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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 398/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
➢ ( cf ), (cf.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Sabatino CIPRIETTI del foro di C.F._2
Pescara ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Controparte_1 P.IVA_1
CARDARELLI ed elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Anna Maria
DE NARDIS giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 980/23 del 24 ottobre 2023
in tema di nullità e/o scioglimento contratto di locazione con risarcimento danni
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha rigettato, compensando integralmente le spese di lite, la domanda che Parte_3
ed i figli e hanno proposto nei confronti di per
[...] Parte_1 Pt_2 Controparte_1
sentire dichiarare la nullità (per violazione degli articoli 1418, 1343 e 1354 cod civ) o comunque (ed in via ulteriormente gradata) la sopravvenuta caducazione, per decorrenza del termine di durata, del contratto di locazione (di cui chiaramente meglio si dirà nel prosieguo) sottoscritto dal loro dante causa ( Controparte_2
1 e dai suoi germani) nell'oramai lontano 11 gennaio 1960 oppure la sua cessazione per avveramento della condizioni risolutiva.
Gli attori, poi, hanno anche chiesto la condanna della società convenuta al pagamento, a titolo di ristoro da occupazione sine titulo, della somma di € 2.464,00 al mese (così determinata sulla scorta di una perizia di parte ed in base al valore locativo del bene) dalla scadenza del contratto (che secondo la prospettazione delle stesse parti deve farsi retroagire al 31 agosto 1999) sino al rilascio del bene.
In estrema sintesi, a supporto della domanda hanno indicato una serie di fattori ed in particolare:
a) L'indeterminatezza della durata del contratto;
b) La previsione di un canone forfetario;
c) La mancata indicazione di un danno risarcibile;
d) L'assenza dell'obbligo di restituzione del bene locato;
e) Il subentro nel rapporto anche da parte di altri soggetti;
1.2. La convenuta, dopo aver solo accennato e poi non in effetti coltivato, la questione dell'indispensabilità del mutamento del rito (vertendosi in materia locatizia e conseguente applicazione del rito disciplinato dall'art. 447 bis cpc) ha dedotto l'infondatezza della domanda eccependo, sempre nel merito, la prescrizione della pretesa risarcitoria per il periodo antecedente alla data del 26 giugno 2020 da intendersi alla stregua del primo atto interruttivo.
1.3. Le principali ragioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- è stata operata una ricostruzione (sulla quale si omette di addentrarsi in quanto verrà meglio esplicitata nel prosieguo) della cornice, peraltro di chiara connotazione documentale, al cui interno si è dipanata la vicenda che ci occupa incentrata essenzialmente sulla disamina del contratto di locazione a cui si è già fatto cenno;
- il punto nevralgico della lite ha riguardato l'accertamento della durata del suddetto contratto;
- al fine di sostenere l'assunto (peraltro sostenuto dalla società convenuta) è possibile fare riferimento tanto alla legislazione speciale (costituita dalla L. 203/82 sull'affitto del fondo a soggetto non coltivatore diretto) per la quale è prevista la durata del contratto per quindici anni rinnovabili per analogo periodo che alla disciplina codicistica;
- su tale ultimo aspetto, benchè l'art. 1573 cod civ stabilisce (anche nell'ipotesi della mancata indicazione di un termine) la durata massima del rapporto di locazione in trenta anni, va tenuto conto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1597 cod civ, qualora alla scadenza il bene locato rimanga nella disponibilità del conduttore (ipotesi verificatasi nel caso di specie) senza alcuna formale richiesta di restituzione, si assiste al fenomeno della rinnovazione tacita del contratto alle medesime condizioni del precedente;
- sulla questione del canone fisso, è stato rilevato che la normativa di riferimento (trattasi nello specifico della
L. 203/82) non ha previsto alcun divieto per le parti al suo inserimento nel testo del contratto;
2 1.4. La decisione del tribunale aprutino è stata tempestivamente impugnata dagli attori della prima ora mediante l'articolazione di due motivi.
Invero, essendo intervenuto nelle more il decesso di l'appello è stato spiegato, anche nella Parte_3
qualità di eredi della stessa (nella qualità di figli), unicamente dai germani e Parte_1 Pt_2
La prima doglianza, ha riguardato la violazione dell'art.112 cpc nonché della regola generale prevista sia nel codice civile (art 1573) che nella legge speciale sui contratti di affitto agrari a soggetto non coltivatore relativamente alla durata del rapporto negoziale.
Scendendo nel dettaglio, e cercando di fare opera di sintesi, è possibile affermare che, secondo la prospettazione degli appellanti mediante la sottoscrizione del contratto di locazione e la persistenza della sua efficacia ben oltre il termine massimo consentito dalla legge, ha inteso perseguire lo Controparte_1
scopo illecito (perché in contrasto con i principi generali dell'ordinamento) di attribuirsi un diritto reale atipico favorendo il prodursi di un fenomeno sostanzialmente identico a quello espropriativo in contrasto con quanto previsto anche a livello di disciplina comunitaria.
Inoltre, sempre avendo riguardo alla tesi degli odierni appellanti, un ulteriore vulnus della sentenza impugnata va individuato nell'aver il primo giudice, senza una specifica allegazione e men che meno domanda, ritenuto operante nella fattispecie l'ipotesi di una rinnovazione del contratto di locazione.
Con il secondo motivo, invece, è stata lamentata l'errata o comunque l'assenza di motivazione in ordine ad un aspetto decisivo della controversia relativamente all'oggetto del contratto di locazione che ha riguardato esclusivamente l'attività di coltivazione e non di stoccaggio tant'è vero che le varie autorizzazione governative all'esercizio di tale attività hanno comportato un'efficacia del rapporto unicamente sino agli inizi degli anni
'90.
Muovendo, allora, da queste considerazioni, gli appellanti hanno reiterato le domande avanzate originariamente nell'atto di citazione ed insistendo anche per l'ammissione delle prove articolate in quella sede in particolare per l'espletamento della CTU volta, ove ritenuto necessario, a stimare il valore locativo dell'immobile locato.
La parte appellata ha resistito all'impugnazione reiterando (chiaramente in caso di esito positivo del gravame) la questione in punto di prescrizione.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
I motivi, in quanto strettamente connessi fra loro, possono essere esaminati congiuntamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3 3.1. Sono state già chiarite (al precedente punto sub 1.4.) le plurime argomentazioni poste a presidio dell'impugnazione proposta dagli appellanti.
Le doglianze, tuttavia, non colgono nel segno e, di conseguenza, devono essere disattese con conseguente conferma della decisione di primo grado con le precisazioni che verranno nel prosieguo chiarite.
In tale percorso, risulta essenziale procedere alla ricostruzione della cornice al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
In data 11 gennaio 1960, , , e (quest'ultimo dante causa della Persona_1 Per_2 Per_3 CP_2
moglie e dei figli e e hanno sottoscritto un contratto avente Parte_3 Pt_1 Pt_2 Parte_4
ad oggetto la locazione di un immobile sito nel Comune di Cellino Attanasio, catastalmente identificato al fg
20 p.lle 1,482 e 489 dell'estensione di 8.800 mq circa, da destinare (certamente per una quota parte corrispondente a 3.037,86) all'attività di coltivazione di idrocaruburi.
A tale proposito, giova sin da subito rilevare che con provvedimento del 31 agosto 1959, l'allora Ministro per l'agricoltura ed il Commercio aveva autorizzato (con la concessione denominata Castelnuovo al Vomano) la suddetta società a svolgere tale attività per la durata di 20 anni (e quindi sino al 31 agosto 1979).
Va, altresì, evidenziato che il terreno oggetto di causa è pervenuto nella disponibilità degli eredi di CP_2
in forza dell'atto pubblico di divisione del 19 gennaio 2015 (nel quale il predetto bene è risultato
[...]
inserito nel lotto B assegnato al predetto).
Le principali condizioni previste nel contratto (pacificamente sussumibile all'interno dello schema tipico della locazione così come prevista dal codice civile) possono essere così sintetizzate:
- È stata prevista “una durata pari ai periodi di permesso di ricerche e di concessione di coltivazione di idro-carburi…” e comunque per un tempo non inferiore ad anni dieci;
- Il corrispettivo complessivo e totale è stato convenuto in Lire 750.000 comprensivo del canone di locazione per tutta la durata del rapporto e per i danni che potevano derivare al terreno;
- All'art. 4, è stato convenuto che i proprietari/locatori del terreno, con ricevuta della somma (quale corrispettivo complessivo e totale), rilasciavano di rinuncia preventiva a qualsiasi pretesa ed indennizzo a venire;
- In forza del successivo art. 7 gli impianti e costruzioni potevano essere lasciati sul posto in caso di rilascio senza l'obbligo di asportare quanto di proprietà della;
Pt_4
- All'art. 8, invece, è stato che “[…] qualora nei lavori di ricerca e coltivazione mineraria dovesse, per qualsiasi motivo, subentrare alla soc. altra Società o Ente, il presente contratto proseguirà Pt_4
senza interruzione di sorta con la nuova società o il nuovo Ente e senza che ai Signori Persona_1
, e , in proprio e in nome, spetti compenso alcuno”;
[...] Per_2 CP_2
Dalla disamina, poi, dell'ulteriore corposo materiale documentale è risultato altresì che:
- La concessione originaria è stata oggetto di altri provvedimenti ministeriali;
in data 29 agosto 1974, vi
è stato l'adeguamento alla disciplina introdotta dalla L.613/67 assumendo la concessione la nuova
4 denominazione di “Cellino”; con altro analogo provvedimento questa volta del 14 settembre 1974, si
è provveduto alla unificazione delle tre concessioni (Montarone, Masseria Paris, Cellino);
- Con D.M. del 18 luglio 1980, è stata concessa un'ulteriore proroga all'attività di coltivazione così aggiornata sino al 31 agosto 1999);
- Il 22 giugno 1984, DI (nel frattempo, subentrata a nella titolarità del rapporto) ha Pt_4 formulato istanza per procedere anche all'attività di stoccaggio;
- La domanda è stata accolta e pertanto con D.M. del 10 dicembre 1984, anche l'attività di stoccaggio è stata assentita per la durata di anni trenta (con scadenza quindi al 10 dicembre 2014;
- Il D.M. 9 dicembre 2014 ha ulteriormente prorogato in favore di DI CA PA (a sua volta subentrata a DI) la durata della concessione per ulteriori dieci anni e quindi con scadenza al
9 dicembre 2024;
3.2.Si è già detto sulla qualificazione giuridica del rapporto negoziale intercorrente tra le parti che deve essere inquadrato all'interno dello schema tipico della locazione.
Quanto al parametro normativo di riferimento (essendovi, in effetti, su tale schema contrattuale la possibilità di far riferimento a diversi punti di riferimento), deve (in questo non ritenendo di poter condividere l'opzione interpretativa del primo giudice) escludersi la possibilità di applicazione della L. 203/82.
Essa, a ben vedere, è destinata ad operare nel diverso caso dell'affitto di terreni per finalità prettamente agricole ed a nulla può valere, ai fini di un diverso inquadramento dei fatti, la circostanza che risulti espressamente prevista la possibilità di contratti anche da parte di soggetti che non rivestano la qualifica di coltivatore diretto.
L'ambito di operatività del rapporto contrattuale per cui è causa risulta all'evidenza diverso investendo essenzialmente la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.
Le esatte coordinate di tale attività risultano plasticamente tratteggiate dalla normativa di riferimento che, mediante il d.lvo 164/2000 ha così previsto:
- All'art. 2 lettera h), la coltivazione è stata definita come “ l'estrazione di gas naturale da giacimenti”;
- Lo stoccaggio, al contrario, consiste nella conservazione del gas estratto;
- Scendendo più nel dettaglio, l'art. 11, quanto a tale attività, ha chiarito che “L'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero ai Controparte_3
richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del presente decreto. La concessione è accordata, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se le condizioni del giacimento o delle unità geologiche lo consentono, secondo le disposizioni della legge 26 aprile 1974, n. 170, come modificata dal presente decreto. Con decreto del
Ministro dell'industria commercio rtigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di CP_3 CP_3
5 entrata in vigore del presente decreto, è approvato il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio nel quale sono stabiliti le modalità di espletamento delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi,
i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti.
2. Nel caso in cui un titolare di concessione di coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il conferimento di quest'ultima comprende la concessione di coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che pertanto viene contestualmente a cessare. Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni sulla separazione contabile, gestionale e societaria delle attività di stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di concessione di coltivazione, all'atto della domanda di concessione di stoccaggio, indica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il soggetto, in possesso dei requisiti di legge, cui attribuire la relativa concessione di stoccaggio”;
Ne discende, che l'attività di sfruttamento del terreno è rivolta unicamente all'utilizzo (ai fini della sua commercializzazione all'utente finale) del gas naturale.
E' possibile inoltre affermare che la parte che consegue (come verificatosi nel caso di specie) l'autorizzazione allo stoccaggio, risulta allo stesso tempo abilitata anche alla preventiva attività di coltivazione.
Balza all'evidenza, in pratica, la diversità rispetto all'oggetto del contratto di affitto di fondi rustici.
3.3. Da quanto esposto, deve trarsi invece la conclusione che per quanto concerne il regime della durata del contratto deve farsi riferimento alla disciplina codicistica in tema di locazione.
A tale riguardo, l'attenzione va posta essenzialmente agli articoli 1573 e 1597 cod civ.
La prima, nel prevedere una durata massima del rapporto di locazione di anni trenta, si pone (come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità) come norma imperativa finalizzata a circoscrivere l'autonomia delle parti nella previsione di un termine di durata del rapporto.
La seconda, ovvero la rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 1597 del cod civ, postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto.
In estrema sintesi, deve escludersi in logica, ancor prima che in diritto, l'esistenza di una contrapposizione tra le due norme che quindi vanno interpretate nel senso che, nonostante sia precluso alle parti indicare un termine di durata del rapporto di locazione superiore ai trenta anni, risulta parimenti fatta salva la possibilità, in assenza di una manifestazione di volontà di segno contrario, di prorogare quel rapporto alle medesime condizioni pattuite.
6 3.4. Il primo giudice ha, in buona sostanza, aderito a tale soluzione interpretativa e di conseguenza va così interpretata la parte della motivazione in cui risulta espressamente dedotto che “..Ma non è infrequente il caso in cui, come quello in esame, le parti non prevedono una data di scadenza del contratto, ma ne condizionano la cessazione degli effetti al verificarsi di una condizione risolutiva, che nel caso di specie è costituita dal mancato rinnovo o dalla revoca dei permessi o concessioni. In tali casi, spesso il trentennio decorre e la locazione continua ad avere il suo corso, come è avvenuto nel caso in esame. In questa ipotesi non è il contratto originario che prolunga la sua esistenza, ma si ha un nuovo contratto di locazione ai sensi dell'art.
1597 cod. civ., regolato alle stesse condizioni della precedente locazione, salvo per la durata che è quella stabilita dalla legge per la locazione senza determinazione convenzionale del tempo. Ne consegue che la domanda degli attori di riduzione ex lege della durata del contratto è infondata, anche alla luce dell'intervenuto rinnovo della concessione alla ditta conduttrice” (cfr pag. 4).
In altri termini, è possibile affermare che:
- Le parti hanno previsto una durata minima del contratto (pari a 10 anni) dal che consegue che per quella massima occorre necessariamente attingere all'art. 1573 cod civ.;
- Alla scadenza del termine, non vi è stata (e certamente non è stata fornita la prova) una chiara manifestazione di volontà da parte del dante causa degli appellanti ( ) alla disdetta del Controparte_2
rapporto;
- Agli atti di causa, infatti, il primo atto in tal senso è risalente al giugno 2020;
- Le varie società che si sono succedute nell'utilizzo del fondo (anche tale circostanza, come anticipato,
è stata prevista dalle parti come non suscettibile di incidere sulla persistenza del rapporto) hanno comunque esercitato, dietro peraltro rilascio di idonea autorizzazione ministeriale così come previsto dalla normativa di riferimento (da ultimo il citato d.lvo 164/2000), l'attività di coltivazione ed anche di stoccaggio (quest'ultima da ritenersi comprensiva anche della prima), continuando ad occupare il bene e quindi ad utilizzarlo (circostanza, questa peraltro neppure contestata);
- La pronunzia del giudice di prime cure non si appalesa in contrasto con il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato;
rientra, difatti, e va di conseguenza ritenuta corretta (e non censurabile), la soluzione adottata, nelle prerogative del giudice procedere alla qualificazione giudica del rapporto a fronte della prospettazione fattuale delle parti;
in questo senso, ha Controparte_1
sostenuto la tesi della persistenza del rapporto nonostante la scadenza del termine trentennale allegando una serie di circostanze tra cui la prosecuzione dell'occupazione dell'area (cfr pag. 6 della comparsa di costituzione in primo grado); il primo giudice, muovendo da tale dato fattuale peraltro incontroverso, ha desunto la rinnovazione tacita del rapporto secondo quanto previsto dall'art. 1597 cod civ;
- Secondo infatti la più recente giurisprudenza di legittimità, “Quanto alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, è anzitutto agevole rammentare che esso comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una
7 statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda” (cfr Cass Civ, sez I, 19.9.2024 n.
25178);
- Risulta di sin troppo agevole evidenza che il petitum della domanda ha riguardato la dichiarazione di nullità del contratto di locazione o comunque l'accertamento della sua sopravvenuta cessazione per decorso del termine;
in questa prospettiva, quindi, il giudice ha, dapprima operato la qualificazione della domanda ed ha conseguentemente provveduto all'applicazione delle norme basandosi in ogni caso sulla prospettazione della parte convenuta che ha sostenuto (tra le altre argomentazioni) ai fini del rigetto della domanda la tesi della persistenza dell'occupazione e quindi dell'utilizzo del bene
(certamente destinato all'attività di coltivazione e stoccaggio idrocarburi sino al mese di dicembre
2024 e quindi ben oltre la proposizione della iniziativa giudiziaria che ci occupa);
- Quanto alla determinazione di una somma forfetaria a titolo di indennità per l'utilizzo e lo sfruttamento dell'immobile, è sufficiente rilevare che trattasi di una clausola che rientra, in assenza di uno specifico divieto normativo, nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti.
3.4. Non possono essere condivise neppure le ulteriori censure sollevate dagli appellanti nei rispettivi scritti difensivi.
La possibilità di rinnovazione del contratto, essendo stata prevista dalla legge come conseguenza del comportamento concludente assunto dalle parti (tanto da rendere superflua una ulteriore e nuova manifestazione del consenso peraltro già espresso), esclude alla radice la possibilità della nullità c.d. testuale ex art 1418 cod civ per violazione di una norma imperativa.
Allo stesso tempo, deve escludersi che possa ritenersi operante nello schema negoziale intercorso tra le parti la illiceità della causa del contratto essendo ipotizzabile nel caso in cui l'accordo si propone l'obiettivo di perseguire un risultato contrario non solo alla legge, ma anche all'ordine pubblico (art 1343 cod civ).
Qualche cenno, si impone anche con riguardo all'ulteriore profilo relativo alla lamentata violazione dell'art. 1358 cod civ (sulla apposizione al contratto di locazione di una condizione illecita).
Tale condizione è stata individuata nel subordinare la durata del contratto al rilascio da parte dell'autorità governativa delle autorizzazioni.
8 Tuttavia, è indubbio che in tanto possa disporsi dell'immobile locato in quanto vi siano le autorizzazioni che consentono lo sfruttamento dello stesso per quegli stessi fini per cui la locazione è stata conclusa.
4.1. Nella valutazione dei fatti, tuttavia, occorre tener conto che alla data del 9 dicembre 2024 (pendente quindi già anche il presente giudizio di appello), è scaduta la concessione rilasciata ad . Controparte_1
Agli atti non sono state allegate circostanze né prodotti documenti da cui poter ragionevolmente desumere un'ulteriore proroga dell'accordo.
Ai fini della durata della concessione è stata previsto espressamente, quale condizione risolutiva del rapporto di locazione, che la durata non avrebbe potuto essere superiore al periodo di durata delle concessioni.
Ne deriva, nell'ottica di operare un equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti, che va dichiarata (peraltro richiesta al punto sub 3 delle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado reiterate in sede di gravame) la cessazione del contratto dell'11 gennaio 1960 avente ad oggetto la locazione per l'estensione di mq 3.037,86 del terreno di proprietà dei germani e sito in Cellino Parte_1 CP_4
Attanasio ed identificato in catasto al fg 20 p.lle 1, 485 e 489.
4.2. Si pone a questo punto, l'ulteriore profilo della indennità da occupazione sine titulo a partire dalla predetta data (e quindi dal dicembre 2024).
La giurisprudenza ha definitivamente chiarito che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (cfr Cass Civ, S.U., 15.11.2022 n. 33645).
Nell'atto di citazione, gli odierni appellanti hanno ancorato la domanda risarcitoria al pregiudizio sofferto per la mancata disponibilità del terreno e per la conseguente perdita dei frutti.
Tale asserzione, però, si è rivelata sprovvista del necessario riscontro probatorio non avendo allegato (e di conseguenza neppure provato) alcuna ulteriore circostanza da cui potere, anche soltanto in via meramente presuntiva, desumere l'effettivo pregiudizio sofferto.
L'appellata già in primo grado (cfr doc 6) ha prodotto rilievi fotografici dello stato dei luoghi da cui in effetti risulta che una parte soltanto dell'area risultava ancora occupata da DI CA PA.
9 In aderenza, quindi, dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve escludersi (come di contro pare ritenere sufficiente gli odierni appellanti) la sussistenza di un pregiudizio in re ipsa.
Non sono state articolare istanze istruttorie sul punto, essendosi limitati gli stessi unicamente a chiedere la prova contraria sui capitoli addotti dalla controparte (vertenti sulla circostanza, peraltro desumibile per tabulas, dell'estensione della parte del terreno destinata alle attività di stoccaggio e di coltivazione degli idrocarburi).
Nonostante, però, il rigetto di tale pretesa risarcitoria, deve comunque ritenersi applicabile al caso di specie
(tale soluzione risulta peraltro coerente con l'insieme di considerazioni sin qui svolte sull'operatività della disciplina codicistica in tema di locazione) la previsione di cui all'art. 1591 cod civ che, oltre al risarcimento del danno (da escludersi per le ragioni esposte), attribuisce al locatore il diritto al pagamento del canone a prescindere dalla prova di un anno effettivo.
Tale importo, nella fattispecie, può essere liquidato in € 361,51 corrispondente all'ammontare di £.700.000 previsto originariamente nel contratto.
Su tale importo vanno applicati gli interessi al tasso legale dal 9 dicembre 2024 sino alla restituzione del bene.
4.3.Alla luce, pertanto, delle considerazioni svolte, ed in parziale accoglimento dell'interposto gravame va unicamente dichiarata la cessazione alla data del 9 dicembre 2024 del contratto dell'11 gennaio 1960 con conseguente ordine per DI CA PA di procedere al rilascio, in favore delle controparti, del terreno sito nel Comune di Cellino Attanasio identificato al fg 20 p.lle 1,485 e 489.
5. In ultimo, quanto alle spese di lite, dall'esito del giudizio, vertendosi in un'ipotesi di parziale soccombenza,
e comunque tenendo anche conto delle ragioni che hanno comportato l'accoglimento della domanda dei germani ricorrono le condizioni per procedere alla loro integrale compensazione. Parte_1
A tale riguardo, difatti, ben può trovare applicazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2°cpc nella formulazione successiva all'entrata in vigore della
L.162/14 nella parte in cui ha escluso la soccombenza in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 980/23 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) In parziale accoglimento dell'appello, accerta per le causali di cui in motivazione, la cessazione alla data del 9 dicembre 2024 del contratto dell'11 gennaio 1960;
b) Ordina ad DI CA PA il rilascio, in favore di e del Parte_1 Parte_2
terreno sito nel Comune di Cellino Attanasio identificato al fg 20 p.lle 1,485 e 489;
c) Condanna DI CA PA al pagamento in favore delle controparti della somma di € 361,51 oltre interessi al tasso legale dal 9 dicembre 2024 sino alla restituzione dell'immobile;
10 d) Conferma nel resto la sentenza di primo grado;
e) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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