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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 11/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 423 / 2024 promossa da:
nata a [...] il [...], CF Parte_1
, residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Andrea Sella, C.F._1
con il domicilio in Biella, via Aldo Moro 15; contro
, P. VA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, corrente in Roma, via Ciro il Grande 21, con il patrocinio dell'avv. Gabriele
Morreale Agnello, con elezione di domicilio in Biella, via Tripoli 14;
Oggetto:
Conclusioni: per la ricorrente:
- In via principale e nel merito:
A) accertare il diritto di parte ricorrente accertato il diritto all'indennità NASPI per il periodo dal
13.7.21 al 7.7.22 o alla diversa data accertanda, accertato il diritto al calcolo della relativa indennità in base all'intero ammontare retributivo accertato per tale periodo, l'Ente dovrà essere condannato al pagamento delle relative differenze retributive calcolate in base all'effettivo importo dovuto a titolo di retribuzioni pari a residui Euro 6.667,38 o nella diversa somma accertanda per i titoli di cui al ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
B) Con il favore delle spese e competenze legali tutte di giudizio, oltre Cpa, VA. per il resistente:
In via principale: nel merito, rigettare, siccome infondato in fatto e in diritto, il ricorso avversario e si chiede l'integrale conferma del provvedimento dell' . Con vittoria di spese ed onorari di causa. CP_1
sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
pagina 1 di 3 Fatto
Con ricorso del 24 settembre 2024 esponeva di aver lavorato dal 19 giugno 2019 al Parte_1
12 giugno 2021 per la società , corrente in Biella, via Rosselli 116, e di aver percepito dal 12 Parte_2 giugno 2021 al 7 luglio 2022 la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI); rappresentava che detto emolumento era stato calcolato in relazione alle retribuzioni e alle contribuzioni corrisposte dalla Con società; rappresentava tuttavia che il 10 ottobre 2023 – – avevano accertato che ella CP_1 CP_3 aveva svolto per la una prestazione superiore a quella dichiarata dalla società e Parte_2 conseguentemente avevano ricalcolato le maggiori retribuzioni e contribuzioni a lei spettanti. Dopo aver vanamente esperito un ricorso amministrativo nei confronti di Controparte_4
, si rivolgeva a questo Tribunale per ottenere un'integrazione della NASPI
[...] Parte_1 calcolata sulle maggiori retribuzioni e contribuzioni a lei spettanti.
Con memoria del 2 gennaio 2025 affermava che il calcolo Controparte_4 della NASPI già teneva conto di tutti i periodi lavorati nel quadriennio antecedente l'inizio della disoccupazione e che pertanto nessun maggiore importo risultava dovuto.
All'udienza dei 14 gennaio 2025 le parti si richiamavano ai rispettivi atti. Alla successiva udienza dell'11 marzo 2025 la giudice chiedeva chiarimenti alle parti, le parti discutevano la causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'art. 4, commi 1 e 3, d.lgs. 22/2015 prevede che “La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. [...] La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.”
Nel caso di specie, è pacifico o comunque incontestato che risulta in possesso dei Parte_1 requisiti per fruire della NASpI nel periodo 12 giugno 2021 – 7 luglio 2022 in relazione all'attività lavorativa svolta per la nel periodo 19 giugno 2019 – 12 giugno 2021; che ella ha percepito Parte_2
a titolo di NASpI € 14.213,21, calcolati sulla retribuzione imponibile riconosciuta dalla;
che Parte_2 il 10 ottobre 2023 hanno accertato che alla lavoratrice spettava una retribuzione CP_5 CP_3 imponibile superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro;
che ella non ha percepito alcuna integrazione alla NASpI parametrata alle differenze retributive (e contributive) accertate.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 22/2015 deve essere condannata a versare a CP_1 Parte_1 detta integrazione, che in assenza di contestazione specifica sul punto si quantifica in € 6.667,38,
[...] pari alla differenza fra la NASpI dovuta come accertata in sede ispettiva (cfr. doc. 8, estratto conto contributivo post accertamento) e la NASpI già percepita dalla lavoratrice.
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. su detto importo dovranno calcolarsi gli interessi e la rivalutazione come per legge.
Ai sensi del DM 55/2015 e successive integrazioni le spese di lite si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. esse dovranno essere versate dall'ente previdenziale alla lavoratrice.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide: condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante, a Controparte_6 versare a € 6.667,38, oltre interessi e rivalutazione, e a rimborsarle le spese di Parte_1 lite, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
pagina 2 di 3 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 11/03/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 423 / 2024 promossa da:
nata a [...] il [...], CF Parte_1
, residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Andrea Sella, C.F._1
con il domicilio in Biella, via Aldo Moro 15; contro
, P. VA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, corrente in Roma, via Ciro il Grande 21, con il patrocinio dell'avv. Gabriele
Morreale Agnello, con elezione di domicilio in Biella, via Tripoli 14;
Oggetto:
Conclusioni: per la ricorrente:
- In via principale e nel merito:
A) accertare il diritto di parte ricorrente accertato il diritto all'indennità NASPI per il periodo dal
13.7.21 al 7.7.22 o alla diversa data accertanda, accertato il diritto al calcolo della relativa indennità in base all'intero ammontare retributivo accertato per tale periodo, l'Ente dovrà essere condannato al pagamento delle relative differenze retributive calcolate in base all'effettivo importo dovuto a titolo di retribuzioni pari a residui Euro 6.667,38 o nella diversa somma accertanda per i titoli di cui al ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
B) Con il favore delle spese e competenze legali tutte di giudizio, oltre Cpa, VA. per il resistente:
In via principale: nel merito, rigettare, siccome infondato in fatto e in diritto, il ricorso avversario e si chiede l'integrale conferma del provvedimento dell' . Con vittoria di spese ed onorari di causa. CP_1
sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
pagina 1 di 3 Fatto
Con ricorso del 24 settembre 2024 esponeva di aver lavorato dal 19 giugno 2019 al Parte_1
12 giugno 2021 per la società , corrente in Biella, via Rosselli 116, e di aver percepito dal 12 Parte_2 giugno 2021 al 7 luglio 2022 la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI); rappresentava che detto emolumento era stato calcolato in relazione alle retribuzioni e alle contribuzioni corrisposte dalla Con società; rappresentava tuttavia che il 10 ottobre 2023 – – avevano accertato che ella CP_1 CP_3 aveva svolto per la una prestazione superiore a quella dichiarata dalla società e Parte_2 conseguentemente avevano ricalcolato le maggiori retribuzioni e contribuzioni a lei spettanti. Dopo aver vanamente esperito un ricorso amministrativo nei confronti di Controparte_4
, si rivolgeva a questo Tribunale per ottenere un'integrazione della NASPI
[...] Parte_1 calcolata sulle maggiori retribuzioni e contribuzioni a lei spettanti.
Con memoria del 2 gennaio 2025 affermava che il calcolo Controparte_4 della NASPI già teneva conto di tutti i periodi lavorati nel quadriennio antecedente l'inizio della disoccupazione e che pertanto nessun maggiore importo risultava dovuto.
All'udienza dei 14 gennaio 2025 le parti si richiamavano ai rispettivi atti. Alla successiva udienza dell'11 marzo 2025 la giudice chiedeva chiarimenti alle parti, le parti discutevano la causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'art. 4, commi 1 e 3, d.lgs. 22/2015 prevede che “La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. [...] La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.”
Nel caso di specie, è pacifico o comunque incontestato che risulta in possesso dei Parte_1 requisiti per fruire della NASpI nel periodo 12 giugno 2021 – 7 luglio 2022 in relazione all'attività lavorativa svolta per la nel periodo 19 giugno 2019 – 12 giugno 2021; che ella ha percepito Parte_2
a titolo di NASpI € 14.213,21, calcolati sulla retribuzione imponibile riconosciuta dalla;
che Parte_2 il 10 ottobre 2023 hanno accertato che alla lavoratrice spettava una retribuzione CP_5 CP_3 imponibile superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro;
che ella non ha percepito alcuna integrazione alla NASpI parametrata alle differenze retributive (e contributive) accertate.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 22/2015 deve essere condannata a versare a CP_1 Parte_1 detta integrazione, che in assenza di contestazione specifica sul punto si quantifica in € 6.667,38,
[...] pari alla differenza fra la NASpI dovuta come accertata in sede ispettiva (cfr. doc. 8, estratto conto contributivo post accertamento) e la NASpI già percepita dalla lavoratrice.
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. su detto importo dovranno calcolarsi gli interessi e la rivalutazione come per legge.
Ai sensi del DM 55/2015 e successive integrazioni le spese di lite si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. esse dovranno essere versate dall'ente previdenziale alla lavoratrice.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide: condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante, a Controparte_6 versare a € 6.667,38, oltre interessi e rivalutazione, e a rimborsarle le spese di Parte_1 lite, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
pagina 2 di 3 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 11/03/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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