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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/09/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA n. 125 anno 2025 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto:
In nome del popolo italiano appello avverso la sentenza n. L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A 66/2025 del giudice del lavoro di Spoleto- carta
- S E Z I O N E L A V O R O - elettronica del personale composta dai magistrati: docente della scuola pubblica Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera est. Dr. Pierluigi Panariello Consigliere
All'udienza del giorno 24 settembre 2025, pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 65 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
(C.F. ) nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(PG) e residente in [...]. Pistrino di Mezzo n. 116 – Citerna (PG), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Amedeo Stoppa (CF:
) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in C.F._2
Sansepolcro (AR), Via XXV Aprile n. 62, tel. 389 9607564 e fax 0575/1460255, PEC: Email_1
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
, in persona del Ministro in Controparte_1 carica, (C.F. ), corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A P.IVA_1 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Sede Distrettuale di Perugia a p p e l l a t o-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 66/2025 del Tribunale di Spoleto - giudice del lavoro pubblicata il 27 marzo 2025
Pag. 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte in data 19 maggio 2025 il prof.
ha impugnato la sentenza n. 66 pubblicata il 27 marzo 2025 dal Parte_1 giudice del lavoro di Spoleto con cui venne respinto il ricorso colà proposto dal medesimo lavoratore nei confronti del convenuto e del Controparte_2 merito. Il prof. dinanzi al primo giudice aveva rivendicato il diritto a fruire della Pt_1 cosidetta “ carta del docente” di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13.07.2015 n. 107 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 affermando di avere in quegli anni prestato servizio come educatore, assunti a tempo indeterminato ed in servizio presso il
[...]
e motivatamente denunciando Controparte_3
l'illegittimità del diniego opposto dal che tale beneficio economico CP_1 riconosceva esclusivamente al personale docente in applicazione del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 che recava i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica e che, all'art. 2 comma 1, specificava che la predetta carta dovesse essere assegnata ai soli docenti di ruolo e non anche al personale educativo di ruolo. In giudizio l'Amministrazione convenuta si era costituita a mezzo dei propri funzionari riconoscendo che sulla questione proposta dal ricorrente si era pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 32104/2022, rimettendosi di conseguenza alla valutazione, in punto di fatto, del giudice adito. Dopo avere ricostruito il quadro normativo e gli approdi della giurisprudenza della Corte di giustizia U.E. e di quella nazionale di legittimità con riguardo al personale docente assunto con contratti a tempo determinato, ed avere richiamato ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto statuito in favore del personale educativo dal Tribunale di Catania con sentenza resa il 29.3.2024, con indirizzo che aveva trovato conferma da parte della Cassazione con la sentenza n.32104/2022; in punto di fatto osservò per contro il Tribunale che il ricorrente, pur pacificamente in ruolo a tempo indeterminato, non aveva allegato i contratti a tempo determinato, né i corrispondenti “stati matricolari” da cui poter evincere e ricostruire il lavoro prestato in forza dei precedenti contratti a tempo determinato. Così, secondo il Tribunale ” […] Difettano quindi proprio i documenti da cui soli è possibile ( melius, necessario) ricostruire il servizio prestato dal ricorrente in forza dei contratti (appunto) a tempo determinato sottoscritti prima del contratto a tempo indeterminato anche onde doverne valutare la durata (fino al 30.6, fino al 31.8, prima) e l'orario di servizio (orario completo, almeno il 50% del normale orario di cattedra, meno) con le connesse differenziazioni”. Il ricorrente, rimasto soccombente, ha impugnato la sentenza, così motivata, declinando i vizi che l'avrebbero inficiata e chiedendone la riforma con l'accoglimento delle originarie domande.
Pag. 2 di 5 Fissata l'udienza di discussione orale dinanzi al Collegio, il ricorso risulta essere stato notificato all'Amministrazione convenuta via PEC anche all'indirizzo telematico dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, senza che il CP_1 appellato si sia costituito. In udienza il difensore dell'appellante si è limitato a richiamare le ragioni dell'impugnazione illustrate nell'atto introduttivo. Questa Corte ha definito il giudizio, accertata la contumacia del CP_1 appellato, pubblicando il dispositivo che ora è riprodotto in calce alla motivazione che lo sostiene.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile…”. Secondo quanto prevedeva l'art. 2 del DPCM n. 32313/2015 ( ma identica dizione si rinviene nel successivo DPCM 28 ottobre 2016 all'art. 3) la carta è assegnata di diritto ai “ docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” . 2. Come riassunto nella narrativa che precede il Tribunale ha ritenuto che i commi 121 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituì la prima applicazione, laddove contemplano quali destinatari della c.d. carta elettronica del docente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti con contratto a tempo indeterminato (come nel caso di specie).
Pag. 3 di 5 Ha in particolare, richiamando passaggi argomentativi di Cass., sez. lav. n. 32104/2022, sottolineato come risultasse sancita l'equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente, emergendo una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di docente sotto il profilo delle funzioni, traendone la conclusione che la carta docente costituisce un beneficio economico da attribuire al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. 3.Tale conclusione va certamente qui ribadita trovando essa ulteriore conferma nella più recente ordinanza della sezione lavoro n. 9895/2024 ove si osserva che la “carta del docente” è attribuita sì al personale docente, ma nel cui ambito può ben dirsi rientrare anche quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 D.Lgs. n. 297 del 1994, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole ed è soggetto a precisi oneri formativi.
“Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Infatti l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio. ( così la successiva, conforme, Cass. ord. n. 9984/2024)”.
4.Tanto chiarito in punto di diritto, in punto di fatto l'odierno appellante aveva allegato il contratto di assunzione in ruolo a tempo indeterminato come educatore ( doc. n. 1), nonché le copie delle buste paga del mese di ottobre e dicembre 2024 ( doc. n. 2), a conferma della continuità del servizio reso, peraltro non contestata dall'Amministrazione resistente in primo grado.
5.Da tanto consegue con evidenza l'errore in cui è incorso il primo giudice che non si è avveduto che la domanda non era stata formulata in relazione a periodi di servizio resi in forza di contratti a termine, bensì esclusivamente per anni scolastici, come detto, successivi all'immissione in ruolo.
6.Ne consegue che meritano accoglimento le doglianze che l' appellante muove alla sentenza denunciandone per un verso la violazione dell'art. 115 C.p.C. per erronea valutazione del materiale probatorio e, per altro verso, il travisamento del tema probatorio.
Pag. 4 di 5 7. Va in definitiva riconosciuto il diritto del prof. a beneficiare della Parte_1 carta del docente per tutti gli anni richiesti e così, di conseguenza, va condannato il appellato ad emettere in favore del medesimo ( che non CP_1 risulta avere interrotto il rapporto di lavoro con il ) la carta elettronica CP_1 per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, per un importo complessivo di Euro 2.500,00 per sorte, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo. 8. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del complessivo decisum, degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, di carattere seriale, ma con utilizzazione di tecniche informatiche che hanno agevolato la consultazione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis). Di esse va disposta la distrazione in favore del difensore dell'appellato, che se ne è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Pronunciando nella contumacia dell'appellato , accoglie l'appello CP_1 proposto da contro la sentenza n. 66/2025 del giudice del lavoro di Parte_1
Spoleto e, per l'effetto, in riforma della stessa, così dispone:
- Dichiara tenuto e condanna l'appellato ad Controparte_1 emettere in favore dell'appellante prof. la carta elettronica per la Parte_1 formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalla singola annualità al saldo;
- condanna l'appellato a rimborsare l' appellante delle spese di lite CP_1 sostenute per il doppio grado di giudizio, che qui si liquidano negli importi di €. 1.150,00 per compenso professionale per il primo grado ed in €. 1.100,00 per il secondo, entrambi da maggiorarsi con rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Amedeo Stoppa, dichiaratosi procuratore antistatario. Così deciso a Perugia il giorno 24 settembre 2025 Il Presidente Dr.Vincenzo Pio Baldi La consigliera est. Dr.ssa Simonetta Liscio Pag. 5 di 5
In nome del popolo italiano appello avverso la sentenza n. L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A 66/2025 del giudice del lavoro di Spoleto- carta
- S E Z I O N E L A V O R O - elettronica del personale composta dai magistrati: docente della scuola pubblica Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera est. Dr. Pierluigi Panariello Consigliere
All'udienza del giorno 24 settembre 2025, pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 65 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
(C.F. ) nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(PG) e residente in [...]. Pistrino di Mezzo n. 116 – Citerna (PG), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Amedeo Stoppa (CF:
) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in C.F._2
Sansepolcro (AR), Via XXV Aprile n. 62, tel. 389 9607564 e fax 0575/1460255, PEC: Email_1
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
, in persona del Ministro in Controparte_1 carica, (C.F. ), corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A P.IVA_1 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Sede Distrettuale di Perugia a p p e l l a t o-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 66/2025 del Tribunale di Spoleto - giudice del lavoro pubblicata il 27 marzo 2025
Pag. 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte in data 19 maggio 2025 il prof.
ha impugnato la sentenza n. 66 pubblicata il 27 marzo 2025 dal Parte_1 giudice del lavoro di Spoleto con cui venne respinto il ricorso colà proposto dal medesimo lavoratore nei confronti del convenuto e del Controparte_2 merito. Il prof. dinanzi al primo giudice aveva rivendicato il diritto a fruire della Pt_1 cosidetta “ carta del docente” di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13.07.2015 n. 107 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 affermando di avere in quegli anni prestato servizio come educatore, assunti a tempo indeterminato ed in servizio presso il
[...]
e motivatamente denunciando Controparte_3
l'illegittimità del diniego opposto dal che tale beneficio economico CP_1 riconosceva esclusivamente al personale docente in applicazione del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 che recava i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica e che, all'art. 2 comma 1, specificava che la predetta carta dovesse essere assegnata ai soli docenti di ruolo e non anche al personale educativo di ruolo. In giudizio l'Amministrazione convenuta si era costituita a mezzo dei propri funzionari riconoscendo che sulla questione proposta dal ricorrente si era pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 32104/2022, rimettendosi di conseguenza alla valutazione, in punto di fatto, del giudice adito. Dopo avere ricostruito il quadro normativo e gli approdi della giurisprudenza della Corte di giustizia U.E. e di quella nazionale di legittimità con riguardo al personale docente assunto con contratti a tempo determinato, ed avere richiamato ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto statuito in favore del personale educativo dal Tribunale di Catania con sentenza resa il 29.3.2024, con indirizzo che aveva trovato conferma da parte della Cassazione con la sentenza n.32104/2022; in punto di fatto osservò per contro il Tribunale che il ricorrente, pur pacificamente in ruolo a tempo indeterminato, non aveva allegato i contratti a tempo determinato, né i corrispondenti “stati matricolari” da cui poter evincere e ricostruire il lavoro prestato in forza dei precedenti contratti a tempo determinato. Così, secondo il Tribunale ” […] Difettano quindi proprio i documenti da cui soli è possibile ( melius, necessario) ricostruire il servizio prestato dal ricorrente in forza dei contratti (appunto) a tempo determinato sottoscritti prima del contratto a tempo indeterminato anche onde doverne valutare la durata (fino al 30.6, fino al 31.8, prima) e l'orario di servizio (orario completo, almeno il 50% del normale orario di cattedra, meno) con le connesse differenziazioni”. Il ricorrente, rimasto soccombente, ha impugnato la sentenza, così motivata, declinando i vizi che l'avrebbero inficiata e chiedendone la riforma con l'accoglimento delle originarie domande.
Pag. 2 di 5 Fissata l'udienza di discussione orale dinanzi al Collegio, il ricorso risulta essere stato notificato all'Amministrazione convenuta via PEC anche all'indirizzo telematico dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, senza che il CP_1 appellato si sia costituito. In udienza il difensore dell'appellante si è limitato a richiamare le ragioni dell'impugnazione illustrate nell'atto introduttivo. Questa Corte ha definito il giudizio, accertata la contumacia del CP_1 appellato, pubblicando il dispositivo che ora è riprodotto in calce alla motivazione che lo sostiene.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile…”. Secondo quanto prevedeva l'art. 2 del DPCM n. 32313/2015 ( ma identica dizione si rinviene nel successivo DPCM 28 ottobre 2016 all'art. 3) la carta è assegnata di diritto ai “ docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” . 2. Come riassunto nella narrativa che precede il Tribunale ha ritenuto che i commi 121 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituì la prima applicazione, laddove contemplano quali destinatari della c.d. carta elettronica del docente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti con contratto a tempo indeterminato (come nel caso di specie).
Pag. 3 di 5 Ha in particolare, richiamando passaggi argomentativi di Cass., sez. lav. n. 32104/2022, sottolineato come risultasse sancita l'equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente, emergendo una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di docente sotto il profilo delle funzioni, traendone la conclusione che la carta docente costituisce un beneficio economico da attribuire al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. 3.Tale conclusione va certamente qui ribadita trovando essa ulteriore conferma nella più recente ordinanza della sezione lavoro n. 9895/2024 ove si osserva che la “carta del docente” è attribuita sì al personale docente, ma nel cui ambito può ben dirsi rientrare anche quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 D.Lgs. n. 297 del 1994, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole ed è soggetto a precisi oneri formativi.
“Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Infatti l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio. ( così la successiva, conforme, Cass. ord. n. 9984/2024)”.
4.Tanto chiarito in punto di diritto, in punto di fatto l'odierno appellante aveva allegato il contratto di assunzione in ruolo a tempo indeterminato come educatore ( doc. n. 1), nonché le copie delle buste paga del mese di ottobre e dicembre 2024 ( doc. n. 2), a conferma della continuità del servizio reso, peraltro non contestata dall'Amministrazione resistente in primo grado.
5.Da tanto consegue con evidenza l'errore in cui è incorso il primo giudice che non si è avveduto che la domanda non era stata formulata in relazione a periodi di servizio resi in forza di contratti a termine, bensì esclusivamente per anni scolastici, come detto, successivi all'immissione in ruolo.
6.Ne consegue che meritano accoglimento le doglianze che l' appellante muove alla sentenza denunciandone per un verso la violazione dell'art. 115 C.p.C. per erronea valutazione del materiale probatorio e, per altro verso, il travisamento del tema probatorio.
Pag. 4 di 5 7. Va in definitiva riconosciuto il diritto del prof. a beneficiare della Parte_1 carta del docente per tutti gli anni richiesti e così, di conseguenza, va condannato il appellato ad emettere in favore del medesimo ( che non CP_1 risulta avere interrotto il rapporto di lavoro con il ) la carta elettronica CP_1 per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, per un importo complessivo di Euro 2.500,00 per sorte, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo. 8. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del complessivo decisum, degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, di carattere seriale, ma con utilizzazione di tecniche informatiche che hanno agevolato la consultazione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis). Di esse va disposta la distrazione in favore del difensore dell'appellato, che se ne è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Pronunciando nella contumacia dell'appellato , accoglie l'appello CP_1 proposto da contro la sentenza n. 66/2025 del giudice del lavoro di Parte_1
Spoleto e, per l'effetto, in riforma della stessa, così dispone:
- Dichiara tenuto e condanna l'appellato ad Controparte_1 emettere in favore dell'appellante prof. la carta elettronica per la Parte_1 formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalla singola annualità al saldo;
- condanna l'appellato a rimborsare l' appellante delle spese di lite CP_1 sostenute per il doppio grado di giudizio, che qui si liquidano negli importi di €. 1.150,00 per compenso professionale per il primo grado ed in €. 1.100,00 per il secondo, entrambi da maggiorarsi con rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Amedeo Stoppa, dichiaratosi procuratore antistatario. Così deciso a Perugia il giorno 24 settembre 2025 Il Presidente Dr.Vincenzo Pio Baldi La consigliera est. Dr.ssa Simonetta Liscio Pag. 5 di 5