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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1009/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 28/12/2023 da nei confronti di , avverso la sentenza del 28/06/2023 n° Parte_1 CP_1
2260/2023 del Tribunale di Lecce così provvede:
ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto della inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione inerenti agli anni 1993, 1995, 1996 e 2000, ricadenti sotto la disciplina dell'art. 8 L. 155/1981, e per l'effetto condanna l al pagamento CP_1
delle relative differenze pensionistiche, da calcolarsi tenendo conto per l'anno 1993 di una retribuzione pensionabile, comprensiva di extramensili, pari ad € 5.213,00; per l'anno 1995 di una retribuzione pensionabile pari ad € 1.016,00; per l'anno 1996 di una retribuzione pensionabile pari ad € 4.470,40 e per l'anno 2000 di una retribuzione pensionabile pari ad € 3.557,34, il tutto limitatamente ai ratei maturati a decorrere dal
3.1.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
spese compensate.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/12/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 28/12/2023 da nei confronti di , avverso la sentenza del 28/06/2023 n° Parte_1 CP_1
2260/2023 del Tribunale di Lecce così provvede:
ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto della inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione inerenti agli anni 1993, 1995, 1996 e 2000, ricadenti sotto la disciplina dell'art. 8 L. 155/1981, e per l'effetto condanna l al pagamento CP_1
delle relative differenze pensionistiche, da calcolarsi tenendo conto per l'anno 1993 di una retribuzione pensionabile, comprensiva di extramensili, pari ad € 5.213,00; per l'anno 1995 di una retribuzione pensionabile pari ad € 1.016,00; per l'anno 1996 di una retribuzione pensionabile pari ad € 4.470,40 e per l'anno 2000 di una retribuzione pensionabile pari ad € 3.557,34, il tutto limitatamente ai ratei maturati a decorrere dal
3.1.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
spese compensate.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/12/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Caterina Mainolfi