Sentenza 9 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2004, n. 12733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12733 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR LI, elettivamente dominata in ROMA VIA CERVETERI 18, presso lo studio dell'avvocato FELICE FAZIO, difesa dall'avvocato FRANCESCO MACCHIANERA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO ER;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1201/00 del Tribale di LATINA, Sezione 1^ Civile, emessa il 29/06/00 e depositata il 25/09/00 (R.G. 2987/89);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/04 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Priverno accolse l'opposizione all'esecuzione per rilascio di un immobile intentata da VE LI nei confronti di EL SC. L'appello proposto dalla SC fu accolto dal Tribunale di Latina, il quale dichiarò che la LI non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata in base all'atto di precetto notificato il 21 febbraio 1986 e condannò la stessa al pagamento delle spese del giudizio d'appello.
La SC impugna ora per Cassazione la sentenza del Tribunale di Latina, svolgendo un unico motivo. Non si difende la LI nel giudizio di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la SC - nel dolersi della violazione dell'art. 91 c.p.c. - chiede la cassazione della sentenza impugnata, poiché questa, pur avendo accolto il suo appello, ha omesso di provvedere in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio di primo grado.
Il ricorso è fondato in ragione del principio secondo cui, per il disposto dell'art. 336, comma primo, cod. proc. civ. (secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata: c.d. effetto espansivo interno) la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronunzia che ha statuito sulle spese di lite, con la conseguenza che il giudice d'appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento di esse, alla stregua dell'esito finale della lite (Cass. 10 ottobre 2000, n. 13485). Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, la quale provvedere sul nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, in considerazione dell'esito finale della lite, nonché sulle spese del giudizio di Cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2004