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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1573.
(Durata della locazione).
Salvo diverse norme di legge, la locazione non puo' stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo piu' lungo o in perpetuo, e' ridotta al termine suddetto.
(Durata della locazione).
Salvo diverse norme di legge, la locazione non puo' stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo piu' lungo o in perpetuo, e' ridotta al termine suddetto.
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- 1. Cassazione civile n. 2137/2006https://www.brocardi.it/ · 272.7839
(massima n. 1) In tema di durata della locazione, il limite massimo previsto dall'art. 1573 c.c. deve intendersi applicabile non solo quando sia stata pattuita sin dall'inizio una durata eccedente i trenta anni ma anche quando, pur pattuita una durata inferiore, sia stata in contratto altresì prevista la rinnovazione del rapporto per un numero indeterminato di volte, in quanto la pattuizione della rinnovazione è valida ed efficace soltanto nei limiti temporali del trentennio, […]
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Giurisprudenza • 120
- 1. Trib. Milano, sentenza 11/07/2022, n. 6273Provvedimento: […] che le odierne Ricorrenti, essendo state completamente estromesse dalla cessione del Contratto, provvedevano a comunicare anche al D'Elia, a mezzo di lettera raccomandata R/R datata 21 dicembre 2010 le proprie volontà, ritenendo in ogni caso scaduto il Contratto decorso il termine trentennale previsto dall'art. 1573 c.c. (doc. 6);Leggi di più...
- mediazione obbligatoria·
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