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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6377 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta: DI AR NT PI Presidente Giovanna GIANI' Consigliere rel. Elena GELATO Consigliere all'esito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2506 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 09/05/2024, vertente TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Giorgio Lener presso cui si domicilia in Roma, alla Via Emilio de' Cavalieri n. 11 APPELLANTE E (C.F. ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_2 via de' Baullari, 24, in persona dei procuratori speciali p.t, rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Di Siena presso il cui studio in Roma, alla Via XXIV Maggio n. 43 è elettivamente domiciliata;
APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15835/2019, pubblicata il 31.07.2019
FATTO E DIRITTO Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha così statuito:
“definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] in persona del suo Parte_2 commissario straordinario, avv. Giuseppe Leogrande nei confronti di '
[...] con atto di citazione notificato il 21.03.2017, ogni Controparte_1 differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda e condanna la procedura attrice al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese processuali che determina in euro 23.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
1
Nella sentenza di primo grado, così sono sintetizzati i fatti di causa:
“Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, '
[...]
premesso: Parte_2
- che in data 23.10.2012 'Blue Panorama' aveva depositato, presso questo tribunale, domanda per concordato preventivo, ex art. 161, comma 6, l. fall. che nella medesima data era stata pubblicata al registro delle imprese;
- che questo tribunale, con decreto del 25.07.2013 aveva dichiarato inammissibile detto ricorso;
- che a tale domanda ne aveva fatto seguito il deposito di ulteriore analoga, anch'essa dichiarata inammissibile con decreto del 30.01.2014;
- che la ricorrente aveva, quindi, chiesto dichiararsi il proprio stato d'insolvenza, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 270/1999, cui aveva provveduto sentenza pubblicata il 17.03.2014;
- che con successivo decreto del 12.05.2014 questo tribunale aveva dichiarato aperta la relativa procedura di amministrazione straordinaria e il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 2.07.2014 aveva autorizzato l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali;
- che questo tribunale, con decreto del 26.10.2016 aveva dichiarato la cessazione dell'esercizio dell'impresa di 'Blue Panorama Airlines s.p.a. in a.s.' la quale aveva, quindi, modificato la propria ragione sociale in '
[...]
Parte_3
- che da verifiche del commissario straordinario era emerso che nei sei mesi antecedenti il deposito del primo ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. la società sua proponente aveva effettuato i seguenti pagamenti nelle rispettiva date in favore di ' Controparte_1
- $ 577.412,37 il 27.06.2012;
- $110.476,88 il 28.06.2012;
- $34.197,19 il 28.06.2012;
- $16.664,35 il 28.06.2012;
- $3.600,00 il 28.06.2012;
- $ 370.000,00 il 26.09.2012;
- $150.000,00 il 10.10.2012;
- $57.412,37 il 23.10.2012;
- $16.664,35 il 23.10.2012; che tali pagamenti dovevano ritenersi inefficaci ai sensi degli artt. 67 comma 2 l. fall. e 49 d. lgs. n. 270/1999 perché intervenuti nel c.d. periodo sospetto, computato a ritroso dalla pubblicazione della prima domanda per concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l. fall. ai sensi dell'art. 69 bis l. fall. e con la consapevolezza in capo, all'accipiens della condizione di insolvenza del solvens, resa evidente dai dati riportati nei bilanci di esercizio e dalla notizie di stampa che ne avevano dato divulgazione;
2 ha, quindi, chiesto la relativa giudiziale declaratoria e la condanna di '
[...] alla restituzione del complessivo importo di $ Controparte_1
1.336.427,51, pari ad euro 1.058.298,01, o del differente ritenuto di giustizia, vinte le spese processuali. Si era costituita la controparte, eccependo:
- il proprio difetto di legittimazione passiva per 'assenza del presupposto oggettivo';
- l'esenzione dei pagamenti oggetto di lamento attorea da revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) l. fall.;
- la mancanza di scientia decoctionis. A fondamento della decisione, il Tribunale, respinta la eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dalla convenuta, ha invece ritenuto di accogliere la seconda eccezione relativa alla operatività della esenzione disciplinata dall'art. 67, comma 3, lett. a) l. Fall., secondo cui non sono soggetti a revocatoria “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”. Su tale specifico aspetto, il Tribunale ha ritenuto che
“Non è contestato -e quindi può ritenersi processualmente provato ex art. 115, comma 1 c.p.c.- l'assunto, rassegnato da parte convenuta sin dal proprio scritto di costituzione nel presente giudizio, per il quale i pagamenti oggetto di doglianza attorea avevano ad oggetto i ratei assicurativi necessari per consentire alla società, successivamente sottoposta ad amministrazione straordinaria, di poter continuare la propria attività imprenditoriale che si dispiegava nel settore economico del trasporto aereo e che, altrimenti, sarebbe stata impossibilitata ed esercitare. Trattasi, pertanto, di adempimenti aventi carattere di fisiologica ordinarietà nell'ambito di tali relazioni negoziali e con riferimento alla corrispondente fase temporale di loro espletamento sicchè rientrano, all'evidenza, nel novero dei pagamenti '…di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso' che li sottrae alla declaratoria di inefficacia in forza dell'esenzione affermata dal richiamato disposto normativo. Essi, per incontestato assunto in atti, sono risultati funzionali a consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale dell'impresa adempiente e, quindi, riguardati sotto tale profilo, ne esce rafforzata la loro giuridica qualificazione come dinanzi evidenziata e patrocinata. Trattasi, inoltre, di modalità di pagamento reiterate con sistematicità ed accettate dalle parti del relativo rapporto contrattuale sì da potersi considerare univocamente espressive di 'termini d'uso' (v. Cass.
7.12.2016 n. 25162). Con specifico riguardo alla tempistica di tali versamenti la procedura attrice ne ha lamentato la tardività con riferimento alle scadenze contrattualmente convenute e parte convenuta ha, invece, sostenuto la loro regolarità poiché il termine utile, secondo quanto stabilito nelle condizioni
3 generali di contratto, avrebbe dovuto collocarsi entro i tenta giorni susseguenti a ciascuna di tali scadenze. Deve, sul punto, rilevarsi che, prendendo a riferimento la scansione temporale di cui la procedura attrice ha reso adeguata ed esaustiva indicazione, da ultimo nel proprio scritto conclusionale ex art. 190 c.p.c. (punto 13.3), tutti i pagamenti, rispetto al rispettivo termine previsto, risultano contenuti per la maggior parte in un intervallo di sette-otto giorni e comunque nei trenta giorni successivi;
pertanto, dovrebbero considerarsi tempestivi secondo le concordate condizioni generali negoziali e, in ogni caso, si tratterebbe di ritardi che non potrebbero ritenersi espressivi di patologia della relazioni contrattuali cui avrebbero avuto inerenza, tenuto, peraltro, conto anche della ordinaria tolleranza, espressiva della buona fede negoziale ex art. 1175 e 1375 c.c. che informa ogni relazione commerciale. Peraltro, come già sostenuto da questo tribunale (sentenza del 29.07.2014), deve ritenersi che la mancanza di significative ed apprezzabili dilazioni rispetto al momento convenzionalmente convenuto per l'adempimento sia compatibile con l'operatività della richiamata fattispecie ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. laddove, come nel caso in esame, ricorrano gli ulteriori presupposti a tale fine necessari. Con l'odierno appello, la parte svolge varie censure.
Si è costituita la parte appellata con comparsa di costituzione e risposta e svolgendo appello incidentale “condizionato” con la quale ha riproposto la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, svolta in primo grado. Involgendo una questione preliminare di merito, l'esame dell'appello incidentale - proposto dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado - avverrà solo nell'ipotesi di fondatezza dell'impugnazione principale, restando in caso contrario assorbito. (cfr. Cass. 4947/2016).
Con un unico motivo di appello, la parte contesta l'approdo decisorio del primo giudice e fa rilevare che i pagamenti oggetto della domanda erano stati effettuati con “grave e significativo ritardo”. Ricorda che l'onere di dimostrare la eventuale sussistenza dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l.f., grava sull'accipiens, consistendo nell'onere di dimostrare: (i) che i pagamenti sono avvenuti con mezzi fisiologici ed ordinari;
e, inoltre, (ii) che tali pagamenti sono avvenuti nel rispetto dei termini originariamente convenuti dalle parti. Nel caso di specie, nessuna dimostrazione, neanche in merito alla ricorrenza dell'ulteriore requisito temporale, per l'operatività dell'anzidetta esenzione, era stata fornita da parte della che si è limitata, nei propri scritti difensivi, a CP_1 formulare talune dichiarazioni generiche e non circostanziate. Da pag. 8 a pag. 13 dell'atto di gravame la parte indica, quindi, partitamente le
4 tempistiche di adempimento previste per ciascuno dei pagamenti oggetto di causa, evidenziandone il ritardo rispetto alla originaria scadenza. Il motivo è infondato. Il Tribunale, nell'escludere la tardività dei pagamenti rispetto alle condizioni contrattuali, ha fatto espresso riferimento a quanto pattuito dalle parti nelle condizioni generali di contratto che contemplavano a trenta giorni l'ultima scadenza per provvedere al pagamento. ( “ …il termine utile, secondo quanto stabilito nelle condizioni generali di contratto, avrebbe dovuto collocarsi entro i trenta giorni susseguenti a ciascuna di tali scadenze”). Tale passaggio motivazionale non può dirsi dunque minato dal contrario rilievo dell'appellante secondo cui (pag. 8) l'espressione di cui all' art. 1 delle condizioni generali di polizza “alle scadenze pattuite” doveva essere intesa come “date di avvio dell'operatività trimestrale della copertura assicurativa, ricavabili anche dalle note di e dagli ordini di CP_1 bonifico della Blue Panorama in bonis sub docc. 8, 23 e 24 del fascicolo di primo grado”. Parte Secondo l'appellante, le scadenze via via accordate dalla costituivano Parte già oggetto di una “dilazione accordata” da , con la conseguenza che i relativi pagamenti, avvenuti peraltro dopo vari giorni anche dopo la scadenza “dilazionata”, non potevano dirsi avvenuti nei termini d'uso. Analogo discorso viene svolto dall'appellante, nel corpo dell'atto di appello, con riferimento alle note del 12.09.2012 che fissava al 20.09.2012 la originaria scadenza del 30.08.2012). In buona sostanza la parte, ritiene che (pag. 15 appello) le predette comunicazioni della abbiano CP_1 fissato “una traiettoria di pagamento in realtà inferiore ai suddetti 30 giorni) (20 giugno rispetto al 12 e 30 maggio, e 20 settembre rispetto al 30 agosto). Il motivo presenta profili sia di inammissibilità che di infondatezza. Sul primo aspetto, va rimarcato che gli argomenti appena sintetizzati integrano una questione “nuova” rispetto ai fatti tempestivamente e ritualmente delineati in primo grado entro i termini processuali: nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, la parte si era difesa sulla eccezione relativa alla applicabilità della esenzione normativa sulla base di una prospettazione fattuale diversa ( punto 3.5 memorie) ovvero relativa alla esistenza di un “piano di rateizzazione”, prodotto al doc. 8, argomento quest'ultimo non ripreso nell'atto di gravame. Ad ogni modo, nel merito, il motivo è infondato. Non è contestata dalle parti la applicazione, ai contratti di polizza cui si riferiscono i pagamenti di cui è causa, di quanto previsto dall'art. 1 delle condizioni generali di polizza che ammettono, oltre le singole scadenze pattuite per ciascun contratto, un termine di “rispetto” di ulteriori 30 giorni. Non è revocabile in dubbio che tale previsione, contenuta nel contratto, integri senza dubbio un “termine originariamente pattuito”, trattandosi di
5 condizione contrattuale applicabile in via generale a tutti i contratti di polizza intervenuti. In dettaglio, la scansione temporale delle scadenze dei vari premi di cui è causa e dei relativi pagamenti, risulta per tabulas dal doc. 8 prodotto da nei seguenti termini: Pt_2
“1) $ 577.412,37, a mezzo di bonifico bancario del 27 giugno 2012, riferito alla “polizza 329479234”, scadente il 30.05.2012
2) $ 110.476,88, a mezzo bonifico bancario del 28 giugno 2012, riferito alla “polizza 319479237, scadenza 30.05.2012;
3) $ 34.197,19, a mezzo bonifico bancario del 28 giugno 2012, riferito alla
“polizza 329479236, scadenza 30.05.2012; 4) $ 16.664,35, a mezzo bonifico bancario del 28 giugno 2012, riferito alla
“polizza 329479235, scadenza 30.05.2012;
5) $ 3.600,00, in data 28 giugno 2012, scadenza 10 maggio 2012;
6) $ 370.000,00, a mezzo bonifico bancario del 26 settembre 2012, concernente un pagamento parziale riferito alla “polizza 329479234, scadenza 30.08.2012
7) $ 150.000,00, a mezzo bonifico bancario del 10 ottobre 2012, concernente un pagamento parziale riferito alla “polizza 329479234 scadenza 30/08/2012;
8) $ 57.412,37, a mezzo bonifico bancario del 19 ottobre 2012, concernente il pagamento a saldo riferito alla “polizza 329479234 scadenza 30.09.2012;
9) $ 16.664,35, a mezzo bonifico bancario del 19 ottobre 2012, riferito alla
“polizza 329479235 scadenza 30/08/2012 Ora nel caso di specie, tutti i pagamenti in questione sono avvenuti, a ben guardare, sempre entro il termine c.d. “di rispetto”, ovvero entro i 30 giorni successivi dalla scadenza originaria delle singole polizze e tale aspetto risulta completamente pretermesso nel ragionamento dell'appellante, che omette di farvi fronte. Né è condivisibile la suggestiva tesi dell'appellante laddove mira ad attribuire rilievo alle comunicazioni della stessa che avevano CP_1 fissato una “traiettoria di pagamento inferiore ai suddetti 30 giorni (20 giugno 2012, rispetto al 12 e al 30 maggio, e 20 settembre 2012, rispetto al
30 agosto)” poiché tale intervento non può dirsi certo prevalente rispetto alla previsione generale di cui alle condizioni contrattuali. I rilievi che precedono conducono al rigetto dell'appello, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15835/2019 pubblicata il
31.07.2019, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 20.000, oltre Iva, Cpa
6 e spese generali al 15%.
Dichiara la ricorrenza, a carico della parte appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione ex art. 13 art. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.10.2025 Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente DI AR NT Pinto
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