Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/03/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice Dott.
Vincenzo del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4518 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente;
TRA
C.F , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Stabia (Na) e residente in [...], nella sua qualità di titolare della ditta individuale “CONFEZIONI DI MARE DI GIUSEPPE DI MASSA”,
P.IVA , con sede in Santa Maria la Carità (Na) alla via Cappella dei Bisi n.3, , , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Notomista, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Francesco Mascolo, c.f. , come da procura in calce al presente atto, e C.F._2
con questi elett.te dom.to presso lo studio legale Notomista sito in Gragnano (Na) alla piazza
Aubry n.4;
ATTORE
CONTRO
La ditta individuale “ ”, P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ladispoli (RM) P.IVA_2 al viale Italia n.59;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. nella sua Parte_1 qualità di titolare della ditta individuale “CONFEZIONI DI MARE DI GIUSEPPE DI
MASSA”, conveniva in giudizio, innanzi codesto Tribunale, la ditta individuale
”, per ivi sentirla condannare, al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti, rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la responsabilità in capo alla “ Controparte_2
[...]
” per i motivi suesposti;
condannare la “ Controparte_1 [...]
” al risarcimento dei danni arrecati alla ditta “ Controparte_1
CONFEZIONI DI MARE DI GIUSEPPE DI MASSA” ed al marchio “ENKRIS”, per aver sottratto ed utilizzato illegittimamente immagini private ed aver commercializzato prodotti identici, analoghi e comunque affini a quelli già prodotti e commercializzati dalla ditta attrice, procedendo al pagamento della somma complessiva di € 20.722,50 satisfattiva sia del danno emergente ( relativo al costo sostenuto dalla ditta attrice per la produzione dei tessuti) sia del lucro cessante ( per tutti i capi venduti) e del risarcimneto del danno reputazionale quantificato in via equitativa in euro 15.000,00 (importo pari ad euro 0,10 x 150.000 followers); condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
A fondamento del proprio atto introduttivo, l'odierno attore premette:
- di essere titolare dell'impresa individuale “CONFEZIONI DI MARE DI GIUSEPPE
DI MASSA”, che opera nel settore della sartoria di capi di abbigliamento su misura;
- che, la sig.ra , è titolare del marchio “ENKRIS”, regolarmente Parte_2
registrato in data 15.11.2017 presso il Ministero dello Sviluppo Economico con nu. identificativo 302017000129532 per i seguenti prodotti “costumi da bagno, cappelli, pantaloni, scarpe da spiaggia, soprabiti, body, collant, costumi, indumenti da ginnastica, leggins, leggins (pantaloni), maglie, sopravvestiti, t-shirt”;
- che, con contratto di cessione di licenza del marchio a titolo gratuito del 18.03.2019, la sig.ra ha ceduto al sig. il diritto di utilizzare Parte_2 Parte_1 il marchio nonché il logo “ENKRIS” per la realizzazione di propri prodotti di abbigliamento;
- che, al fine di pubblicizzazione dei propri prodotti, il sig. titolare Parte_1 dell'impresa individuale “CONFEZIONI DI MARE DI GIUSEPPE DI MASSA”, utilizza il proprio sito internet ( www.enkrisbeachwear.it) nonché la relativa pagina instagram (www.instagram.com/enkrisbeachwear?igsh=ZXYzMzdjaXJiZ2Zy), con un considerevole numero di followers (150.000);
- che, tra i prodotti di maggior successo commerciale, la ditta “CONFEZIONI DI
MARE DI GIUSEPPE DI MASSA” ha prodotto sin dal 01.09.2022, il costume
“bikini Martyn” pubblicizzato sul relativo portale internet;
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- che, stante il grande successo riscosso negli anni, dal modello di costume di cui sopra,
l'odierno attore ha pubblicizzato il modello “bikini Martyn” usufruendo della collaborazione con la modella , titolare del profilo instagram https:// Persona_1
www.instagram.com/donatellamiele?igsh=MTZvNGJ0M2M5MnhkcA==;
- che, in data 28.03.2023, sono stati pubblicizzati sul profilo instagram enkrisbeachwear e su quello personale di , i posts ritraenti il modello di costume “bikini Persona_1
Martyn”;
- che, su segnalazione della sig.ra e di alcuni followers, si apprendeva Persona_1 che l'impresa individuale ”, P.IVA Controparte_1
, stava impropriamente utilizzando le stesse immagini estrapolate dalle P.IVA_2
pagine instagram della e della sig.ra , senza alcuna Parte_3 Persona_1
autorizzazione, commercializzando prodotti identici, analoghi, e comunque affini a quelli già prodotti e commercializzati dalla “CONFEZIONE DI MARE DI
GIUSEPPE DI MASSA”, e ciò attraverso il sito web https://rossofiammashop.it/products/6093-panna, generando grave confusione con i prodotti della ditta di proprietà dell'odierno attore;
- a seguito di ciò, in data 08.07.2024, il sig. Di Massa, nella sua qualità di titolare della
“CONFEZIONE DI MARE DI GIUSEPPE DI MASSA”, utilizzatrice del marchio
“ENKRIS”, inviava alla convenuta una missiva, nella quale la invitava a cessare immediatamente, e, comunque, non oltre 15 giorni dal ricevimento della missiva,
l'uso del sito web suindicato e di ogni altra piattaforma per la commercializzazione di prodotti identici, analoghi, o comunque affini a quelli commercializzati dalla
“CONFEZIONE DI MARE DI GIUSEPPE DI MASSA”, con particolare riguardo al modello di costume “bikini Martyn”;
- in seguito all'invio della suddetta diffida del 08.07.2024, l'impresa individuale convenuta rimuoveva dal proprio sito internet le immagini impropriamente sottratte alle pagine instagram della e di , ma, ciò nonostante, Parte_3 Persona_1
era ancora possibile utilizzare il link https://rossofiammashop.it/products/6093-panna, per procedere all'acquisto del costume, che risultava essere la copia non autorizzata di un prodotto concepito e commercializzato già dalla “CONFEZIONE DI MARE DI
GIUSEPPE DI MASSA”;
- in data 30.07.2024, “CONFEZIONE DI MARE DI GIUSEPPE DI MASSA”, inviava una nuova missiva all'impresa individuale Controparte_1
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GEORGIEVA”, in cui oltre a sollecitare la cessazione dell'uso del modello di costume sul sito web e su ogni altra piattaforma per la commercializzazione di prodotti identici, analoghi o comunque affini a quelli commercializzati dalla ditta attorea, contestualmente formulava congrua offerta di risarcimento danni;
- ad oggi, il sito web https://rossofiammashop.it/products/6093-panna, non risulta più
attivo, ma, nessuna offerta di risarcimento danni è stata mai formulata.
2. La causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 4518/2024 ed assegnata alla cognizione del Giudice, dott. Vincenzo Del Sorbo.
All'udienza del 27.12.2024, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, il
Giudicante, rilevato la mancata costituzione della convenuta, ne dichiarava la contumacia.
All'udienza del 04.03.2025, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, riservava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita né alla prima udienza, né nel corso dell'espletata istruttoria.
2.1 In diritto, la domanda è proposta ai sensi dell'art. 2598 c.c., e degli artt. 20 e 22
c.p.i., giacché, l'odierno attore lamenta la sussistenza di una condotta integrante la concorrenza sleale, posta in essere dalla convenuta contumace.
Orbene, giova premettere, che si tratta di concorrenza sleale quando un'impresa, nell'ambito del mercato, adotta comportamenti che violano le regole della correttezza professionale, danneggiando i concorrenti o il sistema economico nel suo complesso.
Ai sensi dell'art. 2598 c.c., si considerano sleali quelle condotte che creano confusione con i prodotti o servizi di un concorrente, che diffondono informazioni false o ingannevoli per screditarlo, o che sfruttano illecitamente la sua reputazione.
Al fine di qualificare un comportamento come concorrenza sleale, è necessario dimostrare che esso abbia effettivamente inciso negativamente sul mercato o abbia leso gli interessi economici del concorrente.
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Giacché, l'obiettivo del diritto della concorrenza è quello di garantire un mercato leale, trasparente e competitivo, tutelando in tal modo l'innovazione e la libertà imprenditoriale.
Nel nostro Ordinamento, la norma che sanziona la concorrenza sleale è l'art. 2598
c.c., il quale contempla differenti tipologie di slealtà concorrenziale, statuendo:
“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
Il caso di cui ci si occupa, rientra nell'alveo di applicazione del comma I, dell'art. 2598 c.c., che contempla le cosiddette pratiche commerciali “confusorie” : “compie atti di concorrenza sleale chiunque 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente..”.
Si tratta quindi di comportamenti o atti, posti in essere da un'impresa che utilizzando nomi o segni distintivi di altre imprese, genera come effetto una confusione nella clientela, la quale viene indirizzata ad acquistare un prodotto, che date le sue caratteristiche similari, se non autentiche, viene commercializzato da chi non l'ha sin dall'inizio creato, provocando confusione sulla sua origine, ed ingannando la clientela
(consumatori).
Sul punto, la Cassazione con ordinanza n. 626 del 10/01/2025, ha stabilito che presupposto indefettibile dell'illecito concorrenziale è la comunanza della clientela, data dall'insieme di consumatori che sentono lo stesso bisogno di mercato, e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che siano in grado di soddisfarlo.
Il parametro della comunanza della clientela è un parametro fondamentale al fine di individuare quando tra due imprese vi sia concorrenza, e nell'ordinanza in commento,
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la Suprema Corte, ha statuito che si applica anche ai negozi online, e che la concorrenza sussiste anche quando i canali di vendita online sono differenti.
2.2 Orbene, premessi tali cenni ermeneutici, nel caso de quo, si è assistito ad una commercializzazione di un prodotto (modello di costume “bikini Martyn”) avente origine nel marchio registrato “ENKRIS” di proprietà di “CONFEZIONI DI MARE
DI GIUSEPPE DI MASSA”, da parte di un'altra ditta individuale
[...]
”, la quale, senza alcuna autorizzazione alla vendita del Controparte_1 suindicato prodotto, l'ha commercializzato sui propri canali web
(https://rossofiammashop.it/products/6093-panna),appropriandosi delle foto pubblicate sia sul canale instagram della ditta attorea
(www.instagram.com/enkrisbeachwear?igsh=ZXYzMzdjaXJiZ2Zy), sia pubblicate sul profilo personale instagram della modella Persona_1
(https://www.instagram.com/donatellamiele?igsh=MTZvNGJ0M2M5MnhkcA==), la quale, stante una collaborazione con la ditta attorea, indossava ai fini pubblicitari, il modello di costume “bikini Martyn” ( cfr. foto allegate alla produzione attorea).
Non vi è alcun dubbio, alla stregua della normativa sopra richiamata, che la ditta individuale ”, abbia posto in essere Controparte_1
una condotta integrante la concorrenza sleale, nella specie, trattasi di un comportamento anticoncorrenziale di tipo “confusorio”, alla luce degli estremi caratterizzanti tale tipologia.
2.3 Posto ciò, deve procedersi a discorrere in merito alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, avanzata dalla ditta attorea, che lamenta quale conseguenza del comportamento anticoncorrenziale della convenuta, di aver subito una flessione nelle vendite nell'arco temporale 2023 (lancio della collezione estiva) – 2024 (anno di scoperta dell'appropriazione e commercializzazione del prodotto -bikini Martyn- ad opera della ditta convenuta), oltreché di aver subito un danno all'immagine.
Sul punto, “il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione” (Cass. 23 dicembre 2015,
n. 25921).
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A non diverse conclusioni si giunge, allorquando, il danno in questione rivesta natura non patrimoniale, e venga particolarmente in questione la lesione dell'immagine commerciale della vittima dell'illecito: un tale danno, difatti, non costituendo un mero danno-evento, deve essere sempre oggetto di allegazione e di prova (Cass. 13 ottobre
2016, n. 20643; Cass. 28 marzo 2018, n. 7594).
Il danno causato da atti di concorrenza sleale non è ad essa intrinseco, bensì necessita di essere autonomamente provato in quanto costituisce “conseguenza diversa ed ulteriore” rispetto alla violazione delle norme in materia di concorrenza (Cass. n.
16294/2012).
Premessi tali richiami ermeneutici, nel caso di cui si discorre, il danno emergente ed il lucro cessante, di cui la ditta attorea richiede il risarcimento, è corroborato da apposita documentazione.
Agli atti del giudizio, parte attorea deposita documentazione, da cui si desume che dal
2023 (anno di lancio della collezione estiva) al 2024 (anno di scoperta della commercializzazione del modello di costume “bikini Martyn”, ad opera della
”) sono stati venduti 1849 prodotti Controparte_1
in meno, pervenendo così, alla conclusione, che, la flessione delle vendite è stata consequenziale all'immissione sul mercato di un identico prodotto, commercializzato senza alcuna autorizzazione dalla ditta convenuta, che ha generato come effetto, confusione nella clientela, relativamente all'originalità del modello di costume di cui si tratta, che, come detto, trae le proprie origini nel marchio registrato ENKRIS.
2.4 In ordine al quantum debeatur, posto che si tratta, di un modello di costume
“bikini Martyn”, immesso sul mercato dal 01.09.2022 (come sostenuto nell'atto introduttivo di giudizio), appare sproporzionata la richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali e non subiti, per come parametrata da parte attorea, giacché, deve esser tenuto anche in considerazione il deprezzamento che nel corso degli anni può subire un dato prodotto, tale per cui, codesto Giudicante, pervenendo ad una valutazione equitativa, trova congruo, nel caso di specie, liquidare la somma complessiva di €
8.000,00, integrante i danni patrimoniali e non patiti.
Spese di lite
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In ragione del principio della soccombenza, le spese del presente grado, si liquidano come da dispositivo- con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.- tenuto conto del valore della causa, ed altresì della ridotta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, Dott. Vincenzo Del Sorbo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di ”; Controparte_1
2) Accoglie la domanda proposta da in qualità di titolare della Parte_1 ditta individuale “CONFEZIONI DI MARE DI GIUSEPPE DI MASSA”, e, per l'effetto;
a) Condanna, ”, al pagamento a Controparte_1
favore di in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
“CONFEZIONI DI MARE DI GIUSEPPE DI MASSA”, della somma complessiva di € 8.000,00;
b) Condanna, ”, al pagamento delle Controparte_1
spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre spese ed accessori di legge ed in favore dei Difensori antistatari.
Torre Annunziata, lì 27.3.2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Del Sorbo
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