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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9788/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9788 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
, ( ), in persona del dr. Parte_1 PartitaIVA_1 [...]
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto notarile, Parte_2 rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Maddalena Anzisi
Appellante E
(C.f. ), rappresentato, difeso e domiciliato, Controparte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dagli Avv. ti Paolo Siniscalco ed Anella Guida
Appellato
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato, difeso e Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Aniello Di Mauro e Carmine Gruosso Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di n. 2296/2021 (R. g. n. 3267/2021) pubblicata in data CP_2
07.06.2021 e non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 10020110014236749000 per € 340,30 avente ad oggetto la Tassa
Smaltimento Rifiuti, domandando l'accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione. Nel proprio atto di opposizione deduceva di aver appreso solo dalla visione del predetto estratto di ruolo dell'esistenza della menzionata cartella di pagamento e che - trattandosi di somme per le quali era maturata la prescrizione – sussisteva il proprio interesse ad agire in opposizione ex art. 615 c.p.c., per contestare la pretesa tributaria formata dal ruolo e dalla cartella, derivante – tra l'altro - anche dal mancato riscontro ad istanza di sgravio proposta. Si costituiva in primo grado l' eccependo l'inammissibilità e Parte_1 tardività dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo attesa la regolare notifica della cartella di pagamento, nonché la carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. Si doleva, altresì, dell'inammissibilità della domanda diretta a far valere l'intervenuta prescrizione in assenza di una richiesta di pagamento, potendo la prescrizione essere fatta valere solo in via di eccezione, e della infondatezza di detta domanda per effetto di successivi atti interruttivi.
Si costituiva, altresì, in primo grado il che rilevava il difetto di giurisdizione del Controparte_2 giudice adito in favore del giudice tributario, nonché l'inammissibilità e l'intempestività dell'impugnativa dell'estratto di ruolo, anche per effetto della regolare notifica della cartella di pagamento. Nel merito soggiungeva il mancato decorso del termine di prescrizione, in relazione alla quale rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva a contraddire, individuando nel l'unico soggetto responsabile della fase successiva alla tempestiva e regolare CP_3 consegna del ruolo, chiedendo la propria estromissione dal giudizio.
Con sentenza n. 2296/2021, il Giudice adito rilevava la fondatezza della domanda attorea e dichiarava prescritto il credito, con condanna dell'ente riscossore al pagamento delle spese di lite. 2. L proponeva gravame domandando la riforma integrale della sentenza impugnata, con Pt_1 vittoria di spese di doppio grado. Segnatamente, nel proprio atto di appello, deduceva l'erroneità della sentenza per non aver dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo, attesa anche la regolare notifica della cartella di pagamento, nonché l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione, nella fattispecie mai compiutasi. L'appellato si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta depositata in data 21.03.2022 ivi deducendo: l'erroneità della sentenza per difetto di giurisdizione del giudice di pace adito in favore del giudice tributario;
la propria carenza di legittimazione passiva;
l'intempestività ed inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per assoluta mancanza di interesse, attesa la regolare notifica della cartella di pagamento e la mancanza di atti esecutivi, con conseguente improponibilità dell'azione di accertamento del credito;
la pretestuosità ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata ed in relazione alla quale deduceva la propria carenza di legittimazione passiva a contraddire individuando nel Concessionario l'unico responsabile della fase successiva alla tempestiva e regolare consegna del ruolo da parte dell'Ente creditore/impositore, insistendo per la propria estromissione dal giudizio. Si costituiva, altresì, l'appellato eccependo: l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 proposto per violazione degli articoli 339 e 342 c.p.c., la correttezza della statuizione del giudice di prime cure di intervenuta prescrizione, l'ammissibilità dell'impugnativa avverso l'estratto di ruolo e la sussistenza dell'interesse ad agire, la competenza del giudice adito in primo grado a decidere nel merito della domanda proposta. Parte Con comparsa depositata in data 05.11.2024 nell'interesse dell'appellante si costituiva il nuovo procuratore Avv. Maddalena Anzisi in sostituzione dell'Avv. Fabio Lanza. Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni celebrata in data 2.04.2025, veniva trattenuto per la decisione, con concessione di termine per conclusionali e repliche.
3. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico.
Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di n. 2296/2021 è stata CP_2 depositata in data 7.06.2021 e successivamente non notificata, pertanto, si deve assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale, e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 13.12.2021, e quindi oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi, pertanto, la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di , poiché Pt_1 CP_2 divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. 2.1 Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto, limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311).
In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso gli appellati, ovvero in data 13.12.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 07.12.2021, quale termine Pt_1 ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame.
Al riguardo, si reputa opportuno rimarcare che il rilievo ex officio della tardività dell'impugnazione costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configurando quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (cfr. sul punto, ex multis Cass. 29803/2019).
In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle e del carattere meramente procedimentale della presente decisione, nonché del rilievo ufficioso della questione risolutiva, può disporsi la compensazione integrale tra tutte le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 6.05.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9788 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
, ( ), in persona del dr. Parte_1 PartitaIVA_1 [...]
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto notarile, Parte_2 rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Maddalena Anzisi
Appellante E
(C.f. ), rappresentato, difeso e domiciliato, Controparte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dagli Avv. ti Paolo Siniscalco ed Anella Guida
Appellato
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato, difeso e Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Aniello Di Mauro e Carmine Gruosso Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di n. 2296/2021 (R. g. n. 3267/2021) pubblicata in data CP_2
07.06.2021 e non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 10020110014236749000 per € 340,30 avente ad oggetto la Tassa
Smaltimento Rifiuti, domandando l'accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione. Nel proprio atto di opposizione deduceva di aver appreso solo dalla visione del predetto estratto di ruolo dell'esistenza della menzionata cartella di pagamento e che - trattandosi di somme per le quali era maturata la prescrizione – sussisteva il proprio interesse ad agire in opposizione ex art. 615 c.p.c., per contestare la pretesa tributaria formata dal ruolo e dalla cartella, derivante – tra l'altro - anche dal mancato riscontro ad istanza di sgravio proposta. Si costituiva in primo grado l' eccependo l'inammissibilità e Parte_1 tardività dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo attesa la regolare notifica della cartella di pagamento, nonché la carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. Si doleva, altresì, dell'inammissibilità della domanda diretta a far valere l'intervenuta prescrizione in assenza di una richiesta di pagamento, potendo la prescrizione essere fatta valere solo in via di eccezione, e della infondatezza di detta domanda per effetto di successivi atti interruttivi.
Si costituiva, altresì, in primo grado il che rilevava il difetto di giurisdizione del Controparte_2 giudice adito in favore del giudice tributario, nonché l'inammissibilità e l'intempestività dell'impugnativa dell'estratto di ruolo, anche per effetto della regolare notifica della cartella di pagamento. Nel merito soggiungeva il mancato decorso del termine di prescrizione, in relazione alla quale rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva a contraddire, individuando nel l'unico soggetto responsabile della fase successiva alla tempestiva e regolare CP_3 consegna del ruolo, chiedendo la propria estromissione dal giudizio.
Con sentenza n. 2296/2021, il Giudice adito rilevava la fondatezza della domanda attorea e dichiarava prescritto il credito, con condanna dell'ente riscossore al pagamento delle spese di lite. 2. L proponeva gravame domandando la riforma integrale della sentenza impugnata, con Pt_1 vittoria di spese di doppio grado. Segnatamente, nel proprio atto di appello, deduceva l'erroneità della sentenza per non aver dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo, attesa anche la regolare notifica della cartella di pagamento, nonché l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione, nella fattispecie mai compiutasi. L'appellato si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta depositata in data 21.03.2022 ivi deducendo: l'erroneità della sentenza per difetto di giurisdizione del giudice di pace adito in favore del giudice tributario;
la propria carenza di legittimazione passiva;
l'intempestività ed inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per assoluta mancanza di interesse, attesa la regolare notifica della cartella di pagamento e la mancanza di atti esecutivi, con conseguente improponibilità dell'azione di accertamento del credito;
la pretestuosità ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata ed in relazione alla quale deduceva la propria carenza di legittimazione passiva a contraddire individuando nel Concessionario l'unico responsabile della fase successiva alla tempestiva e regolare consegna del ruolo da parte dell'Ente creditore/impositore, insistendo per la propria estromissione dal giudizio. Si costituiva, altresì, l'appellato eccependo: l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 proposto per violazione degli articoli 339 e 342 c.p.c., la correttezza della statuizione del giudice di prime cure di intervenuta prescrizione, l'ammissibilità dell'impugnativa avverso l'estratto di ruolo e la sussistenza dell'interesse ad agire, la competenza del giudice adito in primo grado a decidere nel merito della domanda proposta. Parte Con comparsa depositata in data 05.11.2024 nell'interesse dell'appellante si costituiva il nuovo procuratore Avv. Maddalena Anzisi in sostituzione dell'Avv. Fabio Lanza. Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni celebrata in data 2.04.2025, veniva trattenuto per la decisione, con concessione di termine per conclusionali e repliche.
3. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico.
Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di n. 2296/2021 è stata CP_2 depositata in data 7.06.2021 e successivamente non notificata, pertanto, si deve assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale, e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 13.12.2021, e quindi oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi, pertanto, la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di , poiché Pt_1 CP_2 divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. 2.1 Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto, limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311).
In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso gli appellati, ovvero in data 13.12.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 07.12.2021, quale termine Pt_1 ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame.
Al riguardo, si reputa opportuno rimarcare che il rilievo ex officio della tardività dell'impugnazione costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configurando quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (cfr. sul punto, ex multis Cass. 29803/2019).
In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle e del carattere meramente procedimentale della presente decisione, nonché del rilievo ufficioso della questione risolutiva, può disporsi la compensazione integrale tra tutte le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 6.05.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)