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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/04/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000541/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000541/2012 promossa da:
(C.F. ), in persona del Curatore Fallimentare Parte_1 P.IVA_1
Avv. rappresentato e difeso dall'Avvocato DANIELE NACCI (c.f. Parte_2 [...]
) C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._2
CAPUTO PIO OM TO ( ) e dall'Avvocato C.F._3
DANIELE NACCI (c.f. ) CodiceFiscale_1
ATTORI
contro
1 (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'Avv. CAPONE CARLO
CONVENUTA
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 25.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A) SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 3.10.2012 la e - la prima Pt_1 Parte_3
quale correntista presso la ed il secondo quale Controparte_1
fideiussore della società attrice - hanno citato in giudizio il suddetto Istituto di Credito al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente n. 600015.26
(già 578000/94) intestato alla ed ottenere la rideterminazione del saldo finale del Pt_1
medesimo – su cui sono confluiti i saldi di conti anticipi collegati - previa espunzione di tutti gli addebiti superiori alla soglia usuraria ovvero degli addebiti non concordati per iscritto o non concordati in tutti i loro elementi costitutivi o privi di causa (csm) o illegittimi quali la capitalizzazione delle competenze ovvero originati dall'applicazione di condizioni contrattuali ritenute invalide come l'art. 7, comma 3 del disciplinare uniforme di conto rinviante alle “condizioni usualmente applicate dalle aziende di credito sulla piazza”.
Parte attrice, premessa l'assenza di un contratto scritto di conto corrente intervenuto tra le parti, ha chiesto la condanna della al pagamento Controparte_1
del saldo finale attivo del citato conto corrente risultante all'esito della disponenda istruttoria, la dichiarazione che nulla è dovuto da in relazione alla Parte_3
garanzia fideiussoria prestata e la condanna della banca convenuta al risarcimento del
2 danno subito.
Si è costituita la che ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda evidenziando l'esistenza e la validità del contratto di conto corrente e l'inesistenza di clausole uso piazza ed eccependo la prescrizione della domanda di ripetizione relativamente a tutti i pagamenti effettuati dal correntista sino al 2.10.2002 in assenza di prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito.
E' stata disposta ctu contabile, depositata in data 29.8.2014.
Con sentenza n. 28 del 23.2.2015 il Tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento della che si è costituito in giudizio in data 11.10.2019, facendo proprie le domande Parte_1
avanzate dalla in bonis. Pt_1
La causa, rimessa più volte sul ruolo, è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
15.10.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con sentenza parziale n. 4333/2024 depositata il 24.10.2024, questo Tribunale, non definitivamente decidendo, ha così statuito:
<< - dichiara ammissibile la domanda di ripetizione avanzata dal Parte_4
[...]
- rigetta l'eccezione di nullità per mancanza di forma scritta dei contratti intervenuti tra la e la Controparte_1 Pt_1
- dichiara fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla la Controparte_1
e, per l'effetto, dichiara dovuta dalla società correntista, oggi fallita, la
[...]
capitalizzazione degli interessi debitori fino al 3.10.2002;
- dichiara non dovuta la capitalizzazione degli interessi debitori fino all'11.2.2004;
- dichiara dovuta la capitalizzazione degli interessi debitori a decorrere dal 12.2.2004;
3 - rigetta le eccezioni di nullità di clausole contrattuali sollevate dalla Pt_1
- dichiara corretti gli ulteriori criteri di calcolo del saldo del conto corrente n. 600015.26 di cui all'ipotesi I redatta dal ctu, come indicati in motivazione al paragrafo 8.1;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo >>.
Con ordinanza depositata in pari data ha rimesso la causa sul ruolo e ha conferito al già nominato ctu, dott. , Persona_1
conto corrente come indicata nella sentenza suddetta >>, l'incarico di rielaborare << il suddetto saldo tenendo conto che dalla società correntista, oggi fallita:
- è dovuta la capitalizzazione degli interessi debitori fino al 3.10.2002;
- non è dovuta la capitalizzazione degli interessi debitori fino all'11.2.2004;
- è dovuta la capitalizzazione degli interessi debitori a decorrere dal 12.2.2004 >>.
Il ctu ha risposto al superiore quesito con relazione depositata il 3.2.2025.
La causa, è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 15.4.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
B) .MOTIVI DELLA DECISIONE
1) CONCLUSIONI DELLE PARTI E RESIDUO OGGETTO DEL GIUDIZIO
1.1 La parte attrice ha così concluso:
<< il nonché il sig. ciascuno per quanto di Parte_1 Parte_3
ragione, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata la nullità del contratto di conto corrente n. 21009-00 (poi n. 4759354), intestato alla oggi Parte_1
in fallimento, e dei collegati conti anticipi n. 578001/72, n. 11956.50 e n. 600014.33, nonché dei costi tempo per tempo applicati giusta le condizioni previste all'art. 7, comma,
3 del disciplinare del 10.2.1993, condanni al Controparte_1
4 pagamento in favore del della somma di € 24.688,09 ovvero, in Parte_1
subordine, della minor somma comunque risultante dalle diverse elaborazioni formulate dal consulente, in ogni caso oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
Dichiari altresì che nulla è dovuto a dal signor Controparte_1 Pt_3
in relazione alla garanzia fideiussoria a suo tempo prestata per la
[...] Parte_1
a beneficio della convenuta. CP_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi, quanto a quelle riferite al sig. in favore del sottoscritto procuratore antistatario >> (v. note Parte_3
depositate il 20.3.2025).
1.2 La banca convenuta ha così concluso:
<< 1) rigettare integralmente tutte le domande attoree cosi' come formulate dal
e dal suo garante / fideiussore sig. , poiché Parte_1 Parte_3
infondate in fatto e diritto e non provate nemmeno documentalmente;
2)Rigettare l'avversa richiesta di risarcimento danni poiché infondata e non provata nonche' generica;
In subordine:
3)nella denegata ipotesi di accoglimento, anche se parziale, della domanda attorea compensare l'eventuale dare della BA PS con il suo credito vantato/ avere, portato dal saldo negativo di conto corrente e dagli effetti insoluti e/ o protestati per €. 11.823,40 oltre interessi e spese sugli stessi a far data dalle rispettive scadenze sino al soddisfo, poiche' mai transitate sul Conto corrente oggetto di contestazione;
4)Accertare e dichiarare e condannare il sig. per le somme da questi Parte_3
dovute alla BA PS in virtu' della fideiussione prestata in favore della Pt_1
5 Con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge in favore della BA PS ,oltre alle spese di CTU erogate e pagate, il tutto a carico delle parti attrici in solido tra loro >>
(v. note depositate il 21.3.2025).
1.3 A seguito della sentenza n. 4333/2024, depositata il 24.10.2024, emessa in corso di causa, questo Tribunale si è già espresso sulle domande di nullità formulate dalla parte attrice e oggi dalla stessa riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Ne consegue che le stesse non possono essere nuovamente esaminate.
Va, invece, esaminata la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dalla parte attrice con riguardo al conto corrente n. 600015.26 e, ciò, tenendo conto delle statuizioni contenute nella citata sentenza che ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, dichiarato non dovuta dalla parte attrice la capitalizzazione degli interessi passivi solo per il periodo dall'4.10.2002 all'11.2.2004 e dichiarato corretti i criteri di calcolo - laddove non in contrasto con le precedenti statuizioni – utilizzati dal ctu per elaborare il saldo del citato conto corrente per il periodo 28.2.1993/30.6.2012 come da ipotesi I di cui alla pag. 51 della ctu e alla pag. 12 delle risposte del ctu alle osservazioni delle parti, datate, rispettivamente, 23.7.2014 e 29.8.2014.
Va, altresì, esaminata la domanda con cui ha chiesto di dichiarare che Parte_3
egli nulla deve alla banca convenuta in conseguenza della garanzia fideiussoria a suo tempo prestata per la Parte_1
1.4 In ordine alle richieste della banca convenuta, si osserva che non possono essere esaminate domande o eccezioni riconvenzionali non tempestivamente proposte quali le richieste formulate, in via subordinata, in sede di precisazione della conclusioni per la
<< … denegata ipotesi di accoglimento, anche se parziale, della domanda attor >> di
<< compensare l'eventuale dare della BA PS con il suo credito vantato/ avere,
6 portato dal saldo negativo di conto corrente e dagli effetti insoluti e/ o protestati per €.
11.823,40 oltre interessi e spese sugli stessi a far data dalle rispettive scadenze sino al soddisfo, poiche' mai transitate sul Conto corrente oggetto di contestazione;
Accertare e dichiarare e condannare il sig. per le somme da questi Parte_3
dovute alla BA PS in virtu' della fideiussione prestata in favore della >>. Pt_1
Invero, dette richieste non sono contenute nella comparsa di costituzione né, in ogni caso, sono state formulate entro i termini processuali all'uopo previsti dalla disciplina codicistica.
2) AZIONE DI RIPETIZIONE
Accertate, con la sentenza emessa in corso di causa, l'ammissibilità dell'azione di ripetizione avanzata dalla poi fallita, e la fondatezza dell'eccezione di Pt_1
prescrizione sollevata dalla banca convenuta con riferimento alle rimesse effettuate a pagamento di addebiti illegittimi fino al 3.10.2002, si osserva che la domanda di ripetizione va esaminata nel merito tenendo conto delle statuizioni contenute nella citata decisione n. 4333/2024.
E, precisamente, che:
- è dovuta dalla società correntista, oggi fallita, la capitalizzazione degli interessi debitori fino al 3.10.2002;
- non è dovuta dalla stessa la capitalizzazione degli interessi debitori dal 4.10.2002 fino all'11.2.2004;
- è dovuta la capitalizzazione degli interessi debitori a decorrere dal 12.2.2004;
- sono corretti gli ulteriori criteri di calcolo del saldo (di € 21.334,20) del conto corrente n. 600015.26 di cui all'ipotesi I redatta dal ctu nella relazione datata 23.7.2014 (v. pag.
51) e nelle risposte alle osservazioni delle parti datate 29.8.2014 (v. pag. 12) di seguito riportati: << Nessuna capitalizzazione degli interessi, della c.m.s. e delle spese per
7 l'intero periodo, tasso debitore fido ed extra fido contrattuale per l'intero periodo, tasso creditore contrattuale per l'intero periodo, inclusione della c.m.s. contrattuale per
l'intero periodo, inclusione delle spese contrattuali per l'intero periodo, addebito delle competenze dei n. 02 collegati conti anticipi in ossequio della I ipotesi di calcolo >>.
Con la citata sentenza la causa è stata rimessa sul ruolo e, con separata ordinanza, è stato affidato al già nominato ctu l'incarico di riformulare la suddetta I ipotesi di calcolo del saldo del conto corrente n. 600015.26, tenendo conto di quanto statuito in ordine alla capitalizzazione degli interessi.
Il ctu, con relazione depositata in data 3.2.2025 (avverso la quale nessuna osservazione è stata formulata dalle parti in causa), ha concluso come segue:
Tenuto conto dei parametri indicati nell'ordinanza di conferimento dell'incarico datata
23.10.2024 << Le operazioni di calcolo della rielaborazione del conto corrente di corrispondenza n. 600015.26 (già n. 578000.94), nel periodo 28.02.1993 – 30.06.2012, hanno individuato il seguente saldo a credito della società correntista: € 20.959,15 >>.
Alla luce di quanto sopra, in accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dalla società oggi fallita, la va condannata a pagare al Controparte_1
fallimento della la somma di € 20.959,15 pari al saldo attivo accertato, oltre agli Pt_1
interessi dalla domanda al soddisfo, come richiesto dal in sede di precisazione Parte_1
delle conclusioni.
Stante la presenza di un saldo attivo in favore del correntista va dichiarato che nulla è dovuto alla da quale fideiussore della Controparte_1 Parte_3
Parte_1
Non appaiono condivisibili le considerazioni formulate dalla banca convenuta nelle note difensive da ultimo depositate secondo cui << è pacifico … l'omesso pagamento da parte della correntista del saldo finale negativo del conto corrente oggetto di causa >> con la
8 conseguenza che << la domanda di ripetizione non può essere accolta non essendo emerso dall'istruttoria espletata che il correntista avesse maturato una posizione creditoria nei confronti della CP_1
Trattasi di un fatto certo non in contestazione fra le parti: il conto corrente si chiudeva con saldo negativo e non vi è prova che tale saldo sia stato pagato o esatto in alcun modo dalla >>. CP_1
Invero, diversamente da quanto affermato dalla banca convenuta, a seguito dell'istruttoria espletata, il saldo del citato conto corrente è risultato a credito del correntista e, ciò, in virtù di conteggi effettuati dal ctu sulla base di operazioni bancarie effettivamente eseguite e, quindi, sulla base di effettivi prelievi, rimesse o addebiti la cui esecuzione non
è stata messa in discussione da alcuna delle parti.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Considerato che il presente giudizio - introdotto a seguito di richiesta di pagamento formulata dalla alla e al suo fideiussore Controparte_1 Pt_1
- si è concluso con l'accertamento di un credito della società attrice, Parte_3
oggi fallita, le spese processuali, comprese quelle di ctu, vanno poste a carico della prima.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01/€
26.000,01) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318).
In considerazione della particolare complessità delle questioni trattate, si ritiene di dover liquidare i compensi secondo i valori massimi. Va, inoltre, applicata la maggiorazione di
9 cui all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- condanna la a pagare al fallimento della Controparte_1 Pt_1
[... la somma di € 20.959,15, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo;
- dichiara che nulla è dovuto alla da Controparte_1 Parte_3
in relazione alla garanzia fideiussoria prestata in favore della poi fallita;
Parte_1
- condanna la a rimborsare al Controparte_1 Parte_4
e a le spese di lite che liquida in complessivi Euro
[...] Parte_3
9.902,10, di cui € 7.617,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ed € 2.285,10, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
distrae metà della suddetta somma (relativa alla difesa di in favore dell'Avv. Daniele Nacci dichiaratosi Parte_3
antistatario;
- pone a carico della le spese di ctu come Controparte_1
liquidate con separati decreti datati 17.10.2014 e del 17.4.2025.
Così deciso il 17 aprile 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000541/2012 promossa da:
(C.F. ), in persona del Curatore Fallimentare Parte_1 P.IVA_1
Avv. rappresentato e difeso dall'Avvocato DANIELE NACCI (c.f. Parte_2 [...]
) C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._2
CAPUTO PIO OM TO ( ) e dall'Avvocato C.F._3
DANIELE NACCI (c.f. ) CodiceFiscale_1
ATTORI
contro
1 (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'Avv. CAPONE CARLO
CONVENUTA
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 25.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A) SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 3.10.2012 la e - la prima Pt_1 Parte_3
quale correntista presso la ed il secondo quale Controparte_1
fideiussore della società attrice - hanno citato in giudizio il suddetto Istituto di Credito al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente n. 600015.26
(già 578000/94) intestato alla ed ottenere la rideterminazione del saldo finale del Pt_1
medesimo – su cui sono confluiti i saldi di conti anticipi collegati - previa espunzione di tutti gli addebiti superiori alla soglia usuraria ovvero degli addebiti non concordati per iscritto o non concordati in tutti i loro elementi costitutivi o privi di causa (csm) o illegittimi quali la capitalizzazione delle competenze ovvero originati dall'applicazione di condizioni contrattuali ritenute invalide come l'art. 7, comma 3 del disciplinare uniforme di conto rinviante alle “condizioni usualmente applicate dalle aziende di credito sulla piazza”.
Parte attrice, premessa l'assenza di un contratto scritto di conto corrente intervenuto tra le parti, ha chiesto la condanna della al pagamento Controparte_1
del saldo finale attivo del citato conto corrente risultante all'esito della disponenda istruttoria, la dichiarazione che nulla è dovuto da in relazione alla Parte_3
garanzia fideiussoria prestata e la condanna della banca convenuta al risarcimento del
2 danno subito.
Si è costituita la che ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda evidenziando l'esistenza e la validità del contratto di conto corrente e l'inesistenza di clausole uso piazza ed eccependo la prescrizione della domanda di ripetizione relativamente a tutti i pagamenti effettuati dal correntista sino al 2.10.2002 in assenza di prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito.
E' stata disposta ctu contabile, depositata in data 29.8.2014.
Con sentenza n. 28 del 23.2.2015 il Tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento della che si è costituito in giudizio in data 11.10.2019, facendo proprie le domande Parte_1
avanzate dalla in bonis. Pt_1
La causa, rimessa più volte sul ruolo, è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
15.10.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con sentenza parziale n. 4333/2024 depositata il 24.10.2024, questo Tribunale, non definitivamente decidendo, ha così statuito:
<< - dichiara ammissibile la domanda di ripetizione avanzata dal Parte_4
[...]
- rigetta l'eccezione di nullità per mancanza di forma scritta dei contratti intervenuti tra la e la Controparte_1 Pt_1
- dichiara fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla la Controparte_1
e, per l'effetto, dichiara dovuta dalla società correntista, oggi fallita, la
[...]
capitalizzazione degli interessi debitori fino al 3.10.2002;
- dichiara non dovuta la capitalizzazione degli interessi debitori fino all'11.2.2004;
- dichiara dovuta la capitalizzazione degli interessi debitori a decorrere dal 12.2.2004;
3 - rigetta le eccezioni di nullità di clausole contrattuali sollevate dalla Pt_1
- dichiara corretti gli ulteriori criteri di calcolo del saldo del conto corrente n. 600015.26 di cui all'ipotesi I redatta dal ctu, come indicati in motivazione al paragrafo 8.1;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo >>.
Con ordinanza depositata in pari data ha rimesso la causa sul ruolo e ha conferito al già nominato ctu, dott. , Persona_1
conto corrente come indicata nella sentenza suddetta >>, l'incarico di rielaborare << il suddetto saldo tenendo conto che dalla società correntista, oggi fallita:
- è dovuta la capitalizzazione degli interessi debitori fino al 3.10.2002;
- non è dovuta la capitalizzazione degli interessi debitori fino all'11.2.2004;
- è dovuta la capitalizzazione degli interessi debitori a decorrere dal 12.2.2004 >>.
Il ctu ha risposto al superiore quesito con relazione depositata il 3.2.2025.
La causa, è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 15.4.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
B) .MOTIVI DELLA DECISIONE
1) CONCLUSIONI DELLE PARTI E RESIDUO OGGETTO DEL GIUDIZIO
1.1 La parte attrice ha così concluso:
<< il nonché il sig. ciascuno per quanto di Parte_1 Parte_3
ragione, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata la nullità del contratto di conto corrente n. 21009-00 (poi n. 4759354), intestato alla oggi Parte_1
in fallimento, e dei collegati conti anticipi n. 578001/72, n. 11956.50 e n. 600014.33, nonché dei costi tempo per tempo applicati giusta le condizioni previste all'art. 7, comma,
3 del disciplinare del 10.2.1993, condanni al Controparte_1
4 pagamento in favore del della somma di € 24.688,09 ovvero, in Parte_1
subordine, della minor somma comunque risultante dalle diverse elaborazioni formulate dal consulente, in ogni caso oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
Dichiari altresì che nulla è dovuto a dal signor Controparte_1 Pt_3
in relazione alla garanzia fideiussoria a suo tempo prestata per la
[...] Parte_1
a beneficio della convenuta. CP_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi, quanto a quelle riferite al sig. in favore del sottoscritto procuratore antistatario >> (v. note Parte_3
depositate il 20.3.2025).
1.2 La banca convenuta ha così concluso:
<< 1) rigettare integralmente tutte le domande attoree cosi' come formulate dal
e dal suo garante / fideiussore sig. , poiché Parte_1 Parte_3
infondate in fatto e diritto e non provate nemmeno documentalmente;
2)Rigettare l'avversa richiesta di risarcimento danni poiché infondata e non provata nonche' generica;
In subordine:
3)nella denegata ipotesi di accoglimento, anche se parziale, della domanda attorea compensare l'eventuale dare della BA PS con il suo credito vantato/ avere, portato dal saldo negativo di conto corrente e dagli effetti insoluti e/ o protestati per €. 11.823,40 oltre interessi e spese sugli stessi a far data dalle rispettive scadenze sino al soddisfo, poiche' mai transitate sul Conto corrente oggetto di contestazione;
4)Accertare e dichiarare e condannare il sig. per le somme da questi Parte_3
dovute alla BA PS in virtu' della fideiussione prestata in favore della Pt_1
5 Con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge in favore della BA PS ,oltre alle spese di CTU erogate e pagate, il tutto a carico delle parti attrici in solido tra loro >>
(v. note depositate il 21.3.2025).
1.3 A seguito della sentenza n. 4333/2024, depositata il 24.10.2024, emessa in corso di causa, questo Tribunale si è già espresso sulle domande di nullità formulate dalla parte attrice e oggi dalla stessa riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Ne consegue che le stesse non possono essere nuovamente esaminate.
Va, invece, esaminata la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dalla parte attrice con riguardo al conto corrente n. 600015.26 e, ciò, tenendo conto delle statuizioni contenute nella citata sentenza che ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, dichiarato non dovuta dalla parte attrice la capitalizzazione degli interessi passivi solo per il periodo dall'4.10.2002 all'11.2.2004 e dichiarato corretti i criteri di calcolo - laddove non in contrasto con le precedenti statuizioni – utilizzati dal ctu per elaborare il saldo del citato conto corrente per il periodo 28.2.1993/30.6.2012 come da ipotesi I di cui alla pag. 51 della ctu e alla pag. 12 delle risposte del ctu alle osservazioni delle parti, datate, rispettivamente, 23.7.2014 e 29.8.2014.
Va, altresì, esaminata la domanda con cui ha chiesto di dichiarare che Parte_3
egli nulla deve alla banca convenuta in conseguenza della garanzia fideiussoria a suo tempo prestata per la Parte_1
1.4 In ordine alle richieste della banca convenuta, si osserva che non possono essere esaminate domande o eccezioni riconvenzionali non tempestivamente proposte quali le richieste formulate, in via subordinata, in sede di precisazione della conclusioni per la
<< … denegata ipotesi di accoglimento, anche se parziale, della domanda attor >> di
<< compensare l'eventuale dare della BA PS con il suo credito vantato/ avere,
6 portato dal saldo negativo di conto corrente e dagli effetti insoluti e/ o protestati per €.
11.823,40 oltre interessi e spese sugli stessi a far data dalle rispettive scadenze sino al soddisfo, poiche' mai transitate sul Conto corrente oggetto di contestazione;
Accertare e dichiarare e condannare il sig. per le somme da questi Parte_3
dovute alla BA PS in virtu' della fideiussione prestata in favore della >>. Pt_1
Invero, dette richieste non sono contenute nella comparsa di costituzione né, in ogni caso, sono state formulate entro i termini processuali all'uopo previsti dalla disciplina codicistica.
2) AZIONE DI RIPETIZIONE
Accertate, con la sentenza emessa in corso di causa, l'ammissibilità dell'azione di ripetizione avanzata dalla poi fallita, e la fondatezza dell'eccezione di Pt_1
prescrizione sollevata dalla banca convenuta con riferimento alle rimesse effettuate a pagamento di addebiti illegittimi fino al 3.10.2002, si osserva che la domanda di ripetizione va esaminata nel merito tenendo conto delle statuizioni contenute nella citata decisione n. 4333/2024.
E, precisamente, che:
- è dovuta dalla società correntista, oggi fallita, la capitalizzazione degli interessi debitori fino al 3.10.2002;
- non è dovuta dalla stessa la capitalizzazione degli interessi debitori dal 4.10.2002 fino all'11.2.2004;
- è dovuta la capitalizzazione degli interessi debitori a decorrere dal 12.2.2004;
- sono corretti gli ulteriori criteri di calcolo del saldo (di € 21.334,20) del conto corrente n. 600015.26 di cui all'ipotesi I redatta dal ctu nella relazione datata 23.7.2014 (v. pag.
51) e nelle risposte alle osservazioni delle parti datate 29.8.2014 (v. pag. 12) di seguito riportati: << Nessuna capitalizzazione degli interessi, della c.m.s. e delle spese per
7 l'intero periodo, tasso debitore fido ed extra fido contrattuale per l'intero periodo, tasso creditore contrattuale per l'intero periodo, inclusione della c.m.s. contrattuale per
l'intero periodo, inclusione delle spese contrattuali per l'intero periodo, addebito delle competenze dei n. 02 collegati conti anticipi in ossequio della I ipotesi di calcolo >>.
Con la citata sentenza la causa è stata rimessa sul ruolo e, con separata ordinanza, è stato affidato al già nominato ctu l'incarico di riformulare la suddetta I ipotesi di calcolo del saldo del conto corrente n. 600015.26, tenendo conto di quanto statuito in ordine alla capitalizzazione degli interessi.
Il ctu, con relazione depositata in data 3.2.2025 (avverso la quale nessuna osservazione è stata formulata dalle parti in causa), ha concluso come segue:
Tenuto conto dei parametri indicati nell'ordinanza di conferimento dell'incarico datata
23.10.2024 << Le operazioni di calcolo della rielaborazione del conto corrente di corrispondenza n. 600015.26 (già n. 578000.94), nel periodo 28.02.1993 – 30.06.2012, hanno individuato il seguente saldo a credito della società correntista: € 20.959,15 >>.
Alla luce di quanto sopra, in accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dalla società oggi fallita, la va condannata a pagare al Controparte_1
fallimento della la somma di € 20.959,15 pari al saldo attivo accertato, oltre agli Pt_1
interessi dalla domanda al soddisfo, come richiesto dal in sede di precisazione Parte_1
delle conclusioni.
Stante la presenza di un saldo attivo in favore del correntista va dichiarato che nulla è dovuto alla da quale fideiussore della Controparte_1 Parte_3
Parte_1
Non appaiono condivisibili le considerazioni formulate dalla banca convenuta nelle note difensive da ultimo depositate secondo cui << è pacifico … l'omesso pagamento da parte della correntista del saldo finale negativo del conto corrente oggetto di causa >> con la
8 conseguenza che << la domanda di ripetizione non può essere accolta non essendo emerso dall'istruttoria espletata che il correntista avesse maturato una posizione creditoria nei confronti della CP_1
Trattasi di un fatto certo non in contestazione fra le parti: il conto corrente si chiudeva con saldo negativo e non vi è prova che tale saldo sia stato pagato o esatto in alcun modo dalla >>. CP_1
Invero, diversamente da quanto affermato dalla banca convenuta, a seguito dell'istruttoria espletata, il saldo del citato conto corrente è risultato a credito del correntista e, ciò, in virtù di conteggi effettuati dal ctu sulla base di operazioni bancarie effettivamente eseguite e, quindi, sulla base di effettivi prelievi, rimesse o addebiti la cui esecuzione non
è stata messa in discussione da alcuna delle parti.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Considerato che il presente giudizio - introdotto a seguito di richiesta di pagamento formulata dalla alla e al suo fideiussore Controparte_1 Pt_1
- si è concluso con l'accertamento di un credito della società attrice, Parte_3
oggi fallita, le spese processuali, comprese quelle di ctu, vanno poste a carico della prima.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01/€
26.000,01) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318).
In considerazione della particolare complessità delle questioni trattate, si ritiene di dover liquidare i compensi secondo i valori massimi. Va, inoltre, applicata la maggiorazione di
9 cui all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- condanna la a pagare al fallimento della Controparte_1 Pt_1
[... la somma di € 20.959,15, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo;
- dichiara che nulla è dovuto alla da Controparte_1 Parte_3
in relazione alla garanzia fideiussoria prestata in favore della poi fallita;
Parte_1
- condanna la a rimborsare al Controparte_1 Parte_4
e a le spese di lite che liquida in complessivi Euro
[...] Parte_3
9.902,10, di cui € 7.617,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ed € 2.285,10, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
distrae metà della suddetta somma (relativa alla difesa di in favore dell'Avv. Daniele Nacci dichiaratosi Parte_3
antistatario;
- pone a carico della le spese di ctu come Controparte_1
liquidate con separati decreti datati 17.10.2014 e del 17.4.2025.
Così deciso il 17 aprile 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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