Decreto cautelare 25 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
Sentenza 6 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00859/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2025, proposto dall’associazione Guardie ecozoofile ambientali (GEA) ODV di TE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Arianna Tomassi, con domicilio eletto in Cervaro (FR), via Sprumano 70/A e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. studiolegaletomassi@pecavvocati.com;
contro
Ministero dell’interno e Questura di Frosinone, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
della nota prot. n. 14975 dell’8 settembre 2025, con la quale è stata denegata l’approvazione del regolamento di servizio dell’associazione ricorrente per l’impiego di guardie zoofile, nonché della diffida del 27 giugno 2025, notificata a mani in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Frosinone;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il cons. IO TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
TO e RI
1. – Riferisce l’associazione ricorrente di essere un’organizzazione di volontariato costituita in data 16 ottobre 2021 ed iscritta al registro unico nazionale del terzo settore (r.u.n.t.s.) di cui all’art. 47, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, come da determinazione dirigenziale regionale n. G12348 del 19 settembre 2022. In particolare, GE TE chiarisce di essere una sezione territoriale dell’associazione nazionale Guardie ecozoofile ambientali (GEA)-ODV avente sede a Roma e attiva, tra l’altro, nel campo della protezione degli animali d’affezione, anche attraverso la promozione della nomina dei propri associati a guardie particolari giurate zoofile, ai sensi degli artt. 6, comma 2, l. 20 luglio 2004 n. 189 e 138, r.d. 18 giugno 1931 n. 773. Rappresenta poi che con decreto del Prefetto di Frosinone 19 novembre 2021 le guardie volontarie zoofile dell’associazione sarebbero state autorizzate a portare un’uniforme composta da un fratino e da un distintivo su tutto il territorio della provincia.
A seguito dell’assemblea degli associati svoltasi il 28 febbraio 2025, OS D’TI è stato nominato presidente della suddetta sezione territoriale; il nominativo del nuovo presidente e rappresentate legale è stato così annotato nel r.u.n.t.s. e l’interessato in tale veste ha ottenuto il rilascio del codice fiscale dell’associazione ed ha altresì depositato il relativo bilancio.
La Questura di Frosinone, quindi, facendo seguito alle interlocuzioni intercorse per le vie brevi, con nota prot. n. Div. PAS cat. 23/ag del 27 giugno 2025, comunicata in pari data, ha diffidato, ai sensi dell’art. 650 cod. pen., O.D’A. dal disporre servizi di vigilanza tramite guardie zoofile senza aver previamente ottenuto l’approvazione del regolamento di servizio della sezione GE TE, rilevando: a) incertezze in ordine alla sua legittimazione ad agire in nome e per conto dell’associazione stessa; b) l’assenza di un’istanza di approvazione del regolamento di servizio; c) la mancata indicazione della sede operativa; d) l’inidoneità della sede legale, per mancanza di vani dedicati in modo specifico alle attività istituzionali, trattandosi di privata residenza; e) la necessità di adottare un’uniforme da sottoporre all’approvazione prefettizia, tale non potendosi considerare il fratino ed il distintivo di cui al citato decreto del 19 novembre 2021; f) la necessità di applicare livree sulle autovetture private durante l’espletamento dei servizi di vigilanza, allo scopo di renderle riconoscibili al pubblico.
In data 31 luglio 2025, GE TE ha chiesto alla Questura di Frosinone l’approvazione del citato regolamento di servizio, contestando al contempo le richieste rivoltele in tema di uniforme, sede operativa, sede legale e livree e sottolineando la piena legittimazione di O.D’A. ad operare in nome e per conto dell’associazione.
Con nota prot. n. 14975 dell’8 settembre 2025, la Questura di Frosinone ha ribadito le proprie richieste, aggiungendovi quella di uno statuto sezionale, arrestando così il procedimento di approvazione del regolamento di servizio.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 22 ottobre 2025 e depositato il successivo giorno 24, GE TE ha impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentando:
I) violazione degli artt. 2, 3, 4 e 97 Cost., 1 e 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere sotto vari profili, perché le richieste formulate dall’amministrazione sarebbero generiche e pretestuose, non avendo la questura resistente citato alcuna legge, decisione giurisdizionale o circolare a sostegno di esse;
II) eccesso di potere sotto vari profili, perché O.D’A. è pienamente legittimato ad agire in nome e per conto dell’associazione, come anche comprovato dalle risultanze del citato registro e degli archivi dell’Agenzia delle entrate;
III) violazione degli artt. 2, 3, 4 e 97 Cost., 71, comma 1, d.lgs. n. 117 cit., oltre ad eccesso di potere sotto vari profili, dato che, in disparte la mancata verifica di idoneità della sede operativa, non v’è alcuna norma giuridica che obblighi le associazioni di protezione animali ad avere una tale sede distinta da quella legale, tenuto conto che l’unico materiale in dotazione agli associati, oltre alla pettorina e al distintivo è il lettore di microchip e che la sede legale ha la sola funzione di costituire da punto di contatto per la ricezione della corrispondenza e da luogo di detenzione della documentazione, sì che non si comprende perché la residenza o il domicilio del presidente o di un associato non sarebbe a ciò idonea;
IV) violazione degli artt. 230-254, r.d. 6 maggio 1940 n. 635, oltre ad eccesso di potere, dato che l’uniforme associativa si limita al fratino ed al distintivo, come disposto dalla Prefettura di Frosinone, senza che la questura resistente abbia sul punto alcuna competenza;
V) violazione degli artt. 2, 3, 4 e 97 Cost., oltre ad eccesso di potere in varie forme, dato che alcuna norma giuridica prescrive l’adozione di livree o segni distintivi sui veicoli utilizzati dagli associati per l’attività di vigilanza né funditus l’utilizzo di mezzi a motore, ben potendo l’attività istituzionale essere svolta a piedi;
VI) violazione degli artt. 2, 3, 4 e 97 Cost., nonché eccesso di potere, dato che la questura resistente non ha alcuna competenza a chiedere una modifica dell’atto costitutivo, cui è seguita soltanto una modifica della persona individuata come presidente, o dello statuto associativo, che è quello depositato presso il r.u.n.t.s. e che è uguale per tutte le sezioni attive sul territorio nazionale, che sono autonome rispetto alla sede centrale soltanto dal punto di vista gestionale ed amministrativo, posto che le prerogative dell’autorità di polizia si limitano all’approvazione del regolamento di servizio;
VII) violazione dell’art. 1, r.d.l. 26 settembre 1935 n. 1952, conv. nella l. 19 marzo 1936 n. 508, artt. 13 e ss. r.d. n. 77 del 1931, 240, r.d. n. 635 del 1940, oltre ad eccesso di potere in varie forme, dato che al prefetto competono le potestà autorizzatorie mentre al questore quelle di vigilanza, sì che quest’ultimo può unicamente sindacare le modalità di svolgimento dei compiti di vigilanza espletati dagli operatori in servizio, inclusa l’approvazione del regolamento di servizio delle guardie giurate zoofile, rispetto al quale, tuttavia, non vi sono previsioni di dettaglio, non potendosi applicare a tali soggetti la diversa normativa concernente le guardie particolari giurate addette agli istituti di vigilanza privata e deputate alla custodia di proprietà e valori, stanti le profonde differenze intercorrenti con l’attività di volontariato svolta a tutela degli animali.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, che ha affidato le proprie difese agli elementi rassegnati nella relazione prot. n. Div. PASI cat. 16D del 10 novembre 2025, ove è stata eccepita l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione della diffida del 27 giugno 2025, oltre che controdedotto nel merito delle censure svolte, rilevandosi che la nota impugnata avrebbe valore soltanto interlocutorio e non di definitivo diniego di approvazione del regolamento di servizio e, in ogni modo, ribadendosi l’essenzialità delle prescrizioni già impartite.
Con ordinanza cautelare 20 novembre 2025 n. 315 è stato denegato il rilascio della tutela interinale richiesta, rilevandosi la carenza di un periculum in mora utilmente delibabile.
In data 24 aprile 2026, parte ricorrente ha domandato la riunione del presente ricorso con quello allibrato al n.r.g. 344 del 2026, avente ad oggetto la legittimità della nota prefettizia prot. n. 15435 del 27 febbraio 2026, con il quale è stata revocata la nomina di O.D’A. a guardia particolare giurata volontaria zoofila.
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione; nel corso della discussione, l’avvocato dello Stato incaricato della difesa dell’amministrazione resistente ha sollevato eccezione preliminare di parziale irricevibilità del ricorso per tardività, nella parte in cui censura la diffida del 27 giugno 2025, nei medesimi termini prefigurati nella citata relazione degli uffici del 10 novembre 2025.
2. – Il ricorso, irricevibile nella parte in cui è rivolto nei confronti della diffida 27 giugno 2025, è per il resto fondato soltanto in parte.
Non vi sono, poi, ragioni per accedere alla richiesta di riunione dei ricorsi formulata da parte ricorrente, in considerazione della diversità di oggetto, venendo in questa sede processuale in questione una vicenda di interesse dell’intera associazione e non di un suo singolo appartenente, seppur ne sia il legale rappresentante.
2.1 Quanto all’impugnazione della citata diffida del 27 giugno 2025, ne rileva il collegio la manifesta tardività, in linea con quanto eccepito dal ministero resistente, atteso che il termine per interporre gravame nei confronti di detto provvedimento è spirato venerdì 26 settembre 2025, laddove il ricorso all’esame è stato proposto soltanto il 22 ottobre 2025, con susseguente irricevibilità del ricorso in parte qua .
2.2 In merito, invece, alla predetta nota dell’8 settembre 2025, contrariamente a quanto assunto dall’amministrazione nel quadro delle difese rassegnate in giudizio, ritiene il collegio che si tratti un atto che, pur essendo endoprocedimentale, è direttamente lesivo ed autonomamente impugnabile, in quanto determina comunque un arresto del procedimento di approvazione del regolamento di servizio dell’associazione ricorrente sino ad avvenuta adesione a quanto prescritto.
Pertanto, l’immediata impugnazione di tale atto appare pienamente ammissibile, posto che le condizioni in esso prefigurate per il buon esito del procedimento stesso predeterminano il contenuto della determinazione conclusiva dell’amministrazione per l’ipotesi di mancata conformazione da parte del privato (sulla diretta impugnabilità dell’atto endoprocedimentale comportante un arresto procedimentale v. ex multis : Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2025 n. 5470; sez. V, 14 febbraio 2025 n. 1225; sez. V, 22 agosto 2024 n. 7205; sez. III, 12 febbraio 2024 n. 1364).
2.3 Quale ultima premessa, osserva il collegio che la nota ministeriale dell’8 settembre 2025 qui gravata è un atto amministrativo c.d. plurimotivato, essendo fondata su diverse ragioni indipendenti, ciascuna delle quali astrattamente idonea a sorreggerla, che dunque è legittima anche se solo una sola di esse risulti conforme alla legge ( ex multis : TAR Liguria, Genova, sez. I, 27 aprile 2026 n. 518; TAR Lazio, TI, sez. I, 23 dicembre 2025 n. 1136; sez. I, 26 novembre 2025 n. 1012; sez. I, 17 settembre 2025 n. 732; sez. I, 4 giugno 2024 n. 415; sez. I, 22 gennaio 2024 n. 53; sez. I, 13 luglio 2023 nn. 538 e 540; sez. I, 10 marzo 2023 n. 145). Infatti, la decisione dei cui è causa è stata determinata dall’incertezza in ordine ai poteri rappresentativi del ricorrente e da una serie di carenze organizzative, funzionali e logistiche (sede associativa, uniformi delle guardie giurate, segni di riconoscimento dei veicoli in uso, assenza di un atto costitutivo), ciascuna delle quali di per sé sufficiente ad arrestare il corso del procedimento di approvazione del regolamento di servizio.
Consapevole di ciò, parte ricorrente ha diligentemente contestato tutte le ragioni individuate dalla Questura di Frosinone come suscettibili di giustificare il provvedimento assunto.
2.4 Nel merito delle censure svolte, ritiene il collegio necessario ricostruire brevemente il quadro giuridico applicabile, osservandosi che, a termini dell’art. 6, comma 2, l. n. 189 del 2004, la “ vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ”. Detta disposizione, quindi, prevede “ l’attribuzione ai soggetti privati che operino nell’ambito – e quindi sotto il controllo – delle suddette associazioni dei compiti e, almeno in parte, delle qualifiche proprie degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, nell’ottica dell’effettività dell’apparato sanzionatorio, anche di matrice penale, a tutela del benessere e della dignità animale ” (Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2025 n. 1412).
Inoltre, per quanto di interesse nel presente giudizio, dall’art. 6, comma 2, l. n. 189 cit., “ si può inferire che le guardie zoofile siano, a tutti gli effetti di legge, una particolare species di guardie particolari giurate ” (TAR Lazio, sez. I- ter , 14 marzo 2025 nn. 5346 e 5363; 12 marzo 2025 n. 5159). Esse, infatti, sia pure con riferimento alla tutela degli animali da affezione, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 57 cod. proc. pen., così esercitando pubbliche funzioni e segnatamente un’attività di vigilanza disciplinata da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono conferiti anche poteri di accertamento delle violazioni di norme in materia di tutela penale degli animali da compagnia (TAR Lazio, sez. I- ter , 7 giugno 2024 n. 11603).
Accertato che le guardie zoofile sono, a tutti gli effetti di legge, una specie di guardie particolari giurate, gli artt. 2 e 3, r.d.l. n. 1952 del 1935, conv. nella l. n. 508 del 1936, che disciplinano il servizio delle guardie particolari giurate, prevedono che coloro che le impiegano debbono sottoporre all’approvazione del questore della provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, “ tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia ”, essendo “ data facoltà al questore di modificare le norme di servizio proposte […] e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse ”.
A tal riguardo, la giurisprudenza di questo tribunale ha già avuto modo di precisare che il potere così demandato al questore, responsabile dell’ordine pubblico a livello tecnico-operativo su scala provinciale, assuma valenza ampiamente discrezionale, giacché finalizzato a prevenire fenomeni incidenti sull’ordine e la sicurezza pubblica a tutela dell’incolumità delle persone (TAR Lazio, TI, sez. I, 27 febbraio 2020 n. 94; in termini v. anche TAR Toscana, sez. II, 1° febbraio 2019 n. 161).
2.4.1 Godendo il questore di un’ampia discrezionalità e di un largo margine di azione in ordine alle misure da imporre a salvaguardia del pubblico interesse, le relative prescrizioni saranno sindacabili entro i consueti limiti della discrezionalità in materia di pubblica sicurezza, di ragionevolezza, l’imparzialità e la non discriminazione.
Ciò comporta il rigetto del primo ordine di censure, atteso che le condizioni poste dal questore al fine del rilascio dell’approvazione del regolamento del servizio di vigilanza dell’associazione di protezione animali ricorrente traggono la loro fonte proprio dagli artt. 2 e 3, r.d.l. n. 1952 cit., conv. nella l. n. 508 cit. e non possono quindi considerarsi sprovvisti di una fonte giuridica legittimante.
2.4.2 Con riguardo al profilo dell’individuazione del legale rappresentante dell’associazione ricorrente (secondo motivo di gravame), a mente degli artt. 48, comma 1, e 52, comma 1, d.lgs. n. 117 cit., nel r.u.n.t.s. devono risultare per ciascun ente, tra l’altro, le informazioni relative alle “ generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente ” e “ dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni ” e gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il r.u.n.t.s. “ sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione ” nel registro stesso.
Pertanto, constando in atti che O.D’A. è indicato nel r.u.n.t.s. quale legale rappresentante di GE TE, rep. n. 39693, cod. fisc. 90046120607, con decorrenza dal 28 febbraio 2025, ciò costituisce circostanza di per sé sola sufficiente a farlo ritenere pienamente legittimato ad agire in nome e per conto dell’associazione stessa e ciò anche nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni, inclusa la Questura di Frosinone, alla quale l’iscrizione è comunque opponibile. In aggiunta a ciò, parte ricorrente ha anche esibito il verbale di assemblea degli associati che ha investito O.D’A. delle funzioni di rappresentanza legale, sì che sul punto non sussistono incertezze.
Sotto tale profilo, quindi, le censure articolate nel secondo ordine di censure sono dunque fondate e meritevoli di accoglimento.
2.4.3 In relazione alla rilevata inadeguatezza della sede legale ed all’assenza di una sede operativa (terzo motivo), invece, tenuto conto dell’ampia discrezionalità del questore nell’individuazione delle condizioni di esercizio del servizio di vigilanza, si ritiene che le relative prescrizioni siano immuni dai vizi calendati, non essendo irrazionali, irragionevoli, sproporzionate o travisate.
Infatti, a termini dell’art. 16, r.d. n. 773 cit., l’autorità di pubblica sicurezza ha “ facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità ” stessa. Pertanto, tenuto conto del fatto che l’art. 14 Cost. dichiara il domicilio inviolabile, precisando che non vi si possono eseguire perquisizioni, ispezioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale, la generica indicazione di una privata dimora quale sede dell’ente associativo appare di per sé non adeguata rispetto agli incisivi poteri di controllo esercitabili dall’amministrazione. In altri termini, è indispensabile l’indicazione di un preciso luogo in cui siano custoditi tutti i materiali e la documentazione connessa al servizio di pubblico interesse prestato che sono ispezionabili in ogni momento da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nel pieno rispetto dell’inviolabilità del domicilio delle persone.
Ne consegue che il terzo ordine di censure è privo di fondamento e va rigettato.
2.4.4 Con riferimento all’obbligo di munirsi di una divisa approvata dalla prefettura territorialmente competente (quarto motivo), colgono il segno le osservazioni dell’amministrazione con le quali si sottolinea che GE TE non può giovarsi del decreto prefettizio del 23 novembre 2021 che riguarda esclusivamente la sezione territoriale di Frosinone, ossia un soggetto giuridico diverso che, peraltro, si è anche visto respingere l’istanza di approvazione del regolamento di servizio giusto decreto della Questura di Frosinone prot. n. Div. PAS/cat. 16D/2024 dell’11 aprile 2024.
Ne consegue che, come richiesto dalla questura resistente, GE TE, al fine di ottenere l’approvazione del regolamento di servizio, ha l’obbligo di sottoporre all’assenso del prefetto l’uniforme delle guardie particolari giurate zoofile da adibire al servizio di vigilanza ex art. 6, comma 2, l. n. 189 cit., il che consta non essere pacificamente avvenuto.
Ciò comporta di necessità il rigetto del quarto ordine di censure, fermo restando che rientra nell’esclusiva discrezionalità del prefetto e non del questore determinare le caratteristiche di riconoscibilità esterna e vestibilità che detta uniforme deve avere, non potendo questo tribunale esprimersi oltre sul punto in ottemperanza all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., dato che il Prefetto di Frosinone non ha ancora esercitato il proprio potere al riguardo.
2.4.5 Avuto riguardo alla necessità di una livrea per auto (quinto motivo), la relativa prescrizione da parte del Questore di Frosinone non appare manifestamente irrazionale, irragionevole, sproporzionata o travisata, atteso che l’utilizzo di veicoli a motore, anche privati, per le attività di vigilanza di cui è causa potrebbe fondatamente avvenire in futuro, sì che è necessario contemplare la relativa ipotesi nel regolamento di servizio.
2.4.6 Quanto, poi, alla necessità di uno specifico statuto di GE TE (sesto motivo), osserva il collegio che l’art. 21, d.lgs. n. 117 cit., richiede per ciascun ente del terzo settore costituito in forma di associazione, riconosciuta o no, o di fondazione un atto costitutivo ed uno statuto, quest’ultimo “ contenente le norme relative al funzionamento dell’ente ” e che, se oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.
Nella specie, lo statuto di GE nazionale del 12 luglio 2024, registrato il 6 agosto 2024, prevede che l’organizzazione, ai sensi dell’art. 41, d.lgs. n. 117 cit., abbia natura di rete associativa, in cui le sezioni periferiche sono la struttura di base dell’organizzazione stesso e sono rette dalla disciplina introdotta con un apposito atto costitutivo “ con allegata copia del presente statuto ”, tenuto conto che gli artt. 11 e ss. contemplano le norme generali di funzionamento degli organismi nazionali e sezionali.
Pertanto, atteso che lo statuto dell’associazione nazionale contiene le norme relative al funzionamento anche delle articolazioni territoriali, ritiene il collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla questura resistente, non vi sia necessità di un ulteriore statuto della sezione locale, dato che le esigenze di conoscibilità delle norme di funzionamento interno anche di tale realtà associativa sono già pienamente soddisfatte dal rinvio a quello di GE nazionale, cui la sezione di TE aderisce.
Ciò implica l’accoglimento del sesto motivo di gravame.
2.4.7 Da ultimo, con riferimento al settimo ordine di censure, come si è già avuto modo chiarire sub § 2.3, le guardie zoofile sono, a tutti gli effetti di legge, una particolare specie di guardie particolari giurate (TAR Lazio, sez. I- ter , 14 marzo 2025 nn. 5346 e 5363; 12 marzo 2025 n. 5159); ne deriva che a tali soggetti sono ordinariamente applicabili le norme dettate in generale per le suddette guardie, con susseguente rigetto di quest’ultimo mezzo di impugnazione.
2.4.8 In definitiva, il ricorso è in parte irricevibile e, per il resto, infondato e da rigettare.
Infatti, come si è avuto modo di precisare, sebbene il secondo ed il sesto ordine di censure siano favorevolmente scrutinabili, l’atto gravato è plurimotivato, sì che dall’accoglimento parziale del gravame non deriva in alcun modo l’annullamento di esso e la rimozione dei relativi effetti di arresto procedimentale, essendo necessario che l’associazione ricorrente, ove intenda conseguire l’approvazione del regolamento di servizio di cui è causa, si conformi alle rimanenti indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza.
2.5 Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
2.6 Da ultimo, GE TE è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio legale a spese dello Stato giusto decreto della competente commissione 6 novembre 2025 n. 85, sulla base del fatto che essa ha dichiarato l’assenza di redditi.
Ritiene, tuttavia, il collegio di dover revocare il suddetto beneficio sulla base dei principi già affermati dalla sezione nel recente passato, dato che l’associazione ricorrente “ non ha chiaramente indicato l’ammontare delle risorse ricavate dalle quote associative e dai contributi degli aderenti ”, che costituiscono l’ordinaria fonte di finanziamento per le relative attività, a cui attingere anche per far fronte alle spese di giudizio (TAR Lazio, TI, sez. I, 9 giugno 2025 n. 519). Al riguardo, l’associazione de qua agisce per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, tra cui la tutela degli animali d’affezione attraverso propri volontari e guardie da decretare per la relativa vigilanza, ma per fare ciò deve avvalersi delle risorse economiche costituite dal proprio patrimonio, il quale, se diventa insufficiente, deve essere rifuso dai propri soci e in difetto, in caso di permanente insufficienza del patrimonio, l’associazione “ può rimanere inerte o chiedere lo scioglimento, ma non può ricorrere al patrocinio a carico dello Stato come ordinaria fonte di finanziamento delle proprie finalità istituzionali ” (TAR Lazio, TI, sez. I, 9 giugno 2025 n. 519). L’art. 119, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, “ non reca infatti una generalizzata ed indiscriminata ammissione al patrocinio gratuito per gli enti che non svolgono attività economica, ma si limita a stabilire per essi parità di trattamento con le persone fisiche ”, per le quali la legge prevede un’indagine focalizzata sulla complessiva capacità di spesa, sì che il richiedente l’ammissione al beneficio che sia una persona giuridica non può limitarsi ad affermare una mancanza di reddito, che è attributo soggettivo indefettibile e naturale comune a tutta la categoria degli enti che non svolgano attività economica (TAR Lazio, TI, sez. I, 9 giugno 2025 n. 519).
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di TI (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in altra parte lo rigetta, nei sensi di cui in parte motiva.
Compensa le spese di giudizio.
Revoca l’ammissione dell’associazione ricorrente al beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LL SC, Presidente
IO TO, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IO TO | LL SC |
IL SEGRETARIO