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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8442/2024
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 29.4.2025; rilevato che parte opponente è comparsa in udienza e ha discusso la causa riportandosi ai propri atti;
pronuncia ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8442 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Rimini alla via Bertola n. 48, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Marco Bertozzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opponente
Pag. 1 di 4 contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA) alla via Biancardi n. 22, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Del Prete, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opposta
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rilevato che ha introdotto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2271/2024 reso in data 24-26.08.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 5128/2024 dal Tribunale di Napoli Nord, convenendo in giudizio Controparte_1
e rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare ed in rito: disporre, ex art.
[...]
426 c.p.c., il mutamento del rito, da ordinario a giuslavoristico, secondo cui dovrà proseguire la trattazione del presente giudizio, fissando, con ordinanza, l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. e il termine entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti;
- anche nel merito, in via principale: accertata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 409 n. 3) e 413, comma 4,
c.p.c., la propria incompetenza territoriale, sussistendo la competenza ope legis del Giudice del
Lavoro indicato in narrativa, sub paragrafo 2), revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto per la declaranda infondatezza della pretesa creditoria ad esso sottesa;
- in ogni caso: condannare la convenuta opposta al rimborso di tutte le spese, anche generali, e dei compensi professionali da liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 e sue successive modificazioni e integrazioni”; rilevato che la si è costituita in giudizio e, Controparte_1
contestati gli assunti di controparte, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione; rilevato che le parti hanno sviluppato il contraddittorio sull'eccezione di incompetenza – funzionale e territoriale – formulata dall'opponente (cui è seguito il rilievo ufficioso da parte del giudicante in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c.) nelle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.; ritenuto che l'eccezione di incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale adito in favore del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna sia fondata, atteso che parte opposta, con il ricorso monitorio, ha avanzato una domanda fondata su di un rapporto riconducibile alla disciplina di cui
Pag. 2 di 4 all'art. 409 c.p.c. (cfr. il documento costituente l'allegato n. 2 della produzione di parte opponente); ritenuto, invero, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come alla disciplina in parola devono essere ricondotti, non soltanto i contratti di agenzia, ma anche quelli agli stessi legati da uno stretto collegamento negoziale (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 1909 del 18/01/2024 anche per la nullità di eventuali clausole derogatorie della competenza territoriale del giudice del lavoro), collegamento certamente esistente nel caso di specie, atteso che oggetto del negozio dedotto in giudizio è il campionario necessario all'esecuzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti;
rilevato che l'opponente, al tempo della stipulazione del contratto di agenzia, aveva il proprio domicilio nell'ambito della circoscrizione territoriale del Tribunale di Bologna (cfr. visura camerale costituente l'allegato n. 5 della produzione di parte opponente); ritenuto, in definitiva, che deve essere affermata la competenza del Giudice del lavoro presso il
Tribunale di Bologna a conoscere della controversia;
ritenuto che
alla declaratoria di incompetenza consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021);
2. ritenuto che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 applicabili in base al valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, letto l'art. 428 c.p.c., così provvede:
- dichiara la propria incompetenza a conoscere della controversia per essere competente il
Giudice del lavoro presso il Tribunale di Bologna, innanzi a cui rimette le parti assegnando alle stesse termine perentorio di 30 giorni per la riassunzione del giudizio con rito speciale, decorrenti dalla data di comunicazione della presente pronuncia;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2271/2024 reso in data 24-26.08.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 5128/2024 dal Tribunale di Napoli Nord;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.698,50 per compensi Parte_1
Pag. 3 di 4 professionali ed € 145,50 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, Iva e
Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 7.5.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 4 di 4
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 29.4.2025; rilevato che parte opponente è comparsa in udienza e ha discusso la causa riportandosi ai propri atti;
pronuncia ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8442 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Rimini alla via Bertola n. 48, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Marco Bertozzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opponente
Pag. 1 di 4 contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA) alla via Biancardi n. 22, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Del Prete, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opposta
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rilevato che ha introdotto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2271/2024 reso in data 24-26.08.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 5128/2024 dal Tribunale di Napoli Nord, convenendo in giudizio Controparte_1
e rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare ed in rito: disporre, ex art.
[...]
426 c.p.c., il mutamento del rito, da ordinario a giuslavoristico, secondo cui dovrà proseguire la trattazione del presente giudizio, fissando, con ordinanza, l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. e il termine entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti;
- anche nel merito, in via principale: accertata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 409 n. 3) e 413, comma 4,
c.p.c., la propria incompetenza territoriale, sussistendo la competenza ope legis del Giudice del
Lavoro indicato in narrativa, sub paragrafo 2), revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto per la declaranda infondatezza della pretesa creditoria ad esso sottesa;
- in ogni caso: condannare la convenuta opposta al rimborso di tutte le spese, anche generali, e dei compensi professionali da liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 e sue successive modificazioni e integrazioni”; rilevato che la si è costituita in giudizio e, Controparte_1
contestati gli assunti di controparte, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione; rilevato che le parti hanno sviluppato il contraddittorio sull'eccezione di incompetenza – funzionale e territoriale – formulata dall'opponente (cui è seguito il rilievo ufficioso da parte del giudicante in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c.) nelle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.; ritenuto che l'eccezione di incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale adito in favore del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna sia fondata, atteso che parte opposta, con il ricorso monitorio, ha avanzato una domanda fondata su di un rapporto riconducibile alla disciplina di cui
Pag. 2 di 4 all'art. 409 c.p.c. (cfr. il documento costituente l'allegato n. 2 della produzione di parte opponente); ritenuto, invero, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come alla disciplina in parola devono essere ricondotti, non soltanto i contratti di agenzia, ma anche quelli agli stessi legati da uno stretto collegamento negoziale (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 1909 del 18/01/2024 anche per la nullità di eventuali clausole derogatorie della competenza territoriale del giudice del lavoro), collegamento certamente esistente nel caso di specie, atteso che oggetto del negozio dedotto in giudizio è il campionario necessario all'esecuzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti;
rilevato che l'opponente, al tempo della stipulazione del contratto di agenzia, aveva il proprio domicilio nell'ambito della circoscrizione territoriale del Tribunale di Bologna (cfr. visura camerale costituente l'allegato n. 5 della produzione di parte opponente); ritenuto, in definitiva, che deve essere affermata la competenza del Giudice del lavoro presso il
Tribunale di Bologna a conoscere della controversia;
ritenuto che
alla declaratoria di incompetenza consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021);
2. ritenuto che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 applicabili in base al valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, letto l'art. 428 c.p.c., così provvede:
- dichiara la propria incompetenza a conoscere della controversia per essere competente il
Giudice del lavoro presso il Tribunale di Bologna, innanzi a cui rimette le parti assegnando alle stesse termine perentorio di 30 giorni per la riassunzione del giudizio con rito speciale, decorrenti dalla data di comunicazione della presente pronuncia;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2271/2024 reso in data 24-26.08.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 5128/2024 dal Tribunale di Napoli Nord;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.698,50 per compensi Parte_1
Pag. 3 di 4 professionali ed € 145,50 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, Iva e
Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 7.5.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 4 di 4