Decreto cautelare 14 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza breve 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 19/03/2025, n. 5709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5709 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05709/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13532/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13532 del 2024, proposto da
Francesco Sigismondo, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. 0030511 del 15.11.2024, successivamente notificato, recante la esclusione del ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 177 posti di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato nel settore di impiego sicurezza cibernetica - D.C.P. 15/02/2024; b) ove e per quanto occorra, del bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 177 posti di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, nel settore di impiego sicurezza cibernetica, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato datato 15.2.2024, nella parte in cui possa essere letto ed interpretato nel senso di escludere dalla partecipazione coloro che abbiano conseguito il Diploma di maturità di Liceo scientifico ad indirizzo sportivo; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque e laddove lesivo della posizione e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con il ricorso in oggetto, il ricorrente ha contestato la decisione del Ministero resistente di escluderlo dal concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 177 posti di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato nel settore di impiego sicurezza cibernetica - D.C.P. 15/02/2024, per non essere in possesso del titolo di studio previsto;
considerato che, con ordinanza cautelare Tar Lazio, sez. I quater, n. 102/2025, la domanda cautelare è stata accolta con ammissione del ricorrente con riserva al prosieguo dell’iter concorsuale e che egli ha sostenuto la prova orale, non superandola;
vista la nota depositata il 14 marzo 2025 in cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione del merito della controversia;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio e che, in definitiva, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto che il complessivo andamento della vicenda costituisca giustificato motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO