TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/12/2024, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 356/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 356/2023
tra
[...]
Parte_1
[...] Pt_2
[...]
Parte_3
Parte_4
RICORRENTI
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 10/12/2024 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Leonardi per parte ricorrente e la Dott.ssa per parte resistente. CP_2
L'avv. Leonardi, quanto alla posizione di , segnala di aver svolto anche domanda subordinata Parte_4
al pagamento delle somme previste a titolo di “carta docente”.
Per il resto, gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
pagina 1 di 13 Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 356/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 30 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_1 C.F._2
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 30 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_5 C.F._3
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 30 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_3 C.F._4
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 30 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5
LEONARDI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 30 MERCATO
SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_4 C.F._6
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 30 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
RICORRENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 FORLI' presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 FORLI' presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA pagina 3 di 13 RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
I ricorrenti chiedono l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
rispettivamente per:
- SI : anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Pt_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 4.000,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1
maturazione del credito sino al saldo;
- FORLIVESI VALENTINA: anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 4.000,00, oltre Controparte_1
interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- : anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 così come riconosciuta al Parte_5
personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- : anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 4.000,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1 pagina 4 di 13 maturazione del credito sino al saldo;
- : anni scolastici 2019/2020, 2020/2021. 2021/2022, 2022/2023 così Parte_3
come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del
[...]
alla corresponsione di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino Controparte_1
al saldo;
- : anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 così come Parte_4
riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del Controparte_1
alla corresponsione di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
Si è costituita l'amministrazione resistente, eccependo l'infondatezza della pretesa da parte dei ricorrenti sulla base della clausola n. 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Ha
eccepito, inoltre, la prescrizione ai sensi del 2948 c.c. della pretesa avanzata dai ricorrenti per le annualità antecedenti all'a.s.2018/2019, non essendo stata proposta alcuna diffida precedente all'istaurazione del presente giudizio. Ha contestato, inoltre, la pretesa avanzata dalla docente Pt_1
per l'a.s. 2020/2021, anno in cui ha prestato servizio solo fino al 31/05; dalla docente per Parte_1
l'a.s. 2020/2021 in quanto era docente di ruolo e pertanto nulla le è dovuto per quell'anno specifico;
dalla docente per l'a.s. 2019/2020 in quanto ha prestato servizio sulla base di più contratti Pt_3
distinti e solo fino al 5/06; dal docente per l'a.s. 2020/2021 perché in servizio sulla base di Parte_4
una supplenza solo da ottobre al 5/06.
Ha chiesto, pertanto, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art.
1. c.121 l.n. 107/2015 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, il rigetto del ricorso.
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza del 10.12.2024 la causa è
stata discussa e posta in decisione.
2.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni e nei limiti che seguono, individuati relativamente alle singole posizioni di ciascun ricorrente, essendo state dedotte situazioni di fatto differenti rispetto a ciascun ricorrente che non permettono una trattazione unitaria e complessiva delle pagina 5 di 13 varie posizioni giuridiche.
Si rileva come sulle questioni sollevate da parte ricorrente nel presente ricorso si è pronunciata la Corte
di Cassazione con sentenza n. 29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
Sulla base di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, rileva questa Corte che trattandosi di un contenzioso seriale, in cui l'oggetto della pretesa risulta la medesima per tutti i docenti ricorrenti - discostandosi solo per alcuni specifici aspetti chiariti dalla Corte di Cassazione nella già menzionata sentenza- la motivazione non possa che attenersi ai principi di diritti enunciati dai
Giudici di Legittimità, che così hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per
docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia
stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano
interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia
stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal
sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del
merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto pagina 6 di 13 (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova
specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. ”
Nel caso di specie, le singole situazioni lavorative risultano tra loro differenti, dovendosi rilevare che la tipologia di supplenza con la quale i ricorrenti hanno prestato servizio negli anni per cui richiedono il riconoscimento del c.d. “bonus docenti” ai sensi dell'art.
1. c. 121. L n. 107/2015 è tra loro differente.
In primo luogo, si rileva che l'eccezione di prescrizione del resistente è fondata. La Corte di CP_1
Cassazione ha infatti specificato che, per tutti coloro che risultano ancora all'interno del sistema scolastico, l'unica azione esperibile è quella di adempimento in forma specifica, sussistendo, sia per il docente, sia per il , l'interesse a adempiere con le medesime modalità prevista per i docenti CP_1
assunti in ruolo, in ragione del persistente diritto - dovere formativo sui cui si fonda il beneficio della
Carta Docente. Circa la prescrizione di tale azione la corte di Cassazione, considerando qualificante la periodicità con cui la Carta Docente viene riconosciuta ai docenti, specifica che il diritto alla sua attribuzione matura, per i docenti che ne hanno diritto, in ragione di ogni singolo anno scolastico. Per tale motivo, l'azione di adempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., proposta dall'assunto a tempo determinato per l'attribuzione della carta docente, si prescrive in un termine quinquennale dalla data in cui è sorto il diritto, che deve individuarsi dal momento del conferimento dell'incarico di supplenza ai ricorrenti, allegato da parte resistente con gli stati matricolari prodotti, non essendo stato pagina 7 di 13 individuato un diverso termine de quo da nessuna delle parti. Pertanto, per tutti coloro che risultano tutt'ora impiegati presso il resistente, la pretesa relativa all'a. S. 2017/2018 (e alle annualità CP_1
precedenti) non può che considerarsi prescritta, così come eccepito dal resistente e stabilito CP_1
dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata.
Nemmeno potrà dirsi riconosciuto il beneficio per la ricorrente per l'a.s. 2020/2021 dal Parte_1
momento che dalla documentazione prodotta da parte entrambe le parti la docente risulta avere prestato per quello specifico anno servizio “di ruolo” su scuola primaria, con conseguente diritto al beneficio ex lege, in quanto a tutti gli effetti all'interno del sistema scolastico come docente di ruolo.
Per le altre annualità richieste da parte dei ricorrenti a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Pt_1
2021/2022, 2022/2023) (a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023) Parte_1 Pt_2
(2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Pt_3
2022/2023), (2020/2021, 2021/2022) (2020/2021, 2021/2022, 202272023), Pt_3 Parte_4
risulta provato che in tali anni gli stessi abbiano prestato servizio sulla base di supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, dovendosi pertanto riconoscere il beneficio richiesto.
Quanto alla richiesta avanzata dalla ricorrente per gli anni 2019/2020 Parte_3
e 2022/2023, si evidenzia che seppure la Corte di Cassazione non si sia pronunciata espressamente sul punto, rilevando che ai sensi dell'art 363 bis c.
1. c.p.c. tale pronuncia non era destinata ad essere
“vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione”, da una lettura complessiva di quanto esposto dal giudice di legittimità deve dedursi che solo la situazione afferente all'a.s. 2019/2020 può essere assimilata a quelle per cui è stato riconosciuto il bonus ex art. 1 c. 121 l.
n. 107/2015. La Corte di Cassazione, sul punto, ricordando che il principio di uguaglianza si considera violato solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo
ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Cost. 24 luglio 2023 n. 161) ed evidenziando altresì che “non si può
far leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico” (punto 5.4. della motivazione) ha individuato come elemento fondante di tale pagina 8 di 13 beneficio il presupposto dell'“annualità” (si vede, ad esempio, quanto dedotto relativamente al part-
time e a condizioni particolari quali comandi, distacchi, prese di servizio solo ad anno scolastico iniziato, punto 7.2, 7.3., 7.4. della motivazione), che nel caso di specie può considerarsi soddisfatto, in quanto la durata dell'incarico per l'a.s. 2019/2020 può dirsi equiparabile alle supplenze ai sensi dell'art. 4 c.1 e 2. L.124/1999, avendo i vari contratti di supplenza comunque coperto tutto l'anno scolastico. La supplenza in esame, con contratto di apprezzabile durata e comunque fino al termine delle lezioni scolastiche, infatti, permette di considerare rispettato e soddisfatto il requisito dell'
“annualità della didattica”, da valorizzare anche considerando che la logica su cui si fondava la scelta del legislatore del tempo era quella di sostegno alla didattica su un piano di durata annuale “ritenendosi che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui la formazione del docente è indubbiamente finalizzata” e sottolineando che “la connessione con la didattica annua si coordina
pianamente con i tempi della programmazione didattica educativa cui il singolo docente è tenuto (art.
128 d.lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999) sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare annualmente (art. 7, co.9 e 10 d. lgs. 297/94) anche in ragione dell'organizzazione degli
assetti degli orari di lavoro (art. 29 co.1 e co.3, lett. A del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente
una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3. della motivazione).
Lo stesso ragionamento non può essere invece applicato rispetto al servizio prestato per l'a.s.
2022/2023, non essendo rispettato il principio dell'annualità della didattica, dovendosi rilevare che i contratti non sono tra loro continuativi e non includono un singolo servizio, facendo riferimento a due scuole differenti.
Per tale motivo, anche in ragione del principio di non disparità di trattamento, si può considerare giustificata l'erogazione del beneficio per cui è causa richiesta dalla ricorrente per Pt_3
l'a.s.2019/2020 oltre che per le ulteriori annualità già individuate.
Al termine di tale disamina, si rileva che dagli stati matricolari prodotti da parte resistente risulta che attualmente i ricorrenti E sono ancora Pt_1 Parte_1 Pt_3 Pt_3 Pt_2 pagina 9 di 13 impiegati presso il e, pertanto, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di Controparte_1
Cassazione, il riconoscimento del beneficio ex art.
1. c. 121 l. n. 107/2015 e l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della
“carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può
essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (art.1 c.
121, l. 107/2015). Per quel che riguarda la pretesa di , che come dichiarato dal Parte_4
procuratore di parte ricorrente nelle note autorizzate del 9.12.2024 è attualmente fuoriuscito dal
, stante la domanda al riconoscimento del diritto anche come “pagamento”, il Controparte_1
diritto deve essere a lui riconosciuto come risarcimento del danno.
Pertanto, il beneficio del c.d. “bonus docenti” deve essere riconosciuto ai ricorrenti nei limiti sopra delineati, che qui di seguito si riepilogano:
alla ricorrente per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023 spetta in misura piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l.n. 107/2015, per un importo pari ad euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione;
alla ricorrente per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_1
spetta in misura piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l.n. 107/2015, per un importo pari ad euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione;
al ricorrente per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 spetta in misura Parte_5
piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l.n. 107/2015, per un importo pari ad euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione;
alla ricorrente per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_3
spetta in misura piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l.n. 107/2015, per un importo pari ad euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione;
alla ricorrente per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 spetta in Parte_3
misura piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l.n. 107/2015, per un importo pari ad euro
1.500,00, oltre interessi o rivalutazione;
pagina 10 di 13 al ricorrente per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 spetta il Parte_4
risarcimento del danno per la mancata attribuzione della carta docente di cui all'art.1 c. 121 l.n.
107/2015 durante il servizio per un importo da commisurarsi sulla base di quanto avrebbe dovuto percepire pergli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, pertanto, per la somma di 1.500,00 euro,
oltre interesse e rivalutazione;
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M.
147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte del procuratore di parte ricorrente, le spese vengono distratte in suo favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie il ricorso e per l'effetto
accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire per gli anni individuati Parte_1
in parte motiva l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui e per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi €
2.500,00, oltre interessi come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire per gli anni indicati Parte_1
in parte motiva l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui e per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente pagina 11 di 13 ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi €
2.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire per gli anni indicati in Parte_5
parte motiva l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui e per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.500,00,
oltre interessi come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire per gli anni indicati in parte Parte_3
motiva l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui e per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 2.500,00,
oltre interessi come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire per gli anni Parte_3
indicati in parte motiva l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107
(c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui e per l'effetto, condanna l'Amministrazione
resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi
€ 1.500,00, oltre interessi come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per Parte_4
la mancata attribuzione della Carta Docente prevista dall'art. 1 c. 121 della l.n. 13 luglio 2015 n. 107
per un importo corrispondente a quanto avrebbe dovuto percepire negli anni individuati in parte motiva e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente a liquidargli il danno nella somma di euro €
1.500,00, oltre interessi come in parte motiva;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre
118,50 di spese oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi pagina 12 di 13 antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 10/12/2024 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 356/2023
tra
[...]
Parte_1
[...] Pt_2
[...]
Parte_3
Parte_4
RICORRENTI
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 10/12/2024 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Leonardi per parte ricorrente e la Dott.ssa per parte resistente. CP_2
L'avv. Leonardi, quanto alla posizione di , segnala di aver svolto anche domanda subordinata Parte_4
al pagamento delle somme previste a titolo di “carta docente”.
Per il resto, gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
pagina 1 di 13 Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 356/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 30 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_1 C.F._2
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 30 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_5 C.F._3
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 30 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_3 C.F._4
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 30 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5
LEONARDI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 30 MERCATO
SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_4 C.F._6
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 30 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
RICORRENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 FORLI' presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 FORLI' presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA pagina 3 di 13 RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
I ricorrenti chiedono l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
rispettivamente per:
- SI : anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Pt_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 4.000,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1
maturazione del credito sino al saldo;
- FORLIVESI VALENTINA: anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 4.000,00, oltre Controparte_1
interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- : anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 così come riconosciuta al Parte_5
personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- : anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 4.000,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1 pagina 4 di 13 maturazione del credito sino al saldo;
- : anni scolastici 2019/2020, 2020/2021. 2021/2022, 2022/2023 così Parte_3
come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del
[...]
alla corresponsione di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino Controparte_1
al saldo;
- : anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 così come Parte_4
riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del Controparte_1
alla corresponsione di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
Si è costituita l'amministrazione resistente, eccependo l'infondatezza della pretesa da parte dei ricorrenti sulla base della clausola n. 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Ha
eccepito, inoltre, la prescrizione ai sensi del 2948 c.c. della pretesa avanzata dai ricorrenti per le annualità antecedenti all'a.s.2018/2019, non essendo stata proposta alcuna diffida precedente all'istaurazione del presente giudizio. Ha contestato, inoltre, la pretesa avanzata dalla docente Pt_1
per l'a.s. 2020/2021, anno in cui ha prestato servizio solo fino al 31/05; dalla docente per Parte_1
l'a.s. 2020/2021 in quanto era docente di ruolo e pertanto nulla le è dovuto per quell'anno specifico;
dalla docente per l'a.s. 2019/2020 in quanto ha prestato servizio sulla base di più contratti Pt_3
distinti e solo fino al 5/06; dal docente per l'a.s. 2020/2021 perché in servizio sulla base di Parte_4
una supplenza solo da ottobre al 5/06.
Ha chiesto, pertanto, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art.
1. c.121 l.n. 107/2015 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, il rigetto del ricorso.
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza del 10.12.2024 la causa è
stata discussa e posta in decisione.
2.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni e nei limiti che seguono, individuati relativamente alle singole posizioni di ciascun ricorrente, essendo state dedotte situazioni di fatto differenti rispetto a ciascun ricorrente che non permettono una trattazione unitaria e complessiva delle pagina 5 di 13 varie posizioni giuridiche.
Si rileva come sulle questioni sollevate da parte ricorrente nel presente ricorso si è pronunciata la Corte
di Cassazione con sentenza n. 29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
Sulla base di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, rileva questa Corte che trattandosi di un contenzioso seriale, in cui l'oggetto della pretesa risulta la medesima per tutti i docenti ricorrenti - discostandosi solo per alcuni specifici aspetti chiariti dalla Corte di Cassazione nella già menzionata sentenza- la motivazione non possa che attenersi ai principi di diritti enunciati dai
Giudici di Legittimità, che così hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per
docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia
stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano
interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia
stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal
sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del
merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto pagina 6 di 13 (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova
specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. ”
Nel caso di specie, le singole situazioni lavorative risultano tra loro differenti, dovendosi rilevare che la tipologia di supplenza con la quale i ricorrenti hanno prestato servizio negli anni per cui richiedono il riconoscimento del c.d. “bonus docenti” ai sensi dell'art.
1. c. 121. L n. 107/2015 è tra loro differente.
In primo luogo, si rileva che l'eccezione di prescrizione del resistente è fondata. La Corte di CP_1
Cassazione ha infatti specificato che, per tutti coloro che risultano ancora all'interno del sistema scolastico, l'unica azione esperibile è quella di adempimento in forma specifica, sussistendo, sia per il docente, sia per il , l'interesse a adempiere con le medesime modalità prevista per i docenti CP_1
assunti in ruolo, in ragione del persistente diritto - dovere formativo sui cui si fonda il beneficio della
Carta Docente. Circa la prescrizione di tale azione la corte di Cassazione, considerando qualificante la periodicità con cui la Carta Docente viene riconosciuta ai docenti, specifica che il diritto alla sua attribuzione matura, per i docenti che ne hanno diritto, in ragione di ogni singolo anno scolastico. Per tale motivo, l'azione di adempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., proposta dall'assunto a tempo determinato per l'attribuzione della carta docente, si prescrive in un termine quinquennale dalla data in cui è sorto il diritto, che deve individuarsi dal momento del conferimento dell'incarico di supplenza ai ricorrenti, allegato da parte resistente con gli stati matricolari prodotti, non essendo stato pagina 7 di 13 individuato un diverso termine de quo da nessuna delle parti. Pertanto, per tutti coloro che risultano tutt'ora impiegati presso il resistente, la pretesa relativa all'a. S. 2017/2018 (e alle annualità CP_1
precedenti) non può che considerarsi prescritta, così come eccepito dal resistente e stabilito CP_1
dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata.
Nemmeno potrà dirsi riconosciuto il beneficio per la ricorrente per l'a.s. 2020/2021 dal Parte_1
momento che dalla documentazione prodotta da parte entrambe le parti la docente risulta avere prestato per quello specifico anno servizio “di ruolo” su scuola primaria, con conseguente diritto al beneficio ex lege, in quanto a tutti gli effetti all'interno del sistema scolastico come docente di ruolo.
Per le altre annualità richieste da parte dei ricorrenti a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Pt_1
2021/2022, 2022/2023) (a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023) Parte_1 Pt_2
(2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Pt_3
2022/2023), (2020/2021, 2021/2022) (2020/2021, 2021/2022, 202272023), Pt_3 Parte_4
risulta provato che in tali anni gli stessi abbiano prestato servizio sulla base di supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, dovendosi pertanto riconoscere il beneficio richiesto.
Quanto alla richiesta avanzata dalla ricorrente per gli anni 2019/2020 Parte_3
e 2022/2023, si evidenzia che seppure la Corte di Cassazione non si sia pronunciata espressamente sul punto, rilevando che ai sensi dell'art 363 bis c.
1. c.p.c. tale pronuncia non era destinata ad essere
“vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione”, da una lettura complessiva di quanto esposto dal giudice di legittimità deve dedursi che solo la situazione afferente all'a.s. 2019/2020 può essere assimilata a quelle per cui è stato riconosciuto il bonus ex art. 1 c. 121 l.
n. 107/2015. La Corte di Cassazione, sul punto, ricordando che il principio di uguaglianza si considera violato solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo
ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Cost. 24 luglio 2023 n. 161) ed evidenziando altresì che “non si può
far leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico” (punto 5.4. della motivazione) ha individuato come elemento fondante di tale pagina 8 di 13 beneficio il presupposto dell'“annualità” (si vede, ad esempio, quanto dedotto relativamente al part-
time e a condizioni particolari quali comandi, distacchi, prese di servizio solo ad anno scolastico iniziato, punto 7.2, 7.3., 7.4. della motivazione), che nel caso di specie può considerarsi soddisfatto, in quanto la durata dell'incarico per l'a.s. 2019/2020 può dirsi equiparabile alle supplenze ai sensi dell'art. 4 c.1 e 2. L.124/1999, avendo i vari contratti di supplenza comunque coperto tutto l'anno scolastico. La supplenza in esame, con contratto di apprezzabile durata e comunque fino al termine delle lezioni scolastiche, infatti, permette di considerare rispettato e soddisfatto il requisito dell'
“annualità della didattica”, da valorizzare anche considerando che la logica su cui si fondava la scelta del legislatore del tempo era quella di sostegno alla didattica su un piano di durata annuale “ritenendosi che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui la formazione del docente è indubbiamente finalizzata” e sottolineando che “la connessione con la didattica annua si coordina
pianamente con i tempi della programmazione didattica educativa cui il singolo docente è tenuto (art.
128 d.lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999) sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare annualmente (art. 7, co.9 e 10 d. lgs. 297/94) anche in ragione dell'organizzazione degli
assetti degli orari di lavoro (art. 29 co.1 e co.3, lett. A del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente
una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3. della motivazione).
Lo stesso ragionamento non può essere invece applicato rispetto al servizio prestato per l'a.s.
2022/2023, non essendo rispettato il principio dell'annualità della didattica, dovendosi rilevare che i contratti non sono tra loro continuativi e non includono un singolo servizio, facendo riferimento a due scuole differenti.
Per tale motivo, anche in ragione del principio di non disparità di trattamento, si può considerare giustificata l'erogazione del beneficio per cui è causa richiesta dalla ricorrente per Pt_3
l'a.s.2019/2020 oltre che per le ulteriori annualità già individuate.
Al termine di tale disamina, si rileva che dagli stati matricolari prodotti da parte resistente risulta che attualmente i ricorrenti E sono ancora Pt_1 Parte_1 Pt_3 Pt_3 Pt_2 pagina 9 di 13 impiegati presso il e, pertanto, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di Controparte_1
Cassazione, il riconoscimento del beneficio ex art.
1. c. 121 l. n. 107/2015 e l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della
“carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può
essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (art.1 c.
121, l. 107/2015). Per quel che riguarda la pretesa di , che come dichiarato dal Parte_4
procuratore di parte ricorrente nelle note autorizzate del 9.12.2024 è attualmente fuoriuscito dal
, stante la domanda al riconoscimento del diritto anche come “pagamento”, il Controparte_1
diritto deve essere a lui riconosciuto come risarcimento del danno.
Pertanto, il beneficio del c.d. “bonus docenti” deve essere riconosciuto ai ricorrenti nei limiti sopra delineati, che qui di seguito si riepilogano:
alla ricorrente per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023 spetta in misura piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l.n. 107/2015, per un importo pari ad euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione;
alla ricorrente per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_1
spetta in misura piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l.n. 107/2015, per un importo pari ad euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione;
al ricorrente per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 spetta in misura Parte_5
piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l.n. 107/2015, per un importo pari ad euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione;
alla ricorrente per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_3
spetta in misura piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l.n. 107/2015, per un importo pari ad euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione;
alla ricorrente per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 spetta in Parte_3
misura piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l.n. 107/2015, per un importo pari ad euro
1.500,00, oltre interessi o rivalutazione;
pagina 10 di 13 al ricorrente per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 spetta il Parte_4
risarcimento del danno per la mancata attribuzione della carta docente di cui all'art.1 c. 121 l.n.
107/2015 durante il servizio per un importo da commisurarsi sulla base di quanto avrebbe dovuto percepire pergli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, pertanto, per la somma di 1.500,00 euro,
oltre interesse e rivalutazione;
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M.
147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte del procuratore di parte ricorrente, le spese vengono distratte in suo favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie il ricorso e per l'effetto
accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire per gli anni individuati Parte_1
in parte motiva l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui e per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi €
2.500,00, oltre interessi come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire per gli anni indicati Parte_1
in parte motiva l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui e per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente pagina 11 di 13 ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi €
2.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire per gli anni indicati in Parte_5
parte motiva l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui e per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.500,00,
oltre interessi come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire per gli anni indicati in parte Parte_3
motiva l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui e per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 2.500,00,
oltre interessi come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire per gli anni Parte_3
indicati in parte motiva l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107
(c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui e per l'effetto, condanna l'Amministrazione
resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi
€ 1.500,00, oltre interessi come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per Parte_4
la mancata attribuzione della Carta Docente prevista dall'art. 1 c. 121 della l.n. 13 luglio 2015 n. 107
per un importo corrispondente a quanto avrebbe dovuto percepire negli anni individuati in parte motiva e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente a liquidargli il danno nella somma di euro €
1.500,00, oltre interessi come in parte motiva;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre
118,50 di spese oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi pagina 12 di 13 antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 10/12/2024 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 13 di 13