Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5159 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
n.13470/2020rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il GIUDICE
DOTT.SSA Maria Tuccillo
Il Tribunale di Napoli , seconda sezione , in persona del giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13470/2020 R.G. affari contenziosi civili e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura ad litem rilasciata su foglio sperato ,dall'Avv. Nicoletta Mangiacapra con studio in
Napoli, alla Via San Pasquale a Chiaia 13, ove elettivamente domicilia
Opponente
CONTRO
, in persona del suo procuratore speciale e Responsabile Controparte_1 dell'Ufficio Crediti Esternalizzati Dott. , , rappresentata e difesa, per mandato in CP_2 calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Luigi Sinisi unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Venosa alla Via De Luca n.21,
OPPOSTA
SENTENZA 1
CONCLUSIONI : le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del
13.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante proponeva opposizione avverso il decreto n.
771/2020, emesso in data 24/01/2020 su ricorso depositato da con cui Controparte_1
veniva ingiunto, alla odierna opponente e alla e di pagare al CP_3 Parte_2
ricorrente per le causali di cui al ricorso, in solido fra loro, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto la somma di € 98.719,21 oltre interessi come da domanda e le spese di lite . deducendo quanto segue:
- nullita' fideiussione per nullita' dell'obbligazione principale garantita;
- intervenuta decadenza ex art 1957 c.c. ;
- in relazione al rapporto di c/c n.1002845-6 e del rapporto anticipi fatture e cessioni di credito n.1002846-4, sui quali erano regolate, sin dall'accensione e senza soluzione di continuità sino al 31.05.2017, linee di credito superiori ad € 5000,00 di cui era intestataria la CP_3
[...]
a) applicazione di tassi di interessi debitori usurari;
b) applicazione di tassi di interessi effettivi debitori ultralegali, mai legalmente pattuiti;
c) addebito di spese, commissioni variamente denominate e oneri vari mai legalmente pattuiti;
d) illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
e) illegittima capitalizzazione trimestrale delle commissioni di massimo scoperto e delle spese;
f)applicazione di interessi creditori inferiori a quelli dovuti;
g) applicazione erronea ed arbitraria delle valute;
h) peggioramento delle condizioni non comunicate e comunque non sorrette da giustificato motivo in violazione dell'art 118 TUB;
Tanto premesso domandava :” in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo nr 771/2020 emesso dal Tribunale di Napoli nella persona del Giudice Istruttore Dott. Paolo Andrea
Vassallo in data 24/01/2020, a definizione della procedura monitoria nrg 275/2020, in quanto improponibile e infondata la relativa domanda per i motivi di cui in premessa, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente alla in relazione alla pretesa CP_4 Controparte_5
azionata con il predetto decreto perché inesistente qualsiasi obbligazione della Sig.ra Parte_1 nei confronti dell'istituto di credito opposto;
2. in ogni caso accertare e dichiarare la nullità e/o
SENTENZA 2 l'inesistenza e in ogni caso l'inefficacia di qualsivoglia obbligazione fideiussoria della Sig.ra
nei confronti della Banca convenuta, per i motivi spiegati in premessa;
3. Parte_1
in via gradata rispetto ai punti 1) e 2) accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, il reale rapporto di dare-avere della Società nei confronti della banca ingiungente, CP_3 ricostruendo con l'ausilio di una ctu tecnico contabile il saldo dei predetti conti secondo i criteri indicati al punto 19 del presente atto, e compensando quanto di ragione, il tutto per i motivi indicati in premessa;
4. in ogni caso condannare, altresì, la banca opposta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo. “
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione l'opposta che contestava le avverse difese deducendo l'esistenza della prova del credito ingiunto, essendo stata depositata tutta la documentazione contrattuale oltre agli estratti conto e scalari dall'inizio del rapporto di conto corrente sino alla sua estinzione e la manifesta infondatezza delle eccezioni proposte dall'opponente.
Ciò posto, domandava in via preliminare autorizzarsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto dell'opposizione .
Con ordinanza dell'8.01.2021 il gi dott. Paolo Vassallo assegnava all'opposto termine per esperire la mediazione .
Assegnati i termini di cui all'art 183 VI cp.c. la causa era istruita con il deposito di documenti e nomina di un ctu .
In data 5.06.2023 la causa era assegnata alla scrivente e riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c. con ordinanza del 23.12.2024.
Tanto premesso, in via preliminare l'azione de qua è da ritenersi procedibile essendo stata espletata con esito negativo, la procedura di mediazione ( v. verbale depositato in data 15.01.2021 depositato dalla opposta ).
Inoltre, è da ritenersi fondata l'eccezione di decadenza ex art 1957 c.c tempestivamente formulata dall'opponente, in qualità di fideiussore, nell'atto di opposizione relativa .
Ed invero, il contratto azionato ( v. copia all.to I dalla comparsa di costituzione ), riconducibile allo schema della fideiussione omnibus, non contempla, diversamente da quanto dedotto da parte opposta, alcuna deroga esplicita o implicita alla disciplina di cui all'art 1957 c.c., che nella fattispecie in esame trova applicazione.
Ciò posto , atteso che dalla documentazione depositata in giudizio dall'opposta ( v. all.J alla comparsa di costituzione) , risulta comunicato l'intervento recesso dai rapporti intervenuti con la debitrice principale in data 7.01.2019, circostanza non contesta dall'opponente , e rilevato che
SENTENZA 3 prima del deposito del ricorso monitorio volto ad ottenere il decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale (depositato solo in data 2 gennaio 2020), non è stata iniziata e/o coltivata alcuna azione nei confronti della debitrice principale, deve ritenersi maturata la decadenza di cui all'art 1957 c.c.
Il Tribunale dunque accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, ritenendosi assorbita in tale pronuncia ogni altra decisione sulle domande ed eccezioni formulate dalle parti
Le seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata secondo tariffa vigente .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 771/2020, emesso in data Parte_1
24/01/2020 emesso dal Tribunale di Napoli e sulle domande riconvenzionali ogni altra istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 771/2020, emesso in data
24/01/2020 emesso dal Tribunale di Napoli;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 379,50 per spese , in euro 14.103,00 per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del
DM 55/2014 con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Nicoletta
Mangiacapra
- condanna parte opposta al pagamento del compenso liquidato al ctu in euro 3535,30, giusta decreto del 30.05.2022.
Napoli,23.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 4