CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6304 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2024 e vertente
TRA
Avv. (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Palmiero (c.f. ), nonché in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il proprio studio in Roma alla Via D. Galimberti n.47, giusta procura in atti,
Appellante
E
in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_1
(c.f , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Volpetti (c.f. ), P.IVA_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Germanico n.109, giusta procura in atti, Appellato
c.f. Controparte_2 C.F._4
Appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14516/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
21.10.2020.
Conclusioni Per l'appellante “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti nel presente atto e negli atti di 1° grado, in riforma della sentenza n. 14516/2020 pubblicata il
21.10.2020 dal Tribunale Civile di Roma (Giudice Dott. Sanchioni) e del relativo dispositivo letto all'udienza del 21.10.2020, nel procedimento R.G. n. 58651/13, dichiarare la cessata materia del contendere in merito alla richiesta di soluzione coatta del problema (formulata in 1° grado) sul malfunzionamento dei termosifoni dell'appellante e, nel contempo, accertare e dichiarare quanto segue, in relazione alle altre domande formulate in 1° grado, qui di seguito integralmente riportate, nelle modalità precisate all'udienza del 4 dicembre 2019 nel predetto procedimento R.G. n.
58651/13:
a) accertare e dichiarare che la causa del mancato funzionamento dei termosifoni nell'appartamento dell'appellante (identificato con l'interno n. 18 della scala B), a decorrere dall'anno 2005/2006 fino all'anno 2017, era di natura condominiale;
b) per l'effetto e per i motivi esposti nell'atto di citazione di 1° grado (ai punti C, D, E ed F), accertare
e dichiarare la responsabilità dei convenuti, condannando il Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore e - per la parte dei danni sub punti C, D ed
[...]
E nell'atto di citazione di 1° grado - lo stesso in solido con il Dott. CP_1 [...]
(o, in alternativa, ognuno dei convenuti in misura che sarà ritenuta di giustizia), al CP_2
risarcimento dei danni, a favore dell'appellante, della complessiva somma di € 21.164,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia od equità, da valutarsi anche ai sensi degli artt. 1223 e/o
1226 e/o 2059 e/o 2056 c.c.;
c) tenuto conto che il conteggio di cui al punto precedente era stato circoscritto e quantificato, al momento della notifica dell'atto di citazione di 1° grado (settembre 2013), si chiede la condanna del
convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore (come indicato nella memoria CP_1
ex art. 183 n. 1 C.p.c.), alla restituzione all'appellante (per le causali indicate nel punto "C" dell'atto di citazione di 1° grado, alle pagine 13 e 14) - delle somme pagate e riferibili all'immobile di sua proprietà (scala B, int. 18), per gli oneri condominiali sul riscaldamento relativi anche al periodo decorrente dalla stagione fredda 2013/2014 fino alla metà della stagione fredda 2016/2017, allorquando i termosifoni hanno rincominciato a funzionare;
quest'ultima domanda è formulata esclusivamente nei confronti del , in quanto il Dott. ha cessato la CP_1 Controparte_2
sua carica di amministratore il 22.05.2014; si precisa che le ricevute dei pagamenti eseguiti direttamente dell'appellante, riferibili dalla stagione fredda 2007/2008 a quella 2012/2013, sono state depositate con l'atto di citazione di 1° grado (doc.ti da 16 a 21); quelle successive sono state, in parte, depositate con la seconda memoria ex art. 183 n. 2 (relative alla stagione 2013/2014, al documento n. 50); quelle ulteriormente successive (dalla stagione 2014/2015 in poi) non sono state depositate, in quanto documenti formatisi dopo la scadenza della terza memoria di cui all'art. 183
C.p.c. e, pertanto, di esse si chiede la condanna generica alla restituzione sul riscaldamento, con specifico riferimento alle somme effettivamente pagate e documentate per oneri condominiali, fino alla metà della stagione 2016/2017, allorquando il problema è cessato;
d) dichiarare, per l'effetto, che a carico dell'immobile dell'appellante (scala B, int. 18) per le stagioni fredde anni 2007/2008 e 2008/2009 deve essere addebitata una somma pari al 50% di quella richiesta dal per i relativi oneri (per i motivi esposti nella citazione di 1° grado, pagina 13), atteso CP_1
il "parziale" funzionamento dei termosifoni in tali stagioni, condannando i convenuti alla restituzione all'attore del 50% di quanto pagato per tali causali, con riferimento all'immobile di sua proprietà;
e) dichiarare, per l'effetto, che nulla doveva essere addebitato per gli oneri sul riscaldamento a carico dell'immobile dell'appellante (scala B, int. 18), per le stagioni fredde dal 2009/2010 fino alla metà della stagione 2016/2017, atteso il totale non funzionamento dei termosifoni in tali stagioni, condannando i convenuti alla restituzione integrale - a favore dell'appellante - di quanto pagato per tali causali, relativamente all'immobile di sua proprietà (con la limitazione della domanda nei confronti di fino al 22.05.2014, data di cessazione del suo mandato di Controparte_2
amministratore);
f) tenuto conto che il conteggio di cui al precedente punto "b" era stato circoscritto al momento della notifica della citazione di 1° grado (settembre 2013), si chiede la condanna del CP_1 convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore (come indicato nella prima memoria ex art.
183 n. 1 C.p.c.), a risarcire i danni patiti dell'appellante (per le causali indicate nel punto "D" dell'atto di citazione di 1° grado, alle pagine da 14 a 18) - anche con riferimento alle successive stagioni fredde e, pertanto, a decorrere dalla stagione fredda 2013/2014 fino alla metà della stagione fredda 2016/2017, allorquando i termosifoni hanno rincominciato a funzionare;
con condanna da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia e/o equità, da valutarsi anche ai sensi degli artt. 1223
e/o 1226 e/o 2059 e/o 2056 c.c.;
g) condannare i convenuti, in solido tra loro o, in alternativa, ognuno di essi nella misura che sarà ritenuta di giustizia, al pagamento a favore dell'appellante degli interessi e della rivalutazione monetaria delle suindicate somme, decorrenti:
• dalle date dei singoli pagamenti per quanto attiene alla richiesta sub punto “C” dell'atto di citazione di 1°grado e per i successivi pagamenti eseguiti;
• dal 1° novembre del 2007 (data, approssimativa, di accensione dell'impianto di riscaldamento) per quanto attiene ai danni formulati al punto “D” dell'atto di citazione di 1°grado;
• dal 27.03.2013 (data dell'accesso della e della relativa causazione dei danni) per quanto Pt_2 attiene alla richiesta di cui al punto “F” dell'atto di citazione di 1° grado;
il tutto fino all'effettivo soddisfo;
o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia od equità. In via subordinata si chiede, per i motivi esposti nel 6° capo d'appello, che il Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore ed il Dott. (o, in
[...] Controparte_2
alternativa, ognuno dei convenuti in misura proporzionale a quella che sarà ritenuta di giustizia), vengano condannati alla rifusione delle spese legali di 1°grado a favore dell'appellante; o, in ulteriore subordine, venga dichiarata la compensazione delle medesime.
Per l'effetto, si chiede la condanna a carico del , Controparte_1 in persona dell'amministratore pro tempore a restituire all'appellante la somma di € 3.939,62 (€
2.700,00 oltre accessori), da questi pagata per le spese di lite di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA>>.
Per l'appellato “Voglia la Corte d'Appello di Roma, in rigetto di ogni contraria istanza, eccezione
e/o deduzione, rigettare l'appello proposto dall'Avv. con l'atto di citazione notificato Parte_1
il 25.11.2020, perché inammissibile, infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
- comunque con vittoria di compensi e spese anche generali, oltre accessori di legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.09.2013, conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1 di Roma il in persona dell'amministratore Controparte_3
e quest'ultimo in proprio per sentirli condannare al pagamento in suo favore Controparte_2
della complessiva somma di £.21.964,00 a titolo di risarcimento del danno, comprensivo del danno da mancato godimento dell'immobile, del danno da vita di relazione, del danno biologico, del danno morale, del danno patrimoniale e non patrimoniale, del danno all'immagine, danno patrimoniale per l'interruzione della sua attività professionale causata dai sopralluoghi della ditta ”, del Pt_2
danno alla pavimentazione del suo terrazzo e per lo sgretolamento della vernice sui suoi termosifoni o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché dal rimborso delle spese per il servizio di riscaldamento dallo stesso non goduto.
A tal fine l'attore, premesso di essere proprietario dell'appartamento sito al sesto piano del suddetto
Condominio, deduceva che i suoi caloriferi dall'autunno del 2007 all'autunno 2014 non erogavano sufficiente calore fino ad essere completamente freddi. Aveva, quindi, contattato l'amministratore condominiale affinché assumesse i provvedimenti opportuni per garantirgli una regolare erogazione del riscaldamento, come da documenti allegati al libello e precisamente sette raccomandate s.p.m. rispettivamente del 2010, 2012 e 2013; tre verbali di assemblea condominiale rispettivamente del
2012 e 2013; sei ricevute di pagamento per il riscaldamento pagate rispettivamente dal 2007 al 2013; tre verbali di accesso della ditta ” nell'abitazione dell'attore rispettivamente del 2012 e Pt_2
2013 nonché relazione tecnica della stessa ditta del 10.12.12.; ventisei copie fotostatiche delle foto raffiguranti le operazioni di lavaggio dei termosifoni dell'attore eseguite nell'appartamento dello stesso dalla ditta ”. Pt_2
La ditta ”, incaricata dall'amministratore del Condominio, per risolvere il problema aveva Pt_2
proposto una serie di soluzioni che però non erano state mai messe in atto.
In data 20.12.2013 si costituiva il contestando tutte le avverse pretese in quanto prive di CP_1
supporto probatorio, in particolare deduceva l'infondatezza della domanda di restituzione delle somme pagate per il riscaldamento dato che l'attore non aveva impugnato le delibere di approvazione dei vari bilanci e del rendiconto relative agli anni in cui assumeva il malfunzionamento dei suoi termosifoni.
In data 10.02.2014 si costituiva contestando le avverse pretese ed instando per Controparte_2
il rigetto delle domande di parte attrice.
All'udienza del 07.04.2014 venivano assegnati i termini 183 c.p.c.
Il Giudicante con provvedimento depositato il 21.01.2019 ammetteva la sola CTU atta a verificare le cause del malfunzionamento dei caloriferi dell'attore e le possibili soluzioni.
In data 25 marzo 2019, l'attore depositava istanza di correzione/integrazione della suddetta ordinanza chiedendo che il CTU verificasse che il funzionamento dei suoi termosifoni verificatosi nel 2017, era dovuto alla sostituzione delle pompe della caldaia condominiale e al contempo allegava alla medesima ulteriore documentazione (all. da 87 a 101). Inoltre, con la stessa istanza l'attore chiedeva l'ammissione di prove testimoniali e l'acquisizione del “rendiconto gestione – contabilità calore”
(all.101) al fine di dimostrare la sostituzione delle pompe dell'impianto condominiale.
All'udienza del 27 marzo 2019 il Giudice di prime cure prendendo cognizione della suddetta istanza sospendeva il conferimento dell'incarico al CTU, riservandosi sulla sua riconvocazione.
All'udienza del 5 giugno 2019 il Giudice convocava il CTU per l'udienza del 16 ottobre 2019.
In detta udienza il CTU dichiarava: “che l'eventuale consulenza darebbe risultati solo di carattere deduttivo e con risultati controvertibili e quindi inutile ai fini della decisione e ciò perché mutato lo stato di fatto”.
All'udienza del 4.12.2019, precisate le conclusioni, il Giudice rinviava al 10.03.2020 per discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. il Giudice di prime cure pronunciava sentenza con la quale rigettava tutte le domande attoree, ritenendole sulla base della documentazione offerta tempestivamente dall'attore non provate. Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione formulando sei motivi di Parte_1
appello.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.02.2021 si è costituito il CP_1 eccependo l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituito . Controparte_2
Con il primo motivo rubricato “Violazione ed errata applicazione degli artt.153 e 294 C.p.c., anche in combinato disposto con gli artt.115 e 116 C.p.c. – Obbligo di rimessione in termini -Violazione ed errata applicazione dell'art. 24 comma 2 della Costituzione” l'appellante censura la pronuncia di inammissibilità della documentazione da lui prodotta unitamente all'”istanza di correzione/integrazione” depositata il 25 marzo 2019, critica che si fonda sulla circostanza che il
Tribunale aveva ritenuto che i documenti fossero inammissibili perché depositati ben oltre i termini delle note dell'art. 183 c.p.c.
Al riguardo l'appellante sostiene che la documentazione prodotta sarebbe ammissibile per 3 ordini di motivi: in primo luogo perché al momento della produzione documentale i fatti di causa avevano subito delle modifiche e precisamente le pompe della caldaia condominiale erano state sostitute;
in secondo luogo, perché essendo trascorsi quattro anni e mezzo prima che il Giudice di prime cure si pronunciasse sulle richieste istruttorie il rispettivo provvedimento e le memorie ex art. 183 c.p.c. non erano più consoni alle suddette modifiche;
in terzo luogo, perché la produzione della documentazione sopravvenuta al formarsi delle preclusioni istruttorie legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrla precedentemente;
pertanto, il solo fatto di allegare la documentazione alla all'istanza costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini.
Il processo è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività
(v. Corte costituzionale ordinanza 29 aprile 2010, n. 163). Ecco perché il vigente modello processuale configura un processo che si articola in fasi successive e non ammette deroghe (salvo il caso eccezionale previsto dall'art. 153 c.p.c.
I termini fissati dal giudice, determinano, consequenzialmente, la decadenza, rilevabile d'ufficio, della facoltà "assertorie" ed istruttorie delle parti. Ciò vuol dire che le attività assertive della parte devono trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c.
"primo termine" e, quanto alla seconda memoria, sono giustificate unicamente se si traducano in una
"replica" alle deduzioni della controparte o in una "risposta" processuale alle medesime;
restando altrimenti la suddetta appendice riservata alla richiesta di prova. Ciò vuol anche dire che dove la parte non depositi la memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non avendo alcun argomento a cui replicare o contraddire: principio di recente rimarcato dalla Suprema Corte, in tema di controprova (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n. 12119.)
Pertanto, ai sensi dell'art153 cpc i termini perentori, non possono essere modificati nemmeno su accordo delle parti.
Nello specifico la produzione documentale allegata alla “istanza di correzione/integrazione” depositata il 25 marzo 2019, in data dunque non solo successiva ai termini di cui all'art. 183 cpc ma anche all'ammissione e successiva revoca della CTU, costituiscono produzioni tardive e richieste altrettanto inammissibili.
Con il secondo motivo rubricato “Violazione ed errata applicazione degli artt.116 comma 2 e 115
C.p.c., nonché degli artt. 2727 ss. C.c. in materia di presunzioni. Violazione ed errata applicazione degli artt. 1130 C.c. e 1135 c.c. Errata valutazione delle prove, mancata applicazione dei principi presuntivi e fatti notori. Erronea mancata ammissione delle prove richieste” l'appellante addebita alla decisione impugnata l'omessa e/o erronea valutazione dei documenti depositati in giudizio.
Al riguardo l'appellante sostiene la violazione dell'art. 115 comma 2 c.p.c in quanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto utilizzare le massime di esperienza per dedurre presuntivamente che il malfunzionamento dei suoi termosifoni fosse legato alle pompe obsolete della caldaia condominiale.
L'appellante lamenta anche la violazione dell'art. 116 comma 2 c.p.c. in quanto dalla documentazione acquisita al giudizio, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere la fondatezza delle sue domande.
L'appellante lamenta poi la violazione degli artt. 1130 e 1135 c.c. in quanto l'amministratore del
Condominio, Dott. , avrebbe dovuto provvedere all'esecuzione dei lavori e Controparte_2 precisamente all'acquisto ed all'installazione delle nuove pompe così come era stato deciso nell'assemblea del 13 gennaio 2013. A dire dell'appellante l'amministratore avrebbe dovuto provvedere all'esecuzione dei suddetti lavori anche senza previa approvazione dell'assemblea data l'urgenza degli stessi.
L'appellante lamenta la mancata ammissione delle ulteriori richieste istruttorie formulate con l'istanza di correzione/integrazione del 25 marzo 2019 e precisamente le prove testimoniali ivi articolate e l'ordine di esibizione del rendiconto sulla gestione della contabilizzazione del calore ex art 210 c.p.c. (all.101). Sul punto l'appellante sostiene che dalle suddette prove, a prescindere dalla loro tardività di cui si è trattato, sarebbe emersa la spesa effettuata per la sostituzione delle pompe della caldaia condominiale.
Sul rigetto della domanda di rimborso delle spese di riscaldamento corrisposte dall'appellante nel periodo di mancata o insufficiente erogazione del servizio e precisamente dal 2007 al 2013, lo stesso deduce che la sua approvazione alle rispettive delibere assembleari non precluderebbe la ripetizione di quanto corrisposto.
Con riguardo alla prima articolazione del motivo occorre precisare che il ricorso alle massime di esperienza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, nel caso di specie l'appellante non specifica con doverosa puntualità dove e come il giudice non abbia fatto ricorso a massime di esperienza non potendo ritenersi che ogni problema di scarso calore dei termosifoni possa dipendere dall'obsolescenza delle pompe dei termosifoni.
Parimenti generica si appalesa la lamentata violazione dell'art. 116 comma 2 c.p.c. in quanto dalla documentazione acquisita al giudizio, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere la fondatezza delle sue domande.
Neppure la seconda articolazione della doglianza è condivisibile perché si risolve nella pretesa di una diversa valutazione della documentazione semplicemente consona alle aspettative dell'appellante.
È infondata anche la terza articolazione in quanto dalla lettura del verbale dell'assemblea condominiale del 13 giugno 2013, si evince la mancanza dell'urgenza dato che l'assemblea decise per il lavaggio dell'impianto da eseguirsi immediatamente e a seguito di verifiche la stessa avrebbe provveduto all'acquisto e all'installazione delle nuove pompe. Pertanto, alcuna responsabilità è da imputare all'amministratore condominiale.
La quarta doglianza è assorbita da quanto specificato in precedenza.
Il Giudice di seconde cure osserva che la disciplina in materia di condominio è improntata ad un chiaro favor per la stabilità delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini che sono efficaci ed esecutive finché non vengano rimosse dal giudice art. 1137 comma 3 c.c., In tal senso si richiama
Cass. Civ. sez. un. 14.04.2021 n. 9839 che dispone “ La preoccupazione del legislatore di assicurare la certezza dei rapporti giuridici di una entità così complessa, come il condominio degli edifici, spiega perchè la relativa disciplina normativa sia improntata ad un chiaro favor per la stabilità delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, che sono efficaci ed esecutive finchè non vengano rimosse dal giudice (art. 1137c.c., comma 3), e perchè tale disciplina non contempli alcuna ipotesi di nullità delle Delib. dell'assemblea condominiale, che renderebbe le medesime esposte in perpetuo all'azione di nullità, proponibile senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse. Questa mancata previsione di fattispecie di nullità delle deliberazioni dell'assemblea condominiale è particolarmente significativa, dal momento che la disciplina delle società (le quali pure sono rette dal principio maggioritario) prevede limitate peculiari ipotesi di nullità delle deliberazioni adottate dell'assemblea dei soci (cfr.art. 2379c.c.).
La recente riforma del condominio ha poi accentuato il disfavore per le figure di nullità delle deliberazioni assembleari. L'art. 1137c.c., nel testo introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220,art. 15 configura ora espressamente l'impugnazione delle delibere condominiali come una azione di
"annullamento" (il testo originario dell'art. 1137c.c. non parlava espressamente di azione di annullamento), da proporre "contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio". Il tenore amplissimo della disposizione non lascia dubbi sull'intento del legislatore di ricondurre ogni forma di invalidità delle deliberazioni assembleari, senza distinzioni, alla figura della
"annullabilità" e di porre così a carico del singolo condomino l'onere esigibile sul piano della diligenza - di verificare, una volta ricevuta comunicazione di una deliberazione dell'assemblea, la sussistenza di eventuali vizi della stessa e, in caso positivo, di impugnarla, chiedendone l'annullamento.
In sostanza, nel sistema normativo, come non è possibile che una deliberazione assembleare valida ed efficace vincoli alcuni condomini e non altri, essendo invece obbligatoria per tutti;
così va escluso che la deliberazione assembleare possa essere giudizialmente annullata con effetto limitato al solo impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri partecipanti. La natura di ente collettivo del condominio esige che le deliberazioni assembleari debbono valere o non valere per tutti. Ove fosse consentito al condomino di sottrarsi al pagamento delle spese regolarmente deliberate ovvero di ripeterle senza il previo annullamento della delibera condominiale, si avrebbe l'effetto di privare di validità e di efficacia la delibera stessa in violazione della normativa art. 1137 comma1 c.c. Infatti, la quota di contribuzione di ciascun partecipante al condominio è rapportata alla quota di contribuzione degli altri, cosicché la caducazione di una quota non può non travolgere, inevitabilmente, anche le altre.
Non avendo l'appellante impugnato le delibere di approvazione delle spese e dei riparti, le delibere sono definitive. Poiché la domanda di restituzione delle somme pagate dall'appellante per il servizio di riscaldamento presuppone l'annullamento delle delibere, essa non può essere accolta.
La domanda di ripetizione delle spese pagate per il servizio di riscaldamento corrisposte dall'appellante nel periodo dal 2014 al 2017 e, formulata dallo stesso al punto “C” delle conclusioni dell'atto di appello è inammissibile. La suddetta domanda, oltre ad essere formulata in termini generici nel capo “C” dell'atto di citazione, risulta priva di documentazione. Inoltre, l'appellante dichiara a pagina 39 dell'atto di appello di avere impugnato le delibere di approvazione dei bilanci proprio a decorrere dall'anno 2013/2014.
Con il terzo motivo rubricato: “erronea valutazione dell'istituto della ctu – mancata ammissione della ctu ed errata applicazione degli artt.191 ss. C.p.c., in combinato con l'art. 153 e Per_1
116 comma 2 C.p.c.Violazione ed errata applicazione degli artt.116 comma 2 e 115 C.p.c. – Errata valutazione delle prove” l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di non espletare la CTU in quanto la stessa avrebbe avuto natura esplorativa. Al riguardo l'appellante deduce che al CTU può essere demandato il compito non solo di valutare i fatti già accertati dal giudice (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente).
Nel primo caso la consulenza ha per oggetto la valutazione dei fatti i cui elementi sono già stati provati dalle parti e, nella specie il malfunzionamento di termosifoni era documentato dalle relazioni dei tecnici del convenuto (doc. n. 7 allegato all'atto di citazione e doc. n. 87 allegato CP_1 all'istanza di correzione/integrazione del 25 marzo 2019).
Nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova. Svolta questa preliminare distinzione, l'appellante deduce che al Giudice di prime cure si prospettavano due percorsi alternativi: a) da un lato avrebbe dovuto ritenere irrilevante la CTU dato che le sue domande erano già state completamente dimostrate;
b) dall'altro lato avrebbe dovuto autorizzare il CTU ad acquisire la documentazione comprovante la sostituzione delle pompe dell'impianto condominiale
(doc. n. 101 allegato all'istanza del 25 marzo 2019). Quest'ultima opzione sarebbe stata coerente con i più recenti approdi giurisprudenziali.
Questa Corte osserva che le preclusioni istruttorie non possono essere derogate dal giudice il quale se autorizzasse il CTU ad acquisire documenti quando sono spirati i termini per le produzioni documentali, l'ordinanza istruttoria sarebbe nulla;
si osserva ulteriormente, fermo l'onere probatorio ex art 2967 c.c. che anche in caso di CTU percipiente, si riduce lo stesso ad un allegare piuttosto che provare nel senso stretto del termine, la parte che denunzi la mancata ammissione della CTU deve puntualmente “ specificare sotto il profilo del nesso causale come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata” (Cass. 2629/1990).
Inoltre, nel caso di specie, una CTU è stata ammessa e solo successivamente alla dichiarazione del
Consulente, all'uopo convocato, circa l'utilità dell'accertamento in ragione del tempo trascorso e delle modificazioni avvenute ne dichiarava l'inutilità con conseguente revoca della consulenza.
Con il quarto motivo rubricato: “sulla contestazione dell'entità dei danni” l'appellante ritenendo provati i danni di cui ai punti “C”, “D” e “E” dell'atto di citazione ritiene che il giudice avrebbe dovuto liquidarli in via equitativa ex art. 1226 c.c.
I primi punti devono ritenersi assorbiti da quanto esposto in precedenza.
Quanto ai danni di cui al punto “D” e “E” dell'atto di citazione, le rispettive domande non sono assistite da prove esaurienti nemmeno sotto il profilo dell'an.
In particolare, le due raccomandate s.p.m. rispettivamente del 2010 (all.1e 2 all'atto di citazione) sono di tenore apodittico, giacchè l'appellante dà per certo quasi in via di premessa l'esistenza dei danni ed i motivi di causazione.
Con il quinto motivo rubricato: “sui danni materiali (cfr. citazione di 1°grado, punto “F”) Violazione dell'art.112 C.p.c. – Omessa pronuncia
Violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116 e 277 C.p.c.” l'appellante lamenta violazione dell'art. 112 e 277 c.p.c. per omessa pronuncia da parte del Tribunale sul danno concernente lo sgretolamento della vernice dei suoi termosifoni e i graffi al pavimento della sua terrazza, danno quantificato dallo stesso in €. 900,00 da valutare anche in via equitativa e/o presuntiva. Al riguardo l'appellante sostiene che, pur essendo la responsabile per i suddetti danni causati CP_4
durante le operazioni di lavaggio dei suoi termosifoni, il ne risponde in quanto CP_1
committente ai sensi degli artt. 2051, 2049 e 2055 c.c. (doc. fotografici n. da 22 a 47 allegati all'atto di citazione).
Il Giudice di seconde cure osserva che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti come nel caso di specie una statuizione implicita di rigetto della domanda formulata dalla parte.
Con il sesto motivo rubricato: “In via subordinata - Violazione ed errata applicazione dell'art.92
C.p.c., anche in combinato con l'art. 88 C.p.c.” l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 92 e 88 c.p.c. tenuto conto del comportamento dei convenuti precisamente la sostituzione delle pompe dell'impianto condominiale senza renderlo edotto. Pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto provvedere ad un diverso regolamento delle spese di lite nel senso di addebitare le stesse ai convenuti o compensarle.
In materia di spese processuali, l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice di merito, con l'unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nel caso di specie è evidente la soccombenza dell'attore, che non viene meno nemmeno dal generico richiamo all'art.88 cpc.
Le spese del grado seguono anch'esse essere poste a carico dell'appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 14516 del Tribunale di Roma pubblicata in data 21.10.2020 così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore del condominio delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.966,00, per compensi oltre spese generali Iva e CPA come per legge;
c) Nulla per le spese dell'appellato non costituito;
d) 3-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 4.06.2025
consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6304 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2024 e vertente
TRA
Avv. (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Palmiero (c.f. ), nonché in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il proprio studio in Roma alla Via D. Galimberti n.47, giusta procura in atti,
Appellante
E
in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_1
(c.f , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Volpetti (c.f. ), P.IVA_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Germanico n.109, giusta procura in atti, Appellato
c.f. Controparte_2 C.F._4
Appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14516/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
21.10.2020.
Conclusioni Per l'appellante “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti nel presente atto e negli atti di 1° grado, in riforma della sentenza n. 14516/2020 pubblicata il
21.10.2020 dal Tribunale Civile di Roma (Giudice Dott. Sanchioni) e del relativo dispositivo letto all'udienza del 21.10.2020, nel procedimento R.G. n. 58651/13, dichiarare la cessata materia del contendere in merito alla richiesta di soluzione coatta del problema (formulata in 1° grado) sul malfunzionamento dei termosifoni dell'appellante e, nel contempo, accertare e dichiarare quanto segue, in relazione alle altre domande formulate in 1° grado, qui di seguito integralmente riportate, nelle modalità precisate all'udienza del 4 dicembre 2019 nel predetto procedimento R.G. n.
58651/13:
a) accertare e dichiarare che la causa del mancato funzionamento dei termosifoni nell'appartamento dell'appellante (identificato con l'interno n. 18 della scala B), a decorrere dall'anno 2005/2006 fino all'anno 2017, era di natura condominiale;
b) per l'effetto e per i motivi esposti nell'atto di citazione di 1° grado (ai punti C, D, E ed F), accertare
e dichiarare la responsabilità dei convenuti, condannando il Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore e - per la parte dei danni sub punti C, D ed
[...]
E nell'atto di citazione di 1° grado - lo stesso in solido con il Dott. CP_1 [...]
(o, in alternativa, ognuno dei convenuti in misura che sarà ritenuta di giustizia), al CP_2
risarcimento dei danni, a favore dell'appellante, della complessiva somma di € 21.164,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia od equità, da valutarsi anche ai sensi degli artt. 1223 e/o
1226 e/o 2059 e/o 2056 c.c.;
c) tenuto conto che il conteggio di cui al punto precedente era stato circoscritto e quantificato, al momento della notifica dell'atto di citazione di 1° grado (settembre 2013), si chiede la condanna del
convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore (come indicato nella memoria CP_1
ex art. 183 n. 1 C.p.c.), alla restituzione all'appellante (per le causali indicate nel punto "C" dell'atto di citazione di 1° grado, alle pagine 13 e 14) - delle somme pagate e riferibili all'immobile di sua proprietà (scala B, int. 18), per gli oneri condominiali sul riscaldamento relativi anche al periodo decorrente dalla stagione fredda 2013/2014 fino alla metà della stagione fredda 2016/2017, allorquando i termosifoni hanno rincominciato a funzionare;
quest'ultima domanda è formulata esclusivamente nei confronti del , in quanto il Dott. ha cessato la CP_1 Controparte_2
sua carica di amministratore il 22.05.2014; si precisa che le ricevute dei pagamenti eseguiti direttamente dell'appellante, riferibili dalla stagione fredda 2007/2008 a quella 2012/2013, sono state depositate con l'atto di citazione di 1° grado (doc.ti da 16 a 21); quelle successive sono state, in parte, depositate con la seconda memoria ex art. 183 n. 2 (relative alla stagione 2013/2014, al documento n. 50); quelle ulteriormente successive (dalla stagione 2014/2015 in poi) non sono state depositate, in quanto documenti formatisi dopo la scadenza della terza memoria di cui all'art. 183
C.p.c. e, pertanto, di esse si chiede la condanna generica alla restituzione sul riscaldamento, con specifico riferimento alle somme effettivamente pagate e documentate per oneri condominiali, fino alla metà della stagione 2016/2017, allorquando il problema è cessato;
d) dichiarare, per l'effetto, che a carico dell'immobile dell'appellante (scala B, int. 18) per le stagioni fredde anni 2007/2008 e 2008/2009 deve essere addebitata una somma pari al 50% di quella richiesta dal per i relativi oneri (per i motivi esposti nella citazione di 1° grado, pagina 13), atteso CP_1
il "parziale" funzionamento dei termosifoni in tali stagioni, condannando i convenuti alla restituzione all'attore del 50% di quanto pagato per tali causali, con riferimento all'immobile di sua proprietà;
e) dichiarare, per l'effetto, che nulla doveva essere addebitato per gli oneri sul riscaldamento a carico dell'immobile dell'appellante (scala B, int. 18), per le stagioni fredde dal 2009/2010 fino alla metà della stagione 2016/2017, atteso il totale non funzionamento dei termosifoni in tali stagioni, condannando i convenuti alla restituzione integrale - a favore dell'appellante - di quanto pagato per tali causali, relativamente all'immobile di sua proprietà (con la limitazione della domanda nei confronti di fino al 22.05.2014, data di cessazione del suo mandato di Controparte_2
amministratore);
f) tenuto conto che il conteggio di cui al precedente punto "b" era stato circoscritto al momento della notifica della citazione di 1° grado (settembre 2013), si chiede la condanna del CP_1 convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore (come indicato nella prima memoria ex art.
183 n. 1 C.p.c.), a risarcire i danni patiti dell'appellante (per le causali indicate nel punto "D" dell'atto di citazione di 1° grado, alle pagine da 14 a 18) - anche con riferimento alle successive stagioni fredde e, pertanto, a decorrere dalla stagione fredda 2013/2014 fino alla metà della stagione fredda 2016/2017, allorquando i termosifoni hanno rincominciato a funzionare;
con condanna da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia e/o equità, da valutarsi anche ai sensi degli artt. 1223
e/o 1226 e/o 2059 e/o 2056 c.c.;
g) condannare i convenuti, in solido tra loro o, in alternativa, ognuno di essi nella misura che sarà ritenuta di giustizia, al pagamento a favore dell'appellante degli interessi e della rivalutazione monetaria delle suindicate somme, decorrenti:
• dalle date dei singoli pagamenti per quanto attiene alla richiesta sub punto “C” dell'atto di citazione di 1°grado e per i successivi pagamenti eseguiti;
• dal 1° novembre del 2007 (data, approssimativa, di accensione dell'impianto di riscaldamento) per quanto attiene ai danni formulati al punto “D” dell'atto di citazione di 1°grado;
• dal 27.03.2013 (data dell'accesso della e della relativa causazione dei danni) per quanto Pt_2 attiene alla richiesta di cui al punto “F” dell'atto di citazione di 1° grado;
il tutto fino all'effettivo soddisfo;
o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia od equità. In via subordinata si chiede, per i motivi esposti nel 6° capo d'appello, che il Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore ed il Dott. (o, in
[...] Controparte_2
alternativa, ognuno dei convenuti in misura proporzionale a quella che sarà ritenuta di giustizia), vengano condannati alla rifusione delle spese legali di 1°grado a favore dell'appellante; o, in ulteriore subordine, venga dichiarata la compensazione delle medesime.
Per l'effetto, si chiede la condanna a carico del , Controparte_1 in persona dell'amministratore pro tempore a restituire all'appellante la somma di € 3.939,62 (€
2.700,00 oltre accessori), da questi pagata per le spese di lite di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA>>.
Per l'appellato “Voglia la Corte d'Appello di Roma, in rigetto di ogni contraria istanza, eccezione
e/o deduzione, rigettare l'appello proposto dall'Avv. con l'atto di citazione notificato Parte_1
il 25.11.2020, perché inammissibile, infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
- comunque con vittoria di compensi e spese anche generali, oltre accessori di legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.09.2013, conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1 di Roma il in persona dell'amministratore Controparte_3
e quest'ultimo in proprio per sentirli condannare al pagamento in suo favore Controparte_2
della complessiva somma di £.21.964,00 a titolo di risarcimento del danno, comprensivo del danno da mancato godimento dell'immobile, del danno da vita di relazione, del danno biologico, del danno morale, del danno patrimoniale e non patrimoniale, del danno all'immagine, danno patrimoniale per l'interruzione della sua attività professionale causata dai sopralluoghi della ditta ”, del Pt_2
danno alla pavimentazione del suo terrazzo e per lo sgretolamento della vernice sui suoi termosifoni o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché dal rimborso delle spese per il servizio di riscaldamento dallo stesso non goduto.
A tal fine l'attore, premesso di essere proprietario dell'appartamento sito al sesto piano del suddetto
Condominio, deduceva che i suoi caloriferi dall'autunno del 2007 all'autunno 2014 non erogavano sufficiente calore fino ad essere completamente freddi. Aveva, quindi, contattato l'amministratore condominiale affinché assumesse i provvedimenti opportuni per garantirgli una regolare erogazione del riscaldamento, come da documenti allegati al libello e precisamente sette raccomandate s.p.m. rispettivamente del 2010, 2012 e 2013; tre verbali di assemblea condominiale rispettivamente del
2012 e 2013; sei ricevute di pagamento per il riscaldamento pagate rispettivamente dal 2007 al 2013; tre verbali di accesso della ditta ” nell'abitazione dell'attore rispettivamente del 2012 e Pt_2
2013 nonché relazione tecnica della stessa ditta del 10.12.12.; ventisei copie fotostatiche delle foto raffiguranti le operazioni di lavaggio dei termosifoni dell'attore eseguite nell'appartamento dello stesso dalla ditta ”. Pt_2
La ditta ”, incaricata dall'amministratore del Condominio, per risolvere il problema aveva Pt_2
proposto una serie di soluzioni che però non erano state mai messe in atto.
In data 20.12.2013 si costituiva il contestando tutte le avverse pretese in quanto prive di CP_1
supporto probatorio, in particolare deduceva l'infondatezza della domanda di restituzione delle somme pagate per il riscaldamento dato che l'attore non aveva impugnato le delibere di approvazione dei vari bilanci e del rendiconto relative agli anni in cui assumeva il malfunzionamento dei suoi termosifoni.
In data 10.02.2014 si costituiva contestando le avverse pretese ed instando per Controparte_2
il rigetto delle domande di parte attrice.
All'udienza del 07.04.2014 venivano assegnati i termini 183 c.p.c.
Il Giudicante con provvedimento depositato il 21.01.2019 ammetteva la sola CTU atta a verificare le cause del malfunzionamento dei caloriferi dell'attore e le possibili soluzioni.
In data 25 marzo 2019, l'attore depositava istanza di correzione/integrazione della suddetta ordinanza chiedendo che il CTU verificasse che il funzionamento dei suoi termosifoni verificatosi nel 2017, era dovuto alla sostituzione delle pompe della caldaia condominiale e al contempo allegava alla medesima ulteriore documentazione (all. da 87 a 101). Inoltre, con la stessa istanza l'attore chiedeva l'ammissione di prove testimoniali e l'acquisizione del “rendiconto gestione – contabilità calore”
(all.101) al fine di dimostrare la sostituzione delle pompe dell'impianto condominiale.
All'udienza del 27 marzo 2019 il Giudice di prime cure prendendo cognizione della suddetta istanza sospendeva il conferimento dell'incarico al CTU, riservandosi sulla sua riconvocazione.
All'udienza del 5 giugno 2019 il Giudice convocava il CTU per l'udienza del 16 ottobre 2019.
In detta udienza il CTU dichiarava: “che l'eventuale consulenza darebbe risultati solo di carattere deduttivo e con risultati controvertibili e quindi inutile ai fini della decisione e ciò perché mutato lo stato di fatto”.
All'udienza del 4.12.2019, precisate le conclusioni, il Giudice rinviava al 10.03.2020 per discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. il Giudice di prime cure pronunciava sentenza con la quale rigettava tutte le domande attoree, ritenendole sulla base della documentazione offerta tempestivamente dall'attore non provate. Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione formulando sei motivi di Parte_1
appello.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.02.2021 si è costituito il CP_1 eccependo l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituito . Controparte_2
Con il primo motivo rubricato “Violazione ed errata applicazione degli artt.153 e 294 C.p.c., anche in combinato disposto con gli artt.115 e 116 C.p.c. – Obbligo di rimessione in termini -Violazione ed errata applicazione dell'art. 24 comma 2 della Costituzione” l'appellante censura la pronuncia di inammissibilità della documentazione da lui prodotta unitamente all'”istanza di correzione/integrazione” depositata il 25 marzo 2019, critica che si fonda sulla circostanza che il
Tribunale aveva ritenuto che i documenti fossero inammissibili perché depositati ben oltre i termini delle note dell'art. 183 c.p.c.
Al riguardo l'appellante sostiene che la documentazione prodotta sarebbe ammissibile per 3 ordini di motivi: in primo luogo perché al momento della produzione documentale i fatti di causa avevano subito delle modifiche e precisamente le pompe della caldaia condominiale erano state sostitute;
in secondo luogo, perché essendo trascorsi quattro anni e mezzo prima che il Giudice di prime cure si pronunciasse sulle richieste istruttorie il rispettivo provvedimento e le memorie ex art. 183 c.p.c. non erano più consoni alle suddette modifiche;
in terzo luogo, perché la produzione della documentazione sopravvenuta al formarsi delle preclusioni istruttorie legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrla precedentemente;
pertanto, il solo fatto di allegare la documentazione alla all'istanza costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini.
Il processo è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività
(v. Corte costituzionale ordinanza 29 aprile 2010, n. 163). Ecco perché il vigente modello processuale configura un processo che si articola in fasi successive e non ammette deroghe (salvo il caso eccezionale previsto dall'art. 153 c.p.c.
I termini fissati dal giudice, determinano, consequenzialmente, la decadenza, rilevabile d'ufficio, della facoltà "assertorie" ed istruttorie delle parti. Ciò vuol dire che le attività assertive della parte devono trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c.
"primo termine" e, quanto alla seconda memoria, sono giustificate unicamente se si traducano in una
"replica" alle deduzioni della controparte o in una "risposta" processuale alle medesime;
restando altrimenti la suddetta appendice riservata alla richiesta di prova. Ciò vuol anche dire che dove la parte non depositi la memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non avendo alcun argomento a cui replicare o contraddire: principio di recente rimarcato dalla Suprema Corte, in tema di controprova (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n. 12119.)
Pertanto, ai sensi dell'art153 cpc i termini perentori, non possono essere modificati nemmeno su accordo delle parti.
Nello specifico la produzione documentale allegata alla “istanza di correzione/integrazione” depositata il 25 marzo 2019, in data dunque non solo successiva ai termini di cui all'art. 183 cpc ma anche all'ammissione e successiva revoca della CTU, costituiscono produzioni tardive e richieste altrettanto inammissibili.
Con il secondo motivo rubricato “Violazione ed errata applicazione degli artt.116 comma 2 e 115
C.p.c., nonché degli artt. 2727 ss. C.c. in materia di presunzioni. Violazione ed errata applicazione degli artt. 1130 C.c. e 1135 c.c. Errata valutazione delle prove, mancata applicazione dei principi presuntivi e fatti notori. Erronea mancata ammissione delle prove richieste” l'appellante addebita alla decisione impugnata l'omessa e/o erronea valutazione dei documenti depositati in giudizio.
Al riguardo l'appellante sostiene la violazione dell'art. 115 comma 2 c.p.c in quanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto utilizzare le massime di esperienza per dedurre presuntivamente che il malfunzionamento dei suoi termosifoni fosse legato alle pompe obsolete della caldaia condominiale.
L'appellante lamenta anche la violazione dell'art. 116 comma 2 c.p.c. in quanto dalla documentazione acquisita al giudizio, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere la fondatezza delle sue domande.
L'appellante lamenta poi la violazione degli artt. 1130 e 1135 c.c. in quanto l'amministratore del
Condominio, Dott. , avrebbe dovuto provvedere all'esecuzione dei lavori e Controparte_2 precisamente all'acquisto ed all'installazione delle nuove pompe così come era stato deciso nell'assemblea del 13 gennaio 2013. A dire dell'appellante l'amministratore avrebbe dovuto provvedere all'esecuzione dei suddetti lavori anche senza previa approvazione dell'assemblea data l'urgenza degli stessi.
L'appellante lamenta la mancata ammissione delle ulteriori richieste istruttorie formulate con l'istanza di correzione/integrazione del 25 marzo 2019 e precisamente le prove testimoniali ivi articolate e l'ordine di esibizione del rendiconto sulla gestione della contabilizzazione del calore ex art 210 c.p.c. (all.101). Sul punto l'appellante sostiene che dalle suddette prove, a prescindere dalla loro tardività di cui si è trattato, sarebbe emersa la spesa effettuata per la sostituzione delle pompe della caldaia condominiale.
Sul rigetto della domanda di rimborso delle spese di riscaldamento corrisposte dall'appellante nel periodo di mancata o insufficiente erogazione del servizio e precisamente dal 2007 al 2013, lo stesso deduce che la sua approvazione alle rispettive delibere assembleari non precluderebbe la ripetizione di quanto corrisposto.
Con riguardo alla prima articolazione del motivo occorre precisare che il ricorso alle massime di esperienza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, nel caso di specie l'appellante non specifica con doverosa puntualità dove e come il giudice non abbia fatto ricorso a massime di esperienza non potendo ritenersi che ogni problema di scarso calore dei termosifoni possa dipendere dall'obsolescenza delle pompe dei termosifoni.
Parimenti generica si appalesa la lamentata violazione dell'art. 116 comma 2 c.p.c. in quanto dalla documentazione acquisita al giudizio, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere la fondatezza delle sue domande.
Neppure la seconda articolazione della doglianza è condivisibile perché si risolve nella pretesa di una diversa valutazione della documentazione semplicemente consona alle aspettative dell'appellante.
È infondata anche la terza articolazione in quanto dalla lettura del verbale dell'assemblea condominiale del 13 giugno 2013, si evince la mancanza dell'urgenza dato che l'assemblea decise per il lavaggio dell'impianto da eseguirsi immediatamente e a seguito di verifiche la stessa avrebbe provveduto all'acquisto e all'installazione delle nuove pompe. Pertanto, alcuna responsabilità è da imputare all'amministratore condominiale.
La quarta doglianza è assorbita da quanto specificato in precedenza.
Il Giudice di seconde cure osserva che la disciplina in materia di condominio è improntata ad un chiaro favor per la stabilità delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini che sono efficaci ed esecutive finché non vengano rimosse dal giudice art. 1137 comma 3 c.c., In tal senso si richiama
Cass. Civ. sez. un. 14.04.2021 n. 9839 che dispone “ La preoccupazione del legislatore di assicurare la certezza dei rapporti giuridici di una entità così complessa, come il condominio degli edifici, spiega perchè la relativa disciplina normativa sia improntata ad un chiaro favor per la stabilità delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, che sono efficaci ed esecutive finchè non vengano rimosse dal giudice (art. 1137c.c., comma 3), e perchè tale disciplina non contempli alcuna ipotesi di nullità delle Delib. dell'assemblea condominiale, che renderebbe le medesime esposte in perpetuo all'azione di nullità, proponibile senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse. Questa mancata previsione di fattispecie di nullità delle deliberazioni dell'assemblea condominiale è particolarmente significativa, dal momento che la disciplina delle società (le quali pure sono rette dal principio maggioritario) prevede limitate peculiari ipotesi di nullità delle deliberazioni adottate dell'assemblea dei soci (cfr.art. 2379c.c.).
La recente riforma del condominio ha poi accentuato il disfavore per le figure di nullità delle deliberazioni assembleari. L'art. 1137c.c., nel testo introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220,art. 15 configura ora espressamente l'impugnazione delle delibere condominiali come una azione di
"annullamento" (il testo originario dell'art. 1137c.c. non parlava espressamente di azione di annullamento), da proporre "contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio". Il tenore amplissimo della disposizione non lascia dubbi sull'intento del legislatore di ricondurre ogni forma di invalidità delle deliberazioni assembleari, senza distinzioni, alla figura della
"annullabilità" e di porre così a carico del singolo condomino l'onere esigibile sul piano della diligenza - di verificare, una volta ricevuta comunicazione di una deliberazione dell'assemblea, la sussistenza di eventuali vizi della stessa e, in caso positivo, di impugnarla, chiedendone l'annullamento.
In sostanza, nel sistema normativo, come non è possibile che una deliberazione assembleare valida ed efficace vincoli alcuni condomini e non altri, essendo invece obbligatoria per tutti;
così va escluso che la deliberazione assembleare possa essere giudizialmente annullata con effetto limitato al solo impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri partecipanti. La natura di ente collettivo del condominio esige che le deliberazioni assembleari debbono valere o non valere per tutti. Ove fosse consentito al condomino di sottrarsi al pagamento delle spese regolarmente deliberate ovvero di ripeterle senza il previo annullamento della delibera condominiale, si avrebbe l'effetto di privare di validità e di efficacia la delibera stessa in violazione della normativa art. 1137 comma1 c.c. Infatti, la quota di contribuzione di ciascun partecipante al condominio è rapportata alla quota di contribuzione degli altri, cosicché la caducazione di una quota non può non travolgere, inevitabilmente, anche le altre.
Non avendo l'appellante impugnato le delibere di approvazione delle spese e dei riparti, le delibere sono definitive. Poiché la domanda di restituzione delle somme pagate dall'appellante per il servizio di riscaldamento presuppone l'annullamento delle delibere, essa non può essere accolta.
La domanda di ripetizione delle spese pagate per il servizio di riscaldamento corrisposte dall'appellante nel periodo dal 2014 al 2017 e, formulata dallo stesso al punto “C” delle conclusioni dell'atto di appello è inammissibile. La suddetta domanda, oltre ad essere formulata in termini generici nel capo “C” dell'atto di citazione, risulta priva di documentazione. Inoltre, l'appellante dichiara a pagina 39 dell'atto di appello di avere impugnato le delibere di approvazione dei bilanci proprio a decorrere dall'anno 2013/2014.
Con il terzo motivo rubricato: “erronea valutazione dell'istituto della ctu – mancata ammissione della ctu ed errata applicazione degli artt.191 ss. C.p.c., in combinato con l'art. 153 e Per_1
116 comma 2 C.p.c.Violazione ed errata applicazione degli artt.116 comma 2 e 115 C.p.c. – Errata valutazione delle prove” l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di non espletare la CTU in quanto la stessa avrebbe avuto natura esplorativa. Al riguardo l'appellante deduce che al CTU può essere demandato il compito non solo di valutare i fatti già accertati dal giudice (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente).
Nel primo caso la consulenza ha per oggetto la valutazione dei fatti i cui elementi sono già stati provati dalle parti e, nella specie il malfunzionamento di termosifoni era documentato dalle relazioni dei tecnici del convenuto (doc. n. 7 allegato all'atto di citazione e doc. n. 87 allegato CP_1 all'istanza di correzione/integrazione del 25 marzo 2019).
Nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova. Svolta questa preliminare distinzione, l'appellante deduce che al Giudice di prime cure si prospettavano due percorsi alternativi: a) da un lato avrebbe dovuto ritenere irrilevante la CTU dato che le sue domande erano già state completamente dimostrate;
b) dall'altro lato avrebbe dovuto autorizzare il CTU ad acquisire la documentazione comprovante la sostituzione delle pompe dell'impianto condominiale
(doc. n. 101 allegato all'istanza del 25 marzo 2019). Quest'ultima opzione sarebbe stata coerente con i più recenti approdi giurisprudenziali.
Questa Corte osserva che le preclusioni istruttorie non possono essere derogate dal giudice il quale se autorizzasse il CTU ad acquisire documenti quando sono spirati i termini per le produzioni documentali, l'ordinanza istruttoria sarebbe nulla;
si osserva ulteriormente, fermo l'onere probatorio ex art 2967 c.c. che anche in caso di CTU percipiente, si riduce lo stesso ad un allegare piuttosto che provare nel senso stretto del termine, la parte che denunzi la mancata ammissione della CTU deve puntualmente “ specificare sotto il profilo del nesso causale come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata” (Cass. 2629/1990).
Inoltre, nel caso di specie, una CTU è stata ammessa e solo successivamente alla dichiarazione del
Consulente, all'uopo convocato, circa l'utilità dell'accertamento in ragione del tempo trascorso e delle modificazioni avvenute ne dichiarava l'inutilità con conseguente revoca della consulenza.
Con il quarto motivo rubricato: “sulla contestazione dell'entità dei danni” l'appellante ritenendo provati i danni di cui ai punti “C”, “D” e “E” dell'atto di citazione ritiene che il giudice avrebbe dovuto liquidarli in via equitativa ex art. 1226 c.c.
I primi punti devono ritenersi assorbiti da quanto esposto in precedenza.
Quanto ai danni di cui al punto “D” e “E” dell'atto di citazione, le rispettive domande non sono assistite da prove esaurienti nemmeno sotto il profilo dell'an.
In particolare, le due raccomandate s.p.m. rispettivamente del 2010 (all.1e 2 all'atto di citazione) sono di tenore apodittico, giacchè l'appellante dà per certo quasi in via di premessa l'esistenza dei danni ed i motivi di causazione.
Con il quinto motivo rubricato: “sui danni materiali (cfr. citazione di 1°grado, punto “F”) Violazione dell'art.112 C.p.c. – Omessa pronuncia
Violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116 e 277 C.p.c.” l'appellante lamenta violazione dell'art. 112 e 277 c.p.c. per omessa pronuncia da parte del Tribunale sul danno concernente lo sgretolamento della vernice dei suoi termosifoni e i graffi al pavimento della sua terrazza, danno quantificato dallo stesso in €. 900,00 da valutare anche in via equitativa e/o presuntiva. Al riguardo l'appellante sostiene che, pur essendo la responsabile per i suddetti danni causati CP_4
durante le operazioni di lavaggio dei suoi termosifoni, il ne risponde in quanto CP_1
committente ai sensi degli artt. 2051, 2049 e 2055 c.c. (doc. fotografici n. da 22 a 47 allegati all'atto di citazione).
Il Giudice di seconde cure osserva che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti come nel caso di specie una statuizione implicita di rigetto della domanda formulata dalla parte.
Con il sesto motivo rubricato: “In via subordinata - Violazione ed errata applicazione dell'art.92
C.p.c., anche in combinato con l'art. 88 C.p.c.” l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 92 e 88 c.p.c. tenuto conto del comportamento dei convenuti precisamente la sostituzione delle pompe dell'impianto condominiale senza renderlo edotto. Pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto provvedere ad un diverso regolamento delle spese di lite nel senso di addebitare le stesse ai convenuti o compensarle.
In materia di spese processuali, l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice di merito, con l'unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nel caso di specie è evidente la soccombenza dell'attore, che non viene meno nemmeno dal generico richiamo all'art.88 cpc.
Le spese del grado seguono anch'esse essere poste a carico dell'appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 14516 del Tribunale di Roma pubblicata in data 21.10.2020 così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore del condominio delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.966,00, per compensi oltre spese generali Iva e CPA come per legge;
c) Nulla per le spese dell'appellato non costituito;
d) 3-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 4.06.2025
consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati