Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel. all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza dell'11.11.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1181/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
C.F.: in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rapp.te pro-tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Silvano Imbriaci e
Ida Verrengia in virtù di procura generale alle liti a rogito Notar di Roma Persona_1
del 21.7.2015 Rep. N. 80974, elettivamente domiciliato in Firenze presso la sede Pt_1
di via Belfiore 28/a -appellante-
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Mirko Capuano presso il cui studio è Controparte_1
elett.te dom.to in Napoli alla piazza degli Artisti n. 27 -appellato-
N FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE CP_2
Con ricorso depositato in primo grado in data 8.4.2021 davanti al Tribunale di Napoli Nord,
ha chiesto condannarsi l al pagamento dei ratei dell'assegno Controparte_1 Pt_1
ordinario di invalidità maturati in suo favore con decorrenza dal 15.1.2018 al 31.8.2019, in virtù dell'accertamento sanitario risultante dal giudizio ex art. 445 bis c.p.c.
Ha esposto di essere stato titolare di assegno ordinario di invalidità dall'1.12.2016, poi revocato in sede amministrativa per mancata permanenza del requisito sanitario e quindi nuovamente riconosciuto nel giudizio di ATP (iscritto in data 24.10.2018).
1.9.2019.
Il Tribunale ha emesso decreto di omologa in data 5.12.2019 con decorrenza della prestazione dal 15.1.2018 (data della revoca). Il , pertanto, ha chiesto la CP_1
liquidazione dei ratei della pensione di invalidità ordinaria maturati fino al 31.8.2019, cioè sino alla data di decorrenza della riconosciuta pensione anticipata (1.9.2019). L' ha Pt_1
negato la prestazione poiché incompatibile con la suddetta pensione anticipata di vecchiaia (quota 100).
Il ha chiesto pertanto al Tribunale il riconoscimento della pensione di invalidità CP_1
ordinaria sino alla decorrenza del trattamento pensionistico incompatibile.
Con la sentenza n. 5282 pubblicata il 30.11.2021 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Napoli Nord ha accolto il ricorso e condannato l al pagamento in favore di Pt_1 CP_1
dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità maturati in suo favore dal 15.1.2018
[...]
al 31.8.2019, oltre accessori.
Ha proposto tempestivo appello l con atto depositato il 19.5.2022, sostenendo che, Pt_1
una volta accertato il requisito sanitario di cui sopra, si era venuta a creare una situazione di incompatibilità con il trattamento pensionistico di vecchiaia assoluta, relativa cioè non al solo periodo oggetto della domanda (15.1.2018 – 31.8.2019), in quanto verificatasi ex post ma con efficacia ex ante. Afferma l che l'attribuzione della prestazione di invalidità Pt_1 con decorrenza anteriore alla data di domanda della pensione ha prodotto “effetti travolgenti” e ha messo in discussione l'esistenza della pensione quota 100. Detta incompatibilità sorgerebbe dalla inammissibilità nell'ordinamento della trasformazione del trattamento di invalidità in pensione quota 100.
Ricostituito il contraddittorio, ha resistito al gravame contestandone Controparte_1
con varie argomentazioni la infondatezza.
Lette le note, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione all'esito di trattazione scritta.
L'appello è infondato.
La difesa dell' contesta la valutazione operata dal primo giudice sulla incompatibilità Pt_1
sopravvenuta tra la prestazione di invalidità civile e la prestazione di vecchiaia con quota
100, che ha determinato la negazione da parte dell' dei ratei di assegno ordinario di Pt_1
invalidità. Il Tribunale ha giustamente preso le mosse dall'accertamento giudiziario del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (ATP).
Ha quindi valorizzato il fatto che detto accertamento è intervenuto successivamente al momento in cui l'odierna parte appellata ha presentato domanda di accesso alla pensione con quota 100.
Ne consegue che la pretesa azionata nel primo grado di giudizio è del tutto valida, seppur limitatamente al periodo dal 15.1.2018 (data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità nel decreto di omologa) al 31.8.2019 (in funzione della decorrenza della pensione quota 100 dall'1.9.2019).
È dirimente nel caso di specie, la circostanza che la richiesta formulata dal abbia CP_1 ad oggetto la fruizione dell'assegno ordinario di invalidità per il solo arco temporale antecedente al riconoscimento della pensione quota 100.
Il lavoratore, infatti, non percepiva il trattamento pensionistico nel periodo interessato;
quindi, in relazione a detto periodo non può sussistere alcuna incompatibilità.
Le ragioni dell' a sostegno del gravame appaiono dunque prive di fondamento, stante Pt_1
la insussistenza di incompatibilità, non essendovi concomitanza delle suddette prestazioni.
Appare infine privo di pregio il rilievo in ordine alla rinuncia formale all'esecuzione del citato decreto di omologa del 5.12.2019, emesso dal Tribunale di Napoli Nord (r.g. n.
14379/2018), che secondo l'Ente appellante dimostrerebbe la volontà del di non CP_1
perdere il trattamento pensionistico.
Non è revocabile in dubbio, infatti, che il diritto all'assegno ordinario di invalidità appartenga alla categoria dei diritti indisponibili della persona, ossia di quei diritti che, in genere, tutelano alcuni valori umani e sociali previsti dalla Costituzione e che, come tali, sono irrinunciabili.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere pertanto rigettato.
Si applica il principio della soccombenza alle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all'avv. Mirko Capuano, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l al pagamento in favore della parte appellata delle spese del grado, che Pt_1 liquida in € 1.800, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Mirko Capuano;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Pt_1
previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, l'11.11.2024
Il cons. est. Magistrato Ausiliario
Il Presidente