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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/11/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
LL TT AL presidente
Dora Bonifacio consigliere
TO IC consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 669/2021 R.G. promossa da: in persona del curatore, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Armenia;
P.IVA_1
Appellante CF , rappresentata e difesa dall'avv. STISSI Parte_2 C.F._1
LUIGI, C.F._2 contro
(già , c.f. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso, dall'avv. LO VECCHIO ALFIO, ; C.F._3
Appellato
P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coggiatti (Cod. Fisc.
; C.F._4
- 1 - , c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Mario F. Parte_3 P.IVA_4
AN (c.f. ); C.F._5
Appellato
°°°°
All'udienza del 21.02.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto e in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 Parte_2 Parte_1 convenivano in giudizio (quale distributore), ed Controparte_2 Parte_3
(quali somministranti succedutisi nel rapporto di somministrazione Controparte_3 di energia elettrica intercorso con la società , formulando domanda di Parte_1 accertamento negativo del credito per consumi di energia emerso a seguito di verifica tecnica (n. DRM122190Z del 28.5.2012) e ricostruzione dei consumi in relazione al
POD n. IT001E0435395 ed ai contratti di somministrazione di energia intercorsi con i somministranti dal 28.5.2007 al 31.10.2009 (contratto del 13.7.2006) Parte_3 ed dal 01.11.2009 al 31.01.2012 (contratto del 10.4.2009). Controparte_3
L'attore contestava l'esito della verifica tecnica n. DRM122190Z del 28.5.2012 eseguita dai tecnici di (oggi ), sia sotto il profilo Controparte_2 Controparte_1 dell'esistenza del malfunzionamento del contatore e del suo momento di inizio che della correttezza del ricalcolo dei consumi di energia eseguito;
chiedeva, in subordine, la rideterminazione dei consumi operata dal distributore e del conseguente credito vantato dal venditore e l'accertamento della minor somma dovuta.
Si costituivano le società odierne appellate contestando le domande e le eccezioni avanzate da parte attrice e concludendo per il rigetto della domanda proposta.
[...]
, in via riconvenzionale, domandava la condanna dell'attore al pagamento CP_3 della somma di euro 78.123,14 per consumi di energia elettrica come risultanti dal ricalcolo effettuato.
- 2 - Istruita la causa ed esperita C.T.U., il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1015/2021 rigettava la domanda proposta da e, accogliendo la domanda riconvenzionale Parte_1 proposta da , condannava al pagamento della somma di Controparte_3 Parte_1 euro 78.123.14
e proponevano appello affidandolo alle ragioni di seguito Parte_1 Parte_2 esaminate.
Si costituivano tutte le società appellate domandando il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
In corso di causa, veniva assoggettata a liquidazione giudiziale Parte_1 determinandosi l'interruzione del giudizio. Riassunta la causa, si costituiva la liquidazione giudiziale di insistendo nel gravame. Parte_1
All'udienza del 21.02.2025 la causa è stata posta in decisione.
In diritto
Carenza di potere di (già ) ad effettuare Controparte_1 Controparte_2
la verifica che ha dato origine alla rideterminazione dei consumi.
La sentenza di primo grado ha dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda in questione in quanto formulata da nella comparsa conclusionale depositata il Parte_1
29.01.2021.
Il motivo di censura della sentenza, ribadendo il difetto del potere di controllo sull'impianto di misurazione installato presso la in capo al distributore Parte_1 perchè aveva cessato la sua funzione al momento dell'ispezione (avvenuta nel maggio
2012), assume che la domanda sarebbe tempestiva (perché formulata al punto sei del petitum dell'atto di citazione) e che tale conclusione troverebbe conferma nelle difese esplicitate dal distributore (pp.
5-6 della comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. n. 3, p.3).
Secondo l'appellante “… delle due l'una: o l'eccezione è tardivamente formulata in seno alla memoria conclusionale di questa deducente - come riferito dal Giudice di prime cure - e, in questa ipotesi, il distributore replica sempre a se stesso;
ovvero la
- 3 - contestazione è sempre stata parte degli argomenti di giudizio e ha sbagliato il decidente a ritenerla tardiva”.
Il motivo è infondato.
La lettura delle difese proposte da cui si riferisce l'appellante Controparte_2 non offre supporto al ragionamento logico deduttivo posto a fondamento del motivo.
L'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per un verso fornisce conferma dell'assenza della contestazione della legittimazione del distributore (in proposito il capo 6 del petitum valorizzato nell'atto di appello nulla dice) e, per altro verso, palesa come proprio l'attore abbia ritenuto il soggetto Controparte_2 legittimato alla verifica e contraddittore in giudizio.
Esistenza del malfunzionamento e consulenza tecnica disposta in primo grado
All'esame del motivo è opportuno premettere che, secondo la tesi del distributore, il gruppo di misura ha registrato consumi inferiori al reale dovuti ad un malfunzionamento del gruppo di misura ma è pacifico che non sia stato determinato dall'utente (rimanendo così esclusa ogni ipotesi di manomissione del gruppo di misura).
Il tribunale conferiva al c.t.u. il seguente mandato “ … accertare la presenza o meno del malfunzionamento del gruppo di misura relativo al punto di prelievo per cui è causa e, in caso affermativo, la decorrenza dell'anomalia e la sua incidenza nella registrazione dei consumi, nonché al fine di ricostruire i consumi sottratti alla fatturazione e determinare la correttezza degli importi fatturati per cui è causa;
tenga conto il c.t.u. delle contestazioni all'uopo svolte da parte attrice e delle difese delle parti convenute;
…”
Il c.t.u. con istanza del 25.5.2016 informava il giudice istruttore di avere “richiesto a di esibire la strumentazione annessa al Gruppo di Controparte_2 misura (TA trasformatori amperometrici) oggetto del malfunzionamento accertato dagli stessi tecnici il data 28/05/2012 così come da verbale di verifica DR3M122190Z CP_2 allegato in atti e successivamente sostituiti in data 27/06/2012 così come da relativo verbale DR302030622 anch'esso in atti. Tale richiesta è stata formulata allo scopo di poter procedere all'accertamento richiesto ….“della presenza o meno del
- 4 - malfunzionamento del gruppo di misura relativo al punto di prelievo per cui è causa”.
Tuttavia l' , dopo la sostituzione del 27/06/2012, non ha Controparte_2 proceduto a repertare i TA guasti in busta chiusa e sigillata e quindi la strumentazione oggetto di accertamento non risulta più reperibile…..” determinando l'impossibilità di
“… eseguire qualsiasi prova e verifica diretta nella strumentazione del gruppo di misura oggetto di malfunzionamento per indisponibilità della stessa, il CTU, in ordine alla consequenzialità e propedeuticità dei quesiti del mandato, non potrebbe procedere alla successiva indagine volta all'accertamento della decorrenza dell'anomalia e della sua incidenza nella registrazione dei consumi, nonché alla conseguente ricostruzione dei consumi sottratti alla fatturazione e alla determinare la correttezza degli importi fatturati. …. Pertanto, CHIEDE che la S.V.I. voglia fornire chiarimenti in merito alla questione, decidendo in ordine alla opportunità o meno che il sottoscritto, a seguito dell'impossibilità di accertare il malfunzionamento del gruppo di misura di cui all'utenza oggetto di causa, debba comunque procedere agli successivi accertamenti richiesti nel mandato in maniera induttiva solo sulla base della documentazione in atti e delle curve di carico”.
Il tribunale disponeva che il c.t.u. “… proceda agli accertamenti richiesti nel mandato sulla base della documentazione in atti e delle curve di carico” (decreto del 14.7.2016).
Con il motivo in esame gli appellanti lamentano che il tribunale abbia violato l'onere della prova ritenendo che l'esistenza del malfunzionamento del contatore potesse essere accertata mediante una c.t.u. meramente esplorativa perché disposta in assenza del contatore e, dunque, nell'impossibilità di accertare il guasto ed in assenza di una univoca allegazione di parte in merito all'individuazione del guasto occorso pur in presenza di contestazione della esistenza del guasto da parte dell'utente (si vedano p. 9 ss. dell'atto di appello).
Il motivo è fondato.
Si rende necessario verificare come la regola dettata dall'art. 2697 c.c. (certamente applicabile alla fattispecie in esame) debba declinarsi con riferimento al caso concreto.
- 5 - In proposito, " …. l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente
"sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché
l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta", con la conseguenza, dunque, che "la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del
2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.). Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui "grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo"
(così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della "vicinanza della prova", in ragione del fatto che "le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n.
13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.)” (così Cass.,
18/10/2023, n. 28984; conforme Cass. 25542/24).
In una controversia nella quale l'utente contestava l'eccessività dei consumi di energia addebitati la Corte di legittimità (sentenza 15651/24) ha rigettato il ricorso proposto dall'utente precisando, “…. essendo certa la presenza non di un malfunzionamento del contatore ma dell'errore di calcolo derivante dalla omessa corretta programmazione del medesimo al momento della sua installazione, è evidente che alcun rilievo privilegiato è stato attribuito alla dichiarazione del terzo;
né vi è una inversione delle regole di riparto dell'onere della prova nel passaggio in cui la corte di merito afferma che l'oggettiva erronea programmazione del contatore non era stata contestata dalla
la sentenza è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui CP_4
- 6 - l'art. 2697 c.c. pone l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto a carico di chi agisce per la tutela del medesimo e la prova dei fatti impeditivi a carico di chi eccepisca una causa di estinzione del diritto medesimo;
quindi a fronte della prova del corretto funzionamento del contatore, era la onerata della prova di fatti CP_4 impeditivi, onere che la corte del merito ha ritenuto non assolto;
…”.
Applicando la regola individuata alla fattispecie in esame, il fatto costitutivo allegato dal creditore (e negato dall'utente) è il malfunzionamento del contatore ed è questa la prova che il distributore avrebbe dovuto fornire, tanto che il mandato conferito al c.t.u. verteva anzi tutto sull'accertamento dell'esistenza del malfunzionamento.
Il non aver messo a disposizione il gruppo di misura, né l'ulteriore documentazione richiesta dal c.t.u. durante le operazioni peritali (è lo stesso c.t.u. a darne atto) rappresenta condotta processuale elusiva dell'onere della prova.
Il fatto costitutivo della pretesa del creditore fondata sull'allegazione di un malfunzionamento (errata registrazione dei consumi per difetto) del contatore fin dalla sua installazione rimane, dunque, indimostrato, conseguendone l'infondatezza della pretesa.
La domanda di accertamento negativo del credito proposta da (ed oggi dalla Parte_1 curatela della liquidazione giudiziale) è, dunque, fondata e va dichiarato che nulla deve la liquidazione giudiziale di in relazione al POD n. IT001E0435395 ed ai Parte_1 contratti di somministrazione di energia intercorsi con i somministranti Parte_3 dal 28.5.2007 al 31.10.2009 (contratto del 13.7.2006) ed dal
[...] Controparte_3
01.11.2009 al 31.01.2012 (contratto del 10.4.2009).
Domanda di risarcimento del danno
Entrambi gli appellanti, (oggi liquidazione giudiziale di e Parte_1 Parte_1 domandano il risarcimento del danno patrimoniale e non subito. Parte_2
Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che dalla condotta tenuta dal distributore non potesse sorgere alcuna responsabilità.
Gli appellanti criticano la decisione sostenendo che la condotta del distributore integrerebbe un inadempimento contrattuale per violazione dell'articolo 1494 c.c.
- 7 - applicabile per effetto del richiamo operato dall'art. 1570 c.c. e che il danno sarebbe provato.
Sotto il profilo della quantificazione del danno veniva allegato che le continue richieste di pagamento di ingenti somme avevano determinato “gravissimi danni Alle piccole economia dell'impresa la quale, da un giorno all'altro, si è vista vessare da continue richieste di pagamento per circa 200.000 euro e minacce esecutive di interruzione della fornitura e di fallimento (a fronte di un patrimonio netto che in quegli anni oscillava tra
i 30 e gli 80.000 euro)” cagionando incertezza in merito alla situazione finanziaria (cfr.
p. 19-20 appello). Lamentavano, inoltre, che il risarcimento domandato, quantificato in euro 50.000,00 (per ciascuna delle parti), non era allegazione priva di prova ma avrebbe trovato riscontro nell'interrogatorio libero di , nella prova per testimoni e Parte_2 nei documenti prodotti. domandava anche il risarcimento del danno non patrimoniale determinato Parte_2 dalla sofferenza a frustrazione psicologica determinate dalla condotta del creditore
(sopra descritta).
I mezzi di prova dei quali viene domandata l'ammissione, sarebbero volti a dimostrare il danno patrimoniale subito da (oggi in liquidazione giudiziale) determinato dal Parte_1 mancato ampliamento della impresa nel settore della movimentazione terra dal novembre 2012 nonché la contrazione dell'attività dell'impresa dal momento della verifica in poi “… considerando la sanità dell'azienda sino al momento della verifica”
(così l'atto di appello, p. 25).
La prova testimoniale al fine indicata e reiterata alla pagina 25 dell'atto di appello è inconducente non essendo i capitoli formulati idonei a dimostrare alcuno degli elementi costitutivi della domanda (an e quantum) ed analoghe valutazioni vanno svolte per i documenti prodotti che, merita di essere rilevato, sono richiamati solo genericamente nell'atto di appello impedendo così di valutarne il concreto rilievo in relazione al motivo di censura in esame.
- 8 - Sotto diverso (ma parimenti decisivo) aspetto, nessuna prova del quantum del danno viene offerta non potendosi certamente ritenere tale la richiesta di disporre una consulenza tecnica volta ad accertare l'entità del danno patrimoniale subito.
Del pari infondato è il motivo che riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale domandato da Parte_2
La prova testimoniale formulata (p. 2 dell'atto di appello) in nulla consentirebbe di ipotizzare che abbia patito un pregiudizio alla salute diverso dal Parte_2 momentaneo stato di preoccupazione che chiunque vivrebbe a fronte di una altrui pretesa che viene ritenuta illegittima (sul punto è, inoltre, necessario ricordare che la pretesa in questione non riguardava ma la società di capitali di cui la Parte_2 stessa era amministratrice e legale rappresentante).
°°°
La riforma della sentenza appellata impone nuova statuizione anche sulle spese del primo grado del giudizio. Le spese di entrambi i gradi, avuto riguardo al complessivo esito del giudizio che vede l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, vanno compensate tra tutte le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 669/21 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento dell'appello, dichiara che la liquidazione giudiziale di nulla deve in relazione al POD n. Parte_1
IT001E0435395 ed ai contratti di somministrazione di energia indicati in parte motiva succedutisi con ed rigetta ogni altro motivo di Parte_3 Controparte_3 appello;
compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 08.11.2025
Il consigliere estensore Il presidente
TO IC LL TT AL
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
LL TT AL presidente
Dora Bonifacio consigliere
TO IC consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 669/2021 R.G. promossa da: in persona del curatore, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Armenia;
P.IVA_1
Appellante CF , rappresentata e difesa dall'avv. STISSI Parte_2 C.F._1
LUIGI, C.F._2 contro
(già , c.f. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso, dall'avv. LO VECCHIO ALFIO, ; C.F._3
Appellato
P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coggiatti (Cod. Fisc.
; C.F._4
- 1 - , c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Mario F. Parte_3 P.IVA_4
AN (c.f. ); C.F._5
Appellato
°°°°
All'udienza del 21.02.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto e in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 Parte_2 Parte_1 convenivano in giudizio (quale distributore), ed Controparte_2 Parte_3
(quali somministranti succedutisi nel rapporto di somministrazione Controparte_3 di energia elettrica intercorso con la società , formulando domanda di Parte_1 accertamento negativo del credito per consumi di energia emerso a seguito di verifica tecnica (n. DRM122190Z del 28.5.2012) e ricostruzione dei consumi in relazione al
POD n. IT001E0435395 ed ai contratti di somministrazione di energia intercorsi con i somministranti dal 28.5.2007 al 31.10.2009 (contratto del 13.7.2006) Parte_3 ed dal 01.11.2009 al 31.01.2012 (contratto del 10.4.2009). Controparte_3
L'attore contestava l'esito della verifica tecnica n. DRM122190Z del 28.5.2012 eseguita dai tecnici di (oggi ), sia sotto il profilo Controparte_2 Controparte_1 dell'esistenza del malfunzionamento del contatore e del suo momento di inizio che della correttezza del ricalcolo dei consumi di energia eseguito;
chiedeva, in subordine, la rideterminazione dei consumi operata dal distributore e del conseguente credito vantato dal venditore e l'accertamento della minor somma dovuta.
Si costituivano le società odierne appellate contestando le domande e le eccezioni avanzate da parte attrice e concludendo per il rigetto della domanda proposta.
[...]
, in via riconvenzionale, domandava la condanna dell'attore al pagamento CP_3 della somma di euro 78.123,14 per consumi di energia elettrica come risultanti dal ricalcolo effettuato.
- 2 - Istruita la causa ed esperita C.T.U., il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1015/2021 rigettava la domanda proposta da e, accogliendo la domanda riconvenzionale Parte_1 proposta da , condannava al pagamento della somma di Controparte_3 Parte_1 euro 78.123.14
e proponevano appello affidandolo alle ragioni di seguito Parte_1 Parte_2 esaminate.
Si costituivano tutte le società appellate domandando il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
In corso di causa, veniva assoggettata a liquidazione giudiziale Parte_1 determinandosi l'interruzione del giudizio. Riassunta la causa, si costituiva la liquidazione giudiziale di insistendo nel gravame. Parte_1
All'udienza del 21.02.2025 la causa è stata posta in decisione.
In diritto
Carenza di potere di (già ) ad effettuare Controparte_1 Controparte_2
la verifica che ha dato origine alla rideterminazione dei consumi.
La sentenza di primo grado ha dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda in questione in quanto formulata da nella comparsa conclusionale depositata il Parte_1
29.01.2021.
Il motivo di censura della sentenza, ribadendo il difetto del potere di controllo sull'impianto di misurazione installato presso la in capo al distributore Parte_1 perchè aveva cessato la sua funzione al momento dell'ispezione (avvenuta nel maggio
2012), assume che la domanda sarebbe tempestiva (perché formulata al punto sei del petitum dell'atto di citazione) e che tale conclusione troverebbe conferma nelle difese esplicitate dal distributore (pp.
5-6 della comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. n. 3, p.3).
Secondo l'appellante “… delle due l'una: o l'eccezione è tardivamente formulata in seno alla memoria conclusionale di questa deducente - come riferito dal Giudice di prime cure - e, in questa ipotesi, il distributore replica sempre a se stesso;
ovvero la
- 3 - contestazione è sempre stata parte degli argomenti di giudizio e ha sbagliato il decidente a ritenerla tardiva”.
Il motivo è infondato.
La lettura delle difese proposte da cui si riferisce l'appellante Controparte_2 non offre supporto al ragionamento logico deduttivo posto a fondamento del motivo.
L'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per un verso fornisce conferma dell'assenza della contestazione della legittimazione del distributore (in proposito il capo 6 del petitum valorizzato nell'atto di appello nulla dice) e, per altro verso, palesa come proprio l'attore abbia ritenuto il soggetto Controparte_2 legittimato alla verifica e contraddittore in giudizio.
Esistenza del malfunzionamento e consulenza tecnica disposta in primo grado
All'esame del motivo è opportuno premettere che, secondo la tesi del distributore, il gruppo di misura ha registrato consumi inferiori al reale dovuti ad un malfunzionamento del gruppo di misura ma è pacifico che non sia stato determinato dall'utente (rimanendo così esclusa ogni ipotesi di manomissione del gruppo di misura).
Il tribunale conferiva al c.t.u. il seguente mandato “ … accertare la presenza o meno del malfunzionamento del gruppo di misura relativo al punto di prelievo per cui è causa e, in caso affermativo, la decorrenza dell'anomalia e la sua incidenza nella registrazione dei consumi, nonché al fine di ricostruire i consumi sottratti alla fatturazione e determinare la correttezza degli importi fatturati per cui è causa;
tenga conto il c.t.u. delle contestazioni all'uopo svolte da parte attrice e delle difese delle parti convenute;
…”
Il c.t.u. con istanza del 25.5.2016 informava il giudice istruttore di avere “richiesto a di esibire la strumentazione annessa al Gruppo di Controparte_2 misura (TA trasformatori amperometrici) oggetto del malfunzionamento accertato dagli stessi tecnici il data 28/05/2012 così come da verbale di verifica DR3M122190Z CP_2 allegato in atti e successivamente sostituiti in data 27/06/2012 così come da relativo verbale DR302030622 anch'esso in atti. Tale richiesta è stata formulata allo scopo di poter procedere all'accertamento richiesto ….“della presenza o meno del
- 4 - malfunzionamento del gruppo di misura relativo al punto di prelievo per cui è causa”.
Tuttavia l' , dopo la sostituzione del 27/06/2012, non ha Controparte_2 proceduto a repertare i TA guasti in busta chiusa e sigillata e quindi la strumentazione oggetto di accertamento non risulta più reperibile…..” determinando l'impossibilità di
“… eseguire qualsiasi prova e verifica diretta nella strumentazione del gruppo di misura oggetto di malfunzionamento per indisponibilità della stessa, il CTU, in ordine alla consequenzialità e propedeuticità dei quesiti del mandato, non potrebbe procedere alla successiva indagine volta all'accertamento della decorrenza dell'anomalia e della sua incidenza nella registrazione dei consumi, nonché alla conseguente ricostruzione dei consumi sottratti alla fatturazione e alla determinare la correttezza degli importi fatturati. …. Pertanto, CHIEDE che la S.V.I. voglia fornire chiarimenti in merito alla questione, decidendo in ordine alla opportunità o meno che il sottoscritto, a seguito dell'impossibilità di accertare il malfunzionamento del gruppo di misura di cui all'utenza oggetto di causa, debba comunque procedere agli successivi accertamenti richiesti nel mandato in maniera induttiva solo sulla base della documentazione in atti e delle curve di carico”.
Il tribunale disponeva che il c.t.u. “… proceda agli accertamenti richiesti nel mandato sulla base della documentazione in atti e delle curve di carico” (decreto del 14.7.2016).
Con il motivo in esame gli appellanti lamentano che il tribunale abbia violato l'onere della prova ritenendo che l'esistenza del malfunzionamento del contatore potesse essere accertata mediante una c.t.u. meramente esplorativa perché disposta in assenza del contatore e, dunque, nell'impossibilità di accertare il guasto ed in assenza di una univoca allegazione di parte in merito all'individuazione del guasto occorso pur in presenza di contestazione della esistenza del guasto da parte dell'utente (si vedano p. 9 ss. dell'atto di appello).
Il motivo è fondato.
Si rende necessario verificare come la regola dettata dall'art. 2697 c.c. (certamente applicabile alla fattispecie in esame) debba declinarsi con riferimento al caso concreto.
- 5 - In proposito, " …. l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente
"sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché
l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta", con la conseguenza, dunque, che "la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del
2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.). Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui "grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo"
(così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della "vicinanza della prova", in ragione del fatto che "le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n.
13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.)” (così Cass.,
18/10/2023, n. 28984; conforme Cass. 25542/24).
In una controversia nella quale l'utente contestava l'eccessività dei consumi di energia addebitati la Corte di legittimità (sentenza 15651/24) ha rigettato il ricorso proposto dall'utente precisando, “…. essendo certa la presenza non di un malfunzionamento del contatore ma dell'errore di calcolo derivante dalla omessa corretta programmazione del medesimo al momento della sua installazione, è evidente che alcun rilievo privilegiato è stato attribuito alla dichiarazione del terzo;
né vi è una inversione delle regole di riparto dell'onere della prova nel passaggio in cui la corte di merito afferma che l'oggettiva erronea programmazione del contatore non era stata contestata dalla
la sentenza è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui CP_4
- 6 - l'art. 2697 c.c. pone l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto a carico di chi agisce per la tutela del medesimo e la prova dei fatti impeditivi a carico di chi eccepisca una causa di estinzione del diritto medesimo;
quindi a fronte della prova del corretto funzionamento del contatore, era la onerata della prova di fatti CP_4 impeditivi, onere che la corte del merito ha ritenuto non assolto;
…”.
Applicando la regola individuata alla fattispecie in esame, il fatto costitutivo allegato dal creditore (e negato dall'utente) è il malfunzionamento del contatore ed è questa la prova che il distributore avrebbe dovuto fornire, tanto che il mandato conferito al c.t.u. verteva anzi tutto sull'accertamento dell'esistenza del malfunzionamento.
Il non aver messo a disposizione il gruppo di misura, né l'ulteriore documentazione richiesta dal c.t.u. durante le operazioni peritali (è lo stesso c.t.u. a darne atto) rappresenta condotta processuale elusiva dell'onere della prova.
Il fatto costitutivo della pretesa del creditore fondata sull'allegazione di un malfunzionamento (errata registrazione dei consumi per difetto) del contatore fin dalla sua installazione rimane, dunque, indimostrato, conseguendone l'infondatezza della pretesa.
La domanda di accertamento negativo del credito proposta da (ed oggi dalla Parte_1 curatela della liquidazione giudiziale) è, dunque, fondata e va dichiarato che nulla deve la liquidazione giudiziale di in relazione al POD n. IT001E0435395 ed ai Parte_1 contratti di somministrazione di energia intercorsi con i somministranti Parte_3 dal 28.5.2007 al 31.10.2009 (contratto del 13.7.2006) ed dal
[...] Controparte_3
01.11.2009 al 31.01.2012 (contratto del 10.4.2009).
Domanda di risarcimento del danno
Entrambi gli appellanti, (oggi liquidazione giudiziale di e Parte_1 Parte_1 domandano il risarcimento del danno patrimoniale e non subito. Parte_2
Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che dalla condotta tenuta dal distributore non potesse sorgere alcuna responsabilità.
Gli appellanti criticano la decisione sostenendo che la condotta del distributore integrerebbe un inadempimento contrattuale per violazione dell'articolo 1494 c.c.
- 7 - applicabile per effetto del richiamo operato dall'art. 1570 c.c. e che il danno sarebbe provato.
Sotto il profilo della quantificazione del danno veniva allegato che le continue richieste di pagamento di ingenti somme avevano determinato “gravissimi danni Alle piccole economia dell'impresa la quale, da un giorno all'altro, si è vista vessare da continue richieste di pagamento per circa 200.000 euro e minacce esecutive di interruzione della fornitura e di fallimento (a fronte di un patrimonio netto che in quegli anni oscillava tra
i 30 e gli 80.000 euro)” cagionando incertezza in merito alla situazione finanziaria (cfr.
p. 19-20 appello). Lamentavano, inoltre, che il risarcimento domandato, quantificato in euro 50.000,00 (per ciascuna delle parti), non era allegazione priva di prova ma avrebbe trovato riscontro nell'interrogatorio libero di , nella prova per testimoni e Parte_2 nei documenti prodotti. domandava anche il risarcimento del danno non patrimoniale determinato Parte_2 dalla sofferenza a frustrazione psicologica determinate dalla condotta del creditore
(sopra descritta).
I mezzi di prova dei quali viene domandata l'ammissione, sarebbero volti a dimostrare il danno patrimoniale subito da (oggi in liquidazione giudiziale) determinato dal Parte_1 mancato ampliamento della impresa nel settore della movimentazione terra dal novembre 2012 nonché la contrazione dell'attività dell'impresa dal momento della verifica in poi “… considerando la sanità dell'azienda sino al momento della verifica”
(così l'atto di appello, p. 25).
La prova testimoniale al fine indicata e reiterata alla pagina 25 dell'atto di appello è inconducente non essendo i capitoli formulati idonei a dimostrare alcuno degli elementi costitutivi della domanda (an e quantum) ed analoghe valutazioni vanno svolte per i documenti prodotti che, merita di essere rilevato, sono richiamati solo genericamente nell'atto di appello impedendo così di valutarne il concreto rilievo in relazione al motivo di censura in esame.
- 8 - Sotto diverso (ma parimenti decisivo) aspetto, nessuna prova del quantum del danno viene offerta non potendosi certamente ritenere tale la richiesta di disporre una consulenza tecnica volta ad accertare l'entità del danno patrimoniale subito.
Del pari infondato è il motivo che riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale domandato da Parte_2
La prova testimoniale formulata (p. 2 dell'atto di appello) in nulla consentirebbe di ipotizzare che abbia patito un pregiudizio alla salute diverso dal Parte_2 momentaneo stato di preoccupazione che chiunque vivrebbe a fronte di una altrui pretesa che viene ritenuta illegittima (sul punto è, inoltre, necessario ricordare che la pretesa in questione non riguardava ma la società di capitali di cui la Parte_2 stessa era amministratrice e legale rappresentante).
°°°
La riforma della sentenza appellata impone nuova statuizione anche sulle spese del primo grado del giudizio. Le spese di entrambi i gradi, avuto riguardo al complessivo esito del giudizio che vede l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, vanno compensate tra tutte le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 669/21 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento dell'appello, dichiara che la liquidazione giudiziale di nulla deve in relazione al POD n. Parte_1
IT001E0435395 ed ai contratti di somministrazione di energia indicati in parte motiva succedutisi con ed rigetta ogni altro motivo di Parte_3 Controparte_3 appello;
compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 08.11.2025
Il consigliere estensore Il presidente
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