TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 30020 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 30020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 18
dicembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, e vertente
TRA
(CF ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul figlio C.F._2
minore cf ), elettivamente domiciliati in Roma, Persona_1 C.F._3
via Angelo Baldassarri n. 36 presso lo studio dall'avv. Umberto Liberati che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
(cf ), e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, via dei Controparte_2 CP_3
Portoghesi n. 12 presso la Avvocatura generale dello Stato che li rappresenta e difende
CONVENUTA
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 149 presso lo studio dell'avv. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Maristella Bellistri del Parte_3
Foro di Napoli, che la rappresenta e difendo giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CHIAMATA IN CAUSA
E
(cf ), in Controparte_5 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale dei
Parioli n. 63 , presso lo studio dell'avv. Daniele Comito che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2048 per omessa vigilanza.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 18 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti. tra le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione gli attori nella qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio minore hanno convenuto in giudizio il , e Per_1 Controparte_6
l , al fine di veder Controparte_7
accertare la responsabilità degli stessi per i danni subiti dal figlio per effetto della caduta avvenuta il giorno 30 marzo 2019 mentre stava partecipando ad una gita organizzata dalla
Scuola per visitare una Necropoli Etrusca situata lungo via Amerina nel territorio di
[...]
. CP_7
A sostegno della domanda hanno indicato che al termine della visita i ragazzi erano accompagnati solo da uno dei due professori che erano andati in gita perché il prof
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 2 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
era andato via prima e con loro vi erano, per quanto ricordavano anche quattro Pt_4
genitori che avevano accompagnato i ragazzi. Giunti alla strada Regionale la stessa doveva essere attraversata per raggiungere la fermata dell'autobus di linea che li avrebbe riportati a casa.
Hanno dedotto che per raggiungere la fermata era necessario percorrere circa 150 metri sul ciglio della strada regionale, costituito da una stretta fascia di terra ed erba e poi doveva esser attraversata la strada.
Nell'attraversare la strada la Professoressa Nelli presente aveva incitato i ragazzi ad affrettarsi, consapevole del pericolo connesso con tale attività posta in essere nel mezzo di una curva senza strisce pedonali.
Osservando le indicazioni della professoressa il figlio aveva attraversato la strada e giunto sul ciglio della strada opposto aveva inciampato su di una base in cemento di sostegno di un palo ed era caduto riportando lesioni al gomito.
L'incidente era stato denunziato all'Istituto scolastico che aveva attivato la compagnia assicurativa alla quale anche loro avevano chiesto il risarcimento del danno.
La aveva sottoposto a visita il figlio negando, tuttavia il Parte_5
risarcimento.
Ritenendo sussistere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della scuola,
consistente nel comportamento dei docenti che accompagnavano i ragazzi di cui uno si era allontanato prima della fine della gita e l'altra per aver incitato i ragazzi ad affreettarsui per attraversare la strada e venendo, in questo modo meno al loro dovere di vigilanza aggravata dalla scelta di utilizzare il trasporto di linea per effettuare il trasporto degli studenti, hanno introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito dal figlio.
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 3 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si sono costituiti il e l Controparte_1 Controparte_7
contestando la ricostruzione operata dagli attori in quanto il fatto era avvenuto
[...]
per caso fortuito mentre l'alunno stava camminando ed aveva probabilmente inciampato su di un supporto di un palo presente nella zona in terra costeggiante la strada, incidente avvenuto repentinamente senza la possibilità di intervento da parte dell'insegnante e degli adulti presenti e dovuto alla disattenzione del ragazzo nel camminare su di un tratto di strada non rientrante nella custodia e vigilanza della scuola.
Inoltre, le modalità di svolgimento della gita erano state comunicate anche agli attori che avevano dato la loro autorizzazione, ritenendo di non avvalersi della possibilità di partecipare alla gita come avevano invece fatto altri genitori dei 26 alunni che avevano partecipato alla gita.
Ha contestato la misura del danno evidenziando come giò prima del sinistro il ragazzo era risultato portatore di alcune patologie.
Ha ribadito la richiesta di chiamata in causa della che garantiva Parte_5
l per la responsabilità civile. CP_7
Si è costituita la contestando la domanda attrice evidenziando Parte_5
come nei fatti non fosse individuabile alcuna responsabilità nella condotta dell'Istituto
scolastico.
In particolare ha evidenziato che prima di consentire l'attraversamento pedonale la Prof.ssa
Nelli aveva controllato i luoghi ed aveva organizzato l'attraversamento utilizzando alcuni genitori per fermare il traffico sulla strada e per consentire l'attraversamento della stessa in sicurezza.
Il fatto dedotto, ove provato, sarebbe rientrato non caso fortuito non potendo gli insegnati prevenire possibili danni connessi con la struttura dei luoghi. Ha contestato la entità dei danno deducendo che gli stessi erano statio aggravati della condotta colposa dei sanitari
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 4 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che lo avevano avuto in cura e, comunque la condotta dell'alunno e dei sanitari doveva essere valutata ai sensi dell'articolo 1227 cc.
Ha eccepito la inoperatività della polizza per violazione dell'obbligo di salvataggio, per non essere i genitori ricompresi tra i soggetti garantiti dalla polizza, la esistenza della garanzia solo nel caso che fossero state predisposte le necessarie misure atte a prevenire gli incidenti nel caso di attività all'esterno della scuola,, la necessità di coordinare l'indennizzo eventualmente spettante, considerata la esistenza di due distinte garanzia assicurative essendo presente anche una polizza infortuni stipulata dalla Regione Lazio a garanzia degli infortuni subiti dagli alunni e stipulata con la società della quale ha chiesto Controparte_8
la chiamata in causa.
Ha contestato la misura del danno di cui avevano richiesto il risarcimento gli attori.
Si è costituita in giudizio la società deducendo la inoperatività della Controparte_8
garanzia in quanto la Polizza sottoscritta con la non consentiva Parte_5
alla stessa di agire in relazione ad una differente polizza, ha dedotto, inoltre, la intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dalla Assicurazione non avendo ricevuto alcuna richiesta di indfennizzo ne la denunzia di sinistro che la polizza prevedeva dovesse essere trasmessa entro quindici giorni dal sinistro.
Nel merito ha eccepito la sussistenza del caso fortuito nella verificazione della caduta e,
comunque, la responsabilità dell'Ente proprietario del terreno, In via subordinata ha decotto il concorso di colpa del danneggiato.
Escussi i testi ammessi, espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona del minore, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 18
dicembre 2024 ove le parti hanno concluso come in atti con assegnazione di termini di legge per memore e repliche..
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 5 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel presente giudizio è stata proposta una domanda risarcitoria basata sulla natura contrattuale ed extracontrattuale della responsabilità per i danni subiti dall'alunno ascrivibile all'istituto scolastico ed al singolo insegnante che in quel momento li accompagnava, che deriva, rispettivamente, dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, che implica l'assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati all'interesse del creditore del rapporto obbligatorio, sicché, nel caso di minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica,
essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (Cass. Sez. III, 28 aprile 2017, n. 10516) sia pure in relazione al grado di maturazione dei ragazzi, responsabilità che si atteggia in modo inversamente proporzionale all'età dei ragazzi e deve considerare anche la attività svolta al momento del sinistro-
Nel caso, poi, di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto,
l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione,
e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. (Cass. Sez. III, 25 febbraio 2016, n.
3695)
Per quanto riguarda la eventuale responsabilità extracontrattuale, il fondamento della responsabilità deve essere individuato nell'articolo 2048 cc relativa alla responsabilità che incombe sui precettori che comporta le responsabilità degli stessi per i fatti illeciti posti in
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 6 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
essere dai minori posti sotto la loro vigilanza salvo la prova liberatoria costituita dal caso fortuito e postula sempre che l'attore provi il fatto ed il nesso di causalità.
Nel caso di specie gli attore hanno dedotto che il sinistro si sarebbe verificato quando il figlio, dopo aver completato l'attraversamento pedonale, era inciampato sul basamento di un palo presente nel terreno al di fuori della sede stradale.
In atti è stata depositata una fotografia dalla quale era possibile vedere la presenza di una porzione di terreno al di fuori della sede stradale, con erba non compatta, nella quale era infisso un palo di un discreto diametro alla cui base vi era una parte circolare di cemento che garantiva la stabilità del palo stesso, base in cemento senza erba negli immediati d'intorni e scarsamente rilevata rispetto al terreno circostante.
Dalla fotografia tale zona in cemento appare visibile essendo più chiara rispetto al terreno circostante.
I testi escussi, sia l'insegnate che i genitori presenti che avevano collaborato all'attraversamento dei ragazzi della strada è stato confermato che l'attraversamento della strada era stato posto in essere prendendo accorgimenti per garantire la sicurezza degli alunni in quanto in genitore per senso di marcia della strada avevano fermato il traffico per consentire l'attraversamento della strada da parte degli alunni che, quindi dovevano attraversare sollecitamente la strada ma non vi era urgenza in quanto il traffico era stato fermato.
E' risultata confermata la circostanza che la circostanza che la gita si svolgeva mediante l'utilizzo di mezzi di trasporto di linea e che i ragazzi dovevano percorrere un tratto a piedi per raggiungere il sito archeologico, situazione non eccezionale essendo molti i siti archeologici non dotati di parcheggio interno e dovendo essere raggiunti con una passeggiata a piedi.
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 7 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
D'altra parte il camminare non può essere considerata una attività da sottoporre a vigilanza da parte degli insegnati dovendo gli stessi vigilare affinché gli alunni non ponessero in essere dei comportamenti in grado di creare pericoli a se' o ad altri, come correre o spingersi.
Nel caso di specie i testi escussi non hanno evidenziato alcuno di questi comportamenti avendo negato che fosse stato richiesto ai ragazzi di attraversare la strada correndo non essendo necessario avendo i genitori presenti fermato il traffico veicolare ed essendo necessario solo un attraversamento sollecito.
In ogni caso nessuno dei testi ha indicato che il figlio degli attori stesse correndo al memento della caduta, né nessun teste ha indicato di aver visto il ragazzo inciampare nella base del palo, ma solo di averlo visto cadere mentre camminava.
D'altra parte la presenza del palo, chiaramente visibile per le proprie dimensioni, era chiaramente percepibile e tenuto conto della limitata estensione del basamento, non voi è
neanche la possibilità di presumere che la caduta sia stata determinata da tale basamento dal momento che il ragazzo non avrebbe avuto neppure la possibilità di passargli di lato tanto vicino da inciampare sulla base senza urtare con il corso contro il palo.
La mancata prova del punto in cui si era verificata la caduta e più ancora della ragione che la avrebbe determinata, non consente di ritenere da un lato che la caduta sia stata determinata dal basamento del palo, ben potendo essere caduto il ragazzo nel camminare nel terreno, e dall'altro quale comportamento di vigilanza avrebbe dovuto essere posto in essere dall'insegnante al fine di prevenire la caduta, visto che la stessa è avvenuta mentre lo stesso stava camminato nel terreno posto oltre il margine della strada, attività per la quale era necessaria solo la ordinaria diligenza nel controllare il terreno nel camminare,
attività che non comporta una particolare attività da parte dell'insegnate, trattandosi di una
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 8 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
attività ormai ordinaria in un ragazzo di tredici anni, come era il figlio degli attori al momento del fatto.
Il fatto, quindi, pur essendo avvenuto nel corso di un agita, non consente di individuare alcuna omissione di custodia da parte dell'insegnante dal momento che il fatto è avvenuto nel corso di una attività ordinaria da parte del ragazzo che stava solo camminando, che rientra nelle attività ordinaria che possono essere svolte dai ragazzi in autonomia, tenuto conto che si trovava al di fuori della sede stradale che aveva tredici anni, evento che avrebbe potuto essere evitato qualora il ragazzo avesse utilizzato un livello di attenzione tranquillamente rientrante in quello che può essere preteso da un ragazzo di tredici anni.
In ogni caso l'infortunio apparire chiaramente accidentale e assolutamente non prevenibile da parte dell'insegnate che evidentemente non poteva impedire ai ragazzi di camminare.
Si deve, quindi, ritenere che non sia emerso alcun comportamento addebitabile alla omessa attenzione da parte dell'insegnante pacificamente presente mentre la condotta non prudente da parte dell'alunno appare risultare proprio dal fatto che lo stesso stava ponendo in essere ua attività ordinaria quale il camminare.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice perché risulta provato che l'evento è
stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio. Tuttavia le spese di CTU sono liquidate in euro 650 pari all'acconto e sono poste definitivamente a carico di parte attrice
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dagli attori nei confronti del , Controparte_1
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 9 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dell' nei confronti della Controparte_7 [...]
nonché della società Controparte_9 Controparte_5
chiamate in causa
[...]
• rigetta la domanda attrice;
• compensa tra le parti le spese del presente giudizio fatta eccezione per le spese di
CTU che, liquidate in euro 650 pari all'acconto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, in data 14 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 10 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 30020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 18
dicembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, e vertente
TRA
(CF ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul figlio C.F._2
minore cf ), elettivamente domiciliati in Roma, Persona_1 C.F._3
via Angelo Baldassarri n. 36 presso lo studio dall'avv. Umberto Liberati che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
(cf ), e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, via dei Controparte_2 CP_3
Portoghesi n. 12 presso la Avvocatura generale dello Stato che li rappresenta e difende
CONVENUTA
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 149 presso lo studio dell'avv. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Maristella Bellistri del Parte_3
Foro di Napoli, che la rappresenta e difendo giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CHIAMATA IN CAUSA
E
(cf ), in Controparte_5 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale dei
Parioli n. 63 , presso lo studio dell'avv. Daniele Comito che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2048 per omessa vigilanza.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 18 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti. tra le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione gli attori nella qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio minore hanno convenuto in giudizio il , e Per_1 Controparte_6
l , al fine di veder Controparte_7
accertare la responsabilità degli stessi per i danni subiti dal figlio per effetto della caduta avvenuta il giorno 30 marzo 2019 mentre stava partecipando ad una gita organizzata dalla
Scuola per visitare una Necropoli Etrusca situata lungo via Amerina nel territorio di
[...]
. CP_7
A sostegno della domanda hanno indicato che al termine della visita i ragazzi erano accompagnati solo da uno dei due professori che erano andati in gita perché il prof
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 2 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
era andato via prima e con loro vi erano, per quanto ricordavano anche quattro Pt_4
genitori che avevano accompagnato i ragazzi. Giunti alla strada Regionale la stessa doveva essere attraversata per raggiungere la fermata dell'autobus di linea che li avrebbe riportati a casa.
Hanno dedotto che per raggiungere la fermata era necessario percorrere circa 150 metri sul ciglio della strada regionale, costituito da una stretta fascia di terra ed erba e poi doveva esser attraversata la strada.
Nell'attraversare la strada la Professoressa Nelli presente aveva incitato i ragazzi ad affrettarsi, consapevole del pericolo connesso con tale attività posta in essere nel mezzo di una curva senza strisce pedonali.
Osservando le indicazioni della professoressa il figlio aveva attraversato la strada e giunto sul ciglio della strada opposto aveva inciampato su di una base in cemento di sostegno di un palo ed era caduto riportando lesioni al gomito.
L'incidente era stato denunziato all'Istituto scolastico che aveva attivato la compagnia assicurativa alla quale anche loro avevano chiesto il risarcimento del danno.
La aveva sottoposto a visita il figlio negando, tuttavia il Parte_5
risarcimento.
Ritenendo sussistere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della scuola,
consistente nel comportamento dei docenti che accompagnavano i ragazzi di cui uno si era allontanato prima della fine della gita e l'altra per aver incitato i ragazzi ad affreettarsui per attraversare la strada e venendo, in questo modo meno al loro dovere di vigilanza aggravata dalla scelta di utilizzare il trasporto di linea per effettuare il trasporto degli studenti, hanno introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito dal figlio.
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 3 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si sono costituiti il e l Controparte_1 Controparte_7
contestando la ricostruzione operata dagli attori in quanto il fatto era avvenuto
[...]
per caso fortuito mentre l'alunno stava camminando ed aveva probabilmente inciampato su di un supporto di un palo presente nella zona in terra costeggiante la strada, incidente avvenuto repentinamente senza la possibilità di intervento da parte dell'insegnante e degli adulti presenti e dovuto alla disattenzione del ragazzo nel camminare su di un tratto di strada non rientrante nella custodia e vigilanza della scuola.
Inoltre, le modalità di svolgimento della gita erano state comunicate anche agli attori che avevano dato la loro autorizzazione, ritenendo di non avvalersi della possibilità di partecipare alla gita come avevano invece fatto altri genitori dei 26 alunni che avevano partecipato alla gita.
Ha contestato la misura del danno evidenziando come giò prima del sinistro il ragazzo era risultato portatore di alcune patologie.
Ha ribadito la richiesta di chiamata in causa della che garantiva Parte_5
l per la responsabilità civile. CP_7
Si è costituita la contestando la domanda attrice evidenziando Parte_5
come nei fatti non fosse individuabile alcuna responsabilità nella condotta dell'Istituto
scolastico.
In particolare ha evidenziato che prima di consentire l'attraversamento pedonale la Prof.ssa
Nelli aveva controllato i luoghi ed aveva organizzato l'attraversamento utilizzando alcuni genitori per fermare il traffico sulla strada e per consentire l'attraversamento della stessa in sicurezza.
Il fatto dedotto, ove provato, sarebbe rientrato non caso fortuito non potendo gli insegnati prevenire possibili danni connessi con la struttura dei luoghi. Ha contestato la entità dei danno deducendo che gli stessi erano statio aggravati della condotta colposa dei sanitari
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 4 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che lo avevano avuto in cura e, comunque la condotta dell'alunno e dei sanitari doveva essere valutata ai sensi dell'articolo 1227 cc.
Ha eccepito la inoperatività della polizza per violazione dell'obbligo di salvataggio, per non essere i genitori ricompresi tra i soggetti garantiti dalla polizza, la esistenza della garanzia solo nel caso che fossero state predisposte le necessarie misure atte a prevenire gli incidenti nel caso di attività all'esterno della scuola,, la necessità di coordinare l'indennizzo eventualmente spettante, considerata la esistenza di due distinte garanzia assicurative essendo presente anche una polizza infortuni stipulata dalla Regione Lazio a garanzia degli infortuni subiti dagli alunni e stipulata con la società della quale ha chiesto Controparte_8
la chiamata in causa.
Ha contestato la misura del danno di cui avevano richiesto il risarcimento gli attori.
Si è costituita in giudizio la società deducendo la inoperatività della Controparte_8
garanzia in quanto la Polizza sottoscritta con la non consentiva Parte_5
alla stessa di agire in relazione ad una differente polizza, ha dedotto, inoltre, la intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dalla Assicurazione non avendo ricevuto alcuna richiesta di indfennizzo ne la denunzia di sinistro che la polizza prevedeva dovesse essere trasmessa entro quindici giorni dal sinistro.
Nel merito ha eccepito la sussistenza del caso fortuito nella verificazione della caduta e,
comunque, la responsabilità dell'Ente proprietario del terreno, In via subordinata ha decotto il concorso di colpa del danneggiato.
Escussi i testi ammessi, espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona del minore, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 18
dicembre 2024 ove le parti hanno concluso come in atti con assegnazione di termini di legge per memore e repliche..
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 5 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel presente giudizio è stata proposta una domanda risarcitoria basata sulla natura contrattuale ed extracontrattuale della responsabilità per i danni subiti dall'alunno ascrivibile all'istituto scolastico ed al singolo insegnante che in quel momento li accompagnava, che deriva, rispettivamente, dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, che implica l'assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati all'interesse del creditore del rapporto obbligatorio, sicché, nel caso di minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica,
essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (Cass. Sez. III, 28 aprile 2017, n. 10516) sia pure in relazione al grado di maturazione dei ragazzi, responsabilità che si atteggia in modo inversamente proporzionale all'età dei ragazzi e deve considerare anche la attività svolta al momento del sinistro-
Nel caso, poi, di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto,
l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione,
e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. (Cass. Sez. III, 25 febbraio 2016, n.
3695)
Per quanto riguarda la eventuale responsabilità extracontrattuale, il fondamento della responsabilità deve essere individuato nell'articolo 2048 cc relativa alla responsabilità che incombe sui precettori che comporta le responsabilità degli stessi per i fatti illeciti posti in
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 6 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
essere dai minori posti sotto la loro vigilanza salvo la prova liberatoria costituita dal caso fortuito e postula sempre che l'attore provi il fatto ed il nesso di causalità.
Nel caso di specie gli attore hanno dedotto che il sinistro si sarebbe verificato quando il figlio, dopo aver completato l'attraversamento pedonale, era inciampato sul basamento di un palo presente nel terreno al di fuori della sede stradale.
In atti è stata depositata una fotografia dalla quale era possibile vedere la presenza di una porzione di terreno al di fuori della sede stradale, con erba non compatta, nella quale era infisso un palo di un discreto diametro alla cui base vi era una parte circolare di cemento che garantiva la stabilità del palo stesso, base in cemento senza erba negli immediati d'intorni e scarsamente rilevata rispetto al terreno circostante.
Dalla fotografia tale zona in cemento appare visibile essendo più chiara rispetto al terreno circostante.
I testi escussi, sia l'insegnate che i genitori presenti che avevano collaborato all'attraversamento dei ragazzi della strada è stato confermato che l'attraversamento della strada era stato posto in essere prendendo accorgimenti per garantire la sicurezza degli alunni in quanto in genitore per senso di marcia della strada avevano fermato il traffico per consentire l'attraversamento della strada da parte degli alunni che, quindi dovevano attraversare sollecitamente la strada ma non vi era urgenza in quanto il traffico era stato fermato.
E' risultata confermata la circostanza che la circostanza che la gita si svolgeva mediante l'utilizzo di mezzi di trasporto di linea e che i ragazzi dovevano percorrere un tratto a piedi per raggiungere il sito archeologico, situazione non eccezionale essendo molti i siti archeologici non dotati di parcheggio interno e dovendo essere raggiunti con una passeggiata a piedi.
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 7 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
D'altra parte il camminare non può essere considerata una attività da sottoporre a vigilanza da parte degli insegnati dovendo gli stessi vigilare affinché gli alunni non ponessero in essere dei comportamenti in grado di creare pericoli a se' o ad altri, come correre o spingersi.
Nel caso di specie i testi escussi non hanno evidenziato alcuno di questi comportamenti avendo negato che fosse stato richiesto ai ragazzi di attraversare la strada correndo non essendo necessario avendo i genitori presenti fermato il traffico veicolare ed essendo necessario solo un attraversamento sollecito.
In ogni caso nessuno dei testi ha indicato che il figlio degli attori stesse correndo al memento della caduta, né nessun teste ha indicato di aver visto il ragazzo inciampare nella base del palo, ma solo di averlo visto cadere mentre camminava.
D'altra parte la presenza del palo, chiaramente visibile per le proprie dimensioni, era chiaramente percepibile e tenuto conto della limitata estensione del basamento, non voi è
neanche la possibilità di presumere che la caduta sia stata determinata da tale basamento dal momento che il ragazzo non avrebbe avuto neppure la possibilità di passargli di lato tanto vicino da inciampare sulla base senza urtare con il corso contro il palo.
La mancata prova del punto in cui si era verificata la caduta e più ancora della ragione che la avrebbe determinata, non consente di ritenere da un lato che la caduta sia stata determinata dal basamento del palo, ben potendo essere caduto il ragazzo nel camminare nel terreno, e dall'altro quale comportamento di vigilanza avrebbe dovuto essere posto in essere dall'insegnante al fine di prevenire la caduta, visto che la stessa è avvenuta mentre lo stesso stava camminato nel terreno posto oltre il margine della strada, attività per la quale era necessaria solo la ordinaria diligenza nel controllare il terreno nel camminare,
attività che non comporta una particolare attività da parte dell'insegnate, trattandosi di una
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 8 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
attività ormai ordinaria in un ragazzo di tredici anni, come era il figlio degli attori al momento del fatto.
Il fatto, quindi, pur essendo avvenuto nel corso di un agita, non consente di individuare alcuna omissione di custodia da parte dell'insegnante dal momento che il fatto è avvenuto nel corso di una attività ordinaria da parte del ragazzo che stava solo camminando, che rientra nelle attività ordinaria che possono essere svolte dai ragazzi in autonomia, tenuto conto che si trovava al di fuori della sede stradale che aveva tredici anni, evento che avrebbe potuto essere evitato qualora il ragazzo avesse utilizzato un livello di attenzione tranquillamente rientrante in quello che può essere preteso da un ragazzo di tredici anni.
In ogni caso l'infortunio apparire chiaramente accidentale e assolutamente non prevenibile da parte dell'insegnate che evidentemente non poteva impedire ai ragazzi di camminare.
Si deve, quindi, ritenere che non sia emerso alcun comportamento addebitabile alla omessa attenzione da parte dell'insegnante pacificamente presente mentre la condotta non prudente da parte dell'alunno appare risultare proprio dal fatto che lo stesso stava ponendo in essere ua attività ordinaria quale il camminare.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice perché risulta provato che l'evento è
stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio. Tuttavia le spese di CTU sono liquidate in euro 650 pari all'acconto e sono poste definitivamente a carico di parte attrice
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dagli attori nei confronti del , Controparte_1
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 9 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dell' nei confronti della Controparte_7 [...]
nonché della società Controparte_9 Controparte_5
chiamate in causa
[...]
• rigetta la domanda attrice;
• compensa tra le parti le spese del presente giudizio fatta eccezione per le spese di
CTU che, liquidate in euro 650 pari all'acconto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, in data 14 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 30020 ANNO 2021 Pag. 10 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale