Sentenza 16 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di traduzione degli atti, l'imputato alloglotto che si dolga dell'omessa traduzione della sentenza ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione ritualmente presentato dal difensore di fiducia di imputato alloglotto, nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale si deduceva l'omessa traduzione della sentenza di appello, non avendo il ricorrente dimostrato se e in che misura la mancata tempestiva conoscenza personale della sentenza impugnata aveva influito sulle sue strategie difensive).
Commentari • 3
- 1. Imputato alloglotta, citazione in appello va tradotta? (Cass. 9900/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2025
Rimessa alle sezioni unite la questione duplice: (a) se il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosca la lingua italiana debba essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario, conseguendo alla omessa traduzione una nullità di ordine generale a regime intermedio. (b) Se la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporti solo lo slittamento del termine per impugnare in capo all'imputato ovvero integri una nullità generale a regime intermedio. Corte di Cassazione sez. II, ud. 14 febbraio 2025 (dep. 11 marzo 2025), n. 9900 Presidente D'Agostini - Relatore Recchione Ritenuto in …
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L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …
Leggi di più… - 3. Traduzione della sentenza di condanna obbligatoria per l'Europa, ma non in Italia (Cass. 4408/25).https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 febbraio 2025
La traduzione di una sentenza che l'imputato alloglotto non può impugnare personalmente non incrementa né quantitativamente né qualitativamente i suoi diritti di difesa, e che nessuna concreta limitazione di quei diritti può realmente conseguire alla mancata traduzione: in sintonia con la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, pare difficile argomentare che essa possa provocare una lesione dei diritti di difesa dell'alloglotto, che, comunque, mantiene il diritto di partecipare personalmente al giudizio con l'ausilio di un interprete, e gode continuativamente dell'assistenza tecnica del proprio difensore. Poiché non è concepibile un illimitato diritto alla traduzione di tutti i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2024, n. 44251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44251 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere DR EN;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CO Dall'Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentite, nell'interesse di IN PL, le conclusioni dell'avv. Daniela Paccoi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
sentite, nell'interesse di IM SE, le conclusioni dell'avv. Silvia Egidi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 settembre 2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, per quanto di interesse ai presenti fini, procedendo con rito abbreviato, giudicava IN MA e IM SE colpevoli dei reati ascrittigli ai capi C (artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 12, commi 1 e 3, lett. a) e d), 3-bis e 3-ter, lett. d), d.lgs. 23 luglio 1998, n. 286 - T.U. imm.) e D (artt. 81, secondo comma, 110 e 648 cod. pen.), per i quali riconosciute le attenuanti generiche e applicata la riduzione per il rito, gli imputati venivano condannati alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e 104.000,00 euro di multa. Gli imputati, inoltre, venivano condannati alle pene accessorie, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. Veniva, infine, disposta, ai sensi dell'art. 235 cod. pen., l'espulsione degli imputati dal territorio dello Stato.
2. Con sentenza del 23 giugno 2023 la Corte di appello di Perugia, pronunciandosi sulle impugnazioni degli imputati, per quanto di interesse ai presenti fini, in parziale riforma della decisione appellata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), T.U. imm., relativamente al capo C, limitatamente all'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti, alterati o comunque illegalmente ottenuti, rideterminava la pena irrogata a IN MA e IM SE in tre anni, due mesi di reclusione e 102.000,00 euro di multa. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.
3. Dalle sentenze di merito, che divergevano nei termini che si sono esposti, emergeva, a seguito di una segnalazione effettuata nell'agosto del 2015, dall'Ufficio Homeland Security Investigations (HSI) dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a Roma, che un numero elevato di cittadini di nazionalità albanese aveva fatto ingresso nel Paese usufruendo del sistema di esenzione dal visto denominato Electronic System for Travel Authorizzation (ESTA), che consentiva agli stranieri provenienti da alcuni Stati, tra cui l'Italia, di permanere nel territorio di ingresso per novanta giorni in regime di esenzione dal permesso di ingresso. Dopo essere entrati nel territorio statunitense, i cittadini albanesi non lasciavano il Paese, utilizzando passaporti di cui era stato denunciato il furto o lo smarrimento e risultavano contraffatti. 2 Si accertava, inoltre, che le procedure eseguite secondo il sistema ESTA, che assicuravano l'esenzione dal visto d'ingresso dei cittadini albanesi che si recavano negli Stati Uniti, provenivano da un unico indirizzo IP, che faceva capo all'Agenzia di viaggi "Overtime", che aveva sede a Foligno, in Via Firenze n. 3 B, i cui titolari erano AB ON e ER De LI. Tale attività illegale, secondo quanto segnalato dall'Ufficio HSI dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America Roma, si era svolta nell'arco temporale compreso tra il 26 gennaio 2013 e il 31 luglio 2016. A seguito delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, si traeva conferma del coinvolgimento nelle operazioni finalizzate a favorire l'ingresso dei cittadini albanesi negli Stati Uniti d'America, di AB ON e ER De LI, che si avvalevano del contributo di numerosi soggetti, tra cui gli imputati IN MA e IM SE. Gli esiti di tali intercettazioni consentivano di affermare che gli odierni ricorrenti, nei termini ascrittigli al capo C, svolgevano l'attività di intermediazione tra i soggetti che volevano espatriare, i soggetti che si occupavano di procurare i passaporti falsi ai cittadini albanesi e i titolari dell'Agenzia di viaggi “Overtime" di Foligno;
attività di intermediazione per la quale i cittadini di nazionalità albanese che intendevano entrare illegalmente negli Stati Uniti d'America corrispondevano una somma di denaro, che venivano ripartite tra i vari soggetti coinvolti nelle operazioni illecite in esame. Tale ricostruzione dei fatti di reato descritti al capo C veniva ulteriormente corroborata dalle dichiarazioni rese da EE MA, un cittadino albanese che, dopo essere stato arrestato, nell'ambito delle indagini sviluppatesi a seguito del monitoraggio investigativo di AB ON e ER De LI, chiariva con quali modalità veniva effettuato il trasferimento dei connazionali negli Stati Uniti d'America dietro la corresponsione di una somma di denaro e quale ruolo svolgevano in tale contesto gli imputati IN MA e IM SE. Questi convergenti elementi probatori, quindi, consentivano l'arresto di IN MA e IM SE, il quale rendeva dichiarazioni, sia pure parzialmente, confessorie, che corroboravano l'ipotesi accusatoria. Nel corso delle indagini preliminari, veniva esaminato anche IN MA, che, pur ammettendo di essere a conoscenza del fatto che l'Agenzia "Overtime" si occupava del trasferimento di cittadini albanesi in altri Stati, negava di essere personalmente coinvolto nella gestione di tali attività. Dal complesso degli elementi probatori richiamati si traeva conferma del coinvolgimento di entrambi i ricorrenti nel meccanismo utilizzato per consentire il trasferimento illegale dei cittadini albanesi negli Stati Uniti d'America indicati- 3 nel capo C in LE KU, EE MA, AU MA, NI MA, IL AJ, NE AJ, ER AJ e EN AJ utilizzando il sistema ESTA e realizzato mediante la predisposizione di passaporti falsi o contraffatti procurati da connazionali degli imputati. Il compendio probatorio, al contempo, consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di IN MA e IM SE nell'ipotesi delittuosa di cui al capo D, che discendeva dal fatto che i ricorrenti si erano adoperati per procurare i passaporti contraffatti trovati in possesso di EE MA al momento del suo arresto, avvenuto a Bologna. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi e il ruolo svolto, relativamente ai reati di cui ai capi C e D, da IN MA e IM SE, nella sua consistenza materiale, non veniva modificata nel giudizio di appello, che, rispetto all'originaria contestazione, per il capo C della rubrica, escludeva l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), T.U. imm., limitatamente all'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti, alterati o comunque illegalmente ottenuti;
esclusione che discendeva dalla pronuncia di parziale illegalità costituzionale di tale disposizione pronunciata dalla sentenza della Corte costituzionale 8 febbraio 2022, n. 62. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, gli imputati IN MA e IM SE, riconosciute le attenuanti generiche e applicata la riduzione per il rito, venivano condannati, per i reati di cui ai capi C e D, alle pene di cui in premessa.
4. Avverso la sentenza di appello gli imputati IN MA e IM SE ricorrevano per cassazione, con atti di impugnazione che occorre esaminare separatamente.
4.1. L'imputato IN MA, a mezzo dell'avv. Daniela Paccoi, proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro censure difensive, che venivano integrate dalla memoria difensiva con motivi aggiunti del 20 giugno 2024. Con il primo motivo, integrato dal primo dei richiamati motivi aggiunti, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di responsabilità nei confronti di IN MA, relativamente all'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo C della rubrica, che si fondava su un'incongrua valutazione delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che si connotavano per la loro contraddittorietà e non convergevano sulla posizione dell'imputato, che, fin dal suo arresto, aveva chiarito che si era limitato a mettere in contatto alcuni 4 connazionali che volevano espatriare negli Stati Uniti d'America con i titolari dell'Agenzia di viaggi "Overtime" di Foligno. Con il secondo motivo, integrato dal secondo dei citati motivi aggiunti, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto degli elementi costitutivi delle circostanze aggravanti di cui all'art. 12, commi 3, lett. d), e 3-ter, lett. b), T.U. imm., che erano state riconosciute a IN MA senza un'adeguata ricognizione del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari e del ruolo svolto dallo stesso nelle operazioni illecite, sui quali ci si era soffermati in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie, trascurando di considerare che al capo C - così come rivisitato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2022 venivano descritte otto ipotesi di trasferimento illegale di cittadini albanesi rimasti a un livello meramente progettuale. Con il terzo motivo, integrato dal terzo dei richiamati motivi aggiunti, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di responsabilità nei confronti di MA, relativamente all'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo D della rubrica, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, 110 e 648 cod. pen., che si fondava su un'incongrua valutazione degli elementi probatori acquisiti, rispetto ai quali non assumevano un rilievo decisivo gli incontri avvenuto tra il ricorrente e IM SE a Foligno il 19 e il 20 dicembre 2016, nei quali sarebbero stati consegnati i documenti contraffatti utilizzati dai familiari di EE MA. Con il quarto motivo, integrato dal quarto dei citati motivi aggiunti, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che veniva censurato per l'eccessività dosimetrica, non avendo la Corte di merito dato opportuno conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento a MA dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, T.U. imm. e delle attenuanti di cui all'art. 62, primo comma, nn. 4, 5 e 6, cod. pen. e, per converso, imponevano l'applicazione delle aggravanti di cui al capo C, l'irrogazione delle pene accessorie e l'espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato italiano dopo l'espiazione della pena. Deve, infine, evidenziarsi che la difesa dell'imputato IN MA all'udienza di discussione, svoltasi davanti questo Collegio il 16 ottobre 2024, evidenziava che la sentenza impugnata aveva travisato il contenuto dell'interrogatorio reso dal ricorrente il 25 gennaio 2017 e chiedeva di verificare il contenuto dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del 16 gennaio 2018. 5 4.2. L'imputato IM SE, a mezzo dell'avv. Silvia Egidi, proponeva ricorso per cassazione, articolando sette censure difensive, integrate dalla memoria difensiva con motivi aggiunti del 25 giugno 2024. Con il primo motivo, integrato dal primo dei richiamati motivi aggiunti, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito disposto la traduzione della sentenza di appello nei confronti dell'imputato IM SE in lingua albanese, omettendo di considerare la condizione di soggetto alloglotta del ricorrente, che era dimostrata dall'intervenuta traduzione della decisione di primo grado, che imponeva di tradurre in una lingua conosciuta dal ricorrente provvedimento censurato. Con il secondo motivo, integrato dal secondo dei citati motivi aggiunti, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla genericità della formulazione dell'imputazione del capo C, che derivava dalla mancata enucleazione delle condotte illecite poste in essere dal ricorrente, in concorso con IN PL, che non gli aveva consentito di potersi difendere nei giudizi di merito, non risultando indicati i comportamenti criminosi finalizzati a favorire l'immigrazione clandestina degli otto cittadini albanesi oggetto di vaglio giurisdizionale, sui quali si concretizzava una carenza assoluta di motivazione dell'imputazione. Con il terzo motivo, integrato dal terzo dei richiamati motivi aggiunti, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di responsabilità nei confronti di IM SE, relativamente al reato di cui al capo C, che si fondava su un'incongrua valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, che non convergevano sulla posizione dell'imputato e non potevano ritenersi corroborati dalle dichiarazioni rese dal ricorrente il 9 gennaio 2020, che apparivano oggetto di un palese travisamento probatorio. Con il quarto motivo, integrato dal quarto dei citati motivi aggiunti, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto degli elementi costitutivi delle aggravanti di cui all'art. 12, commi 3, lett. d), e 3-ter, lett. b), T.U. imm., che erano state riconosciute senza un'adeguata ricognizione del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari nei confronti di IM SE e del ruolo svolto dallo stesso nelle operazioni illecite contestate al capo C della rubrica, sui quali ci si era soffermati in termini assertivi. 6 Con il quinto motivo, integrato dal quinto dei richiamati motivi aggiunti, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo D, che si fondava su un'incongrua valutazione del compendio probatorio, rispetto al quali non assumevano un rilievo univoco gli incontri avvenuto tra il ricorrente e IN MA a Foligno il 19 e il 20 dicembre 2016, nei quali sarebbero stati consegnati i documenti contraffatti che avrebbero dovuto utilizzare i familiari di EE MA. Con il sesto motivo, integrato dal sesto dei citati motivi aggiunti, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito, quand'anche si ritenesse dimostrato il coinvolgimento del ricorrente, in concorso con IN MA, nell'ipotesi delittuosa di cui al capo D, che le condotte di ricettazione si erano verificate in Albania e non erano punibili, in assenza delle condizioni espressamente previste dall'art. 10 cod. pena., non essendo applicabile nel caso di specie il principio il di territorialità di cui all'art. 6 cod. pen. Con il settimo motivo, integrato dal settimo dei citati motivi aggiunti, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che veniva censurato per l'eccessività dosimetrica, non avendo la Corte di merito dato opportuno conto delle ragioni che non permettevano il riconoscimento a SE dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, T.U. imm. e delle attenuanti di cui all'art. 62, primo comma, nn. 4, 5 e 6, cod. pen. e, per altro verso, imponevano l'applicazione delle aggravanti di cui al capo C, l'irrogazione delle pene accessorie e l'espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato italiano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti dagli imputati IN MA e IM SE devono ritenersi infondati.
2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il ricorso proposto dall'imputato IN MA, articolato in quattro censure difensive, integrate dalla memoria difensiva con motivi aggiunti del 20 giugno 2024. 2.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo, integrato dal primo dei citati motivi aggiunti, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di responsabilità nei confronti di IN MA, relativamente all'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo C, che si fondava su un'incongrua valutazione delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che si connotavano per la loro contraddittorietà e non convergevano sulla posizione dell'imputato, che, fin da subito, aveva chiarito che si era limitato a mettere in contatto alcuni connazionali che volevano espatriare negli Stati Uniti d'America con i titolari dell'Agenzia di viaggi "Overtime" di Foligno. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, incentrato sull'estraneità del ricorrente alle attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina poste in essere in concorso con altri soggetti, così come contestate al capo C, è smentito dal compendio probatorio, eminentemente incentrato sulle intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini preliminari, riguardanti la posizione del ricorrente. Occorre premettere che, per la configurazione del reato contestato a MA al capo C, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 12, commi 1 e 3, lett. a) e c), 3-bis e 3-ter, lett. d), T.U. imm., non è necessario che si realizzi l'evento dell'ingresso dello straniero sul di un altro Stato, attesa la natura di reato di pericolo di tale fattispecie, costantemente affermata da questa Corte, secondo cui: «In tema di disciplina dell'immigrazione, il delitto di cui all'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per la sua natura di reato di pericolo, si perfeziona per il solo fatto che l'agente pone in essere, con la sua condotta, una condizione, anche non necessaria, teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, ed indipendentemente dal verificarsi dell'evento» (Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, Rv. 259915 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 40264 del 25/03/2014, Scarano, Rv. 259922 - 01). Dalla natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 12 T.U. imm. discende che, ai fini del suo perfezionamento, non occorre che l'imputato realizzi la condizione necessaria a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato straniero, rispetto alla quale non assumono un rilievo decisivo, al contrario di quando dedotto dalla difesa del ricorrente, le modalità del trasferimento all'estero degli otto cittadini albanesi indicati al capo C, individuati in LE KU, EE MA, AU MA, NI MA, IL AJ, NE AJ, ER AJ e EN AJ. È, infatti, sufficiente che l'agente ponga in essere, con il suo comportamento criminoso, una condizione teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale degli stranieri idonea a integrare la situazione di pericolo, che costituisce l'oggetto giuridico della fattispecie (tra le altre, Sez. 1, n. 16120 del 29/03/2012, Cosenza, Rv. 253209 - 01; Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, Rv. 259915 - 01). 8 In questo contesto ermeneutico, il compendio probatorio si orientava univocamente in senso sfavorevole a IN MA, alla luce del contenuto delle intercettazioni che coinvolgevano personalmente il ricorrente, che consentivano di ritenerlo collegato ai titolari dell'Agenzia di Viaggi "Overtime" di Foligno, AB ON e ER De LI. Con ON e soprattutto De LI, che del resto il ricorrente ammetteva di conoscere, si rapportava allo scopo di consentire il trasferimento all'estero dei connazionali, attraverso un sistema illecito di cui l'imputato aveva piena conoscenza. Si muovono, in particolare, in questa direzione probatoria, tra le diverse captazioni segnalate nella sentenza impugnata, la conversazione n. 178 del 28 novembre 2016, registrata tra IN MA e ER De LI, citate a pagina 22; le conversazioni nn. 282 e 283 del 2 dicembre 2016, registrate nei locali Agenzia di Viaggi “Overtime"; citate a pagina 23; la conversazione n. 4348 del 23 gennaio 2017, registrata tra MA e De LI, citata a pagina 23; la conversazione n. 4350 del 23 gennaio 2017, citata a pagina 23, registrata tra gli stessi MA e De LI. Questi convergenti elementi probatori, del resto, traevano conferma dalle dichiarazioni rese da EE MA, passate in rassegna nelle pagine 23-25 della sentenza impugnata, che, dopo essere stato arrestato nel corso delle indagini preliminari, chiariva con quali modalità veniva effettuato il trasferimento dei connazionali negli Stati Uniti d'America, dietro il pagamento della somma di 7.500,00 euro, aggiungendo che il ricorrente e IM SE si erano impegnati a farlo trasferire negli Stati Uniti d'America, unitamente alla moglie e al figlio minore, procurandogli dei passaporti falsi. Tale ricostruzione degli accadimenti criminosi di cui al capo C, inoltre, veniva corroborata dalle dichiarazioni rese da IM SE nell'interrogatorio del 9 gennaio 2020, esaminate nelle pagine 26 e 27 della decisione censurata, che consentivano di accertare che il ricorrente, fosse perfettamente consapevole delle modalità con cui si sarebbe dovuto perfezionare il trasferimento all'estero dei migranti albanesi, precisando di «aver procurato 10-11 passaporti in due anni e mezzo». Si traeva, in questo modo, conferma del coinvolgimento di entrambi i ricorrenti nel meccanismo utilizzato per consentire il trasferimento illegale dei cittadini albanesi negli Stati Uniti, utilizzando il sistema di esenzione dal visto d'ingrasso denominato ESTA. Dopo essere entrati nel territorio statunitense, i cittadini albanesi non lasciavano il Paese, utilizzando passaporti che risultavano oggetto di furto o smarrimento ed erano contraffatti. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le considerazioni espresse dalla Corte di appello di Perugia a pagina 22 della sentenza impugnata, richiamando le 9 conclusioni della sentenza di primo grado, evidenziava che la prova del coinvolgimento di MA emergeva, non soltanto dal contenuto delle intercettazioni che lo riguardavano, che apparivano «rivelatrici di un rapporto non solo confidenziale tra gli interlocutori ma anche connesso a condotte fraudolente [...]».
2.1.1. Non è, in ogni caso, possibile, anche in presenza di specifiche deduzioni difensive, reinterpretare le captazioni acquisite nei confronti dell'imputato IN MA, citate nelle pagine 22-24 della sentenza impugnata, costituendo una tale verifica giurisdizionale un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità. Deve, in proposito, rilevarsi che non si possono reinterpretare le captazioni acquisite nel giudizio di merito in sede di legittimità, a prescindere dall'assenza di rilievi difensivi sul punto, essendo una siffatta operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 01; si vedano, in senso - sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254-01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica palesemente estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611 01; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623 01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, - Stojanovic, Rv. 234167 -01). Questa posizione ermeneutica, infine, si è consolidata a seguito dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, 10 l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).
2.1.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
2.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo, integrato dal secondo dei già citati motivi aggiunti, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto degli elementi costitutivi delle circostanze aggravanti di cui all'art. 12, commi 3, lett. d), e 3-ter, lett. b), T.U. imm., che erano state riconosciute a IN MA senza un'adeguata ricognizione del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari e del ruolo svolto dallo stesso nelle operazioni illecite, sui quali ci si era soffermati in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie, trascurando di considerare che al capo C - così come rivisitato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2022 venivano descritte otto ipotesi di trasferimento illegale di cittadini albanesi rimasti a un livello meramente progettuale. Non può, in proposito, non rilevarsi che su entrambe le circostanze aggravanti il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale appare congruo e rispettoso delle emergenze probatorie, che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi delle circostanze aggravanti di cui all'art. 12, 12, commi 3, lett. d), e 3-ter, lett. b).
2.2.1. Quanto, in particolare, alla circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), T.U. imm., la ricorrenza degli elementi costitutivi di tale circostanza discende dal numero di soggetti coinvolti nelle attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, costituiti dagli imputati IN MA e IM SE, oltre ai titolari dell'Agenzia di viaggi "Overtime" di Foligno, AB ON e ER De LI. Non sussistono, pertanto, dubbi sulla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), T.U. imm., rispetto alla quale non assume un rilievo decisivo l'effettivo trasferimento all'estero dei migranti di cui al capo C, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 12 T.U. imm., su cui ci si è soffermati nel paragrafo 2.1, al quale occorre rinviare, per effetto della quale non occorre che si realizzi la condizione necessaria a procurare l'ingresso illegale del migrante nel territorio dello Stato straniero. 11 Né assume rilievo, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2022, che non incide sulla rilevanza del compendio probatorio acquisito, ma, esclusivamente, sulla struttura dell'aggravante contestata, per effetto della quale veniva esclusa l'aggravante in questione, relativamente al capo C, limitatamente all'utilizzo di servizi internazionali di trasporto, documenti contraffatti, alterati o comunque illegalmente ottenuti.
2.2.2. Considerazioni analoghe valgono per la circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter, lett. b), T.U. imm. atteso che, anche in questo caso, l'aggravamento consegue alle emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari, su cui ci si è soffermati nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, che dimostrano la ricorrenza dell'ipotesi disciplinata dal comma 3-ter del citato art. 12. Non può, invero, non rilevarsi che le finalità di profitto, contestate all'imputato IN MA, discendono dall'accertamento dei fatti di reato, sui quali fornivano un chiarimento risolutivo le dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari, da EE MA e dal coimputato IM SE, che, concordemente, riferivano che il trasferimento illegale all'estero dei cittadini albanesi avveniva dietro la corresponsione di una somma di denaro. Ricostruita in questi termini la sequenza degli eventi criminosi, contestati a MA al capo C, appare evidente che sussistono gli elementi costitutivi dell'aggravante contestata ex art. 12, comma 3-ter, lett. b), T.U. imm., rispetto alla quale non assume un rilievo determinante la circostanza che non venivano individuati i soggetti ai quali, nel caso in esame, le somme venivano consegnate, atteso che, come evidenziato da Sez. 1, n. 15939 del 19/03/2013, Alcu, Rv. 255637 01, occorre fare riferimento a una nozione ampia delle finalità di profitto descritte dalla fattispecie, che devono intendersi come un'aspettativa di arricchimento identificabile in un vantaggio apprezzabile, non necessariamente connesso all'ingresso "contra ius" dello straniero favorito».
2.2.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente.
2.3. Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, integrato dal terzo dei motivi aggiunti già richiamati, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di responsabilità nei confronti di MA, relativamente all'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo D, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, 110 e 648 cod. pen., che si fondava su un'incongrua valutazione degli elementi probatori acquisiti, rispetto ai quali non assumevano un rilievo decisivo gli 12 incontri avvenuto tra il ricorrente e IM SE a Foligno il 19 e il 20 dicembre 2016, nei quali sarebbero stati consegnati i documenti contraffatti utilizzati dai familiari di EE MA. Osserva il Collegio che il coinvolgimento del ricorrente nei fatti di reato di cui al capo D discende dalle verifiche investigative compiute nel corso delle indagini preliminari, su cui ci si è diffusamente soffermati, che consentivano di accertare la ricettazione dei passaporti di EO IT e CO IN e di un terzo passaporto in bianco, che erano stati rubati nelle date del 29 novembre 2014, del 13 febbraio 2016 e del 6 giugno 2014. Non è, infatti, dubitabile che, in quella occasione, IN MA e GE SEm si adoperavano per procurarsi i documenti ricettati, successivamente trovati in possesso di EE MA al momento del suo arresto, avvenuto a Bologna. La ricostruzione degli accadimenti criminosi descritti al capo D, del resto, trovava un decisivo riscontro nelle dichiarazioni rese da EE MA, che, dopo essere stato arrestato, chiariva con quali modalità era entrato in contatto con gli odierni ricorrenti, che gli avevano procurato i passaporti rubati trovati in suo possesso, per la consegna dei quali aveva corrisposto 7.500,00 euro. Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni della sentenza impugnata, esposte a pagina 32, in cui si evidenziava: «Al riguardo basta rileggere, quanto alla prova, in fatto della sussistenza del reato in questione, le dichiarazioni di MA, comprovanti le condotte poste in essere da MA e da SE, al fine di procurare i passaporti al primo, tramite l'organizzazione albanese dedita al procacciamento dei documenti fraudolenti occorrenti per l'espatrio dei concittadini albanesi».
2.3.1. A tali considerazioni deve aggiungersi che l'ipotesi alternativa, prospettata in termini meramente ipotetici dalla difesa di IN MA, finalizzata a escludere o comunque a ritenere marginale il ruolo svolto dal ricorrente nel procacciamento dei passaporti di EO IT e CO IN, oltre che smentita dalle evidenze probatorie che si sono richiamate, si sarebbe inevitabilmente posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, 13 Schembri, Rv. 260813 - 01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627-01). Questo orientamento, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che si attaglia perfettamente al caso di specie, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220 01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401 01; Sez. 6, n. 4688 del 28/03/1995, Layne, Rv. 201152 -01).
2.3.2. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso.
2.4. Deve, infine, ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, integrato dal quarto dei motivi aggiunti già citati, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che veniva censurato per l'eccessività dosimetrica, non avendo la Corte di merito dato opportuno conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento a MA dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, T.U. imm. e delle attenuanti di cui all'art. 62, primo comma, nn. 4, 5 e 6, cod. pen. Si deduceva, al contempo, che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del riconoscimento delle circostanze aggravanti contestate all'imputato limitatamente al capo C, dell'irrogazione delle pene accessorie e dell'applicazione della misura dell'espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato italiano, dopo l'espiazione della pena. Osserva, in proposito, il Collegio che il disconoscimento delle attenuanti invocate e la correlata applicazione delle circostanze aggravanti discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati a IN MA ai capi C e D, sulla quale ci si è soffermati nei paragrafi precedenti. In questa cornice, per entrambi i ricorrenti, la Corte di merito non riteneva concedibile l'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, T.U. imm. e le 14 attenuanti di cui all'art. 62, primo comma, nn. 4, 5 e 6, cod. pen., atteso che le loro dichiarazioni erano connotate da parzialità e sorrette da intenti esclusivamente utilitaristici. Le connotazioni utilitaristiche del comportamento dei ricorrenti, tenuto conto della parzialità delle loro dichiarazioni, imponevano di escludere la concessione delle attenuanti invocate, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che non attribuisce rilievo decisivo alle dichiarazioni confessorie, atteso che «la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza mediata" al fine della concessione delle stesse, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria» (Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108 01). Non è, inoltre, censurabile la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, pur riconosciute agli imputati, tenuto conto del fatto che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, l'attenuazione comportava una significativa riduzione della pena irrogata, che veniva quantificata nella misura di un terzo della pena detentiva e in una frazione sanzionatoria di poco superiore a quella pecuniaria. Parimenti incongrue appaiono le censure relative alla misura di sicurezza dell'espulsione dei ricorrenti, che, pur non distinguendo il diverso luogo di residenza degli imputati, appare rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata richiamata dalla Corte di merito (recte Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408 01), secondo cui: In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione». Quanto alla, correlata, doglianza, con cui si censurava il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito nell'applicare le circostanze aggravanti di cui al capo C, non può non rilevarsi che sulla congruità di tale aggravamento circostanziale ci si è soffermati nei paragrafi 2.2, 2.2.1 e 2.2.2, ai quali si deve rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere le censure difensive proposte dalla difesa del ricorrente. 15 Non può, in ogni caso, non rilevarsi che il giudizio dosimetrico formulato dalla Corte di merito, relativamente all'ipotesi delittuosa contestata a MA al capo C, appare pienamente rispettosa dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di disciplina dell'immigrazione le fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo» (Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso.
2.5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ribadire la fondatezza dell'atto di impugnazione presentato nell'interesse dell'imputato IN MA.
3. Parimenti infondato deve ritenersi il ricorso proposto dall'imputato IM SE, a mezzo dell'avv. Silvia Egidi, articolato in sette censure difensive, integrate dalla memoria difensiva con motivi aggiunti del 25 giugno 2024. 3.1. Deve, innanzitutto, ritenersi inammissibile il primo motivo, integrato dal primo dei citati motivi aggiunti, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito disposto la traduzione della sentenza di appello nei confronti dell'imputato IM SE in lingua albanese, omettendo di considerare la condizione di soggetto alloglotta del ricorrente, che era dimostrata dall'intervenuta traduzione della decisione di primo grado, che imponeva di tradurre in una lingua conosciuta dal ricorrente il provvedimento censurato. Osserva il Collegio che su questa materia, in tempi recenti, sono intervenute le Sezioni Unite penali che, con la sentenza Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 - 01, hanno sottoposto a una rivisitazione complessiva la questione della traduzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti di un imputato o di un indagato alloglotta. In questa cornice, occorre evidenziare che il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento adottato nei suoi confronti e della sequenza procedimentale che da tale atto trae origine, non si può semplicemente limitare «a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, cit.). 16 L'interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se e in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza della mancata traduzione del provvedimento di cui si controverte, tenuto conto della sequenza procedimentale nel quale si inserisce, un pregiudizio illegittimo. Sul punto, è opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 - 01, espressamente citata da Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, cit., secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove «sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto». Si tratta, a ben vedere, di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Ne discende che IM SE, avendo già avuto conoscenza del procedimento che lo riguardava, atteso che gli era stata tradotta la sentenza di primo grado e partecipava al giudizio attraverso un difensore di fiducie, l'avv. Silvia Egidi, avrebbe dovuto dimostrare se e in che misura la mancata tempestiva conoscenza personale della sentenza impugnata avrebbe influito sulle proprie strategie difensive;
dimostrazione che il ricorrente non ha fornito, tramite il suo difensore di fiducia, limitandosi a contestare genericamente l'omessa traduzione, che si inseriva in una sequenza procedimentale che traeva origine dall'adozione della misura cautelare disposta nei suoi riguardi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.
3.2. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo, integrato dal secondo dei citati motivi aggiunti, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla genericità della formulazione dell'imputazione del capo C, che derivava dalla mancata enucleazione delle condotte illecite poste in essere dal ricorrente, in concorso con IN PL, che non gli aveva consentito di potersi difendere nei giudizi di merito, non risultando indicati i comportamenti criminosi finalizzati a favorire l'immigrazione 17 clandestina degli otto cittadini albanesi oggetto di vaglio giurisdizionale, sui quali si concretizzava una carenza assoluta di motivazione dell'imputazione. Occorre premettere che la censura difensiva prospettata dal ricorrente in relazione alla genericità dell'imputazione del capo C appare in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in tema di giudizio abbreviato, secondo cui: «L'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa» (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, Boccuni, Rv. 269880-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che una volta «instaurato il giudizio abbreviato condizionato, senza che vi sia stata alcuna modifica o integrazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione» (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, Bianco, Rv. 252854 -01). A tali, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che dall'imputazione, in conseguenza del ruolo attribuito a IM SE, in concorso con IN MA, emerge che all'imputato si contestava di avere svolto le funzioni di intermediazione tra i cittadini albanesi che intendevano espatriare negli Stati Uniti d'America e i soggetti dediti al reperimento della documentazione idonea a consentire il trasferimento illegalmente. Ne consegue che il ricorrente svolgeva un ruolo analogo a quello contestato al coimputato, agendo in due ambiti territoriali differenti, risiedendo PL in Italia e SE in Albania. Né può affermarsi che IM SE non avesse consapevolezza delle accuse elevate nei suoi confronti e non si fosse potuto difendere davanti all'autorità giudiziaria italiana, atteso che il Pubblico ministero, nell'interrogatorio reso dal ricorrente il 9 gennaio 2020, gli esponeva i fatti che gli venivano contestati ai capi C e D, che venivano parzialmente riscontrati dalle dichiarazioni dell'imputato, correttamente sintetizzate nelle pagine 26 e 27 della sentenza impugnata. Occorre, pertanto, ribadire la correttezza delle conclusioni della Corte territoriale, che appaiono rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui in tema di «concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa [...] non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto 18 quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.
3.3. Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo, integrato dal terzo dei richiamati motivi aggiunti, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di responsabilità nei confronti di IM SE, relativamente all'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo C, che si fondava su un'incongrua valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, che non convergevano sulla posizione dell'imputato e non potevano ritenersi corroborati dalle dichiarazioni rese dal ricorrente il 9 gennaio 2020, che apparivano oggetto di un palese travisamento probatorio. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva che, presupponendo la rivalutazione del compendio probatorio con particolare riferimento alla - contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, relativamente al reato di cui al capo C - viene prospettata in termini sostanzialmente assimilabili al primo motivo del ricorso proposto dall'imputato IN MA, esaminato nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle ragioni che impongono di ritenerla immeritevole di accoglimento. Questi convergenti elementi probatori, peraltro, non venivano valutati isolatamente, ma in correlazione al residuo compendio probatorio, nel cui contesto assumevano un rilievo significativo le dichiarazioni di IM SE, nell'interrogatorio reso davanti al Pubblico ministero il 9 gennaio 2020, pur minimizzate nella loro portata nell'atto di impugnazione in esame. Nell'interrogatorio del 9 gennaio 2020, infatti, SE affermava di conoscere PL, al quale, in più occasioni, aveva riferito di connazionali che intendevano espatriare negli Stati Uniti d'America; che si era incontrato con il coimputato a Imola, nel corso del 2015, riferendogli di volere espatriare, anch'egli nel Paese nordamericano e di essere a conoscenza della rete utilizzata dal coimputato per effettuare questi trasferimenti;
di conoscere la procedura utilizzata per effettuare il trasferimento all'estero dei cittadini albanesi, che corrispondevano somme di ammontare variabile;
che, nell'arco di un biennio, aveva partecipato personalmente a tali operazioni illecite in dieci o undici occasioni. 19 Si traeva, in questo modo, conferma del coinvolgimento di IM SE nelle operazioni di trasferimento illegale dei cittadini albanesi di cui al capo C, che il ricorrente poneva in essere, d'intesa con IN MA, nel più ampio contesto delle attività illecite svolte da AB ON e ER De LI, quali titolari dell'Agenzia di viaggi "Overtime" di Foligno. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il terzo motivo di ricorso.
3.4. Parimenti infondato deve ritenersi il quarto motivo, integrato dal quarto dei citati motivi aggiunti, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto degli elementi costitutivi delle aggravanti di cui all'art. 12, commi 3, lett. d), e 3-ter, lett. b), T.U. imm., che erano state riconosciute senza un'adeguata ricognizione del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari nei confronti di IM SE e del ruolo svolto dallo stesso nelle operazioni illecite contestate al capo C della rubrica, sui quali ci si era soffermati in termini assertivi. Si tratta, invero, di una censura difensiva prospettata in termini assimilabili al secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato IN MA, che si è passato in rassegna nei paragrafi 2.2, 2.2.1 e 2.2.2, ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenerla immeritevole di accoglimento. Tali considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso.
3.5. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il quinto motivo, integrato dal quinto dei richiamati motivi aggiunti, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di responsabilità nei confronti di MA, relativamente all'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo D, che si fondava su un'incongrua valutazione del compendio probatorio, rispetto al quali non assumevano un rilievo univoco gli incontri avvenuto tra il ricorrente e IN MA a Foligno il 19 e il 20 dicembre 2016, nei quali sarebbero stati consegnati i documenti contraffatti che avrebbero dovuto utilizzare i familiari di EE MA. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva che, postulando la rivalutazione complessiva del compendio probatorio acquisito con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui al capo D della rubrica, risulta prospettata in termini assimilabili al terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato IN MA, che si è passato in rassegna nei paragrafi 2.3 e 2.3.1, ai quali occorre 2 020 rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenerla immeritevole di accoglimento. Non può, in ogni caso, non richiamarsi, a proposito della ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto si è già evidenziato nel paragrafo 2.3.1, il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149 - 01, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, la differenza tra massima di esperienza e mera congettura risiede nel fatto che nel primo caso il dato è stato già, o viene comunque, sottoposto a verifica empirica e quindi la massima può essere formulata nella scorta dell id quod plerumque accidit", mentre nel secondo caso tale verifica non vi è stata, né può esservi, ed essa resta affidata ad un nuovo calcolo di possibilità, sicché la massima rimane insuscettibile di verifica empirica e quindi di dimostrazione. Pertanto, poiché il giudizio che viene formulato a conclusione del processo penale non può mai essere di probabilità, ma di certezza, possono trovare ingresso, nella concatenazione logica di vari sillogismi in cui si sostanzia la motivazione, anche le massime di esperienza, non certo le mere conseguenze». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quinto motivo di ricorso.
3.6. Parimenti infondato deve ritenersi il sesto motivo, integrato dal sesto dei motivi aggiunti già citati, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito, quand'anche si ritenesse dimostrato il coinvolgimento del ricorrente, in concorso con IN MA, nell'ipotesi delittuosa di cui al capo D, che le condotte di ricettazione si erano verificate in Albania e non erano punibili, in assenza delle condizioni espressamente previste dall'art. 10 cod. pena., non essendo applicabile il principio il di territorialità di cui all'art. 6 cod. pen. Osserva il Collegio che l'infondatezza della censura difensiva in esame discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo precedente, al quale occorre rinviare, che non consentono di prefigurare la plausibilità della ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa del ricorrente, che non tiene conto delle dichiarazioni rese da EE MA, che, dopo essere stato arrestato, chiariva con quali modalità era entrato in contatto con gli imputati, che gli avevano procurato i tre passaporti rubati, che venivano trovati in suo possesso mentre si trovava in Italia. Senza considerare, per altro verso, che l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa del ricorrente, non tiene conto del fatto che all'imputato viene riconosciuto un ruolo di mera intermediazione, con la conseguenza di rendere irrilevante, ex il luogo dove avveniva la contraffazione dei documenti utilizzati per ilse, 21 trasferimento illegale dei migranti. Basti, in proposito, richiamare il passaggio argomentativo esplicitato a pagina 32, in cui si evidenziava che ai ricorrenti non risulta contestata la ricezione dei passaporti, quale prodotto di contraffazione, quanto piuttosto la condotta di intromissione nel far acquistare a MA EE i tre passaporti oggetto di denuncia di furto e all'uopo alterati menzionati al capo D». Le considerazioni esposte inducono a ritenere infondato il sesto motivo di ricorso.
3.7. Deve, infine, ritenersi infondato il settimo motivo, integrato dal settimo dei motivi aggiunti già citati, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che veniva censurato per l'eccessività dosimetrica, non avendo la Corte di merito dato opportuno conto delle ragioni che non permettevano il riconoscimento a SE dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, T.U. imm. e delle attenuanti di cui all'art. 62, primo comma, nn. 4, 5 e 6, cod. pen. e, per converso, imponevano l'applicazione delle aggravanti di cui al capo C, l'irrogazione delle pene accessorie e l'espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato italiano, dopo l'espiazione della pena. Si tratta, invero, di una censura difensiva prospettata in termini assimilabili al quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato IN MA, che si è passato in rassegna nel paragrafo 2.4, al quale occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenerla immeritevole di accoglimento. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del settimo motivo di ricorso.
3.7. Tali considerazioni impongono conclusivamente di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato IM SE.
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati IN MA e IM SE, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 ottobre 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente OM OM DR EN Alenteme 22 22 2