Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4126 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. PARENTI LUIGI
Avv. MORGANTI MAURIZIO Avv. PATTI SALVATORE LUCIO
e
Controparte_1
Avv. STOPPONI SAVERIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D'APPOLLONIO impugna la sentenza n.1209 del 2022 con cui il Tribunale di Pt_1 Velletri ha deciso quanto segue: “ Con atto di citazione notificato in data 27.10.2020, la (di seguito anche solo “ ”, per brevità) conveniva Controparte_1 CP_1 in giudizio , chiedendo di “condannare il sig. Parte_1 Parte_1 all'immediata restituzione della porzione della struttura in legno lamellare smontabile in suo possesso per la violazione dell'obbligazione di restituzione prevista dall'art. 1771 c.c.”, con il favore delle spese processuali da distrarre in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. A fondamento delle sue domande, l'attrice esponeva, in sintesi, di avere concluso oralmente con il un contratto di deposito avente ad oggetto la porzione di Parte_1 una struttura in legno lamellare smontabile prodotta dalla P.C.I. Italia S.r.l. ed acquistata da essa attrice con contratto di fornitura stipulato il 9.12.2003; allegava, quindi, come detta struttura (consistente in parti di travi, vetrate e pavimentazione) si trovasse ancora nella disponibilità del convenuto, risultando depositata, in particolare, in parte presso l'immobile sito in Grottaferrata, alla via Campi D'Annibale n. 103, di proprietà del ed in parte presso i capannoni siti in Morlupo, alla via Parte_1 della Valle snc, di proprietà degli eredi . Stante il tempo trascorso, Parte_1 l'assemblea dei soci della aveva, dunque, deliberato, in data 29.09.2020, di CP_1 richiedere al la restituzione del bene nella sua disponibilità, unitamente Parte_1 alla relativa documentazione progettuale e con trasporto a spese dell'odierno
c.c., al fine di porre in vendita il bene ed evitandone un ammaloramento derivante dal non uso. Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il , il quale, dunque, Parte_1 all'esito della prima udienza, veniva dichiarato contumace. Per tale udienza, l'attrice presentava, inoltre, un'istanza d'ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter co. 1 c.p.c., istanza che veniva dunque esaminata in tale sede e successivamente accolta con ordinanza resa il 09.06.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, con la quale veniva ingiunto al convenuto contumace di riconsegnare le componenti del prefabbricato smontabile da lui detenute, così come richiesto dalla
, oltre al pagamento delle spese processuali. CP_1 Nel dettaglio, questo il contenuto dell'ordinanza suindicata:
“Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.04.2021; accertata, preliminarmente, la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti del convenuto e rilevato, pertanto, di doversi dichiarare Parte_1 la sua contumacia;
vista la richiesta di ingiunzione formulata da parte attrice ex art. 186 ter c.p.c. alla predetta udienza, così come da note di udienza a trattazione scritta dalla stessa depositate in data 2.04.2021 e da contestuale “ricorso per la pronuncia di ordinanza di ingiunzione” depositato in pari data;
rilevato che parte attrice assume di essere titolare del diritto alla restituzione delle componenti della struttura in legno lamellare smontabile dalla medesima acquistato con contratto di fornitura del 9.12.2003 dalla P.C.I. Italia S.r.l., consistenti in parti di travi, vetrate e pavimentazione, ed attualmente detenute dal convenuto
[...]
, in virtù di un contratto orale di deposito concluso con quest'ultimo da Parte_1 essa attrice;
deduce l'attrice di avere richiesto la riconsegna dei beni al convenuto ex art. 1771 c.c., non essendo stato previsto alcun termine per la restituzione nel contratto concluso inter partes, e che il ha riconosciuto di detenere effettivamente Parte_1 tali beni, subordinandone tuttavia la consegna al pagamento di una “indennità di occupazione” in realtà non dovuta, stante la gratuità del deposito;
rilevato che, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., “quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634 c.p.c.”, la parte può chiedere al giudice istruttore di pronunciare ordinanza di pagamento o di consegna;
ritenuto che
, nella fattispecie, il credito vantato da parte attrice relativo alla restituzione da parte del convenuto delle componenti del prefabbricato smontabile dallo stesso detenute appare soddisfare i requisiti fissati dall'art. 633 co. 1 c.p.c., risultando, allo stato degli atti, verosimilmente suffragato dal contratto di fornitura del 9.12.2003 stipulato con la P.C.I. Italia S.r.l., relativo alla realizzazione della struttura in legno lamellare di cui all'atto di citazione, e dalle comunicazioni intercorse tra la società attrice e il convenuto , con le quali quest'ultimo si è dichiarato disponibile Parte_1 alla restituzione delle componenti della predetta struttura, nella sua disponibilità, così come richieste dall'attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio (cfr. comunicazione del 20.11.2020, in atti), salvo rappresentare, successivamente, di pag. 2/15 vantare “a titolo di indennità di occupazione” una somma di € 100.000,00 (cfr. comunicazione del 26.11.2020, in atti); ritenuto, infatti, che la predetta documentazione appare idonea a fornire prova scritta ex art. 634 c.p.c. del rapporto di deposito instaurato tra le parti e del diritto fatto valere in virtù di esso dall'attrice alla restituzione delle predette componenti, detenute dal
, sulla scorta dell'art. 1771 c.c., non emergendo, allo stato degli atti, che Parte_1 sia stato concordato un termine per la restituzione dei beni nell'interesse del depositario;
in virtù della richiesta di riconsegna operata dall'attrice, appare dunque verosimilmente sussistente il diritto della medesima alla restituzione dei beni, la quale, a mente dell'art. 1774 c.c., deve avvenire nel luogo di custodia degli stessi, con spese relative a detta restituzione a carico della depositante (cfr. in tal senso, del resto, la stessa comunicazione inviata dall'attrice in data 26.11.2020, nella quale viene indicato come luogo della restituzione quello in cui i beni risultano detenuti dal depositario, con invio presso lo stesso di un incaricato della società attrice); che, per contro, non emerge, allo stato degli atti, un diritto del convenuto Parte_1 al pagamento di un corrispettivo, quale quello richiesto dal predetto con la comunicazione del 26.11.2020, idoneo a rendere inesigibile il diritto vantato dall'attrice alla riconsegna delle suddette componenti, avuto riguardo alla presunzione generale di gratuità del deposito sancita dall'art. 1767 c.c., non risultando allo stato verosimilmente sussistenti particolari “circostanze” relative al rapporto di deposito oggetto di causa dalle quali desumere una “diversa volontà delle parti” nel senso del riconoscimento di un compenso al depositario;
rimanendo contumace, del resto, il non ha assolto, allo stato, all'onere della prova su di lui incombente in Parte_1 ordine all'esistenza di un suo diritto al pagamento di un corrispettivo da opporre alla pretesa di restituzione avanzata dalla Controparte_1 ritenuto, pertanto, che per i motivi suesposti sussistano i presupposti per emettere l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., ingiungendo al convenuto la Parte_1 riconsegna richiesta dalla delle componenti del Controparte_1 prefabbricato smontabile di cui al contratto del 9.12.2003 stipulato con la P.C.I. Italia
S.r.l. e dallo stesso detenute;
ritenuto che
in difetto di un'espressa istanza dell'attrice di concessione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione ex art. 642 c.p.c. debba farsi applicazione soltanto del comma 5 dell'art. 186 ter c.p.c., stante la contumacia della parte convenuta, con il conseguente onere della di Controparte_1 provvedere alla notificazione della presente ordinanza al convenuto contumace ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c., con l'espresso avvertimento che ove il convenuto non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, la Parte_1 presente ordinanza diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; considerato, infine, che si deve provvedere anche sulle spese di lite ai sensi degli artt.
186 ter co. 2 e 641 ult. comma c.p.c., sicché alla parte convenuta deve essere altresì ingiunto il pagamento in favore dell'attrice delle spese relative alla fase processuale sinora svoltasi, dunque con esclusione delle spese relative alla fase istruttoria e decisionale, spese che devono liquidarsi (anche tenuto conto dell'assenza di alcuna nota spese depositata in atti dall'attrice, pur a fronte dell'indicazione dalla stessa effettuata nei propri scritti difensivi dell'avvenuta produzione di tale nota) avuto pag. 3/15 riguardo al valore indeterminabile della controversia, di complessità bassa, e tenuto conto dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i.;
P.Q.M.
visto l'art. 186 ter c.p.c., ingiunge al convenuto di restituire alla Parte_1 le componenti del prefabbricato in legno smontabile, di Controparte_1 cui al contratto di fornitura con la P.C.I. Italia S.r.l. del 9.12.2003, dallo stesso detenute, presso i luoghi in cui le stesse sono custodite;
ingiunge al convenuto il pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di € 2.767,00 per onorari, a titolo di rimborso Controparte_1 delle spese processuali, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, iva e cpa come per legge;
visto l'art. 186 ter, comma 5, c.p.c., avverte il convenuto rimasto contumace che ove lo stesso non si costituisca entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza, questa diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; rinvia la causa all'udienza del 14.12.2021, h. 9.00, per la precisazione delle conclusioni ed eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.” (cfr. ordinanza 9.06.2021, in atti). Il provvedimento veniva, poi, regolarmente notificato da parte attrice al , Parte_1 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data 4.08.2021.
pag. 4/15 Soltanto in data 13.12.2021 ed in vista della successiva udienza già fissata al
14.12.2021, si costituiva in giudizio il convenuto, esponendo che, in realtà, mai alcuna richiesta gli era stata “formalmente inoltrata” dall'attrice per la restituzione del bene e che, a seguito dell'introduzione del presente giudizio da parte della , con lettera CP_1 del 20.11.2020, aveva già dato ampia disponibilità a consentire alla stessa l'accesso al proprio immobile onde rimuovere la struttura oggetto di causa;
contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice con l'istanza ex art. 186 ter c.p.c., inoltre, detta restituzione non era stata subordinata al pagamento della “indennità di occupazione” di € 100.000,00, quale richiesta avanzata da esso convenuto ma comunque distinta dalla questione della riconsegna del bene richiesto dalla . Deduceva poi il CP_1
che, pur a fronte di tale sua disponibilità, alcuna comunicazione gli era Parte_1 stata inviata da quest'ultima anteriormente alla presentazione dell'istanza d'ingiunzione e che anche in seguito alla relativa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., con comunicazione del 23.11.2021, si era reso disponibile al sopralluogo richiestogli con la missiva attorea del 22.11.2021, al fine di provvedere alla restituzione della cosa, alla quale, anzi, aveva specifico interesse, limitando la stessa gravemente il suo godimento dell'immobile ove era depositata, mentre era stata l'attrice a rimanere del tutto inerte. Concludeva, quindi, il convenuto “reiterando la propria totale disponibilità a consentire alla la rimozione della struttura e al solo fine di non vedersi CP_1 condannato a ulteriori spese posto che il comportamento di controparte è palesemente volto a vessare il convenuto” (cfr. le conclusioni così rassegnate dal convenuto nella comparsa di costituzione, pag. 4). All'udienza del 14.12.2021, preso atto della predetta costituzione, la parte attrice ha contestato quanto dedotto dal , chiedendo che la causa venisse trattenuta Parte_1 in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., richiesta cui si è associata anche la difesa del convenuto.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate in tale sede dai contendenti (per l'attore: conclusioni come da atto introduttivo;
per il convenuto: “rigetto della domanda avversaria in quanto non è ravvisabile un inadempimento del convenuto alla restituzione, il quale ha sempre fornito la disponibilità più totale in tal senso e questo è dimostrato dalla corrispondenza depositata. Chiede inoltre la condanna della parte attrice alle spese di lite, in subordine la compensazione delle stesse”), il fascicolo è stato trattenuto per la decisione con assegnazione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per memorie di replica.
Orbene, tanto premesso sullo svolgimento del giudizio e sul tema decidere, osserva il giudicante come debba essere, anzitutto, rilevato l'intervenuto passaggio in giudicato dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., tenuto conto della tardiva costituzione del D'Appollonio, avvenuta soltanto in data 13.12.2021 e dunque oltre il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento anticipatorio di condanna emesso in base alla disposizione menzionata. Ed infatti, prevede l'art. 186 ter penult. co. c.c. che, “Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 647 c.p.c.”.
pag. 5/15 Come è stato evidenziato da parte della giurisprudenza di legittimità, alla stregua di tale disposizione deve ritenersi, in particolare, che “l'ordinanza ingiuntiva pronunciata nei confronti della parte contumace e ad essa ritualmente notificata, qualora tale parte non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notificazione (da reputarsi immutato, anche dopo la modifica introdotta nell'art. 641 cod. proc. civ., comma 1, dal D.L. n. 432 del 1995, art. 8, convertito, con modificazioni, nella L. n. 534 del 1995, modifica che ha esteso il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo a quaranta giorni: invero l'art. 186 ter non opera alcun rinvio nè recettizio nè formale all'art. 641 e provvede autonomamente. Inoltre, la conservazione di un minor termine nell'istituto dell'art. 186- ter appare giustificata per il fatto che è già attivato il contraddittorio della parte contumace), oppure non si costituisca, diventa, riguardo alla statuizione sulla domanda o sulla parte della domanda introdotta con l'atto introduttivo del giudizio, immutabile nel senso proprio della immutabilità della cosa giudicata. L'argomento che milita a favore di tale soluzione è rappresentato dal secondo inciso del quinto comma dell'art. 186-ter, là dove prevede che "in tal caso” cioè quando l'ordinanza viene emessa nei confronti del contumace e, ai sensi del primo inciso, gli viene notificata "ai sensi e per gli affetti dell'articolo 644", l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo art. 647 … Invero, la precisazione che, in difetto di costituzione, l'ordinanza diviene esecutiva ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. comporta che l'ordinanza debba essere considerata allo stesso modo di come, secondo tale norma, dev'essere considerato il decreto ingiuntivo non opposto ovvero opposto ma senza consecuzione della tempestiva costituzione dell'ingiunto. Poiché è pacifico, anche nella giurisprudenza di questa Corte (e senza bisogno di citazioni) che l'esecutività prevista dall'art. 647 cod. proc. civ., una volta raccordata con la norma dell'art. 645 cod. proc. civ. e con la norma dell'art. 650 cod. proc. civ., significa che la statuizione contenuta nel decreto si intende immutabile secondo la logica propria della cosa giudicata (da ultimo, in motivazione, ma nel solco di consolidata giurisprudenza, anche Cass. sez. un. n. 14546 del 2005), il rinvio all'art. 647 cod. proc. civ. contenuto nel suddetto quinto comma dell'art. 186 ter non può che implicare la volontà del legislatore di attribuire all'ordinanza ingiunzione, o meglio alla statuizione in essa contenuta, la stessa forza di giudicato attribuita al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647” (cfr. Cass. civ. n. 13252/2006). Ha escluso, inoltre, sempre la Suprema Corte, che “l'acquisto da parte dell'ordinanza ingiuntiva dell'efficacia del giudicato dipenda dalla richiesta del creditore di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. Tale efficacia si verifica, invece, per il fatto oggettivo della mancata costituzione del contumace dopo la rituale notificazione dell'ordinanza. Ne consegue che, a condizione che risulti in atti (evidentemente perché il creditore abbia prodotto la copia notificata dell'ordinanza) la rituale notificazione dell'ordinanza (in ipotesi anche oltre il termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ.) e risulti inutilmente decorso il termine di venti giorni per la costituzione del contumace, senza che la costituzione sia avvenuta, oppure essendosi il contumace costituito soltanto tardivamente, tutta la domanda, se l'ordinanza ingiuntiva la riguardava per l'intero, ovvero la domanda o il capo di domanda cui essa si riferiva, si debbono intendere definite dall'ordinanza stessa, della quale dev'essere dichiarato il passaggio in cosa giudicata e l'idoneità a definire l'oggetto su cui si è pronunciata, a pag. 6/15 nulla rilevando che il creditore non formuli l'istanza ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ.
. La mancanza dell'istanza del creditore comporta soltanto che il processo in tutto od in parte non possa essere definito immediatamente con un'ordinanza dichiarativa della mancata costituzione, omologa del decreto ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. e che debba, quindi, essere definito con la sentenza, ma non toglie che la sentenza debba necessariamente prendere atto della formazione della cosa giudicata e non possa pronunciare nuovamente sull'oggetto deciso con l'ordinanza, anche confermandone la statuizione, ma in modo che, tuttavia, essa, non essendo dichiarativa dell'esistenza del giudicato, possa essere assoggettata ad impugnazione con il mezzo con cui è impugnabile la sentenza stessa come se avesse deciso su quell'oggetto per la prima volta e non invece come se avesse dichiarato l'esistenza del giudicato. La situazione non
è cioè diversa da quella che si verifica allorquando venga proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente oppure tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell'opponente. In tali casi, non sussiste … la possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ.
(che si deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione o alla mancanza di costituzione dopo l'opposizione), restando semmai concedibile la provvisoria esecutività al decreto ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., in quanto l'opposizione è viziata in rito (cioè inammissibile o improcedibile), e l'opposizione dev'essere dichiarata rispettivamente inammissibile o improcedibile d'ufficio proprio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pag. 7/15 si configura come ulteriore sviluppo della fase monitoria (Cass. n. 3258 del 1991; Cass.
n. 2707 del 1990). In altri termini, nei casi ora indicati l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza. … Si deve, pertanto, concludere che: a) l'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186-ter nei confronti della parte contumace e regolarmente ad essa notificata, ove il contumace non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notifica, diventa inoppugnabile e, quindi, la decisione sulla domanda ovvero sul capo di domanda che ne era oggetto, si intende passata in cosa giudicata, senza che all'uopo sia necessaria l'istanza del creditore di attribuzione all'ordinanza della esecutività ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ.; b) in presenza dell'istanza del creditore il processo dev'essere definito, in tutto o per la parte decisa dall'ordinanza, con un'ordinanza dichiarativa della sua definitività attributiva ad essa di esecutività (se l'ordinanza abbia deciso solo su parte dell'oggetto del processo, quest'ultimo continuerà solo per la parte residua); c) in difetto dell'istanza del creditore, il processo dev'essere deciso necessariamente con sentenza che deve dare atto della definizione dell'oggetto deciso dall'ordinanza con essa perché passata in cosa giudicata a seguito della mancata costituzione del contumace;
d) la soluzione indicata sub c dev'essere ritenuta necessaria anche al caso in cui, a seguito della rituale notificazione dell'ordinanza, il contumace si sia costituito tardivamente: in questo caso valgono le ragioni che impediscono, come si è rilevato sopra, di applicare l'art. 647 all'ipotesi di opposizione tempestiva seguita da una costituzione tardiva dell'ingiunto ed a quella di opposizione tardiva seguita dalla costituzione e che esigono la definizione dell'opposizione con la cognizione ordinaria, ferma restando, tuttavia, la cosa giudicata sul decreto, della quale la sentenza dovrà prendere atto dichiarando rispettivamente improcedibile ed inammissibile l'opposizione. Nel caso dell'ordinanza ingiuntiva il processo sarà definito, in tutto od in parte, con sentenza che darà atto della definitività dell'ordinanza” (cfr. Cass. civ. n. 13252/2006 cit.). Orbene, con riferimento alla fattispecie oggetto di causa, si è detto come il
, rimasto contumace pur a fronte della notificazione dell'atto di citazione, Parte_1 non si sia poi costituito tempestivamente neppure a seguito della notifica dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. (perfezionatasi come detto in data 4.08.2021, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., a seguito di deposito dell'atto presso il Comune effettuata dall' in data CP_2
15.07.2021, stante il pregresso tentativo di notificazione conclusosi negativamente per l'irreperibilità del presso l'indirizzo di residenza, cfr. notifica depositata Parte_1 dall'attrice in via telematica in data 6.09.2021, in assenza del resto di alcuna contestazione al riguardo effettuata dal convenuto nella successiva comparsa di costituzione del 13.12.2021). Si è già rilevato, inoltre, come la predetta ordinanza abbia puntualmente riportato l'avvertimento all'ingiunto che, in difetto di costituzione nei venti giorni dalla notificazione dell'ordinanza, la stessa sarebbe divenuta esecutiva, ex art. 186 ter penult. co. c.p.c. (v. ancora ordinanza in atti).
Tenuto conto di tali rilievi, dunque, e considerati i principi sopra richiamati
(pienamente condivisi da questo decidente), non può che darsi atto, anzitutto, dell'intervenuta cosa giudicata formatasi sulle statuizioni già contenute nella predetta pag. 8/15 ordinanza, così come del resto fondatamente rilevato, in sostanza, anche da parte attrice nell'ambito dei suoi scritti difensivi. Da quanto precede consegue, allora, che deve escludersi che, nella presente sede, possano essere nuovamente esaminate le questioni già oggetto di valutazione nell'ordinanza suddetta e che possa porsi in discussione, in particolare, la ritenuta fondatezza della domanda avanzata dalla Gilda di condanna del D alla Parte_1 restituzione delle componenti del prefabbricato di cui al contratto di fornitura con la
P.C.I. Italia S.r.l. del 9.12.2003, da lui detenute, già oggetto delle statuizioni di cui al provvedimento ex art. 186 ter c.p.c. e del giudicato formatosi sullo stesso.
pag. 9/15 Né, del resto, tali statuizioni sono state poste in discussione, a ben vedere, da parte del convenuto nell'ambito dell'originaria comparsa di costituzione del 13.12.2021, ove lo stesso si è sostanzialmente limitato ad evidenziare la propria disponibilità alla restituzione, quale già manifestata, a suo dire, in particolare dopo la notifica dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., ed “al solo fine di non vedersi condannato a ulteriori spese posto che il comportamento di controparte è palesemente volto a vessare il convenuto” (cfr. ancora le conclusioni così rassegnate dal convenuto nella comparsa di costituzione, pag. 4), mentre soltanto all'udienza del 14.12.2021 il predetto ha richiesto il “rigetto della domanda avversaria” e la condanna dell'attrice alle spese processuali, ovvero la loro compensazione, coltivando poi ulteriormente tali conclusioni nell'ambito della comparsa conclusionale e richiedendo, nell'ambito della stessa e della successiva memoria di replica, anche il risarcimento dei danni per responsabilità processuale della ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. CP_1 A dispetto di tali ultime conclusioni, per contro, deve ritenersi preclusa nell'odierna sede la disamina della contestazione, sostenuta dal a fondamento di dette Parte_1 richieste, secondo cui non sarebbe ravvisabile alcun inadempimento da parte sua all'obbligazione di restituzione, dal momento che la stessa deve ritenersi, a ben vedere, già coperta dal predetto giudicato interno, mentre sarebbe stato onere del convenuto, onde sostenere l'infondatezza della domanda attorea, costituirsi tempestivamente, quantomeno a seguito della notificazione dell'ordinanza del 9.06.2021. Per quanto concerne, inoltre, le ulteriori deduzioni formulate dallo stesso, relative al contegno asseritamente tenuto successivamente alla notifica di tale provvedimento, vi è da ritenere che le stesse possano rilevare soltanto ai fini della regolamentazione delle spese processuali per le fasi successive alla predetta notifica (ferma restando, invece, in considerazione dei rilievi suesposti, la liquidazione già operata con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per le spese relative alle fasi in essa indicate).
Ai limitati fini che precedono, osserva peraltro il decidente che le deduzioni del si rivelano, comunque, infondate, risultando pertanto inidonee a Parte_1 giustificare non solo una condanna dell'attrice al rimborso delle suddette spese di lite, ma anche soltanto una compensazione delle stesse, e ciò in virtù dei rilievi che seguono.
Ed invero, premessa l'ammissibilità dei documenti depositati dal convenuto in allegato alla sua costituzione in giudizio, in quanto di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie (da individuare, nella specie, nella prima udienza ex art. 183 c.p.c., stante la mancata richiesta di concessione di termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. formulata in tale sede dalla sola parte costituita), non può, in primo luogo, non evidenziarsi come, pur a fronte della notificazione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. (legalmente perfezionatasi come detto il 4.08.2021), soltanto in data 28.10.2021 il abbia inviato all'attrice una nuova comunicazione in merito alla Parte_1 detenzione della porzione del prefabbricato situata nella sua proprietà, peraltro neppure facendo riferimento, in tale missiva, alla richiesta di restituzione già avanzata dall'attrice, bensì invitando quest'ultima a rimuovere la struttura entro un termine da lui fissato, “al fine di non aggravare ulteriormente il danno subito”, esercitando in tal senso una sua autonoma pretesa nel senso della liberazione del proprio immobile dall'occupazione a suo dire pregiudizievole determinata dalla detenzione del manufatto (cfr. doc. 2 fasc. convenuto). Tale comunicazione veniva, poi, riscontrata dall'attrice con la richiesta di “indicare una serie di date utili all'accesso del trasportatore che pag. 10/15 dovrà, in prima istanza verificare lo stato dei luoghi, quindi gli spazi utili per la manovra del camion per il carico dell'oggetto per poi, successivamente, stabilire, in accordo con le parti, una data utile al prelievo”. A detta richiesta il Parte_1 replicava nel senso che avrebbe consentito l'accesso, per “qualsiasi giorno” al solo trasportatore (cfr. per quanto detto, doc. 3 fasc. convenuto), limitazione questa ribadita
(per stessa deduzione del convenuto, v. comparsa conclusionale pag. 4) anche in una successiva missiva del 14.12.2021, ove provvedeva ad individuare una data per l'accesso, contestando tuttavia (sempre per stessa allegazione del convenuto, v. memoria di replica pag. 2 - 3) un eventuale accesso nei luoghi di deposito anche da parte di terzi diversi dal trasportatore incaricato dalla , ed in particolare del CP_1 procuratore della stessa, onde procedere al sopralluogo richiestogli e alla verifica, dunque, dello stato di conservazione del bene, nonché all'individuazione delle modalità del carico da concordare con il trasportatore. A dire del D'Appollonio, infatti, tali richieste sarebbero pretestuose in quanto lo stato di conservazione sarebbe già noto all'attrice, non sussistendo, invece, ragione alcuna per consentire ad altri di “entrare in casa sua” (si v. anche scritti conclusionali di parte attrice nei quali, sia pure da diversa prospettiva e con finalità opposte, le circostanze predette risultano confermate).
La considerazione degli elementi che precedono, ben lungi dal far deporre in favore delle conclusione che il vorrebbe trarne, denotano, invero, a parere del Parte_1 decidente, un contegno dello stesso non coerente con un'effettiva volontà di adempiere all'obbligo di restituzione dei beni già statuito con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e con il generale principio di correttezza e buona fede oggettiva, ex artt. 1175 e 1375 c.c., che come noto deve informare il comportamento delle parti in qualunque fase del rapporto contrattuale, imponendo a ciascuna, in ottica solidaristica, di agire in modo tale da preservare gli interessi dell'altra, compiendo dunque anche atti materiali o giuridici che, sebbene non previsti da specifici obblighi contrattuali, tuttavia si rendano necessari per la salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui dagli stessi non derivi un apprezzabile sacrificio a carico della parte onerata (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 10182/2009, in massima). Ed infatti, prescindendo dalla disamina della pretesa del al pagamento di Parte_1 una “indennità di occupazione” o del ristoro di danni comunque derivati dalla detenzione dei beni (in quanto non dedotta dallo stesso nell'ambito del presente contenzioso), pretesa alla quale il convenuto appare, comunque, avere ancora condizionato, in certa misura, quello che deve considerarsi, invece, un adempimento da lui dovuto alla (cfr. ancora doc. 2 fasc. convenuto), vi è da evidenziare come la CP_1 richiesta di quest'ultima del previo compimento di un sopralluogo o comunque di accesso al luogo del deposito da parte di un suo rappresentante per verificare lo stato del bene ed individuarne le modalità della presa in consegna e del relativo trasporto, non si atteggi affatto quale richiesta arbitraria o pretestuosa, trovando, invece, ragione nell'ovvia esigenza di verificare il predetto stato, anteriormente alla restituzione, anche al fine di non vedere pregiudicata una propria eventuale pretesa rispetto a danneggiamenti dei beni di più difficile contestazione e constatazione tra le parti una volta che gli stessi vengano ricevuti in consegna (anche tenuto conto dell'evenienza che tali pregiudizi, ove lamentati successivamente dall'attrice, vengano invece imputati a quest'ultima da parte convenuta, in quanto appunto posteriori alla restituzione). Essendo, inoltre, le spese per il ritiro ed il trasporto a carico della , appare chiaro CP_1
pag. 11/15 come quest'ultima versi nella ragionevole necessità di visionare, eventualmente assieme al proprio trasportatore, il luogo del deposito e le condizioni nelle quali sia possibile, concretamente, provvedere al ritiro dei beni. Tenuto conto di simili “legittime” esigenze della depositante, non risulta, invece, essere stata dedotta da parte del una qualche ragione idonea a giustificare il Parte_1 suo rifiuto di “consentire l'accesso al solo trasportatore e non ad altri” (cfr. ancora scritti conclusionali di parte convenuta), suscettibili di far emergere un apprezzabile sacrificio a suo carico derivante dal consentire alla l'accesso richiesto (e ciò, CP_1 oltretutto, pur a fronte della sua stessa deduzione dell'essere i beni depositati non già
“in casa”, bensì nel giardino e nel garage della propria villa, cfr. ancora doc. 2 fasc. convenuto). Vi è, poi, finanche da rilevare, in via assorbente, come l'art. 1774 c.c. preveda che la restituzione debba avvenire, con spese a carico del depositante, “nel luogo in cui doveva essere custodita” la cosa, il che, evidentemente, comporta l'accesso a tale luogo da parte del predetto e ciò senza che il depositario possa fare distinzione (per ragioni rimaste, nella specie, oltretutto inspiegate) tra eventuali diversi soggetti incaricati dal depositante medesimo di provvedere in tal senso, per suo conto.
Sulla scorta dei precedenti rilievi, quindi, deve concludersi nel senso della condanna del al rimborso delle spese processuali in favore della anche per la Parte_1 CP_1 parte delle stesse estranea alla regolamentazione già compiuta e coperta dal giudicato di cui all'ordinanza del 9.06.2021, trovando, del resto, un tale rimborso giustificazione, oltre che nel contegno extraprocessuale ingiustificatamente dilatorio tenuto dal convenuto, anche nel comportamento processuale del medesimo, per avere egli inopinatamente richiesto il rigetto della domanda attorea all'udienza del 14.12.2021 e nei successivi scritti conclusivi pur a fronte della sua tardiva costituzione ex art. 186 ter c.p.c. e delle diverse richieste già rassegnate in sede di comparsa di risposta.
Tali spese vengono liquidate avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, di complessità bassa (non trovando giustificazione la diversa richiesta formulata al riguardo da parte dell'attrice nella nota spese depositata, stante la natura e la ridotta entità delle questioni oggetto di causa, anche a seguito della mancata opposizione tempestiva all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.), e con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per fase istruttoria e decisionale, salva una decurtazione per la prima di tali fasi in misura pari al 70% (tenuto conto, da un lato, del carattere ineludibile della liquidazione di tale fase, stante la trattazione della causa comunque avvenuta anche a seguito della costituzione del convenuto, ma dall'altro lato, ed al contempo, della sostanziale assenza di attività istruttoria diversa da quella meramente documentale, in difetto di istanze di prova avanzate dalle parti e di concessione di termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., cfr. al riguardo anche Cass. civ. n. 21743/2019, Cass. civ. n. 14483/2021), pervenendosi così a un compenso complessivo di € 3.283,00, cui vanno aggiunti € 566,49 per esborsi (c.u. + marca da bollo + spese notifica documentate), nonché rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione di tali importi in favore del difensore della
[...]
avv. Saverio Stopponi, dichiaratosi antistatario. Controparte_1
Devono infine dichiararsi inammissibili le rispettive domande proposte dalle parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendo state queste ultime formulate da entrambe nell'ambito pag. 12/15 dei rispettivi scritti conclusionali, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ed infatti, se è vero che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non attiene al merito della controversia (i cui termini, con riferimento all'oggetto e alla causa petendi delle domande proposte dalle parti, restano immutati secondo la fissazione che deriva dagli atti iniziali), potendo quindi essere proposta anche in corso di causa, senza soggiacere alle ordinarie preclusioni assertive, tuttavia deve escludersi che la stessa possa essere formulata per la prima volta successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, non potendo gli scritti conclusionali costituire la sede per la sua proposizione, in spregio alla garanzia del pieno contraddittorio tra le parti e alla finalità che è sottesa, come noto, al deposito delle comparse conclusionali e alle memorie di replica (arg. Cass. civ. n. 1411/2018, nonché Cass. civ. n. 15964/2009, le quali infatti individuano il termine ultimo di proposizione delle domande ex art. 96 c.p.c. nell'udienza di precisazione delle conclusioni;
nello stesso senso, si v. inoltre tra le altre Trib. Roma n. 1560/2011).
pag. 13/15 Nel presente caso, alcuna domanda è stata formulata al riguardo né da parte della nell'ambito dell'atto introduttivo o, successivamente, alla prima udienza e CP_1 nell'istanza ex art. 186 ter c.p.c., così come pure in sede di udienza del 14.12.2021, né da parte del , all'interno della comparsa di costituzione o nel corso Parte_1 dell'udienza da ultimo indicata. Le rispettive domande ex art. 96 c.p.c. vanno quindi dichiarate inammissibili in quanto tardive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 5655/2020
r.g.a.c. e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
- Dà atto dell'intervenuta definizione con l'ordinanza del 9.06.2021, resa in corso di causa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., della domanda proposta dalla Controparte_1 nei confronti di avente ad oggetto la restituzione del
[...] Parte_1 prefabbricato in legno smontabile, di cui al contratto di fornitura con la P.C.I. Italia
S.r.l. del 9.12.2003, nonché della liquidazione delle spese processuali relativamente alle fasi del giudizio svoltesi sino alla pronuncia di tale ordinanza, passata in giudicato per la mancata tempestiva costituzione del convenuto nel termine Parte_1 di venti giorni dalla notifica dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.;
- Condanna al rimborso in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali relativamente alle ulteriori fasi del giudizio svoltesi
[...] successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui al punto che precede, spese che si liquidano in € 3.283,00 per compensi, oltre a € 566,49 per esborsi, nonché al rimborso per spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore della avv. Saverio Stopponi, dichiaratosi Controparte_1 antistatario;
- Dichiara inammissibili le domande proposte, rispettivamente, dalla Controparte_1 e da ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
[...] Parte_1
La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante si duole che il Tribunale, dopo averlo condannato al pagamento delle spese di lite in sede di emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., lo abbia condannato per la fase successiva con motivazione errata ed illogica piuttosto che applicare il principio di soccombenza stabilito dall'art. 91 c.p.c. Deduce, in particolare, che “La sentenza del Tribunale di Velletri n. 1209/2022 è totalmente errata nella parte in cui il Giudice ha condannato il Dott. al pagamento delle spese legali in virtù di non Parte_1 precisati comportamenti extraprocessuali e processuali che avrebbe tenuto il Dott.
.” Parte_1
Con riguardo al comportamento processuale, lamenta che “il Giudice ha ritenuto che la circostanza che il Dott. abbia formulato, per mera completezza difensiva, Parte_1 la richiesta di rigetto delle domande attoree fosse sufficiente ad identificare un pag. 14/15 contegno processuale scorretto ai fini della condanna alle spese di giudizio. È evidente che anche tale motivazione è apparente e illogica.”. Osserva la Corte che la condanna alle spese correttamente è stata disposta in applicazione del principio di soccombenza che, anche se non espressamente menzionato, deve ritenersi implicitamente utilizzato. E, comunque, in tal senso va integrata la motivazione della sentenza gravata. Ed invero, non è censurato dall'appellante che costui abbia chiesto il rigetto della domanda di restituzione del bene depositato e, pertanto, poiché la domanda di restituzione del bene proposta dalla controparte è stata accolta, non può dubitarsi della sua soccombenza. Il che consente di prescindere dalla restante motivazione del
Tribunale attinente al comportamento extraprocessuale. Con il secondo motivo d'appello censura la sentenza che ha dichiarato tardiva la sua domanda di risarcimento del danno proposta ex art. 96 c.p.c. Il motivo è infondato per la ragione assorbente che la parte attrice, essendo risultata vittoriosa, non avrebbe potuto in alcun caso essere condannata ex art. 96 c.p.c., neppure in applicazione del terzo comma, come richiesto dall'appellante. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
nella misura che liquida in euro 2.900,00, Controparte_1 oltre spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
pag. 15/15