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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13285 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, PA AR, all'esito della scadenza dei termini fissati per il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi dell'articolo art. 127 ter C.p.c., lette le note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 nel procedimento n. R.G. 27677/2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. RAIMONDO PIETRO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato e ritualmente notificato al convenuto, la ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di “riconoscere e accertare il diritto della IG.ra , alla liquidazione dell'ulteriore importo di € Parte_1
1.483,25 ad oggi illegittimamente non corrisposto, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in virtù del servizio di docenza prestato nell' annualità scolastica 2021/2022 quale docente con contratti di supplenza brevi e saltuari;
Per Contr l'effetto condannare il corrispondere in favore della IG.ra Parte_1 la somma di € 1.483,25 oltre interessi di legge e rivalutazione come per legge;
Contr condannare il l pagamento delle spese legali con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda deduceva di aver lavorato in qualità di docente precario, con contratti a tempo determinato e di aver avuto poi modo di verificare che con i ratei degli stipendi già corrisposti per l'anno scolastico 2021/2022 non aveva percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
La ricorrente, lamentava quindi che nonostante lo svolgimento nell'anno scolastico 2021/2022 di diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti istituita con il CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001, il cui art. 7 dispone che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La ricorrente deduceva inoltre che la retribuzione professionale docenti, pur essendo considerata un compenso collegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, è stata negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie, nonostante questi ultimi rendano una prestazione lavorativa equivalente a quella dei docenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
richiamava la Corte di cassazione - che, con l'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 ha rilevato che dal complesso delle disposizioni che regolano la retribuzione dei docenti emerge che
“l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” – ed esponeva, quindi, che la retribuzione professionale docenti ammontava, a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si è prestato servizio, ad € 174,50 e l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni).
Il non si costituiva in giudizio, nonostante la Controparte_1 ritualità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo e se ne deve conseguentemente dichiarare la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa mediante la presente sentenza, a seguito della scadenza dei termini di cui all'articolo 127 ter c.p.c. e della lettura delle note scritte sostitutive dell'udienza del 26.11.2025 depositate nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso, all'esito del presente giudizio, appare fondato e come tale è meritevole di accoglimento.
La questione giuridica posta a fondamento del presente giudizio attiene alla interpretazione dell'art. 7, comma 3, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo.
La mancata corresponsione della retribuzione professionale docente agli insegnanti destinatari delle supplenze temporanee ex art. 4, comma 3, della Legge 3 maggio 1999, n. 124, contrasta con l'orientamento della Sezioni Unite della Cassazione, le quali, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, hanno statuito “la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla … temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche» (cfr: Sent. Sezioni Unite della Corte Di Cassazione n. 22762/2022).
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, ha ritenuto che tale norma contrattuale si deve interpretare alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Stabilendo che “l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” e che “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
Pertanto, deve ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo" (Cass. 20015/2018).
Ciò in quanto, tale emolumento, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientra nelle "condizioni di impiego".
Pertanto, in assenza di ragioni ostative di diritto, il datore di lavoro deve garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari, in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano "essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Né ricorrono, nel caso di specie, ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento fra diverse tipologie di docenti, come sopra determinate, identificabili nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né in ragione della natura pubblica del datore di lavoro.
La diversità di trattamento si giustifica infatti solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). L'art 7 CCNL Comparto scuola 2001 deve quindi essere interpretato in maniera tale da non escludere i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della clausola pattizia che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
Difatti, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso. Peraltro, il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha contestato le pretese della parte ricorrente, né nell'an né nel quantum, deducendo una differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito;
pertanto anche alla luce del numero considerevole di giorni di insegnamento concretamente svolti dalla parte ricorrente nell'arco temporale dedotto in ricorso, la domanda può essere ritenuta fondata.
La retribuzione professionale docenti ammonta a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si è prestato servizio, sino al 28.02.2018, a € 164,00 mensili ai sensi dell'art. 87 del CCNL Scuola 29.11.2007; che a decorrere dal 01.03.2018, l'art. 38 del CCNL Scuola del 2016/2018 statuisce un aumento della retribuzione professionale docenti, individuata in € 174,50 mensili e che l'art. 14 del CCNL Scuola del 2019/2021 pone un ulteriore aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.01.2022 ammonta a € 184,50.
La modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 che al comma 4 dispone che il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e al comma 5 dispone poi che per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
L'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018; € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) sino al 31 dicembre 2021 e a € 6,15 (€ 184,50:30 giorni) dal 01 gennaio 2022.
Ritiene l'Ufficio, nel caso di specie, che non risultano prodotti contratti di lavoro idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti più sopra indicati per le docenze relative all'anno 2021/2022 relativamente ai quali non risulta fornita alcuna prova.
Ed infatti dall'esame della documentazione versata in atti dal ricorrente relativa all'anno scolastico 2021/2022 emerge una produzione del tutto insufficiente, avendo depositato solo la prima e l'ultima pagina, peraltro non sottoscritta né dal ricorrente né dal Dirigente scolastico.
Non è presente neppure la firma digitale del e Controparte_1 pertanto la suddetta documentazione non è idonea a fornire la prova di essere stato assunto a tempo determinate per i suddetti anni scolastici.
Ne deriva per l'effetto che la domanda debba essere rigettata. Nulla sulle spese stante Contr la contumacia del .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa,
- rigetta il ricorso
- nulla sulle spese
Roma, 19/12/2025
Il giudice
PA AR
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, PA AR, all'esito della scadenza dei termini fissati per il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi dell'articolo art. 127 ter C.p.c., lette le note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 nel procedimento n. R.G. 27677/2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. RAIMONDO PIETRO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato e ritualmente notificato al convenuto, la ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di “riconoscere e accertare il diritto della IG.ra , alla liquidazione dell'ulteriore importo di € Parte_1
1.483,25 ad oggi illegittimamente non corrisposto, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in virtù del servizio di docenza prestato nell' annualità scolastica 2021/2022 quale docente con contratti di supplenza brevi e saltuari;
Per Contr l'effetto condannare il corrispondere in favore della IG.ra Parte_1 la somma di € 1.483,25 oltre interessi di legge e rivalutazione come per legge;
Contr condannare il l pagamento delle spese legali con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda deduceva di aver lavorato in qualità di docente precario, con contratti a tempo determinato e di aver avuto poi modo di verificare che con i ratei degli stipendi già corrisposti per l'anno scolastico 2021/2022 non aveva percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
La ricorrente, lamentava quindi che nonostante lo svolgimento nell'anno scolastico 2021/2022 di diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti istituita con il CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001, il cui art. 7 dispone che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La ricorrente deduceva inoltre che la retribuzione professionale docenti, pur essendo considerata un compenso collegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, è stata negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie, nonostante questi ultimi rendano una prestazione lavorativa equivalente a quella dei docenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
richiamava la Corte di cassazione - che, con l'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 ha rilevato che dal complesso delle disposizioni che regolano la retribuzione dei docenti emerge che
“l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” – ed esponeva, quindi, che la retribuzione professionale docenti ammontava, a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si è prestato servizio, ad € 174,50 e l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni).
Il non si costituiva in giudizio, nonostante la Controparte_1 ritualità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo e se ne deve conseguentemente dichiarare la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa mediante la presente sentenza, a seguito della scadenza dei termini di cui all'articolo 127 ter c.p.c. e della lettura delle note scritte sostitutive dell'udienza del 26.11.2025 depositate nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso, all'esito del presente giudizio, appare fondato e come tale è meritevole di accoglimento.
La questione giuridica posta a fondamento del presente giudizio attiene alla interpretazione dell'art. 7, comma 3, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo.
La mancata corresponsione della retribuzione professionale docente agli insegnanti destinatari delle supplenze temporanee ex art. 4, comma 3, della Legge 3 maggio 1999, n. 124, contrasta con l'orientamento della Sezioni Unite della Cassazione, le quali, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, hanno statuito “la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla … temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche» (cfr: Sent. Sezioni Unite della Corte Di Cassazione n. 22762/2022).
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, ha ritenuto che tale norma contrattuale si deve interpretare alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Stabilendo che “l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” e che “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
Pertanto, deve ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo" (Cass. 20015/2018).
Ciò in quanto, tale emolumento, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientra nelle "condizioni di impiego".
Pertanto, in assenza di ragioni ostative di diritto, il datore di lavoro deve garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari, in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano "essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Né ricorrono, nel caso di specie, ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento fra diverse tipologie di docenti, come sopra determinate, identificabili nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né in ragione della natura pubblica del datore di lavoro.
La diversità di trattamento si giustifica infatti solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). L'art 7 CCNL Comparto scuola 2001 deve quindi essere interpretato in maniera tale da non escludere i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della clausola pattizia che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
Difatti, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso. Peraltro, il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha contestato le pretese della parte ricorrente, né nell'an né nel quantum, deducendo una differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito;
pertanto anche alla luce del numero considerevole di giorni di insegnamento concretamente svolti dalla parte ricorrente nell'arco temporale dedotto in ricorso, la domanda può essere ritenuta fondata.
La retribuzione professionale docenti ammonta a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si è prestato servizio, sino al 28.02.2018, a € 164,00 mensili ai sensi dell'art. 87 del CCNL Scuola 29.11.2007; che a decorrere dal 01.03.2018, l'art. 38 del CCNL Scuola del 2016/2018 statuisce un aumento della retribuzione professionale docenti, individuata in € 174,50 mensili e che l'art. 14 del CCNL Scuola del 2019/2021 pone un ulteriore aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.01.2022 ammonta a € 184,50.
La modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 che al comma 4 dispone che il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e al comma 5 dispone poi che per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
L'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018; € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) sino al 31 dicembre 2021 e a € 6,15 (€ 184,50:30 giorni) dal 01 gennaio 2022.
Ritiene l'Ufficio, nel caso di specie, che non risultano prodotti contratti di lavoro idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti più sopra indicati per le docenze relative all'anno 2021/2022 relativamente ai quali non risulta fornita alcuna prova.
Ed infatti dall'esame della documentazione versata in atti dal ricorrente relativa all'anno scolastico 2021/2022 emerge una produzione del tutto insufficiente, avendo depositato solo la prima e l'ultima pagina, peraltro non sottoscritta né dal ricorrente né dal Dirigente scolastico.
Non è presente neppure la firma digitale del e Controparte_1 pertanto la suddetta documentazione non è idonea a fornire la prova di essere stato assunto a tempo determinate per i suddetti anni scolastici.
Ne deriva per l'effetto che la domanda debba essere rigettata. Nulla sulle spese stante Contr la contumacia del .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa,
- rigetta il ricorso
- nulla sulle spese
Roma, 19/12/2025
Il giudice
PA AR