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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Lucia CANNELLA Presidente Rep. N.
Dott. Vittorio ALIPRANDI Consigliere R. Gen. N. 1102/2021
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1102/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2021 dall'avv. Alberto
Marotta in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14 giugno 2023
d a OGGETTO:
(c.f.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. difeso dall' avv. MAROTTA ANDREA (c.f.:
del Foro di Bergamo elettivamente codice: 145013 C.F._2
domiciliato in BERGAMO VIA SANT'ALESSANDRO 46 presso l'avv. MAROTTA ANDREA come da procura allegata all'atto di citazione d'appello pagina 1 di 33 APPELLANTE
c o n t r o
(c.f.: ) CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dagli avv.ti MARTINELLI DANIELE
(c.f.: ) e VALTULINI GIOVANNI (c.f.: C.F._4
) entrambi del Foro di Bergamo C.F._5
elettivamente domiciliato in TRESCORE BALNEARIO (Bg)
VIA LOCATELLI n. 82 presso gli avv.ti MARTINELLI
DANIELE e VALTULINI GIOVANNI come da procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATO
(p. iva: ) Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' avv. PICCININI MICHEL' NG
(c.f.: ) del Foro di Genova elettivamente C.F._6
domiciliata in BERGAMO VIA MASONE n. 17 presso l' avv.
MARCHESI GIANFRANCO (c.f.: ) del C.F._7
Foro di Bergamo come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
e Controparte_3 [...]
(p. iva: Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' avv. AZZOLA FABRIZIO (c.f.:
) del Foro di Bergamo elettivamente C.F._8
domiciliata in ALBINO (Bg) VIA G. MARCONI n. 2/2 presso l' avv. AZZOLA FABRIZIO come da procura allegata alla pagina 2 di 33 comparsa di costituzione in appello
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f.: p. iva: ) CP_5 P.IVA_3 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall' avv. GIUDICI FRANCO (c.f.:
) del Foro di Milano elettivamente C.F._9
domiciliata in MILANO VIA PONTACCIO n. 19 presso l' avv.
GIUDICI FRANCO come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, in data 19 / 26 aprile 2021 n. 743/2021.
CONCLUSIONI
dell' appellante Parte_1
> in via preliminare: concedersi, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei confronti del GN Parte_1
- in via principale e nel merito: disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 743/2021 pubblicata in data 26 aprile 2021, rep. n. 1600/2021 del 26 aprile 2021, nell'ambito della causa rubricata al n. RG 10324/2013 emessa dal Tribunale di Bergamo, sezione III, Giudice Dott. Scibetta, nelle parti in cui:
- dichiara il GN responsabile dei danni patiti dal GN e Pt_1 CP_1 per l'effetto lo condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 327.565,01, oltre agli interessi come specificato in motivazione e al rimborso delle spese di lite, liquidate in Euro 12.677,00 per compenso professionale ed Euro 1064,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge, nonché delle spese di CTU già liquidate in corso di causa, pagina 3 di 33 - ritiene dimostrato il danno patrimoniale subito dall'attore quantificato in Euro 27.944,11 con la conseguente condanna del GN al Pt_1 pagamento di tale importo nei confronti del GN;
CP_1
- in via istruttoria: ammettersi e disporsi, se ritenuto necessario, l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dal GN con la Parte_1 memoria istruttoria ex art. 183, VI comma c.p.c. e più precisamente questa difesa richiede la deposizione testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che durante la gara calcistica tenutasi in data 23 gennaio 2010 sul campo sportivo di proprietà della di Vall'Alta Controparte_3 di BI tra le squadre della e l'Oratorio di Gandino, Controparte_2 il GN ha omesso di spintonare violentemente il GN Pt_1 CP_1 durante l'azione di gioco da cui è scaturito l'infortunio al GN ? CP_1
2. Vero che l'infortunio del GN è scaturito da una normale azione CP_1 di gioco?
3. Vero che, durante l'azione di gioco da cui è scaturito l'infortunio al GN
, il GN ha omesso di tenere alcuna condotta violenta nei CP_1 Pt_1 confronti del GN ? CP_1
4. Vero che l'arbitro ha omesso di applicare al GN alcuna sanzione Pt_1 sportiva nei confronti del GN (ammonizione e/o espulsione) con Pt_1 riferimento all'azione da cui è scaturito l'infortunio al GN ?” CP_1
5. Vero che, a seguito dell'infortunio del GN , tutti i giocatori in CP_1 campo omettevano di contestare al GN alcuna condotta violenta? Pt_1
Si citano: a) Sig. arbitro della partita di calcio del 23 gennaio 2010; Controparte_6
b) nato il [...] ad [...] e residente in [...] lunga 105, abbazia (BI); c) nato il [...] ad [...] e residente Parte_2 in via delle Foppe 2, Vall'alta BI;
d) nato il [...] ad [...] residente in [...] CP_2
Foppe 2, Vall'alta BI;
e) nato il [...] ad [...] e residente in [...] Fiobbio BI;
f) nata il [...] a [...] e residente in [...]
Giovanni XXIII 5/c; g) nato il [...] ad [...] e ivi residente in [...] giovanni XXIII 5/c; h) , nato il [...] ad [...] e ivi residente via Parte_6 papa giovanni XXIII 5/c; i) nato il [...] a [...] e residente in [...] pagina 4 di 33 Cristoforo n.18, Pradalunga;
j) nato il [...] a [...] e residente in [...] la patria n.8, BI;
k) nato il [...] ad [...] e residente in [...] della patria n.8, BI;
l) Signori nato il [...] a [...] e residente in [...], Per_1
BI; m) nato il [...] a [...] e residente in [...]
Giovanni XXIII 5/i, Vall'alta BI;
n) nato il [...] a [...] e residente in [...]
TT, 24 Cene;
o) nato il [...] a [...] e residente in [...]
Grumelduro 6, Vall'alta BI;
p) nato il [...] ad [...] e residente in [...]-3-1986 a Gazzaniga e residente in [...]
Tribulina,20 Abbazia BI;
r) nato il [...] a [...] e residente in [...] di Altino,6 Vall'alta BI;
s) nato il [...] ad [...] e residente in [...] Fiorano al Serio;
t) nato il [...] ad [...] e residente in [...]
Sarfatti, 26/6 Miano;
u) nato il [...] in [...] e residente in [...]
Giovanni XXIII, 17/B Vall'alta BI;
v) nato il [...] ad [...] e residente in [...]
Giovanni XXIII,28 Vall'alta BI;
w) nato il [...] a [...] e residente in [...] del muto, Fiobbio BI;
x) nato il [...] ad [...] e residente in [...]
Gromplano,11 Gazzaniga;
y) nato il [...] a [...] e residente in [...] gavazzuolo 4/B Dossello BI. in ogni caso spese e compensi professionali interamente refusi di entrambi i gradi di giudizio. dell' appellato CP_1
In via principale: Confermarsi, integralmente, la sentenza di primo grado respingendosi, pagina 5 di 33 quindi, sia l'appello svolto in via principale dal sig. sia Parte_1
l'appello incidentale proposto dalla e dalla Controparte_3
allorquando chiedono la riforma della parte della sentenza di I CP_5
Grado che ha accertato la responsabilità della Controparte_3
, con conseguente manleva da parte della , per quanto
[...] CP_5 verificatosi a danno del sig. , ivi compresa la quantificazione del CP_1 danno stesso, oltre che la mancata condanna dello stesso alla CP_1 rifusione delle spese legali di , essendo suddetti appelli incidentali CP_5 infondati, illegittimi, inammissibili e parimenti tardivi oltre che erroneamente formulati considerato che svolti nei confronti di altro convenuto quale è il sig. e ciò con conseguente reiezione CP_1 di ogni eccezione e/o doglianza e/o richiesta avversaria per essere le stesse infondate, illegittime, indimostrate e comunque tardive. In ogni caso: Anticipazioni e competenze professionali rifuse di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Solo in subordine, per mero tuziorismo, si chiede ammissione di prova per testi, sulle circostanze di seguito indicate alle quali s'intende premesso l'inciso “Vero che?”: 1. “Il GN in data 23.01.2010 alle ore 15:30 circa, quale CP_1 giocatore della squadra dell'Oratorio di Gandino, stava disputando una partita di calcio a 7 contro la squadra della ?”; Controparte_2
2. “La partita di calcio di cui al punto precedente si svolgeva sul campo sportivo di proprietà della di Vall'Alta di Controparte_3
BI (Bg) sito in Vall'Alta d'BI alla Via Monte Grappa, 5/7, sede delle partite casalinghe della ?”; Controparte_2
3. “Al ventisettesimo minuto del primo tempo, mentre l'azione di gioco era in svolgimento, il GN veniva a trovarsi a contatto con il CP_1 GN atleta della squadra avversaria, lungo la fascia Parte_1 laterale del campo costeggiata da un muro di cinta in cemento armato?”;
4. “La situazione dei luoghi al momento dell'infortunio è quella rappresentata nelle fotografie che le si rammostrano (doc. 1 del fascicolo di parte attrice)?”;
5. “Il GN disinteressandosi del pallone, spingeva, in modo Parte_1 violento, da dietro il sig. contro il muro di cinta posto a CP_1 lato del campo di gioco?”;
6. “A seguito della spinta ricevuta, il GN impattava con CP_1 la nuca contro il muro di cinta posto a lato del campo di gioco al di sotto pagina 6 di 33 delle tribune per gli spettatori?”;
7. “Il muro contro cui il sig. impattava è quello di colore CP_1 chiaro/grigio rappresentato nelle fotografie che le si rammostrano (doc. 1 del fascicolo di parte attorea)?”;
8. “La distanza del muro contro cui impattava il sig. CP_1 rispetto alla linea laterale del campo di gioco è, ed era al momento del sinistro, di cm. 50?”;
9. “Il rumore dell'impatto della nuca del sig. contro il muro CP_1 di cinta veniva sentito dagli spettatori presenti alla partita?”;
10. “A seguito dell'impatto contro il muro di cinta il sig. CP_1 rimaneva disteso a terra privo di sensi?”;
11. “Il GN veniva trasportato con autoambulanza della CP_1
Croce Rossa presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Bergamo?”;
12. “Presso gli Ospedali Riuniti il GN veniva CP_1 immediatamente sottoposto ad accertamenti clinici, bioumorali e strumentali (TC) urgenti e a visita NCH?”;
13. “Prima dell'infortunio del 23.01.2010 il sig. gestiva e CP_1 coordinava, presso la società IVS Italia Spa di Seriate, in qualità di responsabile, l'attività di 50 addetti destinati al caricamento e/o alla manutenzione dei distributori automatici di bevande ed alimentari?”;
14. “Nello specifico il sig. si occupava dell'organizzazione CP_1 dei turni dei lavoratori, della selezione del personale, della gestione dei rapporti con i clienti finali presso cui erano collocati tutti i distributori automatici oggetto degli interventi dei 50 lavoratori sottoposti al suo controllo?”;
15. “Nello svolgimento del proprio incarico il sig. si CP_1 avvaleva, in qualità di suo sottoposto/vice, della figura del sig. ”; Per_3
16. “A seguito dell'infortunio del 23.01.2010, ed a tuttt'oggi, l'incarico precedentemente svolto dal viene svolto dal sig. CP_1 Per_3 di cui il è divenuto il sottoposto?”; CP_1
17. “Attualmente il sig. svolge presso la società IVS Italia CP_1
Spa attività di mero controllo tecnico senza alcun ruolo di responsabilità?”;
18. “Prima dell'infortunio del 23.01.2010 il sig. giocava a CP_1 calcio, si allenava 2/3 giorni alla settimana, praticava sport in generale ed usciva abitualmente la sera, sempre 2/3 volte alla settimana, con gli amici e/o i compagni di squadra?”;
19. “A seguito dell'infortunio del 23.01.2010 il sig. ha CP_1 smesso di giocare a calcio, di praticare sport e di uscire con gli amici?”;
20. “A seguito dell'infortunio del 23.01.2010 il sig. ha CP_1 pagina 7 di 33 grosse difficoltà di comunicazione, ha disimparato a scrivere e non in grado di formulare una frase di senso compiuto?”
21. “A seguito dell'infortunio del 23.01.2010 il sig. risulta CP_1 spesso irascibile, soffre costantemente di mal di testa e la sera, alle ore 21, si reca a dormire per la stanchezza?”;
22. “Quelli indicati nella lista che le si rammostra (doc. 6 del fascicolo di parte attrice) sono i viaggi, con la propria automobile, che il sig. , con CP_1 alla guida amici e familiari, ha affrontato nel corso del periodo di riabilitazione a seguito dell'infortunio del 23.01.2010?”;
23. “Quella che le si rammostra (doc. 7 del fascicolo di parte attrice) è la lista dei buoni pasto di cui il sig. non ha usufruito durante CP_1 la sua assenza dal lavoro a seguito dell'infortunio del 23.01.2010, come risulta anche dalla comunicazione che le si rammostra (doc. 13 allegato alla presente memoria)?”;
24. “Dal 22.07.2010 al 31.12.2010 il sig. veniva collocato CP_1 in aspettativa non retribuita per superamento del periodo di comporto di malattia?”;
25. “Quello che le si rammostra (doc. 8 del fascicolo di parte attrice) è il conteggio totale redatto direttamente dalla datrice di lavoro dell'attore con riguardo alle retribuzioni non percepite dal sig. dal CP_1
22.07.2010 al 31.12.2010, come risulta anche dalla comunicazione che sempre le si rammostra (doc. 13 allegato alla presente memoria) ?”; 26. “In seguito al collocamento in aspettativa non retribuita il sig. CP_1 richiedeva l'anticipo del TFR come da documentazione che le si
[...] rammostra (doc. 14 allegato alla presente memoria)?”; 27. “In data 25.06.2010 il sig. richiedeva, ed otteneva, la CP_1 sospensione del pagamento delle rate del mutuo bancario per mesi 12 come da documentazione che le si rammostra (doc. 15 allegato alla presente memoria)?”; Si indicano a testi:
- su tutti i capitoli i sig.ri di BI, il sig. Testimone_2 Testimone_3 di Gandino, il sig. di Cazzano Sant'Andrea, il sig. Testimone_4 Tes_5 di Gandino, il sig. di Gazzaniga, il sig.
[...] Testimone_6 Tes_7 di Fiorano al Serio, il sig. di Gandino, il sig.
[...] Testimone_8 Tes_9 di Leffe, il sig. di Cazzano Sant'Andrea, il sig.
[...] Testimone_10 di Cazzano Sant'Andrea, il sig. di CP_10 Controparte_11
Gandino, il sig. di Cazzano Sant'Andrea; CP_12
- sui capitoli dal n. 13 al n. 17 e dal n. 23 al n. 26 il sig. di Testimone_11
Bergamo ed il sig. di BI;
Per_3 pagina 8 di 33 - sui capitoli dal n. 23 al n. 26 la sig.ra c/o IVS Italia Testimone_12
Spa. dell' appellata Controparte_2
In via pregiudiziale
- Dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. con ogni consequenziale pronuncia.
Vinte le spese di giudizio.
- Dichiarare il passaggio in giudicato della Sentenza n. 743/2021 nei confronti della per l'intervenuta acquiescenza della Controparte_2 stessa da parte del sig. con l'adozione di ogni eventuale Parte_1 provvedimento che l'Ecc.ma Corte riterrà più opportuno. Vinte le spese di giudizio. In via principale Rigettare l'appello proposto perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale per tutte le ragioni di cui al presente atto e conseguentemente confermare la Sentenza appellata in ogni suo punto. Vinte le spese di giudizio. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal sig. specificare le quote di responsabilità di tutti i Parte_1 convenuti limitando il risarcimento da parte dell'odierno comparente alla sola quota di sua pertinenza, con esclusione di qualsiasi ipotesi di solidarietà. Vinte le spese di giudizio. dell' appellata – appellante incidentale
[...]
Controparte_13
IN VIA PRINCIPALE:
- respingersi le domande avversarie in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto per i motivi tutti su esposti;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla deducente:
- accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è ascrivibile/imputabile alla e per l'effetto che nulla è dovuto al sig. Controparte_13 CP_1
e conseguentemente condannare quest'ultimo a restituire la
[...] somma di euro 424.039,23 o quella maggiore o minore che risultasse dovuta in corso di causa oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
IN VIA SUBORDINATA:
- nelle denegata e non creduta ipotesi di conferma della condanna della convenuta , condannare, ai sensi di polizza, e tenere CP_3 CP_5 manlevata la deducente da ogni e qualsiasi richiesta di pagamento, pagina 9 di 33 indennizzo e/o risarcimento avanzata nei suoi confronti dall'attore e/o dalle eventuali domande di pagamento e di manleva avanzate nei suoi confronti delle altre parti in causa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi le istanze istruttorie dedotte con memoria n. 2 ex art 183, VI comma cpc versata nel primo grado di giudizio;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi di entrambe i giudizi, sentenza e successive inerenti tutte. dell' appellata – appellante incidentale CP_5
1) In via principale: in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'interposto appello incidentale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta o come meglio ritenuto, l'inoperatività della garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi portata dalla Polizza n. 056792881; per l'effetto, respingere la domanda di garanzia e manleva azionata dalla Controparte_13
verso mandando integralmente assolta
[...] CP_5 la concludente Compagnia dalla detta domanda;
per ulteriore effetto, condannare la Controparte_13
e il sig. o comunque chi ritenuto di ragione, in
[...] CP_1 via tra di loro solidale, a restituire ad la somma di Euro CP_5
424.039,23 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado in relazione a quanto dovuto al sig. , oltre interessi legali e rivalutazione CP_1 monetaria dalla data del pagamento al saldo effettivo;
per ulteriore effetto condannare la Controparte_13
a restituire ad la somma di Euro 19.574,39 pagata
[...] CP_5 in esecuzione della sentenza di primo grado in relazione a quanto dovuto alla medesima a titolo di spese legali, oltre interessi legali e CP_3 rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo effettivo. 2) In via subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento della domanda sub 1): in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta o come meglio ritenuto, che nessuna responsabilità è addebitabile alla in Controparte_13 relazione all'evento per cui è causa;
per l'effetto assolvere la
[...]
dalle domande svolte nei Controparte_13 suoi confronti, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia e manleva dalla prima svolta verso per ulteriore effetto, CP_5
pagina 10 di 33 condannare la Controparte_13
e il sig. o comunque chi ritenuto di ragione, in
[...] CP_1 via tra di loro solidale, a restituire ad la somma di Euro CP_5
424.039,23 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado in relazione a quanto dovuto al sig. , oltre interessi legali e rivalutazione CP_1 monetaria dalla data del pagamento al saldo effettivo;
per ulteriore effetto, condannare la Controparte_13
a restituire ad la somma di Euro 19.574,39 pagata
[...] CP_5 in esecuzione della sentenza di primo grado in relazione a quanto dovuto alla medesima a titolo di spese legali, oltre interessi legali e CP_3 rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo effettivo.
3) In via ulteriormente subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento delle domande sub 1) e sub 2): rigettare, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta o come meglio ritenuto, l'appello interposto in via principale dal sig. per l'effetto, confermare Parte_1 la sentenza n. 743/2021 pronunziata dal Tribunale di Bergamo.
4) In ogni caso, condannare, per i motivi indicati in atti o come meglio ritenuto, il sig. a pagare ad le spese CP_1 CP_5 processuali per la domanda svolta in primo grado direttamente verso la deducente Compagnia.
5) Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfaitario del 15% per Spese generali di Studio, C.P.A. ed I.V.A., nel rispetto del principio della soccombenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione della Corte è relativa ad una richiesta di risarcimento danni da atto illecito.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
Il giorno 23 gennaio 2010 si è disputata nel campo dell'oratorio della Parrocchia S. e CP_13 Controparte_4
di una partita di calcio della categoria
[...] CP_2
dilettanti a 7 del C.I.S. (Centro Italiano Sportivo) fra le squadre e Gandino. CP_2 pagina 11 di 33 Nella prima delle due squadre giocava e nella Parte_1
seconda . CP_1
Al minuto ventisei dell'incontro si è verificato uno scontro di gioco fra il ed il a causa del quale quest'ultimo è Pt_1 CP_1
andato a sbattere violentemente con la testa contro il muro di cemento che si trova a poca distanza dalla linea laterale del campo di gioco.
Le condizioni del giocatore sono subito apparse molto CP_1
gravi per cui, dopo l'immediato trasporto in ospedale del ferito,
l'arbitro ha decretato la sospensione dell'incontro.
A seguito del gravissimo trauma ricevuto CP_1
ritenendo esistente la responsabilità dell'accaduto in capo a alla Parte_1 Controparte_13
in quanto proprietaria
[...]
dell'impianto ed alla in quanto Controparte_2
organizzatrice della gara e comodataria dell'impianto, ha convenuto in giudizio tutti e tre detti soggetti chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno che è stato quantificato in
€. *517.246,26*.
Costituendosi in giudizio con distinti difensori e comparse Pt_1
ha chiesto il rigetto della domanda formulata nei suoi
[...]
confronti negando che la sua azione di gioco fosse la responsabile del danno causato al giocatore;
la CP_1 [...]
ha negato Controparte_13
ogni sua responsabilità sostenendo che con la partecipazione pagina 12 di 33 alla partita il giocatore aveva accettato il rischio di subire CP_1
lesioni derivanti dal gioco, chiedendo comunque la chiamata in giudizio in manleva di sua compagnia CP_5
assicuratrice per la responsabilità civile;
la CP_2
ha a sua volta negato la sua responsabilità adducendo
[...]
che organizzatore dell'evento era il C.I.S..
Infine, costituendosi, ha preliminarmente CP_5
eccepito l'inoperatività della polizza chiedendo comunque nel merito il rigetto della domanda formulata nei confronti dell'assicurata.
Il giudizio introdotto è stato istruito documentalmente, con prova per testi e con c.t.u. ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha accolto la domanda attorea svolta nei confronti di e della Parte_1 [...]
, condannandoli in Controparte_13 CP_2
solido al pagamento in favore di della somma di €. Parte_1
*327.565,01* (di cui €. 299.621 a titolo di danno non patrimoniale biologico dinamico- relazionale;
€. 27.944 per danno patrimoniale nelle voci di €. 3.375,06 per spese mediche,
€ 3.290,06 per spese di viaggio, €.
1.950 per buoni pasto perduti ed €. 19.328,99 per retribuzioni non percepite), oltre ad interessi ed alla rifusione delle spese legali;
rigettato la domanda attorea svolta nei confronti della , condannando Controparte_2
l'attore alla rifusione delle spese di lite;
condannato CP_5
a tenere indenne la propria assicurata
[...] Controparte_13
pagina 13 di 33 da quanto dovuto all'attore con CP_13 CP_1
condanna della Compagnia anche alla rifusione delle spese di lite nei confronti della propria assicurata.
Nel motivare la decisione il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il contrasto di gioco in questo modo: era Pt_1
intervenuto con una spinta da dietro inferta a;
questi, a CP_1
causa del colpo, era andato a sbattere violentemente con il capo contro il muro di cemento delimitante il campo di gioco.
Ha, quindi, concluso che alla condotta del non poteva Pt_1
essere riconosciuta alcuna scriminante, trattandosi di azione del tutto esorbitante dalla normalità e tollerabilità di un contrasto di gioco;
ciò in ragione della violenza della spinta inferta al e dell'impossibilità per il di entrare in possesso del CP_1 Pt_1
pallone, perciò ritenendo inescusabile il suo intervento ai danni dell'altro giocatore.
La responsabilità della è stata ricondotta al fatto CP_3
illecito (art. 2043 c.c.) di non aver provveduto a munire i muri delimitanti il campo di gioco con protezioni in gomma, o altro idoneo materiale, in modo da impedire il verificarsi di traumi ai giocatori.
E' stata, inoltre, accertata l'operatività della polizza assicurativa sottoscritta con che è stata, quindi, condannata a CP_5
manlevare la da ogni conseguenza pregiudizievole ad CP_3
essa derivante dalla decisione.
pagina 14 di 33 Quanto alla ne è stata esclusa la Controparte_2
responsabilità avendo il Tribunale ritenuto che non avesse alcun obbligo di custodia o di allestimento del campo.
Avverso la decisione è stato proposto appello da Parte_1
con atto di citazione articolato in due motivi con il quale ha chiesto la riforma della sentenza con il rigetto delle domande risarcitorie di Caccia.
Si sono costituiti tutti gli appellati. ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
La Controparte_13
ha resistito all'impugnazione e, con appello CP_13
incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto esistente una sua corresponsabilità nella causazione del danno arrecato a . CP_1
ha proposto appello incidentale chiedendo in CP_5
principalità la declaratoria di inoperatività della polizza di responsabilità civile stipulata con la , con CP_3
conseguente condanna della suddetta e di alla CP_1
restituzione della somma di €. *421.039,23* pagata dalla
Compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado, in via subordinata la riforma della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata esistente la responsabilità della per i CP_3
danni arrecati all'attore, in via ulteriormente subordinata il rigetto dell'appello interposto dall'appellante principale Pt_1
pagina 15 di 33 Pt_1
ha chiesto in via pregiudiziale Controparte_2
declaratoria di passaggio in giudicato della sentenza per avvenuta acquiescenza alla stessa prestata da Parte_1
rispetto al rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti;
in via principale il rigetto dell'appello proposto da quest'ultimo e, in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale del la specificazione delle quote di Pt_1
responsabilità di tutti i convenuti con limitazione della
Polisportiva alla “sola quota di sua pertinenza, con esclusione di ogni ipotesi di solidarietà”.
Con ordinanza del 22 giugno 2022 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
All'udienza del 14 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni quaranta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Primo motivo (dell'errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie – dell'erroneo giudizio di attendibilità dei GNi e Tes_3
Tes_2
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui il tribunale ha posto a fondamento della pagina 16 di 33 ritenuta responsabilità del le deposizioni dei testi di parte Pt_1
attrice e mentre non ha considerato quanto Tes_3 Tes_2
riferito dal teste di parte convenuta Pt_11
Sostiene, quindi, che anche quanto riportato dal teste Pt_11
doveva essere ritenuto credibile e ciò avrebbe dovuto comportare quantomeno un dubbio sulla possibilità di ritenere accertata la dinamica dei fatti ed in particolare la modalità con cui CP_1
ha colpito con la testa il muro di cinta del campo di
[...]
gioco.
Argomenta, inoltre, in ordine all'asserita impossibilità di verificare se il fallo di gioco commesso sia stato intenzionale o sia derivato da un suo comportamento imprudente, sulla base delle conclusioni del C.T.U. dott. con conseguente Per_4
irrisarcibilità del danno.
Secondo motivo (dell'errata interpretazione delle risultanze istruttorie.
Dell'errata applicazione della norma sulla ripartizione dell'onere della prova)\
Con il secondo motivo la sentenza viene impugnata laddove il tribunale ha ritenuto raggiunta la prova che ha CP_1
subìto danni patrimoniali.
Sostiene al riguardo che l'attore ha depositato in giudizio dei meri conteggi di parte ma non avrebbe dimostrato né il nesso di causa fra gli esborsi e l'evento dannoso di cui è stato vittima né la congruità di ogni singola voce di danno.
pagina 17 di 33 L'appello incidentale della
[...]
Controparte_13
Con unico motivo contesta la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha ritenuto che la responsabilità di quanto accaduto sia addebitabile esclusivamente a Parte_1
A tal fine: nega che sia stata raggiunta la prova della pericolosità dell'impianto di gioco;
che comunque sussista un nesso di causalità fra il danno riportato da ed il muro di CP_1
cinta del campo;
sostiene inoltre che la responsabilità dell'accaduto è addebitabile oltre che al anche alla Pt_1
, che ha tracciato le linee laterali del campo Controparte_2
di gioco ponendole a distanza troppo ravvicinata dal muro.
Rileva, inoltre, che nessuno dei giocatori né l'arbitro ha rilevato un'eventuale inidoneità o pericolosità del campo di gioco, di talché in quanto partecipante alla partita, ha CP_1
accettato di disputarla in condizioni da lui ritenute idonee.
L'appello incidentale di CP_5
Con il primo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inoperatività della polizza.
Argomenta al riguardo che la garanzia prestata riguarda solo le attività organizzate dalla , mentre la partita durante CP_3
la quale si sono verificati i fatti di causa è stata organizzata da altro soggetto, il C.I.S..
Lo scontro di gioco, inoltre, si è verificato fra due giocatori che pagina 18 di 33 militavano in squadre che nulla avevano a che fare con la
. CP_3
Con il secondo motivo confuta la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto sussistente una responsabilità della ex art. 2043 c.c.. CP_3
Sostiene che non può ritenersi sussistente un obbligo della di adottare misure di protezione al fine di evitare CP_3
l'impatto dei giocatori contro il muro di cinta del campo di gioco e che comunque tale onere, ove esistente, gravava sull'organizzatore dell'evento, il C.I.S., e non sull'ente proprietario dell'impianto di gioco.
Con il terzo motivo lamenta che il Tribunale ha omesso di regolamentare le spese tra Caccia e la Compagnia, pur avendo correttamente ritenuto inammissibile la domanda diretta del danneggiato di condanna al risarcimento proposta dal danneggiato.
* * *
Ritiene la Corte che il primo motivo dell'appello principale, il motivo dell'appello incidentale della ed il secondo CP_3
dell'appello incidentale di possono essere trattati CP_5
unitariamente alla luce delle considerazioni che seguono.
La dinamica dello scontro avvenuto nel corso dell'incontro di calcio del 21 gennaio 2010 fra e Parte_1 CP_1
risulta essere stata ricostruita in modo sufficientemente chiaro.
pagina 19 di 33 Le contestazioni svolte da attengono Parte_1
esclusivamente a ritenute incongruità o contraddizioni fra le testimonianze assunte e riguardano le modalità della caduta a terra di e del punto d'impatto della sua testa CP_1
con il muro di cinta in cemento nonché l'intenzionalità o meno di di arrecare volontariamente danno a Parte_1 CP_1
[...]
Si osserva al riguardo che risulta acclarato che CP_1
è caduto a terra ed è andato a sbattere violentemente con la testa contro il muro in cemento che delimita il campo di gioco a seguito della violenta spinta che gli è stata data da Pt_1
[...]
Essa, considerata la notevole proiezione in avanti che ha ricevuto il corpo di risulta essere stata data con CP_1
le braccia da parte di non potendosi avere il Parte_1
medesimo effetto ove il contatto fosse stato portato solo dal busto.
La spinta, inoltre, risulta essere stata data al di fuori di un'azione di gioco, da intendersi come possibilità per i calciatori di entrare in possesso del pallone, posto che quest'ultimo è risultato essere stato a distanza non congrua da entrambi i due.
Conferma di ciò, oltre che dalle testimonianze dei testi e si ricava anche da quella dell'arbitro, sig. Tes_3 Tes_2
sentito all'udienza del 22 maggio 2018, il quale ha CP_6
dichiarato di non avere visto il contatto avvenuto fra il ed Pt_1 pagina 20 di 33 il in quanto la sua attenzione era rivolta alla zona del CP_1
campo in cui si trovava il pallone.
Circostanza quest'ultima che avvalora la tesi che nessuno dei due giocatori coinvolti nella vicenda potessero entrare in possesso della sfera;
diversamente l'arbitro avrebbe avuto una visuale unitaria degli stessi e del pallone.
A ciò si aggiunga che i testi di parte attrice hanno riferito che già in precedenza il aveva tenuto un comportamento Pt_1
inadeguato, essendosi già reso protagonista di altre spinte verso alcuni giocatori della squadra avversaria.
Il suo intervento, del quale non può affermarsi con certezza la volontarietà, pur non potendosi escluderla, è stato comunque connotato da grave imprudenza, anche e soprattutto in considerazione della zona del campo di gioco in cui si sono svolti i fatti.
La spinta data al , infatti, se fosse avvenuta in altra zona CP_1
del campo, non avrebbe prodotto i gravi effetti invalidanti per la vittima che si sono invece verificati in quanto il giocatore che ha subìto il pericoloso intervento è stato proiettato contro il muro di cinta che delimita il campo di gioco.
Ciò avrebbe dovuto, quindi, indurre il ad astenersi dal Pt_1
compiere il suo violento e scorretto intervento, oltre che perché non ammesso dalle regole del gioco anche e soprattutto perché altamente pericoloso ed in grado, com'è avvenuto, di procurare pagina 21 di 33 un serio danno all'altro giocatore.
Si consideri, infine, che la spinta deve essere stata data con particolare violenza, considerata la circostanza che il è CP_1
andato a colpire il muro di cemento non direttamente, ma dopo avere percorso un tratto strisciando a terra ove era stato scaraventato dall'intervento del Pt_1
Poiché la caduta a terra del ha necessariamente creato CP_1
un attrito con il terreno deriva che, per essere stato in grado di percorrere, suo malgrado, lo spazio che si trova fra la linea laterale ed il muro di cemento, il suo corpo deve necessariamente essere stato attinto da una spinta portata con notevole intensità.
Si consideri, quanto alla correttezza della ricostruzione dei fatti così compiuta, che essa è stata confermata dalla deposizione del teste di parte convenuta sig. il quale ha riferito che Pt_1 Pt_11
prima di impattare con la nuca contro il muro in cemento il era caduto a terra. CP_1
Circostanza che, in quanto riferita da teste introdotto dalla difesa del conferma la violenza con cui è stata data la Pt_1
spinta.
Si consideri infine che i fatti di causa sono avvenuti durante lo svolgimento di una partita di calcio amatoriale, nella quale quindi lo spirito che doveva motivare i giocatori a prendervi parte doveva essere esclusivamente quello di divertirsi, non di raggiungere risultati né di classifica, né economici.
pagina 22 di 33 Ha al riguardo statuito la Suprema Corte in sede penale:
“configura un illecito penale la condotta di un calciatore che – nel corso di una partita amatoriale – provoca lesioni gravi ad un avversario, commettendo ai suoi danni un fatto volontario di tale durezza da esporlo ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante a tale genere di competizione. In tal caso, infatti, non opera l'esimente dell'esercizio di un'attività sportiva: in un incontro di tale livello il rischio di subire lesioni gravi, con effetti permanenti, non solo non è preventivato ma non può neanche essere accettato” (Cass. Pen. sez. quinta, n.
44306/2008).
Quanto precede conduce a ritenere sussistente la responsabilità del per i gravi danni subìti dal Caccia. Pt_1
Tuttavia, per le considerazioni che seguono, il grado di essa non viene confermato nella misura derivante dalla decisione assunta dal tribunale, che ne prevede una ripartizione al 50% fra il giocatore e la proprietaria dell'impianto di Pt_1 CP_3
gioco, ma viene determinata in quella del 35%, residuando il restante 65% a carico della . CP_3
Questa è, invero, corresponsabile dell'accaduto per avere consentito la disputa di una partita di calcio in un impianto in cui esistevano zone del campo di gioco potenzialmente pericolose per l'incolumità dei giocatori.
S'intende fare riferimento all'esistenza del muro di cemento che si trova alla distanza di non più di 50 cm. dalla linea laterale del pagina 23 di 33 campo.
Detto muro, peraltro, non si trova lungo tutto il perimetro del campo di gioco ma solo per un tratto, percepibile dalla documentazione fotografica agli atti, piuttosto breve.
Tale estensione del muro avrebbe quindi consentito di adottare senza rilevanti esborsi misure idonee a prevenire il verificarsi di incidenti derivanti dalla collisione dei giocatori con il cemento.
Basti pensare, ad esempio, alla collocazione alla base del muro di pannelli in plastica rigida (cc.dd. “jersey”) che si trovano posizionati nelle strade per delimitare il tracciato di rotatorie in corso di costruzione o per segnalare deviazioni o buche nella via.
Al di sopra di questi potevano essere infissi al muro protezioni in plastica o di altro materiale in grado di impedire il contatto diretto fra il corpo dei giocatori ed il muro.
Non ha, perciò, pregio l'argomentazione difensiva della che sostiene di non essere in alcun modo responsabile CP_3
di quanto accaduto per avere concesso la struttura in comodato alla . Controparte_2
La circostanza di un affidamento della struttura in comodato dalla alla non risulta essere stato CP_3 CP_2
provato documentalmente.
Peraltro, l'esistenza di detto tipo di contratto non sarebbe comunque idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente proprietario del bene e a trasferirlo in capo al soggetto che lo pagina 24 di 33 avrebbe ricevuto in comodato.
Il comodatario che riceve il bene è, infatti, tenuto ai sensi dell'art. 1804 c.c. “a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia”, mentre l'onere di impedire che esso possa arrecare danno ai terzi che lo utilizzino incombe esclusivamente in capo al proprietario.
Nel caso di specie, peraltro, risulta dagli atti di causa e la circostanza non è contestata fra le parti che la si CP_2
sarebbe limitata a tracciare le linee laterali del campo di gioco.
Se poi esse, come è avvenuto nella vicenda in questione, sono state poste a distanza troppo ravvicinata dall'insidia rappresentata dall'esistenza di un tratto di muro in cemento, era onere della intervenire per chiederne un CP_3
arretramento a distanza tale da scongiurare che i giocatori potessero impattare contro il muro e, ove ciò non fosse stato fatto, non consentire lo svolgimento dell'incontro.
Non hanno, perciò, pregio difensivo le argomentazioni addotte nel proprio appello incidentale dalla la quale, nel CP_3
limitarsi a sostenere l'esistenza di un contratto di comodato con la non contesta la ratio decidendi indicata nella CP_2
motivazione della sentenza la quale ha ritenuto esistente la sua responsabilità per la rilevata mancanza di strutture di protezione nel muro di cinta del campo di gioco.
Quanto al primo motivo dell'appello incidentale di CP_5
pagina 25 di 33 si osserva che esiste l'operatività della polizza per la r.c. sottoscritta dalla Parrocchia.
La polizza all'epoca sottoscritta con la AS (poi confluita in
è la n. 056792881 (mod. 21 – edizione luglio 2001) che CP_5
alle condizioni di assicurazione, § 3 rischi assicurati settore C
Assicurazione delle responsabilità, all'art. 15 lett. e) indica che sono compresi nell'assicurazione i danni che derivino
“dall'esercizio o gestione dell'oratorio, centri giovanili, incluse le attività sportive nei campi, palestre e piscine, compreso l'esercizio degli spogliatoi e servizi, il tutto di proprietà della
”. CP_3
Non può esservi, quindi, dubbio alcuno in ordine alla circostanza che con la sottoscrizione della polizza la si è tutelata CP_3
anche dal rischio derivante da eventuali danni arrecati a terzi per l'utilizzo del campo di gioco.
Al fine di sostenere l'inoperatività della polizza CP_5
richiama solo il capoverso di detto articolo che testualmente indica che “è compresa, inoltre, la gestione di tornei e gare promosse ed organizzate dal Parroco”.
Si tratta, quindi, di un'estensione della garanzia sino a comprendere gli eventi sportivi organizzati dalla Parrocchia, non di una limitazione a solo quest'ultimi, come invece sostiene la Compagnia.
* * *
pagina 26 di 33 Quanto alle doglianze di per quanto riguarda il Parte_1
riconoscimento del danno patrimoniale in favore di CP_1
si osserva preliminarmente che esse non sono state
[...]
fatte proprie anche dagli altri soggetti nei cui confronti è stata pronunciata la condanna.
In ordine al merito deve dirsi che la contestazione sulla loro debenza è generica in quanto non considera la valenza della documentazione prodotta in giudizio dall'attore dal cui esame si ricava che si tratta di voci di spesa che derivano direttamente dai danni subìti.
Ne va, pertanto, disposto il rigetto.
Osserva infine la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. dr. il quale ha determinato l'entità dei danni non Persona_5
patrimoniali arrecati a Caccia Massimo non sono state contestate da alcuna delle parti.
Esse, inoltre, sono state espressamente condivise dai consulenti di parte dr.ssa per la Persona_6 Controparte_13
di nonché
[...] Controparte_4 CP_2
dr.ssa per la compagnia d'assicurazione della Persona_7
, mentre gli altri consulenti non hanno Controparte_2
fatto pervenire osservazioni.
* * *
E' parzialmente fondato l'appello incidentale di per CP_5
quanto riguarda l'omessa pronuncia del tribunale in ordine alla pagina 27 di 33 richiesta di liquidazione delle spese di lite in suo favore a seguito della dichiarata improcedibilità della domanda svolta direttamente nei suoi confronti dall'attore CP_1
Il tribunale, infatti, dopo avere rilevato che non esiste rapporto diretto fra l'attore e la compagnia d'assicurazione di uno dei soggetti nei cui confronti era stato chiesto il risarcimento del danno, ha omesso di disporre in ordine alle spese di lite.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la prevalente soccombenza di nei confronti di il CP_5 CP_1
favore delle spese per la Compagnia è determinato in 1/5, con sua condanna alla corresponsione in favore dell'attore dei residui 4/5.
* * *
Quanto alle istanze istruttorie formulate dall'appellante principale si osserva che la loro ammissione è Parte_1
stata rimessa alla valutazione del Collegio in ordine alla loro necessità (“… ammettersi e disporsi, se ritenuto necessario, l'assunzione dei mezzi di prova …).
Nei termini in cui è stata proposta l'istanza è inammissibile.
La parte non può rimettere al Giudice la valutazione sulla necessità o meno di espletare una prova per testi, non trattandosi di valutazione da eseguirsi d'ufficio.
Il Giudice ha, invece il dovere di valutare l'ammissibilità delle istanze che vengono formulate.
Inoltre, il rigetto delle istanze in primo grado non è stato fatto pagina 28 di 33 oggetto di autonomo motivo d'impugnazione.
* * *
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si deduce quanto segue.
La Corte di Cassazione, con sentenza a sezioni unite (Cass.Civ.
SS.UU. 19 luglio / 31 ottobre 2022 n. 32061) ha statuito che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso in esame, da parte dell'attore in primo grado CP_1
è stata proposta un'unica domanda, volta ad ottenere la
[...]
condanna dei convenuti, in solido fra loro, al pagamento in suo favore di una somma a titolo di risarcimento dei danni subìti.
Il suo diritto è stato riconosciuto, ma la misura dello stesso è stata determinata in misura inferiore a quella richiesta.
Si verte, quindi, nell'ipotesi regolamentata dalla ricordata pagina 29 di 33 pronuncia di legittimità.
Va, pertanto, rigettata la richiesta di riforma della sentenza per quanto riguarda la statuizione delle spese di lite che vanno poste a carico degli appellanti Parte_1 [...]
ed Controparte_13 CP_5
(quest'ultima nei limiti della disposta compensazione) per
[...]
entrambi i gradi del giudizio.
* * *
Al parziale rigetto dell' appello principale proposto da Pt_1
al rigetto dell' appello incidentale proposto dalla
[...]
Controparte_13
ed al parziale rigetto di quello proposto da
[...] CP_5
segue la condanna delle suddette parti a rimborsare ciascuna di esse nei limiti della disposta compensazione) in CP_5
favore di le spese di questo grado del giudizio CP_1
alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €.
*260.000,01* ed €. *520.000,00*).
Va disposta la condanna di a rimborsare alla Parte_1
le spese di questo grado del giudizio alla Controparte_2
cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale
13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa). pagina 30 di 33 Non va, invece, disposta la condanna di al Parte_1
pagamento del c.d. “doppio contributo” stante il parziale accoglimento del suo gravame.
Al rigetto dell' appello incidentale proposto da nei CP_5
confronti della Controparte_13
segue la sua condanna a
[...] CP_2
rimborsare in favore della seconda le spese di questo grado del giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore indeterminabile – complessità media)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata decisione, così provvede:
- determina nella misura del 35% a carico di e del Parte_1
65% a carico della Controparte_13
la corresponsabilità nella
[...]
causazione del danno arrecato a quantificato CP_1
nella somma indicata nell'impugnata decisione del Tribunale;
- rigetta l' appello incidentale proposto da
[...]
; Controparte_13
- accoglie solo per la parte relativa alla omessa pronuncia sulle spese da porsi a carico di l'appello incidentale CP_1
pagina 31 di 33 di CP_5
- conferma nel resto;
- condanna e la Parte_1 [...]
a rimborsare a Controparte_13 CP_1
da parte di ciascuna di detti soggetti le spese di questo
[...]
grado del giudizio che liquida in complessivi euro *14.239,00* di cui euro *4.389,00* per la “fase di studio”, euro *2.552,00* per la
“fase introduttiva” ed euro *7.298,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e pro quota in ragione di 1/2 ciascuno del C.U.;
- condanna a rimborsare a le CP_5 CP_1
spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi
(ante compensazione in ragione di 1/5, ponendo a carico dell'appellante incidentale i residui 4/5) euro *14.239,00* di cui euro *4.389,00* per la “fase di studio”, euro *2.552,00* per la
“fase introduttiva” ed euro *7.298,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna a rimborsare alla Parte_1 CP_2
le spese di questo grado del giudizio che liquida in
[...]
complessivi euro *6.946,00* di cui euro *2.058,00* per la “fase di studio”, euro *1.418,00* per la “fase introduttiva” ed euro
*3.470,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- condanna a rimborsare in favore della CP_5
Controparte_13
le spese di questo grado del giudizio che liquida in
[...] pagina 32 di 33 complessivi euro *8.470,00* di cui euro *2.518,00* per la “fase di studio”, euro *1.665,00* per la “fase introduttiva” ed euro
*4.287,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell'appellante incidentale
Controparte_13
.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 luglio 2024
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 33 di 33
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Lucia CANNELLA Presidente Rep. N.
Dott. Vittorio ALIPRANDI Consigliere R. Gen. N. 1102/2021
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1102/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2021 dall'avv. Alberto
Marotta in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14 giugno 2023
d a OGGETTO:
(c.f.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. difeso dall' avv. MAROTTA ANDREA (c.f.:
del Foro di Bergamo elettivamente codice: 145013 C.F._2
domiciliato in BERGAMO VIA SANT'ALESSANDRO 46 presso l'avv. MAROTTA ANDREA come da procura allegata all'atto di citazione d'appello pagina 1 di 33 APPELLANTE
c o n t r o
(c.f.: ) CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dagli avv.ti MARTINELLI DANIELE
(c.f.: ) e VALTULINI GIOVANNI (c.f.: C.F._4
) entrambi del Foro di Bergamo C.F._5
elettivamente domiciliato in TRESCORE BALNEARIO (Bg)
VIA LOCATELLI n. 82 presso gli avv.ti MARTINELLI
DANIELE e VALTULINI GIOVANNI come da procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATO
(p. iva: ) Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' avv. PICCININI MICHEL' NG
(c.f.: ) del Foro di Genova elettivamente C.F._6
domiciliata in BERGAMO VIA MASONE n. 17 presso l' avv.
MARCHESI GIANFRANCO (c.f.: ) del C.F._7
Foro di Bergamo come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
e Controparte_3 [...]
(p. iva: Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' avv. AZZOLA FABRIZIO (c.f.:
) del Foro di Bergamo elettivamente C.F._8
domiciliata in ALBINO (Bg) VIA G. MARCONI n. 2/2 presso l' avv. AZZOLA FABRIZIO come da procura allegata alla pagina 2 di 33 comparsa di costituzione in appello
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f.: p. iva: ) CP_5 P.IVA_3 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall' avv. GIUDICI FRANCO (c.f.:
) del Foro di Milano elettivamente C.F._9
domiciliata in MILANO VIA PONTACCIO n. 19 presso l' avv.
GIUDICI FRANCO come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, in data 19 / 26 aprile 2021 n. 743/2021.
CONCLUSIONI
dell' appellante Parte_1
> in via preliminare: concedersi, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei confronti del GN Parte_1
- in via principale e nel merito: disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 743/2021 pubblicata in data 26 aprile 2021, rep. n. 1600/2021 del 26 aprile 2021, nell'ambito della causa rubricata al n. RG 10324/2013 emessa dal Tribunale di Bergamo, sezione III, Giudice Dott. Scibetta, nelle parti in cui:
- dichiara il GN responsabile dei danni patiti dal GN e Pt_1 CP_1 per l'effetto lo condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 327.565,01, oltre agli interessi come specificato in motivazione e al rimborso delle spese di lite, liquidate in Euro 12.677,00 per compenso professionale ed Euro 1064,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge, nonché delle spese di CTU già liquidate in corso di causa, pagina 3 di 33 - ritiene dimostrato il danno patrimoniale subito dall'attore quantificato in Euro 27.944,11 con la conseguente condanna del GN al Pt_1 pagamento di tale importo nei confronti del GN;
CP_1
- in via istruttoria: ammettersi e disporsi, se ritenuto necessario, l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dal GN con la Parte_1 memoria istruttoria ex art. 183, VI comma c.p.c. e più precisamente questa difesa richiede la deposizione testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che durante la gara calcistica tenutasi in data 23 gennaio 2010 sul campo sportivo di proprietà della di Vall'Alta Controparte_3 di BI tra le squadre della e l'Oratorio di Gandino, Controparte_2 il GN ha omesso di spintonare violentemente il GN Pt_1 CP_1 durante l'azione di gioco da cui è scaturito l'infortunio al GN ? CP_1
2. Vero che l'infortunio del GN è scaturito da una normale azione CP_1 di gioco?
3. Vero che, durante l'azione di gioco da cui è scaturito l'infortunio al GN
, il GN ha omesso di tenere alcuna condotta violenta nei CP_1 Pt_1 confronti del GN ? CP_1
4. Vero che l'arbitro ha omesso di applicare al GN alcuna sanzione Pt_1 sportiva nei confronti del GN (ammonizione e/o espulsione) con Pt_1 riferimento all'azione da cui è scaturito l'infortunio al GN ?” CP_1
5. Vero che, a seguito dell'infortunio del GN , tutti i giocatori in CP_1 campo omettevano di contestare al GN alcuna condotta violenta? Pt_1
Si citano: a) Sig. arbitro della partita di calcio del 23 gennaio 2010; Controparte_6
b) nato il [...] ad [...] e residente in [...] lunga 105, abbazia (BI); c) nato il [...] ad [...] e residente Parte_2 in via delle Foppe 2, Vall'alta BI;
d) nato il [...] ad [...] residente in [...] CP_2
Foppe 2, Vall'alta BI;
e) nato il [...] ad [...] e residente in [...] Fiobbio BI;
f) nata il [...] a [...] e residente in [...]
Giovanni XXIII 5/c; g) nato il [...] ad [...] e ivi residente in [...] giovanni XXIII 5/c; h) , nato il [...] ad [...] e ivi residente via Parte_6 papa giovanni XXIII 5/c; i) nato il [...] a [...] e residente in [...] pagina 4 di 33 Cristoforo n.18, Pradalunga;
j) nato il [...] a [...] e residente in [...] la patria n.8, BI;
k) nato il [...] ad [...] e residente in [...] della patria n.8, BI;
l) Signori nato il [...] a [...] e residente in [...], Per_1
BI; m) nato il [...] a [...] e residente in [...]
Giovanni XXIII 5/i, Vall'alta BI;
n) nato il [...] a [...] e residente in [...]
TT, 24 Cene;
o) nato il [...] a [...] e residente in [...]
Grumelduro 6, Vall'alta BI;
p) nato il [...] ad [...] e residente in [...]-3-1986 a Gazzaniga e residente in [...]
Tribulina,20 Abbazia BI;
r) nato il [...] a [...] e residente in [...] di Altino,6 Vall'alta BI;
s) nato il [...] ad [...] e residente in [...] Fiorano al Serio;
t) nato il [...] ad [...] e residente in [...]
Sarfatti, 26/6 Miano;
u) nato il [...] in [...] e residente in [...]
Giovanni XXIII, 17/B Vall'alta BI;
v) nato il [...] ad [...] e residente in [...]
Giovanni XXIII,28 Vall'alta BI;
w) nato il [...] a [...] e residente in [...] del muto, Fiobbio BI;
x) nato il [...] ad [...] e residente in [...]
Gromplano,11 Gazzaniga;
y) nato il [...] a [...] e residente in [...] gavazzuolo 4/B Dossello BI. in ogni caso spese e compensi professionali interamente refusi di entrambi i gradi di giudizio. dell' appellato CP_1
In via principale: Confermarsi, integralmente, la sentenza di primo grado respingendosi, pagina 5 di 33 quindi, sia l'appello svolto in via principale dal sig. sia Parte_1
l'appello incidentale proposto dalla e dalla Controparte_3
allorquando chiedono la riforma della parte della sentenza di I CP_5
Grado che ha accertato la responsabilità della Controparte_3
, con conseguente manleva da parte della , per quanto
[...] CP_5 verificatosi a danno del sig. , ivi compresa la quantificazione del CP_1 danno stesso, oltre che la mancata condanna dello stesso alla CP_1 rifusione delle spese legali di , essendo suddetti appelli incidentali CP_5 infondati, illegittimi, inammissibili e parimenti tardivi oltre che erroneamente formulati considerato che svolti nei confronti di altro convenuto quale è il sig. e ciò con conseguente reiezione CP_1 di ogni eccezione e/o doglianza e/o richiesta avversaria per essere le stesse infondate, illegittime, indimostrate e comunque tardive. In ogni caso: Anticipazioni e competenze professionali rifuse di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Solo in subordine, per mero tuziorismo, si chiede ammissione di prova per testi, sulle circostanze di seguito indicate alle quali s'intende premesso l'inciso “Vero che?”: 1. “Il GN in data 23.01.2010 alle ore 15:30 circa, quale CP_1 giocatore della squadra dell'Oratorio di Gandino, stava disputando una partita di calcio a 7 contro la squadra della ?”; Controparte_2
2. “La partita di calcio di cui al punto precedente si svolgeva sul campo sportivo di proprietà della di Vall'Alta di Controparte_3
BI (Bg) sito in Vall'Alta d'BI alla Via Monte Grappa, 5/7, sede delle partite casalinghe della ?”; Controparte_2
3. “Al ventisettesimo minuto del primo tempo, mentre l'azione di gioco era in svolgimento, il GN veniva a trovarsi a contatto con il CP_1 GN atleta della squadra avversaria, lungo la fascia Parte_1 laterale del campo costeggiata da un muro di cinta in cemento armato?”;
4. “La situazione dei luoghi al momento dell'infortunio è quella rappresentata nelle fotografie che le si rammostrano (doc. 1 del fascicolo di parte attrice)?”;
5. “Il GN disinteressandosi del pallone, spingeva, in modo Parte_1 violento, da dietro il sig. contro il muro di cinta posto a CP_1 lato del campo di gioco?”;
6. “A seguito della spinta ricevuta, il GN impattava con CP_1 la nuca contro il muro di cinta posto a lato del campo di gioco al di sotto pagina 6 di 33 delle tribune per gli spettatori?”;
7. “Il muro contro cui il sig. impattava è quello di colore CP_1 chiaro/grigio rappresentato nelle fotografie che le si rammostrano (doc. 1 del fascicolo di parte attorea)?”;
8. “La distanza del muro contro cui impattava il sig. CP_1 rispetto alla linea laterale del campo di gioco è, ed era al momento del sinistro, di cm. 50?”;
9. “Il rumore dell'impatto della nuca del sig. contro il muro CP_1 di cinta veniva sentito dagli spettatori presenti alla partita?”;
10. “A seguito dell'impatto contro il muro di cinta il sig. CP_1 rimaneva disteso a terra privo di sensi?”;
11. “Il GN veniva trasportato con autoambulanza della CP_1
Croce Rossa presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Bergamo?”;
12. “Presso gli Ospedali Riuniti il GN veniva CP_1 immediatamente sottoposto ad accertamenti clinici, bioumorali e strumentali (TC) urgenti e a visita NCH?”;
13. “Prima dell'infortunio del 23.01.2010 il sig. gestiva e CP_1 coordinava, presso la società IVS Italia Spa di Seriate, in qualità di responsabile, l'attività di 50 addetti destinati al caricamento e/o alla manutenzione dei distributori automatici di bevande ed alimentari?”;
14. “Nello specifico il sig. si occupava dell'organizzazione CP_1 dei turni dei lavoratori, della selezione del personale, della gestione dei rapporti con i clienti finali presso cui erano collocati tutti i distributori automatici oggetto degli interventi dei 50 lavoratori sottoposti al suo controllo?”;
15. “Nello svolgimento del proprio incarico il sig. si CP_1 avvaleva, in qualità di suo sottoposto/vice, della figura del sig. ”; Per_3
16. “A seguito dell'infortunio del 23.01.2010, ed a tuttt'oggi, l'incarico precedentemente svolto dal viene svolto dal sig. CP_1 Per_3 di cui il è divenuto il sottoposto?”; CP_1
17. “Attualmente il sig. svolge presso la società IVS Italia CP_1
Spa attività di mero controllo tecnico senza alcun ruolo di responsabilità?”;
18. “Prima dell'infortunio del 23.01.2010 il sig. giocava a CP_1 calcio, si allenava 2/3 giorni alla settimana, praticava sport in generale ed usciva abitualmente la sera, sempre 2/3 volte alla settimana, con gli amici e/o i compagni di squadra?”;
19. “A seguito dell'infortunio del 23.01.2010 il sig. ha CP_1 smesso di giocare a calcio, di praticare sport e di uscire con gli amici?”;
20. “A seguito dell'infortunio del 23.01.2010 il sig. ha CP_1 pagina 7 di 33 grosse difficoltà di comunicazione, ha disimparato a scrivere e non in grado di formulare una frase di senso compiuto?”
21. “A seguito dell'infortunio del 23.01.2010 il sig. risulta CP_1 spesso irascibile, soffre costantemente di mal di testa e la sera, alle ore 21, si reca a dormire per la stanchezza?”;
22. “Quelli indicati nella lista che le si rammostra (doc. 6 del fascicolo di parte attrice) sono i viaggi, con la propria automobile, che il sig. , con CP_1 alla guida amici e familiari, ha affrontato nel corso del periodo di riabilitazione a seguito dell'infortunio del 23.01.2010?”;
23. “Quella che le si rammostra (doc. 7 del fascicolo di parte attrice) è la lista dei buoni pasto di cui il sig. non ha usufruito durante CP_1 la sua assenza dal lavoro a seguito dell'infortunio del 23.01.2010, come risulta anche dalla comunicazione che le si rammostra (doc. 13 allegato alla presente memoria)?”;
24. “Dal 22.07.2010 al 31.12.2010 il sig. veniva collocato CP_1 in aspettativa non retribuita per superamento del periodo di comporto di malattia?”;
25. “Quello che le si rammostra (doc. 8 del fascicolo di parte attrice) è il conteggio totale redatto direttamente dalla datrice di lavoro dell'attore con riguardo alle retribuzioni non percepite dal sig. dal CP_1
22.07.2010 al 31.12.2010, come risulta anche dalla comunicazione che sempre le si rammostra (doc. 13 allegato alla presente memoria) ?”; 26. “In seguito al collocamento in aspettativa non retribuita il sig. CP_1 richiedeva l'anticipo del TFR come da documentazione che le si
[...] rammostra (doc. 14 allegato alla presente memoria)?”; 27. “In data 25.06.2010 il sig. richiedeva, ed otteneva, la CP_1 sospensione del pagamento delle rate del mutuo bancario per mesi 12 come da documentazione che le si rammostra (doc. 15 allegato alla presente memoria)?”; Si indicano a testi:
- su tutti i capitoli i sig.ri di BI, il sig. Testimone_2 Testimone_3 di Gandino, il sig. di Cazzano Sant'Andrea, il sig. Testimone_4 Tes_5 di Gandino, il sig. di Gazzaniga, il sig.
[...] Testimone_6 Tes_7 di Fiorano al Serio, il sig. di Gandino, il sig.
[...] Testimone_8 Tes_9 di Leffe, il sig. di Cazzano Sant'Andrea, il sig.
[...] Testimone_10 di Cazzano Sant'Andrea, il sig. di CP_10 Controparte_11
Gandino, il sig. di Cazzano Sant'Andrea; CP_12
- sui capitoli dal n. 13 al n. 17 e dal n. 23 al n. 26 il sig. di Testimone_11
Bergamo ed il sig. di BI;
Per_3 pagina 8 di 33 - sui capitoli dal n. 23 al n. 26 la sig.ra c/o IVS Italia Testimone_12
Spa. dell' appellata Controparte_2
In via pregiudiziale
- Dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. con ogni consequenziale pronuncia.
Vinte le spese di giudizio.
- Dichiarare il passaggio in giudicato della Sentenza n. 743/2021 nei confronti della per l'intervenuta acquiescenza della Controparte_2 stessa da parte del sig. con l'adozione di ogni eventuale Parte_1 provvedimento che l'Ecc.ma Corte riterrà più opportuno. Vinte le spese di giudizio. In via principale Rigettare l'appello proposto perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale per tutte le ragioni di cui al presente atto e conseguentemente confermare la Sentenza appellata in ogni suo punto. Vinte le spese di giudizio. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal sig. specificare le quote di responsabilità di tutti i Parte_1 convenuti limitando il risarcimento da parte dell'odierno comparente alla sola quota di sua pertinenza, con esclusione di qualsiasi ipotesi di solidarietà. Vinte le spese di giudizio. dell' appellata – appellante incidentale
[...]
Controparte_13
IN VIA PRINCIPALE:
- respingersi le domande avversarie in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto per i motivi tutti su esposti;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla deducente:
- accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è ascrivibile/imputabile alla e per l'effetto che nulla è dovuto al sig. Controparte_13 CP_1
e conseguentemente condannare quest'ultimo a restituire la
[...] somma di euro 424.039,23 o quella maggiore o minore che risultasse dovuta in corso di causa oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
IN VIA SUBORDINATA:
- nelle denegata e non creduta ipotesi di conferma della condanna della convenuta , condannare, ai sensi di polizza, e tenere CP_3 CP_5 manlevata la deducente da ogni e qualsiasi richiesta di pagamento, pagina 9 di 33 indennizzo e/o risarcimento avanzata nei suoi confronti dall'attore e/o dalle eventuali domande di pagamento e di manleva avanzate nei suoi confronti delle altre parti in causa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi le istanze istruttorie dedotte con memoria n. 2 ex art 183, VI comma cpc versata nel primo grado di giudizio;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi di entrambe i giudizi, sentenza e successive inerenti tutte. dell' appellata – appellante incidentale CP_5
1) In via principale: in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'interposto appello incidentale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta o come meglio ritenuto, l'inoperatività della garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi portata dalla Polizza n. 056792881; per l'effetto, respingere la domanda di garanzia e manleva azionata dalla Controparte_13
verso mandando integralmente assolta
[...] CP_5 la concludente Compagnia dalla detta domanda;
per ulteriore effetto, condannare la Controparte_13
e il sig. o comunque chi ritenuto di ragione, in
[...] CP_1 via tra di loro solidale, a restituire ad la somma di Euro CP_5
424.039,23 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado in relazione a quanto dovuto al sig. , oltre interessi legali e rivalutazione CP_1 monetaria dalla data del pagamento al saldo effettivo;
per ulteriore effetto condannare la Controparte_13
a restituire ad la somma di Euro 19.574,39 pagata
[...] CP_5 in esecuzione della sentenza di primo grado in relazione a quanto dovuto alla medesima a titolo di spese legali, oltre interessi legali e CP_3 rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo effettivo. 2) In via subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento della domanda sub 1): in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta o come meglio ritenuto, che nessuna responsabilità è addebitabile alla in Controparte_13 relazione all'evento per cui è causa;
per l'effetto assolvere la
[...]
dalle domande svolte nei Controparte_13 suoi confronti, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia e manleva dalla prima svolta verso per ulteriore effetto, CP_5
pagina 10 di 33 condannare la Controparte_13
e il sig. o comunque chi ritenuto di ragione, in
[...] CP_1 via tra di loro solidale, a restituire ad la somma di Euro CP_5
424.039,23 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado in relazione a quanto dovuto al sig. , oltre interessi legali e rivalutazione CP_1 monetaria dalla data del pagamento al saldo effettivo;
per ulteriore effetto, condannare la Controparte_13
a restituire ad la somma di Euro 19.574,39 pagata
[...] CP_5 in esecuzione della sentenza di primo grado in relazione a quanto dovuto alla medesima a titolo di spese legali, oltre interessi legali e CP_3 rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo effettivo.
3) In via ulteriormente subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento delle domande sub 1) e sub 2): rigettare, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta o come meglio ritenuto, l'appello interposto in via principale dal sig. per l'effetto, confermare Parte_1 la sentenza n. 743/2021 pronunziata dal Tribunale di Bergamo.
4) In ogni caso, condannare, per i motivi indicati in atti o come meglio ritenuto, il sig. a pagare ad le spese CP_1 CP_5 processuali per la domanda svolta in primo grado direttamente verso la deducente Compagnia.
5) Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfaitario del 15% per Spese generali di Studio, C.P.A. ed I.V.A., nel rispetto del principio della soccombenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione della Corte è relativa ad una richiesta di risarcimento danni da atto illecito.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
Il giorno 23 gennaio 2010 si è disputata nel campo dell'oratorio della Parrocchia S. e CP_13 Controparte_4
di una partita di calcio della categoria
[...] CP_2
dilettanti a 7 del C.I.S. (Centro Italiano Sportivo) fra le squadre e Gandino. CP_2 pagina 11 di 33 Nella prima delle due squadre giocava e nella Parte_1
seconda . CP_1
Al minuto ventisei dell'incontro si è verificato uno scontro di gioco fra il ed il a causa del quale quest'ultimo è Pt_1 CP_1
andato a sbattere violentemente con la testa contro il muro di cemento che si trova a poca distanza dalla linea laterale del campo di gioco.
Le condizioni del giocatore sono subito apparse molto CP_1
gravi per cui, dopo l'immediato trasporto in ospedale del ferito,
l'arbitro ha decretato la sospensione dell'incontro.
A seguito del gravissimo trauma ricevuto CP_1
ritenendo esistente la responsabilità dell'accaduto in capo a alla Parte_1 Controparte_13
in quanto proprietaria
[...]
dell'impianto ed alla in quanto Controparte_2
organizzatrice della gara e comodataria dell'impianto, ha convenuto in giudizio tutti e tre detti soggetti chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno che è stato quantificato in
€. *517.246,26*.
Costituendosi in giudizio con distinti difensori e comparse Pt_1
ha chiesto il rigetto della domanda formulata nei suoi
[...]
confronti negando che la sua azione di gioco fosse la responsabile del danno causato al giocatore;
la CP_1 [...]
ha negato Controparte_13
ogni sua responsabilità sostenendo che con la partecipazione pagina 12 di 33 alla partita il giocatore aveva accettato il rischio di subire CP_1
lesioni derivanti dal gioco, chiedendo comunque la chiamata in giudizio in manleva di sua compagnia CP_5
assicuratrice per la responsabilità civile;
la CP_2
ha a sua volta negato la sua responsabilità adducendo
[...]
che organizzatore dell'evento era il C.I.S..
Infine, costituendosi, ha preliminarmente CP_5
eccepito l'inoperatività della polizza chiedendo comunque nel merito il rigetto della domanda formulata nei confronti dell'assicurata.
Il giudizio introdotto è stato istruito documentalmente, con prova per testi e con c.t.u. ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha accolto la domanda attorea svolta nei confronti di e della Parte_1 [...]
, condannandoli in Controparte_13 CP_2
solido al pagamento in favore di della somma di €. Parte_1
*327.565,01* (di cui €. 299.621 a titolo di danno non patrimoniale biologico dinamico- relazionale;
€. 27.944 per danno patrimoniale nelle voci di €. 3.375,06 per spese mediche,
€ 3.290,06 per spese di viaggio, €.
1.950 per buoni pasto perduti ed €. 19.328,99 per retribuzioni non percepite), oltre ad interessi ed alla rifusione delle spese legali;
rigettato la domanda attorea svolta nei confronti della , condannando Controparte_2
l'attore alla rifusione delle spese di lite;
condannato CP_5
a tenere indenne la propria assicurata
[...] Controparte_13
pagina 13 di 33 da quanto dovuto all'attore con CP_13 CP_1
condanna della Compagnia anche alla rifusione delle spese di lite nei confronti della propria assicurata.
Nel motivare la decisione il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il contrasto di gioco in questo modo: era Pt_1
intervenuto con una spinta da dietro inferta a;
questi, a CP_1
causa del colpo, era andato a sbattere violentemente con il capo contro il muro di cemento delimitante il campo di gioco.
Ha, quindi, concluso che alla condotta del non poteva Pt_1
essere riconosciuta alcuna scriminante, trattandosi di azione del tutto esorbitante dalla normalità e tollerabilità di un contrasto di gioco;
ciò in ragione della violenza della spinta inferta al e dell'impossibilità per il di entrare in possesso del CP_1 Pt_1
pallone, perciò ritenendo inescusabile il suo intervento ai danni dell'altro giocatore.
La responsabilità della è stata ricondotta al fatto CP_3
illecito (art. 2043 c.c.) di non aver provveduto a munire i muri delimitanti il campo di gioco con protezioni in gomma, o altro idoneo materiale, in modo da impedire il verificarsi di traumi ai giocatori.
E' stata, inoltre, accertata l'operatività della polizza assicurativa sottoscritta con che è stata, quindi, condannata a CP_5
manlevare la da ogni conseguenza pregiudizievole ad CP_3
essa derivante dalla decisione.
pagina 14 di 33 Quanto alla ne è stata esclusa la Controparte_2
responsabilità avendo il Tribunale ritenuto che non avesse alcun obbligo di custodia o di allestimento del campo.
Avverso la decisione è stato proposto appello da Parte_1
con atto di citazione articolato in due motivi con il quale ha chiesto la riforma della sentenza con il rigetto delle domande risarcitorie di Caccia.
Si sono costituiti tutti gli appellati. ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
La Controparte_13
ha resistito all'impugnazione e, con appello CP_13
incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto esistente una sua corresponsabilità nella causazione del danno arrecato a . CP_1
ha proposto appello incidentale chiedendo in CP_5
principalità la declaratoria di inoperatività della polizza di responsabilità civile stipulata con la , con CP_3
conseguente condanna della suddetta e di alla CP_1
restituzione della somma di €. *421.039,23* pagata dalla
Compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado, in via subordinata la riforma della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata esistente la responsabilità della per i CP_3
danni arrecati all'attore, in via ulteriormente subordinata il rigetto dell'appello interposto dall'appellante principale Pt_1
pagina 15 di 33 Pt_1
ha chiesto in via pregiudiziale Controparte_2
declaratoria di passaggio in giudicato della sentenza per avvenuta acquiescenza alla stessa prestata da Parte_1
rispetto al rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti;
in via principale il rigetto dell'appello proposto da quest'ultimo e, in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale del la specificazione delle quote di Pt_1
responsabilità di tutti i convenuti con limitazione della
Polisportiva alla “sola quota di sua pertinenza, con esclusione di ogni ipotesi di solidarietà”.
Con ordinanza del 22 giugno 2022 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
All'udienza del 14 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni quaranta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Primo motivo (dell'errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie – dell'erroneo giudizio di attendibilità dei GNi e Tes_3
Tes_2
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui il tribunale ha posto a fondamento della pagina 16 di 33 ritenuta responsabilità del le deposizioni dei testi di parte Pt_1
attrice e mentre non ha considerato quanto Tes_3 Tes_2
riferito dal teste di parte convenuta Pt_11
Sostiene, quindi, che anche quanto riportato dal teste Pt_11
doveva essere ritenuto credibile e ciò avrebbe dovuto comportare quantomeno un dubbio sulla possibilità di ritenere accertata la dinamica dei fatti ed in particolare la modalità con cui CP_1
ha colpito con la testa il muro di cinta del campo di
[...]
gioco.
Argomenta, inoltre, in ordine all'asserita impossibilità di verificare se il fallo di gioco commesso sia stato intenzionale o sia derivato da un suo comportamento imprudente, sulla base delle conclusioni del C.T.U. dott. con conseguente Per_4
irrisarcibilità del danno.
Secondo motivo (dell'errata interpretazione delle risultanze istruttorie.
Dell'errata applicazione della norma sulla ripartizione dell'onere della prova)\
Con il secondo motivo la sentenza viene impugnata laddove il tribunale ha ritenuto raggiunta la prova che ha CP_1
subìto danni patrimoniali.
Sostiene al riguardo che l'attore ha depositato in giudizio dei meri conteggi di parte ma non avrebbe dimostrato né il nesso di causa fra gli esborsi e l'evento dannoso di cui è stato vittima né la congruità di ogni singola voce di danno.
pagina 17 di 33 L'appello incidentale della
[...]
Controparte_13
Con unico motivo contesta la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha ritenuto che la responsabilità di quanto accaduto sia addebitabile esclusivamente a Parte_1
A tal fine: nega che sia stata raggiunta la prova della pericolosità dell'impianto di gioco;
che comunque sussista un nesso di causalità fra il danno riportato da ed il muro di CP_1
cinta del campo;
sostiene inoltre che la responsabilità dell'accaduto è addebitabile oltre che al anche alla Pt_1
, che ha tracciato le linee laterali del campo Controparte_2
di gioco ponendole a distanza troppo ravvicinata dal muro.
Rileva, inoltre, che nessuno dei giocatori né l'arbitro ha rilevato un'eventuale inidoneità o pericolosità del campo di gioco, di talché in quanto partecipante alla partita, ha CP_1
accettato di disputarla in condizioni da lui ritenute idonee.
L'appello incidentale di CP_5
Con il primo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inoperatività della polizza.
Argomenta al riguardo che la garanzia prestata riguarda solo le attività organizzate dalla , mentre la partita durante CP_3
la quale si sono verificati i fatti di causa è stata organizzata da altro soggetto, il C.I.S..
Lo scontro di gioco, inoltre, si è verificato fra due giocatori che pagina 18 di 33 militavano in squadre che nulla avevano a che fare con la
. CP_3
Con il secondo motivo confuta la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto sussistente una responsabilità della ex art. 2043 c.c.. CP_3
Sostiene che non può ritenersi sussistente un obbligo della di adottare misure di protezione al fine di evitare CP_3
l'impatto dei giocatori contro il muro di cinta del campo di gioco e che comunque tale onere, ove esistente, gravava sull'organizzatore dell'evento, il C.I.S., e non sull'ente proprietario dell'impianto di gioco.
Con il terzo motivo lamenta che il Tribunale ha omesso di regolamentare le spese tra Caccia e la Compagnia, pur avendo correttamente ritenuto inammissibile la domanda diretta del danneggiato di condanna al risarcimento proposta dal danneggiato.
* * *
Ritiene la Corte che il primo motivo dell'appello principale, il motivo dell'appello incidentale della ed il secondo CP_3
dell'appello incidentale di possono essere trattati CP_5
unitariamente alla luce delle considerazioni che seguono.
La dinamica dello scontro avvenuto nel corso dell'incontro di calcio del 21 gennaio 2010 fra e Parte_1 CP_1
risulta essere stata ricostruita in modo sufficientemente chiaro.
pagina 19 di 33 Le contestazioni svolte da attengono Parte_1
esclusivamente a ritenute incongruità o contraddizioni fra le testimonianze assunte e riguardano le modalità della caduta a terra di e del punto d'impatto della sua testa CP_1
con il muro di cinta in cemento nonché l'intenzionalità o meno di di arrecare volontariamente danno a Parte_1 CP_1
[...]
Si osserva al riguardo che risulta acclarato che CP_1
è caduto a terra ed è andato a sbattere violentemente con la testa contro il muro in cemento che delimita il campo di gioco a seguito della violenta spinta che gli è stata data da Pt_1
[...]
Essa, considerata la notevole proiezione in avanti che ha ricevuto il corpo di risulta essere stata data con CP_1
le braccia da parte di non potendosi avere il Parte_1
medesimo effetto ove il contatto fosse stato portato solo dal busto.
La spinta, inoltre, risulta essere stata data al di fuori di un'azione di gioco, da intendersi come possibilità per i calciatori di entrare in possesso del pallone, posto che quest'ultimo è risultato essere stato a distanza non congrua da entrambi i due.
Conferma di ciò, oltre che dalle testimonianze dei testi e si ricava anche da quella dell'arbitro, sig. Tes_3 Tes_2
sentito all'udienza del 22 maggio 2018, il quale ha CP_6
dichiarato di non avere visto il contatto avvenuto fra il ed Pt_1 pagina 20 di 33 il in quanto la sua attenzione era rivolta alla zona del CP_1
campo in cui si trovava il pallone.
Circostanza quest'ultima che avvalora la tesi che nessuno dei due giocatori coinvolti nella vicenda potessero entrare in possesso della sfera;
diversamente l'arbitro avrebbe avuto una visuale unitaria degli stessi e del pallone.
A ciò si aggiunga che i testi di parte attrice hanno riferito che già in precedenza il aveva tenuto un comportamento Pt_1
inadeguato, essendosi già reso protagonista di altre spinte verso alcuni giocatori della squadra avversaria.
Il suo intervento, del quale non può affermarsi con certezza la volontarietà, pur non potendosi escluderla, è stato comunque connotato da grave imprudenza, anche e soprattutto in considerazione della zona del campo di gioco in cui si sono svolti i fatti.
La spinta data al , infatti, se fosse avvenuta in altra zona CP_1
del campo, non avrebbe prodotto i gravi effetti invalidanti per la vittima che si sono invece verificati in quanto il giocatore che ha subìto il pericoloso intervento è stato proiettato contro il muro di cinta che delimita il campo di gioco.
Ciò avrebbe dovuto, quindi, indurre il ad astenersi dal Pt_1
compiere il suo violento e scorretto intervento, oltre che perché non ammesso dalle regole del gioco anche e soprattutto perché altamente pericoloso ed in grado, com'è avvenuto, di procurare pagina 21 di 33 un serio danno all'altro giocatore.
Si consideri, infine, che la spinta deve essere stata data con particolare violenza, considerata la circostanza che il è CP_1
andato a colpire il muro di cemento non direttamente, ma dopo avere percorso un tratto strisciando a terra ove era stato scaraventato dall'intervento del Pt_1
Poiché la caduta a terra del ha necessariamente creato CP_1
un attrito con il terreno deriva che, per essere stato in grado di percorrere, suo malgrado, lo spazio che si trova fra la linea laterale ed il muro di cemento, il suo corpo deve necessariamente essere stato attinto da una spinta portata con notevole intensità.
Si consideri, quanto alla correttezza della ricostruzione dei fatti così compiuta, che essa è stata confermata dalla deposizione del teste di parte convenuta sig. il quale ha riferito che Pt_1 Pt_11
prima di impattare con la nuca contro il muro in cemento il era caduto a terra. CP_1
Circostanza che, in quanto riferita da teste introdotto dalla difesa del conferma la violenza con cui è stata data la Pt_1
spinta.
Si consideri infine che i fatti di causa sono avvenuti durante lo svolgimento di una partita di calcio amatoriale, nella quale quindi lo spirito che doveva motivare i giocatori a prendervi parte doveva essere esclusivamente quello di divertirsi, non di raggiungere risultati né di classifica, né economici.
pagina 22 di 33 Ha al riguardo statuito la Suprema Corte in sede penale:
“configura un illecito penale la condotta di un calciatore che – nel corso di una partita amatoriale – provoca lesioni gravi ad un avversario, commettendo ai suoi danni un fatto volontario di tale durezza da esporlo ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante a tale genere di competizione. In tal caso, infatti, non opera l'esimente dell'esercizio di un'attività sportiva: in un incontro di tale livello il rischio di subire lesioni gravi, con effetti permanenti, non solo non è preventivato ma non può neanche essere accettato” (Cass. Pen. sez. quinta, n.
44306/2008).
Quanto precede conduce a ritenere sussistente la responsabilità del per i gravi danni subìti dal Caccia. Pt_1
Tuttavia, per le considerazioni che seguono, il grado di essa non viene confermato nella misura derivante dalla decisione assunta dal tribunale, che ne prevede una ripartizione al 50% fra il giocatore e la proprietaria dell'impianto di Pt_1 CP_3
gioco, ma viene determinata in quella del 35%, residuando il restante 65% a carico della . CP_3
Questa è, invero, corresponsabile dell'accaduto per avere consentito la disputa di una partita di calcio in un impianto in cui esistevano zone del campo di gioco potenzialmente pericolose per l'incolumità dei giocatori.
S'intende fare riferimento all'esistenza del muro di cemento che si trova alla distanza di non più di 50 cm. dalla linea laterale del pagina 23 di 33 campo.
Detto muro, peraltro, non si trova lungo tutto il perimetro del campo di gioco ma solo per un tratto, percepibile dalla documentazione fotografica agli atti, piuttosto breve.
Tale estensione del muro avrebbe quindi consentito di adottare senza rilevanti esborsi misure idonee a prevenire il verificarsi di incidenti derivanti dalla collisione dei giocatori con il cemento.
Basti pensare, ad esempio, alla collocazione alla base del muro di pannelli in plastica rigida (cc.dd. “jersey”) che si trovano posizionati nelle strade per delimitare il tracciato di rotatorie in corso di costruzione o per segnalare deviazioni o buche nella via.
Al di sopra di questi potevano essere infissi al muro protezioni in plastica o di altro materiale in grado di impedire il contatto diretto fra il corpo dei giocatori ed il muro.
Non ha, perciò, pregio l'argomentazione difensiva della che sostiene di non essere in alcun modo responsabile CP_3
di quanto accaduto per avere concesso la struttura in comodato alla . Controparte_2
La circostanza di un affidamento della struttura in comodato dalla alla non risulta essere stato CP_3 CP_2
provato documentalmente.
Peraltro, l'esistenza di detto tipo di contratto non sarebbe comunque idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente proprietario del bene e a trasferirlo in capo al soggetto che lo pagina 24 di 33 avrebbe ricevuto in comodato.
Il comodatario che riceve il bene è, infatti, tenuto ai sensi dell'art. 1804 c.c. “a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia”, mentre l'onere di impedire che esso possa arrecare danno ai terzi che lo utilizzino incombe esclusivamente in capo al proprietario.
Nel caso di specie, peraltro, risulta dagli atti di causa e la circostanza non è contestata fra le parti che la si CP_2
sarebbe limitata a tracciare le linee laterali del campo di gioco.
Se poi esse, come è avvenuto nella vicenda in questione, sono state poste a distanza troppo ravvicinata dall'insidia rappresentata dall'esistenza di un tratto di muro in cemento, era onere della intervenire per chiederne un CP_3
arretramento a distanza tale da scongiurare che i giocatori potessero impattare contro il muro e, ove ciò non fosse stato fatto, non consentire lo svolgimento dell'incontro.
Non hanno, perciò, pregio difensivo le argomentazioni addotte nel proprio appello incidentale dalla la quale, nel CP_3
limitarsi a sostenere l'esistenza di un contratto di comodato con la non contesta la ratio decidendi indicata nella CP_2
motivazione della sentenza la quale ha ritenuto esistente la sua responsabilità per la rilevata mancanza di strutture di protezione nel muro di cinta del campo di gioco.
Quanto al primo motivo dell'appello incidentale di CP_5
pagina 25 di 33 si osserva che esiste l'operatività della polizza per la r.c. sottoscritta dalla Parrocchia.
La polizza all'epoca sottoscritta con la AS (poi confluita in
è la n. 056792881 (mod. 21 – edizione luglio 2001) che CP_5
alle condizioni di assicurazione, § 3 rischi assicurati settore C
Assicurazione delle responsabilità, all'art. 15 lett. e) indica che sono compresi nell'assicurazione i danni che derivino
“dall'esercizio o gestione dell'oratorio, centri giovanili, incluse le attività sportive nei campi, palestre e piscine, compreso l'esercizio degli spogliatoi e servizi, il tutto di proprietà della
”. CP_3
Non può esservi, quindi, dubbio alcuno in ordine alla circostanza che con la sottoscrizione della polizza la si è tutelata CP_3
anche dal rischio derivante da eventuali danni arrecati a terzi per l'utilizzo del campo di gioco.
Al fine di sostenere l'inoperatività della polizza CP_5
richiama solo il capoverso di detto articolo che testualmente indica che “è compresa, inoltre, la gestione di tornei e gare promosse ed organizzate dal Parroco”.
Si tratta, quindi, di un'estensione della garanzia sino a comprendere gli eventi sportivi organizzati dalla Parrocchia, non di una limitazione a solo quest'ultimi, come invece sostiene la Compagnia.
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pagina 26 di 33 Quanto alle doglianze di per quanto riguarda il Parte_1
riconoscimento del danno patrimoniale in favore di CP_1
si osserva preliminarmente che esse non sono state
[...]
fatte proprie anche dagli altri soggetti nei cui confronti è stata pronunciata la condanna.
In ordine al merito deve dirsi che la contestazione sulla loro debenza è generica in quanto non considera la valenza della documentazione prodotta in giudizio dall'attore dal cui esame si ricava che si tratta di voci di spesa che derivano direttamente dai danni subìti.
Ne va, pertanto, disposto il rigetto.
Osserva infine la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. dr. il quale ha determinato l'entità dei danni non Persona_5
patrimoniali arrecati a Caccia Massimo non sono state contestate da alcuna delle parti.
Esse, inoltre, sono state espressamente condivise dai consulenti di parte dr.ssa per la Persona_6 Controparte_13
di nonché
[...] Controparte_4 CP_2
dr.ssa per la compagnia d'assicurazione della Persona_7
, mentre gli altri consulenti non hanno Controparte_2
fatto pervenire osservazioni.
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E' parzialmente fondato l'appello incidentale di per CP_5
quanto riguarda l'omessa pronuncia del tribunale in ordine alla pagina 27 di 33 richiesta di liquidazione delle spese di lite in suo favore a seguito della dichiarata improcedibilità della domanda svolta direttamente nei suoi confronti dall'attore CP_1
Il tribunale, infatti, dopo avere rilevato che non esiste rapporto diretto fra l'attore e la compagnia d'assicurazione di uno dei soggetti nei cui confronti era stato chiesto il risarcimento del danno, ha omesso di disporre in ordine alle spese di lite.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la prevalente soccombenza di nei confronti di il CP_5 CP_1
favore delle spese per la Compagnia è determinato in 1/5, con sua condanna alla corresponsione in favore dell'attore dei residui 4/5.
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Quanto alle istanze istruttorie formulate dall'appellante principale si osserva che la loro ammissione è Parte_1
stata rimessa alla valutazione del Collegio in ordine alla loro necessità (“… ammettersi e disporsi, se ritenuto necessario, l'assunzione dei mezzi di prova …).
Nei termini in cui è stata proposta l'istanza è inammissibile.
La parte non può rimettere al Giudice la valutazione sulla necessità o meno di espletare una prova per testi, non trattandosi di valutazione da eseguirsi d'ufficio.
Il Giudice ha, invece il dovere di valutare l'ammissibilità delle istanze che vengono formulate.
Inoltre, il rigetto delle istanze in primo grado non è stato fatto pagina 28 di 33 oggetto di autonomo motivo d'impugnazione.
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Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si deduce quanto segue.
La Corte di Cassazione, con sentenza a sezioni unite (Cass.Civ.
SS.UU. 19 luglio / 31 ottobre 2022 n. 32061) ha statuito che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso in esame, da parte dell'attore in primo grado CP_1
è stata proposta un'unica domanda, volta ad ottenere la
[...]
condanna dei convenuti, in solido fra loro, al pagamento in suo favore di una somma a titolo di risarcimento dei danni subìti.
Il suo diritto è stato riconosciuto, ma la misura dello stesso è stata determinata in misura inferiore a quella richiesta.
Si verte, quindi, nell'ipotesi regolamentata dalla ricordata pagina 29 di 33 pronuncia di legittimità.
Va, pertanto, rigettata la richiesta di riforma della sentenza per quanto riguarda la statuizione delle spese di lite che vanno poste a carico degli appellanti Parte_1 [...]
ed Controparte_13 CP_5
(quest'ultima nei limiti della disposta compensazione) per
[...]
entrambi i gradi del giudizio.
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Al parziale rigetto dell' appello principale proposto da Pt_1
al rigetto dell' appello incidentale proposto dalla
[...]
Controparte_13
ed al parziale rigetto di quello proposto da
[...] CP_5
segue la condanna delle suddette parti a rimborsare ciascuna di esse nei limiti della disposta compensazione) in CP_5
favore di le spese di questo grado del giudizio CP_1
alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €.
*260.000,01* ed €. *520.000,00*).
Va disposta la condanna di a rimborsare alla Parte_1
le spese di questo grado del giudizio alla Controparte_2
cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale
13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa). pagina 30 di 33 Non va, invece, disposta la condanna di al Parte_1
pagamento del c.d. “doppio contributo” stante il parziale accoglimento del suo gravame.
Al rigetto dell' appello incidentale proposto da nei CP_5
confronti della Controparte_13
segue la sua condanna a
[...] CP_2
rimborsare in favore della seconda le spese di questo grado del giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore indeterminabile – complessità media)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata decisione, così provvede:
- determina nella misura del 35% a carico di e del Parte_1
65% a carico della Controparte_13
la corresponsabilità nella
[...]
causazione del danno arrecato a quantificato CP_1
nella somma indicata nell'impugnata decisione del Tribunale;
- rigetta l' appello incidentale proposto da
[...]
; Controparte_13
- accoglie solo per la parte relativa alla omessa pronuncia sulle spese da porsi a carico di l'appello incidentale CP_1
pagina 31 di 33 di CP_5
- conferma nel resto;
- condanna e la Parte_1 [...]
a rimborsare a Controparte_13 CP_1
da parte di ciascuna di detti soggetti le spese di questo
[...]
grado del giudizio che liquida in complessivi euro *14.239,00* di cui euro *4.389,00* per la “fase di studio”, euro *2.552,00* per la
“fase introduttiva” ed euro *7.298,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e pro quota in ragione di 1/2 ciascuno del C.U.;
- condanna a rimborsare a le CP_5 CP_1
spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi
(ante compensazione in ragione di 1/5, ponendo a carico dell'appellante incidentale i residui 4/5) euro *14.239,00* di cui euro *4.389,00* per la “fase di studio”, euro *2.552,00* per la
“fase introduttiva” ed euro *7.298,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna a rimborsare alla Parte_1 CP_2
le spese di questo grado del giudizio che liquida in
[...]
complessivi euro *6.946,00* di cui euro *2.058,00* per la “fase di studio”, euro *1.418,00* per la “fase introduttiva” ed euro
*3.470,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- condanna a rimborsare in favore della CP_5
Controparte_13
le spese di questo grado del giudizio che liquida in
[...] pagina 32 di 33 complessivi euro *8.470,00* di cui euro *2.518,00* per la “fase di studio”, euro *1.665,00* per la “fase introduttiva” ed euro
*4.287,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell'appellante incidentale
Controparte_13
.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 luglio 2024
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
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