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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1626/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1626/2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.), promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]67 Parte_1
MILAZZO, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GRISANTI PIERPAOLO, C.F._1
c.f. domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE 183 93012 GELA C.F._2
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
CANALICCHIO II N.2 CONDRÒ, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._3
D'AMICO CONCEZIONE MONICA, c.f. , domiciliato in VIA GIORGIO C.F._4
RIZZO 39 98057 MILAZZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615, co. 1, c.p.c. depositato il 28/12/2023, conveniva in Parte_1
giudizio deducendo: la decadenza ex art. 1957 c.c. (motivi nn. 1 e 2); la Controparte_1 liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. (motivo n. 3); la violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza (motivo n. 4); la nullità della scrittura del 27/1/2016 per assenza di causa (motivo n. 5) per violazione dell'art. 1284, co. 3, c.c. (motivi nn. 6 e 7); l'erronea quantificazione delle somme precettate “giacché sia il sig. personalmente che la società F&G Logistica e Parte_1
Trasporti Srl hanno, con modalità diverse, nel corso degli anni, corrisposto al sig.
[...]
il complessivo importo di € 99.374,99 e non di € 91.853,72 come affermato ex CP_1 adverso” (motivo n. 8; cfr. pag. 13 citazione); la nullità delle clausole nn. 11 e 10 del contratto di transazione, in quanto vessatorie (motivi nn. 9 e 10).
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/2/2024 si costituiva , il quale Controparte_1 deduceva l'identità dei motivi di opposizione rispetto a quelli posti a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente inammissibilità dell'opposizione spiegata;
l'infondatezza del motivo n. 8 dell'atto di opposizione. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 25/7/2024 - e non smentito né contestato negli scritti successivi dall'odierno opponente: la stessa comparsa conclusionale reitera pedissequamente le difese e le conclusioni esposte nell'atto di citazione) -, ha dedotto che “Con il Parte_1 presente atto, in questa sede si reiterano le medesime argomentazioni già spiegate dall'opponente nell'ambito della causa di Opposizione al decreto ingiuntivo n.156/2023, iscritta al n. 817/2023 RG
[…]” (pag. 4 citazione) e che “In tale ambito – formulati a supporto dell'odierna azione i medesimi motivi dedotti sia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e sia nell'odierna sede di opposizione all'esecuzione - si sono articolate due domande che anche oggi si confermano e che per comodità di disamina dell'odierno deducente qui si riportano” (pag. 2 memoria ex art. 171 ter c.p.c. del
26/3/2024). Ed in effetti è sufficiente confrontare l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (all. 3 fascicolo di parte attrice) per ricavarne l'identità dei motivi di opposizione formulati nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (e, quindi, il motivo n. 7, afferente sempre alla errata determinazione degli interessi pretesi). Inoltre, con il motivo di opposizione n. 8
l'odierno opponente ha dedotto l'erroneità delle somme precettate per la mancata considerazione dei pagamenti eseguiti, mentre con i motivi nn. 9 e 10 ha censurato la validità del contratto di transazione in ragione della ritenuta vessatorietà delle clausole indicate ed ivi contenute.
Torna, allora, nella specie applicabile il principio per cui “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18/02/2015, n. 3277; Cass. civ., sez.
III, 25/02/1994, n. 1935). Ne viene che, tenuto conto della rappresentata pendenza del giudizio di opposizione contro il decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo posto a base del precetto in questa sede opposto da , le contestazioni afferenti al credito recato nel detto titolo monitorio (quindi anche Parte_1
i motivi nn. 9 e 10 sopra richiamati, riguardanti la validità del contratto di transazione intercorso tra le parti, con i conseguenti riverberi sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria) rientrano nel perimetro della cognizione propria del giudizio ex art. 645 c.p.c. promosso e rimangono, pertanto, estranee all'odierna controversia, con conseguente inammissibilità dei motivi in parte qua formulati.
A pari conclusione deve, poi, pervenirsi con riferimento al motivo di opposizione n. 8 formulato da
, con il quale quest'ultimo ha dedotto che “sia il sig. personalmente Parte_1 Parte_1
che la società F&G Logistica e Trasporti Srl hanno, con modalità diverse, nel corso degli anni, corrisposto al sig. il complessivo importo di € 99.374,99 e non di € Controparte_1
91.853,72 come affermato ex adverso. Ciò si evince agevolmente dalle ricevute di pagamento
(bonifici bancari e ricevute di pagamento in contanti) che si allegano (All. 6 all'atto introduttivo del presente giudizio) e dal prospetto dei pagamenti, parimenti allegato (All. 7 all'atto introduttivo del presente giudizio)” (pag. 17 comparsa conclusionale).
Al netto, invero, del totale dei pagamenti desumibili dall'esame del documento n. 6 allegato all'atto di citazione (“Ricevute di pagamento”) è nella specie assorbente il fatto che, a fronte del titolo monitorio emesso in data 5/5/2023 (cfr. all. 2 citazione), l'ultimo dei pagamenti ricevuti risale al luglio 2022 (cfr. all. 6 citazione, da cui si ricava che l'ultima rata pagata è datata 15/7/2022) e, dunque, ad una data anteriore alla formazione del titolo giudiziale che fonda l'esecuzione minacciata con il precetto qui opposto. Ne viene che, in osservanza al principio sopra richiamato e secondo cui “Quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità del titolo stesso debbono essere fatti valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo (ossia, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c. ovvero con gli ordinari mezzi di impugnazione). Possono invece essere fatte valere con l'opposizione a precetto solo le ragioni che si traducano nell'inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Trib. Bergamo sez. II, 24/11/2021, n. 2178; cfr. anche Trib. Bari, sez. II, 26/09/2024, n. 3985; cfr. anche Cass. civ. sez. III, 18/06/1991, n.
6893”), la doglianza de qua non è passibile di essere delibata in questa sede, essa riguardando un fatto incidente sul titolo e anteriore alla formazione dello stesso, pertanto da esaminarsi nell'ambito dei rimedi impugnatori tipici di quest'ultimo.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, l'opposizione è infondata e va respinta. Le spese seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico di parte opponente e liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, attesa la non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, al netto della fase istruttoria, in quanto non espletata e consistita nella mera reiterazione delle difese già articolate nella fase introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1626/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
Condanna al pagamento nei confronti della controparte delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 4.217,00, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 09/06/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1626/2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.), promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]67 Parte_1
MILAZZO, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GRISANTI PIERPAOLO, C.F._1
c.f. domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE 183 93012 GELA C.F._2
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
CANALICCHIO II N.2 CONDRÒ, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._3
D'AMICO CONCEZIONE MONICA, c.f. , domiciliato in VIA GIORGIO C.F._4
RIZZO 39 98057 MILAZZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615, co. 1, c.p.c. depositato il 28/12/2023, conveniva in Parte_1
giudizio deducendo: la decadenza ex art. 1957 c.c. (motivi nn. 1 e 2); la Controparte_1 liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. (motivo n. 3); la violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza (motivo n. 4); la nullità della scrittura del 27/1/2016 per assenza di causa (motivo n. 5) per violazione dell'art. 1284, co. 3, c.c. (motivi nn. 6 e 7); l'erronea quantificazione delle somme precettate “giacché sia il sig. personalmente che la società F&G Logistica e Parte_1
Trasporti Srl hanno, con modalità diverse, nel corso degli anni, corrisposto al sig.
[...]
il complessivo importo di € 99.374,99 e non di € 91.853,72 come affermato ex CP_1 adverso” (motivo n. 8; cfr. pag. 13 citazione); la nullità delle clausole nn. 11 e 10 del contratto di transazione, in quanto vessatorie (motivi nn. 9 e 10).
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/2/2024 si costituiva , il quale Controparte_1 deduceva l'identità dei motivi di opposizione rispetto a quelli posti a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente inammissibilità dell'opposizione spiegata;
l'infondatezza del motivo n. 8 dell'atto di opposizione. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 25/7/2024 - e non smentito né contestato negli scritti successivi dall'odierno opponente: la stessa comparsa conclusionale reitera pedissequamente le difese e le conclusioni esposte nell'atto di citazione) -, ha dedotto che “Con il Parte_1 presente atto, in questa sede si reiterano le medesime argomentazioni già spiegate dall'opponente nell'ambito della causa di Opposizione al decreto ingiuntivo n.156/2023, iscritta al n. 817/2023 RG
[…]” (pag. 4 citazione) e che “In tale ambito – formulati a supporto dell'odierna azione i medesimi motivi dedotti sia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e sia nell'odierna sede di opposizione all'esecuzione - si sono articolate due domande che anche oggi si confermano e che per comodità di disamina dell'odierno deducente qui si riportano” (pag. 2 memoria ex art. 171 ter c.p.c. del
26/3/2024). Ed in effetti è sufficiente confrontare l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (all. 3 fascicolo di parte attrice) per ricavarne l'identità dei motivi di opposizione formulati nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (e, quindi, il motivo n. 7, afferente sempre alla errata determinazione degli interessi pretesi). Inoltre, con il motivo di opposizione n. 8
l'odierno opponente ha dedotto l'erroneità delle somme precettate per la mancata considerazione dei pagamenti eseguiti, mentre con i motivi nn. 9 e 10 ha censurato la validità del contratto di transazione in ragione della ritenuta vessatorietà delle clausole indicate ed ivi contenute.
Torna, allora, nella specie applicabile il principio per cui “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18/02/2015, n. 3277; Cass. civ., sez.
III, 25/02/1994, n. 1935). Ne viene che, tenuto conto della rappresentata pendenza del giudizio di opposizione contro il decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo posto a base del precetto in questa sede opposto da , le contestazioni afferenti al credito recato nel detto titolo monitorio (quindi anche Parte_1
i motivi nn. 9 e 10 sopra richiamati, riguardanti la validità del contratto di transazione intercorso tra le parti, con i conseguenti riverberi sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria) rientrano nel perimetro della cognizione propria del giudizio ex art. 645 c.p.c. promosso e rimangono, pertanto, estranee all'odierna controversia, con conseguente inammissibilità dei motivi in parte qua formulati.
A pari conclusione deve, poi, pervenirsi con riferimento al motivo di opposizione n. 8 formulato da
, con il quale quest'ultimo ha dedotto che “sia il sig. personalmente Parte_1 Parte_1
che la società F&G Logistica e Trasporti Srl hanno, con modalità diverse, nel corso degli anni, corrisposto al sig. il complessivo importo di € 99.374,99 e non di € Controparte_1
91.853,72 come affermato ex adverso. Ciò si evince agevolmente dalle ricevute di pagamento
(bonifici bancari e ricevute di pagamento in contanti) che si allegano (All. 6 all'atto introduttivo del presente giudizio) e dal prospetto dei pagamenti, parimenti allegato (All. 7 all'atto introduttivo del presente giudizio)” (pag. 17 comparsa conclusionale).
Al netto, invero, del totale dei pagamenti desumibili dall'esame del documento n. 6 allegato all'atto di citazione (“Ricevute di pagamento”) è nella specie assorbente il fatto che, a fronte del titolo monitorio emesso in data 5/5/2023 (cfr. all. 2 citazione), l'ultimo dei pagamenti ricevuti risale al luglio 2022 (cfr. all. 6 citazione, da cui si ricava che l'ultima rata pagata è datata 15/7/2022) e, dunque, ad una data anteriore alla formazione del titolo giudiziale che fonda l'esecuzione minacciata con il precetto qui opposto. Ne viene che, in osservanza al principio sopra richiamato e secondo cui “Quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità del titolo stesso debbono essere fatti valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo (ossia, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c. ovvero con gli ordinari mezzi di impugnazione). Possono invece essere fatte valere con l'opposizione a precetto solo le ragioni che si traducano nell'inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Trib. Bergamo sez. II, 24/11/2021, n. 2178; cfr. anche Trib. Bari, sez. II, 26/09/2024, n. 3985; cfr. anche Cass. civ. sez. III, 18/06/1991, n.
6893”), la doglianza de qua non è passibile di essere delibata in questa sede, essa riguardando un fatto incidente sul titolo e anteriore alla formazione dello stesso, pertanto da esaminarsi nell'ambito dei rimedi impugnatori tipici di quest'ultimo.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, l'opposizione è infondata e va respinta. Le spese seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico di parte opponente e liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, attesa la non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, al netto della fase istruttoria, in quanto non espletata e consistita nella mera reiterazione delle difese già articolate nella fase introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1626/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
Condanna al pagamento nei confronti della controparte delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 4.217,00, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 09/06/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano