Articolo 265 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 265. Nozione e qualificazione 1. I sepolcreti di guerra sono comprensivi di cimiteri, ossari e sacrari di guerra. 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla sezione IV del presente capo o da accordi internazionali, i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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