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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1587 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3705/2018 pronunciata in data 27 dicembre 2018 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Sparaco e con questi elettivamente domiciliati presso il suo studio in Santa Maria Capua
Vetere, Traversa Mario Fiore, 12 appellante
E
), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Cesarano CP_2
ed elettivamente domiciliato S. Maria Capua Vetere alla Via Albana, Palazzo Lucarelli appellato
NONCHÈ
), con sede legale in Bologna alla Piazza della Controparte_3 P.IVA_2
Costituzione n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore e Dirigente
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Ettore Cappuccio, presso il cui studio CP_4
elettivamente domicilia in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 30 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 10.4.2025 la Corte rinviava ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e all'udienza del
17.4.2025, nonostante il regolare avviso, nessuno era presente.
In tale udienza, pertanto, la Corte riservava la causa in decisione, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Orbene, giova precisare che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado in epoca successiva alla data del 25 giugno 2008 di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza/nel corso del processo, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'ultima udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3705/2018 pronunciata in data 27 dicembre
2018 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1587 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3705/2018 pronunciata in data 27 dicembre 2018 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Sparaco e con questi elettivamente domiciliati presso il suo studio in Santa Maria Capua
Vetere, Traversa Mario Fiore, 12 appellante
E
), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Cesarano CP_2
ed elettivamente domiciliato S. Maria Capua Vetere alla Via Albana, Palazzo Lucarelli appellato
NONCHÈ
), con sede legale in Bologna alla Piazza della Controparte_3 P.IVA_2
Costituzione n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore e Dirigente
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Ettore Cappuccio, presso il cui studio CP_4
elettivamente domicilia in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 30 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 10.4.2025 la Corte rinviava ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e all'udienza del
17.4.2025, nonostante il regolare avviso, nessuno era presente.
In tale udienza, pertanto, la Corte riservava la causa in decisione, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Orbene, giova precisare che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado in epoca successiva alla data del 25 giugno 2008 di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza/nel corso del processo, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'ultima udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3705/2018 pronunciata in data 27 dicembre
2018 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore