Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2024, n. 44251
CASS
Sentenza 16 ottobre 2024

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In tema di traduzione degli atti, l'imputato alloglotto che si dolga dell'omessa traduzione della sentenza ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione ritualmente presentato dal difensore di fiducia di imputato alloglotto, nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale si deduceva l'omessa traduzione della sentenza di appello, non avendo il ricorrente dimostrato se e in che misura la mancata tempestiva conoscenza personale della sentenza impugnata aveva influito sulle sue strategie difensive).

Commentari3

  • 1Imputato alloglotta, citazione in appello va tradotta? (Cass. 9900/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2025

    Rimessa alle sezioni unite la questione duplice: (a) se il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosca la lingua italiana debba essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario, conseguendo alla omessa traduzione una nullità di ordine generale a regime intermedio. (b) Se la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporti solo lo slittamento del termine per impugnare in capo all'imputato ovvero integri una nullità generale a regime intermedio. Corte di Cassazione sez. II, ud. 14 febbraio 2025 (dep. 11 marzo 2025), n. 9900 Presidente D'Agostini - Relatore Recchione Ritenuto in …

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  • 2Nulla la sentenza non tradotta per alloglotta (Cass. 38306/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2026

    L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …

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  • 3Traduzione della sentenza di condanna obbligatoria per l'Europa, ma non in Italia (Cass. 4408/25).
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 febbraio 2025

    La traduzione di una sentenza che l'imputato alloglotto non può impugnare personalmente non incrementa né quantitativamente né qualitativamente i suoi diritti di difesa, e che nessuna concreta limitazione di quei diritti può realmente conseguire alla mancata traduzione: in sintonia con la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, pare difficile argomentare che essa possa provocare una lesione dei diritti di difesa dell'alloglotto, che, comunque, mantiene il diritto di partecipare personalmente al giudizio con l'ausilio di un interprete, e gode continuativamente dell'assistenza tecnica del proprio difensore. Poiché non è concepibile un illimitato diritto alla traduzione di tutti i …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2024, n. 44251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44251
Data del deposito : 16 ottobre 2024

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