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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/08/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1273 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. MANFREDI FRANCESCO
parte ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. CAMPILONGO ANTONIO;
Parte resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatogli con comunicazione del 12.09.2024, per superamento del periodo di comporto.
Ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'atto di recesso, con le conseguenze di cui all'art. 18 Stat. Lav. in termini di ripristino del rapporto di lavoro e risarcimento del danno.
Ha esposto, al riguardo, che: la società resistente aveva riportato nella lettera di licenziamento un periodo di assenza per malattia pari a 391 giorni, omettendo di scomputare dal conteggio le giornate di ricovero ospedaliero e le assenze per le terapie chemioterapiche legate alla patologia oncologica, pari a 180 giorni;
non lo avrebbe avvertito preventivamente della imminente scadenza del periodo di comporto.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto della domanda. Rappresentava che il lavoratore non aveva comunicato alla società di essere stato sottoposto a ricoveri e cicli di chemioterapia e aveva inviato esclusivamente certificati medici per giustificare la sua assenza per malattia.
Trattandosi di causa documentale, si decide.
*** ***
Risulta dagli atti che: il ricorrente è stato assunto in data 25.07.2020 con decorrenza dal 27.07.2020 dalla società CP_1 presso il Cantiere del Comune
di Crosia (Cs) per il servizio RSU, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, con qualifica e mansioni di "operatore ecologico" Liv. 2, del ccnl settore "Servizi di pulizia-aziende industriali" (cfr. all. n. 2); si è assentato dal posto di lavoro per malattia a far data dal 11.03.2022 al 24.07.2024, per come emerge dagli attestati di malattia telematici (cfr. all. n. 3), per 391 giorni, a fronte dei 365 giorni contrattualmente stabiliti - raggiungendo in complesso 12 mesi di assenza nell'arco di 35 mesi consecutivi - prescritti dall'art. 51 del CCNL settore “Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi" (cfr. all. n. 4). La difesa attorea lamenta che la società non ha decurtato dal calcolo dei giorni di assenza, quelli dovuti a ricoveri e cicli di chemio terapia.
Contestualmente, tuttavia, la stessa difesa non solleva alcuna contestazione in merito a quanto allegato dalla società circa la omessa comunicazione dei ricoveri ospedalieri e dei cicli chemioterapici cui è stato sottoposto il lavoratore nel corso del periodo di assenza da lavoro per malattia e fino alla data alla data di ricezione del licenziamento. È incontestato, dunque, che quest'ultimo non abbia mai fatto pervenire alla società resistente alcuna documentazione attestante i periodi di ricovero ospedaliero e i cicli di chemioterapia, se non dopo l'avvenuto licenziamento.
Il ricorrente, infatti, solo dopo avere ricevuto in data 19.09.2024 la lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto ha comunicato per la prima volta alla società CP_1 ,a mezzo pec, in data 16.10.2024, per il tramite del proprio difensore, certificati attestanti periodi di ricovero e cicli di chemioterapia (circostanza non contestata).
Fondata è pure l'eccezione, sollevata da CP_1 di tardività della produzione documentale da parte del ricorrente. Ed infatti, per come emerge dallo storico del fascicolo (SICID) (cfr. all. n. 9, stampa) in data 12.03.2025 il ricorrente ha iscritto a ruolo la causa con il deposito del ricorso unitamente alla documentazione. In pari data il fascicolo è stato assegnato al giudice dott.ssa
Civitelli, la quale in data 28.04.2025 "letto il ricorso depositato, visti gli artt. 415,
416, 420 e 127 ter c.p.c.", fissava l'udienza del 26.06.2025 in modalità cartolare.
Il ricorrente, in violazione della succitata normativa richiamata dal Giudicante
nel decreto di fissazione dell'udienza, depositava, senza alcuna autorizzazione, solo in data 30.04.2025 (cfr. all. n. 10) ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta con il ricorso in data 12.03.2025, in violazione del disposto di cui all'art. 414, n. 5, c.p.c., che impone all'attore, nel rito speciale del lavoro, di indicare e produrre contestualmente al ricorso tutti i documenti rilevanti ai fini della domanda. La produzione documentale successiva e non autorizzata è, pertanto, da ritenersi irrituale e inammissibile. Lamenta il ricorrente che la società non avrebbe dato il preavviso prima del superamento del periodo di comporto e prima di licenziare.
Al riguardo, C. di Cassazione, con ordinanza n. 12293 del 9 maggio 2025, ha ritenuto sussistente un obbligo di preavviso al lavoratore, in questi casi, ma solo se tale obbligo sia previsto dal CCNL.
Nella sua sentenza, la Corte ha ribadito, il principio già espresso nelle precedenti pronunce¹ e cioè che, in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettergli di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa. Ma se nel contratto questo è previsto, il licenziamento si configura come illegittimo.
Nel caso di specie, non è stato allegato dalla difesa attorea se vi sia una simile previsione nel CCNL, sicchè non vi sono motivi per ritenere che la società abbia violato qualsiasi obbligo di legge o di contratto omettendo il preavviso prima di licenziare.
Per tutte tali ragioni, il ricorso non può essere accolto.
La condanna alle spese segue la soccombenza, considerati i motivi del licenziamento.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso,
- Compensa le spese.
Castrovillari, 18/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Corte di Cassazione sez. lav., ordinanza n. 13491 del 15 maggio 2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. MANFREDI FRANCESCO
parte ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. CAMPILONGO ANTONIO;
Parte resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatogli con comunicazione del 12.09.2024, per superamento del periodo di comporto.
Ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'atto di recesso, con le conseguenze di cui all'art. 18 Stat. Lav. in termini di ripristino del rapporto di lavoro e risarcimento del danno.
Ha esposto, al riguardo, che: la società resistente aveva riportato nella lettera di licenziamento un periodo di assenza per malattia pari a 391 giorni, omettendo di scomputare dal conteggio le giornate di ricovero ospedaliero e le assenze per le terapie chemioterapiche legate alla patologia oncologica, pari a 180 giorni;
non lo avrebbe avvertito preventivamente della imminente scadenza del periodo di comporto.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto della domanda. Rappresentava che il lavoratore non aveva comunicato alla società di essere stato sottoposto a ricoveri e cicli di chemioterapia e aveva inviato esclusivamente certificati medici per giustificare la sua assenza per malattia.
Trattandosi di causa documentale, si decide.
*** ***
Risulta dagli atti che: il ricorrente è stato assunto in data 25.07.2020 con decorrenza dal 27.07.2020 dalla società CP_1 presso il Cantiere del Comune
di Crosia (Cs) per il servizio RSU, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, con qualifica e mansioni di "operatore ecologico" Liv. 2, del ccnl settore "Servizi di pulizia-aziende industriali" (cfr. all. n. 2); si è assentato dal posto di lavoro per malattia a far data dal 11.03.2022 al 24.07.2024, per come emerge dagli attestati di malattia telematici (cfr. all. n. 3), per 391 giorni, a fronte dei 365 giorni contrattualmente stabiliti - raggiungendo in complesso 12 mesi di assenza nell'arco di 35 mesi consecutivi - prescritti dall'art. 51 del CCNL settore “Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi" (cfr. all. n. 4). La difesa attorea lamenta che la società non ha decurtato dal calcolo dei giorni di assenza, quelli dovuti a ricoveri e cicli di chemio terapia.
Contestualmente, tuttavia, la stessa difesa non solleva alcuna contestazione in merito a quanto allegato dalla società circa la omessa comunicazione dei ricoveri ospedalieri e dei cicli chemioterapici cui è stato sottoposto il lavoratore nel corso del periodo di assenza da lavoro per malattia e fino alla data alla data di ricezione del licenziamento. È incontestato, dunque, che quest'ultimo non abbia mai fatto pervenire alla società resistente alcuna documentazione attestante i periodi di ricovero ospedaliero e i cicli di chemioterapia, se non dopo l'avvenuto licenziamento.
Il ricorrente, infatti, solo dopo avere ricevuto in data 19.09.2024 la lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto ha comunicato per la prima volta alla società CP_1 ,a mezzo pec, in data 16.10.2024, per il tramite del proprio difensore, certificati attestanti periodi di ricovero e cicli di chemioterapia (circostanza non contestata).
Fondata è pure l'eccezione, sollevata da CP_1 di tardività della produzione documentale da parte del ricorrente. Ed infatti, per come emerge dallo storico del fascicolo (SICID) (cfr. all. n. 9, stampa) in data 12.03.2025 il ricorrente ha iscritto a ruolo la causa con il deposito del ricorso unitamente alla documentazione. In pari data il fascicolo è stato assegnato al giudice dott.ssa
Civitelli, la quale in data 28.04.2025 "letto il ricorso depositato, visti gli artt. 415,
416, 420 e 127 ter c.p.c.", fissava l'udienza del 26.06.2025 in modalità cartolare.
Il ricorrente, in violazione della succitata normativa richiamata dal Giudicante
nel decreto di fissazione dell'udienza, depositava, senza alcuna autorizzazione, solo in data 30.04.2025 (cfr. all. n. 10) ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta con il ricorso in data 12.03.2025, in violazione del disposto di cui all'art. 414, n. 5, c.p.c., che impone all'attore, nel rito speciale del lavoro, di indicare e produrre contestualmente al ricorso tutti i documenti rilevanti ai fini della domanda. La produzione documentale successiva e non autorizzata è, pertanto, da ritenersi irrituale e inammissibile. Lamenta il ricorrente che la società non avrebbe dato il preavviso prima del superamento del periodo di comporto e prima di licenziare.
Al riguardo, C. di Cassazione, con ordinanza n. 12293 del 9 maggio 2025, ha ritenuto sussistente un obbligo di preavviso al lavoratore, in questi casi, ma solo se tale obbligo sia previsto dal CCNL.
Nella sua sentenza, la Corte ha ribadito, il principio già espresso nelle precedenti pronunce¹ e cioè che, in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettergli di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa. Ma se nel contratto questo è previsto, il licenziamento si configura come illegittimo.
Nel caso di specie, non è stato allegato dalla difesa attorea se vi sia una simile previsione nel CCNL, sicchè non vi sono motivi per ritenere che la società abbia violato qualsiasi obbligo di legge o di contratto omettendo il preavviso prima di licenziare.
Per tutte tali ragioni, il ricorso non può essere accolto.
La condanna alle spese segue la soccombenza, considerati i motivi del licenziamento.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso,
- Compensa le spese.
Castrovillari, 18/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Corte di Cassazione sez. lav., ordinanza n. 13491 del 15 maggio 2024.