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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNAL DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato - Presidente rel. -
• Dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice -
• Dott.ssa Sara Mazzotta- Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8284/2024
R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cesare Ferrara Parte_1
come da procura in atti
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/07/2024 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in NT (BA) il 21.7.2008 con dalla cui unione Controparte_1
erano nati due figli: (28.11.2007), e (26.8.2013). Per_1 Per_2 A fondamento della sua domanda la ricorrente deduceva che con sentenza n. 1909/2019 emessa il 23.4.2019 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi confermando le statuizioni dettate in sede presidenziale che prevedevano l'affidamento condiviso della prole e il loro collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno e l'obbligo del resistente di versarle €
400,00 mensili a titolo di contributo della prole, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolare secondo il Protocollo
d'intesa siglato con il C.O.A.
Deduceva, altresì, di essere economicamente autosufficiente e chiedeva la conferma delle condizioni regolanti lo stato di separazione e la regolamentazione del diritto di visita paterno in conformità al piano genitoriale allegato agli atti.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 19.2.2025
pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e il Controparte_1
Presidente, sentita la parte ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis.22 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente, il quale non si è costituito sino all'udienza del 19.2.2025 nonostante la ritualità della notifica.
2.- La domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e può essere accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della convenuta ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza e del termine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
NT (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
4.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativi alla prole, in difetto di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle delibate in sede separativa, vanno confermati i provvedimenti adottati in quella sede, salvo per la regolamentazione del diritto di visita paterno in relazione al quale, in difetto di contestazione, va recepito il calendario di visite depositato in atti con apposito piano genitoriale.
5.- Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio, che ha impedito la consensualizzazione della lite, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al vigente D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del
D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19/07/2024 da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in NT (BA) il Parte_1 Controparte_1
21.7.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n.
129, parte II, serie A, anno 2008;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. a parziale modifica dei provvedimenti adottati con sentenza di separazione n.
1909/2019 emessa il 23.4.2019, dispone che l'esercizio del diritto di visita paterno avverrà in conformità al calendario di visite depositato in atti con apposito piano genitoriale;
5. conferma gli ulteriori provvedimenti di carattere personale ed economico adottati in sede di separazione;
6. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n.
396/2000;
7. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
8. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 18.3.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato - Presidente rel. -
• Dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice -
• Dott.ssa Sara Mazzotta- Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8284/2024
R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cesare Ferrara Parte_1
come da procura in atti
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/07/2024 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in NT (BA) il 21.7.2008 con dalla cui unione Controparte_1
erano nati due figli: (28.11.2007), e (26.8.2013). Per_1 Per_2 A fondamento della sua domanda la ricorrente deduceva che con sentenza n. 1909/2019 emessa il 23.4.2019 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi confermando le statuizioni dettate in sede presidenziale che prevedevano l'affidamento condiviso della prole e il loro collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno e l'obbligo del resistente di versarle €
400,00 mensili a titolo di contributo della prole, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolare secondo il Protocollo
d'intesa siglato con il C.O.A.
Deduceva, altresì, di essere economicamente autosufficiente e chiedeva la conferma delle condizioni regolanti lo stato di separazione e la regolamentazione del diritto di visita paterno in conformità al piano genitoriale allegato agli atti.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 19.2.2025
pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e il Controparte_1
Presidente, sentita la parte ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis.22 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente, il quale non si è costituito sino all'udienza del 19.2.2025 nonostante la ritualità della notifica.
2.- La domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e può essere accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della convenuta ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza e del termine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
NT (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
4.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativi alla prole, in difetto di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle delibate in sede separativa, vanno confermati i provvedimenti adottati in quella sede, salvo per la regolamentazione del diritto di visita paterno in relazione al quale, in difetto di contestazione, va recepito il calendario di visite depositato in atti con apposito piano genitoriale.
5.- Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio, che ha impedito la consensualizzazione della lite, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al vigente D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del
D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19/07/2024 da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in NT (BA) il Parte_1 Controparte_1
21.7.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n.
129, parte II, serie A, anno 2008;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. a parziale modifica dei provvedimenti adottati con sentenza di separazione n.
1909/2019 emessa il 23.4.2019, dispone che l'esercizio del diritto di visita paterno avverrà in conformità al calendario di visite depositato in atti con apposito piano genitoriale;
5. conferma gli ulteriori provvedimenti di carattere personale ed economico adottati in sede di separazione;
6. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n.
396/2000;
7. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
8. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 18.3.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato