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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/10/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N.52/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
52/2024 R.G
Promosso da
(C.f. ) residente a [...]Parte_1 C.F._1
Roveresche (PU) Viale della Repubblica n. 36 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Volpini
Appellante
Contro
(C.F: Controparte_1
– P. IVA: ), con sede legale a Terre P.IVA_1 P.IVA_2
Roveresche (PU) in Via Giacomo Matteotti n. 4, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante Dott. Controparte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Rodolfo
[...] P.IVA_3
BE Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 886/2023 del Tribunale di
Pesaro pubblicata il 18/12/2023
Conclusioni:
per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 886/2023 pubbl. il 18/12/2023 RG n. 2407/2020 Repert. n.
996/2023 del 18/12/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro nella persona del Giudice Dott. Flavia Mazzini il 15.12.2023 notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione il 19.12.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via principale dichiarare che l'occorso per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del convenuto e, per l'effetto, condannarlo al pagamento a favore dell'attrice della complessiva somma di euro 97.324,00 o a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al rimborso delle spese documentate pari ad euro 2.883,22 o a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
- Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento delle spese processuali ritenute di giustizia.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
per le appellate:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, respingere l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sent. n. 886/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 18/12/2023.
FATTI DI CAUSA
La signora ha adito il Tribunale di Pesaro chiedendo il Parte_1
risarcimento di tutti i danni, quantificati nella complessiva somma di euro 97.324,00, oltre al rimborso delle spese documentate pari ad euro
2.883,22, subiti in occasione del sinistro verificatosi in data
01/12/2018, allorquando, mentre si recava per il prelievo di una somma di denaro presso lo sportello bancomat della Banca Bcc del Metauro, corrente in Via Matteotti n. 4 in località Orciano di Terre Roveresche, nell'avvicinarsi al dispositivo, cadeva rovinosamente a terra procurandosi gravi lesioni personali, in quanto inciampava nel gradino di marmo antistante il predetto sportello bancomat.
Il Tribunale di Pesaro ha rigettato la domanda, ritenendo non provato il fatto ed il nesso di causalità.
La signora ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1
articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si sono costituite le appellate, preliminarmente eccependo il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha accertato il difetto di prova sul verificarsi del fatto e, in ogni caso, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente il caso fortuito costituito dalla colpa esclusiva di essa appellante, senza peraltro valutare la responsabilità della banca ex art 2043 cc.
Con il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha comunque ritenuto sussistere un concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso a carico della banca.
Preliminarmente deve rilevarsi che, correttamente, il primo giudice ha qualificato la domanda ai sensi dell'art 2051 cc, in aderenza peraltro alle prospettazioni in diritto della stessa parte attrice ed ha rigettato la domanda, in primis, ritenendo non fornita la prova di cui l'attrice era onerata, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
Invero, il Tribunale ha espressamente ritenuto “Nel caso in esame, proprio tenuto conto dello stato dei luoghi come riprodotto nelle fotografie allegate e dell'assenza di elementi di pericolo, deve ritenersi che ove parte attrice danneggiata fosse effettivamente caduta a terra nelle modalità descritte - circostanza di cui non vi è alcuna prova agli atti-, sarebbe stata lei stessa poco attenta ed imprudente.”.
Ha, quindi, fondato la propria decisione sul fatto che mancava la prova del fatto che il lamentato danno sia dipeso dalla caduta, a sua volta originatasi dalla res in custodia, decisione questa peraltro non censurata dall'appellante, aggiungendo, ad abundantiam che, comunque, la condotta dell'appellante sia stata connotata da tale imprudenza da porsi quale causa unica dell'evento di danno.
La decisione del primo giudice è assolutamente corretta e conforme alle emergenze processuali.
Invero, l'unica testimone addotta, la signora , peraltro Testimone_1 affine dell'attrice, ha espressamente riferito di non aver assistito alla caduta né di aver visto l'attrice a terra, precisando che transitava nella strada dinanzi alla banca quando ha visto sua suocera camminare zoppicando e si è fermata per farla salire in auto, apprendendo, in tale circostanza, dalla stessa che era caduta poco prima.
E' evidente, allora, che trattandosi, quanto al nesso causale, di testimonianza de relato actoris, la stessa è priva di qualsivoglia rilevanza (Cass civ sez IV n. 3137/2016) e da sola, non può ritenersi sufficiente a fornire la prova di cui l'attrice era onerata.
Ne discende che l'appellante non ha dato la prova del fatto che il danno lamentato sia derivato da una caduta avvenuta a causa di un bene nella custodia delle convenute, concordandosi, peraltro, ad abundantiam, con il primo giudice laddove ha valutato l'imprudenza e la negligenza della in relazione all'indubbia piena visibilità del “dente” del Parte_1 marciapiedi, tanto più che il sinistro avvenne in pieno giorno, in luogo conosciuto ed abitualmente frequentato dall'appellante, che se avesse prestato una adeguata attenzione, avrebbe sicuramente evitato il verificarsi dell'evento.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver disposto la compensazione delle spese di lite e, in ogni caso, per non averle riconosciute una sola volta per entrambi i convenuti che avevano stessa posizione processuale. Detto motivo di doglianza è del tutto destituito di fondamento, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, non emergendo dagli atti, alcuna ragione per addivenire ad una compensazione anche solo parziale delle spese di lite.
Parimenti corretta è la determinazione del quantum, avendo il
Tribunale, a fronte di due difese in parte coincidenti, fatto applicazione dell'art 4 del Dm 55/14 e liquidato in favore delle due convenute un compenso unico.
Ne discende che l'appello andrà rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, stante la non complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando nel giudizio n. 52/24, così provvede respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pesaro n. 886/2023 pubbl. il 18/12/2023
condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 8115.00 per compensi oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio in data 9.10.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
52/2024 R.G
Promosso da
(C.f. ) residente a [...]Parte_1 C.F._1
Roveresche (PU) Viale della Repubblica n. 36 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Volpini
Appellante
Contro
(C.F: Controparte_1
– P. IVA: ), con sede legale a Terre P.IVA_1 P.IVA_2
Roveresche (PU) in Via Giacomo Matteotti n. 4, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante Dott. Controparte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Rodolfo
[...] P.IVA_3
BE Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 886/2023 del Tribunale di
Pesaro pubblicata il 18/12/2023
Conclusioni:
per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 886/2023 pubbl. il 18/12/2023 RG n. 2407/2020 Repert. n.
996/2023 del 18/12/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro nella persona del Giudice Dott. Flavia Mazzini il 15.12.2023 notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione il 19.12.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via principale dichiarare che l'occorso per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del convenuto e, per l'effetto, condannarlo al pagamento a favore dell'attrice della complessiva somma di euro 97.324,00 o a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al rimborso delle spese documentate pari ad euro 2.883,22 o a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
- Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento delle spese processuali ritenute di giustizia.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
per le appellate:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, respingere l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sent. n. 886/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 18/12/2023.
FATTI DI CAUSA
La signora ha adito il Tribunale di Pesaro chiedendo il Parte_1
risarcimento di tutti i danni, quantificati nella complessiva somma di euro 97.324,00, oltre al rimborso delle spese documentate pari ad euro
2.883,22, subiti in occasione del sinistro verificatosi in data
01/12/2018, allorquando, mentre si recava per il prelievo di una somma di denaro presso lo sportello bancomat della Banca Bcc del Metauro, corrente in Via Matteotti n. 4 in località Orciano di Terre Roveresche, nell'avvicinarsi al dispositivo, cadeva rovinosamente a terra procurandosi gravi lesioni personali, in quanto inciampava nel gradino di marmo antistante il predetto sportello bancomat.
Il Tribunale di Pesaro ha rigettato la domanda, ritenendo non provato il fatto ed il nesso di causalità.
La signora ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1
articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si sono costituite le appellate, preliminarmente eccependo il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha accertato il difetto di prova sul verificarsi del fatto e, in ogni caso, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente il caso fortuito costituito dalla colpa esclusiva di essa appellante, senza peraltro valutare la responsabilità della banca ex art 2043 cc.
Con il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha comunque ritenuto sussistere un concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso a carico della banca.
Preliminarmente deve rilevarsi che, correttamente, il primo giudice ha qualificato la domanda ai sensi dell'art 2051 cc, in aderenza peraltro alle prospettazioni in diritto della stessa parte attrice ed ha rigettato la domanda, in primis, ritenendo non fornita la prova di cui l'attrice era onerata, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
Invero, il Tribunale ha espressamente ritenuto “Nel caso in esame, proprio tenuto conto dello stato dei luoghi come riprodotto nelle fotografie allegate e dell'assenza di elementi di pericolo, deve ritenersi che ove parte attrice danneggiata fosse effettivamente caduta a terra nelle modalità descritte - circostanza di cui non vi è alcuna prova agli atti-, sarebbe stata lei stessa poco attenta ed imprudente.”.
Ha, quindi, fondato la propria decisione sul fatto che mancava la prova del fatto che il lamentato danno sia dipeso dalla caduta, a sua volta originatasi dalla res in custodia, decisione questa peraltro non censurata dall'appellante, aggiungendo, ad abundantiam che, comunque, la condotta dell'appellante sia stata connotata da tale imprudenza da porsi quale causa unica dell'evento di danno.
La decisione del primo giudice è assolutamente corretta e conforme alle emergenze processuali.
Invero, l'unica testimone addotta, la signora , peraltro Testimone_1 affine dell'attrice, ha espressamente riferito di non aver assistito alla caduta né di aver visto l'attrice a terra, precisando che transitava nella strada dinanzi alla banca quando ha visto sua suocera camminare zoppicando e si è fermata per farla salire in auto, apprendendo, in tale circostanza, dalla stessa che era caduta poco prima.
E' evidente, allora, che trattandosi, quanto al nesso causale, di testimonianza de relato actoris, la stessa è priva di qualsivoglia rilevanza (Cass civ sez IV n. 3137/2016) e da sola, non può ritenersi sufficiente a fornire la prova di cui l'attrice era onerata.
Ne discende che l'appellante non ha dato la prova del fatto che il danno lamentato sia derivato da una caduta avvenuta a causa di un bene nella custodia delle convenute, concordandosi, peraltro, ad abundantiam, con il primo giudice laddove ha valutato l'imprudenza e la negligenza della in relazione all'indubbia piena visibilità del “dente” del Parte_1 marciapiedi, tanto più che il sinistro avvenne in pieno giorno, in luogo conosciuto ed abitualmente frequentato dall'appellante, che se avesse prestato una adeguata attenzione, avrebbe sicuramente evitato il verificarsi dell'evento.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver disposto la compensazione delle spese di lite e, in ogni caso, per non averle riconosciute una sola volta per entrambi i convenuti che avevano stessa posizione processuale. Detto motivo di doglianza è del tutto destituito di fondamento, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, non emergendo dagli atti, alcuna ragione per addivenire ad una compensazione anche solo parziale delle spese di lite.
Parimenti corretta è la determinazione del quantum, avendo il
Tribunale, a fronte di due difese in parte coincidenti, fatto applicazione dell'art 4 del Dm 55/14 e liquidato in favore delle due convenute un compenso unico.
Ne discende che l'appello andrà rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, stante la non complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando nel giudizio n. 52/24, così provvede respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pesaro n. 886/2023 pubbl. il 18/12/2023
condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 8115.00 per compensi oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio in data 9.10.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico