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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/09/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 2931/2022 Verbale di udienza del giorno 10 settembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 28 maggio 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata da parte attrice , con Parte_1 cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “ Alla luce di quanto già argomentato, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate all'udienza del 25/06/25.” vista la nota per la trattazione scritta depositata da parte convenuta CP_1 con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “ nel riportarsi all'atto
[...] di costituzione nel presente giudizio nonché alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c ed alla memoria conclusiva depositata nei termini di rito, chiede l'accoglimento integrale di tutte le eccezioni e conclusioni, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, disattese tutte le avverse domande, deduzioni, conclusioni, in quanto improponibili, inammissibili, improcedibili e manifestatamente infondate in fatto ed in diritto”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa Maila Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maila Casale, al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 10 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2931 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “contratti bancari” vertente
TRA
P.VA ), sede legale in Milano, Via Domenichino n. Parte_1 P.VA_1
5, in persona del procuratore, rappresentata e difesa dagli Avv. Monica Fazio (C.F.
[...]
e Ivano Fazio (C.F. ), presso il cui C.F._1 CodiceFiscale_2
studio è elettivamente domiciliata in Milano alla via S. Barnaba n. 30, giusta procura in atti;
ATTORE
E
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.VA_2
ope legis domiciliato in Quindici (AV) alla via Sant'Antonio n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Cordaro (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato in Cimitile (NA) alla via Forno n. 14, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Preliminarmente si rileva che la scrivente ha sostituito sul ruolo la dott.ssa Alessia
Marotta all'odierna udienza. All'odierna udienza il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data in data 22.07.2022, la ha citato in giudizio il per ottenere la condanna Parte_1 Controparte_1
del convenuto ente al pagamento di crediti derivanti da fatture insolute per la fornitura di energia elettrica da parte della società Hera Comm. S.p.A., i cui crediti sono stati ceduti all'odierna parte attrice in data 01.07.2022.
In particolare, parte attrice ha richiesto la condanna al pagamento della somma pari ad
€ 13.097,89 per sorta capitale e su questa somma: gli interessi moratori sulla menzionata sorta capitale che, alla data del 13.07.2022, ammontano ad € 45,91, i quali sono stati determinati nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e
5 del d. lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., che sono stati determinati nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 231/2002
- in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. -, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 360,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs.
n. 192/12.
Tali crediti derivano da fatture non pagate emesse per la fornitura di energia elettrica da parte di Hera Comm. S.p.A., che ha poi ceduto il credito a in data Parte_1
01.07.2022. L'attrice ha, dunque, così concluso: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di , condannare, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.2041 Parte_1
e ss. c.c., il l pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
seguenti somme: − € 13.097,89 di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa − € 45,91, alla data del 13/07/22, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs
n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12 nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, VA, contributo unificato, marca e successive.”.
Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.02.2023, il che ha contestato integralmente le pretese attoree, Controparte_2
eccependo l'infondatezza della domanda. In particolare, ha sostenuto l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione del credito da Hera Comm S.p.A. alla banca attrice, rilevando come, in base alla normativa speciale applicabile ai rapporti con la Pubblica
Amministrazione, ogni cessione sia subordinata al previo consenso espresso dell'ente debitore, nella specie mai prestato. Alla luce di ciò, ha chiesto il rigetto integrale della domanda, comprensiva delle somme richieste a titolo di capitale, interessi e risarcimento danni, con condanna dell'attrice alle spese di lite.
DIRITTO
La sussistenza del credito vantato dalla società nei confronti del Parte_1
convenuto non trova fondamento in quanto, come accertato in corso di causa, CP_1
nel caso in esame il rapporto non veniva contrattualizzato e non veniva seguita neanche la procedura amministrativa occorrente affinché si instaurasse un valido rapporto obbligatorio tra il privato e l'amministrazione locale.
Ed invero è pacifica nella fattispecie concreta la mancata stipula di un contratto scritto, costituente presupposto indefettibile per la valida instaurazione di rapporti negoziali con la P.A. avente forma scritta, concluso tra le parti e riferibile alla fornitura di cui si chiede il pagamento, atteso che la società attrice ha omesso il deposito del contratto, sebbene ne fosse onerata anche se cessionaria dei crediti per cui è causa anche per il fatto che, a mente dell'art. 1262 c.c., il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Deve essere richiamata in questa sede la regola, seguita dalla giurisprudenza consolidata e dalla dottrina più autorevole, secondo la quale tutti i contratti di cui sia parte la P.A., anche quando agisca iure privatorum, devono essere stipulati per iscritto,
a pena di nullità. In ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre
1923, n. 2440, è richiesta la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbìtri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. Ogni contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione della parte privata e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle eventuali reciproche obbligazioni. Nessun altro documento, all'infuori del contratto scritto e sottoscritto dal legale rappresentante, può obbligare la P.A., sicché anche le determine di liquidazione di parte dei compensi fatturati non possono in alcun modo assolvere all'onere probatorio imposto alla creditrice, ovvero la produzione del titolo.
Da ciò consegue che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato non può far valere alcuna responsabilità per colpe della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente (cfr. di recente, Cass. n. 20033 del
6.10.2016: “I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere,
a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art.
1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi”;
Cass. Civ., ord. n. 27910/2018; Cass. Civ., sent. n. 32337/2023).
Va altresì osservato che la fattispecie in esame si è verificata nella vigenza dell'art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), che così recita: "1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5...4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni."
Il primo comma dell'articolo individua l'ordinaria procedura di spesa per cui l'Ente può attivarsi solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.
Solo dopo il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione. Se i beni e i servizi vengono comunque acquisiti in violazione del suddetto obbligo, il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e) tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Nel caso in esame non solo non vi è stata la stipula di un contratto in forma scritta, ma inoltre non vi è prova della sussistenza di un impegno contabile e della attestazione della copertura finanziaria.
In applicazione dei principi e delle norme di diritto di cui si è fatto appena menzione al caso concreto, deve dunque escludersi che tra le parti in causa si sia formato un valido rapporto contrattuale e che, pertanto, la società non poteva utilmente esercitare nei confronti dell'ente la domanda di pagamento.
Parte attrice si è limitata a produrre in atti il contratto di cessione del credito stipulato tra Hera Comm. S.p.A. e la del 01.07.2022, nonché le fatture insolute Parte_1
emesse da Hera Comm. S.p.A. e l'elenco dei crediti per sorta capitale, nonché la mera attivazione del servizio che, tra l'altro, non risulta sottoscritta dall'ente locale interessato.
Pertanto, le domande di condanna al pagamento delle relative somme avanzate dalla nei confronti del devono essere rigettate. Parte_1 Controparte_1
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse si pongono a carico della parte soccombente E
liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D. M. CP_3
147/2022, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate -. privilegiando il valore al minimo per la fase istruttoria limitata al solo deposito delle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. e per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c caratterizzata dall'estrema snellezza
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Maila Casale, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 2931/2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. nei confronti del in persona del Sindaco Controparte_1
p.t.;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
favore del in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali come per legge VA e CPA se dovuti, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in data 10 settembre 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Maila Casale
[...] di costituzione nel presente giudizio nonché alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c ed alla memoria conclusiva depositata nei termini di rito, chiede l'accoglimento integrale di tutte le eccezioni e conclusioni, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, disattese tutte le avverse domande, deduzioni, conclusioni, in quanto improponibili, inammissibili, improcedibili e manifestatamente infondate in fatto ed in diritto”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa Maila Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maila Casale, al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 10 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2931 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “contratti bancari” vertente
TRA
P.VA ), sede legale in Milano, Via Domenichino n. Parte_1 P.VA_1
5, in persona del procuratore, rappresentata e difesa dagli Avv. Monica Fazio (C.F.
[...]
e Ivano Fazio (C.F. ), presso il cui C.F._1 CodiceFiscale_2
studio è elettivamente domiciliata in Milano alla via S. Barnaba n. 30, giusta procura in atti;
ATTORE
E
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.VA_2
ope legis domiciliato in Quindici (AV) alla via Sant'Antonio n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Cordaro (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato in Cimitile (NA) alla via Forno n. 14, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Preliminarmente si rileva che la scrivente ha sostituito sul ruolo la dott.ssa Alessia
Marotta all'odierna udienza. All'odierna udienza il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data in data 22.07.2022, la ha citato in giudizio il per ottenere la condanna Parte_1 Controparte_1
del convenuto ente al pagamento di crediti derivanti da fatture insolute per la fornitura di energia elettrica da parte della società Hera Comm. S.p.A., i cui crediti sono stati ceduti all'odierna parte attrice in data 01.07.2022.
In particolare, parte attrice ha richiesto la condanna al pagamento della somma pari ad
€ 13.097,89 per sorta capitale e su questa somma: gli interessi moratori sulla menzionata sorta capitale che, alla data del 13.07.2022, ammontano ad € 45,91, i quali sono stati determinati nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e
5 del d. lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., che sono stati determinati nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 231/2002
- in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. -, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 360,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs.
n. 192/12.
Tali crediti derivano da fatture non pagate emesse per la fornitura di energia elettrica da parte di Hera Comm. S.p.A., che ha poi ceduto il credito a in data Parte_1
01.07.2022. L'attrice ha, dunque, così concluso: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di , condannare, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.2041 Parte_1
e ss. c.c., il l pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
seguenti somme: − € 13.097,89 di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa − € 45,91, alla data del 13/07/22, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs
n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12 nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, VA, contributo unificato, marca e successive.”.
Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.02.2023, il che ha contestato integralmente le pretese attoree, Controparte_2
eccependo l'infondatezza della domanda. In particolare, ha sostenuto l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione del credito da Hera Comm S.p.A. alla banca attrice, rilevando come, in base alla normativa speciale applicabile ai rapporti con la Pubblica
Amministrazione, ogni cessione sia subordinata al previo consenso espresso dell'ente debitore, nella specie mai prestato. Alla luce di ciò, ha chiesto il rigetto integrale della domanda, comprensiva delle somme richieste a titolo di capitale, interessi e risarcimento danni, con condanna dell'attrice alle spese di lite.
DIRITTO
La sussistenza del credito vantato dalla società nei confronti del Parte_1
convenuto non trova fondamento in quanto, come accertato in corso di causa, CP_1
nel caso in esame il rapporto non veniva contrattualizzato e non veniva seguita neanche la procedura amministrativa occorrente affinché si instaurasse un valido rapporto obbligatorio tra il privato e l'amministrazione locale.
Ed invero è pacifica nella fattispecie concreta la mancata stipula di un contratto scritto, costituente presupposto indefettibile per la valida instaurazione di rapporti negoziali con la P.A. avente forma scritta, concluso tra le parti e riferibile alla fornitura di cui si chiede il pagamento, atteso che la società attrice ha omesso il deposito del contratto, sebbene ne fosse onerata anche se cessionaria dei crediti per cui è causa anche per il fatto che, a mente dell'art. 1262 c.c., il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Deve essere richiamata in questa sede la regola, seguita dalla giurisprudenza consolidata e dalla dottrina più autorevole, secondo la quale tutti i contratti di cui sia parte la P.A., anche quando agisca iure privatorum, devono essere stipulati per iscritto,
a pena di nullità. In ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre
1923, n. 2440, è richiesta la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbìtri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. Ogni contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione della parte privata e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle eventuali reciproche obbligazioni. Nessun altro documento, all'infuori del contratto scritto e sottoscritto dal legale rappresentante, può obbligare la P.A., sicché anche le determine di liquidazione di parte dei compensi fatturati non possono in alcun modo assolvere all'onere probatorio imposto alla creditrice, ovvero la produzione del titolo.
Da ciò consegue che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato non può far valere alcuna responsabilità per colpe della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente (cfr. di recente, Cass. n. 20033 del
6.10.2016: “I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere,
a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art.
1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi”;
Cass. Civ., ord. n. 27910/2018; Cass. Civ., sent. n. 32337/2023).
Va altresì osservato che la fattispecie in esame si è verificata nella vigenza dell'art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), che così recita: "1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5...4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni."
Il primo comma dell'articolo individua l'ordinaria procedura di spesa per cui l'Ente può attivarsi solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.
Solo dopo il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione. Se i beni e i servizi vengono comunque acquisiti in violazione del suddetto obbligo, il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e) tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Nel caso in esame non solo non vi è stata la stipula di un contratto in forma scritta, ma inoltre non vi è prova della sussistenza di un impegno contabile e della attestazione della copertura finanziaria.
In applicazione dei principi e delle norme di diritto di cui si è fatto appena menzione al caso concreto, deve dunque escludersi che tra le parti in causa si sia formato un valido rapporto contrattuale e che, pertanto, la società non poteva utilmente esercitare nei confronti dell'ente la domanda di pagamento.
Parte attrice si è limitata a produrre in atti il contratto di cessione del credito stipulato tra Hera Comm. S.p.A. e la del 01.07.2022, nonché le fatture insolute Parte_1
emesse da Hera Comm. S.p.A. e l'elenco dei crediti per sorta capitale, nonché la mera attivazione del servizio che, tra l'altro, non risulta sottoscritta dall'ente locale interessato.
Pertanto, le domande di condanna al pagamento delle relative somme avanzate dalla nei confronti del devono essere rigettate. Parte_1 Controparte_1
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse si pongono a carico della parte soccombente E
liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D. M. CP_3
147/2022, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate -. privilegiando il valore al minimo per la fase istruttoria limitata al solo deposito delle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. e per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c caratterizzata dall'estrema snellezza
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Maila Casale, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 2931/2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. nei confronti del in persona del Sindaco Controparte_1
p.t.;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
favore del in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali come per legge VA e CPA se dovuti, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in data 10 settembre 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Maila Casale