Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 agosto 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 febbraio 2005 |
Commentari • 11
- 1. L'espropriazione per infrastrutture lineari energetichehttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi(1). 2. I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità, di razionalizzazione, unificazione e semplificazione. 3. …
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Giurisprudenza • 174
- 1. Trib. Monza, sentenza 21/02/2025, n. 252Provvedimento: N. R.G. 353/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA Nel procedimento promosso da Parte_1 RICORRENTE nei confronti di CP_1 RESISTENTE Oggi 21/02/2025 , innanzi alla dott.ssa E. Antenore, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Gatti e per CP_1 l'Avv. Nespoli (in sostituzione del procuratore costituito Avv. Tommaselli). I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. Il Giudice rinvia alle ore 16.00 per la lettura del dispositivo della sentenza. Le parti chiedono di essere esonerate dalla lettura del provvedimento. Il Giudice alle ore 16.00, visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza, unitamente …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
- Capo I : Della piattaforma continentale
- Art. 1.
Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondita' di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondita' delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone. ((7)) La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sara' effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.
Sino alla entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca ne' concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano.
--------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 2 dicembre 1994, n. 689 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613 , e' da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1".