Articolo 1573 del Codice civile
Articolo 1572Articolo 1574
Versione
19 aprile 1942
Art. 1573.

(Durata della locazione).

Salvo diverse norme di legge, la locazione non puo' stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo piu' lungo o in perpetuo, e' ridotta al termine suddetto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente