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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 605/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 605/2022 promossa da:
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. POMPONI DANILO, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.03.2025 la parte appellante si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 impugnava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Civitavecchia, n. 1373/21 con la quale il pagina 1 di 3 giudice di prime cure aveva accolto il ricorso avverso il verbale di violazione per infrazione al codice della strada del 9.10.2020, pronunciando la compensazione delle spese di lite.
1.1. L'appellante censurava la sentenza sotto il profilo della carente ed illegittima motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici dell'operata pronuncia di compensazione delle spese di giudizio, atteso richiamo alla circostanza per cui il passaggio della proprietà del veicolo sanzionato in capo alla società attrice in data successiva all'infrazione era stato tardivamente trascritto al PRA che comunque era inidonea a sorreggere l'impugnata statuizione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza, con conseguente condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
1.2. Non si costituiva l'appellato che veniva dichiarato contumace. Controparte_2
2. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'udienza del 27.03.2025, all'esito della camera di consiglio, con la presente sentenza.
3. Tanto premesso, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n.69/2009 dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o se concorrono “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.
3.1.Pertanto, secondo il consolidato orientamento della S.C. “ può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. 21083/2015), senza che possa farsi un generico richiamo alla mera “particolarità della fattispecie”.
3.2.Nè può conferirsi rilievo alla circostanza della tardiva trascrizione al PRA dell'acquisto dell'autovettura effettuato dalla Invero detta motivazione non appare idonea Controparte_3
a sorreggere la compensazione delle spese di lite, in quanto inidonea ad integrare le eccezionali ragioni individuate dalla giurisprudenza, ben potendo il Controparte_2 verificare presso il PRA la data a decorrere dalla quale il veicolo era di proprietà dell'appellante.
3.3. Dunque, se è pur vero che, ai fini della compensazione delle spese, le gravi ed eccezionali ragioni possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrate, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione pagina 2 di 3 sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass.ord.n.26083/2010), altrettanto indubbio è che, nella specie, il
Tribunale, per le motivazioni sopra esposte in uno alla totale soccombenza dell'opposto
, non ritiene di rinvenire alcun diverso ed ulteriore fondamento alla Controparte_2 pronunciata compensazione.
4.Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la sentenza deve essere riformata nel capo relativo alle spese con condanna alla rifusione delle competenze secondo quanto indicato in dispositivo, giusta DM 140/2014.
5.Le spese di questo grado di giudizio si liquidano, secondo soccombenza, nella misura minima indicata in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento, giusta D.M.55/14, data la semplicità delle difese e l'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado d'appello, nel giudizio avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia, n.941/2012, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1373/2021 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia, condanna il alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in euro 139,00 per compensi, euro 33,00 per esborsi, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
2) condanna il in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, in favore dell'appellante, che liquida nella somma di € 247 oltre esborsi documentati pari ad euro 64,50, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 605/2022 promossa da:
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. POMPONI DANILO, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.03.2025 la parte appellante si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 impugnava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Civitavecchia, n. 1373/21 con la quale il pagina 1 di 3 giudice di prime cure aveva accolto il ricorso avverso il verbale di violazione per infrazione al codice della strada del 9.10.2020, pronunciando la compensazione delle spese di lite.
1.1. L'appellante censurava la sentenza sotto il profilo della carente ed illegittima motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici dell'operata pronuncia di compensazione delle spese di giudizio, atteso richiamo alla circostanza per cui il passaggio della proprietà del veicolo sanzionato in capo alla società attrice in data successiva all'infrazione era stato tardivamente trascritto al PRA che comunque era inidonea a sorreggere l'impugnata statuizione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza, con conseguente condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
1.2. Non si costituiva l'appellato che veniva dichiarato contumace. Controparte_2
2. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'udienza del 27.03.2025, all'esito della camera di consiglio, con la presente sentenza.
3. Tanto premesso, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n.69/2009 dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o se concorrono “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.
3.1.Pertanto, secondo il consolidato orientamento della S.C. “ può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. 21083/2015), senza che possa farsi un generico richiamo alla mera “particolarità della fattispecie”.
3.2.Nè può conferirsi rilievo alla circostanza della tardiva trascrizione al PRA dell'acquisto dell'autovettura effettuato dalla Invero detta motivazione non appare idonea Controparte_3
a sorreggere la compensazione delle spese di lite, in quanto inidonea ad integrare le eccezionali ragioni individuate dalla giurisprudenza, ben potendo il Controparte_2 verificare presso il PRA la data a decorrere dalla quale il veicolo era di proprietà dell'appellante.
3.3. Dunque, se è pur vero che, ai fini della compensazione delle spese, le gravi ed eccezionali ragioni possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrate, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione pagina 2 di 3 sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass.ord.n.26083/2010), altrettanto indubbio è che, nella specie, il
Tribunale, per le motivazioni sopra esposte in uno alla totale soccombenza dell'opposto
, non ritiene di rinvenire alcun diverso ed ulteriore fondamento alla Controparte_2 pronunciata compensazione.
4.Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la sentenza deve essere riformata nel capo relativo alle spese con condanna alla rifusione delle competenze secondo quanto indicato in dispositivo, giusta DM 140/2014.
5.Le spese di questo grado di giudizio si liquidano, secondo soccombenza, nella misura minima indicata in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento, giusta D.M.55/14, data la semplicità delle difese e l'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado d'appello, nel giudizio avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia, n.941/2012, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1373/2021 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia, condanna il alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in euro 139,00 per compensi, euro 33,00 per esborsi, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
2) condanna il in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, in favore dell'appellante, che liquida nella somma di € 247 oltre esborsi documentati pari ad euro 64,50, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 3 di 3