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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5774 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Camillo Romandini consigliere dr. Marina Tucci consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2743 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 29.09.2025 e vertente TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del liquidatore e legale rappresentante, P.IVA_1 con l'avvocato Alberto Turno PARTE APPELLANTE E (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, con gli avvocati Massimiliano Vento, Giorgio Caporro, Laura Mazzaroppi PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 21471/2019 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione regolarmente notificato
[...] conveniva, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 [...]
per ivi sentirla condannare, previo Controparte_1 accertamento dell'illegittima segnalazione della società attrice alla Centrale Rischi della NC d'AL, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, cagionati in virtù
1 dell'illegittimo comportamento tenuto dalla banca, quantificati nella misura complessiva di € 65.000.000,00. Si costituiva in giudizio che Controparte_1 resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto. Respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa, all'udienza del 27/6/2019, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «- rigetta la domanda proposta da
[...]
Parte_1
- condanna lla rifusione Parte_1 delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1 che liquida in complessivi € 72.000,00 per compenso
[...] professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Esposizione ragioni delle parti «Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. La richiesta della società attrice è volta ad ottenere la condanna del al risarcimento dei danni per illegittima Controparte_1 segnalazione a sofferenza del nominativo della Parte_1 presso la Centrale dei Rischi gestita dalla NC d'AL. Nello specifico, la sosteneva che la Parte_1 condotta posta in essere dal sarebbe stata illegittima Controparte_1 in quanto la banca convenuta avrebbe segnalato in Centrale Rischi la posizione della società attrice violando le regole sostanziali richieste a tal fine, tra tutte la verifica dello stato di insolvenza della società segnalata. In ogni caso, la società attrice sosteneva l'illegittimità dell'apposizione a sofferenza per inesistenza di una sua effettiva posizione debitoria. Evidenziava, infatti, la che i contratti di conto corrente in essere con la banca Parte_1 convenuta, per effetto di un'articolata operazione di riorganizzazione societaria che ha visto la società attrice conferire in data 22/3/2010 il ramo d'azienda “Costruzioni” alla Newco S.A.F.A.B. s.p.a., sarebbero stati trasferiti, ai sensi dell'art. 2558 c.c., in capo a quest'ultima. Pertanto, la banca, perfettamente a conoscenza del conferimento in parola, avrebbe esercitato tardivamente il diritto di recesso alla stessa spettante ai sensi dell'art. 2558, comma 2, c.c., avendo l'istituto di credito provveduto a revocare i contratti di conto corrente, a chiedere il rientro dall'esposizione debitoria e a segnalare in Centrale Rischi la
[...] solo in data 10/11/2011, oltre, cioè, il termine di tre mesi Parte_1 indicato ex lege. La banca convenuta replicava che la costituzione della nuova società e il trasferimento del ramo d'azienda “Costruzioni” alla Newco S.A.F.A.B.
2 s.p.a. sarebbe dipeso dall'esigenza di fronteggiare una grave e irreparabile situazione di difficoltà economica che avrebbe coinvolto la
[...] da tempo incapace di adempiere alle proprie obbligazioni. Parte_1 Precisava, poi, il che il recesso dai rapporti di conto Controparte_1 corrente avvenuto in data 10/11/2011 trovava piena giustificazione nella regolamentazione contrattuale intervenuta tra le parti. In particolare, per espressa volontà delle stesse contraenti, la successione della conferitaria Newco S.A.F.A.B. s.p.a. era sospensivamente condizionata all'iscrizione del relativo atto di conferimento nel Registro delle Imprese, avvenuta il 14/9/2011. Sebbene, dunque, la società attrice abbia sostenuto di aver comunicato ripetutamente alla banca convenuta l'avvenuto trasferimento dei contratti e di non essere più la titolare della posizione debitoria, il Controparte_1 ribatteva di non esserne mai venuto a conoscenza prima dell'avveramento della condizione sospensiva indicata. Pertanto, la banca convenuta affermava la piena legittimità della segnalazione in Centrale Rischi essendo conseguita ad un recesso tempestivo e legittimo, avvenuto, cioè, nel termine di cui all'art. 2558, comma 2, c.c. e, precisamente, a distanza di poco meno di due mesi (10/11/2011) dalla notizia del trasferimento (14/09/2011)». Quantum oggetto del giudizio «Ciò posto, alla luce della ricostruzione fattuale così come fornita dalle parti, pare opportuno, in via preliminare, precisare che la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi effettuata dal banco convenuto ha avuto ad oggetto gli scoperti del conto corrente n. 65004973 del 6/7/2004, per un ammontare complessivo di € 572.716,12, e del conto corrente n. 70201528 dell'8/9/2004, pari a € 1.061.415,12, nonché il credito di € 540.885,00 derivante dalla mancata restituzione delle somme erogate in forza del contratto di mutuo fondiario del 15/11/2009. Quest'ultimo credito, non oggetto del presente giudizio, non è mai stato contestato dalla
[...] la quale ha promosso e concluso un accordo transattivo Parte_1 con il avente ad oggetto il pagamento del minor Controparte_1 importo di € 470.000,00 (cfr. doc. 21 della comparsa di risposta). Pertanto, della complessiva segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi effettuata dalla banca convenuta pari ad € 2.175.047,00 risulta in questa sede contestato dalla società attrice l'importo di € 1.634.162,00, relativo ai rapporti di conto corrente nn. 70201528 e 65004973». Sussistenza del debito della società attrice «Così delineato l'oggetto, sotto il profilo del quantum, della segnalazione qui contestata, l'esame deve dunque essere condotto in due diverse direzioni. Occorre, innanzitutto, esaminare l'esistenza - contestata da parte attrice - della posta creditoria iscritta dalla società convenuta nell'elenco a sofferenza presso la Centrale dei Rischi per poi valutare la legittimità o meno della segnalazione de qua e, per l'effetto, la fondatezza dell'azione risarcitoria. Occorre sin da subito evidenziare che entrambi i rilievi - tanto quello dell'insussistenza del credito quanto quello dell'asserita illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi per mancanza dello stato di insolvenza - sono infondati e vanno quindi disattesi.
3 Quanto al primo profilo la ha agito in giudizio Parte_1 sostenendo di aver ceduto in data 22/3/2010 il proprio ramo d'azienda costruzioni, inclusivo dei contratti in essere con l'Istituto di credito qui convenuto, alla New Co. Safab s.r.l. e che il era stato Controparte_1 tempestivamente notiziato di tale conferimento. Nonostante ciò la società attrice adduceva la tardività del recesso dai contratti di conto corrente da parte della banca convenuta, il quale era stato formalizzato il 10/11/2011, dunque oltre i tre mesi dalla notizia del trasferimento. Di conseguenza, i contratti di conto corrente avevano, ai sensi dell'art. 2558 c.c., cessato di produrre effetti in capo alla Parte_1 La premessa logica su cui parte attrice snoda la propria domanda, diretta cioè ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi per inesistenza del credito alla luce del tardivo recesso da parte della banca, risulta sconfessata da un dato dirimente. Come evidenziato dalla stessa parte attrice, infatti, i rapporti di conto corrente oggetto di segnalazione nel presente procedimento si fondano sui medesimi rapporti bancari contestati in altri giudizi, e, in particolare, nell'azione di accertamento negativo del credito e nell'opposizione a decreto ingiuntivo entrambi ad oggi definiti dal Tribunale rispettivamente con sentenza n. 14068/2016, relativamente al conto corrente n. 65004973, resa in data 12/7/2016 e n. 17676/2016, per il pagamento dello scoperto dei conti correnti n. 70201528 e n. 65004973, resa in data 24/9/2016, quest'ultima confermata altresì dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 4268/2019. In particolare, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con sentenza di primo grado n. 17676/2016, nell'inquadrare la vicenda fattuale intercorsa tra le parti nell'ipotesi di successione nei contratti ex art. 2558 c.c. in caso di trasferimento del ramo di azienda, ha accertato positivamente l'esistenza, la validità e la tempestività del recesso di cui all'art. 2558, co. 2, c.c. È stato, nello specifico, ritenuto non assolto l'onere della prova incombente sulla , la quale, invocando gli effetti della Pt_1 cessione, avrebbe dovuto dimostrare la notizia o la conoscenza del trasferimento della azienda in capo al terzo contraente Controparte_1 Quanto affermato dal Giudice di prime cure ha trovato conferma all'esito del giudizio presso la Corte di Appello di Roma che, con sentenza n. 4268/2019, ha rigettato il gravame. Attesa la mancata impugnazione sul punto dell'attrice, in merito al profilo del recesso da parte della banca convenuta la cui tempestività risulta idonea a paralizzare - contrariamente a quanto invocato dalla - il Pt_1 trasferimento dell'esposizione debitoria di quest'ultima in capo al cessionario del ramo di azienda Safab s.p.a., si è formato il giudicato esterno. La possibilità di prescindere da un puntuale esame del merito di una vicenda che sia già stata oggetto di altro giudizio, d'altronde, è stata di recente ribadita in una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, laddove è stato affermato che: “Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e
4 risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”. (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 9316/2019)». Legittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi «Quanto al secondo profilo, preso atto dell'effettiva riconducibilità delle poste iscritte a sofferenza nella Centrale Rischi in capo alla società attrice, sulla legittimità di tale iscrizione a debito, pare opportuno inquadrare la fattispecie fin qui ricostruita nell'alveo della cornice normativa di riferimento, prendendo le mosse, innanzitutto, dal ruolo e dal funzionamento della Centrale de Rischi della NC d'AL. Come noto, la Centrale dei Rischi istituita con la delibera “Servizio per la centralizzazione dei rischi bancari” del 16/5/1962 dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio (CICR), è oggi disciplinata dalla delibera dello stesso CICR del 29/3/1994, adottata ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), art. 67, comma 1, lett b) e art. 107, comma 2, del t.u.b., nonché dalle relative Istruzioni emanate dalla , volte a fornire sia generali "Istruzioni di vigilanza per le banche" (titolo 4, capitolo 13), trasmesse alle aziende di credito e concernenti la Centrale dei Rischi, sia specifiche "Istruzioni per gli intermediari partecipanti alla Centrale Rischi" (banche, società finanziarie, intermediari finanziari di cui all'art. 106 t.u.b. ovvero iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo t.u.b.), appositamente dedicate alla materia della Centrale anzidetta e trasfuse nella Circolare n. 139 dell'11/2/1991, il cui ultimo aggiornamento risale al 31/1/2019. Si tratta, dunque, di un sistema informativo relativo ai rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30/4/1999, n. 130, OICR) intrattiene con la propria clientela e rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito. Lo scopo precipuo della Centrale dei Rischi è, pertanto, quello di accrescere la stabilità del sistema finanziario e regolare il mercato del credito attraverso un sistema basato sullo scambio di informazione da parte degli intermediari in relazione a situazioni dei propri clienti considerate rischiose sotto il profilo della solvibilità. La struttura informativa gestita dalla NC d'AL, infatti, permette agli intermediari di raccogliere ed ottenere notizie sulle eventuali situazioni di indebitamento di coloro che godono o hanno richiesto la concessione di un affidamento, e ciò con la finalità di svolgere una corretta valutazione della condizione economica dei soggetti che hanno o ambiscono ad avere accesso al mercato del credito e sulla loro reale capacità di rientro dei fidi concessi. In questo modo, non solo si realizza un miglior allocamento delle risorse creditizie, ma, più in generale, si assicura una maggiore trasparenza del mercato. Ciò posto, al ricorrere di determinate circostanze, puntualmente indicate dalle Istruzioni della NC d'AL (cfr. punto 4 e 5, Sez. I, cap. II), e in concomitanza con il prolungarsi di uno stato di indebitamento, sorge il dovere dell'intermediario di attivare il procedimento di segnalazione presso il sistema di informazione creditizia. La segnalazione a cui corrisponde uno dei più elevati rischi di mancato recupero del credito, e per questo ritenuta la più diffusa e problematica, è rappresentata dalla segnalazione “a sofferenza”, la quale riporta “l'intera esposizione per cassa nei confronti dei soggetti in
5 stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario” (cfr. punto 1.5, sez. II, cap. I delle Istruzioni). Ebbene, tra i profili maggiormente dibattuti si pone proprio l'esatta individuazione dei presupposti di legittimità della segnalazione de qua, la quale se illegittima giustifica il risarcimento del danno. In quest'ottica, va rilevato che il giudizio sulla legittimità della segnalazione da parte della banca deve essere svolto in una duplice direzione, nel senso di vagliare al tempo stesso il rispetto di regole sostanziali e procedurali. Sotto il primo profilo, difatti, la banca deve preliminarmente effettuare, con diligenza professionale, una verifica effettiva della situazione di indebitamento del cliente. Di conseguenza, l'intermediario finanziario non può attivare la procedura di segnalazione qualora il debito sia stato rimborsato dal debitore o da terzi, anche in forza di accordo transattivo liberatorio. Nel condurre tale valutazione, dunque, la banca segnalante deve considerare una pluralità di elementi, come la capacità produttiva e patrimoniale del cliente, il settore di mercato in cui esso svolge la propria attività, l'ammontare di eventuali ulteriori debiti nei confronti di altri enti creditizi nonché il rischio di irrecuperabilità del debito da parte dell'intermediario. Al contrario, la segnalazione a sofferenza deve ritenersi giustificata sulla base delle condizioni economico-patrimoniali negative, ai limiti della decozione, da parte del destinatario dell'iscrizione. Al riguardo va osservato che, secondo le Istruzioni della sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi (cap. II, sez. II, par.
1.5 della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 - 18° Aggiornamento del 31 gennaio 2019), la segnalazione di un credito “a sofferenza” può avvenire solamente in caso di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Lo stato di insolvenza, infatti, pur non dovendo presentare gli estremi di cui all'art. 5 della legge fallimentare, e dovendo perciò essere caratterizzato da una evidenza meno grave, deve pur sempre essere concepito in termini di valutazione negativa della situazione patrimoniale complessiva apprezzata come deficitaria, ovvero di grave (e non transitoria) difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (cfr. Cass. Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 23083; Cass. Sez. I, 1 aprile 2009, n. 7958; Cass., Sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21428). Nella stessa direzione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della NC d'AL, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza”. (cfr. Cass. civ., sez. I, 09/07/2014, n. 15609). Sotto il secondo profilo, ai fini della legittimità della segnalazione dal punto di vista procedurale, la banca deve necessariamente adempiere a una
6 pluralità di doveri informativi, particolarmente pregnanti nel caso in cui il cliente sia consumatore ai sensi dell'art. 125 t.u.b. Tali doveri, specificamente disciplinati nelle Istruzioni della nonché all'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia, rispondono alla specifica finalità di consentire al segnalando di adempiere alla propria obbligazione. A tal fine, la banca segnalante deve informare per iscritto il soggetto destinatario dell'imminente iscrizione. Nel caso di cliente non consumatore l'avviso può essere inviato anche contestualmente alla segnalazione e, se tardivo, non inficia la legittimità della stessa, rilevando solo in sede risarcitoria;
nel caso di cliente consumatore, invece, l'avviso deve essere inoltrato, a pena di illegittimità dello stesso, in un periodo antecedente alla segnalazione. Così ricostruiti i presupposti di legittimità dell'apposizione a sofferenza da parte dell'Istituto di credito che intenda segnalare il “cattivo pagatore”, occorre rilevare che, nel caso di specie, la contestazione mossa da parte attrice alla segnalazione a sofferenza operata dalla banca convenuta si annida esclusivamente sul profilo sostanziale della stessa. L'unico profilo controverso attiene, infatti, alla sussistenza o meno dello stato di insolvenza della Parte_1 Sul punto occorre rilevare che, dagli elementi fattuali forniti dal
[...]
, all'epoca della segnalazione a sofferenza la si trovava CP_1 Pt_1 in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica. L'effettiva condizione di insolvenza riconducibile alla società attrice è espressamente desumibile dalle risultanze probatorie allegate dalla banca convenuta. In effetti, la società attrice, operante nel settore degli appalti pubblici, è stata dapprima diffidata, con apposito provvedimento del Prefetto di Roma, dallo svolgere la propria attività d'impresa a causa di tentativi di infiltrazione mafiosa all'interno della società stessa, essendo emersi numerosi e significativi indizi di collegamento dell'impresa con la criminalità organizzata (cfr. docc. 8 e 9 della comparsa di risposta). La è stata Pt_1 poi segnalata a sofferenza da altri Istituti per la somma di circa dodici milioni di euro (cfr. doc. 25 della comparsa di risposta) e, sui suoi bene, sono state iscritte diverse ipoteche giudiziali (cfr. docc. 11 e 12 della comparsa di risposta). I rapporti di conto corrente intrattenuti col Controparte_1 infine, sostanzialmente privi di movimentazione e gli affidamenti presentavano utilizzi oltre soglia (cfr. docc. 13, 14, 15 della comparsa di risposta). Alla luce della situazione economica emersa può dunque affermarsi il sostanziale stato di insolvenza in cui la società attrice versava al momento della segnalazione in Centrale Rischi, per questo da ritenere legittima». Domanda risarcitoria «Ciò posto, la domanda risarcitoria appare destituita di ogni fondamento. Soltanto la violazione della regola di comportamento incombente sull'istituto di credito segnalante fa sorgere in capo alla stessa responsabilità e contestuale obbligo risarcitorio». Spese «La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo segue la soccombenza».
7 § 3. — Ha proposto appello Parte_1
ed ha così concluso:
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento del presente atto d'appello e in riforma della impugnata sentenza n° 21471/2019 del Tribunale di Roma – Diciassettesima Sezione Civile (già nona), depositata in data 7.11.2019, notificata via pec in data 4.3.2020 in via pregiudiziale:
- disporre la sospensione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento pregiudiziale pendente dinanzi la Corte di Cassazione RG 4027/2020 tra la Controparte_2
e il
[...] Controparte_1 nel merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento del costituito dall'illegittima Controparte_1 segnalazione della , già Controparte_2 [...]
nella Centrale Rischi della NC d'AL; Parte_1
- per l'effetto, condannare il in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti cagionati alla , in virtù Controparte_2 dell'accertato illegittimo comportamento, quantificati nella misura che risulterà essere accertata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia, ovvero liquidata in via equitativa;
in via subordinata istruttoria:
- ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico, quelle dedotte nelle memorie ex art. 183, n. 2, VI comma, c.p.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge;
- in via di gradato subordine: per l'ipotesi di denegata conferma della sentenza impugnata nelle altre parti, riformare la stessa in relazione alla condanna alle spese, provvedendo a rideterminarle secondo i parametri di legge”.
ha resistito al gravame ed ha Controparte_1 chiesto:
“Per i motivi su esposti, richiamato integralmente anche il contenuto degli atti depositati nel primo grado, si conclude
8 chiedendo che la Corte Ecc.ma, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia:
- dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o, in subordine, rigettare lo stesso in quanto infondato e rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con vittoria di spese e competenze”. Con le note scritte depositate per l'udienza fissata per la decisione, svolta in modalità scritta, l'appellante ha modificato le iniziali conclusioni ed ha chiesto:
“Nell'interesse dell'appellante l'Avv. Alberto Turno, visto l'elemento sopravvenuto in corso di causa, costituito dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10035/2023, depositata agli atti dall'appellata, chiede che la Corte d'Appello dichiari cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 29.09.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 26.06.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. La prima “direzione” del Tribunale: il giudicato esterno In primo luogo l'appellante censura la valutazione del Giudice di prime cure circa la sussistenza di un giudicato esterno in merito al “trasferimento dell'esposizione debitoria in capo alla Safab” da parte di . Pt_1
Invero, secondo l'appellante, poiché il giudicato esterno si forma solo come effetto di una sentenza passata in giudicato e poiché, nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello di Roma era stata impugnata con ricorso in Cassazione, il giudicato esterno non si sarebbe formato. In ogni caso, censura il valore di giudicato esterno Pt_1 attribuito dal Tribunale anche per un altro motivo, dal momento che le pronunce a cui il Giudice fa riferimento non avrebbero in realtà avuto ad oggetto “l'esistenza del recesso e la sua tempestività”, bensì la mancata assoluzione dell'onere probatorio incombente sulla in merito alla “dimostrazione della Pt_1
“notizia”, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., del trasferimento del ramo d'azienda”. Pertanto, afferma l'appellante che “[l]a circostanza per cui un fatto non sia stato provato in giudizio ed il suo consequenziale accertamento negativo, non può fare stato in
9 un altro giudizio nel quale, ove le prove vengano correttamente fornite, il Giudice non potrà esimersi dal vagliare”.
2. L'omesso esame del merito Alla luce dell'omesso esame, nel giudizio di primo grado, del merito dell'esercizio del recesso da parte della NC, l'appellante ripropone in sede di gravame le eccezioni e deduzioni già formulate in primo piano ritenendo che debbano essere in questa sede analizzate dalla Corte. In particolare, vengono riproposti gli argomenti relativi
“all'applicabilità dell'art. 2558 c.c.” in caso di trasferimento di conti correnti bancari, “al recesso per giusta causa ex art. 2558 c.c. e al carattere personale dei conti trasferiti”.
3. La seconda “direzione” del Tribunale: la legittimità della segnalazione in Centrale Rischi L'appellante censura altresì la parte della decisione del Tribunale relativa alla legittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi effettuata dalla banca. Ritiene, infatti, la che le indagini penali e il Pt_1 provvedimento del Prefetto di Roma, in quanto di due anni antecedenti alla segnalazione, non sarebbero stati direttamente interferenti con la stessa;
che, parimenti, i rapporti intercorrenti tra la e altri istituti di credito sarebbero stati tra loro Pt_1 indipendenti e, dunque, le segnalazioni effettuate da altri istituti non renderebbero di per sé legittima quella operata dal CP_1
che entrambe le ipoteche a cui fa riferimento il
[...]
Tribunale sarebbero state poi cancellate;
che, in merito all'eccezione di assenza di movimentazione e superamento della soglia degli affidamenti, i conti correnti considerati erano stati in ogni caso trasferiti alla Safab. Al netto di ciò, secondo la Società appellante il Giudice avrebbe in ogni caso omesso di valutare le prove documentali offerte dalla in merito al proprio stato patrimoniale, dalle Pt_1 quali il Tribunale avrebbe potuto determinare “[l']illegittimità della segnalazione in centrale rischi per mancanza del requisito fondamentale della situazione patrimoniale deficitaria, grave, ma non necessariamente irrecuperabile, equiparabile alla condizione di insolvenza”.
4. Sul danno patito dalla Parte_1
La parte appellante chiede la riforma della sentenza impugnata anche laddove questa ha rigettato la domanda di risarcimento del danno subito dalla Società, come effetto dell'accertamento dell'illegittimità della segnalazione effettuata dal . Controparte_1
10 Rileva infatti la di aver subito, come Parte_1 conseguenza della segnalazione, un “effetto domino” nei rapporti con gli altri Istituti di Credito, i quali hanno a propria volta effettuato analoghe segnalazioni, precludendo così l'accesso al credito per la Società e causandone così il collasso. Da ciò sarebbe derivato un danno “morale ed economico dovuto alla perdita dell'immagine, della competitività sul mercato, dell'ordinaria gestione della cassa”, come dedotto dall'attrice in primo grado nel proprio atto di citazione, che si intende qui richiamato.
5. Impugnazione del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese L'appellante censura, infine, il capo della sentenza di prime cure relativo alle spese di lite sotto due diversi profili. In primo luogo, ne chiede la riforma come naturale conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto. In secondo luogo, l'appellante ritiene che in ogni caso il quantum delle spese liquidato in primo grado sia sproporzionato, affermando che “la quantificazione dei compensi dovuti ad esito del giudizio, doveva calcolarsi facendo riferimento ai parametri previsti per la domanda “indeterminabile – complessità media”, decurtando la fase istruttoria che non è stata espletata”.
§ 5. —Va preliminarmente valutata la domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere avanzata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 29.9.2025 fissata per la decisione. In verità, il passaggio in giudicato della sentenza n. 4268/2019 della Corte d'Appello di Roma, a seguito della ordinanza n. 10035/2023 della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso della avverso la menzionata sentenza, si riferisce Pt_1 solo al primo motivo di impugnazione, mentre nelle suddette conclusioni nulla si dice circa gli altri motivi, i quali, pertanto, non possono ritenersi rinunciati. Ed allora, considerato il passaggio in giudicato della sentenza n. 4268/2019 della Corte d'Appello di Roma, va respinto il secondo motivo, dovendosi sul punto osservare che la sentenza della Corte d'appello menzionata aveva rilevato la mancata impugnazione da parte dell'odierna appellante della parte di motivazione della sentenza n. 17676/2016 del Tribunale di Roma nella quale il primo giudice aveva ritenuto che il recesso ex art. 2558, co. 2, c.c. da parte della NC non poteva “che decorrere dall'effettivo trasferimento di azienda subordinato nella specie
11 per espressa previsione pattizia all'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese avvenuta ai sensi dell'art. 2556, secondo comma c.c. soltanto in data 14 settembre 2011...”, di talché il recesso effettuato il 10 novembre 2011 doveva ritenersi tempestivo. Anche il terzo motivo va disatteso, dovendosi sul punto osservare come la segnalazione “a sofferenza” effettuata dalla NC avesse ad oggetto non solo il credito della banca derivante dai rapporti di conto corrente n. 70201528 e n. 65004973, ma anche il credito derivante dalla mancata restituzione delle somme erogate in forza del contratto di mutuo fondiario del 15.11.2009 pari ad euro 540.885,00, non contestato nell'ambito del presente giudizio. D'altra parte non è contestata dall'appellante la sussistenza del credito della banca per l'importo di euro 1.634.162,00, relativo ai rapporti di conto corrente nn. 70201528 e 65004973, di talché non può ora contestarsi la ritenuta incapacità dell'appellante di onorare regolarmente le obbligazioni assunte nei confronti della banca posta a fondamento della segnalazione
“a sofferenza”, non avendo l'appellante neppure prospettato se e in quale modo la società fosse in grado di soddisfare l'ingente credito maturato dalla banca appellata. Ne consegue il rigetto del quarto motivo, riguardante il mancato accoglimento della domanda risarcitoria. Infine, anche il motivo sulle spese va respinto. Invero, stante la proposizione di una domanda risarcitoria pari ad euro 65.000.000, e dovendosi individuare il valore della causa sulla base dell'entità della domanda ex art. 10 c.p.c., non poteva il primo giudice ritenere la causa di valore indeterminabile, come erroneamente sostenuto dall'appellante. In proposito, va richiamato il principio formulato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20805 del 23.07.2025 secondo cui
“In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c." (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile”
12 § 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori minimi, attese le conclusioni finali dell'appellante, nella misura di euro 82.060 oltre spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale Controparte_1 di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 82.060 oltre spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 29.09.2025. Il presidente estensore
13
(P.IVA Parte_1
), in persona del liquidatore e legale rappresentante, P.IVA_1 con l'avvocato Alberto Turno PARTE APPELLANTE E (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, con gli avvocati Massimiliano Vento, Giorgio Caporro, Laura Mazzaroppi PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 21471/2019 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione regolarmente notificato
[...] conveniva, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 [...]
per ivi sentirla condannare, previo Controparte_1 accertamento dell'illegittima segnalazione della società attrice alla Centrale Rischi della NC d'AL, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, cagionati in virtù
1 dell'illegittimo comportamento tenuto dalla banca, quantificati nella misura complessiva di € 65.000.000,00. Si costituiva in giudizio che Controparte_1 resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto. Respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa, all'udienza del 27/6/2019, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «- rigetta la domanda proposta da
[...]
Parte_1
- condanna lla rifusione Parte_1 delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1 che liquida in complessivi € 72.000,00 per compenso
[...] professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Esposizione ragioni delle parti «Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. La richiesta della società attrice è volta ad ottenere la condanna del al risarcimento dei danni per illegittima Controparte_1 segnalazione a sofferenza del nominativo della Parte_1 presso la Centrale dei Rischi gestita dalla NC d'AL. Nello specifico, la sosteneva che la Parte_1 condotta posta in essere dal sarebbe stata illegittima Controparte_1 in quanto la banca convenuta avrebbe segnalato in Centrale Rischi la posizione della società attrice violando le regole sostanziali richieste a tal fine, tra tutte la verifica dello stato di insolvenza della società segnalata. In ogni caso, la società attrice sosteneva l'illegittimità dell'apposizione a sofferenza per inesistenza di una sua effettiva posizione debitoria. Evidenziava, infatti, la che i contratti di conto corrente in essere con la banca Parte_1 convenuta, per effetto di un'articolata operazione di riorganizzazione societaria che ha visto la società attrice conferire in data 22/3/2010 il ramo d'azienda “Costruzioni” alla Newco S.A.F.A.B. s.p.a., sarebbero stati trasferiti, ai sensi dell'art. 2558 c.c., in capo a quest'ultima. Pertanto, la banca, perfettamente a conoscenza del conferimento in parola, avrebbe esercitato tardivamente il diritto di recesso alla stessa spettante ai sensi dell'art. 2558, comma 2, c.c., avendo l'istituto di credito provveduto a revocare i contratti di conto corrente, a chiedere il rientro dall'esposizione debitoria e a segnalare in Centrale Rischi la
[...] solo in data 10/11/2011, oltre, cioè, il termine di tre mesi Parte_1 indicato ex lege. La banca convenuta replicava che la costituzione della nuova società e il trasferimento del ramo d'azienda “Costruzioni” alla Newco S.A.F.A.B.
2 s.p.a. sarebbe dipeso dall'esigenza di fronteggiare una grave e irreparabile situazione di difficoltà economica che avrebbe coinvolto la
[...] da tempo incapace di adempiere alle proprie obbligazioni. Parte_1 Precisava, poi, il che il recesso dai rapporti di conto Controparte_1 corrente avvenuto in data 10/11/2011 trovava piena giustificazione nella regolamentazione contrattuale intervenuta tra le parti. In particolare, per espressa volontà delle stesse contraenti, la successione della conferitaria Newco S.A.F.A.B. s.p.a. era sospensivamente condizionata all'iscrizione del relativo atto di conferimento nel Registro delle Imprese, avvenuta il 14/9/2011. Sebbene, dunque, la società attrice abbia sostenuto di aver comunicato ripetutamente alla banca convenuta l'avvenuto trasferimento dei contratti e di non essere più la titolare della posizione debitoria, il Controparte_1 ribatteva di non esserne mai venuto a conoscenza prima dell'avveramento della condizione sospensiva indicata. Pertanto, la banca convenuta affermava la piena legittimità della segnalazione in Centrale Rischi essendo conseguita ad un recesso tempestivo e legittimo, avvenuto, cioè, nel termine di cui all'art. 2558, comma 2, c.c. e, precisamente, a distanza di poco meno di due mesi (10/11/2011) dalla notizia del trasferimento (14/09/2011)». Quantum oggetto del giudizio «Ciò posto, alla luce della ricostruzione fattuale così come fornita dalle parti, pare opportuno, in via preliminare, precisare che la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi effettuata dal banco convenuto ha avuto ad oggetto gli scoperti del conto corrente n. 65004973 del 6/7/2004, per un ammontare complessivo di € 572.716,12, e del conto corrente n. 70201528 dell'8/9/2004, pari a € 1.061.415,12, nonché il credito di € 540.885,00 derivante dalla mancata restituzione delle somme erogate in forza del contratto di mutuo fondiario del 15/11/2009. Quest'ultimo credito, non oggetto del presente giudizio, non è mai stato contestato dalla
[...] la quale ha promosso e concluso un accordo transattivo Parte_1 con il avente ad oggetto il pagamento del minor Controparte_1 importo di € 470.000,00 (cfr. doc. 21 della comparsa di risposta). Pertanto, della complessiva segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi effettuata dalla banca convenuta pari ad € 2.175.047,00 risulta in questa sede contestato dalla società attrice l'importo di € 1.634.162,00, relativo ai rapporti di conto corrente nn. 70201528 e 65004973». Sussistenza del debito della società attrice «Così delineato l'oggetto, sotto il profilo del quantum, della segnalazione qui contestata, l'esame deve dunque essere condotto in due diverse direzioni. Occorre, innanzitutto, esaminare l'esistenza - contestata da parte attrice - della posta creditoria iscritta dalla società convenuta nell'elenco a sofferenza presso la Centrale dei Rischi per poi valutare la legittimità o meno della segnalazione de qua e, per l'effetto, la fondatezza dell'azione risarcitoria. Occorre sin da subito evidenziare che entrambi i rilievi - tanto quello dell'insussistenza del credito quanto quello dell'asserita illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi per mancanza dello stato di insolvenza - sono infondati e vanno quindi disattesi.
3 Quanto al primo profilo la ha agito in giudizio Parte_1 sostenendo di aver ceduto in data 22/3/2010 il proprio ramo d'azienda costruzioni, inclusivo dei contratti in essere con l'Istituto di credito qui convenuto, alla New Co. Safab s.r.l. e che il era stato Controparte_1 tempestivamente notiziato di tale conferimento. Nonostante ciò la società attrice adduceva la tardività del recesso dai contratti di conto corrente da parte della banca convenuta, il quale era stato formalizzato il 10/11/2011, dunque oltre i tre mesi dalla notizia del trasferimento. Di conseguenza, i contratti di conto corrente avevano, ai sensi dell'art. 2558 c.c., cessato di produrre effetti in capo alla Parte_1 La premessa logica su cui parte attrice snoda la propria domanda, diretta cioè ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi per inesistenza del credito alla luce del tardivo recesso da parte della banca, risulta sconfessata da un dato dirimente. Come evidenziato dalla stessa parte attrice, infatti, i rapporti di conto corrente oggetto di segnalazione nel presente procedimento si fondano sui medesimi rapporti bancari contestati in altri giudizi, e, in particolare, nell'azione di accertamento negativo del credito e nell'opposizione a decreto ingiuntivo entrambi ad oggi definiti dal Tribunale rispettivamente con sentenza n. 14068/2016, relativamente al conto corrente n. 65004973, resa in data 12/7/2016 e n. 17676/2016, per il pagamento dello scoperto dei conti correnti n. 70201528 e n. 65004973, resa in data 24/9/2016, quest'ultima confermata altresì dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 4268/2019. In particolare, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con sentenza di primo grado n. 17676/2016, nell'inquadrare la vicenda fattuale intercorsa tra le parti nell'ipotesi di successione nei contratti ex art. 2558 c.c. in caso di trasferimento del ramo di azienda, ha accertato positivamente l'esistenza, la validità e la tempestività del recesso di cui all'art. 2558, co. 2, c.c. È stato, nello specifico, ritenuto non assolto l'onere della prova incombente sulla , la quale, invocando gli effetti della Pt_1 cessione, avrebbe dovuto dimostrare la notizia o la conoscenza del trasferimento della azienda in capo al terzo contraente Controparte_1 Quanto affermato dal Giudice di prime cure ha trovato conferma all'esito del giudizio presso la Corte di Appello di Roma che, con sentenza n. 4268/2019, ha rigettato il gravame. Attesa la mancata impugnazione sul punto dell'attrice, in merito al profilo del recesso da parte della banca convenuta la cui tempestività risulta idonea a paralizzare - contrariamente a quanto invocato dalla - il Pt_1 trasferimento dell'esposizione debitoria di quest'ultima in capo al cessionario del ramo di azienda Safab s.p.a., si è formato il giudicato esterno. La possibilità di prescindere da un puntuale esame del merito di una vicenda che sia già stata oggetto di altro giudizio, d'altronde, è stata di recente ribadita in una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, laddove è stato affermato che: “Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e
4 risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”. (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 9316/2019)». Legittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi «Quanto al secondo profilo, preso atto dell'effettiva riconducibilità delle poste iscritte a sofferenza nella Centrale Rischi in capo alla società attrice, sulla legittimità di tale iscrizione a debito, pare opportuno inquadrare la fattispecie fin qui ricostruita nell'alveo della cornice normativa di riferimento, prendendo le mosse, innanzitutto, dal ruolo e dal funzionamento della Centrale de Rischi della NC d'AL. Come noto, la Centrale dei Rischi istituita con la delibera “Servizio per la centralizzazione dei rischi bancari” del 16/5/1962 dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio (CICR), è oggi disciplinata dalla delibera dello stesso CICR del 29/3/1994, adottata ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), art. 67, comma 1, lett b) e art. 107, comma 2, del t.u.b., nonché dalle relative Istruzioni emanate dalla , volte a fornire sia generali "Istruzioni di vigilanza per le banche" (titolo 4, capitolo 13), trasmesse alle aziende di credito e concernenti la Centrale dei Rischi, sia specifiche "Istruzioni per gli intermediari partecipanti alla Centrale Rischi" (banche, società finanziarie, intermediari finanziari di cui all'art. 106 t.u.b. ovvero iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo t.u.b.), appositamente dedicate alla materia della Centrale anzidetta e trasfuse nella Circolare n. 139 dell'11/2/1991, il cui ultimo aggiornamento risale al 31/1/2019. Si tratta, dunque, di un sistema informativo relativo ai rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30/4/1999, n. 130, OICR) intrattiene con la propria clientela e rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito. Lo scopo precipuo della Centrale dei Rischi è, pertanto, quello di accrescere la stabilità del sistema finanziario e regolare il mercato del credito attraverso un sistema basato sullo scambio di informazione da parte degli intermediari in relazione a situazioni dei propri clienti considerate rischiose sotto il profilo della solvibilità. La struttura informativa gestita dalla NC d'AL, infatti, permette agli intermediari di raccogliere ed ottenere notizie sulle eventuali situazioni di indebitamento di coloro che godono o hanno richiesto la concessione di un affidamento, e ciò con la finalità di svolgere una corretta valutazione della condizione economica dei soggetti che hanno o ambiscono ad avere accesso al mercato del credito e sulla loro reale capacità di rientro dei fidi concessi. In questo modo, non solo si realizza un miglior allocamento delle risorse creditizie, ma, più in generale, si assicura una maggiore trasparenza del mercato. Ciò posto, al ricorrere di determinate circostanze, puntualmente indicate dalle Istruzioni della NC d'AL (cfr. punto 4 e 5, Sez. I, cap. II), e in concomitanza con il prolungarsi di uno stato di indebitamento, sorge il dovere dell'intermediario di attivare il procedimento di segnalazione presso il sistema di informazione creditizia. La segnalazione a cui corrisponde uno dei più elevati rischi di mancato recupero del credito, e per questo ritenuta la più diffusa e problematica, è rappresentata dalla segnalazione “a sofferenza”, la quale riporta “l'intera esposizione per cassa nei confronti dei soggetti in
5 stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario” (cfr. punto 1.5, sez. II, cap. I delle Istruzioni). Ebbene, tra i profili maggiormente dibattuti si pone proprio l'esatta individuazione dei presupposti di legittimità della segnalazione de qua, la quale se illegittima giustifica il risarcimento del danno. In quest'ottica, va rilevato che il giudizio sulla legittimità della segnalazione da parte della banca deve essere svolto in una duplice direzione, nel senso di vagliare al tempo stesso il rispetto di regole sostanziali e procedurali. Sotto il primo profilo, difatti, la banca deve preliminarmente effettuare, con diligenza professionale, una verifica effettiva della situazione di indebitamento del cliente. Di conseguenza, l'intermediario finanziario non può attivare la procedura di segnalazione qualora il debito sia stato rimborsato dal debitore o da terzi, anche in forza di accordo transattivo liberatorio. Nel condurre tale valutazione, dunque, la banca segnalante deve considerare una pluralità di elementi, come la capacità produttiva e patrimoniale del cliente, il settore di mercato in cui esso svolge la propria attività, l'ammontare di eventuali ulteriori debiti nei confronti di altri enti creditizi nonché il rischio di irrecuperabilità del debito da parte dell'intermediario. Al contrario, la segnalazione a sofferenza deve ritenersi giustificata sulla base delle condizioni economico-patrimoniali negative, ai limiti della decozione, da parte del destinatario dell'iscrizione. Al riguardo va osservato che, secondo le Istruzioni della sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi (cap. II, sez. II, par.
1.5 della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 - 18° Aggiornamento del 31 gennaio 2019), la segnalazione di un credito “a sofferenza” può avvenire solamente in caso di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Lo stato di insolvenza, infatti, pur non dovendo presentare gli estremi di cui all'art. 5 della legge fallimentare, e dovendo perciò essere caratterizzato da una evidenza meno grave, deve pur sempre essere concepito in termini di valutazione negativa della situazione patrimoniale complessiva apprezzata come deficitaria, ovvero di grave (e non transitoria) difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (cfr. Cass. Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 23083; Cass. Sez. I, 1 aprile 2009, n. 7958; Cass., Sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21428). Nella stessa direzione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della NC d'AL, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza”. (cfr. Cass. civ., sez. I, 09/07/2014, n. 15609). Sotto il secondo profilo, ai fini della legittimità della segnalazione dal punto di vista procedurale, la banca deve necessariamente adempiere a una
6 pluralità di doveri informativi, particolarmente pregnanti nel caso in cui il cliente sia consumatore ai sensi dell'art. 125 t.u.b. Tali doveri, specificamente disciplinati nelle Istruzioni della nonché all'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia, rispondono alla specifica finalità di consentire al segnalando di adempiere alla propria obbligazione. A tal fine, la banca segnalante deve informare per iscritto il soggetto destinatario dell'imminente iscrizione. Nel caso di cliente non consumatore l'avviso può essere inviato anche contestualmente alla segnalazione e, se tardivo, non inficia la legittimità della stessa, rilevando solo in sede risarcitoria;
nel caso di cliente consumatore, invece, l'avviso deve essere inoltrato, a pena di illegittimità dello stesso, in un periodo antecedente alla segnalazione. Così ricostruiti i presupposti di legittimità dell'apposizione a sofferenza da parte dell'Istituto di credito che intenda segnalare il “cattivo pagatore”, occorre rilevare che, nel caso di specie, la contestazione mossa da parte attrice alla segnalazione a sofferenza operata dalla banca convenuta si annida esclusivamente sul profilo sostanziale della stessa. L'unico profilo controverso attiene, infatti, alla sussistenza o meno dello stato di insolvenza della Parte_1 Sul punto occorre rilevare che, dagli elementi fattuali forniti dal
[...]
, all'epoca della segnalazione a sofferenza la si trovava CP_1 Pt_1 in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica. L'effettiva condizione di insolvenza riconducibile alla società attrice è espressamente desumibile dalle risultanze probatorie allegate dalla banca convenuta. In effetti, la società attrice, operante nel settore degli appalti pubblici, è stata dapprima diffidata, con apposito provvedimento del Prefetto di Roma, dallo svolgere la propria attività d'impresa a causa di tentativi di infiltrazione mafiosa all'interno della società stessa, essendo emersi numerosi e significativi indizi di collegamento dell'impresa con la criminalità organizzata (cfr. docc. 8 e 9 della comparsa di risposta). La è stata Pt_1 poi segnalata a sofferenza da altri Istituti per la somma di circa dodici milioni di euro (cfr. doc. 25 della comparsa di risposta) e, sui suoi bene, sono state iscritte diverse ipoteche giudiziali (cfr. docc. 11 e 12 della comparsa di risposta). I rapporti di conto corrente intrattenuti col Controparte_1 infine, sostanzialmente privi di movimentazione e gli affidamenti presentavano utilizzi oltre soglia (cfr. docc. 13, 14, 15 della comparsa di risposta). Alla luce della situazione economica emersa può dunque affermarsi il sostanziale stato di insolvenza in cui la società attrice versava al momento della segnalazione in Centrale Rischi, per questo da ritenere legittima». Domanda risarcitoria «Ciò posto, la domanda risarcitoria appare destituita di ogni fondamento. Soltanto la violazione della regola di comportamento incombente sull'istituto di credito segnalante fa sorgere in capo alla stessa responsabilità e contestuale obbligo risarcitorio». Spese «La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo segue la soccombenza».
7 § 3. — Ha proposto appello Parte_1
ed ha così concluso:
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento del presente atto d'appello e in riforma della impugnata sentenza n° 21471/2019 del Tribunale di Roma – Diciassettesima Sezione Civile (già nona), depositata in data 7.11.2019, notificata via pec in data 4.3.2020 in via pregiudiziale:
- disporre la sospensione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento pregiudiziale pendente dinanzi la Corte di Cassazione RG 4027/2020 tra la Controparte_2
e il
[...] Controparte_1 nel merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento del costituito dall'illegittima Controparte_1 segnalazione della , già Controparte_2 [...]
nella Centrale Rischi della NC d'AL; Parte_1
- per l'effetto, condannare il in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti cagionati alla , in virtù Controparte_2 dell'accertato illegittimo comportamento, quantificati nella misura che risulterà essere accertata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia, ovvero liquidata in via equitativa;
in via subordinata istruttoria:
- ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico, quelle dedotte nelle memorie ex art. 183, n. 2, VI comma, c.p.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge;
- in via di gradato subordine: per l'ipotesi di denegata conferma della sentenza impugnata nelle altre parti, riformare la stessa in relazione alla condanna alle spese, provvedendo a rideterminarle secondo i parametri di legge”.
ha resistito al gravame ed ha Controparte_1 chiesto:
“Per i motivi su esposti, richiamato integralmente anche il contenuto degli atti depositati nel primo grado, si conclude
8 chiedendo che la Corte Ecc.ma, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia:
- dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o, in subordine, rigettare lo stesso in quanto infondato e rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con vittoria di spese e competenze”. Con le note scritte depositate per l'udienza fissata per la decisione, svolta in modalità scritta, l'appellante ha modificato le iniziali conclusioni ed ha chiesto:
“Nell'interesse dell'appellante l'Avv. Alberto Turno, visto l'elemento sopravvenuto in corso di causa, costituito dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10035/2023, depositata agli atti dall'appellata, chiede che la Corte d'Appello dichiari cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 29.09.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 26.06.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. La prima “direzione” del Tribunale: il giudicato esterno In primo luogo l'appellante censura la valutazione del Giudice di prime cure circa la sussistenza di un giudicato esterno in merito al “trasferimento dell'esposizione debitoria in capo alla Safab” da parte di . Pt_1
Invero, secondo l'appellante, poiché il giudicato esterno si forma solo come effetto di una sentenza passata in giudicato e poiché, nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello di Roma era stata impugnata con ricorso in Cassazione, il giudicato esterno non si sarebbe formato. In ogni caso, censura il valore di giudicato esterno Pt_1 attribuito dal Tribunale anche per un altro motivo, dal momento che le pronunce a cui il Giudice fa riferimento non avrebbero in realtà avuto ad oggetto “l'esistenza del recesso e la sua tempestività”, bensì la mancata assoluzione dell'onere probatorio incombente sulla in merito alla “dimostrazione della Pt_1
“notizia”, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., del trasferimento del ramo d'azienda”. Pertanto, afferma l'appellante che “[l]a circostanza per cui un fatto non sia stato provato in giudizio ed il suo consequenziale accertamento negativo, non può fare stato in
9 un altro giudizio nel quale, ove le prove vengano correttamente fornite, il Giudice non potrà esimersi dal vagliare”.
2. L'omesso esame del merito Alla luce dell'omesso esame, nel giudizio di primo grado, del merito dell'esercizio del recesso da parte della NC, l'appellante ripropone in sede di gravame le eccezioni e deduzioni già formulate in primo piano ritenendo che debbano essere in questa sede analizzate dalla Corte. In particolare, vengono riproposti gli argomenti relativi
“all'applicabilità dell'art. 2558 c.c.” in caso di trasferimento di conti correnti bancari, “al recesso per giusta causa ex art. 2558 c.c. e al carattere personale dei conti trasferiti”.
3. La seconda “direzione” del Tribunale: la legittimità della segnalazione in Centrale Rischi L'appellante censura altresì la parte della decisione del Tribunale relativa alla legittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi effettuata dalla banca. Ritiene, infatti, la che le indagini penali e il Pt_1 provvedimento del Prefetto di Roma, in quanto di due anni antecedenti alla segnalazione, non sarebbero stati direttamente interferenti con la stessa;
che, parimenti, i rapporti intercorrenti tra la e altri istituti di credito sarebbero stati tra loro Pt_1 indipendenti e, dunque, le segnalazioni effettuate da altri istituti non renderebbero di per sé legittima quella operata dal CP_1
che entrambe le ipoteche a cui fa riferimento il
[...]
Tribunale sarebbero state poi cancellate;
che, in merito all'eccezione di assenza di movimentazione e superamento della soglia degli affidamenti, i conti correnti considerati erano stati in ogni caso trasferiti alla Safab. Al netto di ciò, secondo la Società appellante il Giudice avrebbe in ogni caso omesso di valutare le prove documentali offerte dalla in merito al proprio stato patrimoniale, dalle Pt_1 quali il Tribunale avrebbe potuto determinare “[l']illegittimità della segnalazione in centrale rischi per mancanza del requisito fondamentale della situazione patrimoniale deficitaria, grave, ma non necessariamente irrecuperabile, equiparabile alla condizione di insolvenza”.
4. Sul danno patito dalla Parte_1
La parte appellante chiede la riforma della sentenza impugnata anche laddove questa ha rigettato la domanda di risarcimento del danno subito dalla Società, come effetto dell'accertamento dell'illegittimità della segnalazione effettuata dal . Controparte_1
10 Rileva infatti la di aver subito, come Parte_1 conseguenza della segnalazione, un “effetto domino” nei rapporti con gli altri Istituti di Credito, i quali hanno a propria volta effettuato analoghe segnalazioni, precludendo così l'accesso al credito per la Società e causandone così il collasso. Da ciò sarebbe derivato un danno “morale ed economico dovuto alla perdita dell'immagine, della competitività sul mercato, dell'ordinaria gestione della cassa”, come dedotto dall'attrice in primo grado nel proprio atto di citazione, che si intende qui richiamato.
5. Impugnazione del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese L'appellante censura, infine, il capo della sentenza di prime cure relativo alle spese di lite sotto due diversi profili. In primo luogo, ne chiede la riforma come naturale conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto. In secondo luogo, l'appellante ritiene che in ogni caso il quantum delle spese liquidato in primo grado sia sproporzionato, affermando che “la quantificazione dei compensi dovuti ad esito del giudizio, doveva calcolarsi facendo riferimento ai parametri previsti per la domanda “indeterminabile – complessità media”, decurtando la fase istruttoria che non è stata espletata”.
§ 5. —Va preliminarmente valutata la domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere avanzata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 29.9.2025 fissata per la decisione. In verità, il passaggio in giudicato della sentenza n. 4268/2019 della Corte d'Appello di Roma, a seguito della ordinanza n. 10035/2023 della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso della avverso la menzionata sentenza, si riferisce Pt_1 solo al primo motivo di impugnazione, mentre nelle suddette conclusioni nulla si dice circa gli altri motivi, i quali, pertanto, non possono ritenersi rinunciati. Ed allora, considerato il passaggio in giudicato della sentenza n. 4268/2019 della Corte d'Appello di Roma, va respinto il secondo motivo, dovendosi sul punto osservare che la sentenza della Corte d'appello menzionata aveva rilevato la mancata impugnazione da parte dell'odierna appellante della parte di motivazione della sentenza n. 17676/2016 del Tribunale di Roma nella quale il primo giudice aveva ritenuto che il recesso ex art. 2558, co. 2, c.c. da parte della NC non poteva “che decorrere dall'effettivo trasferimento di azienda subordinato nella specie
11 per espressa previsione pattizia all'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese avvenuta ai sensi dell'art. 2556, secondo comma c.c. soltanto in data 14 settembre 2011...”, di talché il recesso effettuato il 10 novembre 2011 doveva ritenersi tempestivo. Anche il terzo motivo va disatteso, dovendosi sul punto osservare come la segnalazione “a sofferenza” effettuata dalla NC avesse ad oggetto non solo il credito della banca derivante dai rapporti di conto corrente n. 70201528 e n. 65004973, ma anche il credito derivante dalla mancata restituzione delle somme erogate in forza del contratto di mutuo fondiario del 15.11.2009 pari ad euro 540.885,00, non contestato nell'ambito del presente giudizio. D'altra parte non è contestata dall'appellante la sussistenza del credito della banca per l'importo di euro 1.634.162,00, relativo ai rapporti di conto corrente nn. 70201528 e 65004973, di talché non può ora contestarsi la ritenuta incapacità dell'appellante di onorare regolarmente le obbligazioni assunte nei confronti della banca posta a fondamento della segnalazione
“a sofferenza”, non avendo l'appellante neppure prospettato se e in quale modo la società fosse in grado di soddisfare l'ingente credito maturato dalla banca appellata. Ne consegue il rigetto del quarto motivo, riguardante il mancato accoglimento della domanda risarcitoria. Infine, anche il motivo sulle spese va respinto. Invero, stante la proposizione di una domanda risarcitoria pari ad euro 65.000.000, e dovendosi individuare il valore della causa sulla base dell'entità della domanda ex art. 10 c.p.c., non poteva il primo giudice ritenere la causa di valore indeterminabile, come erroneamente sostenuto dall'appellante. In proposito, va richiamato il principio formulato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20805 del 23.07.2025 secondo cui
“In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c." (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile”
12 § 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori minimi, attese le conclusioni finali dell'appellante, nella misura di euro 82.060 oltre spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale Controparte_1 di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 82.060 oltre spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 29.09.2025. Il presidente estensore
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