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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 28/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2642/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2642 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025 e vertente
T R A
C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Parte_1 C.F._1
Cappelletti
Parte attrice
E
, C.F.: , , C.F.: , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
C.F.: , C.F.: Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
, in proprio e come eredi di rappresentati e difesi C.F._5 Persona_1
dall'avv. Valerio Pratillo Hellmann
Parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: Controparte_5
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Maria Corbò e Federico Maria Corbò P.IVA_1
Terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 31.8.2021, alle ore 16.30 circa, in
Spoleto, fraz. Morgnano, lungo la strada comunale che da fraz. Morgnano sale al Castello di
Morgnano, in prossimità dell'abitazione dell'attrice.
L'incidente si sarebbe verificato a causa dell'aggressione del cane dei convenuti, che sarebbe saltato addosso all'attrice, facendola cadere;
l'attrice avrebbe riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni all'integrità fisica descritte nel proprio atto introduttivo;
il pregiudizio non patrimoniale è stato quantificato in € 60.287,50.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di accertare che la responsabilità dei convenuti e di condannarli al risarcimento, in suo favore, del danno subito, quantificato nell'indicata misura, oltre alle spese mediche, o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa.
2. Radicatosi il contraddittorio, il convenuto contesta la domanda di risarcimento,
eccependo il difetto di prova della dinamica dell'incidente controverso, in relazione al quale l'attrice avrebbe dichiarato in p.s. di essere caduta da sola;
l'esistenza del fortuito, in tesi rappresentato dalla condotta dell'attrice, la quale, sapendo di poter trovarsi a che fare con un animale descritto come “aggressivo”, avrebbe dovuto adottare ogni cautela del caso o,
meglio, “passeggiare” altrove;
la rilevanza della condotta attorea come causa concorrente rispetto all'evento lesivo;
la incompatibilità con il sinistro delle lamentate lesioni, imputabili piuttosto a patologie pregresse dell'attrice.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di autorizzare, in rito, la chiamata in causa dell'assicurazione; di respingere, nel merito, l'avversa domanda;
di ridurre, in via gradata all'accoglimento dell'avversa domanda, il pregiudizio risarcibile e di condannare la parte chiamata a tenere i convenuti indenni di quanto risarcito in favore dell'attrice.
3. L'assicurazione chiamata in giudizio eccepisce l'inoperatività della polizza per decesso del contraente assicurato, , dovendo il contratto assicurativo considerarsi Persona_1
quale contratto personale ed essendosi l'evento controverso verificato dopo il decesso del contraente;
svolge difese sovrapponibili a quelle del convenuto in punto di difetto di prova pagina 2 di 5 dell'an e del quantum della domanda risarcitoria dell'attrice; conclude chiedendo al
Tribunale di accertare l'inoperatività della polizza e di rigettare nel merito la domanda attorea, ovvero, in via gradata all'accoglimento della domanda attorea e della domanda di garanzia, di riconoscere all'attrice il risarcimento dei danni direttamente conseguenti all'evento, con esclusione di quelli riconducibili al suo concorso di colpa.
4. La causa viene istruita con i documenti e la prova per testi.
5. Parte attrice avrebbe dovuto dimostrare la verificazione dell'incidente secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione.
Parte convenuta ha, infatti, contestato la effettiva verificazione del sinistro per cui è causa nei termini sopra esposti.
La prova di cui era onerata l'attrice non può dirsi raggiunta.
In argomento va, innanzitutto, rilevato che non vi è prova documentale della verificazione dell'incidente, non essendo depositata in atti alcuna relazione delle autorità
preposte alla rilevazione degli incidenti.
La dinamica -descritta sommariamente dall'attrice in citazione- risulta smentita dal referto di pronto soccorso (doc. n. 1, all. atto di citazione): ai sanitari del p.s. l'attrice ha,
infatti, riferito “ di essere caduta all'indietro mentre camminava col proprio cane a causa
dell'avvicinarsi di un altro cane”; l'affermazione resa dall'attrice sconfessa l'assunto secondo cui vi sarebbe stato un diretto contatto fisico con il cane dei convenuti.
Le dichiarazioni rese dall'attrice in merito alla causa delle lesioni sono entrate a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui viene riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato -
oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato,
nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice;
il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia,
pagina 3 di 5 ai fini che qui interessano, della circostanza che l'attrice abbia reso proprio le dichiarazioni contenute nel certificato;
l'attrice non ha, dal proprio canto, proposto querela di falso in danno del medico certificatore, quindi non può non tenersi conto del fatto che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state effettivamente rilasciate dall'attrice e che il loro contenuto sia quello verbalizzato (Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, n. 16030; Tribunale Torre
Annunziata sez. I, 01/12/2022, n. 2734).
La verificazione dell'incidente secondo la dinamica descritta dall'attrice nell'atto di citazione non può, poi, ritenersi provata in base alla sola testimonianza resa da , Testimone_1
che non consente di superare le dichiarazioni rese dall'attrice in p.s. circa la dinamica dell'incidente controverso, trattandosi di testimonianza inattendibile.
Il testimone, legato da un rapporto di amicizia con i figli dell'attrice, pur avendo riferito di aver visto l'aggressione dell'animale ai danni dell'attrice, ha soggiunto di non ricordare con precisione la dinamica dell'incidente, peraltro neppure precisamente descritta dall'attrice in citazione, e, quanto al riconoscimento dell'animale come il cane dei convenuti, ha risposto in maniera incerta, riferendo: “mi pare di si, anche se il cane che mi si mostra non ha segni distintivi. Non avevo mai visto prima il cane che ha aggredito l'attrice”.
6. Tirando le fila dell'esposto ragionamento, il difetto di prova della verificazione del controverso incidente conduce al rigetto della domanda risarcitoria dell'attrice.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
A carico dell'attrice sono, inoltre, poste le spese di lite sostenute dal terzo chiamato dai convenuti: considerata la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il pagina 4 di 5 terzo nel diverso caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr.
Cass. n. 12301/2005, n. 13556/2014).
Nella specie, deve ritenersi che la chiamata in garanzia si sia resa necessaria in relazione alle infondate tesi attoree e che la medesima non sia arbitraria, perché poggia sulla polizza assicurativa, quale rapporto negoziale non personale entrato -in difetto di qualsivoglia norma pattizia di segno contrario- nella sfera di titolarità dei convenuti in conseguenza del decesso di . Persona_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge la domanda dell'attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto e del terzo chiamato, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%,
spettanti al convenuto e al terzo chiamato.
Così deciso in Spoleto, il 28.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2642 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025 e vertente
T R A
C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Parte_1 C.F._1
Cappelletti
Parte attrice
E
, C.F.: , , C.F.: , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
C.F.: , C.F.: Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
, in proprio e come eredi di rappresentati e difesi C.F._5 Persona_1
dall'avv. Valerio Pratillo Hellmann
Parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: Controparte_5
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Maria Corbò e Federico Maria Corbò P.IVA_1
Terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 31.8.2021, alle ore 16.30 circa, in
Spoleto, fraz. Morgnano, lungo la strada comunale che da fraz. Morgnano sale al Castello di
Morgnano, in prossimità dell'abitazione dell'attrice.
L'incidente si sarebbe verificato a causa dell'aggressione del cane dei convenuti, che sarebbe saltato addosso all'attrice, facendola cadere;
l'attrice avrebbe riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni all'integrità fisica descritte nel proprio atto introduttivo;
il pregiudizio non patrimoniale è stato quantificato in € 60.287,50.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di accertare che la responsabilità dei convenuti e di condannarli al risarcimento, in suo favore, del danno subito, quantificato nell'indicata misura, oltre alle spese mediche, o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa.
2. Radicatosi il contraddittorio, il convenuto contesta la domanda di risarcimento,
eccependo il difetto di prova della dinamica dell'incidente controverso, in relazione al quale l'attrice avrebbe dichiarato in p.s. di essere caduta da sola;
l'esistenza del fortuito, in tesi rappresentato dalla condotta dell'attrice, la quale, sapendo di poter trovarsi a che fare con un animale descritto come “aggressivo”, avrebbe dovuto adottare ogni cautela del caso o,
meglio, “passeggiare” altrove;
la rilevanza della condotta attorea come causa concorrente rispetto all'evento lesivo;
la incompatibilità con il sinistro delle lamentate lesioni, imputabili piuttosto a patologie pregresse dell'attrice.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di autorizzare, in rito, la chiamata in causa dell'assicurazione; di respingere, nel merito, l'avversa domanda;
di ridurre, in via gradata all'accoglimento dell'avversa domanda, il pregiudizio risarcibile e di condannare la parte chiamata a tenere i convenuti indenni di quanto risarcito in favore dell'attrice.
3. L'assicurazione chiamata in giudizio eccepisce l'inoperatività della polizza per decesso del contraente assicurato, , dovendo il contratto assicurativo considerarsi Persona_1
quale contratto personale ed essendosi l'evento controverso verificato dopo il decesso del contraente;
svolge difese sovrapponibili a quelle del convenuto in punto di difetto di prova pagina 2 di 5 dell'an e del quantum della domanda risarcitoria dell'attrice; conclude chiedendo al
Tribunale di accertare l'inoperatività della polizza e di rigettare nel merito la domanda attorea, ovvero, in via gradata all'accoglimento della domanda attorea e della domanda di garanzia, di riconoscere all'attrice il risarcimento dei danni direttamente conseguenti all'evento, con esclusione di quelli riconducibili al suo concorso di colpa.
4. La causa viene istruita con i documenti e la prova per testi.
5. Parte attrice avrebbe dovuto dimostrare la verificazione dell'incidente secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione.
Parte convenuta ha, infatti, contestato la effettiva verificazione del sinistro per cui è causa nei termini sopra esposti.
La prova di cui era onerata l'attrice non può dirsi raggiunta.
In argomento va, innanzitutto, rilevato che non vi è prova documentale della verificazione dell'incidente, non essendo depositata in atti alcuna relazione delle autorità
preposte alla rilevazione degli incidenti.
La dinamica -descritta sommariamente dall'attrice in citazione- risulta smentita dal referto di pronto soccorso (doc. n. 1, all. atto di citazione): ai sanitari del p.s. l'attrice ha,
infatti, riferito “ di essere caduta all'indietro mentre camminava col proprio cane a causa
dell'avvicinarsi di un altro cane”; l'affermazione resa dall'attrice sconfessa l'assunto secondo cui vi sarebbe stato un diretto contatto fisico con il cane dei convenuti.
Le dichiarazioni rese dall'attrice in merito alla causa delle lesioni sono entrate a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui viene riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato -
oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato,
nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice;
il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia,
pagina 3 di 5 ai fini che qui interessano, della circostanza che l'attrice abbia reso proprio le dichiarazioni contenute nel certificato;
l'attrice non ha, dal proprio canto, proposto querela di falso in danno del medico certificatore, quindi non può non tenersi conto del fatto che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state effettivamente rilasciate dall'attrice e che il loro contenuto sia quello verbalizzato (Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, n. 16030; Tribunale Torre
Annunziata sez. I, 01/12/2022, n. 2734).
La verificazione dell'incidente secondo la dinamica descritta dall'attrice nell'atto di citazione non può, poi, ritenersi provata in base alla sola testimonianza resa da , Testimone_1
che non consente di superare le dichiarazioni rese dall'attrice in p.s. circa la dinamica dell'incidente controverso, trattandosi di testimonianza inattendibile.
Il testimone, legato da un rapporto di amicizia con i figli dell'attrice, pur avendo riferito di aver visto l'aggressione dell'animale ai danni dell'attrice, ha soggiunto di non ricordare con precisione la dinamica dell'incidente, peraltro neppure precisamente descritta dall'attrice in citazione, e, quanto al riconoscimento dell'animale come il cane dei convenuti, ha risposto in maniera incerta, riferendo: “mi pare di si, anche se il cane che mi si mostra non ha segni distintivi. Non avevo mai visto prima il cane che ha aggredito l'attrice”.
6. Tirando le fila dell'esposto ragionamento, il difetto di prova della verificazione del controverso incidente conduce al rigetto della domanda risarcitoria dell'attrice.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
A carico dell'attrice sono, inoltre, poste le spese di lite sostenute dal terzo chiamato dai convenuti: considerata la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il pagina 4 di 5 terzo nel diverso caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr.
Cass. n. 12301/2005, n. 13556/2014).
Nella specie, deve ritenersi che la chiamata in garanzia si sia resa necessaria in relazione alle infondate tesi attoree e che la medesima non sia arbitraria, perché poggia sulla polizza assicurativa, quale rapporto negoziale non personale entrato -in difetto di qualsivoglia norma pattizia di segno contrario- nella sfera di titolarità dei convenuti in conseguenza del decesso di . Persona_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge la domanda dell'attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto e del terzo chiamato, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%,
spettanti al convenuto e al terzo chiamato.
Così deciso in Spoleto, il 28.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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