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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/03/2024, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1693/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CAVERA GERARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
ATTRICE INTIMANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. AVATI Controparte_1 C.F._2
GIAN TOMMASO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio CONVENUTA INTIMATA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. riportandosi si propri atti;
la causa era trasmessa in riserva il 09.02.2024, allo spirare del termine perentorio assegnato all'08.02.2024 ed era emessa in data odierna la sentenza ex art. 429 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice intimante chiamava in giudizio la convenuta intimata per sentire convalidare l'intimato sfratto per finita locazione con riferimento all'immobile situato a Prato in via Cavour n. 64 concesso in locazione alla conduttrice con contratto del 28.10.2014 ritualmente registrato: la parte attrice deduceva che era stata inviata raccomandata del 10.05.2022 con cui la parte pagina 1 di 3 intimante manifestava la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza del
31.10.2022 ( cfr. doc. in atti); la parte attrice comunicava lo scioglimento del contratto al competente ufficio ma la non rilasciava l'immobile come invece assicurato per le vie brevi;
chiedeva CP_1 quindi la convalida dello sfratto con fissazione del termine per il rilascio;
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la parte intimata che contestava le deduzioni attoree, assumendo che la disdetta inviata non fosse tempestiva dato che non era stata inviata entro il termine convenuto nel contratto di locazione e cioè 6 mesi prima della scadenza e che, quindi, il contratto si fosse tacitamente rinnovato;
si opponeva alla convalida con vittoria di spese.
All'udienza del 28.06.2023 la parte attrice intimante insisteva per l'emissione dell'ordinanza di rilascio dell'immobile vista la costituzione in giudizio con opposizione alla convalida;
il giudice emetteva ordinanza del 12.07.2023 con cui rigettava la richiesta di rilascio dell'immobile e fissava udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. previa assegnazione del termine per la presentazione della procedura di mediazione.
All'esito della fase di cognizione sommaria si deve dare atto che non è stata introdotta nel termine assegnato, quindi entro il 28.07.2023, la procedura di mediazione prevista come obbligatoria dalla normativa di settore.
Sul punto vi sono numerose sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità che reputano come la domanda sia da dichiarare improcedibile essendo la mediazione una condizione di procedibilità del giudizio prevista dalla legge.
Nel caso di specie l'onere della introduzione della predetta procedura, sebbene astrattamente rimesso alla parte più diligente, poteva essere assolto dalla parte che ha introdotto il giudizio di convalida di sfratto per finita locazione e cioè dalla parte attrice intimante che non lo ha effettuato;
del pari anche la parte Parte_1 convenuta intimata non ha provveduto alla introduzione della Controparte_1 procedura di mediazione.
La condotta delle parti si è delineata per una totale inattività sul punto atteso che nessuna di esse ha instaurato la procedura di mediazione obbligatoria;
la stessa giurisprudenza non ha tenuto nel corso degli anni un atteggiamento univoco sulla questione della parte onerata dell'incombente ( se si esclude Cass. Civ. SS.UU, sent. n.
19596/20 che si riferisce ad altra casistica).
Ogni altra questione e domanda, anche nel merito, deve ritenersi assorbita dalla presente pronuncia emessa in punto di improcedibilità del giudizio.
pagina 2 di 3 Si reputa, tuttavia, anche ai fini della regolazione delle spese, rilevare che la dovuta declaratoria di improcedibilità per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria non travolga il provvedimento provvisorio ex art. 665 c.p.c. che, nel caso de quo diventa definitivo in quanto non vi può essere alcuna pronuncia nel merito che possa confermarlo o modificarlo.
Nessuna disposizione di legge precisa quali effetti subisca, infatti l'eventuale ordinanza ( positiva o negativa) emessa ex art 665 c.p.c. nel caso di estinzione per una qualsiasi causa del giudizio di merito.
Per una interpretazione analogica dell'art. 653 c.p.c. questo giudice ritiene che l'efficacia di un provvedimento sommario non cautelare non possa essere travolto dalla pronuncia di estinzione del connesso giudizio a cognizione piena.
Il provvedimento emesso il 12.02.2023 dalla scrivente rigettava la richiesta di emissione della ordinanza di rilascio dell'immobile “rilevato che dai documenti in atti e dalle deduzioni delle parti emergono profili che fanno propendere per la sussistenza di gravi motivi in contrario”.
Pertanto si reputa che si possa addivenire alla compensazione integrale delle spese sostenute dalle parti nel presente giudizio, ex art. 92 II comma c.p.c. data, da un lato, la mancanza di un orientamento giurisprudenziale costante sulla specifica questione e, dall'altro, la circostanza che era imputabile a entrambe le parti la condotta omissiva cagionevole dell'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'improcedibilità del giudizio di merito e, per l'effetto, compensa integralmente, le ex art. 92 comma II c.p.c. le spese di lite sostenute dalle parti.
Prato, 7 marzo 2024 Il Giudice
dott. ssa Micaela Lunghi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CAVERA GERARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
ATTRICE INTIMANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. AVATI Controparte_1 C.F._2
GIAN TOMMASO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio CONVENUTA INTIMATA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. riportandosi si propri atti;
la causa era trasmessa in riserva il 09.02.2024, allo spirare del termine perentorio assegnato all'08.02.2024 ed era emessa in data odierna la sentenza ex art. 429 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice intimante chiamava in giudizio la convenuta intimata per sentire convalidare l'intimato sfratto per finita locazione con riferimento all'immobile situato a Prato in via Cavour n. 64 concesso in locazione alla conduttrice con contratto del 28.10.2014 ritualmente registrato: la parte attrice deduceva che era stata inviata raccomandata del 10.05.2022 con cui la parte pagina 1 di 3 intimante manifestava la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza del
31.10.2022 ( cfr. doc. in atti); la parte attrice comunicava lo scioglimento del contratto al competente ufficio ma la non rilasciava l'immobile come invece assicurato per le vie brevi;
chiedeva CP_1 quindi la convalida dello sfratto con fissazione del termine per il rilascio;
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la parte intimata che contestava le deduzioni attoree, assumendo che la disdetta inviata non fosse tempestiva dato che non era stata inviata entro il termine convenuto nel contratto di locazione e cioè 6 mesi prima della scadenza e che, quindi, il contratto si fosse tacitamente rinnovato;
si opponeva alla convalida con vittoria di spese.
All'udienza del 28.06.2023 la parte attrice intimante insisteva per l'emissione dell'ordinanza di rilascio dell'immobile vista la costituzione in giudizio con opposizione alla convalida;
il giudice emetteva ordinanza del 12.07.2023 con cui rigettava la richiesta di rilascio dell'immobile e fissava udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. previa assegnazione del termine per la presentazione della procedura di mediazione.
All'esito della fase di cognizione sommaria si deve dare atto che non è stata introdotta nel termine assegnato, quindi entro il 28.07.2023, la procedura di mediazione prevista come obbligatoria dalla normativa di settore.
Sul punto vi sono numerose sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità che reputano come la domanda sia da dichiarare improcedibile essendo la mediazione una condizione di procedibilità del giudizio prevista dalla legge.
Nel caso di specie l'onere della introduzione della predetta procedura, sebbene astrattamente rimesso alla parte più diligente, poteva essere assolto dalla parte che ha introdotto il giudizio di convalida di sfratto per finita locazione e cioè dalla parte attrice intimante che non lo ha effettuato;
del pari anche la parte Parte_1 convenuta intimata non ha provveduto alla introduzione della Controparte_1 procedura di mediazione.
La condotta delle parti si è delineata per una totale inattività sul punto atteso che nessuna di esse ha instaurato la procedura di mediazione obbligatoria;
la stessa giurisprudenza non ha tenuto nel corso degli anni un atteggiamento univoco sulla questione della parte onerata dell'incombente ( se si esclude Cass. Civ. SS.UU, sent. n.
19596/20 che si riferisce ad altra casistica).
Ogni altra questione e domanda, anche nel merito, deve ritenersi assorbita dalla presente pronuncia emessa in punto di improcedibilità del giudizio.
pagina 2 di 3 Si reputa, tuttavia, anche ai fini della regolazione delle spese, rilevare che la dovuta declaratoria di improcedibilità per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria non travolga il provvedimento provvisorio ex art. 665 c.p.c. che, nel caso de quo diventa definitivo in quanto non vi può essere alcuna pronuncia nel merito che possa confermarlo o modificarlo.
Nessuna disposizione di legge precisa quali effetti subisca, infatti l'eventuale ordinanza ( positiva o negativa) emessa ex art 665 c.p.c. nel caso di estinzione per una qualsiasi causa del giudizio di merito.
Per una interpretazione analogica dell'art. 653 c.p.c. questo giudice ritiene che l'efficacia di un provvedimento sommario non cautelare non possa essere travolto dalla pronuncia di estinzione del connesso giudizio a cognizione piena.
Il provvedimento emesso il 12.02.2023 dalla scrivente rigettava la richiesta di emissione della ordinanza di rilascio dell'immobile “rilevato che dai documenti in atti e dalle deduzioni delle parti emergono profili che fanno propendere per la sussistenza di gravi motivi in contrario”.
Pertanto si reputa che si possa addivenire alla compensazione integrale delle spese sostenute dalle parti nel presente giudizio, ex art. 92 II comma c.p.c. data, da un lato, la mancanza di un orientamento giurisprudenziale costante sulla specifica questione e, dall'altro, la circostanza che era imputabile a entrambe le parti la condotta omissiva cagionevole dell'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'improcedibilità del giudizio di merito e, per l'effetto, compensa integralmente, le ex art. 92 comma II c.p.c. le spese di lite sostenute dalle parti.
Prato, 7 marzo 2024 Il Giudice
dott. ssa Micaela Lunghi
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