Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3574/2024 Cont.
LA REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di IL
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente rel. dott.ssa Anna Ferrari Consigliere dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.1992 e residente in [...], rappresenta e difesa - giusta delega agli atti - dall'avv. Luigi Cavalleri, presso il cui studio, sito in Busto Arsizio, via
Mameli n. 7, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.11.1990, residente in [...], rappresentato e difeso – giusta delega in atti – dall'avv. Carmela Prince, presso il cui studio, sito in Busto Arsizio, viale
A. Diaz n. 10, ha eletto domicilio
APPELLATO
Con l'intervento del P.G. nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione n. 1377/2024, resa dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 19.11.2024, pubblicata il 20.11.2024 e notificata il
25.11.2024
CONCLUSIONI:
- PARTE APPELLANTE: “Voglia la Corte di Appello adita, respinta ogni avversa istanza e deduzione, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente
1) in totale riforma del capo 6) della sentenza di primo grado, in via preliminare dichiarare inammissibile, perché tardivamente e/o irritualmente formulata, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio proposta da controparte solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito: annullare il provvedimento di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio alla luce dell'eccezione preliminare e/o delle condizioni economiche disequilibrate delle parti;
condannare l'appellato all'obbligo di contribuire alle spese di mantenimento del figlio nella misura di € 500,00 al mese a far data dall'ordinanza presidenziale del 14.10.2021 oltre al 50% delle spese scolastiche, ludiche e sanitarie secondo il protocollo di IL;
conseguentemente, condannare l'appellato alla restituzione dell'importo di €
5.521,41 corrispostogli, in forza della revoca, dalla signora in data Pt_1
21 novembre 2024, oltre rivalutazione ed interessi moratori da tale data al saldo effettivo.
In via subordinata disporsi la riforma del provvedimento di revoca per vizio di ultra petizione ex art. 112 c.p.c. con ogni conseguente effetto.
2) in totale riforma dei capi 9) e 10) della sentenza di primo grado annullare la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio così come liquidate in € 4.711,00 oltre accessori e, per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione della complessiva somma di € 6.873,92 corrispostagli in data
21 novembre 2024, oltre interessi da detta data al pagamento effettivo.
3) Con vittoria di competenze e spese del doppio grado di Giudizio.”
- PARTE APPELLATA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di IL: In via principale:
1) rigettare le domande svolte dall'appellante in via preliminare e di merito nel ricorso in appello;
2) confermare integralmente la sentenza appellata;
3) condannare al pagamento delle spese e compensi del Parte_1 presente Giudizio;
4) condannare l'appellante al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma cpc.”
- PER IL P.G.: “Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe
Preso atto dei motivi addotti;
Considerato che il gravame è da respingere, in quanto la decisione del Giudice
a quo risulta assunta sulla base di una corretta valutazione del materiale prodotto ed altresì esente da vizi di forma o di logica che ne possano imporre la riforma,
pag. 2/17 CHIEDE che la Corte d'Appello di IL voglia CONFERMARE l'impugnata decisione.”
Indice:
I. AT E TO ...................................................................................................................... 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ............................................................................................... 3
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO ..................................................................... 3
1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO .............................................................. 6
II. MOTIVI DELLA DECISIONE .................................................................................................. 9
2.1. SULLA REVOCA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO ............................................ 10
2.2. SULLA CONDANNA ALLE SPESE .................................................................................... 16
III.
P.Q.M.
........................................................................................................................................ 16
I. AT E TO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. e contraevano matrimonio in data 09.06.2018 e Controparte_1 Parte_1 dalla loro unione nasceva, il 18.05.2020, il figlio Per_1
2. Con ricorso depositato in data 20.04.2021, adiva il Tribunale di Controparte_1
Busto Arsizio, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, di affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e di regolamentare le frequentazioni padre-figlio come da calendario proposto dal ricorrente;
chiedeva, altresì, di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento mensile dell'importo di €300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. In data 21.05.2021 si costituiva in giudizio chiedendo, in via Parte_1 preliminare, di disporsi una CTU familiare;
nel merito, aderiva alla domanda di separazione e di affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre, si opponeva alla domanda di addebito della separazione, chiedeva che modalità e calendario di frequentazione venissero definiti dal CTU o, in subordine, proponeva un prospetto e chiedeva disporsi che il padre contribuisse al mantenimento del figlio nella misura di € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pag. 3/17
4. Con l'ordinanza presidenziale del 17.10.2021 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, il figlio minorenne veniva affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre;
si disponeva, inoltre, che il padre contribuisse al mantenimento del figlio corrispondendo mensilmente l'assegno di
€300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Su invito formulato dal giudice istruttore all'udienza del 17.11.2021, le parti intraprendevano un percorso di coordinazione genitoriale con il dott. , Persona_2 nominato con ordinanza del 17.12.2021, che proseguiva positivamente (alle successive udienze le parti dichiaravano di essere soddisfatte del percorso di coordinazione genitoriale e chiedevano plurimi rinvii per proseguirlo, auspicando una soluzione consensuale della loro separazione).
6. Con ordinanza del 14.11.2023 il Tribunale recepiva gli accordi raggiunti dalle parti con l'aiuto del coordinatore genitoriale in punto di affido condiviso e collocamento paritetico del figlio minore con frequentazione 2-2-3 e disponeva la parziale modifica delle condizioni vigenti in conformità a tale accordo;
rilevava, comunque, la permanenza del disaccordo tra le parti circa la debenza e l'entità del contributo paterno al mantenimento del minore.
7. Con note depositate il 26.3.2024 il ricorrente chiedeva di disporre che l'assegno unico venisse percepito da entrambi i genitori al 50% a partire dal mese di aprile 2024 e di revocare l'assegno corrisposto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pari a € 300,00 al mese;
chiedeva, altresì, relativamente alle visite e i tempi di Per_1 permanenza genitori-figlio, di disporre che i genitori dovessero attenersi al piano genitoriale;
con note depositate nella medesima data la resistente insisteva nelle proprie richieste e per la permanenza in capo al sig. dell'obbligo di mantenimento del CP_1 figlio.
8. Con ordinanza ex art.185bis c.p. del 5.4.2024, il Tribunale rilevava “È pacifico e documentalmente provato che la resistente non ha mai sostenuto e non sostiene alcun esborso per l'immobile (sito in Ferno) dove abita e di cui è proprietaria dal 31.07.2019 (avendo il padre versato l'acconto di € 132.980,00 all'atto dell'acquisto e procurandole i genitori la provvista necessaria sia per restituire il mutuo dell'importo di € 200.000,000 all'uopo accollatasi in solido con il padre, sia per pagare le spese condominiali). Ciò nonostante, per tabulas e pacificamente la resistente beneficia, nelle dichiarazioni dei redditi, della detrazione degli interessi passivi sul mutuo e della detrazione al 50% sull'importo di € 20.000,00 (per 10 anni) per interventi sul predetto immobile. Soltanto la rata mensile del mutuo è variata da € 667,00 circa (nel settembre 2019) a € 1.200,00 circa (nel febbraio 2024). Le spese condominiali nel “solo”
pag. 4/17 esercizio documentato (2023/2024) sono ammontate a circa € 3.700,00 (pari a circa €
300,00 al mese). È a dire che la (dal luglio 2019 a oggi) ha potuto Pt_1 mensilmente contare (stabilmente e continuativamente) su importi compresi tra gli € 967,00 ed € 1.500,00, oltre a quelli pacificamente e per tabulas percepiti per l'attività lavorativa svolta (dal 17.06.2015 al 27.01.2022 per la società F.lli Maiorano S.r.l.1 e dal 05.10.2023 per lo Studio Pozzi Taubert S.r.l.) o dall'INPS per indennità NASPI
(post gennaio 2022), a tacere degli ulteriori aiuti stabilmente od occasionalmente percepiti dai genitori.”; pertanto, proponeva, per la regolamentazione consensuale della controversia, la conferma del piano genitoriale predisposto con l'ausilio del Coordinatore genitoriale, la revoca dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento indiretto del figlio minore dal mese di giugno 2023 con previsione di mantenimento diretto durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore e ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% e la conferma della percezione dell'intero importo dell'assegno unico e universale da parte della resistente.
9. Con note per la trattazione scritta depositate in data 9.7.2024 parte resistente precisava le proprie conclusioni per come formulate nella memoria di costituzione.
10. Con note per la trattazione scritta depositate in data 10.7.2024 il ricorrente precisava le proprie conclusioni, chiedendo di: rigettare le domande formulate dalla resistente in quanto infondate in fatto e diritto;
dichiarare la separazione personale dei coniugi;
affidare il figlio minore ad entrambi i genitori;
confermare il piano genitoriale concordato dai coniugi con l'ausilio del Coordinatore Genitoriale, depositato in data
02.05.2023 come integrato in data 18.10.2023; disporre il mantenimento diretto del figlio durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
revocare l'obbligo del padre di versare alla moglie il contributo di mantenimento per il figlio dal giugno 2023
(data di vigenza del collocamento paritetico di ); ripartizione delle spese Per_1 straordinarie per il figlio al 50% tra i genitori;
percezione dell'assegno unico e universale da parte di entrambi i coniugi al 50%; spese di causa rifuse. In subordine, chiedeva di disporre la percezione dell'assegno unico e universale da parte della signora al 100% e di condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi di Pt_1 causa, invariate le altre domande.
11. Con la sentenza sopra indicata, oggetto del presente appello, emessa in data
19.11.2024, il Tribunale di Busto Arsizio così statuiva “…1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Parte_2
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) CONFERMA l'affido condiviso del figlio minorenne delle parti ai genitori;
4) CONFERMA il collocamento paritetico alternato 2-2-3 del figlio minore presso ciascun genitore (vigente dal mese di giugno dell'anno 2023); 5)
pag. 5/17 DISPONE CHE le parti si attengano scrupolosamente al piano genitoriale predisposto con l'ausilio del Coordinatore Genitoriale dott. (di cui alla relazione depositata Per_2 in data 02.05.2023 e integrata in data 18.10.2023); 6) REVOCA il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario del minore di cui all'ordinanza presidenziale assunta in data 14.10.2021 a partire dal mese di giugno dell'anno 2023; 7)
CONFERMA la percezione dell'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per da parte della madre (che già lo percepisce); 8) CONFERMA la Per_1 ripartizione delle spese straordinarie da sostenere per il figlio minore nella misura del
50% ciascuno come da protocollo vigente presso la C.d.A. di IL (ivi compreso il
50% del costo della mensa scolastica di cui il minore fruisce e fruirà nel prossimo futuro); 9) COMPENSA tra le parti le spese di lite delle prime due fasi del presente giudizio;
10) CONDANNA la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite della terza e della quarta fase del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.711,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”.
Il Tribunale rilevava che solo il ricorrente aveva accettato la proposta conciliativa, non anche la resistente;
rilevava altresì che il ricorrente aveva rinunciato alla domanda di addebito della separazione e che il thema decidendum investiva la debenza o meno del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di (e la sua Per_1 partecipazione al costo della mensa scolastica).
1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
1. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello in data 23.12.2024
[...]
, censurandone i capi 6), 9) e 10). Pt_1
L'appellante ha dedotto i seguenti motivi:
1) Rispetto alla revoca dell'assegno di mantenimento del padre in favore del figlio
Per_1
L'appellante ha rilevato, in primo luogo, che l'appellato ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio solo con l'atto di precisazione delle conclusioni e non già nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
pertanto, si tratterebbe di una domanda nuova e, come tale, inammissibile.
Secondariamente, l'appellante ha evidenziato che l'automatismo tra collocazione paritaria e mantenimento diretto può operare solo quando i genitori godano di condizioni economiche pressoché equilibrate, mentre in questo caso sarebbe stata dimostrata per tabulas la disparità reddituale tra i due. In particolare, l'appellante ha precisato che le liberalità ricevute nel corso degli anni, nel caso di specie dai nonni sia materni che paterni, non devono essere considerate nel calcolo della capacità reddituale dei soggetti coinvolti e che, considerando solo i redditi da lavoro dipendente, sarebbe evidente la disparità tra i genitori. Infatti, parte appellante ha evidenziato che il sig.
, in seguito all'assunzione dalla è passato da un RAL di € CP_1 Controparte_2
pag. 6/17 35.000,00 nell'anno 2021 ad un RAL di € 44.000,00 nell'anno 2024, in via di approssimazione pari a € 2.400,00 netti mensili, cui devono aggiungersi ulteriori €
6.600,00 lordi per due anni quale pagamento del patto di non concorrenza previsto dal nuovo contratto di assunzione;
al contrario, la sig.ra ha percepito fino al mese Pt_1 di settembre 2024 uno stipendio netto mensile di circa € 1.059,83 e, successivamente, il contratto di lavoro non è stato rinnovato dal datore di lavoro, pertanto non è più nella disponibilità di un reddito proprio, in ogni caso, anche quando era alle dipendenze della ditta Maiorano Srl e successivamente dello studio dentistico Pozzi Taubert srl, poteva contare su una redditualità di gran lunga inferiore a quella documentata dal . CP_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata integrale riforma del capo relativo alla revoca dell'assegno, l'appellante ha in ogni caso censurato la predetta statuizione anche per vizio di ultrapetizione ex art.112 c.p.c., in quanto il giudice ha disposto la revoca dell'assegno di mantenimento a decorrere dal mese di giugno 2023 e non dal momento in cui controparte la richiedeva, in data 26.03.2024 (come rilevato anche dallo stesso giudice all'udienza dell'8.05.2024).
2) Rispetto alla condanna alle spese – difetto di motivazione
Il difensore dell'appellante ha dedotto il difetto di motivazione e l'erroneità dell'imputazione delle spese di lite alla sig.ra , sul rilievo che, Pt_1 successivamente al mancato recepimento della proposta conciliativa del giudice di cui all'ordinanza ex art. 185bis c.p.c., non è stata svolta alcuna attività istruttoria (terza fase)
e che la quarta fase, quella decisoria, si è resa necessaria per i termini non corretti proposti dal giudice di prime cure nella richiamata ordinanza. Il difensore ha aggiunto, inoltre, che la condanna alle spese collide con la circostanza che l'odierna appellante è risultata in corso di causa creditrice, per il mancato pagamento dell'indicizzazione Istat da parte del sig. . CP_1
2. Con provvedimento del 14.1.2025 il Presidente ha nominato Consigliere relatore la
Dott.ssa Anna Maria Pizzi, disponendo la trattazione scritta della causa all'udienza del
3.4.2025.
3. In data 3.3.2025 si è costituito in giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese del presente giudizio ed al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c..
L'appellato ha rilevato, preliminarmente, la mancanza di chiarezza e sinteticità dell'atto di appello.
Quanto al primo motivo di appello, il difensore dell'appellato ha evidenziato di aver proposto la domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio già nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.10.2023, non appena venuto a conoscenza, dalla relazione del Coordinatore Genitoriale (depositata solo il 18.10.2023),
pag. 7/17 del fatto che le parti avevano raggiunto un accordo in merito alla collocazione paritaria del figlio dal giugno 2023; la nuova domanda sarebbe stata giustificata, quindi, dal cambio di collocamento, fatto sopravvenuto in corso di causa, su cui comunque l'appellante ha avuto modo di controdedurre.
Nel merito, ancora riguardo al primo motivo, l'appellato ha ribadito che il concorso dei genitori al mantenimento dei figli deve includere tutte le risorse economiche di ciascun genitore e che, per orientamento consolidato della Suprema Corte, “ai fini dell'accertamento delle risorse economiche dello obbligato, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari nel corso della convivenza, e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2014, n. 13026; Cass., Sez. I, 26/06/1996, n. 5916)” (Cassazione civile sez. VI, 14/01/2022, n.1129). Secondo l'appellato le elargizioni effettuate dai genitori della sig.ra a favore della Pt_1 stessa determinano un'importante disparità reddituale tra i coniugi, nonostante l'aumento della retribuzione del Mingrado. L'appellato ha evidenziato, infatti, che la sig.ra vive in un immobile di sua proprietà (donatole dal padre), conduce una Pt_1 vita agiata e tranquilla e, benché ne abbia le capacità, non si è mai impegnata a cercare un lavoro a tempo indeterminato e full-time. Infine, l'appellato ha rilevato che la domanda della sig.ra di prevedere in capo al sig. l'obbligo di Pt_1 CP_1 contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno mensile di
€500,00 non tiene conto del regime di collocazione paritetica (diverso rispetto a quello prospettato dalla sig.ra nella comparsa di costituzione in primo grado, in cui Pt_1 pure chiedeva riconoscersi in capo al sig. un obbligo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio della stessa misura) né della circostanza che il giudice di primo grado le ha riconosciuto il 100% dell'assegno unico.
Quanto al secondo motivo di appello, l'appellato ha evidenziato la correttezza della statuizione del Tribunale, che ha tenuto conto della soccombenza della sig.ra Pt_1
e del comportamento processuale scorretto della stessa. L'appellato ha ribadito, infatti, che la sig.ra nel foglio di precisazione delle conclusioni e nella comparsa Pt_1 conclusionale, reiterando le domande già avanzate, ha di fatto disconosciuto il piano genitoriale concordato dal giugno 2023 e gli accordi intercorsi tra le parti, non tenendo in conto l'interesse del figlio;
peraltro, la stessa sig.ra ha anche chiesto al Pt_1 giudice istruttore di procedere nei confronti del sig. ai sensi dell'art. 709ter CP_1
c.p.c. per il mancato adeguamento ISTAT della somma dovuta a titolo di mantenimento del figlio, nonostante il regime di visita e di collocamento fosse già stato modificato.
pag. 8/17 4. In data 28.03.2025 ha depositato note per la trattazione scritta, Controparte_1 riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione ed alle domande ed eccezioni ivi formulate.
5. In data 31.03.2025 ha depositato note per la trattazione scritta anche
[...]
, contestando la ricostruzione di controparte e rilevando, in particolare, che Pt_1 non corrisponde al vero che il abbia chiesto la revoca dell'assegno di CP_1 mantenimento già nelle note di trattazione scritta del 25.10.2023, dal momento che in tale sede lo stesso si era limitato a dare atto della circostanza che le parti divergevano
“in merito alla sorte dell'assegno di mantenimento e dell'assegno unico”, e aveva chiesta la suddetta revoca solo con le successive note del 28.03.2024, come confermato anche dal giudice nella sentenza impugnata, senza tuttavia chiedere che l'effetto del richiesto provvedimento decorresse da un momento anteriore il 28.03.2024.
L'appellante ha ribadito, inoltre: di aver tenuto un comportamento processualmente corretto nel corso del giudizio di primo grado;
di essersi impegnata a cercare un lavoro;
che le elargizioni una tantum offerte dai rispettivi nonni ai figli sono state offerte ai coniugi in ugual misura e, pertanto, la capacità reddituale di entrambi deve considerarsi positivamente condizionata dalle stesse;
di non essere risultata soccombente nel giudizio di primo grado ma, al contrario, di essere risultata creditrice del marito, che non le ha versato l'indicizzazione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in data 14.10.2021. Infine, l'appellante ha richiamato tutto quanto esposto nell'atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
*****
6. All'udienza del 3.4.2025 sulla scorta delle note scritte delle parti la causa è stata trattenuta in decisione ___
*****
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta la censura afferente la asserita violazione dell'art 112 cpc
Infatti “il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c., e ora dall'art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi
pag. 9/17 pronunciarsi anche "ultra petitum" (Cass. 25055/2017). (Cassazione civile, sez. VI-I, ordinanza 24 gennaio 2022, n. 1993) .Infatti il giudice, in qualità di garante del superiore interesse del minore, può assumere provvedimenti relativi alla prole minore anche ultrapetita.detto orientamento è stato ribadito di recente laddove la Cassazione ha affemrato che Non sussiste violazione del divieto di extrapetizione ove il giudice
d'appello, restando nell'ambito della "causa petendi" e del "petitum", sorregga la decisione di primo grado con argomentazioni diverse da quelle date dal giudice di primo grado e da quelle addotte dalle parti. Cass. sez. I, Est. Iofrida, Ord. 27.05.24
n.14760)
Inoltre deve essere in via preliminare vagliata e respinta l'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello, per mancanza di specificità dei motivi addotti dalla appellante avverso l'impianto motivazionale della sentenza .Orbene, nonostante la lettura dell'atto introduttivo non sia agevole, anche a causa della sua lunghezza, vi è da rilevare come, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una esposizione chiara delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza in forza del principio di conservazione degli atti .Nella specie l'appellato è stato in grado di difendersi e replicare alla impostazione avversaria sicchè non è configurabile una lesione del diritto di difesa con conseguente infondatezza della eccezione in discussione . (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n.
40560 del 17 dicembre 2021)
2.1. SULLA REVOCA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
L'appello è infondato La situazione reddituale delle parti può essere così individuata
APPELLANTE APPELLATO
SITUAZIONE da settembre 2024, salvo Operaio livello C2, responsabile della CP_3
LAVORATIVA novità sopravvenute di cui non manutenzione del sito di Castano abbiamo notizie presso CP_4 Controparte_2
Prima faceva l'assistente in uno studio
- Retribuzione annua lorda
€44.000,00 dentistico e prima ancora lavorava presso l'azienda del padre
- Retribuzione mensile lorda €
3.384,61
Nella dichiarazione dei redditi risultano però, oltre ai redditi da pag. 10/17 REDDITI
MENSILI
lavoro dipendente percepiti negli anni passati, anche altri redditi sotto la voce
“REDDITI DERIVANTI DA
ATTIVITA
ASSIMILATE AL LAVORO
AUTONOMO”
Modello 730/2024 CU 2024
Red. Imp.: € 11.598 Red. Imp.: € 36.904,96
Imp. Netta: € 8.679,91 Imp. Netta: 0
Add. Reg.: € 543,07 Add. Reg.: 0
Add. Com.: € 185,15 Add. Com.: 0
Tot.: € 11.598,00 Tot.: € 27.496,83
Diviso 12 mensilità: € 966,50 Diviso 12 mensilità: € 2.291,40
Modello 730/2023 CU 2023
Red. Imp.: € 11.431 Red. Imp.: € 34.845,32
Imp. Netta: € 7.650,87 Imp. Netta: 0
Add. Reg.: € 507,64 Add. Reg.: 0
Add. Com.: € 193,24 Add. Com.:0
Tot.: € 11.431,00 Tot.: € 26.493,57
Diviso 12 mensilità: € 952,58 Diviso 12 mensilità: € 2.207,80
Modello 730/2022 CU 2022
Red. Imp.: € 15.584 Red. Imp.: € 24.132,48
Imp. Netta: € 178 Imp. Netta: € 4.763,13
Add. Reg.: € 194 Add. Reg.: € 328,79
Add. Com.: € 109 Add. Com.: € 168,93
Tot.: € 15.103,00 Tot.: € 18.871,63
pag. 11/17 Diviso 12 mensilità: € 1.258,58 Diviso 12 mensilità: € 1.572,64
Modello 730/2021
Red. Imp.: € 14.639
Imp. Netta: € 416
Add. Reg.: € 180
Add. Com.: € 102
Tot.: € 13.941,00
Diviso 12 mensilità: € 1.161,75
ASSEGNO Lo percepisce al 100%, dovrebbe no essere pari a €199,10 UNICO
ABITAZIONE Immobile di proprietà, è pacifico che il Nel 2022, durante la separazione, ha padre le ha versato per l'acquisto della acquistato un immobile al prezzo di casa €132.980,00 e le fornisce la
€134.000,00. provvista necessaria per restituire il Per l'acquisto ha contratto un mutuo mutuo di €200.000,00 e per pagare le di €100.000,00, con rate fisse mensili spese condominiali (cfr. ordinanza di €402,77; scadenza il 1.3.2052. 5.4.2024)
Beneficia inoltre, nella dichiarazione dei redditi, della detrazione degli interessi passivi sul mutuo e della detrazione al 50% sull'importo di
€20.000,00 (per 10 anni) per interventi sull'immobile.
ALTRO Beneficia di cospicui versamenti da Ha sottoscritto buoni postali parte dei genitori dematerializzati del valore complessivo di €11.000,00
Si legge nella sentenza impugnata rispetto alla situazione patrimoniale delle parti:
“…Per tabulas il ricorrente ha percepito redditi netti mensili da lavoro dipendente mediamente pari all'importo di € 2.013,00 nel corso dell'anno 2020 (prima della cessazione di fatto della convivenza coniugale in data 07.03.2021), di 2.198,00 nel
pag. 12/17 corso dell'anno 2022 e di € 2.279,00 nel corso dell'anno 2023. In data 20.05.2024 è stato assunto dalla società (dopo avere cessato in data Controparte_2
15.05.2024 il rapporto di lavoro intrattenuto dal 19.04.2021 con la società Parte_3
e il periodo di prova di sei mesi scadrà verosimilmente in data 22.11.2024. Non
[...] rileva in questa sede la percezione “occasionale” dell'importo lordo di € 6.600,00 (per due anni) in forza del patto di non concorrenza concordato in data 10.05.2024. In data 11.01.2022 ha acquistato l'immobile sito in Ferno (VA), Via Marconi 14/2, al prezzo di € 134.000,00, contraendo il mutuo dell'importo di € 100.000,00 avente rata fissa dell'importo mensile di € 402,77 e scadenza il 01.03.2052. Ha sottoscritto buoni postali dematerializzati del valore complessivo di € 11.000,00 (post 07.03.2021). Per tabulas dal 2021 al 31.01.2024 ha ricevuto dai genitori l'importo complessivo di € 36.649,00 cui ha restituito l'importo di € 11.065,00.
Per tabulas in data 04.08.2022 ha contratto un ulteriore finanziamento con Intesa Sanpaolo S.p.A. dell'importo di € 15.000,00, avente scadenza in data 01.10.2030 e rata mensile dell'importo di € 210,91 (e un ulteriore prestito di € 1.500,00 nel mese di novembre 2022 avente scadenza in data 28.11.2029 e rata mensile di € 58,13). Ha reiteratamente chiesto la revoca del contributo al mantenimento ordinario indiretto del figlio minore dell'importo mensile di € 300,00 posto a suo carico nel mese di ottobre
2021 e, in principalità, percepire il 50% dell'assegno unico spettante per il minore3 (a fronte del collocamento paritario alternato di presso ciascun genitore dal Per_1 mese di giugno 2023). Ha evidenziato che controparte “continua a godere di un benessere economico […] grazie alle erogazioni liberali di rilevanti somme di denaro che ha ricevuto e riceve, con carattere di continuità, dai genitori sin dall'inizio del matrimonio […] vive in una casa di lusso per la quale non sopporta alcuna spesa, anzi le detrae dalla dichiarazione dei redditi;
usa un'auto a titolo gratuito per la quale non paga neppure l'assicurazione e il carburante […] può permettersi la scuola privata per , vacanze in Per_1
Sardegna, cure estetiche […] da oltre un anno […] lavora nello studio dentistico con un contratto part-time, a tempo determinato […] è a conoscenza del fatto che non le verrà rinnovato, ma ciò non l'ha spinta a impegnarsi nel lavoro, né a cercare un'altra occupazione full-time e/o a tempo indeterminato […] le rate di mutuo pari a poco meno di € 1.300,00 al mese sono state pagate tutte in contanti, quindi, manca il riscontro della provenienza delle stesse: o la signora lavora in nero o, più Pt_1 realisticamente, il padre, stante i rilievi mossi da questa difesa, anziché versare le somme a mezzo bonifico (quindi tracciabili), ora le versa o le fa versare sul conto della figlia, in contanti […] nel 730/2024, oltre alle detrazioni già presenti nelle precedenti dichiarazioni (interessi mutuo, spese ristrutturazione-bonus immobile), al quadro D-
Altri redditi – sezione D3, viene indicato un reddito di € 2.300,00 per attività assimilate al lavoro autonomo, che mai è stato portato a conoscenza del Tribunale o del marito;
3. non sono stati prodotti i due CUD 2023 di cui al quadro C-sez C1 della relativa dichiarazione dei redditi;
4. la comunicazione di cessazione del contratto di lavoro non
pag. 13/17 risulta neppure datata;
[…] risulta che la signora dal gennaio 2024 a Pt_1 maggio c.a. ha speso € 1.494,55 per pagare l'università telematica “Pegaso” alla quale risulta iscritta (al primo anno) per conseguire la laurea triennale (di cui la medesima non ha fatto mai cenno in questo procedimento); €483,72 per servizi alla persona e € 909,00 per ricaricare una Postepay di cui non viene prodotto alcun estratto conto […] risultano due accrediti effettuati dal padre a mezzo bonifico per complessivi
€ 1.600,00 nel mese di febbraio (in concomitanza del pagamento delle spese condominiali), oltre ad un assegno di € 185,00 accreditato nel mese di aprile […] Nel mese di giugno non è dato rilevare la causale e la provenienza di numerosi bonifici a favore della signora per un totale di € 2.218,98 e numerosi pagamenti di cui Pt_1 si sconosce la causale né controparte ne ha dato conto […] l'AU mensile per , Per_1 ad oggi versato dall'INPS alla resistente al 100%, ammonta a € 199,40 […] al giugno
2024 il saldo disponibile del conto corrente postale della signora , nonostante Pt_1
i suoi modestissimi redditi dichiarati, ammontava a € 8.187,74 […] Non risultano spese per pagamento di bollette (gas, riscaldamento, elettricità…), assicurazioni (neppure per la RCA per l'auto e per la sua manutenzione), della Tari […] solo per il mutuo e le spese condominiali, viene elargita, da sempre e costantemente, dai genitori di , Pt_1 la somma di € 19.362,00 all'anno, a fronte di un reddito dichiarato al fisco da quest'ultima nel 2023 di € 13.889,00 […] la resistente ha un'elevata capacità lavorativa. Ha lavorato per anni presso una delle tre società di costruzioni del padre
[…] ha esperienza come assistente alla segreteria e assistente alla poltrona, titolo (ASO) […] può permettersi di iscriversi all'università privata [e, non da ultimo] la mancata produzione dell'estratto conto della Postepay e degli estratti di altro conto corrente alla medesima intestato, come risulta dal suo estratto conto relativo al periodo febbraio 2021, come evidenziato nel doc. 53 prodotto da questa difesa all'udienza di trattazione scritta del 28.03.2024”. La resistente non ha contestato le predette circostanze (che sono anche documentalmente provate), ha dichiarato, in data 09.09.2024, di poter “contare su uno stipendio netto mensile di circa € 1.059,83 e che tale contratto, così come anticipato nelle note di trattazione del 25 ottobre 2023, andrà in scadenza a settembre 2024 e non verrà rinnovato” (così come comunicatole in forza del doc. n. 39 privo di data), ha evidenziato che il ricorrente godrà di un significativo incremento reddituale in forza del contratto sottoscritto in data 20.05.2024 (pari al “25% in più di quanto precedentemente percepito”) e ha lamentato che il ricorrente non ha versato la rivalutazione ISTAT dovuta ex lege e che “l'assegno correttamente indicizzato ammonta ad € 340,20 sino al mese di ottobre 2024 ed il totale dovuto al momento in cui si scrive è pari ad € 896,40” e ha chiesto “provvedere ad ammonire, condannare o sanzionare il signor nei limiti di quanto disposto dall'art. 709-ter c.p.c.”. CP_1
Come già rilevato in data 05.04.2024 per tabulas la resistente non ha sostenuto e non sostiene alcun esborso per godere della casa di cui è proprietaria piena ed esclusiva e, comunque, effettua (o riceve) versamenti di importi significativi in contanti (o tramite bonifico) sui c/c di cui è titolare (v., a titolo esemplificativo, i doc. n. 38, 46 e 47), di cui
pag. 14/17 non è dato conoscere la provenienza e che ben potrebbero essere anche il frutto di attività lavorative non regolarizzate. Non ha offerto gli estratti conti della carta postepay di cui è per tabulas titolare. Da tempo lavora part time. È certamente dotata di capacità lavorativa (anche specifica) e la sua età anagrafica non è certamente di ostacolo al suo proficuo inserimento nel mondo del lavoro (nel caso in cui ne fosse effettivamente “uscita” in data 30.09.2024). D'altro canto, è anomala la già rilevata cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto (quanto meno dal 2018) con la società
F.lli Maiorano S.r.l. (riconducibile alla famiglia d'origine) in corso di causa (nel mese di gennaio dell'anno 2022)….”
Come è noto nel caso in cui i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore non siano coincidenti, il loro assetto concorre ad influire sulla decisione di prevedere che il genitore con minori tempi di frequentazione versi all'altro un assegno per concorrere al mantenimento dei figli considerando tra l'altro le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, i tempi di permanenza presso ciascun genitore.Come è noto “nella valutazione delle disponibilità economiche e delle condizioni reddituali della parti, in riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare
l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Cass. civ., Sez. I, Est. Ord., 17/03/2025, n. 7125 Cass. civ. Sez. VI Per_3
– 1, Ord., 15-02-2018, n. 3709) In tale ottica, l'attitudine dei coniugi al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di tale attività, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24049 del
06/09/2021). Cassazione civile sez. I, 17/03/2025, n.7123) .
.Nella specie le parti si sono accordate per tempi di frequentazione paritari circostanza che giustifica il mantenimento diretto . Nella specie non solo è dirimente è la circostanza che il collocamento è alternato ma vz considerato che la madre beneficia dell'assegno unico , ha una autonomia economica che rende scarsamente attendibili i valori esposti ,e in ogni caso dispone comunque di capacità lavorativa che in forza del più volte affermato principio di autoresponsabilità le consentirà di attivarsi e rientrare nel mondo del lavoro e contribuire al mantenimento del minore .
Pertanto assorbita ogni altra questione dalle argomentazioni che precedono il ricorso è infondato e va respinto.
pag. 15/17 2.2. SULLA CONDANNA ALLE SPESE
Va respinta la domanda ex art 96 cpc Come è noto “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione ( Sez. 3 - , Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021 ) Nella specie non risultano comportamenti ti tali da evidenziare malafede da parte dell'appellante che si è mossa comunque nell'ambito di un quadro giurisprudenziale alquanto ampio. Le spese di lite seguono al soccombenza tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Cass. civ. Sez. II Ord., 06/04/2023, n. 9448 )e si liquidano come da dispositivo .
III.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
[...]
Nei confronti di avverso la sentenza di separazione n. Controparte_1
1377/2024, resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 19.11.2024, pubblicata il
20.11.2024 e notificata il 25.11.2024
I. Respinge l'appello
II. Condanna a corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
le spese di lite che liquida in euro 1800,00 per il primo grado e 2200,
[...]
00 per il secondo grado oltre accessori di legge
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Si comunichi alle parti costituite.
IL, 03.04.2025
Il presidente est.
Anna Maria Pizzi
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