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19 dicembre 1995
19 dicembre 1995
Art. 1. 1. All' articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , le parole: "residenti negli stessi comuni" sono sostituite dalle seguenti: "residenti in comuni montani".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell' art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell' art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU".
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 4793Provvedimento: […] Comunità montane ed, in tema di esenzione dagli oneri previdenziali per le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani (art.18 legge n.97 del 1994, come modificato dall'art.1 della legge n.513 del 1995), non rileva la qualificazione di comune svantaggiato, intendendosi, per comuni montani, quelli facenti parte di comunità montane predeterminate con legge reg., alla stregua dell'art. 28 della legge n.142 del 1990, che nello specificare natura e ruolo delle comunità montane ne ha demandato la relativa disciplina alla legislazione regionale.Leggi di più...
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