Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3216 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BERARDI FRANCESCA c/o il cui studio in VIA BARLETTA 29 87065 CORIGLIANO CALABRO, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto in PIAZZA LORETO 22/A 87100 COSENZA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento viceversa negata dal dott. nella pregressa fase processuale;
richiedeva, Persona_1 conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del etto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti (Proc.
3638/23 RG) alla odierna udienza la causa, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione previo deposito di note da parte del ricorrente che insisteva per il rinnovo della CTU.
Parte resistente, parimenti, procedeva al deposito di note ripotandosi agli atti.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 18.07.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 26.07.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 29.07.2024.
Il verbale di visita risulta gravato nel termine semestrale atteso che la visita presso la competente
Commissione Medica è stata espletata in data 27.07.2023 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo è stato iscritto il 14.10.2023.
2. L'opposizione deve ritenersi inammissibile.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 3638/23, riconoscersi l'indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003). E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive
(Cassazione, 5783/2003).
3. Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba essergli riconosciuto il beneficio.
A tal proposito non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal Consulente Tecnico;
ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò emerge dal proposto ricorso atteso che parte ricorrente, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento della prestazione reclamata, si limita soltanto a riferire che l'elaborato “ . . . contiene inesattezze e manchevolezze per come rappresentato per come appresso” aggiungendo che il sig. è affetto da una serie di patologie che vengono indicate e che Pt_1
“nell'elaborato non era stata valutata correttamente l'ampia e coerente documentazione medica a mezzo della quale si rende evidente che, specialmente a causa della compromissione del il sig. è evidente Pt_1 non è in grado di svolgere le proprie attività quotidiane”; l'istante, poi, rileva che il beneficio debba essergli accordato dalla data della domanda in via amministrativa sottolineando - per come peraltro già genericamente sottolineato in sede di osservazioni – come il ctu abbia “potuto sconfessare le evidenze della certificazione medica prodotta valutando come fondante unicamente l'esame da lui condotto in sede di visita peritale” (pag. 2 ricorso).
A ben vedere, la Parte non indica in ricorso, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati - se ve ne sono stati - gli errori di metodo, di omissione di taluna patologia e/o altro compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto insoddisfacente il lavoro svolto dal dott. né, ancor prima e tenuto conto della documentazione versata in atti, ha avuto modo di Per_1 chiarire e precisare se e quale patologia - e sulla scorta di quale certificazione e/o esame strumentale - il ctu abbia sottovalutato e/o sottostimato.
Da ciò non può che discendere la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.
4. Con separato provvedimento si procederà alla omologa del requisito sanitario secondo le risultanze dell'elaborato formato nella pregressa fase processuale dal dott. , condivisibile ed Persona_1 immune da vizi.
5. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig. Parte_1
CP_ con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 3638/23) e sulla domanda da questo proposta nei confronti dell' ,
in p.l.r.p.t., così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 19 Febbraio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo