CA
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Consigliere Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di rinvio a seguito di Cass. iscritta al n. 26/2024 R.G. e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianfabio Brandi Parte_1 C.F._1
(C.F. ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in C.F._2
Novafeltria (RN) Piazza V. Emanuele 11, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo fax al n. 0541/920841 oppure a mezzo pec al seguente indirizzo Email_1
Attore in revocazione contro
in persona del liquidatore p.t. Controparte_1
(P.IVA Controparte_2 P.IVA_1
pagina 1 di 5 convenuta contumace
E nei confronti di:
(C.F. ) - convenuto contumace CP_1 C.F._3
c.f. e c.f. n. , CP_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Paradisi, c.f. n. , presso il cui C.F._6 studio in Pesaro, via Belvedere n. 46 eleggono formale domicilio, giusta procura in calce al presente atto
TI
, rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Silvia Pezzolesi Controparte_5 del foro di Pesaro (c.f. ; Pec: ed elettivamente C.F._7 Email_2 domiciliata presso lo Studio della medesima in 61121 Pesaro (PU), V.le Cavallotti 5, con richiesta che le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento vengano inviate alla Pec:
Email_2
convenuta
Oggetto : domanda di revocazione
Conclusioni delle parti : come da note depositate telematicamente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – ha proposto una domanda di revocazione ordinaria ex art. 395 c I n. 4 c.p.c., con Parte_1 la quale osserva che
“…la seguente parte della decisione contenuta nella sentenza gravata, che si trascrive integralmente, alle pagine 4, 5:
… “Innanzitutto, sussiste' prova documentale che il ha ricevuto l'intimazione di pagamento relativamente Pt_1 all'esborso effettuato dal Fondo di Garanzia e che ha iniziato a pagare tramite bollettini di rateizzazione concordata, riversati agli atti del primo grado.
Dal momento che si tratta di pagamenti rateali, essi non erano terminati nel corso della causa di primo grado: l'intimazione è del 30/3/2016, la causa di primo grado inizia nel 2017, le rate sono di euro 260 cadauna . Inoltre il quantum dell'intimazione è asceso ad euro 23.250 come da comunicazione Consap 4.12.2017, successiva all'inizio della causa.
pagina 2 di 5 Sono stati provati versamenti, nel corso della causa di primo grado, sino al 15esimo di 72, per un importo complessivo, quindi, di euro 3.900,00. Almeno sotto tal profilo la domanda di risarcimento, risultando anche dimostrato il riversamento della polizza ed il suo mancato pagamento da parte del broker, è corretta, così come è, chiaramente, errata sul punto la statuizione del giudice di prime cure.
Ulteriore prova di pagamenti rateali state fornite con produzione documentale, unitamente all'atto di appello, di altre 11 ulteriori ricevute, per euro 2.860,00.
E' appena il caso di dire che, ai sensi del 3° comma dell'art. 345 cpc, tali documenti sono producibili, per evidenti ragioni.
Delle successive rate e del loro pagamento non emerge nulla, non per colpa dell'attore in primo grado ed odierno appellante, ma per l'evidente ragione che la prova del pagamento non può che essere, per così dire, progressiva, in ordine alla possibilità di provare il pagamento attraverso la prova documentale delle reversali via via emesse in relazione alle rate mensili.”
A pag. 6 la sentenza conclude, sul punto che …
“La domanda di primo grado deve essere pertanto accolta nei limiti delle somme sopra indicate e così pure l'appello.”
… liquidandosi così soli € 6.760,00.
Prosegue la domanda di revocazione osservando come il Giudice non si sia avveduto, che, del tutto legittimamente, secondo la stessa statuizione della Corte di Appello, in sede di precisazioni delle conclusioni l'appellante aveva prodotto ulteriori 36 bollettini di versamento mensili a Consap di €
260,42, pagamenti tutti relativi al periodo successivo al marzo 2020, data di notifica dell'appello, per un corrispettivo di € 260,42 x 36 e così dando la prova di ulteriori € 9.375,12 versati alla Consap, ma dei quali la Corte nulla ha detto e nulla ha liquidato, limitandosi agli € 6.760,00 rappresentati dai 26 versamenti prodotti in primo grado e all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'appello. Pertanto, la somma da liquidarsi in favore dell'appellante, tanto premesso, in stretta osservanza e consecuzione alle motivazioni della Corte d'Appello, avrebbe dovuto essere di € 9.375,12 + 6.760,00 e così totali €
16.135,12, oltre interessi.
La sentenza era pertanto effetto di un errore di fatto e veniva gravata, per la parte indicata, col mezzo della revocazione ordinaria ex art. 395 c. I n. 4 c.p.c. .
§ 2 – Si sono costituiti in giudizio i soli , e . CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Per vero, e , pur dichiarando di non aver ricevuto notifica dell'atto CP_3 Controparte_4
d'appello, si sono costituiti autonomamente dichiarando di non avere più legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità, e quindi non rispondendo dei relativi debiti.
Anche la quale invece era destinataria della notifica dell'atto d'appello in revocazione Controparte_5 si è costituita, evidenziando peraltro le medesime ragioni. pagina 3 di 5 La situazione così creatasi, pertanto, si può riassumere come segue
1) La sentenza d'appello condannava di , peraltro in liquidazione, e lo CP_1 CP_1 stesso alla somma oggetto della richiesta di revocazione. Le altre statuizioni non CP_1 riguardavano, invece, la chiesta revocazione, ma erano sulle spese processuali.
2) La predetta sentenza d'appello era datata 20.11.23
3) era parte del giudizio di primo e secondo grado, ma evocato in giudizio quale Controparte_6 agente della Compagnia assicuratrice CP_7
4) - corretta o meno fosse la statuizione di questa Corte con la sentenza che si Controparte_6 impugna in revocazione – non era destinatario di alcuna condanna, neppure alle spese
5) , come risulta in atti decedeva il 14.11.22, pertanto nelle more del giudizio Controparte_6
d'appello, senza dichiarazione da parte di alcuno
Se si trattasse di cause inscindibili, ne deriverebbe la conseguenza sottolineata, ad es. da Cass. Sez. 3,
n. 11315 del 15/05/2009, secondo cui (massima)
Qualora la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio per il giudizio, essendo rimasta contumace o essendosi costituita personalmente senza dichiarare la residenza o eleggere domicilio, la notificazione dell'impugnazione va effettuata personalmente, ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., e quindi, in caso di decesso, la notifica agli eredi non può essere effettuata collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim", ai sensi degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ., indipendentemente dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che la morte della parte si sia verificata prima o dopo tale notifica1.
Il rapporto giuridico processuale che riguarda invece il ed il defunto è del tutto Pt_1 CP_4 scindibile da quello che concerne il da un lato e di e lo stesso Pt_1 CP_1 CP_1 CP_1
dall'altro.
[...]
Pertanto non vi sono ostacoli processuali a procedere all'esame, nel merito, della domanda di revocazione.
§ 3 – La domanda di revocazione appare fondata in quanto effettivamente, in parte qua, la sentenza appare oggetto di mera svista : sussistono agli atti le ulteriori 36 ricevute menzionate dal esse Pt_1 sono state effettivamente depositate in sede di precisazioni delle conclusioni, essendo stati prodotti ulteriori 36 bollettini di versamento mensili a Consap di € 260,42, pagamenti tutti relativi al periodo 1 V: anche sez. 2 n. 16555 del 06/08/2015, secondo cui “In tema di notifica dell'atto di impugnazione, poiché il principio dell'ultrattività del mandato al difensore non può operare con riguardo alla parte contumace, nel caso di morte della stessa nel corso del giudizio, ancorché l'evento non sia notificato o certificato ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. civ., l'atto di impugnazione deve essere notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento nel quale il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell'evento da parte del soccombente.” pagina 4 di 5 successivo al marzo 2020, data di notifica dell'appello, per un corrispettivo di € 260,42 x 36 e così dando la prova di ulteriori € 9.375,12 versati alla Consap.
Va pertanto disposto in conformità.
§ 4 - Le spese processuali da regolare tra le parti costituite vanno compensate, se non altro per l'estraneità, sopra sottolineata, al rapporto giuridico di cui in questa sede si discute e per la circostanza che almeno una delle tre parti costituite sia stata evocata in giudizio dallo stesso Pt_1
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione ed in accoglimento della stessa, così dispone
1) Revocare l'impugnata sentenza e per l'effetto così modifica il punto 1) del dispositivo:
“Condanna nonché in solido Controparte_1 CP_1 al pagamento in favore di della somma di € 16.135,12 oltre interessi legali a far Parte_1 tempo dai pagamenti rateali come da ricevute in atti e sino all'effettivo soddisfo
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti costituitesi in questo grado.
Ancona c.c. 16.9.25
Il cons. est. Dr. C. Marziali
Il Pres. dr. C. Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Consigliere Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di rinvio a seguito di Cass. iscritta al n. 26/2024 R.G. e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianfabio Brandi Parte_1 C.F._1
(C.F. ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in C.F._2
Novafeltria (RN) Piazza V. Emanuele 11, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo fax al n. 0541/920841 oppure a mezzo pec al seguente indirizzo Email_1
Attore in revocazione contro
in persona del liquidatore p.t. Controparte_1
(P.IVA Controparte_2 P.IVA_1
pagina 1 di 5 convenuta contumace
E nei confronti di:
(C.F. ) - convenuto contumace CP_1 C.F._3
c.f. e c.f. n. , CP_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Paradisi, c.f. n. , presso il cui C.F._6 studio in Pesaro, via Belvedere n. 46 eleggono formale domicilio, giusta procura in calce al presente atto
TI
, rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Silvia Pezzolesi Controparte_5 del foro di Pesaro (c.f. ; Pec: ed elettivamente C.F._7 Email_2 domiciliata presso lo Studio della medesima in 61121 Pesaro (PU), V.le Cavallotti 5, con richiesta che le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento vengano inviate alla Pec:
Email_2
convenuta
Oggetto : domanda di revocazione
Conclusioni delle parti : come da note depositate telematicamente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – ha proposto una domanda di revocazione ordinaria ex art. 395 c I n. 4 c.p.c., con Parte_1 la quale osserva che
“…la seguente parte della decisione contenuta nella sentenza gravata, che si trascrive integralmente, alle pagine 4, 5:
… “Innanzitutto, sussiste' prova documentale che il ha ricevuto l'intimazione di pagamento relativamente Pt_1 all'esborso effettuato dal Fondo di Garanzia e che ha iniziato a pagare tramite bollettini di rateizzazione concordata, riversati agli atti del primo grado.
Dal momento che si tratta di pagamenti rateali, essi non erano terminati nel corso della causa di primo grado: l'intimazione è del 30/3/2016, la causa di primo grado inizia nel 2017, le rate sono di euro 260 cadauna . Inoltre il quantum dell'intimazione è asceso ad euro 23.250 come da comunicazione Consap 4.12.2017, successiva all'inizio della causa.
pagina 2 di 5 Sono stati provati versamenti, nel corso della causa di primo grado, sino al 15esimo di 72, per un importo complessivo, quindi, di euro 3.900,00. Almeno sotto tal profilo la domanda di risarcimento, risultando anche dimostrato il riversamento della polizza ed il suo mancato pagamento da parte del broker, è corretta, così come è, chiaramente, errata sul punto la statuizione del giudice di prime cure.
Ulteriore prova di pagamenti rateali state fornite con produzione documentale, unitamente all'atto di appello, di altre 11 ulteriori ricevute, per euro 2.860,00.
E' appena il caso di dire che, ai sensi del 3° comma dell'art. 345 cpc, tali documenti sono producibili, per evidenti ragioni.
Delle successive rate e del loro pagamento non emerge nulla, non per colpa dell'attore in primo grado ed odierno appellante, ma per l'evidente ragione che la prova del pagamento non può che essere, per così dire, progressiva, in ordine alla possibilità di provare il pagamento attraverso la prova documentale delle reversali via via emesse in relazione alle rate mensili.”
A pag. 6 la sentenza conclude, sul punto che …
“La domanda di primo grado deve essere pertanto accolta nei limiti delle somme sopra indicate e così pure l'appello.”
… liquidandosi così soli € 6.760,00.
Prosegue la domanda di revocazione osservando come il Giudice non si sia avveduto, che, del tutto legittimamente, secondo la stessa statuizione della Corte di Appello, in sede di precisazioni delle conclusioni l'appellante aveva prodotto ulteriori 36 bollettini di versamento mensili a Consap di €
260,42, pagamenti tutti relativi al periodo successivo al marzo 2020, data di notifica dell'appello, per un corrispettivo di € 260,42 x 36 e così dando la prova di ulteriori € 9.375,12 versati alla Consap, ma dei quali la Corte nulla ha detto e nulla ha liquidato, limitandosi agli € 6.760,00 rappresentati dai 26 versamenti prodotti in primo grado e all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'appello. Pertanto, la somma da liquidarsi in favore dell'appellante, tanto premesso, in stretta osservanza e consecuzione alle motivazioni della Corte d'Appello, avrebbe dovuto essere di € 9.375,12 + 6.760,00 e così totali €
16.135,12, oltre interessi.
La sentenza era pertanto effetto di un errore di fatto e veniva gravata, per la parte indicata, col mezzo della revocazione ordinaria ex art. 395 c. I n. 4 c.p.c. .
§ 2 – Si sono costituiti in giudizio i soli , e . CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Per vero, e , pur dichiarando di non aver ricevuto notifica dell'atto CP_3 Controparte_4
d'appello, si sono costituiti autonomamente dichiarando di non avere più legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità, e quindi non rispondendo dei relativi debiti.
Anche la quale invece era destinataria della notifica dell'atto d'appello in revocazione Controparte_5 si è costituita, evidenziando peraltro le medesime ragioni. pagina 3 di 5 La situazione così creatasi, pertanto, si può riassumere come segue
1) La sentenza d'appello condannava di , peraltro in liquidazione, e lo CP_1 CP_1 stesso alla somma oggetto della richiesta di revocazione. Le altre statuizioni non CP_1 riguardavano, invece, la chiesta revocazione, ma erano sulle spese processuali.
2) La predetta sentenza d'appello era datata 20.11.23
3) era parte del giudizio di primo e secondo grado, ma evocato in giudizio quale Controparte_6 agente della Compagnia assicuratrice CP_7
4) - corretta o meno fosse la statuizione di questa Corte con la sentenza che si Controparte_6 impugna in revocazione – non era destinatario di alcuna condanna, neppure alle spese
5) , come risulta in atti decedeva il 14.11.22, pertanto nelle more del giudizio Controparte_6
d'appello, senza dichiarazione da parte di alcuno
Se si trattasse di cause inscindibili, ne deriverebbe la conseguenza sottolineata, ad es. da Cass. Sez. 3,
n. 11315 del 15/05/2009, secondo cui (massima)
Qualora la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio per il giudizio, essendo rimasta contumace o essendosi costituita personalmente senza dichiarare la residenza o eleggere domicilio, la notificazione dell'impugnazione va effettuata personalmente, ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., e quindi, in caso di decesso, la notifica agli eredi non può essere effettuata collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim", ai sensi degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ., indipendentemente dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che la morte della parte si sia verificata prima o dopo tale notifica1.
Il rapporto giuridico processuale che riguarda invece il ed il defunto è del tutto Pt_1 CP_4 scindibile da quello che concerne il da un lato e di e lo stesso Pt_1 CP_1 CP_1 CP_1
dall'altro.
[...]
Pertanto non vi sono ostacoli processuali a procedere all'esame, nel merito, della domanda di revocazione.
§ 3 – La domanda di revocazione appare fondata in quanto effettivamente, in parte qua, la sentenza appare oggetto di mera svista : sussistono agli atti le ulteriori 36 ricevute menzionate dal esse Pt_1 sono state effettivamente depositate in sede di precisazioni delle conclusioni, essendo stati prodotti ulteriori 36 bollettini di versamento mensili a Consap di € 260,42, pagamenti tutti relativi al periodo 1 V: anche sez. 2 n. 16555 del 06/08/2015, secondo cui “In tema di notifica dell'atto di impugnazione, poiché il principio dell'ultrattività del mandato al difensore non può operare con riguardo alla parte contumace, nel caso di morte della stessa nel corso del giudizio, ancorché l'evento non sia notificato o certificato ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. civ., l'atto di impugnazione deve essere notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento nel quale il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell'evento da parte del soccombente.” pagina 4 di 5 successivo al marzo 2020, data di notifica dell'appello, per un corrispettivo di € 260,42 x 36 e così dando la prova di ulteriori € 9.375,12 versati alla Consap.
Va pertanto disposto in conformità.
§ 4 - Le spese processuali da regolare tra le parti costituite vanno compensate, se non altro per l'estraneità, sopra sottolineata, al rapporto giuridico di cui in questa sede si discute e per la circostanza che almeno una delle tre parti costituite sia stata evocata in giudizio dallo stesso Pt_1
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione ed in accoglimento della stessa, così dispone
1) Revocare l'impugnata sentenza e per l'effetto così modifica il punto 1) del dispositivo:
“Condanna nonché in solido Controparte_1 CP_1 al pagamento in favore di della somma di € 16.135,12 oltre interessi legali a far Parte_1 tempo dai pagamenti rateali come da ricevute in atti e sino all'effettivo soddisfo
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti costituitesi in questo grado.
Ancona c.c. 16.9.25
Il cons. est. Dr. C. Marziali
Il Pres. dr. C. Marcelli
pagina 5 di 5