà su n. 3 buoni postali serie
AD nn. 612, 613 e 614 del valore lordo al 30.11.2019 pari ad euro 0,00; 2B A) Diritti pari a ¼ piena proprietà di 15.704,55 terreno al Foglio 22, part.lla 457, di are 8,80;
B) Diritti pari a ½ della piena alla data del rinvio del presente
giudizio pari ad euro 69.068,27
61.812,26 dare
€ 118.647,74
valore quota conguaglio in € dare/avere
42.419,18 dare
€ 26.714,62
42.419,18 avere
€ 26.714,63 proprietà su n. 5 buoni postali serie
A2 nn. 1505654, 15056565, 1505656,
1505657, 1505658 del valore all'attualità di euro 3.049,55;
C) Diritti pari a 1/1 di piena proprietà di terreno censito al Foglio 18, part. 112 di are 42,70;
Conclusivamente, deve farsi luogo allo scioglimento della comunione ereditaria in atto tra le parti sulle masse ereditarie dei coniugi ON 7 , dichiarando esecutivi i progetti divisionali predisposti dal consulente d'ufficio Geom. ON_12 con cui si sono formate quote "per quanto possibile, sui beni relitti (di) due lotti da considerare a titolo di prelevamento da destinare alla soddisfazione delle quote di diritto di ON 3 e Parte 1 Naturalmente, non essendo possibile la divisione in natura dell'unico bene di valore consistenza (fabbricato ed annessi) compreso nella massa e non esistendo agli atti opzioni della donataria sul modo in cui operare la collazione dei beni ricevuti in donazione, si sono calcolati i conguagli in denaro considerando la collazione per imputazione, essendo i beni donati a tutt'oggi di proprietà della donataria. I conguagli a favore del coniuge superstite sono stati maggiorati degli interessi legali e considerati unitamente ai beni personali del coniuge deceduto per ultimo nel suo asse ereditario. L'asse ereditario del secondo coniuge è stato poi valutato all'attualità, non avendo questi fatta in vita alcuna liberalità e, quindi, diviso secondo la quota spettante a ciascuna delle eredi..."(in tali termini, per tutte Cass.
n°11891.1998).
12. In merito all'assegnazione concreta delle porzioni formate dal consulente d'ufficio, occorre evidenziare che: -parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha manifestato espressa preferenza nel vedersi attribuiti i diritti ricompresi rispettivamente nei lotti 2A e 2B dei progetti divisionali elaborati dal consulente tecnico d'ufficio; -atteso che sull'asse ereditario del coniuge defunto Persona 2 sono stati formati due lotti a titolo di prelevamento al fine di soddisfare le quote di diritto spettanti al coniuge superstite ON 3 e alla figlia coerede Parte 1 rilevata l'impossibilità di procedersi a frazionamento in natura dell'unico bene di rilevante valore della massa ereditaria del sig. ON 2 e la mancata scelta della donataria NT 1 in ordine al modus di collazionare i beni ricevuti in donazione, se in natura ovvero per imputazione del valore di essi alla quota, può disporsi la collazione per imputazione dei beni donatile in vita con gli atti notarili del 1983 e 1984, essendo allo stato l'odierna convenuta nel possesso di detti immobili, secondo conforme previsione del Ctu;
- i lotti si compongono di beni eterogeni di diversa natura e consistenza fisica in guisa da comportare la necessità di conguagli dare/avere tra i condividenti, atteso che il pagamento del conguaglio in danaro, di cui all'art. 728 c.c., è previsto proprio per compensare l'ineguaglianza in natura delle quote e ripristinare una eguaglianza di valore e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale sia imposto;
-vi sono due masse ereditarie distinte da dividersi. Tanto premesso, alla luce delle considerazioni sopra svolte, per procedersi all'assegnazione concreta delle porzioni spettanti a ciascun condividente, occorre procedere secondo il criterio dettato dall'art. 729 c.c. che "dispone che per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione". Nella fattispecie, risulta pacificamente che la quota da attribuire in favore dei condividenti sulla massa dell' ON 2 , facendo applicazione delle norme in tema di successione legittima, sia diversa da quella attribuita dalla legge in favore dei due condividenti sulla massa della coniuge superstite ON_3 e che pertanto ricorra un'ipotesi di masse plurime relitte da dividersi. Sul punto, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. civ., sez, II del 29.04.2019 n. 11376) secondo cui "quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante", con ciò, pertanto, ribadendo il principio dell'autonomia delle masse plurime per cui, in caso di divisione del complesso ereditario, si hanno tante divisioni quante sono le masse in ciascuna delle quali ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse (cfr. Cass. civ. sez. II ordinanza del 30.10.2018 n. 27645). Orbene, in tal caso il metodo da seguire deve essere, per queste quote, quello dell'attribuzione, non configurandosi -nemmeno da un punto di vista logico- plausibile il ricorso al metodo dell'estrazione a sorte, che chiaramente presuppone che vi siano delle quote di eguale valore da sorteggiare e una sola comunione da sciogliere, in quanto solo in presenza di tali presupposti l'intervento del caso appare idoneo a salvaguardare il principio di imparzialità, dovendosi presumere la sostanziale indifferenza nell'assegnazione di una delle quote (identiche nel valore) da sorteggiare. Viceversa, in presenza di masse plurime, quindi diverse, da dividere, solo l'attribuzione è in grado di assicurare il principio della corrispondenza tra la quota astratta e la quota in natura spettante a ciascun coerede in relazione ad ogni asse ereditario, principio che non verrebbe preservato laddove si procedesse ad un unico sorteggio di tutte le quote su tutte le masse in comunione. Ciò trova, poi, conferma nella stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 29/7/1966
n. 2117) che ha costantemente affermato che debba provvedersi direttamente all'attribuzione delle quote ai singoli coeredi, una volta rilevato che i coeredi medesimi concorrono in parti diseguali e su più comunioni e che la diseguaglianza delle quote e la pluralità delle masse non ne rendono possibile l'assegnazione mediante sorteggio (cfr. Cass. 2/12/1972 n. 3483). Anche in tempi più recenti, il Supremo Consesso (cfr. Cass. 1/4/1995 n. 3846) ha affermato che, in presenza di quote diseguali, debba disporsi, proprio ai sensi dell'articolo 729 c.c., l'attribuzione diretta delle relative quote in natura, senza ricorrere al sorteggio, e ciò anche laddove tale situazione venga a determinarsi in conseguenza della richiesta di alcuni condividenti di rimanere fra di loro in comunione (cfr. Cass.
9/10/2007 n. 21085; Cass. 10/1/2014 n. 407), e ciò sebbene in origine tutte le quote ideali fossero di eguale entità. Pertanto, la diseguaglianza delle quote e l'autonomia delle masse plurime da dividere suggeriscono di procedere, quindi, secondo la regola derogatoria dell'assegnazione diretta, rispetto alla cui scelta, peraltro, non si impone alcuno specifico e più dettagliato onere motivazionale, una volta rilevato che i condividenti concorrono in parti diseguali alla comunione e su più masse ereditarie (in tal senso, Cass. civ., del 02.03.2016, n. 4129; Cass. Sez. II, Sentenza n.2231 del
30/03/1985, n. 440114). Vale, infine, considerare che il principio appena richiamato si applica, allorquando in relazione alle diverse masse corrispondenti ai vari titoli di acquisto dei beni da dividere, si pongano, in concreto, questioni specifiche attinenti alla divisibilità o alle modalità concrete di divisione dei beni medesimi, come è accaduto nel caso che qui ci occupa (cfr. Cass. civ. sez. II del 29 aprile 2019 n. 11376). Conseguentemente devono essere dichiarati esecutivi i progetti divisionali formati dal Geom. Persona 12 e composti rispettivamente da tre e due porzioni di valore pressoché corrispondente alla quota da assegnarsi a ciascuno dei coeredi sulle relative masse da sciogliere e che, nel richiamare la descrizione analitica che precede, vengono di seguito riassunti ed esposti: 1) CP_12 (sull'asse ereditario di ON 2 ) da assegnare a
Persona 3 : porzione formata dal lotto n. 1, composto dai beni individuati alla pagina n. 37 della relazione tecnica integrativa depositata il 14.01.2020 e richiamati nel presente corpo motivazione sub. par. 11.1, di valore € 2.488,39 e con un conguaglio avere di € 59.740,76, comprensivo degli interessi legali alla data del 08.03.2008; 2) CP 13 (sull'asse ereditario di Per 2
[...] da assegnare ad Parte 1 : porzione formata dal lotto n. 2, composto dai beni individuati alle pagine nn. 37 e38 della relazione tecnica integrativa depositata il 14.01.2020 e richiamati nel presente corpo motivazione sub. par. 11.1, di valore € 2.488,39 e con un conguaglio avere di € 69.068,27, comprensivo degli interessi legali maturati alla data del 14.01.2020; 3) CP_14
[...] (sull'asse ereditario di Persona 2 ) da assegnare ad NT 1 : porzione formata dal lotto n. 3, composto dai beni individuati alla pagina n. 39 della relazione tecnica integrativa depositata il 14.01.2020 e richiamati nel presente corpo motivazione sub. par. 11.1, di valore € 180.460,00 e con un conguaglio dare di € 118.647,74, comprensivo degli interessi legali maturati alla data del 14.01.2020; 4) CP 15 (sull'asse ereditario di Persona 3 ) da
assegnare ad NT 1 porzione formata dal lotto n. 1, composto dai beni individuati alla pagina n. 47 della relazione tecnica integrativa depositata il 14.01.2020 e richiamati nel presente corpo motivazione sub. par. 11.2, di valore € 69.133,80 e con un conguaglio dare di € 26.714,62; 5)
(sull'asse ereditario di ON 3 ) da assegnare ad Parte 1 : porzione CP 16
formata dal lotto n. 2, composto dai beni individuati alle pagine nn. 48 e 49 della relazione tecnica integrativa depositata il 14.01.2020 e richiamati nel presente corpo motivazione sub. par. 11.2, di valore € 15.704,55 e con un conguaglio avere di € 26.714,63; Sulle somme determinate a titolo di conguaglio vanno, peraltro, riconosciuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla pronuncia, come da consolidato orientamento di legittimità in base al quale, in tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti sorge dal momento e per effetto del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, essendo l'efficacia retroattiva della pronuncia limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., all'effetto distributivo dei soli beni concretamente assegnati in proporzione del valore delle relative quote, di tal che gli interessi sul conguaglio, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, è cessato lo stato di indivisione delle cose comuni (Cass. Sez. 2, 11/10/2016, n. 20457; Cass. Sez. 2, 10/02/2004, n. 2483).
13. Quanto alla domanda di rendiconto tempestivamente formulata da parte attrice per la condanna della germana NT 1 al pagamento delle rendite percepite e percipiende giusto l'indiscusso suo godimento esclusivo dei beni comuni, la domanda va accolta per i motivi che seguono: - l'art. 1102 c.c. stabilisce testualmente che “il comproprietario può utilizzare la cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne ugualmente uso secondo il loro diritto".
- qualora uno dei proprietari dell'immobile ne faccia un utilizzo esclusivo, impedendo agli altri di farne parimenti uso, lo stesso è obbligato al pagamento di un indennizzo per il danno che ha causato;
il danno che deve essere indennizzato è un danno in re ipsa;
in tema di divisione immobiliare
-
il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "prova quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia” (Cass. civ., sez. II, 27.08.2012, n. 14652; anche Cass. civ., sez. II, 06.04.2011, n. 7881). Ciò comporta che quando alcuni beni sono in comune tra più persone può succedere che soltanto qualcuno dei proprietari sia nella disponibilità del bene, con la conseguenza che, in ragione di tale possesso esclusivo, il comproprietario escluso può chiedere la parte dei frutti non goduti. Nel caso di specie, parte attrice instava per il rendiconto di tutte le rendite percepite e percipiende dei beni goduti dalla germana NT_1 . Ebbene, dal bagaglio probatorio emerso in seno al presente giudizio, si evince come l'odierna convenuta, figlia dei de cuius ON 2 e ON 3 , è rimasta ad
abitare nel fabbricato rurale ed annesse pertinenze censito in N.C.E.U. del Comune di LL NI al Foglio 24, part.lle 231, sub.1, 230 e 330 (oggi mapp. 656), unitamente ai terreni di cui al Foglio
24, part.lle 234, 652 (ex 232/a) e 236, quest'ultimi costituenti l'oggetto del contratto oneroso di rendita vitalizia per notar Per_4 del 29.10.1982, per cui vanno esclusi dal thema decidendum del presente giudizio. In particolare, come rilevabile dalle prospettazioni delle parti e dai sopralluoghi effettuati dal consulente tecnico d'ufficio, la convenuta CP 1 è nell'attuale possesso delle relative unità immobiliari di cui al Foglio 24, mapp. 231, sub.1, 230 e 330 in LL NI dal 1984 fino all'attualità, mentre alcuna circostanza è emersa in ordine all'esclusivo godimento del terreno censito al Foglio 24, mapp. 329 (oggi 654). Il calcolo della capitalizzazione delle rendite avrà, dunque, oggetto le rendite relative al fabbricato rurale ed annesse pertinenze con esclusione del bene di cui al Foglio 24, part. 329 (oggi 654). Vieppiù che parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha limitato la domanda a disporsi la liquidazione delle rendite dei beni trasferiti con gli atti dichiarati simulati del 1983 e 1984 come da originaria CTU datata 12.01.2015 (cfr. pag. 2 del foglio di precisazione delle conclusioni della sig.ra Parte 1 ) ove nulla emerge in ordine al possesso esclusivo da parte dell'odierna convenuta del bene oggetto del contratto di compravendita per notar Per 4 del 20.11.1983 intervenuto tra la sig.ra NT_1 e il suo ex coniuge Persona 6 ed acquistato dalla germana con i denari del padre. Costituiscono principi consolidati in giurisprudenza quelli per cui: (a) il valore del ristoro per la privazione della utilizzazione del bene comune e dei relativi profitti (i frutti civili) può essere calcolato, in difetto di altri più idonei criteri di valutazione, con riferimento ai prezzi di mercato per il corrispettivo del godimento dell'immobile correnti al tempo della divisione (cfr. Cass. civ., sez. II, 01 agosto 1990, n. 7716; sez. II, 05 aprile
2012, n. 5504), ossia del valore locativo dei beni detenuti da ciascun condividente. La determinazione del valore locativo dell'unità immobiliare in possesso della condividente, è stata stimata come di seguito dal Consulente tecnico d'ufficio (pagine 42 e 43 della relazione peritale del 12.01.2015): - €
989,12/anno per il fabbricato sito in LL NI e distinto al Foglio 24, part. 656 (ex mapp. 231, sub.1); - €145,76/anno per il fabbricato accessorio uso Pagliaio censito al Foglio 24, part. 656 (ex mapp. 230); Pertanto, il valore della quota spettante a ciascuna delle parti è il seguente:
• Per_3
[...] 1/3 € 21.783,47 • NT 1 1/3 € 21.783,47· 1/3 € 21.783,47
• Parte 1
VALORE TOTALE € 65.350,40 Richiamati i criteri di calcolo seguiti e svolti dal CTU siccome non contestati dalle parti, e per il dettaglio dei quali alla consulenza e successiva integrazione espressamente si rimanda, dovendo peraltro le stesse intendersi quivi integralmente richiamate e trascritte (cfr. pagine da 42 a 48 dell'elaborato peritale nonché Tabelle allegate alla relazione); considerato che: Parte 1 vanta diritti sugli immobili pari ad 1/3 e per € 21.783,47; - CP_1
-
ha l'uso esclusivo dei beni di cui al Foglio 24, part. 656, già 231 sub. 1 dal 1984, laddove[...]
l'uso esclusivo del fabbricato accessorio uso pagliaio risulta essere decorso dal 1982, e riassunto il tutto in una tabella esplicativa come segue: NT 1 dal 1984 al 2008 24 anni 1/3 spettante
IMPORTO LOCAZIONE € 55.952,40 (appartamento) NT 1 dal 1982 al 2008 26 anni 1/3 quota spettante IMPORTO LOCAZIONE € 9.398,00 (pagliaio) tali sono gli importi che la convenuta
NT 1, in indiscusso godimento esclusivo dei beni comuni, deve corrispondere a parte attrice per un importo complessivo di euro 21.783,47. Su tali importi non sono dovuti né interessi né rivalutazione in quanto: a. i frutti percepiti non sono idonei a fungere da beni capitali suscettibili a loro volta di produrre altri frutti civili o naturali (così, tra le altre, Cass. n°2453.1976; Cass.
n°2320.1987); b. l'obbligo di uno dei condividenti nell'ambito del rendiconto con gli altri, di restituire in tutto o in parte i frutti civili prodotti da un bene in comunione, integra ab origine un debito di valuta e pertanto, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, salva la prova del maggior danno" (così testualmente, tra le altre Cass. n°13595/1991, conformi Cass. n°1746/1966; Cass. n°1849/1967). 14. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene che la domanda di porle interamente a carico della convenuta NT_1 in ragione della condotta ostativa al raggiungimento di un accordo che essa avrebbe tenuto non possa essere accolta. Invero non appare palesarsi una sua contrarietà sull'an dividendum sit, ma soltanto sul quantum e quomodo dividendum sit ossia sulla esatta individuazione delle quote ad essa spettanti, ciò tanto in relazione ai beni ad essa donati con il contratto di mantenimento del 05.07.1984
quanto in riferimento al bene dalla stessa riacquistato con denaro dei genitori, giusto atto per NO
Per 4 del 20.11.1983. Poiché, pertanto, il presente giudizio si è reso necessario per dirimere le contestazioni tra le parti ed accertare l'esatta consistenza delle quote da assegnarsi ai condividenti nonché per la predisposizione di progetti divisionali idonei a soddisfare le relative spettanze;
attesa la reciproca soccombenza in ordine alle domande spiegate da tutte le parti del presente giudizio, le spese di giudizio non possono che essere integralmente compensate tra le parti. 14.1. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico dell'attrice Parte 1 e della convenuta NT 1 in solido nei rapporti con il CTU e restano a carico di ciascuna condividente in proporzione della quota di spettanza nei rapporti interni. Esclusa ogni imputazione di spesa a carico di in quanto estranee agli accertamenti eNT_3 e NT_2
alle operazioni divisionali".
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dei motivi e violazione dell'art. 342 cpc. Si richiama sul punto l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 cpc l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando però che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie, l'appello, come emerge dai sopra esposti motivi, contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
Ciò detto, il primo, il terzo quarto e d il quinto motivo dell'appello principale proposto contro la sentenza non definitiva vanno esaminati congiuntamente per essere tra di loro logicamente connessi.
Essi non meritano di essere accolti.
L'appellante sostiene l'erronea interpretazione della domanda giudiziale da parte del primo Giudice, avendo quest' ultimo qualificato come collazione l'azione proposta, in luogo di quella pure svolta di riduzione delle donazioni effettuate in vita da Persona 2 ; e ciò, avrebbe comportato la mancata applicazione del relativo regime giuridico in tema di prova ovvero quello riservato al legittimario leso che agisca in riduzione con il conseguente erroneo rigetto della domanda di simulazione quanto all'atto per notar Per 4 del 1982.
Orbene, la censura non merita di essere condivisa atteso che la qualificazione della domanda attorea in termini di collazione nessun pregiudizio ha potuto arrecare in ordine alle conseguenti domande di nullità e di simulazione svolte dalla CP 1 con riferimento al primo contratto di mantenimento assistenziale rogato il 29.10.1982 e relativo alla posizione di NT_1.
Tali domande, infatti, ed a prescindere dalla qualificazione della domanda fattane dal giudicante sono state comunque poste al suo vaglio e non risulta quindi in alcun modo fondata l' affermazione svolta dall'appellante secondo cui il giudice, dopo aver rigettato la domanda di nullità del vitalizio Per 4 dell'82 per la suddetta erronea interpretazione della domanda giudiziale, avrebbe completamente omesso di esaminare la coeva domanda di accertamento di simulazione relativa non tenendo conto di alcuno degli asseriti elementi probatori acquisiti al processo. Ciò in quanto, al contrario, (vedi infra in ordine al secondo motivo) il primo Giudice ha dato esaurientemente conto di aver preso in considerazioni entrambe le domande anzidette, rigettando le stesse sulla base del fatto che nessuna nullità per difetto di causa o stante la simulazione relativa fosse riscontrabile nell'atto di costituzione di vitalizio a rogito notaio Per 4 del 29.10.1982.
In particolare, il Giudicante è giunto a tale conclusione dopo avere analizzato tutto il bagaglio probatorio in atti senza operare alcuna limitazione probatoria;
sicché, il Tribunale non è incorso in alcun vizio di omessa pronuncia con riferimento alla domanda di accertamento della natura simulata degli atti di vitalizio atipico, in realtà dissimulanti donazioni in favore di NT 1.
In iure vanno poi svolte le seguenti considerazioni. E' stato ribadito dal Giudice di Legittimità che, effettivamente, il ricorso alle agevolazioni probatorie concesse ai terzi per l'accertamento della natura simulata di atti di alienazione, in quanto dissimulanti donazioni, sebbene non direttamente suscettibili di aggressione con l'azione di riduzione, ma anche al solo fine di determinare tramite la riunione fittizia, la esatta misura della quota di riserva, suscettibile di recupero anche attraverso la rimodulazione delle quote ab intestato ex art. 553
c.c. (cfr. Cass. n. 17856/2023), presuppone in ogni caso la spendita della qualità di legittimario e l'allegazione che l'accertamento è comunque funzionale all'integrazione della quota di riserva, mediante le molteplici modalità che la legge assicura a favore del legittimario.
Le considerazioni svolte in sentenza circa il fatto che il richiamo all'istituto della riduzione compiuto in citazione non fosse stato seguito da specifiche allegazioni in merito alla ricorrenza di una lesione della quota di riserva trovano, peraltro, conforto nella lettura delle allegazioni difensive di cui all'atto introduttivo, per come riprodotte dalle quali effettivamente si riscontra come il riferimento alla donazione fosse stato operato in vista della necessità di addivenire alla divisione e di dover in quella sede operarne la collazione. La Corte di Cassazione peraltro e di recente ha puntualizzato i caratteri differenziali tra l'azione di riduzione e la richiesta di collazione ribadendo che, in tema di azione di riduzione, non sussiste l'onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest'ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul "relictum", laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni (Cass. n. 17856 del 22/06/2023).
È stato, infatti, chiarito che, mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa, ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile.
Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile (Cass. n. 28196 del
10/12/2020; conf. Cass. n. 39368/2021).
Una volta, quindi, reputata ammissibile la proposizione di entrambe le domande, stanti le segnalate differenze ed i diversi vantaggi che ognuna delle due offre, resta però altrettanto confermato il principio che dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (cfr. ex multis Cass. n. 41132 del 21/12/2021).
Alla luce di quanto innanzi detto, risulta evidente la infondatezza del primo motivo di gravame, che va dunque rigettato sia pure con diversa motivazione.
Analizzando poi quanto esposto dall'appellante nel terzo motivo di gravame va rilevato come neppure questo colga nel segno.
L'appellante sostiene che la sentenza, in ordine al rigetto della domanda attorea spiegata nei confronti dei convenuti NT 2 e NT_3 sia nulla sia per violazione dell' art. 101 c.p.c.,
in quanto il primo Giudice avrebbe posto a base della sua decisione una questione sollevata di ufficio, senza la preventiva sottoposizione della stessa alle parti, sia perché non necessaria l' accettazione beneficiata da parte del legittimario, sia ancora per il sussistere della condizione dell'azione al momento della delibazione della sentenza ed infine per incostituzionalità dell' art. 564 c.c.
Orbene, in primo luogo occorre evidenziare come il primo Giudice abbia correttamente applicato quanto sancito dall' art. 564 c.c., perché, è noto, come in mancanza di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario il legittimario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che gli stessi siano stati fatti a persone chiamate come coeredi. Epperò, nel caso di specie Pt_1
[...] ha intrapreso l'azione nei confronti di NT 2 (nipote ex sore) e NT 3
(coniuge della nipote) entrambi non coeredi, bensì semplici donatari, senza aver pacificamente e preventivamente accettato con beneficio d' inventario, nonostante la presenza di beni relitti. Pertanto, in mancanza della condizione di ammissibilità, la relativa domanda è stata correttamente dichiarata inammissibile. L'art. 564 cod. civ., intitolato "Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione” al primo comma stabilisce che "Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può richiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto", mentre al secondo comma stabilisce che “In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazione o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”. Mentre il primo comma, indicando che il legittimario non può richiedere la riduzione delle donazioni e dei legati nei confronti di soggetti che non siano chiamati come coeredi ove non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, pone quest'ultima come vera e propria condizione che deve sussistere prima dell'esercizio dell'azione di riduzione, il secondo comma stabilisce solo che colui che esercita l'azione di riduzione di donazioni,
o disposizioni testamentarie, ove non ne sia dispensato, deve imputare le donazioni ed i legati in suo favore alla sua porzione legittima, imputazione che ben può avvenire anche in corso di giudizio, una volta che effettuata la riunione fittizia tra relictum al netto dei debiti e donatum, sia possibile stabilire la quota disponibile e quindi quella riservata agli eredi necessari, compresa quella sulla quale l'imputazione va compiuta, e la differente funzione dei due commi è confermata dalla relazione del
ON 19 all'art. 564 cod. civ. (cfr. in termini Cass. Civ. n. 8348/2025 30/03/2025).
Non spetta certamente al Giudice poi sollevare d'ufficio, e conseguentemente sottoporre alle parti,
l'assenza di una condizione di ammissibilità della domanda proposta perché invece, è onere della parte dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie per proporre la domanda giudiziale, e ciò antecedentemente l'instaurazione del relativo giudizio.
In terzo luogo, risulta irrilevante la circostanza che l'accettazione sia avvenuta successivamente e prodotta in comparsa conclusionale, dovendo la relativa condizione sussistere al momento della proposizione del giudizio che potrà proseguire sulla base della corretta e completa prospettazione dell'azione intrapresa e, quindi, una volta che si sia delineato definitivamente il quadro deliberandi allo spirare dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Va poi ricordato come il difetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la quale è condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione delle liberalità in favore di persone non chiamate alla successione come eredi, non è oggetto di un'eccezione in senso tecnico, sicché la mancanza di tale condizione, come per tutte le altre condizioni dell'azione, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello
(Cass. Civ. Sentenza n. 18068 del 19/10/2012 (Rv. 623898 -01).
Né può rilevare quanto sostenuto dall'appellante in ordine alla non necessaria accettazione con beneficio stante la supposta assenza al momento dell'azione di ogni bene relitto;
ciò in quanto è la stessa attrice (cfr pag 12 atto di citazione) a proclamarsi erede legittimaria lesa e non già erede totalmente pretermessa.
Ed allora, deve qui richiamarsi l'orientamento della Cassazione secondo cui solo "il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", agisce in qualità di terzo e non in veste di erede - condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione - e, come tale ed al pari dell'erede che proponga un'azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata. (cfr. Cass. Ordinanza n. 20971 del 22/08/2018 (Rv. 650027 -01).
Risulta poi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost.
La previsione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, come condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione soltanto nel caso in cui questa sia esercitata verso un terzo e non anche quando essa venga proposta contro un coerede, è dovuta anzitutto al fatto che l'esigenza, cui pure risponde la norma in parola, di mettere in grado il convenuto di conoscere l'entità dell'asse ereditario è avvertita nel primo caso molto più che nel secondo, presumendosi che il coerede abbia maggiori possibilità del terzo di accertarsi di tale entità con mezzi diversi da quello dell'accettazione del beneficiato (v. Cass. 9 luglio 1971, n. 2200 che ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 564 c.c., comma 1). A tanto deve aggiungersi che la norma è posta anche a tutela dei creditori del legittimario.
Inoltre, come può desumersi pure dalla stessa relazione al progetto definitivo del codice civile
(successioni, n. 87), non è illogica la richiesta di un'accettazione beneficiata dell'eredità nel solo caso in cui l'azione di riduzione sia intentata verso terzi e non anche quando si agisca nei confronti dei coeredi, posto che la disposizione in questione risponde anche alla ratio di evitare il contrasto logico insanabile tra la responsabilità ultra vires dell'erede per il pagamento dei debiti e dei legati e il suo obbligo di rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti dal defunto e, quindi, anche le donazioni e l'azione di riduzione della liberalità (v. Cass. 7 ottobre 2005, n. 19527). Infine,
l'accettazione con beneficio d'inventario è stata posta dal legislatore come condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione nei confronti dei non coeredi anche al fine di evitare che i creditori del de cuius possano soddisfare le loro pretese sui beni conseguiti dall'erede con l'azione di riduzione, ritenendo evidentemente lo stesso legislatore ingiustificato il sacrificio dei terzi in favore non dei legittimali ma dei creditori del defunto, i quali, infatti, ai sensi dell'art. 557 c.c., comma 3, non possono chiedere la riduzione né approfittarne, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.
Le considerazioni che precedono evidenziano, quindi, una adeguata giustificazione della norma di cui si discute (art. 564 c.c., comma 1) e una sostanziale diversità tra le due ipotesi disciplinate, il che esclude ogni irragionevolezza della disposizione e la disparità di trattamento di rilievo costituzionale;
né al riguardo è configurabile la lesione del diritto di difesa.
Neppure rilevano le circostanze del caso specifico messe in evidenza dall'appellante in ordine alla supposta irragionevolezza della norma in ordine al secondo capoverso del primo comma 2 che recita 66questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto" trattandosi di situazione che non riguarda il fatto di specie, non avendo Parte 1 accettato con beneficio di inventario per poi essere dichiarata decaduta nei casi previsti dalla legge.
Oltretutto i casi di decadenza presuppongono che un inventario vi sia stato e ciò proprio al fine conoscitivo per il non coerede di cui si è appena sopra dato conto. Infine, va rilevato che l'interpretazione della norma qui operata, oltre ad essere conforme ai principi costituzionali, risulta conforme non solo al criterio letterale ma anche al criterio teleologico, tenuto conto degli scopi ragionevolmente perseguiti e perseguibili dal legislatore e già evidenziati. Né può ritenersi presente alcuna disparità di trattamento tra l'erede che abbia accettato puramente e semplicemente, sia pure a seguito della mancata redazione dell'inventario qualora nel possesso dei beni, e l'erede che abbia accettato con beneficio e che ne sia poi decaduto e ciò anche in questo caso in quanto la ratio è pur sempre quella di mettere in grado il terzo convenuto con l'azione di riduzione di conoscere l'asse ereditario e che viene raggiunta proprio con la redazione dell'inventario, esigenza maggiormente avvertita dal legislatore rispetto al coerede che ha maggiori mezzi per arrivare a tale conoscenza
(vedi supra).
Anche il terzo motivo dell'appello principale dunque deve essere respinto.
Con il quarto motivo Parte 1 rileva che il giudice avrebbe dovuto respingere invece che dichiarare assorbita la domanda riconvenzionale svolta dai donatari CP 3Parte 2 e
[...] .
Orbene e contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il Giudicante, a fronte del rigetto della domanda di riduzione per inammissibilità della stessa, ha ritenuto assorbita la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti ritenendo che questi non avrebbero avuto interesse alcuno ad ottenere la pronuncia acquisitiva del proprio diritto una volta che era stato confermato il titolo donativo del diritto;
del resto, in sede di gravame ed a maggior ragione nessuna legittimazione può ravvisarsi in capo alla CP 1 circa la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dai donatari atteso che questi erano i soli che in astratto avrebbero potuto dolersi della pronuncia di assorbimento.
Nel quinto motivo di gravame l'appellante ritiene provato sia pure presuntivamente il prelievo diretto di NT 1 dai conti bancari e postali degli ascendenti. Orbene, alcun elemento probatorio è emerso al riguardo nel corso del giudizio.
In particolare, dalle risultanze istruttorie non risulta alcuna prova con riferimento a somme asportate dai conti bancari/postali all'ordine degli ascendenti ON 2 e ON 3 né vi è prova alcuna di prelievi diretti di somme di denaro da parte di NT 1 . L'unico documento esistente
è quello relativo all'esistenza di buoni postali emessi e poi rimborsati, rispetto ai quali nessuna legittimazione comunque ha l'attrice a chiederne la riduzione.
Pertanto il primo Giudice ha correttamente ritenuto tale domanda non meritevole di accoglimento, in quanto non sufficientemente provata (pag. 14 della sentenza).
Su tale questione, occorre rilevare che durante lo svolgimento del giudizio di primo grado, con ordinanza del 6.12.2013 il Tribunale ha ordinato a NT_4 di esibire in giudizio l'estratto di eventuali conti correnti, libretti di deposito, titoli postali, intestati ad Persona 2 a Persona 3 nonché, visto l'art. 213 c.p.c. ha richiesto all'I.N.P.S. di Frosinone informativa dettagliata circa i trattamenti pensionistici fruiti dai predetti al fine di valutare la domanda avanzata dall' CP_1
Ebbene, dalla documentazione in atti è emerso chiaramente quanto indicato in sentenza del giudice di prime cure, ovvero che: Persona 2 fosse titolare di una pensione erogatagli dall'INAIL, dal
01.11.1988 al 01.09.2000; (...) tanto ON 2 quanto ON 3 erano titolari di trattamento previdenziale erogato dall'INPS come risulta da prospetto riassuntivo del 22.01.2014; in particolare però risulta che i relativi emolumenti sono stati corrisposti all CP 1 dal gennaio 1982 al dicembre
2007 (egli è deceduto poi il 10.12.2007); a ON 3 gli emolumenti previdenziali sono stati corrisposti dal gennaio 1982 al marzo 2008 (ella è deceduta il 08.03.2008); non risulta che i coniugi fossero intestatari di libretti o conti correnti postali alla data di apertura della successione, ma solo di otto buoni postali, come da elenco allegato alla comunicazione [...]
CP_4 del 06.06.2008 dal n. 62 al n. 69, cointestati con la convenuta NT 1. Tuttavia non risulta che essi siano stati rimborsati alla data dell'apertura delle successioni. Trattasi segnatamente dei seguenti buoni postali: serie AD n. 612 taglio £500.000 del 17.10.1990 - FI MI/FI NA;
O
serie AD n. 615 taglio £500.000 del 18.10.1990 - FI MI/FI NA;
O O serie AD n. 614 taglio £ 500.000 del 19. 10.1990 - FI MI/FI NA;
0 serie A2 n.1505654 taglio € 500,00 del 13.06.2001- Parte 7 O serie A2 n.1505655 taglio € 500,00 del 13.06.2001– Parte 7 O serie A2 n.1505656 taglio € 500,00 del 13.06.200 1-0 Parte 7 O serie A2 n.1505657 taglio €500,00 del 13.06.2001— Parte_7 0 serie A2 n.1 505858 taglio € 500,00 del 13.06.2001– Parte 7
Sicché non vi è alcuna prova di quanto dedotto da Parte 1 la quale lamenta che sarebbero stati sottratti ed utilizzati delle somme senza o oltre il consenso dei genitori.
Come già evidenziato dal Tribunale è la “data in cui risulterebbe essere stato emesso l'ultimo assegno, le cui coordinate sono specificamente individuate nella schermata riprodotta dall'ente; dopo tale data, non v'è prova che altri importi, sebbene stimati dall'ente, siano stati corrisposti, non essendovi alcun riferimento ad assegni effettivamente emessi;
né vengono indicati gli estremi dei conti correnti sui quali le somme sarebbero state accreditate in seguito". Infatti stando alla documentazione INAIL, a decorrere dal 1.10.2000 non risultano corrisposti gli importi indicati dal prospetto versato in atti, posto che sotto la dicitura "modalità forma di pagamento" risulta la voce assegno sconosciuto e sotto la voce "coordinate" non vi è alcuna indicazione.
Pertanto, dopo detta data non vi sarebbe alcuna prova che altri importi siano stati effettivamente corrisposti. Non emerge poi alcun ulteriore dato, oltre a quanto già affermato nella sentenza di primo grado, e, soprattutto, non risulta alcuna prova circa quanto dedotto da Parte 1 in ordine a presunti ripetuti prelievi di somme da parte dei convenuti;
né tantomeno risulta che tali eventuali somme non siano state destinate a soddisfare le esigenze dei genitori.
Condivisibilmente il giudice di primo grado ha dunque affermato che: "nessuna prova è stata fornita dall'attrice circa i ripetuti prelevamenti di somme che sarebbero stati eseguiti dai convenuti, né invero delle giacenze sui conti che sarebbero attualmente presenti e rispetto alle quali insta per la ripartizione. Né prova viene fornita in ordine alla circostanza che le somme eventualmente prelevate non siano state destinate a soddisfare le esigenze dei genitori stessi, tanto più che la stessa attrice espone che la sorella CP_1 non ha mai lavorato ed era ella stessa mantenuta dai genitori". Alla luce di quanto innanzi detto, risulta evidente la infondatezza del motivo di gravame proposto che va pertanto rigettato.
Venendo ora al secondo motivo di appello va detto che neppure questo coglie nel segno.
Il giudice di prime cure ha correttamente ed adeguatamente esaminato le prestazioni a carico di ciascuna parte, giungendo alla conclusione anche in considerazione della ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza del vitaliziato e sulle prestazioni assunte dalla vitalizzante NT_1
e di fatto eseguite, che ben poteva ravvisarsi l'elemento dell'alea, costituito dall'impossibilità di prevedere in anticipo quali fossero i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro con la stipulazione dell'atto. In iure va precisato come la Corte di Cassazione, in materia di contratto atipico di mantenimento, abbia stabilito i criteri utili alla individuazione dell'alea e, di conseguenza, alla conferma di validità di simili contratti statuendo che qualora esso sia stipulato da persona in condizioni di vita precarie è necessario che "l'oggettiva precarietà delle condizioni di salute del vitaliziato non sia tale da farne prevedere il decesso a distanza di pochi mesi;
che l'età del vitaliziato non sia talmente avanzata da autorizzare la fondata previsione della sua morte nel volgere di pochi mesi;
che il vitalizio sia rappresentato solo da prestazioni assistenziali ("assistenza di ogni genere, anche in caso di ogni e qualsiasi infermità”) che, al di là della convenzionale quantificazione fattane nel contratto agli effetti fiscali, non siano suscettibili di predeterminazione in un ammontare certo, ma siano variabili, giorno per giorno, secondo i bisogni del beneficiario" (Cass., Sez. II, n. 15848/2011).
Sicché del tutto ultronee si rivelano le argomentazioni di parte appellante riguardanti essenzialmente il mancato accertamento del valore effettivo dell'immobile oggetto di cessione sulla base della asserita non corrispondenza dello stesso, rispetto al valore indicato nell'atto.
Invero ed in relazione a tale aspetto, considerata la aleatorietà che caratterizza l'atto di vitalizio nonché la evidenziata e non contestata presenza delle prestazioni di assistenza nei confronti dei vitalizianti Persona 2 e ON 3 da parte della vitaliziata CP_1 , ben emerge la irrilevanza dell'accertamento richiesto quale oggetto della censura spiegata, dal momento che, a prescindere dalla non congruità del valore dell'immobile trasferito, in ogni caso ed anche in ipotesi di accertamento di un maggiore valore dell'immobile oggetto del vitalizio, la evidenziata ed acclarata aleatorietà della controprestazione, quale insita nella natura stessa dell'atto impugnato, non avrebbe comunque consentito di ravvisarne per ciò solo profili di invalidità.
Detto ciò, la presenza comunque della controprestazione, data dall'assistenza effettivamente prestata dalla vitaliziata, peraltro già anche esistente al momento della stipula dell'atto e neanche contestata dall'appellante Parte 1 non avrebbe consentito di configurare alcuna simulazione.
L'ipotesi di simulazione in presenza di un contratto di vitalizio ritenuto del tutto valido attesa la sussistenza dell'alea insita nell'incertezza del rapporto tra bene trasferito e controprestazione ricevuta, avrebbe potuto configurarsi in caso di allegazione e prova della consapevole e voluta assenza di prestazione alcuna da parte della vitaliziata, assenza dunque che avrebbe dovuto essere quantomeno allegata e provata da parte dell'attore, atteso che lo spirito di liberalità che caratterizza la donazione, atto questo che sarebbe stato dissimulato con l'atto di vitalizio posto in essere, non risulta conciliabile con l'assistenza che i vitaliziati prestano. Ciò posto, ed in definitiva, la eventuale mancata corrispondenza tra il valore commerciale reale degli immobili e quello indicato negli atti di cessione, non costituisce circostanza in sé sola sintomatica della simulazione, perché la controprestazione è variabile per l'aleatorietà insita nel contratto e, dunque, non può presumersi che si tratti di un contratto simulato, in realtà dissimulante una donazione. Né sono dirimenti gli altri elementi addotti dall'appellante come sintomatici a suo dire dell'accordo simulatorio.
La prova orale espletata ha dimostrato invero l'inequivoca assistenza materiale e morale dei genitori da parte della figlia convivente;
irrilevante si profila al fine voluto dall'appellante il dato che CP_1 non percepisse reddito, che fosse la figlia dei vitaliziati e che non avesse ottenuto il possesso dei terreni oggetto di vitalizio. È infatti stato provato attraverso le testimonianze rese che CP 1 assistette i genitori continuativamente attendendo alla cura della casa e sostenendoli non soltanto materialmente con la propria costante presenza ma soprattutto moralmente e ciò a maggior ragione essendone la figlia convivente;
il vitalizio era rappresentato non solo, come affermato semplicisticamente nell'atto d'appello dai costi per ospitalità, vitto e abbigliamento ma, in via principale, da prestazioni assistenziali di ogni genere, anche in caso di ogni e qualsiasi infermità che, aldilà della convenzionale quantificazione fattane nel contratto agli effetti fiscali, non erano suscettibili di predeterminazione in un ammontare certo, ma erano variabili, giorno per giorno, secondo i bisogni del beneficiano.
Il fatto che i genitori abbiano continuato a lavorare i terreni non può di per sé provare l'intento simulatorio anche perché non si vede la rilevanza a tal fine della diversità del titolo traslativo
(donazione invece che vitalizio). Neppure il dato della presenza dei testimoni in sede di stesura del rogito vale a far presumere che l'intento fosse quello di donare visto che è prassi diffusa in sede di stipula notarile, a prescindere dalla natura dell'atto, quella di prevedere la presenza dei testimoni.
In definitiva, come è emerso nel corso del giudizio, può certamente ravvisarsi nel caso di specie l'elemento dell'alea (elemento causale), essendo possibile, lecito, determinato o determinabile l'oggetto del contratto di vitalizio;
di contro, non è risultata provata in alcun modo la simulazione relativa dello stesso. Oltretutto è emerso il notevole lasso di tempo trascorso tra la data dell'atto
Per 4 redatto il 1982 allorquando i coniugi CP 5 erano in buona salute e le date di decesso dei due ascendenti (10 dicembre 2007 e 8 marzo 2008), ossia oltre venticinque anni.
D'altro canto, a rafforzare la circostanza della causa aleatoria e dell'intenzione delle parti di concludere il vitalizio e così anche quella della effettiva continuità dell' assistenza, sia morale che materiale prestata da NT 1 nei confronti dei genitori, vi è il fatto che l' altra figlia Pt_1
[...] non ha mai assistito gli stessi, né ha provveduto ai loro bisogni, aumentati negli anni della
,
malattia, sussistendo cattivi rapporti, in particolare con riferimento al di lei marito. Ciò emerge anche dalle dichiarazioni testimoniali rese;
il teste dott. Tes 1 (medico dei coniugi CP_1 ha dichiarato che fino a pochi anni prima della morte dei pazienti questi non sapeva neppure che Parte 1
che pure conosceva di vista fosse figlia loro.. "non l'avevo mai incontrata in casa di Persona 2 La teste Tes 5 ha riferito: "so che c' erano stati screzi tra ON 2 e la figlia Pt 1, ricordo solo che non ho mai visto l'attrice in casa del padre;
il teste di parte attrice Testimone 4 ha dichiarato "..credo che i coniugi CP 5 non potessero vedere suo marito (con riferimento al marito di Parte 1 ); l'altro teste di parte attrice ON 8 ha riferito che Persona 2 e il genero Per 20 (marito di Pt 1) non avevano buoni rapporti”.
Orbene, alla luce di tali elementi di prova, può ritenersi provato quanto affermato dal giudicante ovvero che i coniugi ON_7 necessitavano di assistenza che veniva prestata dalla figlia CP 1
[...] realizzando così quella funzione economico-sociale di scambio che contraddistingue l' ipotesi di contratto atipico di mantenimento. Allo stesso tempo, la figlia offriva un supporto concreto alle esigenze dei genitori in punto di assistenza, di cura della persona, di aiuto nel lavoro dei campi, nelle faccende domestiche, anche se non li sosteneva economicamente ed alla data della stipulazione negoziale vi era certamente obiettiva incertezza in ordine alla durata dell' obbligazione di assistenza assunta dalla convenuta in rapporto tanto al controvalore della controprestazione costituita dalla cessione dei diritti immobiliari, quanto in relazione alla durata dell' obbligazione rapportata allo stato di salute e alle concrete prospettive di vita dei due beneficiari.
Alla luce di quanto innanzi detto, risulta evidente la piena infondatezza del motivo di gravame, che va allora definitivamente rigettato e così l'intero appello principale.
Venendo ora ad esaminare il primo motivo di appello incidentale avverso la sentenza non definitiva vanno svolte le seguenti considerazioni.
In realtà nel primo motivo non si esprimono in modo chiaro le ragioni per le quali la motivazione del primo giudice dovrebbe dirsi fallace.
Egli non ha ravvisato la sussistenza della causa giustificatrice del secondo vitalizio stipulato dai coniugi CP 5 con la figlia CP 1 a distanza di soli due anni atteso che dichiaratamente, il fondamento giustificativo della seconda attribuzione patrimoniale non poteva rinvenirsi in una nuova e diversa pattuizione circa gli obblighi di assistenza nei confronti del vitaliziato, né invero in una modificazione della situazione che si era nel frattempo determinata, giacché non risulta né dal tenore dei contratto né invero dall'istruttoria orale svolta in corso di causa che alla data del 05.07.1984
(secondo vitalizio) fosse insorta in capo ai disponenti alcuna nuova invalidità o patologia che ne avesse compromesso le abilità o che avessero reso più gravoso il carico assistenziale richiesto alla convenuta vitaliziante.
Orbene, posto che come si è rilevato, la connotazione di aleatorietà del contratto di vitalizio alimentare involge, oltre all'elemento della durata della prestazione assistenziale, che non è prevedibile, costituendo la morte del vitaliziato un evento incertus quando, anche quello della obiettiva consistenza della prestazione che il vitaliziante è tenuto ad eseguire e che è suscettibile di modificarsi nel tempo, in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili tra cui quelli inerenti alle condizioni di salute del beneficiato, deve ritenersi del tutto condivisibile il ragionamento del primo giudice che ha ritenuto che tale aleatorietà qualificava il rapporto in contestazione fin dal momento della sua nascita, nel 1982, il quale rapporto prevedeva l'obbligo di vitto, alloggio, vestiario, assistenza medica, farmaceutica e funeraria, oltre che un generico impegno di assistenza con riferimento a qualsiasi bisogno dei vitaliziati.
Da ciò deriva che ogni eventuale sviluppo in senso peggiorativo delle condizioni di salute dei vitaliziati del quale peraltro non si dà neppure atto fosse già ricompreso nella prestazione originaria, posto che come affermato dalla giurisprudenza di legittimità il trasferimento di un altro bene, con un contratto cosi detto di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa perché in tal modo l'ulteriore attribuzione patrimoniale rispetto alla precedente con identico contratto elimina il rischio connaturale a questo di sproporzione tra le due prestazioni;
sicché, non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità (Cass. civ., sez. II, 22/04/2016, n.
8209). Né vale a scalfire detto ragionamento il fatto che non vi era stato alcun peggioramento delle condizioni di salute dei vitaliziati perché ciò avvalora oltremodo il ragionamento che ha portato il giudicante a ravvisare nel detto contratto intimamente connesso al primo l'assenza di causa tipica del vitalizio assistenziale. Il primo motivo di appello incidentale dunque non coglie nel segno.
Neppure il secondo motivo, tuttavia, merita positivo scrutinio.
Il Giudice ha evidenziato le ragioni per le quali l'atto di compravendita del 20.11.1983 a rogito notaio
Per 4 (rep. 75021-racc. 4243) trascritto il 23.11.1983 al nr. 1495 r.p. costituisse atto di donazione indiretta del terreno seminativo arborato olivato in LL NI in NCT Fg. 24 part. 329. Tale assunto è stato sostenuto attraverso la constatazione che era emerso come dato incontestato che CP 1 non aveva alcuna possibilità di pagare con danari propri il terreno acquistato dall'ex coniuge non avendo mai svolto alcuna attività lavorativa per conto di terzi, mentre invece era possibile presumere che il prezzo fosse stato pagato direttamente dai di lei genitori con i quali oramai ella conviveva e che in rapida successione temporale ( un anno dopo l'altro a partire dal 1982 e fino al
1984) avevano già effettuato nei suoi confronti atti accrescitivi, così evidenziando la loro volontà di sostenerla economicamente sia pure, quanto al primo atto di natura vitalizia come si è visto, in chiave corrispettiva rispetto ad un'assistenza materiale e morale già in corso.
Ebbene rispetto a quanto ritenuto dal giudicante l'appellante incidentale non è stata in grado di muove censure specifiche ma solo contestazioni generiche alla motivazione resa sul punto, ciò che determina la reiezione del motivo di appello spiegato.
Parte 1Va rigettata l'eccezione di inammissibilità proposta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. da in ordine all'appello proposto da NT 1 avverso la sentenza definitiva. Tale pronuncia di inammissibilità, nella versione vigente ratione temporis, deriva da una valutazione ictu oculi di infondatezza ed ha, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata (cfr. Cass. 6 sez. ord. 37272 del 29.11.2021). Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (così Cass., SS.UU., 02.02.2016, n. 1914; App. Roma 23.01.2013; Trib. Milano
16.09.2016, n. 10176). Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi descritta dalla norma, poiché i motivi di appello e le censure alla sentenza impugnata meritano una più approfondita disamina, incompatibile con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
Venendo ora al primo motivo proposto da NT 1 avverso la sentenza definitiva vanno svolte le seguenti argomentazioni.
Con esso l'appellante contesta l'erronea determinazione del valore dei beni oggetto di divisione.
CP_17 il CTU ha, con motivazione coerente e completa stimato il valore dei beni sia con riferimento al dì delle aperte successioni sia guardando all'attualità. Il giudice, infatti, con ordinanza coeva alla prima sentenza non definitiva chiedeva al CTU di stimare i beni anche con riferimento ai giorni di apertura delle rispettive successioni e di elaborare poi, per ciascuna di esse, degli schemi divisori.
Il richiamo poi alla CTP prodotta da NT 1 , con riferimento al primo elaborato peritale
Per 11 14.01.2015, è irrilevante in quanto detto elaborato ed i valori dei relativi cespiti sono stati fatti propri dal Giudice nella sentenza non definitiva n. 321/18, mai impugnata sul punto, e perciò solo cristallizzatisi. A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che il Giudice di primo grado, condivisibilmente, ha aderito alle risultanze della CTU espletata.
Sebbene le conclusioni del consulente tecnico non vincolino il giudice, che resta libero di valutarle nell'ambito del suo potere discrezionale, tuttavia esse assumono un ruolo determinante quando il giudice non possiede le competenze tecniche necessarie per decidere autonomamente. Pertanto, il
Tribunale ha fatto ricorso alla CTU ed aderito alle sue conclusioni, vertendosi, nel caso di specie, su una questione che necessitava di specifiche competenze tecniche che richiedevano al giudice di avvalersi di un ausiliario al fine di stimare il valore dei beni ereditari. Infatti, come chiarito dalla
Suprema Corte di Cassazione la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo lo scopo di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (cf. Cass., sezione I, sentenza 5 giugno 2015 n.
13520).
Seppur le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice egli può legittimamente disattenderle solo attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cass., sezione I, sentenza 3 marzo 2011 n. 5148).
Elementi evidentemente non riscontrati nel caso di specie, posto che come in precedenza evidenziato, la CTU espletata è stata coerente oltre che completa in ordine alla stima dei valori dei beni sia con riferimento al dì delle aperte successioni sia con riferimento all'attualità.
Con il secondo motivo di appello NT 1 ritiene che il Tribunale frusinate avrebbe, con riferimento alla successione del de cuius Persona 2 errato "nella parte in cui alla somma dovuta
,
a titolo di conguaglio ha aggiunto il calcolo degli interessi, facendoli decorrere dalla morte del de cuius". Ebbene, il motivo non merita di essere condiviso.
Il sistema dei prelevamenti compensativi, anche ove attuati a mezzo conguagli, tende ad assicurare la parità di trattamento tra coeredi con la conseguenza che il calcolo di accessori è fatta dal dì di apertura della successione a differenza che nelle mere operazioni divisionali.
Secondo la Cassazione infatti "nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico;
ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento." Sentenza n. 25646 del 23/10/2008 (Rv.
605509 01) Ordinanza n. 9177 del 12/04/2018 (Rv. 648226 -01). Ed ancora "In tema di collazione
per imputazione, l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non è regolata dalle norme sulla divisione (in particolare sui conguagli divisionali), ma da quelle dettate espressamente per la collazione, con la conseguenza che il debito relativo all'eccedenza (da qualificarsi di valuta, in quanto avente ad oggetto originario, non i beni, ma il loro equivalente pecuniario) va determinato, ai sensi dell'art. 747 c.c., con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione, dal quale decorrono gli interessi, senza che occorra apposita domanda di parte." (Cass. Sentenza n. 17755 del 21/06/2023 (Rv. 668352-01).
Pertanto, il CTU ha operato correttamente il calcolo nella parte in cui alla somma dovuta a titolo di conguaglio ha aggiunto il calcolo degli interessi, facendoli decorrere dalla morte del de cuius.
Conseguente il Giudice di prime cure, condivisibilmente ha fatte proprie le considerazioni del CTU, allineandosi ai pronuncianti della Suprema Corte in materia. Sicché e conclusivamente non ha pregio la doglianza avanzata da parte appellante. Venendo poi al terzo motivo dell'appello proposto da NT_1 va detto che parte appellante
ON 3 della lamenta l'errata condanna al pagamento del conguaglio in favore degli eredi di somma di euro 59.740,76 oltre interessi dalla sentenza al saldo.
In verità, tale somma è correlata al conguaglio di euro 118.647,74 relativo alla successione di Per_2
[...] Successione in base alla quale, come chiaramente emerge dalla integrazione della CTU del
14.01.2020, sono stati assegnati a ON 3 il lotto 1, ad Parte 1 il lotto 2 e il lotto n. 3 ad
NT 1. Dal prospetto della CTU emerge che NT 1 deve corrispondere a titolo di conguaglio la somma di euro 118.647,74, mentre sia Parte 1 che ON 3 devono ricevere rispettivamente i seguenti importi a titolo di conguaglio: euro 69.068,27 ed euro 59.740,76.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che, della quota da corrispondere da
NT 1, pari ad euro 118.647,74, dovranno essere versate le seguenti somme: euro 69.068,27 ad Parte 1 ed euro 59.740,57 - ovvero la quota della eredità di Persona 2 spettante alla coniuge ON_3 che nel frattempo è deceduta-agli eredi di quest'ultima. Poiché eredi di Per 3
[...] sono le figlie NT 1 ed Parte 1 NT_1 dovrà corrispondere alla و
germana, in aggiunta alla somma di euro 69.068,27 quota iniziale spettantele, una parte della quota, nello specifico ½ della quota di euro 59.740,57, che inizialmente spettava a ON 3 in virtù della successione del coniuge Persona 2 Conseguentemente, circa la censura della NT_1 relativa alla quota di conguaglio dovuta di cui all'importo di euro 59.740,57, una parte - ossia euro
29,870,285 (59.740,57:2= 29,870,285) dovrà essere corrisposta alla germana Parte 1 e l'altra metà spetta invero all'appellante, in qualità di erede di ON_3 per complessivi € 98.968.
Infine, venendo alla trattazione del quarto motivo di appello proposto da NT_1 si ritiene che esso meriti accoglimento.
L'appellante censura la sentenza definitiva del Tribunale di Frosinone circa la condanna al pagamento dell'indennizzo per il mancato godimento dei beni comuni per un importo di euro 21.783,47. Infatti, si lamenta l'erroneo calcolo delle rendite posto che le stesse andrebbero calcolate dal giorno di apertura della successione e non dalla stipula dell'atto di cessione, così come indicato dal CTU e recepito dal giudice.
Sicchè erroneamente il giudice ha fatto proprie le risultanze della CTU, nello specifico i calcoli effettuati dal consulente Per 11 nella relazione del 12.01.2015, calcoli che afferiscono al periodo che va dalla data della stipula dell'atto di cessione dei beni, ossia (1982 e 1984) sino all'apertura della successione (2007/2008). Invece, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, il calcolo andava effettuato a decorrere dall'apertura della successione, ovvero dal 2007/2008.
Come esplicitato dalla Suprema Corte, "All'attore in riduzione che sia reintegrato nella quota di legittima in natura - com'è necessario, salve le eccezioni ex art. 560, commi 2 e 3, c.c. - spettano "pro quota" i frutti dei beni ereditari dall'apertura della successione, dovendo inoltre il giudice disporre in capo a lui la trascrizione immobiliare della quota di comproprietà sui beni stessi, adeguatamente individuati". (Cass., sez. II, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24755).
Sicché la somma va rideterminata a partire dall'apertura della successione. Nella CTU del 2015 sono riportate le tabelle di calcolo delle rendite che il ctu calcola dal 1982-1984 fino all'apertura successione.
Quanto alla capitalizzazione composta delle rendite del “Fabbricato foglio 24 p.lla 656” già 231/1, rilevano le seguenti somme euro 3.439,05 (anno 2007) + 3.542,22 (anno 2008) = 6.981,27;
Quanto alla capitalizzazione composta delle rendite del “Corpo accessorio uso Pagliaio", rilevano le seguenti somme: euro 558,74 (anno 2007) +575,50 (anno 2008) =1.134,24. Sommando i due importi abbiamo € 8.115,51 di cui un 1/3 spetta a Parte 1 ovvero euro 2.705,17.
Applicando la rendita del 2008 e fino al 2020 (sentenza definitiva del 22.12.2020) ritenuto che non vi siano stati in tale lasso temporale scostamenti tali da implicare una sensibile variazione dei valori anche alla luce della notoria stasi del mercato immobiliare) si avrà la somma complessiva di
€16.470,88 [(3542,22+575,50): 3 X 12 (anni)] su cui decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite dovendosi, nei rapporti tra le CP_1 riformulare le spese di entrambi i gradi del giudizio va rilevato in iure come: “In tema di regolamento delle spese di lite nel giudizio d'appello, il principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, non risulta violato nel caso in cui il giudice di secondo grado confermi espressamente, per le parti non riformate, la sentenza di primo grado, così recependo il pregresso regime delle spese di lite sulla base di una complessiva riconsiderazione, seppure implicita, riguardante entrambi i gradi, dell'esito della lite (Cass. Sentenza
n. 23634 del 06/11/2009). Ed ancora che: "In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite
(Cass Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015 (Rv. 636950-01). Orbene, reputa la Corte che l'esito complessivo del giudizio che ha visto riconoscersi a Parte 1 un importo sensibilmente inferiore rispetto a quanto accertato dal primo giudice ed alla luce del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 321/2018 le spese vanno integralmente compensate tra le due parti;
nei confronti degli appellati NT_2 e
NT_3 le spese del grado saranno poste per l'intero a carico di Parte 1 Esse,
•
sono liquidate per l'intero in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14
- così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore della causa fino ad € 26.000 per il primo grado con compensi medi per tutte le fasi e, per quello d'appello, applicando i medi per le fasi introduttiva e di studio e minimi per quelle istruttoria/trattazione e decisionale, attesa la ridotta attività espletata e la modalità semplificata della decisione, il tutto oltre spese generali
(15%), iva e cpa come per legge.
Infine, poiché le impugnazioni sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 a carico sia dell'appellante principale Parte 1 che dell'appellante incidentale
NT 1.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 e sull'appello incidentale proposto da NT 1 avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Frosinone
n.321/2018, pubblicata il 05/04/2018 nonché sull'appello proposto da NT_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Frosinone, n. 906/2020, pubblicata il 22/12/2020 così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte 1 rigetta l'appello incidentale proposto da NT_1 ; accoglie parzialmente l'appello proposto da NT 1 avverso la sentenza definitiva del
Tribunale di Frosinone, n. 906/2020, pubblicata il 22/12/2020 che per il resto conferma ed in riforma parziale della sentenza definitiva impugnata, condanna NT_1 a corrispondere ad Pt 1
,[...] a titolo di conguaglio, la somma complessiva di euro 98.938,55 (ovvero €69.068,27 + (½ di
€59.740,76) = €29,870,285) oltre interessi legali sino al saldo;
in riforma della sentenza definitiva impugnata, condanna NT_1 a corrispondere ad Pt 1
[...] la somma di € €16.470,88 quale indennizzo per il mancato godimento dei beni comuni;
compensa integralmente le spese del grado tra Parte 1 e NT_1 ; condanna Parte 1 a rifondere in favore di NT_2 e NT 3 le spese del presente grado, liquidate in complessivi €8.469 (valore indeterminabile-complessità bassa) per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n.115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale Parte 1 e dell'appellante incidentale NT_1 , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 16.09.2025
Il presidente Il consigliere estensore
-Domenica Capezzera-
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