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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. n. 5494/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
EP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
EP Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5494/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Baccari. Parte_1 CodiceFiscale_1
-ATTORE in riassunzione-
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ), entrambi in proprio e nella qualità di eredi di
[...] C.F._3 Persona_1 di e di di , nonché (c.f. CP_1 Persona_2 CP_1 Controparte_3
), quale erede di di , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4 Persona_1 CP_1
Giuliana Castagna.
-CONVENUTI in riassunzione-
(c.f. ), Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
(c.f. ), (C.F. ) e
[...] C.F._6 Controparte_6 C.F._7 CP_7
(c.f. ), rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Di Martino e Ludovico
[...] C.F._8
Bruno.
-CONVENUTE in riassunzione-
(c.f. ), Controparte_8 C.F._9 Controparte_9
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] C.F._10 CP_10 C.F._11 CP_11
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Maria Pasquarella. C.F._12
-CONVENUTI in riassunzione- 1 OGGETTO: “Scioglimento di comunione ereditaria”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di rinvio, da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.10.2024 e da verbale di udienza di discussione del 21.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto, dinanzi a questa Corte, di , Parte_1 Controparte_1 CP_1 CP_2
di (entrambi in proprio e nella qualità di eredi di di e di
[...] CP_1 Persona_1 CP_1
di ), (quale erede di di ), Persona_2 CP_1 Controparte_3 Persona_1 CP_1
di , , e CP_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, nonché , , e
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
, riassumendo il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito di annullamento, con rinvio, da parte CP_11 della Corte Suprema di Cassazione (con sentenza n. 27518/2022, pubblicata il 20.9.2012), della sentenza n.
1590/2018 emessa da questa Corte d'appello.
In particolare la Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto da , Controparte_4 Controparte_4
, e avverso la detta sentenza n. 1590/2018 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 emessa da questa Corte d'Appello, ha accolto il primo e il secondo motivo di tale, dichiarati assorbiti gli altri nonché il ricorso incidentale proposto da , cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa Parte_1
a questa Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
**
Con la sentenza n. 1590/2018 questa Corte, a seguito dell'appello – avverso la sentenza n. 4309/2013 del
Tribunale di Napoli- proposto da , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e (giudizio n. 2161/2014 RG) e dell'appello (giudizio n. 2161/2024 RG), riunito al
[...] Controparte_3 primo, proposto da , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e (con appelli incidentali proposti da , e Controparte_7 Parte_1 Controparte_8 [...]
), è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto da Controparte_9 Controparte_5
, e e sono stati rigettati gli appelli proposti dalle altre parti (con
[...] Controparte_6 Controparte_7 assorbimento degli appelli incidentali), condannando gli appellanti principali dei due giudizi riuniti al pagamento delle spese processuali nei confronti delle altre parti costituite.
In sintesi, con la sentenza n. 4309/2013 Il Tribunale aveva statuito nei seguenti termini.
1) Era stata innanzitutto rigettata la domanda di divisione venutasi a creare in relazione ai beni provenienti da diversi titoli di provenienza (diverse successioni mortis causa, con conseguente pluralità di masse) dei beni in comproprietà (domanda proposta originariamente, con atto di citazione del 1995, dai germani , e CP_5 CP_8
di , quali unici eredi della madre, , nei confronti dei Controparte_9 Controparte_4 Persona_3 germani , , e;
giudizio poi riunito a Controparte_12 Controparte_13 CP_14 Controparte_15
2 quello, recante il n. 6855/1997 RG, introdotto da , e nei CP_5 CP_8 Parte_2 confronti del solo al fine di ottenere la condanna dello stesso al rendiconto e al risarcimento Controparte_12 dei danni per l'occupazione abusiva e contro la loro volontà dei cespiti immobiliari del compendio oggetto del giudizio di divisione introdotto nel 1995);
2) era stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rendicontazione
(formulata nell'originario atto di citazione del 1995 nei confronti di e proseguita, poi, nei Controparte_12 confronti di ); Parte_1
3) erano state compensate interamente le spese fra tutte le parti.
In particolare il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda di divisione ritenendo che l'atto del 25.2.2011
(verbale di sorteggio), intervenuto in corso di causa tra le parti, non solo fosse valido ma che, rappresentando un vero e proprio accordo transattivo tra le parti, ai sensi dell'art. 1965 c.c., avesse comportato il venir meno, per volontà delle parti, del presupposto della domanda di divisione (evidentemente giudiziale), ossia la comunione dei beni, non più esistente in conseguenza di tale scioglimento negoziale.
E aveva ritenuto che da tale atto derivasse il travolgimento di tutti gli effetti dell'originario atto di citazione, ivi compresi quelli “insistenti sulla richiesta di rendicontazione”, con la conseguenza che, al riguardo, dovesse essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Questa Corte, con la sentenza n. 1590/2018 annullata, con rinvio, da parte della Corte Suprema di
Cassazione, aveva, a sua volta, motivato:
1) La declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da , Controparte_5 Controparte_6
e sul presupposto che non fossero legittimate ad impugnare la detta sentenza n. 4309/2013 Controparte_7 del Tribunale di Napoli per far valere le conclusioni dell'atto di citazione del primo grado, non rivestendo esse la CP_1 posizione di attrici né originariamente, né per successione, ma partecipando al giudizio come eredi di e
, originariamente convenute;
Controparte_15
2) il rigetto degli appelli principali sostenendo che l'atto del 25.2.2011 - la cui interpretazione rappresentava la questione dirimente ai fini del decidere- fosse stato correttamente interpretato dal Tribunale come un accordo transattivo (id est transazione divisoria), con conseguente corretta statuizione della cessazione della materia del contendere anche in relazione alla domanda di resa dei conti, atteso il travolgimento, per l'intervenuta transazione, di tutte le domande oggetto di lite.
**
, riassumendo il giudizio dinanzi a questa Corte, a seguito dell'annullamento, con rinvio, da Parte_1 parte della Corte Suprema di Cassazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare ex art. 345 c.p.c.
l'inammissibilità delle domande formulate con le lettere a), b), c), e d) nelle conclusioni dell'atto di appello proposto dalla Sig.ra
[...]
di e dalle GE;
b) Rigettare l'appello proposto dagli appellanti (Sig.ra CP_4 Controparte_4 CP_5 CP_4 di e GE ) avverso la sentenza n. 4309/13 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data Controparte_4 CP_5
03.04.2013, perché infondato in fatto ed in diritto;
c) Rigettare, in particolare, la domanda di rendiconto e di risarcimento in quanto
3 inammissibile, improcedibile, transatta e/o rinunciata ovvero infondata, non provata e comunque prescritta, per le ragioni esposte;
d)
Rigettare la domanda di assegnazione per inesistenza dei presupposti previsti dall'art. 720 cc. e per opposizione dei terzi;
e) In via gradata e condizionata all'accoglimento anche parziale dell'appello, voglia l'adita Corte: 1) tener conto di detta circostanza (e cioè dell'avvenuta vendita e dell'integrale pagamento del prezzo effettuato dal dott. in favore dei venditori ed Per_1 Parte_3 CP_9
) nell'assegnazione delle quote ai singoli partecipanti;
nonché della cessazione della materia del contendere, per intervenuta
[...] definizione stragiudiziale a mezzo sorteggio avvenuto nel 2011, tra le parti in causa;
2) nominare, se del caso, nuovo CTU affinché possa essere integrata la precedente relazione tecnica divisionale, redatta dal defunto prof. , atteso che l'intervenuto decesso Per_4 delle Sig.re ed ha modificato le quote finali spettanti a ciascun erede;
nonché essere aggiornata la stima CP_15 CP_14 dei singoli beni oggetto di divisione. Il detto Ctu dovrà, altresì, conteggiare e quantificare le spese anticipate dai ( Per_1 CP_12 Pt_ e ), in favore della comunione;
d) procedere allo scioglimento della comunione;
e) accogliere le conclusioni come formulate negli scritti difensivi, che abbiansi per ripetute e trascritte…. f) ordinare a tutti i condividenti-detentori dei beni in comunione la rendicontazione della gestione dei detti beni sino all'effettivo rilascio precisando che vi è stata già transazione sulla rendicontazione relativa al dr. ; g) assegnare ex art. 720 cpc il compendio immobiliare denominato “Baraccone” al dott. ; h) Per_1 Parte_1 condannare, in ogni caso, le Sig.re – al pagamento di spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio.”. CP_9 CP_5
Iscritta la causa al n. 5494/2022 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
28.6.2023, , di (entrambi in proprio e Controparte_1 Controparte_2 CP_1 nella qualità di eredi di di e di di ), Persona_1 CP_1 Persona_2 CP_1 CP_3
(quale erede di di ), rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Nel merito,
[...] Persona_1 CP_1 rigettare le conclusioni rassegnate dal dott. e, in riforma della sentenza di primo grado, nonché in applicazione del Parte_1 principio enunciato dalla Suprema Corte, definire nel merito le “appendici litigiose”, con il conseguente trasferimento in favore di ciascun condividente – ovvero dei relativi coeredi e aventi causa – del diritto di proprietà pieno ed esclusivo relativamente ai singoli beni immobili facenti parte delle quote di rispettiva competenza, così come individuate nella scrittura privata del 25.2.2011. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”.
Si sono costitute in giudizio, con comparsa depositata il 30.6.2023, , Controparte_4
, e , rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 dichiarare sciolta la comunione inter partes relativamente ai beni oggetto di causa ed indicati nella parte in diritto del presente atto, al paragrafo sub II;
2) procedere alla individuazione ed alla stima dei beni in proprietà comune ed indivisa, oggetto della comunione;
3) procedere alla formazione di numero tre quote dei beni oggetto di divisione, in proporzione dell'entità di ciascuna quota e quindi in tre parti uguali in favore delle stirpi di , EP e , salvo eventuali conguagli in CP_12 Parte_4 Parte_5 danaro sia nel loro complesso ovvero in mancanza ed in subordine nell'ambito delle masse ereditarie che il Tribunale vorrà individuare
e separare: 4) dividere in tre quote uguali quanto di spettanza degli eredi della o;
5) Parte_6 Parte_7 procedere all'attribuzione delle quote formate a ciascun condividente, con l'eventuale onere del relativo conguaglio in danaro se dovuto;
6) dichiarare il dott. ed il sig. tenuti a rendere il conto delle rendite riscosse e di documentare Parte_1 Controparte_1 le spese sostenute, il primo sin dalla data di proposizione dell'azione ed il secondo, dalla data del 2012, anno a partire dal quale ha cominciato a gestire il terreno in Chieuti, località Marinelle e i beni (terreni e fabbricati) in , avendo questi assunto il CP_1 controllo dei beni oggetto della comunione;
7) obbligare il dott. e/o chi nella loro detenzione alla consegna dei documenti Parte_1 inerenti alla quota ciascuna delle parti assegnata;
8) in caso di inottemperanza nel rendimento del conto disporre il sequestro giudiziario dei beni a dividersi e delle rendite con nomina di custode giudiziario;
9) condannare le controparti alla refusione delle spese sia della presente fase che di quelle precedenti, ivi compresa quella di cassazione, con aggravio per resistenza temerarie alla lite-. 10) ordinare al Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emittenda sentenza.”.
4 Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 30.6.2023, , Controparte_8 [...]
, e , rassegnando le seguenti conclusioni: “IN Controparte_9 CP_10 CP_11
RIFERIMENTO AL RG:2083/014 a. rigettare l'appello come formulato in quanto: - inammissibile in fatto ed in diritto sui tre motivi articolati;
- inammissibile ex art.349 cpc in riferimento al terzo punto;
b. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
IN
RIFERIMENTO AL RG:2161/014 A. rigettare l'appello come formulato in quanto: - inammissibile in fatto ed in diritto anche ex art.349 cpc;
B. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
PER ENTRAMBI I PROCEDIMENTI RIUNITI: A. IN APPELLO INCIDENTALE:
1. prenda atto delle transazioni intervenute tra le parti in data 08.09.03 (agli atti), 25.11.011 (agli atti) e per l'effetto 1a. dichiari cessata la materia del contendere in merito alla richiesta risarcitoria avanzata da in via riconvenzionale con riferimento a Controparte_12 lire203.230.000(come attualizzata in euro), per quanto concerne la parte di loro pertinenza, 1b. respinga la domanda di ristoro di lire CP_ 203.230.000 (come attualizzata in euro), avanzata dagli eredi di EP, di e per quanto di ragione, 1c. respinga CP_15 CP_ la domanda di rendicontazione proposta dagli eredi di EP, e per avere la stessa carattere di riconvenzionale CP_15 nei confronti di convenuti e per non esser mai stata appalesata né accettata dalle controparti, 1d. rimetta la causa sul ruolo per procedersi a divisione tra i germani in merito ai beni pervenuti ex sorteggio, 1e. respinga la domanda di rendicontazione dei CP_9
Sigg.i , , e;
1f. rimetta la causa sul ruolo per procedersi a divisione tra i CP_4 Controparte_5 CP_7 Controparte_6 germani in merito ai beni pervenuti ex sorteggio;
2. in via gradata sul solo capo 1a, - recepisca il Collegio la transazione del CP_9
25.02.011 facendola propria, disponendo l'attribuzione dei beni come ivi indicata e con riferimento al solo primo sorteggio (beni comuni) così ordinando alla Conservatoria RRII competente di procedere alle opportune trascrizioni ed annotazioni con espresso esonero per il Conservatore – il tutto – se necessario – con l'ausilio di consulenti tecnici di ufficio;
con attribuzione del cespite il ai Per_5 CP_ germani ed per espressa richeista di attribuzione.
3. in via ancor più gradata: - nomini nuovo CtU (stante il decesso CP_9 dell'attuale CtU Prof. ), affinchè, previo giuramento di rito, Voglia attualizzare soggettivamente ed oggettivamente i parametri Per_4 di cui alla perizia di Ufficio del Prof. , tenendo conto delle istanze di divisione di tutte le parti in causa, della volontà in subordine Per_4 CP_ CP_ che ed ricevano la quota in comune con attribuzione del Fondo Baraccone, e Controparte_9
[...]
ricevano la quota in comune tra loro, tenendo altresì conto della necessità di verificare l'attualità dei valori delle quote, la CP_10 realizzazione di nuove quote e la regolarità delle stesse sotto il profilo della normativa vigente in materia (tra tutte- congruità catastale);
- disponga la rendicontazione a carico di tutti i detentori dei beni sino alla divisione degli stessi fatta eccezione che nei confronti di
sino al 2003 avendo le parti transatto tra loro le riferite contabilità e rendicontazioni. Con vittoria di spese diritti ed Parte_1 onorari di causa.”.
Con ordinanza depositata il 20.3.2024, in accoglimento del ricorso, proposto in corso di causa (con ricorso depositato il 21.12.2023), da di , , CP_4 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e , è stato autorizzato, ai sensi degli artt. 669-octies e 670 c.p.c., il sequestro CP_6 Controparte_7 giudiziario dei beni immobili (nei comuni di , Chieuti e AE), meglio indicati nell'ordinanza, facenti CP_1 parte del compendio ereditario in questione, nominando custode il dott. agr. . Persona_6
Tale ordinanza è stata poi confermata da altra sezione di questa Corte con ordinanza del 14.6.2024 (che ha rigettato i reclami proposti da tutte le parti diverse dalle ricorrenti).
Con decreto depositato il 2.7.2024 è stata anticipata all'8.10.2024 l'udienza per la precisazione delle conclusioni (inizialmente fissata per il 3.12.2024) dinanzi al Consigliere Istruttore, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
(nella formulazione anteriore alla legge n.353/1990, trattandosi della riassunzione di un giudizio originariamente introdotto con atto di citazione notificato in data 17 febbraio 1995, dunque prima del 30.4.1995).
5 Nelle more, con ordinanza depositata il 6.11.2024, a seguito di ricorso depositato il 2.10.2024 da
[...]
ai sensi degli artt. 669 novies, decies, duodecies e 675 c.p.c., è stato così disposto (anche in relazione Pt_1 ad alcune istanze del custode e di ): “1. Rigetta le istanze proposte, ai sensi degli artt. 669-novies, 669- Controparte_1 decies e 675 c.p.c., da con il ricorso proposto il 2.10.2024. 2. In accoglimento, per quanto di ragione, delle istanze Parte_1 proposte, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., da e da rispettivamente, con il ricorso depositato il Parte_1 Controparte_1
2.10.2024 e con la memoria depositata il 18.10.2024, nonché dal custode giudiziario, dott. agr. , in data 25.9.2024: Persona_6
Autorizza il custode giudiziario, dott. , a formalizzare un accordo con e con he Persona_6 Parte_1 Controparte_1 preveda l'affidamento temporaneo, ossia sino alla definizione del giudizio di merito recante il n. 5494/2022 RG pendente dinanzi a questa Corte, in loro favore, dei beni immobili, già da loro detenuti al momento dell'esecuzione del sequestro, meglio descritti nell'istanza del custode del 25.9.2024, dietro pagamento, in favore della massa, su conto corrente dedicato alla procedura (che il custode giudiziario provvederà ad aprire presso un Istituto di credito a sua scelta secondo le condizioni economiche più favorevoli per la massa ereditaria) degli importi annuali (ossia: a) quanto all'indennità dovuta da , pari ad euro 28.982,00; b) quanto Parte_1 all'indennità dovuta da pari ad euro € 13.580,00)) e secondo le modalità meglio indicate dallo stesso custode Controparte_1 giudiziario in tale istanza.
3. Autorizza il custode giudiziario, dott. , in conformità all'istanza depositata in data Persona_6 CP_1 11.10.2024 e, cioè, a chiedere alla Società di versare la somma di € 305.825,76 sul conto dedicato alla procedura, da accendersi presso un istituto di credito a scelta del custode stesso (secondo le condizioni economiche più favorevoli per la massa ereditaria), al fine di garantire ai condividenti tutte le entrate che saranno poi ripartite, pro quota, come per legge.
4. Spese al merito…”.
Indi la causa è stata rinviata per la discussione, ai fini della rimessione della causa alla decisione collegiale (ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella formulazione anteriore alla legge n.353/1990), all'udienza “in presenza” del
21.01.2025, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima di tale udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di cinque giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
E a tale udienza, all'esito della discussione dei difensori delle parti (riportandosi ai rispettivi atti difensivi), la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, al fine di delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa Corte
è chiamata a compiere in questa sede, risulta opportuno riportare, innanzitutto, i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al giudizio di rinvio conseguente ad annullamento, da parte della
Suprema Corte, determinato da motivi riguardanti, come nel caso di specie, (anche) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, co.1, n.3, c.p.c.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022, n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n. 7091), senza
6 poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887; Sez. V,
16/10/2015, n. 20981; Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 11/11/2021, n. 33458).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ.,
Sez. V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 07/10/2016, n. 20166; Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015,
n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961).
Il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V,
Ord., 02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143).
In particolare il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata,
7 tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 07/02/2025, n. 3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079;
Sez. I, 17/11/2000, n. 14892).
Inoltre nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente
"chiusa", è ammissibile disporre (o rinnovare) la consulenza tecnica che sia funzionale all'applicazione del principio di diritto fissato dalla decisione di annullamento con rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 18/10/2018,
n. 26108), posto che i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d'ufficio, sicchè, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, tale giudice può avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/09/2021, n. 23799; Sez. V, Ord., 20/11/2019, n. 30170; cfr. anche Cass. civ., Sez. V,
20/01/2023, n. 1846).
**
Ciò premesso, in questa sede di rinvio, allora, alla luce dei motivi in base ai quali è stata cassata la detta sentenza n. 1590/2018 di questa Corte di appello, e dei principi fissati nella detta sentenza n.27518/2022 della
Corte di Cassazione, occorre nuovamente procedere alla divisione giudiziale, come originariamente chiesto nel giudizio introdotto in primo grado nel 1995, anche tenendo conto della legittimazione a chiedere tale divisione in capo a , e , per effetto di quanto stabilito Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 dalla Suprema Corte nell'accogliere il primo motivo del ricorso.
La Corte di Cassazione, infatti, ha reputato che, contrariamente a quanto statuito da questa Corte, le sorelle avessero un sicuro interesse a contestare le conclusioni del Tribunale in ordine al rigetto della CP_5
CP_1 domanda di divisione, avendo le sorelle e – danti causa delle GE – Controparte_15 CP_5 chiesto, fra l'altro, “la divisione dei beni in comune in ragione di un quinto ciascuno con assegnazione ai convenuti di un'unità immobiliare”, andando, così, la domanda divisionale dei convenuti, ad integrare l'originario
“petitum”.
In virtù, dunque, di quanto ritenuto dalla Suprema Corte (con la sentenza n. 27518/2022 più volte menzionata)
a fondamento dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, occorre procedere, come detto, alla divisione giudiziale (ex artt. 784 s.s c.p.c.) dei beni componenti il compendio per cui è causa, non potendosi ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale (con la sentenza n. 4309/2013) e, poi, in sede di
8 gravame, da questa Corte (con la sentenza n.4309/2013), che le parti abbiano proceduto alla divisione di tale compendio, in via transattiva e negoziale, mediante l'atto del 25.2.2011.
Come, infatti, si evince chiaramente dalla motivazione della Suprema Corte, sul punto, “al sorteggio, il quale, sulla carta, aveva attribuito i beni per stirpi, occorreva che si affiancasse – quale ineliminabile requisito di efficacia- l'elemento formale del trasferimento dei medesimi beni attraverso un atto pubblico”, atto pubblico
“previsto dalla legge e dagli stessi paciscenti come il vero atto conclusivo della divisione”.
Ragion per cui la Suprema Corte, nel cassare la sentenza impugnata, ha espressamente affermato che “la
Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare il merito della domanda”.
Il che significa chiaramente, ad avviso di questa Corte, che, non avendo le parti concluso l'atto pubblico necessario per il trasferimento dei beni oggetto della scrittura del 25.2.2011 (come si evince dallo stesso atto, avendo le parti conferito mandato, al riguardo, ad un notaio, dinanzi al quale si sarebbero dovute riaggiornare
“a gg. 20 da oggi”), tale scrittura non possa considerarsi efficace ai fini della divisione (in via negoziale e transattiva) dei detti beni e che, quindi, non possa essere impeditiva della divisione giudiziale (in assenza di accordo delle parti), chiesta ab origine anche dall'attrice di nel giudizio CP_4 Controparte_4 di primo grado instaurato nel 1995 nonché, come affermato dalla Suprema Corte, delle convenute alla divisione di tale compendio, danti causa delle GE . CP_5
In altri termini, non essendo addivenuta una valida ed efficace divisione negoziale tra le parti, occorre procedere alla divisione giudiziale chiesta, sin dal primo grado, nel 1995, dagli attori e dai convenuti.
Come detto, infatti, per effetto dell'annullamento, con rinvio da parte della Suprema Corte, non rivive la sentenza di (secondo grado) cassata (né, tanto meno, quella di primo grado, sostituita da quella di appello, anche se confermativa;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 06/09/2021, n. 24001; Sez. III, 13/11/2018, n. 29021; Sez.
VI - 1, Ord., 10/01/2017, n. 352; Sez. III, 16/04/2013, n. 9161), e non può essere più valutata l'ammissibilità e/o la fondatezza dei gravami precedentemente proposti dalle parti, occorrendo decidere soltanto sulle domande originariamente proposte dalle stesse, sebbene con il limite rappresentato dalla formazione del giudicato interno.
E non può ritenersi che, in ordine alla domanda di divisione formulata da di CP_4 Controparte_4
CP_1
e (anche) dalle GE (quali aventi causa di e ), si sia formato
[...] CP_5 Controparte_15 il giudicato interno per il solo fatto che le dette appellanti avessero chiesto, in appello, che si procedesse alla divisione ereditaria secondo il sorteggio delle quote operato dalle parti con il verbale della riunione del 25.2.2011
e che si procedesse all'attribuzione dei beni immobili con l'esatta determinazione dei confini.
Ed infatti, la statuizione di rigetto – per effetto della sentenza di primo grado (la n. 4309/2013) - della domanda di divisione originariamente proposta, non può considerarsi coperta da giudicato proprio perché è stata impugnata - unitamente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda di rendicontazione - dinanzi a questa Corte d'Appello.
9 E la sentenza n. 1590/2018 conclusiva del giudizio di primo grado, confermativa (sia pure mediante integrandone la motivazione) di quella di primo grado, è stata annullata dalla Suprema Corte.
In definitiva, per effetto dell'annullamento pronunciato dalla Suprema Corte occorre statuire, in questa sede, direttamente sulla domanda di divisione, essendo, come detto, la riassunzione un mero atto di impulso.
E, considerato che non può ritenersi concluso, si ribadisce, in base a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, un atto negoziale (di natura transattiva) evidentemente efficace tra le parti, occorre procedere alla divisione giudiziale originariamente richiesta e, pertanto, occorre innanzitutto disporre – con separata ordinanza, ai sensi degli art. 279, co.2, n.4, e 356 c.p.c. - una rinnovazione della consulenza tecnica che sia funzionale all'applicazione del principio di diritto fissato dalla pronuncia di annullamento e, quindi, a procedere all'individuazione delle modalità (il quomodo) di scioglimento della comunione, ossia per la formazione della massa e delle quote, ex art. 194 disp. att. c.p.c., previa nuova stima - rispetto a quella effettuata in primo grado, troppo risalente nel tempo- dei beni da dividere.
Va detto, invero, al riguardo, che, in sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa e deve essere, conseguentemente, aggiornato d'ufficio anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26/07/2019, n. 20383; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 27/03/2024, n. 8310), tanto è vero che, ad esempio, qualora, "lite pendente", sia disposta un'espropriazione per pubblica utilità su immobili della massa comune (questione prospettata dal custode giudiziario nel corso di questo giudizio di rinvio a fondamento di una istanza proposta), occorre tener conto, tra le componenti da dividere, del diritto di credito all'indennità di espropriazione in luogo del bene non più in proprietà dei condividenti (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., 04/03/2020, n. 5993).
Tale divisione dovrà avvenire, inoltre, per ciascuna stirpe (ossia per quella di , di Controparte_12 CP_13
e di ), in proporzione delle rispettive quote, così come previsto dall'art. 726 c.c.
[...] Persona_3
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Permanendo, inoltre, sino al compimento delle operazioni divisionali, lo stato di comunione tra le parti e, dunque, le esigenze cautelari sottese al sequestro giudiziario autorizzato in corso di causa, non vi sono ragioni per revocarlo.
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di , , e CP_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
hanno insistito, in questa sede, nella domanda volta ad ottenere la condanna di , sia in
[...] Parte_1 proprio che quale erede del padre ( ), a rendere il conto della gestione con decorrenza dalla Controparte_12 data di proposizione dell'azione.
Anche tale domanda va esaminata in questa sede, avendo la Corte di Cassazione, come detto, annullato la sentenza n. 1590/2018 di questa Corte di Appello ritenendo che fosse stato erroneamente stabilito che, in conseguenza dell'atto del 25.2.2011 più volte richiamato, fosse cessata la materia del contendere anche in
10 relazione alla domanda di resa dei conti, atteso il travolgimento, per l'intervenuta transazione, di tutte le domande oggetto di lite.
Esclusa l'efficacia di tale transazione (non avendo le parti proceduto alla conclusione dell'atto pubblico al quale avevano subordinato i relativi effetti), dunque, va esaminata, si ripete, anche tale domanda, oggetto del settimo motivo del ricorso in Cassazione proposto da di , CP_4 Controparte_4 CP_5 CP_5
, e , ritenuto assorbito dalla Suprema Corte.
[...] Controparte_6 Controparte_7
Non è superfluo precisare, al riguardo, che le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione dichiarati, espressamente, assorbiti, devono, infatti, ritenersi non decisi e possono, quindi, essere riproposte (come è avvenuto nel caso di specie) all'esame del giudice di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/03/2024, n. 5548).
E, ai sensi dell'art. 263 c.p.c., dunque, va ordinato a di presentare il conto della gestione Parte_1
(mediante il deposito in cancelleria con i relativi documenti giustificativi), con decorrenza dal 17.2.1995 (data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio), dei beni immobili da lui detenuti in via esclusiva, ubicati nel Comune di Spinazzola e Chieuti, meglio descritti nell'istanza del custode giudiziario del
25.9.2024.
Non è ammissibile, invece, la domanda formulata da di , CP_4 Controparte_4 [...]
, e volta ad ottenere l'estensione a Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_5 CP_1
della domanda di resa dei conti dalla data del 2012, in relazione al terreno in Chieuti, località Marinelle
[...]
e dei beni (terreni e fabbricati) in , prospettando che lo stesso avesse assunto da tale momento il CP_1 controllo dei detti beni, oggetto della comunione.
Si tratta, invero, di domanda non formulata nei confronti di rima del giudizio di rinvio in cui, Controparte_1 come detto, è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni.
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Ogni altra questione – compresa quella concernente la regolamentazione delle spese di lite (dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio) - non delibata con la presente sentenza non definitiva, va rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5494/2022
R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della sentenza n. 27518/2022 della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata il 20.9.2022, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di di , , CP_4 Controparte_4 Controparte_5
e di procedere allo scioglimento, mediante divisione giudiziale, per stirpi Controparte_6 Controparte_7
(di , di e di ), della comunione dei beni nei comuni di Controparte_12 Controparte_13 Persona_3
SE (Fg), AE (Fg) e Chieuti (Fg) meglio descritti nella comparsa del 30.6.2023 delle stesse convenute in riassunzione nonché nell'ordinanza depositata il 20.3.2024 (con cui è stato autorizzato il sequestro
11 giudiziario dei detti beni).
2. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
3. Letto l'art. 263 c.p.c., ordina a di depositare, entro il termine indicato con separata ordinanza, Parte_1 il conto della gestione (con i relativi documenti giustificativi), con decorrenza dal 17.2.1995, dei beni immobili da lui detenuti in via esclusiva, ubicati nel Comune di Spinazzola e Chieuti, meglio descritti nell'istanza del custode giudiziario, dott. , del 25.9.2024. Persona_6
4. Dichiara inammissibile la domanda di rendimento del conto proposta con la comparsa depositata il
30.6.2023 da di , , e CP_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
nei confronti di . Controparte_7 Controparte_1
5. Rimette la regolamentazione delle spese processuali alla pronuncia definitiva.
Napoli, 4.3.2025
Il Presidente
EP De Tullio
Il Consigliere est.
EP Gustavo Infantini
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
EP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
EP Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5494/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Baccari. Parte_1 CodiceFiscale_1
-ATTORE in riassunzione-
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ), entrambi in proprio e nella qualità di eredi di
[...] C.F._3 Persona_1 di e di di , nonché (c.f. CP_1 Persona_2 CP_1 Controparte_3
), quale erede di di , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4 Persona_1 CP_1
Giuliana Castagna.
-CONVENUTI in riassunzione-
(c.f. ), Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
(c.f. ), (C.F. ) e
[...] C.F._6 Controparte_6 C.F._7 CP_7
(c.f. ), rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Di Martino e Ludovico
[...] C.F._8
Bruno.
-CONVENUTE in riassunzione-
(c.f. ), Controparte_8 C.F._9 Controparte_9
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] C.F._10 CP_10 C.F._11 CP_11
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Maria Pasquarella. C.F._12
-CONVENUTI in riassunzione- 1 OGGETTO: “Scioglimento di comunione ereditaria”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di rinvio, da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.10.2024 e da verbale di udienza di discussione del 21.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto, dinanzi a questa Corte, di , Parte_1 Controparte_1 CP_1 CP_2
di (entrambi in proprio e nella qualità di eredi di di e di
[...] CP_1 Persona_1 CP_1
di ), (quale erede di di ), Persona_2 CP_1 Controparte_3 Persona_1 CP_1
di , , e CP_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, nonché , , e
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
, riassumendo il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito di annullamento, con rinvio, da parte CP_11 della Corte Suprema di Cassazione (con sentenza n. 27518/2022, pubblicata il 20.9.2012), della sentenza n.
1590/2018 emessa da questa Corte d'appello.
In particolare la Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto da , Controparte_4 Controparte_4
, e avverso la detta sentenza n. 1590/2018 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 emessa da questa Corte d'Appello, ha accolto il primo e il secondo motivo di tale, dichiarati assorbiti gli altri nonché il ricorso incidentale proposto da , cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa Parte_1
a questa Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
**
Con la sentenza n. 1590/2018 questa Corte, a seguito dell'appello – avverso la sentenza n. 4309/2013 del
Tribunale di Napoli- proposto da , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e (giudizio n. 2161/2014 RG) e dell'appello (giudizio n. 2161/2024 RG), riunito al
[...] Controparte_3 primo, proposto da , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e (con appelli incidentali proposti da , e Controparte_7 Parte_1 Controparte_8 [...]
), è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto da Controparte_9 Controparte_5
, e e sono stati rigettati gli appelli proposti dalle altre parti (con
[...] Controparte_6 Controparte_7 assorbimento degli appelli incidentali), condannando gli appellanti principali dei due giudizi riuniti al pagamento delle spese processuali nei confronti delle altre parti costituite.
In sintesi, con la sentenza n. 4309/2013 Il Tribunale aveva statuito nei seguenti termini.
1) Era stata innanzitutto rigettata la domanda di divisione venutasi a creare in relazione ai beni provenienti da diversi titoli di provenienza (diverse successioni mortis causa, con conseguente pluralità di masse) dei beni in comproprietà (domanda proposta originariamente, con atto di citazione del 1995, dai germani , e CP_5 CP_8
di , quali unici eredi della madre, , nei confronti dei Controparte_9 Controparte_4 Persona_3 germani , , e;
giudizio poi riunito a Controparte_12 Controparte_13 CP_14 Controparte_15
2 quello, recante il n. 6855/1997 RG, introdotto da , e nei CP_5 CP_8 Parte_2 confronti del solo al fine di ottenere la condanna dello stesso al rendiconto e al risarcimento Controparte_12 dei danni per l'occupazione abusiva e contro la loro volontà dei cespiti immobiliari del compendio oggetto del giudizio di divisione introdotto nel 1995);
2) era stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rendicontazione
(formulata nell'originario atto di citazione del 1995 nei confronti di e proseguita, poi, nei Controparte_12 confronti di ); Parte_1
3) erano state compensate interamente le spese fra tutte le parti.
In particolare il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda di divisione ritenendo che l'atto del 25.2.2011
(verbale di sorteggio), intervenuto in corso di causa tra le parti, non solo fosse valido ma che, rappresentando un vero e proprio accordo transattivo tra le parti, ai sensi dell'art. 1965 c.c., avesse comportato il venir meno, per volontà delle parti, del presupposto della domanda di divisione (evidentemente giudiziale), ossia la comunione dei beni, non più esistente in conseguenza di tale scioglimento negoziale.
E aveva ritenuto che da tale atto derivasse il travolgimento di tutti gli effetti dell'originario atto di citazione, ivi compresi quelli “insistenti sulla richiesta di rendicontazione”, con la conseguenza che, al riguardo, dovesse essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Questa Corte, con la sentenza n. 1590/2018 annullata, con rinvio, da parte della Corte Suprema di
Cassazione, aveva, a sua volta, motivato:
1) La declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da , Controparte_5 Controparte_6
e sul presupposto che non fossero legittimate ad impugnare la detta sentenza n. 4309/2013 Controparte_7 del Tribunale di Napoli per far valere le conclusioni dell'atto di citazione del primo grado, non rivestendo esse la CP_1 posizione di attrici né originariamente, né per successione, ma partecipando al giudizio come eredi di e
, originariamente convenute;
Controparte_15
2) il rigetto degli appelli principali sostenendo che l'atto del 25.2.2011 - la cui interpretazione rappresentava la questione dirimente ai fini del decidere- fosse stato correttamente interpretato dal Tribunale come un accordo transattivo (id est transazione divisoria), con conseguente corretta statuizione della cessazione della materia del contendere anche in relazione alla domanda di resa dei conti, atteso il travolgimento, per l'intervenuta transazione, di tutte le domande oggetto di lite.
**
, riassumendo il giudizio dinanzi a questa Corte, a seguito dell'annullamento, con rinvio, da Parte_1 parte della Corte Suprema di Cassazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare ex art. 345 c.p.c.
l'inammissibilità delle domande formulate con le lettere a), b), c), e d) nelle conclusioni dell'atto di appello proposto dalla Sig.ra
[...]
di e dalle GE;
b) Rigettare l'appello proposto dagli appellanti (Sig.ra CP_4 Controparte_4 CP_5 CP_4 di e GE ) avverso la sentenza n. 4309/13 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data Controparte_4 CP_5
03.04.2013, perché infondato in fatto ed in diritto;
c) Rigettare, in particolare, la domanda di rendiconto e di risarcimento in quanto
3 inammissibile, improcedibile, transatta e/o rinunciata ovvero infondata, non provata e comunque prescritta, per le ragioni esposte;
d)
Rigettare la domanda di assegnazione per inesistenza dei presupposti previsti dall'art. 720 cc. e per opposizione dei terzi;
e) In via gradata e condizionata all'accoglimento anche parziale dell'appello, voglia l'adita Corte: 1) tener conto di detta circostanza (e cioè dell'avvenuta vendita e dell'integrale pagamento del prezzo effettuato dal dott. in favore dei venditori ed Per_1 Parte_3 CP_9
) nell'assegnazione delle quote ai singoli partecipanti;
nonché della cessazione della materia del contendere, per intervenuta
[...] definizione stragiudiziale a mezzo sorteggio avvenuto nel 2011, tra le parti in causa;
2) nominare, se del caso, nuovo CTU affinché possa essere integrata la precedente relazione tecnica divisionale, redatta dal defunto prof. , atteso che l'intervenuto decesso Per_4 delle Sig.re ed ha modificato le quote finali spettanti a ciascun erede;
nonché essere aggiornata la stima CP_15 CP_14 dei singoli beni oggetto di divisione. Il detto Ctu dovrà, altresì, conteggiare e quantificare le spese anticipate dai ( Per_1 CP_12 Pt_ e ), in favore della comunione;
d) procedere allo scioglimento della comunione;
e) accogliere le conclusioni come formulate negli scritti difensivi, che abbiansi per ripetute e trascritte…. f) ordinare a tutti i condividenti-detentori dei beni in comunione la rendicontazione della gestione dei detti beni sino all'effettivo rilascio precisando che vi è stata già transazione sulla rendicontazione relativa al dr. ; g) assegnare ex art. 720 cpc il compendio immobiliare denominato “Baraccone” al dott. ; h) Per_1 Parte_1 condannare, in ogni caso, le Sig.re – al pagamento di spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio.”. CP_9 CP_5
Iscritta la causa al n. 5494/2022 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
28.6.2023, , di (entrambi in proprio e Controparte_1 Controparte_2 CP_1 nella qualità di eredi di di e di di ), Persona_1 CP_1 Persona_2 CP_1 CP_3
(quale erede di di ), rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Nel merito,
[...] Persona_1 CP_1 rigettare le conclusioni rassegnate dal dott. e, in riforma della sentenza di primo grado, nonché in applicazione del Parte_1 principio enunciato dalla Suprema Corte, definire nel merito le “appendici litigiose”, con il conseguente trasferimento in favore di ciascun condividente – ovvero dei relativi coeredi e aventi causa – del diritto di proprietà pieno ed esclusivo relativamente ai singoli beni immobili facenti parte delle quote di rispettiva competenza, così come individuate nella scrittura privata del 25.2.2011. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”.
Si sono costitute in giudizio, con comparsa depositata il 30.6.2023, , Controparte_4
, e , rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 dichiarare sciolta la comunione inter partes relativamente ai beni oggetto di causa ed indicati nella parte in diritto del presente atto, al paragrafo sub II;
2) procedere alla individuazione ed alla stima dei beni in proprietà comune ed indivisa, oggetto della comunione;
3) procedere alla formazione di numero tre quote dei beni oggetto di divisione, in proporzione dell'entità di ciascuna quota e quindi in tre parti uguali in favore delle stirpi di , EP e , salvo eventuali conguagli in CP_12 Parte_4 Parte_5 danaro sia nel loro complesso ovvero in mancanza ed in subordine nell'ambito delle masse ereditarie che il Tribunale vorrà individuare
e separare: 4) dividere in tre quote uguali quanto di spettanza degli eredi della o;
5) Parte_6 Parte_7 procedere all'attribuzione delle quote formate a ciascun condividente, con l'eventuale onere del relativo conguaglio in danaro se dovuto;
6) dichiarare il dott. ed il sig. tenuti a rendere il conto delle rendite riscosse e di documentare Parte_1 Controparte_1 le spese sostenute, il primo sin dalla data di proposizione dell'azione ed il secondo, dalla data del 2012, anno a partire dal quale ha cominciato a gestire il terreno in Chieuti, località Marinelle e i beni (terreni e fabbricati) in , avendo questi assunto il CP_1 controllo dei beni oggetto della comunione;
7) obbligare il dott. e/o chi nella loro detenzione alla consegna dei documenti Parte_1 inerenti alla quota ciascuna delle parti assegnata;
8) in caso di inottemperanza nel rendimento del conto disporre il sequestro giudiziario dei beni a dividersi e delle rendite con nomina di custode giudiziario;
9) condannare le controparti alla refusione delle spese sia della presente fase che di quelle precedenti, ivi compresa quella di cassazione, con aggravio per resistenza temerarie alla lite-. 10) ordinare al Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emittenda sentenza.”.
4 Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 30.6.2023, , Controparte_8 [...]
, e , rassegnando le seguenti conclusioni: “IN Controparte_9 CP_10 CP_11
RIFERIMENTO AL RG:2083/014 a. rigettare l'appello come formulato in quanto: - inammissibile in fatto ed in diritto sui tre motivi articolati;
- inammissibile ex art.349 cpc in riferimento al terzo punto;
b. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
IN
RIFERIMENTO AL RG:2161/014 A. rigettare l'appello come formulato in quanto: - inammissibile in fatto ed in diritto anche ex art.349 cpc;
B. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
PER ENTRAMBI I PROCEDIMENTI RIUNITI: A. IN APPELLO INCIDENTALE:
1. prenda atto delle transazioni intervenute tra le parti in data 08.09.03 (agli atti), 25.11.011 (agli atti) e per l'effetto 1a. dichiari cessata la materia del contendere in merito alla richiesta risarcitoria avanzata da in via riconvenzionale con riferimento a Controparte_12 lire203.230.000(come attualizzata in euro), per quanto concerne la parte di loro pertinenza, 1b. respinga la domanda di ristoro di lire CP_ 203.230.000 (come attualizzata in euro), avanzata dagli eredi di EP, di e per quanto di ragione, 1c. respinga CP_15 CP_ la domanda di rendicontazione proposta dagli eredi di EP, e per avere la stessa carattere di riconvenzionale CP_15 nei confronti di convenuti e per non esser mai stata appalesata né accettata dalle controparti, 1d. rimetta la causa sul ruolo per procedersi a divisione tra i germani in merito ai beni pervenuti ex sorteggio, 1e. respinga la domanda di rendicontazione dei CP_9
Sigg.i , , e;
1f. rimetta la causa sul ruolo per procedersi a divisione tra i CP_4 Controparte_5 CP_7 Controparte_6 germani in merito ai beni pervenuti ex sorteggio;
2. in via gradata sul solo capo 1a, - recepisca il Collegio la transazione del CP_9
25.02.011 facendola propria, disponendo l'attribuzione dei beni come ivi indicata e con riferimento al solo primo sorteggio (beni comuni) così ordinando alla Conservatoria RRII competente di procedere alle opportune trascrizioni ed annotazioni con espresso esonero per il Conservatore – il tutto – se necessario – con l'ausilio di consulenti tecnici di ufficio;
con attribuzione del cespite il ai Per_5 CP_ germani ed per espressa richeista di attribuzione.
3. in via ancor più gradata: - nomini nuovo CtU (stante il decesso CP_9 dell'attuale CtU Prof. ), affinchè, previo giuramento di rito, Voglia attualizzare soggettivamente ed oggettivamente i parametri Per_4 di cui alla perizia di Ufficio del Prof. , tenendo conto delle istanze di divisione di tutte le parti in causa, della volontà in subordine Per_4 CP_ CP_ che ed ricevano la quota in comune con attribuzione del Fondo Baraccone, e Controparte_9
[...]
ricevano la quota in comune tra loro, tenendo altresì conto della necessità di verificare l'attualità dei valori delle quote, la CP_10 realizzazione di nuove quote e la regolarità delle stesse sotto il profilo della normativa vigente in materia (tra tutte- congruità catastale);
- disponga la rendicontazione a carico di tutti i detentori dei beni sino alla divisione degli stessi fatta eccezione che nei confronti di
sino al 2003 avendo le parti transatto tra loro le riferite contabilità e rendicontazioni. Con vittoria di spese diritti ed Parte_1 onorari di causa.”.
Con ordinanza depositata il 20.3.2024, in accoglimento del ricorso, proposto in corso di causa (con ricorso depositato il 21.12.2023), da di , , CP_4 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e , è stato autorizzato, ai sensi degli artt. 669-octies e 670 c.p.c., il sequestro CP_6 Controparte_7 giudiziario dei beni immobili (nei comuni di , Chieuti e AE), meglio indicati nell'ordinanza, facenti CP_1 parte del compendio ereditario in questione, nominando custode il dott. agr. . Persona_6
Tale ordinanza è stata poi confermata da altra sezione di questa Corte con ordinanza del 14.6.2024 (che ha rigettato i reclami proposti da tutte le parti diverse dalle ricorrenti).
Con decreto depositato il 2.7.2024 è stata anticipata all'8.10.2024 l'udienza per la precisazione delle conclusioni (inizialmente fissata per il 3.12.2024) dinanzi al Consigliere Istruttore, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
(nella formulazione anteriore alla legge n.353/1990, trattandosi della riassunzione di un giudizio originariamente introdotto con atto di citazione notificato in data 17 febbraio 1995, dunque prima del 30.4.1995).
5 Nelle more, con ordinanza depositata il 6.11.2024, a seguito di ricorso depositato il 2.10.2024 da
[...]
ai sensi degli artt. 669 novies, decies, duodecies e 675 c.p.c., è stato così disposto (anche in relazione Pt_1 ad alcune istanze del custode e di ): “1. Rigetta le istanze proposte, ai sensi degli artt. 669-novies, 669- Controparte_1 decies e 675 c.p.c., da con il ricorso proposto il 2.10.2024. 2. In accoglimento, per quanto di ragione, delle istanze Parte_1 proposte, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., da e da rispettivamente, con il ricorso depositato il Parte_1 Controparte_1
2.10.2024 e con la memoria depositata il 18.10.2024, nonché dal custode giudiziario, dott. agr. , in data 25.9.2024: Persona_6
Autorizza il custode giudiziario, dott. , a formalizzare un accordo con e con he Persona_6 Parte_1 Controparte_1 preveda l'affidamento temporaneo, ossia sino alla definizione del giudizio di merito recante il n. 5494/2022 RG pendente dinanzi a questa Corte, in loro favore, dei beni immobili, già da loro detenuti al momento dell'esecuzione del sequestro, meglio descritti nell'istanza del custode del 25.9.2024, dietro pagamento, in favore della massa, su conto corrente dedicato alla procedura (che il custode giudiziario provvederà ad aprire presso un Istituto di credito a sua scelta secondo le condizioni economiche più favorevoli per la massa ereditaria) degli importi annuali (ossia: a) quanto all'indennità dovuta da , pari ad euro 28.982,00; b) quanto Parte_1 all'indennità dovuta da pari ad euro € 13.580,00)) e secondo le modalità meglio indicate dallo stesso custode Controparte_1 giudiziario in tale istanza.
3. Autorizza il custode giudiziario, dott. , in conformità all'istanza depositata in data Persona_6 CP_1 11.10.2024 e, cioè, a chiedere alla Società di versare la somma di € 305.825,76 sul conto dedicato alla procedura, da accendersi presso un istituto di credito a scelta del custode stesso (secondo le condizioni economiche più favorevoli per la massa ereditaria), al fine di garantire ai condividenti tutte le entrate che saranno poi ripartite, pro quota, come per legge.
4. Spese al merito…”.
Indi la causa è stata rinviata per la discussione, ai fini della rimessione della causa alla decisione collegiale (ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella formulazione anteriore alla legge n.353/1990), all'udienza “in presenza” del
21.01.2025, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima di tale udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di cinque giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
E a tale udienza, all'esito della discussione dei difensori delle parti (riportandosi ai rispettivi atti difensivi), la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, al fine di delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa Corte
è chiamata a compiere in questa sede, risulta opportuno riportare, innanzitutto, i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al giudizio di rinvio conseguente ad annullamento, da parte della
Suprema Corte, determinato da motivi riguardanti, come nel caso di specie, (anche) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, co.1, n.3, c.p.c.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022, n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n. 7091), senza
6 poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887; Sez. V,
16/10/2015, n. 20981; Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 11/11/2021, n. 33458).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ.,
Sez. V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 07/10/2016, n. 20166; Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015,
n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961).
Il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V,
Ord., 02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143).
In particolare il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata,
7 tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 07/02/2025, n. 3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079;
Sez. I, 17/11/2000, n. 14892).
Inoltre nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente
"chiusa", è ammissibile disporre (o rinnovare) la consulenza tecnica che sia funzionale all'applicazione del principio di diritto fissato dalla decisione di annullamento con rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 18/10/2018,
n. 26108), posto che i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d'ufficio, sicchè, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, tale giudice può avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/09/2021, n. 23799; Sez. V, Ord., 20/11/2019, n. 30170; cfr. anche Cass. civ., Sez. V,
20/01/2023, n. 1846).
**
Ciò premesso, in questa sede di rinvio, allora, alla luce dei motivi in base ai quali è stata cassata la detta sentenza n. 1590/2018 di questa Corte di appello, e dei principi fissati nella detta sentenza n.27518/2022 della
Corte di Cassazione, occorre nuovamente procedere alla divisione giudiziale, come originariamente chiesto nel giudizio introdotto in primo grado nel 1995, anche tenendo conto della legittimazione a chiedere tale divisione in capo a , e , per effetto di quanto stabilito Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 dalla Suprema Corte nell'accogliere il primo motivo del ricorso.
La Corte di Cassazione, infatti, ha reputato che, contrariamente a quanto statuito da questa Corte, le sorelle avessero un sicuro interesse a contestare le conclusioni del Tribunale in ordine al rigetto della CP_5
CP_1 domanda di divisione, avendo le sorelle e – danti causa delle GE – Controparte_15 CP_5 chiesto, fra l'altro, “la divisione dei beni in comune in ragione di un quinto ciascuno con assegnazione ai convenuti di un'unità immobiliare”, andando, così, la domanda divisionale dei convenuti, ad integrare l'originario
“petitum”.
In virtù, dunque, di quanto ritenuto dalla Suprema Corte (con la sentenza n. 27518/2022 più volte menzionata)
a fondamento dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, occorre procedere, come detto, alla divisione giudiziale (ex artt. 784 s.s c.p.c.) dei beni componenti il compendio per cui è causa, non potendosi ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale (con la sentenza n. 4309/2013) e, poi, in sede di
8 gravame, da questa Corte (con la sentenza n.4309/2013), che le parti abbiano proceduto alla divisione di tale compendio, in via transattiva e negoziale, mediante l'atto del 25.2.2011.
Come, infatti, si evince chiaramente dalla motivazione della Suprema Corte, sul punto, “al sorteggio, il quale, sulla carta, aveva attribuito i beni per stirpi, occorreva che si affiancasse – quale ineliminabile requisito di efficacia- l'elemento formale del trasferimento dei medesimi beni attraverso un atto pubblico”, atto pubblico
“previsto dalla legge e dagli stessi paciscenti come il vero atto conclusivo della divisione”.
Ragion per cui la Suprema Corte, nel cassare la sentenza impugnata, ha espressamente affermato che “la
Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare il merito della domanda”.
Il che significa chiaramente, ad avviso di questa Corte, che, non avendo le parti concluso l'atto pubblico necessario per il trasferimento dei beni oggetto della scrittura del 25.2.2011 (come si evince dallo stesso atto, avendo le parti conferito mandato, al riguardo, ad un notaio, dinanzi al quale si sarebbero dovute riaggiornare
“a gg. 20 da oggi”), tale scrittura non possa considerarsi efficace ai fini della divisione (in via negoziale e transattiva) dei detti beni e che, quindi, non possa essere impeditiva della divisione giudiziale (in assenza di accordo delle parti), chiesta ab origine anche dall'attrice di nel giudizio CP_4 Controparte_4 di primo grado instaurato nel 1995 nonché, come affermato dalla Suprema Corte, delle convenute alla divisione di tale compendio, danti causa delle GE . CP_5
In altri termini, non essendo addivenuta una valida ed efficace divisione negoziale tra le parti, occorre procedere alla divisione giudiziale chiesta, sin dal primo grado, nel 1995, dagli attori e dai convenuti.
Come detto, infatti, per effetto dell'annullamento, con rinvio da parte della Suprema Corte, non rivive la sentenza di (secondo grado) cassata (né, tanto meno, quella di primo grado, sostituita da quella di appello, anche se confermativa;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 06/09/2021, n. 24001; Sez. III, 13/11/2018, n. 29021; Sez.
VI - 1, Ord., 10/01/2017, n. 352; Sez. III, 16/04/2013, n. 9161), e non può essere più valutata l'ammissibilità e/o la fondatezza dei gravami precedentemente proposti dalle parti, occorrendo decidere soltanto sulle domande originariamente proposte dalle stesse, sebbene con il limite rappresentato dalla formazione del giudicato interno.
E non può ritenersi che, in ordine alla domanda di divisione formulata da di CP_4 Controparte_4
CP_1
e (anche) dalle GE (quali aventi causa di e ), si sia formato
[...] CP_5 Controparte_15 il giudicato interno per il solo fatto che le dette appellanti avessero chiesto, in appello, che si procedesse alla divisione ereditaria secondo il sorteggio delle quote operato dalle parti con il verbale della riunione del 25.2.2011
e che si procedesse all'attribuzione dei beni immobili con l'esatta determinazione dei confini.
Ed infatti, la statuizione di rigetto – per effetto della sentenza di primo grado (la n. 4309/2013) - della domanda di divisione originariamente proposta, non può considerarsi coperta da giudicato proprio perché è stata impugnata - unitamente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda di rendicontazione - dinanzi a questa Corte d'Appello.
9 E la sentenza n. 1590/2018 conclusiva del giudizio di primo grado, confermativa (sia pure mediante integrandone la motivazione) di quella di primo grado, è stata annullata dalla Suprema Corte.
In definitiva, per effetto dell'annullamento pronunciato dalla Suprema Corte occorre statuire, in questa sede, direttamente sulla domanda di divisione, essendo, come detto, la riassunzione un mero atto di impulso.
E, considerato che non può ritenersi concluso, si ribadisce, in base a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, un atto negoziale (di natura transattiva) evidentemente efficace tra le parti, occorre procedere alla divisione giudiziale originariamente richiesta e, pertanto, occorre innanzitutto disporre – con separata ordinanza, ai sensi degli art. 279, co.2, n.4, e 356 c.p.c. - una rinnovazione della consulenza tecnica che sia funzionale all'applicazione del principio di diritto fissato dalla pronuncia di annullamento e, quindi, a procedere all'individuazione delle modalità (il quomodo) di scioglimento della comunione, ossia per la formazione della massa e delle quote, ex art. 194 disp. att. c.p.c., previa nuova stima - rispetto a quella effettuata in primo grado, troppo risalente nel tempo- dei beni da dividere.
Va detto, invero, al riguardo, che, in sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa e deve essere, conseguentemente, aggiornato d'ufficio anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26/07/2019, n. 20383; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 27/03/2024, n. 8310), tanto è vero che, ad esempio, qualora, "lite pendente", sia disposta un'espropriazione per pubblica utilità su immobili della massa comune (questione prospettata dal custode giudiziario nel corso di questo giudizio di rinvio a fondamento di una istanza proposta), occorre tener conto, tra le componenti da dividere, del diritto di credito all'indennità di espropriazione in luogo del bene non più in proprietà dei condividenti (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., 04/03/2020, n. 5993).
Tale divisione dovrà avvenire, inoltre, per ciascuna stirpe (ossia per quella di , di Controparte_12 CP_13
e di ), in proporzione delle rispettive quote, così come previsto dall'art. 726 c.c.
[...] Persona_3
**
Permanendo, inoltre, sino al compimento delle operazioni divisionali, lo stato di comunione tra le parti e, dunque, le esigenze cautelari sottese al sequestro giudiziario autorizzato in corso di causa, non vi sono ragioni per revocarlo.
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di , , e CP_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
hanno insistito, in questa sede, nella domanda volta ad ottenere la condanna di , sia in
[...] Parte_1 proprio che quale erede del padre ( ), a rendere il conto della gestione con decorrenza dalla Controparte_12 data di proposizione dell'azione.
Anche tale domanda va esaminata in questa sede, avendo la Corte di Cassazione, come detto, annullato la sentenza n. 1590/2018 di questa Corte di Appello ritenendo che fosse stato erroneamente stabilito che, in conseguenza dell'atto del 25.2.2011 più volte richiamato, fosse cessata la materia del contendere anche in
10 relazione alla domanda di resa dei conti, atteso il travolgimento, per l'intervenuta transazione, di tutte le domande oggetto di lite.
Esclusa l'efficacia di tale transazione (non avendo le parti proceduto alla conclusione dell'atto pubblico al quale avevano subordinato i relativi effetti), dunque, va esaminata, si ripete, anche tale domanda, oggetto del settimo motivo del ricorso in Cassazione proposto da di , CP_4 Controparte_4 CP_5 CP_5
, e , ritenuto assorbito dalla Suprema Corte.
[...] Controparte_6 Controparte_7
Non è superfluo precisare, al riguardo, che le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione dichiarati, espressamente, assorbiti, devono, infatti, ritenersi non decisi e possono, quindi, essere riproposte (come è avvenuto nel caso di specie) all'esame del giudice di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/03/2024, n. 5548).
E, ai sensi dell'art. 263 c.p.c., dunque, va ordinato a di presentare il conto della gestione Parte_1
(mediante il deposito in cancelleria con i relativi documenti giustificativi), con decorrenza dal 17.2.1995 (data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio), dei beni immobili da lui detenuti in via esclusiva, ubicati nel Comune di Spinazzola e Chieuti, meglio descritti nell'istanza del custode giudiziario del
25.9.2024.
Non è ammissibile, invece, la domanda formulata da di , CP_4 Controparte_4 [...]
, e volta ad ottenere l'estensione a Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_5 CP_1
della domanda di resa dei conti dalla data del 2012, in relazione al terreno in Chieuti, località Marinelle
[...]
e dei beni (terreni e fabbricati) in , prospettando che lo stesso avesse assunto da tale momento il CP_1 controllo dei detti beni, oggetto della comunione.
Si tratta, invero, di domanda non formulata nei confronti di rima del giudizio di rinvio in cui, Controparte_1 come detto, è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni.
**
Ogni altra questione – compresa quella concernente la regolamentazione delle spese di lite (dei precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio) - non delibata con la presente sentenza non definitiva, va rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5494/2022
R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della sentenza n. 27518/2022 della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata il 20.9.2022, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di di , , CP_4 Controparte_4 Controparte_5
e di procedere allo scioglimento, mediante divisione giudiziale, per stirpi Controparte_6 Controparte_7
(di , di e di ), della comunione dei beni nei comuni di Controparte_12 Controparte_13 Persona_3
SE (Fg), AE (Fg) e Chieuti (Fg) meglio descritti nella comparsa del 30.6.2023 delle stesse convenute in riassunzione nonché nell'ordinanza depositata il 20.3.2024 (con cui è stato autorizzato il sequestro
11 giudiziario dei detti beni).
2. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
3. Letto l'art. 263 c.p.c., ordina a di depositare, entro il termine indicato con separata ordinanza, Parte_1 il conto della gestione (con i relativi documenti giustificativi), con decorrenza dal 17.2.1995, dei beni immobili da lui detenuti in via esclusiva, ubicati nel Comune di Spinazzola e Chieuti, meglio descritti nell'istanza del custode giudiziario, dott. , del 25.9.2024. Persona_6
4. Dichiara inammissibile la domanda di rendimento del conto proposta con la comparsa depositata il
30.6.2023 da di , , e CP_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
nei confronti di . Controparte_7 Controparte_1
5. Rimette la regolamentazione delle spese processuali alla pronuncia definitiva.
Napoli, 4.3.2025
Il Presidente
EP De Tullio
Il Consigliere est.
EP Gustavo Infantini
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